Manuale dei visti I e Complemento della SEM. Edizione 8 del 14 dicembre 2015

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1 IT Manuale dei visti I e Complemento della SEM Edizione 8 del 14 dicembre 2015 OSSERVAZIONI Per maggior praticità, il presente Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati è denominato Manuale dei visti I, in contrapposizione al Manuale per l organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, detto Manuale dei visti II. La presente versione, corrispondente a quella originale della Commissione europea, ha ora integrato direttamente le disposizioni della SEM, che precisano e completano le sue norme. Queste parti del Manuale dei visti I sono intitolate «Complemento della SEM» e si distinguono dalle altre per il riquadro e il tipo di carattere. IT IT

2 COMMISSIONE EUROPEA Versione CONSOLIDATA del manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, basata sulla DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2010) 1620 definitivo del che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati ******* DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C(2011) 5501 definitivo del che modifica la decisione della Commissione C (2010) 1620 definitivo, del 19 marzo 2010, che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati IT 2 IT

3 ALLEGATO MANUALE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO E LA MODIFICA DEI VISTI GIÀ RILASCIATI - Versione consolidata ( ) adeguata dalla SEM in seguito alla Decisione di esecuzione della Commissione del 29 aprile 2014 che modifica la decisione della Commissione C (2010) 1620, del 19 marzo 2010, che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati, modificata dalla decisione di esecuzione della Commissione C(2011)5501 definitivo del 4 agosto 2011 IT 3 IT

4 INDICE PARTE I QUESTIONI GENERALI Stati membri dell UE Stati associati Stati membri dell'ue e Stati associati che hanno abolito i controlli alle frontiere interne e che applicano integralmente l acquis di Schengen per quanto riguarda il rilascio di visti per soggiorni di non più di 90 giorni Familiari di cittadini UE/SEE e di cittadini svizzeri Accordi di facilitazione del visto Tipi di visto contemplati dal codice dei visti e dal manuale per il codice dei visti Modello uniforme per visti adesivi Documenti che consentono l'ingresso e/o il soggiorno nel territorio degli Stati membri e che non sono contemplati dal codice dei visti né dal manuale PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO OBBLIGO DEL VISTO Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto? Per quali categorie di persone il diritto dell'unione prevede deroghe all'obbligo del visto per entrare nel territorio di tutti gli Stati membri? Per quali categorie di persone sono previste deroghe nazionali all'obbligo del visto? I cittadini turchi fornitori di servizi possono essere esentati dall'obbligo del visto Cfr. Orientamenti sulla circolazione dei cittadini turchi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell UE per effettuare prestazioni di servizi nell UE (allegato 6) Quali cittadini sono esenti dall'obbligo del visto? Per quali categorie di persone sono previste deroghe nazionali all'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata? Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale? Quali categorie di persone sono esenti dall'obbligo del visto di transito aeroportuale? DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE E DEL CONSOLATO COMPETENTE DI TALE STATO MEMBRO Domanda di visto uniforme per un ingresso IT 4 IT

5 2.1.1 Se il viaggio ha per destinazione un unico Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato di tale Stato membro Se il viaggio ha per destinazione più di uno Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale. Con destinazione principale si intende il luogo in cui il richiedente ha intenzione di trascorrere il periodo più lungo o di realizzare lo scopo principale del viaggio previsto Qualora non possa essere determinata la destinazione principale, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro per le cui frontiere esterne il richiedente intende passare in primo luogo Domanda di visto uniforme per ingressi multipli Domanda di visto uniforme ai fini del transito In caso di transito attraverso un solo Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato di tale Stato membro In caso di transito attraverso più Stati membri, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro per le cui frontiere esterne il richiedente intende passare in primo luogo Domanda di visto di transito aeroportuale Se la domanda riguarda un solo transito aeroportuale, dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito Se la domanda riguarda più di un transito aeroportuale, dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del primo transito Come trattare una domanda presentata da un cittadino diretto in diversi Stati membri, uno dei quali lo esonera dall'obbligo del visto Il consolato di uno Stato membro deve accettare una domanda presentata da un cittadino diretto in uno Stato membro che non è presente né rappresentato nel paese terzo in cui soggiorna il richiedente? Come reagire nel caso in cui una domanda sia presentata a un consolato che non è competente per trattarla? Un consolato può accettare una domanda presentata da un cittadino che non risiede nel territorio di sua giurisdizione? Il consolato di uno Stato membro situato nel territorio di un altro Stato membro può esaminare le domande di visto? PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Dove si può presentare la domanda? Organizzazione degli appuntamenti I richiedenti devono chiedere un appuntamento per presentare la domanda? Qual è il termine ultimo per ottenere un appuntamento? IT 5 IT

6 3.2.3 Possono essere istituite "procedure rapide" per la presentazione delle domande? Comparizione personale del richiedente Il richiedente deve presentare la domanda di persona? In quali casi si è esentati dall'obbligo di presentare la domanda di persona? Quale procedura seguire per le domande presentate tramite un intermediario commerciale? Quale procedura seguire quando sono rilevati identificatori biometrici? Colloquio con il richiedente ELEMENTI PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI VISTO Documento di viaggio Qual è la validità minima accettabile di un documento di viaggio? Come trattare i documenti di viaggio rilasciati più di 10 anni prima della domanda di visto Come trattare un documento di viaggio che non è riconosciuto da uno o più Stati membri? Come trattare i documenti di viaggio falsificati Modulo di domanda In quali lingue dev essere disponibile il modulo di domanda? In quale lingua dev'essere compilato il modulo? Quali sono le implicazioni della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda, che dev essere firmata dal richiedente? Fotografia Quali norme tecniche si applicano alla fotografia? Diritti per i visti I diritti per i visti sono gli stessi per tutti i richiedenti? Tariffe obbligatorie applicabili a tutti i richiedenti o a determinate categorie di richiedenti Esenzioni facoltative dal pagamento dei diritti per i visti applicabili a determinate categorie di richiedenti e in singoli casi Gli Stati membri possono decidere di esentare dal pagamento dei diritti per il visto le seguenti categorie di persone: Esenzioni o riduzioni dei diritti per i visti in singoli casi Calcolo dei diritti, se riscossi in una valuta diversa dall euro Quando e come devono essere pagati i diritti per i visti? Rilascio di una ricevuta I diritti per i visti sono rimborsabili? Ricevibilità Quando si considera ricevibile una domanda? Come trattare una domanda ricevibile? IT 6 IT

7 4.5.3 Quando e come usare il timbro indicante la ricevibilità della domanda? Come trattare una domanda irricevibile? Esistono casi in cui una domanda irricevibile può essere esaminata? Quali informazioni devono essere date al richiedente che ha presentato domanda circa i dati registrati nel VIS? IDENTIFICATORI BIOMETRICI Quali identificatori biometrici devono essere rilevati? In quale fase della procedura di domanda di visto devono essere raccolti gli identificatori biometrici? Quali richiedenti sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali? bambini di età inferiore a dodici anni (che abbiano cioè fino a dodici anni meno un giorno); persone per le quali il rilevamento è fisicamente impossibile capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale; sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale Cosa occorre fare se la qualità delle impronte raccolte è insufficiente? DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO Documenti giustificativi Quali documenti devono essere presentati: documenti originali, facsimile o fotocopie? I documenti giustificativi devono essere tradotti? Quali documenti devono essere presentati a sostegno di una domanda di visto uniforme? Elenco non esaustivo dei documenti giustificativi che possono essere richiesti dal consolato relativamente alla finalità del viaggio, all alloggio, e per valutare l intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri Prova relativa ai mezzi di sussistenza Trattamento dei richiedenti in buona fede Specifici documenti giustificativi necessari per la domanda di visto di transito aeroportuale Assicurazione sanitaria di viaggio Quali persone sono esentate dall'obbligo di dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio? Cosa si intende per "adeguata assicurazione sanitaria di viaggio"? ESAME DELLA DOMANDA DI VISTO IT 7 IT

8 7.1 Principi di base Creazione del fascicolo relativo alla domanda e consultazione del VIS Autenticità e affidabilità di documenti e dichiarazioni Il documento di viaggio Scopo del soggiorno previsto Condizioni del soggiorno previsto Come valutare la disponibilità di mezzi sufficienti per lasciare il territorio degli Stati membri Come stimare i mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno Rischi per la sicurezza e per la salute pubblica Assicurazione sanitaria di viaggio Verifica della durata dei soggiorni precedenti e previsti Documenti supplementari Quando occorre convocare il richiedente per un colloquio? Valutazione del rischio di immigrazione illegale e dell intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto Domanda di visto di transito aeroportuale (VTA) Minori Trasmissione della pratica nei casi in cui lo Stato membro rappresentante interrompa l'esame di una domanda DECISIONE SULLA DOMANDA DI VISTO Entro quali termini va adottata una decisione su una domanda di visto? Da quando decorre il termine per decidere in merito a una domanda? TIPI DI VISTO DA RILASCIARE Visti che consentono al titolare di entrare nel territorio degli Stati membri Visto uniforme Periodo di validità Durata del soggiorno Numero di ingressi Visto con validità territoriale limitata Rilascio di un visto con validità territoriale limitata senza procedere alla consultazione preliminare richiesta Rilascio di un visto con validità territoriale limitata senza procedere alla consultazione preliminare richiesta Rilascio di un visto con validità territoriale limitata al titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da tutti gli Stati membri Visti che non consentono al titolare di entrare nel territorio degli Stati membri Situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino del paese terzo non lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto IT 8 IT

9 9.2.2 Situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino del paese terzo lascia la zona internazionale di transito dell'aeroporto Numero di transiti e periodo di validità INFORMAZIONE DELLE AUTORITÀ CENTRALI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI SUI VISTI RILASCIATI VISTO ADESIVO Modalità di compilazione del visto adesivo Apposizione di un visto adesivo Apposizione del visto adesivo in caso di non riconoscimento del documento di viaggio Apposizione del visto adesivo su passaporti che includono più persone Apposizione del timbro e della firma sul visto Annullamento di visti adesivi già compilati RIFIUTO DI UN VISTO Motivi che giustificano il rifiuto di un visto Occorre notificare all interessato il rifiuto del visto e i motivi su cui si basa? L interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione negativa RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO Occorre che il richiedente vada a riprendere di persona il documento di viaggio? ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI DOMANDA Cosa va archiviato? Qual è il termine di archiviazione delle pratiche di domanda? PARTE III REGOLE SPECIFICHE APPLICABILI AI RICHIEDENTI CHE SIANO FAMILIARI DI CITTADINI DELL'UE O DI CITTADINI SVIZZERI Istruzioni operative per i consolati degli Stati membri (cfr. parte I, punto 3), ad esclusione della Svizzera Il richiedente il visto rientra nel campo d'applicazione della direttiva 2004/38/CE? Può la direttiva 2004/38/CE esentare i familiari di cittadini dell UE dall'obbligo del visto? Specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti Diritti per i visti Diritti per i servizi prestati in caso di esternalizzazione della raccolta delle domande Agevolazione delle procedure Tempi di trattamento della domanda di visto IT 9 IT

10 1.3.5 Tipi di visti rilasciati Documenti giustificativi Onere della prova Rifiuto del visto Notificazione e motivazione di un rifiuto Domanda di visto alle frontiere esterne da parte di familiari di cittadini dell UE Istruzioni operative per i consolati svizzeri Definizione di "familiare" ai sensi dell'alc Differenze fra la direttiva 2004/38/CE e l'alc Specifiche deroghe alle regole generali del codice dei visti Diritti per i visti Agevolazione delle procedure Tempi di trattamento della domanda di visto Tipi di visti rilasciati Documenti giustificativi Onere della prova Notificazione e motivazione di un rifiuto PARTE IV VISTI CHIESTI ALLE FRONTIERE ESTERNE Presentazione della domanda di visto alle frontiere esterne La domanda di visto può essere presentata alla frontiera? Esistono regole specifiche per il trattamento delle domande di visto alla frontiera? Elementi fondamentali della domanda di visto Quali tipi di visto possono essere rilasciati alle frontiere esterne? Modalità di compilazione del visto adesivo Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri sul rilascio di un visto Rifiuto di un visto chiesto alle frontiere esterne Quali sono i motivi di rifiuto del visto? Il rifiuto del visto e i motivi del rifiuto devono essere notificati al richiedente? Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito PARTE V MODIFICA DI UN VISTO GIÀ RILASCIATO Proroga di un visto già rilasciato In quali casi è obbligatorio prorogare il visto? Possono essere imposti diritti per la proroga di un visto per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie? In quali casi non è obbligatorio prorogare il visto? Possono essere imposti diritti per la proroga di un visto per ragioni personali serie? IT 10 IT

11 1.3 Prima di decidere in merito alla proroga di un visto occorre effettuare una "consultazione preliminare"? Qual è la validità territoriale di un visto prorogato? Qual è la durata del soggiorno consentita da un visto prorogato? Che forma assume la proroga del visto? Quali sono gli elementi da verificare ai fini della valutazione di una richiesta di proroga? I dati relativi a un visto prorogato devono essere inseriti nel VIS? Annullamento di un visto rilasciato Motivi di annullamento Come va indicato l'annullamento? I dati relativi a un visto annullato devono essere inseriti nel VIS? L'annullamento del visto e i motivi dell'annullamento devono essere notificati all'interessato? L'interessato ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione di annullamento? Revoca di un visto rilasciato Motivi di revoca Come va indicata la revoca? I dati relativi a un visto revocato devono essere inseriti nel VIS? La revoca del visto e i motivi della revoca devono essere notificati all'interessato? L'interessato ha diritto di presentare ricorso contro una decisione di revoca? Traduzioni di "annullato" e "revocato" PARTE VI LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO IT 11 IT

12 INDICE COMPLEMENTI SEM Appendici Tabella delle Abbreviazioni Premessa SEM Visto nazionale Obbligo del visto Doppia cittadinanza Disposizioni speciali per un soggiorno soggetto all obbligo del visto (riv.) Autorità nazionali competenti nel settore dei visti (riv.) Documenti di viaggio riconosciuti Disposizioni nazionali Come trattare la domanda di uno straniero sprovvisto di qualsiasi documento o munito di un documento che non sia un documento di viaggio Procedura in caso di collegamenti aerei indiretti in Svizzera Modulo di domanda da utilizzare Le lingue in cui deve essere disponibile il modulo Le lingue in cui deve essere compilato il modulo Foto d'identità nel modulo di domanda Diritti per i visti (riv.) Calcolo dell'importo Complemento SEM 18 bis : Ricevibilità della domanda di visto Complemento SEM 18 ter : Nozione di membro del governo Complemento SEM 18 quater : Nozione di importante membro di una famiglia reale Rilevamento degli identificatori biometrici mediante il sistema AFIS Documenti giustificativi da allegare Lettera d'invito e dichiarazione di garanzia (riv.) Assicurazione sanitaria di viaggio (riv.) Esenzione di possesso assicurazione sanitaria di viaggio Adeguata assicurazione sanitaria di viaggio Documento falsificato o contraffatto IT 12 IT

13 Consultazione delle autorità centrali degli altri Stati membri Procedura in caso di registrazione nel Ripol, SIS o ASF-STD (riv.) Verifica dell'assicurazione sanitaria di viaggio Esempi concreti di durata del soggiorno Complemento SEM 29 bis : Documenti supplementari Controllo dei ritorni Tipi di visti particolari Visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 codice dei visti) (riv.) Complemento SEM 32 bis : Moduli di richiesta dell autorizzazione di allargare la validità territoriale di un visto a validità territoriale limitata (VTL) Competenza per il rilascio di un VTL senza precedente consultazione (riv.) Competenza per il rilascio di un VTL: mancato riconoscimento del documento di viaggio (art. 25 par. 3 codice dei visti) Titolari di passaporti ufficiali Registrare il visto nel sistema ORBIS / Vignette predisposte a mano Foglio per l'apposizione di un visto Documento di viaggio valido per più persone Misure di sicurezza Correzione, modifica, proroga e invalidazione di un visto Procedura di ricorso contro un rifiuto del visto (riv.) Archiviazione delle pratiche di domanda Termine di archiviazione delle pratiche di domanda Comunicazione dei visti Statistiche dei visti Circolazione dei documenti Assistenza amministrativa, assistenza giudiziaria e cooperazione di polizia in materia di visti Procedura applicabile se il titolare di un documento di viaggio autentico non viene a ritirarlo Fusione dei dati personali nel sistema SIMIC Partner registrati IT 13 IT

14 Visti chiesti alle frontiere esterne Proroga di un visto già rilasciato Complemento SEM 52 bis : Proroga di un visto per un soggiorno complessivo superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni Procedura per la proroga del visto Annullamento di un visto rilasciato Complemento SEM 54 bis : Modulo di notifica dell annullamento di un visto rilasciato da un altro Stato membro Revoca di un visto rilasciato Complemento SEM 55 bis : Modulo di notifica dell abrogazione di un visto rilasciato da un altro Stato membro Diritto svizzero Accordi di rappresentanza / Regole speciali: Liechtenstein IT 14 IT

15 Complemento SEM 1: Appendice 1, lista 1 Appendice 1, lista 2 Appendice 2 Appendice 3 Appendice 5 Appendice 6 Appendice 7 Appendice 8 Appendice 9 Appendice 10 Appendice 11 Appendice 12a Appendice 13 Appendice 14 Appendice 15 Appendici Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti Disposizioni speciali a prescindere dalla nazionalità Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti dagli Stati membri al fine dell apposizione dei visti Modulo di domanda di visto Schengen Modello uniforme di foglio per l apposizione di un visto Salvacondotto per minore che entra in Svizzera in vista dell adozione (Documento destinato all uso esclusivo del servizio) Lasciapassare per minore adottato all estero (Documento destinato all uso esclusivo del servizio) Lasciapassare per l entrata in Svizzera di una persona sprovvista di documento di viaggio (Documento destinato all uso esclusivo del servizio) Visti rilasciati in caso di soggiorno sottostante a permesso (Documento destinato all uso esclusivo del servizio) Modulo standard per notificare e motivare il rifiuto, l annullamento o l abrogazione di un visto Documenti falsificati Lista dei Paesi Schema (Documento destinato all uso esclusivo del servizio) Modulo di dichiarazione di garanzia (Documento destinato all uso esclusivo del servizio) Modulo di dichiarazione di garanzia del Liechtenstein (Documento destinato all uso esclusivo del servizio) Scheda di trasmissione alla SEM Opposizione contro un rifiuto pronunciato dalla rappresentanza (Documento destinato all uso esclusivo del servizio) Rapporto della riunione di cooperazione locale Schengen (CLS) (Documento destinato all uso esclusivo del servizio) Complemento SEM 2: AELS AFIS art. CAS CE CO Tabella delle Abbreviazioni Associazione europea di libero scambio Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (Automatic Fingerprint Identification System) Articolo Convenzione di applicazione dell accordo di Schengen Comunità europea Diritto delle obbligazioni IT 15 IT

16 CP cpv. DC DDIP DFAE DFGP DP ORBIS fedpol UFM ISO LAsi lett. LStr OACI OASA ODV OEmol-LStr ONU OEV NATO Riv. RIPOL RU RS SEE SEM SIMIC SIS VIS VTL Codice penale svizzero Capoverso Direzione consolare Direzione del diritto internazionale pubblico Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale di giustizia e polizia Divisione politica Rilascio elettronico dei visti Ufficio federale di polizia Ufficio federale della migrazione (oggi, SEM) International Organization for Standardization Legge sull asilo lettera Legge federale sugli stranieri Organizzazione dell aviazione civile internazionale Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza sugli emolumenti LStr Organizzazione delle Nazioni Unite Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto Organizzazione del trattato del Nord Atlantico Contenuto rivisto Sistema informatizzato per le indagini di polizia Raccolta ufficiale delle leggi federali Raccolta sistematica del diritto federale Spazio economico europeo Segreteria della migrazione Sistema d informazione centrale sulla migrazione Sistema d'informazione di Schengen Sistema d'informazione sui visti Visto con validità territoriale limitata IT 16 IT

17 PREMESSA Obiettivo del presente manuale per l'applicazione pratica del codice dei visti è fornire istruzioni operative (orientamenti, migliori prassi e raccomandazioni) per lo svolgimento dei compiti del personale consolare degli Stati membri e del personale di altre autorità nazionali competenti per l'esame delle domande di visto e per le decisioni sul merito, nonché delle autorità competenti per la modifica di visti già rilasciati. Il manuale e le istruzioni operative tengono conto del codice dei visti 1 e di tutte le altre norme dell'unione europea che riguardano l'attuazione, da parte del personale consolare e del personale di altre autorità competenti per l'esame delle domande di visto e per le decisioni sul merito, della politica comune dell'unione europea in materia di visti, la quale disciplina il rilascio del visto di transito, o per soggiorni previsti di non più di tre mesi, su un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri. L'elenco degli strumenti giuridici di riferimento per il presente manuale figura nella PARTE VI. Il manuale è redatto sulla base dell'articolo 51 del codice dei visti. Esso non stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri né definisce nuovi diritti e doveri per i soggetti eventualmente interessati, ma mira a garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni giuridiche. Soltanto gli atti giuridici su cui il manuale si basa, o a cui fa riferimento, producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi ad un giudice nazionale. A chiunque chieda un visto devono essere garantiti i diritti fondamentali sanciti nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Il trattamento delle domande di visto deve avvenire in modo professionale e rispettoso e in osservanza dei divieti di infliggere trattamenti inumani o degradanti e di agire in maniera discriminatoria stabiliti, rispettivamente, agli articoli 3 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e agli articoli 4 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. In particolare, il personale consolare deve esercitare le sue funzioni nel pieno rispetto della dignità umana e non deve operare discriminazioni in ragione del sesso, della razza o dell origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, degli handicap, dell età o delle tendenze sessuali. Tutte le misure che tale personale adotta nell esercizio delle sue funzioni devono essere proporzionate agli obiettivi perseguiti. Il personale consolare deve cercare di raggiungere un equilibrio tra la necessità, da un lato, di essere sempre attento ad individuare le persone che rappresentano un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e i possibili immigrati illegali, e l'esigenza, dall'altro, di agevolare il trattamento delle domande di visto presentate da persone che soddisfano le condizioni d'ingresso. È impossibile riunire in un manuale istruzioni operative che forniscano orientamenti chiari per tutti i casi ipotizzabili. In mancanza di orientamenti chiari, il personale consolare deve trattare le domande di visto nel pieno rispetto dello spirito della politica comune in materia di visti. 1 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del , pag. 1. IT 17 IT

18 Complemento SEM 3: Premessa SEM D ora in poi, le autorità competenti in materia di visti (Rappresentanze all estero e Cantoni) si basano sugli strumenti seguenti: Soggiorno fino ad 90 giorni ( 90 giorni; regolamentazione Schengen): Manuale dei visti I inclusi i complementi della SEM Elenchi di documenti da allegare alla domanda di visto Schengen allestiti nel quadro della cooperazione consolare locale Manuale dei visti II Istruzioni speciali della SEM/UFM Manuale ORBIS Istruzioni Visti del DFAE (art. 30 OEV) Soggiorno superiore a 90 giorni (> 90 giorni; regolamentazione nazionale svizzera): Istruzioni Visti nazionali della SEM Istruzioni speciali della SEM/UFM Manuale ORBIS Istruzioni Visti del DFAE (art. 30 OEV) IT 18 IT

19 PARTE I QUESTIONI GENERALI PARTE I QUESTIONI GENERALI 1 STATI MEMBRI DELL UE Austria Belgio Bulgaria Repubblica ceca Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Ungheria Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Regno Unito 2 STATI ASSOCIATI Norvegia, Islanda, Liechtenstein (paesi SEE 2 ) e Svizzera. 3 STATI MEMBRI DELL'UE E STATI ASSOCIATI CHE HANNO ABOLITO I CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE E CHE APPLICANO INTEGRALMENTE L ACQUIS DI SCHENGEN PER QUANTO RIGUARDA IL RILASCIO DI VISTI PER SOGGIORNI DI NON PIÙ DI 90 GIORNI Austria Belgio Repubblica ceca Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Ungheria Islanda Italia Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Norvegia Polonia Portogallo Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Svizzera Ai fini del codice dei visti e del presente manuale, con "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'ue che applicano integralmente l'acquis di Schengen e gli Stati associati, e con "territorio degli Stati membri" si intende il territorio (cfr. punto 1.1) di detti Stati membri. Per quanto riguarda la Francia e i Paesi Bassi, la politica comune in materia di visti si applica soltanto ai territori europei di tali Stati membri, e per quanto riguarda la Norvegia non si applica allo Svalbard (Spitzbergen). 2 Accordo sullo Spazio economico europeo. IT 19 IT

20 PARTE I QUESTIONI GENERALI La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Pertanto, tali Stati membri sono vincolati dal codice dei visti ma, fino all'applicazione integrale dell'acquis di Schengen, rilasciano visti nazionali per soggiorni di breve durata validi esclusivamente per i loro territori. La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania applicano integralmente il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. 4 FAMILIARI DI CITTADINI UE/SEE 3 E DI CITTADINI SVIZZERI In virtù dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'unione europea 4, ogni cittadino dell'unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Tali limitazioni e condizioni sono stabilite dalla direttiva 2004/38/CE 5 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Una parte del presente manuale (parte III) è specificamente dedicata alle norme applicabili ai richiedenti il visto che sono familiari di cittadini UE/SEE contemplati dalla direttiva, o familiari di cittadini svizzeri contemplati dall'accordo CE/Svizzera sulla libera circolazione delle persone. 5 ACCORDI DI FACILITAZIONE DEL VISTO Gli accordi tra l'unione europea e alcuni paesi terzi di facilitazione del rilascio dei visti prevedono agevolazioni procedurali per i cittadini di determinati paesi terzi (ad esempio la riduzione dei diritti per i visti, il rilascio di visti per ingressi multipli a determinate categorie di richiedenti, l'abbreviazione dei tempi di evasione delle pratiche) senza peraltro modificare le condizioni per il rilascio dei visti (il richiedente, cioè, deve comunque soddisfare le condizioni di ingresso). Attualmente sono in vigore undici accordi di facilitazione del visto 6. I comitati misti responsabili per la verifica di tali accordi hanno redatto orientamenti specifici per l'attuazione di ciascuno di essi. Gli accordi di facilitazione del visto sono vincolanti per tutti gli Stati membri dell'ue tranne la Danimarca, il Regno Unito e l'irlanda e non riguardano gli Stati associati Schengen. La Danimarca, la Norvegia e la Svizzera hanno concluso accordi bilaterali con alcuni dei paesi terzi in questione. 3 In virtù dell'accordo SEE, la direttiva 2004/38/CE si applica anche agli Stati membri del SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Le deroghe alla direttiva previste dall'accordo SEE non riguardano la procedura di trattamento del visto. Di conseguenza, i riferimenti ai cittadini UE nel presente manuale devono intendersi fatti anche ai cittadini SEE, tranne se diversamente specificato. 4 Ex articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea. 5 GU L 158 del , pag Marzo IT 20 IT

21 PARTE I QUESTIONI GENERALI Paese terzo Entrata in vigore dell'accordo UE Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Danimarca Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Norvegia Entrata in vigore dell'accordo bilaterale Svizzera Federazione russa Ucraina Ex Repubblica iugoslava di Macedonia Serbia Montenegro Bosnia-Erzegovina Albania Repubblica di Moldova Georgia Armenia TIPI DI VISTO CONTEMPLATI DAL CODICE DEI VISTI E DAL MANUALE PER IL CODICE DEI VISTI Il codice dei visti "fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri" (ossia "soggiorni di breve durata") e "definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri". Possono essere rilasciati visti uniformi che consentono al titolare di circolare nell'intero territorio degli Stati membri, visti con validità territoriale limitata che consentono 7 In virtù del regolamento (CE) n. 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del , pag. 1). 8 In virtù del regolamento (CE) n. 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini serbi titolari di passaporti biometrici (esclusi i titolari di passaporti rilasciati dalla direzione di coordinamento serba [in serbo: Koordinaciona uprava]) sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del , pag. 1). 9 In virtù del regolamento (CE) n. 1244/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini del Montenegro titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del , pag. 1). 10 In virtù del regolamento (UE) n. 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini della Bosnia-Erzegovina titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del , pag. 1). 11 In virtù del regolamento (UE) n. 1091/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini dell'albania titolari di passaporti biometrici sono esenti dall'obbligo del visto (GU L 336 del , pag. 1). IT 21 IT

22 PARTE I QUESTIONI GENERALI al titolare di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri, o visti di transito aeroportuale che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri. Complemento SEM 4: MODELLO UNIFORME PER VISTI ADESIVI I visti uniformi, i visti con validità territoriale limitata e i visti di transito aeroportuale rilasciati dagli Stati membri sono stampati sul modello uniforme per visti adesivi stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i visti. 8 DOCUMENTI CHE CONSENTONO L'INGRESSO E/O IL SOGGIORNO NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI E CHE NON SONO CONTEMPLATI DAL CODICE DEI VISTI NÉ DAL MANUALE Visto nazionale per soggiorni di lunga durata Le procedure e le condizioni per il rilascio del visto nazionale per soggiorni di lunga durata (per soggiorni previsti di più di tre mesi) sono definite dalla legislazione nazionale, anche se i titolari di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata hanno il diritto di circolare nel territorio degli Stati membri in virtù del regolamento (UE) n. 265/2010, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata. Complemento SEM 5: Visto nazionale Cfr. Istruzioni in materia di rilascio dei visti nazionali della SEM Permesso di soggiorno Le procedure e le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno sono definite dalla legislazione nazionale, anche se, per il principio dell'equivalenza tra il visto per soggiorno di breve durata e il permesso di soggiorno, i titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro e i titolari di un documento di viaggio valido possono circolare per periodi non superiori a tre mesi nei territori degli Stati membri. Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) Il 1 luglio 2003 è entrato in vigore un regime specifico per il transito tra la regione di Kaliningrad e il restante territorio della Federazione russa. Il regime ha introdotto due tipi di documenti, un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD), necessari per attraversare il territorio degli Stati membri, onde permettere ed agevolare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi fra due parti geograficamente non contigue del loro paese. Attualmente soltanto la Lituania applica tale regime. L'FTD è utilizzato per il transito diretto multiplo con ogni mezzo di trasporto via terra attraverso il territorio della Lituania. È rilasciato dalle autorità lituane e ha una validità massima di tre anni. La durata di ciascun transito effettuato in virtù dell FTD non può superare le 24 ore. IT 22 IT

23 PARTE I QUESTIONI GENERALI L FRTD è valido fino a tre mesi per un unico viaggio di andata e ritorno in treno. Con questo tipo di documento la durata del transito non può superare le sei ore. L FTD e l FRTD hanno lo stesso valore di un visto e devono essere rilasciati dalle autorità consolari utilizzando un modello uniforme ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio. Non possono essere rilasciati alla frontiera. Fatte salve le norme specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 693/2003, si applicano inoltre all'ftd/frtd le disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di visti (articolo 10 del regolamento (CE) n. 693/2003). Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, che stabilisce modelli uniformi per l'ftd e l'frtd IT 23 IT

24 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 1 OBBLIGO DEL VISTO Complemento SEM 6: Obbligo del visto 1. Generalità Il capitolo 1 del Manuale dei visti I concerne l obbligo del visto per soggiorni non superiori a 90 giorni secondo la normativa Schengen (visti uniformi, transito aeroportuale). In considerazione delle deroghe che gli Stati membri possono prevedere in virtù del regolamento (CE) n. 539/2001, per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein la questione dell obbligo del visto è retta dall appendice 1, lista 1 e dall appendice 1, lista 2. Nei casi sottostanti a permesso, talvolta è difficile stabilire se lo straniero soggiace o no all obbligo del visto e, se sì, che tipo di visto occorre rilasciargli. In questo contesto, la rappresentanza si basa sulla appendice 9 (documento riservato all uso esclusivo del servizio). 2. Particolarità Secondo la Commissione europea, non è possibile rilasciato un visto Schengen a uno stranie-ro esentato dall obbligo del visto Schengen in virtù del regolamento 539/2001 del Consiglio. Esempio 1 Un cittadino americano è titolare di un passaporto nazionale valido ancora 2 mesi (condizione per l ingresso nello spazio Schengen non soddisfatta). Desidera entrare in Svizzera per un soggiorno turistico. Non essendo, per un siffatto soggiorno, soggetto all obbligo del visto Schengen, non è possibile apporre un visto Schengen nel suo passaporto né rilasciargli un lasciapassare (munito di un visto Schengen) ai sensi dell allegato 8 del Complemento SEM al Manuale dei visti I onde supplire alla durata di validità insufficiente del suo passaporto. Occorre invitarlo a rinnovare il proprio passaporto. Esempio 2 Un cittadino americano è titolare di un passaporto nazionale valido ancora 2 mesi (condizione per l ingresso nello spazio Schengen non soddisfatta). Il suo ingresso in Svizzera per un soggiorno breve è giustificata da un motivo umanitario, un interesse nazionale o un obbligo internazionale. Se non è possibile rinnovare il suo passaporto a tempo, la rappresentanza si mette in contatto con la SEM (o con il DFAE nel quadro dell art. 30 OEV), la quale può, in via eccezionale, autorizzarla a rilasciare un lasciapassare ai sensi dell allegato 8 del Complemento SEM al Manuale dei visti I. Siccome l interessato non è soggetto all obbligo del visto Schengen per un siffatto soggiorno, il lasciapassare è munito di un visto nazionale (tipo D). IT 24 IT

25 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Complemento SEM 7: Doppia cittadinanza 1. Cittadini svizzeri In linea di principio, la rappresentanza / l autorità migratoria non è autorizzata a rilasciare un visto a un cittadino svizzero che possiede anche la cittadinanza di uno Stato terzo e desidera viaggiare unicamente con il passaporto di tale Stato. Se il richiedente invoca motivi degni d interesse (1.1), la rappresentanza / l autorità migratoria può tuttavia ricevere la domanda di visto (1.2) e sottoporla alla SEM (1.3). 1.1 Motivi degni d interesse Sono dati motivi d interesse segnatamente allorquando il rifiuto del visto esporrebbe il richiedente a sanzioni penali da parte dello Stato straniero o gli causerebbe un grave pregiudizio. Non sono invece motivi degni d interesse né il desiderio di eludere le disposizioni del diritto nazionale di uno Stato terzo per ottenere un vantaggio o conservare un elemento di patrimonio (p. es. in vista di sottrarsi al divieto di vendere immobili all estero), né il rischio di perdere una (doppia) cittadinanza. 1.2 Ricezione della domanda di visto Se ritiene che i motivi invocati siano degni d interesse, la rappresentanza / l autorità migratoria cantonale procede come segue: a) tratta la domanda come una domanda ordinaria 12 ; b) registra la domanda in ORBIS e nella maschera «Decisione» sotto la rubrica «Vignetta» nell elenco a discesa del campo «Scopo/i principale/i del viaggio» seleziona «Altri motivi». Nel campo «Maggiori dettagli» aggiunge la menzione «Doppia cittadinanza». 1.3 Consultazione della SEM a) La rappresentanza / L autorità migratoria sottopone la domanda alla SEM per decisione. La SEM determina se i motivi invocati sono degni d interesse; in questo contesto, applica una prassi assai restrittiva; b) Se la SEM respinge la domanda, la rappresentanza / l autorità migratoria rifiuta il visto mediante il modulo ad hoc (appendice 10); inserisce un segno di spunta al motivo 2 «Non ha fornito una giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto». c) La rappresentanza / L autorità migratoria informa il richiedente della possibilità di fare opposizione presso la SEM (Complemento SEM 41:1.3). 2. Cittadini di uno Stato Schengen (Svizzera non compresa) In linea di principio, la rappresentanza / l autorità migratoria non è autorizzata a rilasciare un visto a un cittadino di uno Stato Schengen (Svizzera non compresa) che possiede anche la cittadinanza di uno Stato terzo e desidera viaggiare unicamente con il passaporto di tale Stato. Se del caso, lo invita a rivolgersi alla rappresentanza competente dello Stato Schengen di cui possiede la 12 Le rappresentanze allacciate al VIS registrano i dati biometrici, nonostante l interessato possieda anche la cittadinanza svizzera. IT 25 IT

26 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO cittadinanza. Spetta alle rappresentanze verificare se i motivi invocati per ottenere il visto sono degni d interesse. Esempio Una Franco-cinese che desidera viaggiare con il passaporto cinese deve richiedere il visto presso le autorità francesi, anche se la destinazione principale del viaggio è la Svizzera. 3. Cittadini di uno Stato non membro di Schengen In linea di massima, la rappresentanza / il servizio cantonale di migrazione non è autorizzata/o a rilasciare un visto a un cittadino di uno Stato A che possiede anche la cittadinanza di uno Stato B non membro di Schengen e i cui cittadini non soggiacciono all obbligo del visto. All occorrenza, il richiedente è pregato di rivolgersi alla rappresentanza competente dello Stato B. Spetta a quest ultima verificare se i motivi invocati per ottenere il visto sono degni d interesse. Esempi: Una persona che possiede la doppia cittadinanza cinese e britannica, desiderosa di viaggiare con il proprio passaporto cinese, deve sollecitare un visto presso le autorità britanniche se desidera poter tornare nel Regno Unito dopo il viaggio, anche laddove la meta principale dello stesso sia la Svizzera. Dal Regno Unito, questa persona potrà entrare in Svizzera presentando il passaporto britannico. Una persona che possiede la doppia cittadinanza cinese e statunitense, desiderosa di viaggiare con il proprio passaporto cinese, deve sollecitare un visto presso le autorità statunitensi, anche laddove la meta principale del viaggio sia la Svizzera. Dagli Stati Uniti, questa persona potrà entrare in Svizzera presentando il passaporto statunitense. VISTI UNIFORMI 1.1 Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto? Base giuridica: regolamento (CE) n. 539/2001 L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a 90 giorni nel corso di un periodo di 180 giorni figura nel regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (cfr. allegato 1) Per quali categorie di persone il diritto dell'unione prevede deroghe all'obbligo del visto per entrare nel territorio di tutti gli Stati membri? I cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro non sono esenti in quanto tali dall'obbligo del visto, ma il loro permesso di soggiorno è considerato equipollente a un visto uniforme. Cfr. elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (allegato 2). I titolari di passaporti diplomatici che, a norma degli accordi di facilitazione del visto con alcuni paesi terzi, sono esenti dall'obbligo del visto. IT 26 IT

27 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO I cittadini di paesi terzi titolari di un "lasciapassare per traffico frontaliero locale" allorché esercitano i loro diritti nell'ambito del regime di traffico frontaliero locale 13 (allegato 4). Gli allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, residenti in uno Stato membro dell'ue, i quali partecipino a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto: cfr. anche elenco degli allievi di istituti scolastici che partecipano a un viaggio scolastico nell'unione europea (allegato 3). I rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro. Alcune categorie di familiari di cittadini dell'ue e della Svizzera sono esenti dall'obbligo del visto (cfr. PARTE_III) Per quali categorie di persone sono previste deroghe nazionali all'obbligo del visto? In virtù del regolamento (CE) n. 539/2001, singoli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di cittadini di paesi terzi solitamente soggette a tale obbligo: titolari di passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali; membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell esercizio delle loro funzioni; membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 o n. 185 del 19 giugno 2003 o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'organizzazione marittima internazionale; gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente; gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastr titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da entità riconosciute dallo Stato membro interessato, quale soggetti di diritto internazionale, ai funzionari di tali organizzazioni o entità; membri delle forze armate che si spostino nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace; titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951; allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, residenti in un paese terzo i cui cittadini non sono soggetti a tale obbligo, i quali partecipino a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; 13 GU L 405 del e GU L 29 del IT 27 IT

28 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO rifugiati statutari e apolidi residenti in un paese terzo i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, che sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale paese; fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall'irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato. Le informazioni su tutte queste esenzioni (punto 1.1.2) figurano nelle Informazioni a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (cfr. allegato 5) I cittadini turchi fornitori di servizi possono essere esentati dall'obbligo del visto Cfr. Orientamenti sulla circolazione dei cittadini turchi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell UE per effettuare prestazioni di servizi nell UE (allegato 6) 1.2 Quali cittadini sono esenti dall'obbligo del visto? L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a 90 giorni nel corso di un periodo di 180 giorni figura nel regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (cfr. allegato 1) Per quali categorie di persone sono previste deroghe nazionali all'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata? In virtù del regolamento (CE) n. 539/2001, gli Stati membri possono imporre unilateralmente l'obbligo del visto a determinate categorie di cittadini di paesi terzi solitamente non soggette a tale obbligo: titolari di passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali, di passaporti speciali; equipaggi civili di aerei e navi; equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti; equipaggi civili di navi, compresi gli equipaggi di navi che operano in acque internazionali e su vie fluviali internazionali; titolari di lasciapassare rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai loro funzionari; persone che esercitano un'attività remunerata durante un soggiorno inferiore a tre mesi Le informazioni su queste esenzioni figurano nelle Informazioni a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (cfr. allegato 5). IT 28 IT

29 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO VISTI DI TRANSITO AEROPORTUALE Base giuridica: codice dei visti articolo Quali cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale? L'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri figura nell'allegato 7A. Singoli Stati membri possono richiedere a cittadini di taluni paesi terzi di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per passare dalle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul loro territorio (cfr. allegato 7B) Quali categorie di persone sono esenti dall'obbligo del visto di transito aeroportuale? Sono esenti dall'obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale le seguenti categorie di persone: a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro; b) i titolari di un visto valido rilasciato dai seguenti paesi: Bulgaria, Croazia, Cipro, Romania, Irlanda o Regno Unito Canada, Giappone o Stati Uniti d'america o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto. L'esenzione dei titolari di un visto valido rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro, dalla Croazia, dalla Romania, dall'irlanda, dal Regno Unito, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d'america si applica indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia diretta nel paese che ha rilasciato il visto o in un altro paese terzo. L'esenzione dei titolari di un visto valido, di cui al paragrafo precedente, riguarda i visti rilasciati ai fini di soggiorno e di transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti situati sul territorio dei paesi interessati. E s e m p i o : un cittadino nigeriano titolare di un visto canadese valido è diretto da Lagos (Nigeria) a Bogotà (Colombia) via Francoforte (Germania). Questa persona non deve necessariamente essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nella zona internazionale dell'aeroporto di Francoforte. Tuttavia, il cittadino di paese terzo titolare di un visto scaduto rilasciato dalla Bulgaria, da Cipro, dalla Croazia, dalla Romania, dal Regno Unito, dall'irlanda, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d'america, che ritorna da un paese terzo diverso dal paese che ha rilasciato il visto, non è esente dall'obbligo del visto di transito aeroportuale. E s e m p i o : un cittadino nigeriano titolare di un visto canadese scaduto ritorna da Bogotá (Colombia) a Lagos (Nigeria) via Francoforte (Germania). Questa persona deve essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nella zona internazionale dell'aeroporto di Francoforte. IT 29 IT

30 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO c) i titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato dall'irlanda o dal Regno Unito; rilasciato da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'america, che garantisce il ritorno incondizionato del titolare (cfr. allegato 7C); d) i familiari di cittadini dell'unione contemplati dalla direttiva 2004/38/CE, indipendentemente dal fatto che viaggino da soli o accompagnino o raggiungano il cittadino dell'ue (cfr. PARTE_III); e) i titolari di passaporti diplomatici; f) i membri di equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale. IT 30 IT

31 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 2 DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE E DEL CON- SOLATO COMPETENTE DI TALE STATO MEMBRO Come stabilire lo Stato membro competente sulla base della destinazione del richiedente. Base giuridica: codice dei visti articolo Domanda di visto uniforme per un ingresso Se il viaggio ha per destinazione un unico Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato di tale Stato membro Se il viaggio ha per destinazione più di uno Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale. Con destinazione principale si intende il luogo in cui il richiedente ha intenzione di trascorrere il periodo più lungo o di realizzare lo scopo principale del viaggio previsto. E s e m p i o : un cittadino marocchino intende recarsi in Francia per una visita a familiari (20 giorni) e ha inoltre organizzato un incontro con un partner commerciale in Belgio (due giorni); arriverà ad Amsterdam (Paesi Bassi) e ripartirà dallo stesso luogo. Poiché lo scopo principale del viaggio è la riunione di famiglia, la domanda dev'essere trattata dal consolato francese. E s e m p i o : un cittadino marocchino intende recarsi in Belgio per affari (sei giorni) e nella stessa occasione intende far visita ai parenti in Francia (sei giorni); arriverà ad Amsterdam (Paesi Bassi) e ripartirà dallo stesso luogo. La durata dei soggiorni previsti in Belgio o in Francia è identica, e quindi la domanda deve essere trattata dal consolato francese o dal consolato belga. Entrambi i paesi sono una destinazione principale; lo Stato membro del primo ingresso non deve diventare responsabile del trattamento della domanda Qualora non possa essere determinata la destinazione principale, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro per le cui frontiere esterne il richiedente intende passare in primo luogo. E s e m p i o : una cittadina ucraina è diretta in autobus verso la Polonia, la Germania e l'austria a fini turistici; trascorrerà quattro giorni in Polonia, quattro giorni in Germania e tre giorni in Austria. La domanda dev'essere trattata dal consolato polacco, poiché la titolare del visto attraverserà la frontiera esterna della Polonia. IT 31 IT

32 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 2.2 Domanda di visto uniforme per ingressi multipli M i g l i o r e p r a s s i r a c c o m a n d a t a per determinare lo Stato membro competente per il trattamento di una domanda di visto uniforme per ingressi multipli: in linea generale, una domanda di visto per ingressi multipli dev'essere trattata dallo Stato membro che costituisce la destinazione principale abituale, cioè lo Stato membro di destinazione più frequente o, in mancanza di tale destinazione, quello di destinazione del primo viaggio previsto. Mig l i o r e p r a s s i r a c c o m a n d a t a : Nel caso in cui un richiedente debba recarsi in più Stati membri in diversi viaggi entro un lasso di tempo breve, i consolati dovrebbero applicare un approccio flessibile e considerare tali spostamenti come un unico viaggio ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del codice dei visti, al fine di evitare oneri inutili e costi per il richiedente il visto. E s e m p i o : Uno studente indiano residente a Londra (Regno Unito) intende recarsi in Danimarca (15-18 agosto 2014 (4 giorni) e in Spagna 3-12 settembre (10 giorni). In questo caso il consolato spagnolo dovrebbe trattare la domanda e il visto rilasciato dovrebbe autorizzare gli ingressi e i soggiorni nei due Stati membri. E s e m p i o : una cittadina senegalese fa regolarmente visita alla sua famiglia in Francia, ma si reca anche in altri Stati membri per affari una o due volte l'anno; la destinazione del suo primo viaggio è la Svizzera. La domanda dev'essere trattata dal consolato francese, poiché la Francia costituisce la destinazione più frequente. E s e m p i o : un cittadino ucraino che lavora come autotrasportatore per una società di trasporti ucraina consegna regolarmente merci a clienti in Austria e pertanto ha ottenuto diversi visti per ingressi multipli dall'austria; il visto precedente è scaduto e il cittadino chiede un nuovo visto al consolato austriaco, anche se attualmente la società consegna merci soltanto in Spagna. In questo caso il richiedente, per quanto ben noto al consolato austriaco, dev'essere invitato a rivolgersi al consolato spagnolo, in quanto la sua destinazione principale sarà d'ora in poi la Spagna. IT 32 IT

33 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 2.3 Domanda di visto uniforme ai fini del transito In caso di transito attraverso un solo Stato membro, la domanda dev'essere trattata dal consolato di tale Stato membro In caso di transito attraverso più Stati membri, la domanda dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro per le cui frontiere esterne il richiedente intende passare in primo luogo. E s e m p i o : Esempio: un cittadino marocchino intende recarsi nel Regno Unito passando per la Spagna e la Francia. La domanda dev'essere trattata dal consolato spagnolo, poiché l'interessato attraverserà la frontiera esterna della Spagna. E s e m p i o : un cittadino ucraino intende recarsi in aereo da Kiev (Ucraina) a Londra (Regno Unito) passando da Vienna (Austria) e Francoforte (Germania) e dopo il soggiorno nel Regno Unito intende ritornare in Ucraina seguendo un altro itinerario, attraverso Berlino (Germania) e Budapest (Ungheria). In questo caso è il consolato austriaco a dover trattare la domanda, poiché l'interessato attraverserà la frontiera esterna dell'austria. M i g l i o r e p r a s s i r a c c o m a n d a t a p e r i l a v o r a t o r i m a r i t - t i m i. Non è sempre possibile stabilire in quale Stato membro avrà inizio il transito di un lavoratore marittimo, in quanto la società di navigazione che lo ingaggia spesso non sa in anticipo su quale nave e verso quale Stato membro il marittimo dovrà imbarcarsi. Si raccomanda pertanto l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del codice dei visti in modo flessibile nei confronti dei marittimi di cui sono note l'integrità e l'affidabilità (cioè che hanno fatto un uso corretto dei visti precedentemente rilasciati): il consolato di ciascuno Stato membro in cui il transito potrebbe cominciare dovrebbe trattare la richiesta di visto. 2.4 Domanda di visto di transito aeroportuale Se la domanda riguarda un solo transito aeroportuale, dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto di transito. E s e m p i o : un cittadino nigeriano diretto in Brasile transita per l'aeroporto di Francoforte (Germania). La domanda dev'essere trattata dal consolato tedesco. IT 33 IT

34 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Se la domanda riguarda più di un transito aeroportuale, dev'essere trattata dal consolato dello Stato membro nel cui territorio è situato l'aeroporto del primo transito. E s e m p i o : un cittadino pakistano transita per l'aeroporto di Madrid (Spagna) durante il viaggio verso la Colombia e per l'aeroporto di Francoforte (Germania) nel viaggio di ritorno. La domanda dev'essere trattata dal consolato spagnolo. È importante distinguere la situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino di paese terzo non lascia la zona di transito internazionale di un aeroporto, dalla situazione di proseguimento del viaggio in cui il cittadino di paese terzo lascia la zona di transito internazionale di un aeroporto (cfr. gli esempi al punto PARTE II 9.2). 2.5 Come trattare una domanda presentata da un cittadino diretto in diversi Stati membri, uno dei quali lo esonera dall'obbligo del visto E s e m p i o : un titolare di passaporto diplomatico indiano è diretto in Germania (quattro giorni), Danimarca (due giorni), Ungheria (un giorno) e Austria (un giorno); la Germania, la Danimarca e l'ungheria esonerano i titolari di passaporti diplomatici indiani dall'obbligo del visto, a differenza dell'austria. In questo caso è il consolato austriaco a trattare la domanda, poiché l'austria è il solo Stato membro per il quale l'interessato è soggetto a obbligo di visto, anche se la Germania è la destinazione principale. E s e m p i o : un titolare di passaporto di servizio pakistano è diretto in Danimarca (sette giorni), Polonia (un giorno), Austria (due giorni) e Italia (un giorno); l'austria e la Danimarca esonerano i titolari di passaporti di servizio pakistani dall'obbligo del visto, a differenza dell'italia e della Polonia. In questo caso è il consolato polacco a trattare la domanda, poiché la Polonia è il solo Stato membro per il quale l'interessato è soggetto a obbligo di visto, anche se la Danimarca è la destinazione principale. E s e m p i o : una titolare di passaporto di servizio ucraino è diretta da Kiev (Ucraina) a Bratislava (Slovacchia) attraverso Vienna (Austria); viaggia da Kiev a Vienna in aereo e poi da Vienna a Bratislava in treno. La Slovacchia esonera i titolari di passaporti di servizio ucraini dall'obbligo del visto. In questo caso è il consolato austriaco a trattare la domanda, poiché l'austria è il solo Stato membro per il quale l'interessata è soggetta a obbligo di visto. IT 34 IT

35 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO E s e m p i o : un titolare di passaporto diplomatico keniota è diretto in Germania (due giorni) e a Malta (tre giorni) per motivi di servizio, con uno scalo in Italia (un giorno per aspettare il volo di coincidenza); la Germania e Malta esonerano i titolari di passaporti diplomatici kenioti dall'obbligo del visto, a differenza dell'italia. In questo caso è il consolato italiano a trattare la domanda, poiché l'italia è l'unico Stato membro per il quale l'interessato è soggetto a obbligo di visto, anche se la sosta in Italia è soltanto uno scalo. 2.6 Il consolato di uno Stato membro deve accettare una domanda presentata da un cittadino diretto in uno Stato membro che non è presente né rappresentato nel paese terzo in cui soggiorna il richiedente? Base giuridica: codice dei visti articolo 5, paragrafo 4 Uno dei principi alla base del codice dei visti è che tutti gli Stati membri dovranno, a lungo termine, essere presenti o rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto. A tal fine, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, "gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione qualora lo Stato membro competente ai sensi [dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3] non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda [secondo le disposizioni sulla competenza territoriale consolare]". Ciò non implica che i consolati degli Stati membri nel paese terzo in cui soggiorna il richiedente debbano accettarne la domanda se lo Stato membro competente (ad esempio quello che costituisce l'unica o la principale destinazione del richiedente) non è presente né rappresentato in tale paese terzo, poiché prevalgono le regole sulla competenza (cfr. punti da 2.1 a 2.5). L'articolo 5, paragrafo 4, impone agli Stati membri di cooperare per impedire (in una prospettiva di lungo termine) situazioni in cui Stati membri non siano presenti né rappresentati, e pertanto comporta un obbligo in termini di mezzi e non di risultati. Di conseguenza, gli Stati membri non sono tenuti ad accettare le domande di visto se non sono competenti per il loro esame e per la decisione sul merito secondo le disposizioni di cui sopra, qualora lo Stato membro competente non sia presente né rappresentato. Tuttavia, tenuto conto che questa disposizione figura nell'articolo relativo allo "Stato membro competente per l esame delle domande e per le decisioni sul merito", in mancanza dello Stato membro competente, un altro Stato membro può accettare di esaminare tali domande e prendere decisioni sul merito in singole circostanze eccezionali per ragioni umanitarie e previo accordo dello Stato membro cui spetterebbe la competenza. 2.7 Come reagire nel caso in cui una domanda sia presentata a un consolato che non è competente per trattarla? Base giuridica: codice dei visti articolo 18, paragrafo 2 Se il consolato appura di non essere competente per trattare una domanda presentata ai suoi uffici, ne informa immediatamente il richiedente restituendogli l'intera domanda (modulo di domanda e documenti giustificativi) e rimborsando i diritti per i visti. Al richiedente dev'essere indicato il luogo in cui presentare la domanda. Se richiesto dalla legislazione nazionale (ad esempio la legge sul difensore civico), lo Stato membro può conservare copia dei documenti presentati e della comunicazione al richiedente. IT 35 IT

36 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 2.8 Un consolato può accettare una domanda presentata da un cittadino che non risiede nel territorio di sua giurisdizione? Base giuridica: codice dei visti articolo 6 In linea generale sono accettate solo le domande presentate da cittadini che risiedono legalmente nel territorio di giurisdizione del consolato competente (cfr. punti da 2.1 a 2.5). Tuttavia, può essere accettata la domanda di un cittadino presente legalmente ma non residente nel territorio di giurisdizione del consolato presso cui ha presentato la domanda, se questi dimostra per quale motivo la domanda non può essere presentata presso il consolato del suo luogo di residenza. Spetta al consolato valutare se la giustificazione del richiedente è valida. Con "richiedente non residente" si intende un richiedente che risiede altrove ma che è presente legalmente nel territorio di giurisdizione del consolato in cui fa domanda. Con "presente legalmente" si intende che il richiedente è autorizzato a soggiornare temporaneamente nel territorio di giurisdizione in virtù della normativa del paese terzo in cui si trova, per un breve soggiorno o per un periodo più lungo, pur mantenendo la residenza in un altro paese terzo. E s e m p i o : un'artista peruviana deve rappresentare uno spettacolo in Portogallo il 25 maggio dopo una tournée in Canada e negli Stati Uniti dal 20 febbraio al 15 maggio. In questo caso, la richiedente dev'essere autorizzata a presentare la domanda presso un consolato portoghese in Canada o negli Stati Uniti: le sarebbe infatti impossibile presentarla prima di partire dal suo paese di residenza, poiché la regola vuole che il visto non possa essere chiesto con un anticipo di più di tre mesi rispetto alla data di ingresso previsto nel territorio degli Stati membri. E s e m p i o : una professoressa cinese si è recata a Londra per insegnare in un corso universitario estivo. durante il suo soggiorno apprende che il padre, che vive in Francia, si è gravemente ammalato e, per recarsi in Francia, chiede un visto al consolato francese di Londra. Spetta al consolato francese di Londra trattare la domanda, perché sarebbe eccessivo imporre alla cittadina cinese di ritornare nel suo paese di residenza per chiedere il visto. E s e m p i o : un cittadino marocchino che trascorre le vacanze a Montreal (Canada) intende chiedere un visto per recarsi in Germania al consolato tedesco di Montreal, sostenendo che i tempi di attesa per avere un appuntamento al fine di presentare la domanda al consolato tedesco di Rabat (Marocco) sono troppo lunghi. Il consolato tedesco di Montreal non deve accettare di trattare la domanda poiché la motivazione è infondata. E s e m p i o : un intermediario commerciale accreditato presenta domanda di visto per conto di un gruppo di turisti russi al consolato generale spagnolo di Mosca. I turisti intendono recarsi tutti insieme in Spagna per due settimane. La maggior parte di loro risiede nel territorio per cui è competente il consolato spagnolo di Mosca, mentre altri dipendono dal consolato spagnolo di San Pietroburgo. Il consolato spagnolo di Mosca deve trattare le domande. IT 36 IT

37 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO E s e m p i o : un imprenditore russo di Novorossisk si è recato per una fiera commerciale a Mosca, dove incontra un imprenditore greco che lo invita a recarsi immediatamente ad Atene (Grecia) allo scopo di stilare un contratto per una futura relazione commerciale. L'imprenditore russo intende chiedere un visto al consolato greco di Mosca, perché la distanza su strada tra Mosca e Novorossisk è di circa 1500 km. Il consolato greco a Londra deve trattare la domanda, perché sarebbe eccessivo imporre all'interessato di ritornare nella sua città di residenza per chiedere il visto. Complemento SEM 8: Disposizioni speciali per un soggiorno soggetto all obbligo del visto (riv.) 1. Domanda per un soggiorno sottostante a permesso Lo straniero che sollecita un visto per un soggiorno soggetto a permesso sollecita al tempo stesso presso la competente autorità migratoria cantonale anche il permesso richiesto. La rappresentanza è tenuta a trattare la domanda anche se non è (ancora) in possesso dell autorizzazione d'entrata o se l interessato non è registrato in ORBIS. L autorità migratoria cantonale può applicare le regole seguenti allo straniero tenuto a spostarsi di frequente e a brevissimo termine (impiegati di società internazionali, artisti, sportivi o altri professionisti). Osservazione L appendice 9 indica come erogare i visti (tipo di visto) in caso di soggiorno sottostante a permesso. 1.1 Deposito della domanda di visto presso la rappresentanza A e ritiro del visto presso la rappresentanza B Se lo straniero presenta la domanda di visto presso la rappresentanza competente per il suo luogo di domicilio (rappresentanza A), questa inserisce la domanda nel sistema ORBIS. Se lo straniero desidera ritirare il visto presso un'altra rappresentanza (rappresentanza B 14 ) per uno dei motivi di cui al numero 1, avverte in tal senso la competente autorità. Si applica allora la procedura seguente: a) la rappresentanza inoltra il dossier del visto all'autorità competente all'interno del Paese (SEM o autorità cantonale di migrazione); b) l'autorità competente tratta la pratica SIMIC; c) l'autorità migratoria cantonale comunica il numero SIMIC della domanda al richiedente o a una persona di contatto (datore di lavoro, agente artistico, scuola ecc.); d) non appena è rilasciata l'autorizzazione d'entrata, il richiedente rilancia la procedura presso la rappresentanza; 14 La rappresentanza B può situarsi in uno Stato membro o non membro di Schengen. Es.: un cittadino americano che deposita la propria domanda di visto all'ambasciata svizzera a Washington può voler ritirare il visto all'ambasciata svizzera a Mosca. Può anche entrare in Francia senza visto per sbrigarvi degli affari e desiderare, in tale occasione, ritirare presso l'ambasciata svizzera a Parigi un visto per un'assunzione d'impiego in Svizzera. IT 37 IT

38 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO e) il richiedente informa la rappresentanza A che desidera ritirare il visto presso la rappresentanza B; f) la rappresentanza A scansiona il modulo di domanda del visto, lo inserisce in ORBIS quale allegato alla domanda e inoltra la stessa alla rappresentanza B; g) il richiedente si presenta presso la rappresentanza B e indica il numero SI- MIC della sua domanda; h) la rappresentanza B rilascia ed eroga il visto. Acclude un'immagine scansionata del visto alla domanda in ORBIS e ne informa la rappresentanza A per VIS-Mail (interno). 1.2 Ritiro del visto presso una rappresentanza senza previo deposito di una domanda di visto Se per un motivo che la competente autorità in Svizzera reputa accettabile il richiedente non ha potuto depositare la domanda di visto presso la rappresentanza competente per il suo luogo di domicilio, tale autorità in Svizzera autorizza l'entrata secondo la procedura seguente: a) l'autorità cantonale di migrazione tratta la pratica SIMIC; il richiedente deve indicare preliminarmente presso quale rappresentanza desidera ritirare il visto; b) non appena è rilasciata l'autorizzazione d'entrata, il richiedente rilancia la procedura presso la rappresentanza; c) il richiedente si presenta alla rappresentanza e indica il numero SIMIC della sua domanda; compila il modulo di domanda di visto (basta un esemplare, non è inviata copia in Svizzera); d) la rappresentanza registra la domanda di visto e rilascia il visto. 1.3 Osservazione concernente l'assicurazione di rilascio del permesso di dimora I cittadini degli Stati seguenti, a prescindere dalla durata del soggiorno in Svizzera, non sottostanno mai all'obbligo del visto: Brunei, Giappone, Malaisia, Nuova Zelanda e Singapore. La competente autorità in Svizzera tuttavia rilascia loro un'assicurazione di rilascio del permesso di dimora in caso di: a) soggiorno superiore a 90 giorni, o b) soggiorno con attività lucrativa: superiore a 8 giorni, o sin dal primo giorno nei settori seguenti: edilizia e rami accessori dell'edilizia, albergheria e ristorazione, pulizia industriale o a domicilio, sorveglianza e sicurezza,, commercio ambulante, settore a luci rosse, giardinaggio e paesaggistica. L'assicurazione di rilascio del permesso di dimora è consegnata dall'autorità cantonale di migrazione allo straniero o ad un terzo (datore di lavoro...), il quale la trasmette al proprio dipendente. La rappresentanza non è coinvolta nella procedura. IT 38 IT

39 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 2.9 Il consolato di uno Stato membro situato nel territorio di un altro Stato membro può esaminare le domande di visto? Base giuridica: codice dei visti articolo 7 In linea generale, un richiedente di paese terzo legalmente presente nel territorio di uno Stato membro è in possesso di un documento che lo autorizza a circolare liberamente (visto uniforme, permesso di soggiorno, visto nazionale per soggiorni di lunga durata). In alcune circostanze, però, una persona in posizione regolare non è in possesso di un documento che le consenta di recarsi in un altro Stato membro. In tal caso restano applicabili le regole generali in materia di competenza che figurano ai punti da 2.1 a 2.5. E s e m p i o : il titolare di un passaporto diplomatico indonesiano, esentato dall'obbligo del visto dall'austria, si è recato in Austria per una conferenza. Durante il suo soggiorno, le autorità del suo paese gli ordinano di recarsi urgentemente in Estonia per partecipare a una riunione politica ad alto livello. L'Estonia non esonera dall'obbligo del visto i titolari di passaporti diplomatici indonesiani. Il consolato estone di Vienna deve trattare la domanda, perché sarebbe eccessivo imporre all'interessato di ritornare nel suo paese di residenza per chiedere il visto. Complemento SEM 9: Autorità nazionali competenti nel settore dei visti (riv.) Fatte salve le disposizioni di cui ai numeri 2 (consultazione delle autorità centrali nazionali), Complemento SEM 26: (consultazione delle autorità centrali degli altri Stati membri) e Complemento SEM 57:1 (consultazione delle autorità centrali dello Stato rappresentato), la rappresentanza rilascia, nell ambito di sua competenza, visti di transito aeroportuale (PARTE II n. 2.4), e visti di entrata (n. 1)). Le disposizioni relative alla competenza in materia di rilascio dei visti con validità territoriale limitata sono riservate (Cfr. PARTE II n ). 1. Visto di tipo C La rappresentanza rilascia di propria competenza visti validi per uno o più soggiorni non sottostanti a permesso: della durata complessiva di al massimo 90 giorni sull'arco di 180 giorni a contare dalla prima entrata, e effettuati per gli scopi indicati ai numeri seguenti. 1.1 Turismo Persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera a scopo turistico e che assumono per principio autonomamente le spese di viaggio. 1.2 Visita Sono considerate in visita le persone attese da un ospite in Svizzera. 1.3 Formazione teorica senza periodo di pratica Sono considerati formazione teorica e/o tecnica senza praticantato i corsi di studio menzionati ai numeri da a Osservazione La rappresentanza accerterà che in base ai documenti presentati nel quadro della richiesta (durata, contenuto e luogo della formazione) è prevista unicamente una formazione teorica e/o pratica, e non un'attività lucrativa. In IT 39 IT

40 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO caso di difficoltà nello stabilire se si tratta effettivamente di una formazione puramente teorica senza attività lucrativa o qualora manchino informazioni sull'impresa, le rappresentanze contattano la SEM, Divisione Mercato del lavoro (via Visa-Supporttool: Studi presso un istituto scolastico privato o pubblico; Esempio Formazione scolastica: scuola, internato, istituto. Esempio Funzionari stranieri che partecipano a un seminario sulla lotta anti-corruzione organizzato da un'università svizzera Corsi teorici e/o tecnici in seno a un'impresa in Svizzera legati alla vendita, alla fornitura e al servizio dopo vendita d'installazioni tecniche a clienti all'estero; Esempio Durante quattro settimane, un fabbricante di macchine per l'industria tessile istruisce i collaboratori di un cliente straniero presso la sede principale in Svizzera in merito alle ultime macchine vendute al cliente Corsi teorici organizzati da un'impresa a favore dei propri collaboratori occupati all'estero. Esempio Una società svizzera invita diversi collaboratori di una filiale straniera a una formazione di vendita Ateliers (workshops) legati all'applicazione di nuovi sistemi tecnici. Esempio Partecipazione a workshop e seminari su nuovi sistemi applicativi. 1.4 Cure mediche e soggiorni di cure Per cure mediche s'intende segnatamente: a) un intervento o trattamento medico; b) cure (soggiorni di cura) nel quadro di una convalescenza (per tubercolosi, malattie cardiache, sclerosi multipla...) o di una terapia in seguito a una malattia o un intervento medico (riabilitazione). Tali soggiorni di cura possono essere effettuati anche all'infuori di un contesto prettamente medico (wellness, dieta). Osservazione La rappresentanza verifica con particolare attenzione se è assicurato il finanziamento del soggiorno e esige una conferma del soggiorno da parte dell'istituto medico o di cure in Svizzera. 1.5 Colloqui d'affari Per colloqui d'affari s'intende segnatamente: a) la partecipazione di quadri a colloqui a titolo rappresentativo; IT 40 IT

41 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Esempi Al momento della loro introduzione sul mercato europeo, un CEO (chief executive officer) presenta i nuovi prodotti della sua azienda. Il direttore di una banca straniera incontra importanti clienti in Svizzera. b) la negoziazione di contratti e/o mandati professionali; Esempio Un investitore straniero che intende acquistare un fabbricante di cioccolato svizzero viene in Svizzera per svolgervi analisi e negoziati. Un avvocato straniero deve definire il contenuto del suo mandato con un mandante svizzero. c) colloqui relativi alla fornitura di prodotti o all'esame di processi di fabbricazione; Esempio Una società straniera invia dei collaboratori in Svizzera col mandato di procurarle dei prodotti farmaceutici e di documentarne i processi di fabbricazione. d) sedute, riunioni di lavoro, incontri professionali; Esempio Quadri superiori stranieri e svizzeri si incontrano mensilmente presso la sede principale in Svizzera per sedute strategiche. e) supervisioni; Esempi Alcuni specialisti osservano e affiancano in maniera critica le negoziazioni contrattuali che si svolgono nel quadro di un grande progetto. Durante la fase critica di un progetto, alcuni specialisti vengono in Svizzera presso la società madre per fornire degli input utili alla riuscita del progetto. Alcuni professori stranieri impartiscono consigli nel quadro di un progetto di ricerca presso un istituto di ricerca svizzero o una scuola universitaria professionale. I colloqui d'affari sono per definizione di breve durata. Non costituiscono un'attività lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStr. La nozione di attività lucrativa è descritta sotto 1.9, let. a. In caso di difficoltà nel determinare se lo scopo del soggiorno previsto è assimilabile a un colloquio d'affari o a un'attività lucrativa, le rappresentanze contattano la SEM, Divisione Mercato del lavoro (via Visa-Supporttool: Congressi e manifestazioni La presente disposizione è applicabile ai partecipanti a congressi economici e scientifici nonché a manifestazioni culturali, religiose o sportive. 1.7 Trasporto di persone o merci effettuato in o attraverso la Svizzera (transito) da parte di un autista al servizio di un'impresa con sede all'estero Questa disposizione si applica segnatamente ai conducenti di autocarri, torpedoni e taxi. IT 41 IT

42 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 1.8 Attività temporanea di corrispondente per media esteri Esercitano una tale attività i giornalisti che non sono entrati nella Svizzera per prendervi domicilio, ma che vi esercitano un'attività temporanea come corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione che hanno la loro sede all'estero. 1.9 Prestazione transfrontaliera di servizi che non superi gli otto giorni in un periodo di un anno civile 15 La rappresentanza tuttavia non è in alcun caso competente, anche qualora l attività duri meno di otto giorni: se l attività si riferisce ai settori dell'edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, del servizio di sorveglianza e di sicurezza 16 nonché del settore a luci rosse ; nel caso di un musicista che si esibisce in uno stabilimento destinato in prima linea al consumo di bevande e alimenti. In tal caso si considera che l artista svolge un attività lucrativa con assunzione d impiego, per cui occorre un autorizzazione di lavoro sin dal primo giorno d attività. a) Attività lucrativa È considerata attività lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStr, poco importa se svolta a titolo gratuito o oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso. È effettuata la distinzione seguente: È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all estero e che l attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (art. 1 cpv. 1 OASA). È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, artista e impiegato alla pari (art. 1 cpv. 2 OASA). È considerata attività lucrativa indipendente l esercizio di un attività nell ambito di un organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi, artigianale o di altro tipo. È considerata attività lucrativa indipendente anche l esercizio di una professione liberale come quella del medico, dell avvocato o del fiduciario (art. 2 cpv. 1 e 2 OASA. Allo straniero esentato dall obbligo del visto per un soggiorno di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni ma che soggiace all obbligo del 15 Anno civile = dal 1 gennaio al 31 dicembre 16 Salvo le guardie del corpo, assimilate al personale privato (cfr. 1.9, lett. b). Per definizione sono vicini al datore di lavoro al medesimo titolo, ad esempio, dell'autista. La loro situazione non è paragonabile a quella di altri agenti di sicurezza che vengono in Svizzera per esercitare un'attività. IT 42 IT

43 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO visto per esercitare un attività lucrativa (vedi Allegato 1, lista 1, Paesi recanti la menzione V1, V12, V13, V14 e V15), è rilasciato un visto conformemente all Allegato 9/Complemento SEM 36: Esempi di attività lucrative Formazioni in corso d'impiego: impratichirsi e addestramento (integrazione sul Esempio concreto La creazione di un centro dati all estero; la mano d'opera reclutata e invitata per una formazione di tre mesi sul posto di lavoro presso la sede svizzera. Stage Esempio concreto Una persona straniera dev'essere impiegata per quattro mesi presso la sede principale in Svizzera nel quadro di un programma di tirocinanti (stagiaires) della durata complessiva di 12 mesi. Lavori di riparazione, manutenzione e garanzia. Esempio concreto Due tecnici stranieri devono eseguire in Svizzera lavori di manutenzione su una macchina da stampa. Impieghi nel quadro di fiere. Esempio concreto Artisti, cuochi e altri rappresentanti di un paese invitato a partecipare alla Fiera svizzera delle vacanze vengono in Svizzera per presentare opere artistiche e culinarie nonché altre specialità del loro paese nel quadro della fiera. Impieghi nel quadro di progetti Esempio concreto Un informatico straniero implementa presso la sede principale di una società svizzera la nuova software sviluppata nel suo paese. Uno specialista straniero deve realizzare un programma di riorganizzazione presso una filiale in Svizzera. Per parecchi mesi lavorerà sul posto in ragione di una settimana al mese. Riprese, reportage fotografici, attività culturali Esempi concreti Una fotografa straniera è invitata da una società svizzera a realizzare un libro sulle tradizioni svizzere che sarà commercializzato nel suo paese. Una fotografa straniera è invitata da una società svizzera a realizzare un libro sulle tradizioni svizzere che sarà commercializzato nel suo paese. Un famoso cantante d'opera straniero partecipa a una tournée caritativa che si sofferma in più località svizzere. Una fondazione culturale svizzera mette un atelier a disposizione di un artista straniero, prendendo a proprio carico le spese di vitto e alloggio. IT 43 IT

44 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Attività religiose Esempio concreto Un Imam straniero viene in Svizzera per un soggiorno di quattro settimane durante il Ramadan per svolgervi attività religiose (da precisarsi). Altre attività Esempio concreto Una coppia di insegnanti di danza stranieri sostituisce, durante 90 giorni sull'arco di 180 giorni, una coppia di insegnanti di danza svizzeri che per motivi di salute deve interrompere la propria attività. b) Particolarità: personale di servizio Gli stranieri occupati come personale di servizio che accompagnano il loro datore di lavoro, il quale non esercita un attività lucrativa, nell ambito di un soggiorno non sottoposto ad autorizzazione, sottostanno all obbligo di notifica e al regime del permesso di soggiorno/lavoro per un soggiorno superiore a 90 giorni. Esempi Una rappresentanza è competente per il rilascio del visto turistico a uno straniero accompagnato dal proprio personale di servizio (che lavora per lui anche durante il soggiorno in Svizzera). È parimenti competente per il rilascio dei visti al personale di servizio che accompagna detto straniero, salvo il caso in cui sia richiesta una consultazione in base alla disposizione. Un cittadino svizzero domiciliato all estero o un cittadino straniero non sottostante all obbligo del visto viene in Svizzera per effettuarvi un soggiorno d affari di dieci giorni. La rappresentanza è competente per il rilascio dei visti al personale di servizio che accompagna tale persona (e che lavora per lui anche durante il soggiorno in Svizzera), salvo il caso in cui sia richiesta una consultazione nazionale in base alla disposizione. 2. Consultazione preventiva delle autorità centrali nazionali Le competenti autorità svizzere da consultarsi da parte delle rappresentanze svizzere conformemente alle istruzioni speciali della SEM/UFM (documenti riservati all uso esclusivo del servizio) sono il DFAE (2.1) e la SEM (2.2). I Servizi cantonali di migrazione non sono interessati da questa procedura, ma le domande di visto rientrano nella competenza di detti uffici quando riguardano stranieri che vogliono entrare in Svizzera per un soggiorno sottostante ad autorizzazione (2.3.2). Posto che l'autorità competente svizzera non formuli obiezioni al rilascio del visto, la rappresentanza dovrà comunque, se del caso, avviare la procedura di consultazione delle autorità centrali di alcuni Stati membri (Complemento SEM 26:). 2.1 DFAE Domande soggette a consultazione Le competenti autorità del DFAE devono essere consultate: a) in conformità alle direttive del DFAE emanate nel quadro dell articolo 30 OEV; IT 44 IT

45 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO b) in conformità alle istruzioni speciali della SEM/UFM (documenti riservati all uso esclusivo del servizio); c) nei casi specifici in cui detto dipartimento lo richiede Procedura La rappresentanza all estero inoltra la domanda di visto corredata dei documenti afferenti (ed ev. di una copertina) per VIS-Mail (previa scansione) o per corriere alla competente autorità del DFAE (Protocollo DFAE o Missione Svizzera a Ginevra). Inoltre la domanda è assegnata in ORBIS alle competenti autorità del DFAE. Se il caso è bloccato nel sistema ORBIS, l'utente di ORBIS Online ne è informato tramite un messaggio del sistema. Eventualmente il caso potrà essere sbloccato dal supporto SEM dietro ordine del DFAE. Per il rilascio del visto si procede come segue: il DFAE esamina la richiesta e rilascia il visto senza ordine di stampa in OR- BIS; il DFAE assegna la domanda alla rappresentanza; la rappresentanza rilascia il visto. Per il rifiuto del visto si procede come segue: il DFAE esamina la domanda e seleziona in ORBIS, nel menu a discesa «Motivo VTL» della maschera «Decisione», uno dei seguenti motivi: «Rifiutato Motivi umanitari»; «Rifiutato Obblighi internazionali»; «Rifiutato Interesse nazionale». Osservazione Questa registrazione è dettata da motivi squisitamente statistici. Il DFAE assegna la domanda alla rappresentanza; la rappresentanza rifiuta il visto. 2.2 SEM Domande soggette a consultazione a) La SEM deve essere consultata: b) in conformità alle istruzioni speciali della SEM/UFM (documenti riservati all uso esclusivo del servizio); c) nei casi particolari in cui detto ufficio lo richiede; quando lo straniero colpito da una misura di allontanamento sollecita un visto di transito aeroportuale (caso bloccato nel sistema ORBIS) Procedura La domanda è sottoposta in due esemplari alla SEM via corriere diplomatico. Nei casi urgenti, si può contattare la SEM anche via fax o via strumento di supporto visti ( La domanda è parimenti assegnata alla SEM mediante il sistema ORBIS. Se è rilasciato il visto, si procede come segue: IT 45 IT

46 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO la SEM esamina la domanda e rilascia il visto senza mandato di stampa in ORBIS; la SEM assegna la domanda alla rappresentanza; la rappresentanza rilascia il visto. Se il visto è rifiutato, si procede come segue: la SEM esamina la domanda e seleziona nel menu a discesa «Motivo VTL» uno dei seguenti motivi: «Rifiutato Motivi umanitari» «Rifiutato Obblighi internazionali» «Rifiutato Interesse nazionale» «Rifiutato Istruzione UFM Motivi umanitari» Osservazione Questa registrazione è dettata da motivi squisitamente statistici. la SEM assegna la domanda alla rappresentanza; la rappresentanza rifiuta il visto. Se il caso è bloccato nel sistema ORBIS, l'utente di ORBIS Online ne è informato tramite un messaggio del sistema. Il visto non può essere rilasciato senza l accordo della SEM. 2.3 Autorità cantonali di migrazione Domande sottostanti ad autorizzazione cantonale Se lo straniero entra in Svizzera per un soggiorno sottostante a permesso (2.3.2), la domanda è trasmessa all'autorità cantonale di migrazione interessata. Lo stesso vale qualora il soggiorno supererà verosimilmente i 90 giorni a motivo dello scopo stesso del soggiorno (p.es. intenzioni matrimoniali, esami d'ammissione probabilmente seguiti da studi). Osservazione Nel cantone di Berna, nelle città di Berna, Bienne e Thun trattasi di autorità prettamente migratorie che emanano le decisioni alla stregua dell'autorità cantonale bernese. Le domande di visto di competenza delle predette città devono essere assegnate loro selezionando direttamente l'indirizzo nel campo dati riservato all'organizzazione nella lista di distribuzione: Fremdenpolizei der Stadt Bern, Abteilung Bevölkerung der Stadt Biel o Einwohnerdienste der Stadt Thun Nozione di soggiorno sottostante a permesso Sottostanno a permesso: a) i soggiorni superiori a 90 giorni sull'arco di 180 giorni a decorrere dalla prima entrata nello spazio Schengen (art. 9 OASA; art. 20 CAS); b) i soggiorni con attività lucrativa in Svizzera (art. 14 OASA): di oltre otto giorni per anno civile, nonché; sin dal primo giorno d'attività nei settori seguenti: edilizia, genio civile e rami accessori dell edilizia; ristorazione e lavori di pulizia in aziende o economie domestiche; servizi di sorveglianza e di sicurezza; IT 46 IT

47 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO commercio ambulante secondo l articolo 2 capoverso 1 lettere a ed b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (RS 943.1); il settore a luci rosse; giardinaggio e paesaggistica Procedura La domanda è sottoposta via corriere diplomatico all'autorità cantonale di migrazione per il tramite della SEM. Sono inviati: due esemplari del modulo di domanda del visto e un esemplare degli altri documenti. La domanda è parimenti assegnata in ORBIS. Osservazione Se la competente autorità migratoria cantonale ha già rilasciato un'autorizzazione d'entrata in SIMIC (prima che il richiedente presentasse la propria domanda alla rappresentanza), la rappresentanza registra una nuova domanda di visto in ORBIS, rilascia il visto e lo stampa. È pertanto superfluo presentare la domanda al Cantone. È sufficiente versare un esemplare della domanda agli atti della rappresentanza. IT 47 IT

48 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 3.1 Dove si può presentare la domanda? Base giuridica: codice dei visti articolo 9, paragrafo 1 La domanda di visto va presentata di norma almeno 15 giorni di calendario prima del viaggio previsto (il normale tempo di trattamento) e non prima di tre mesi dall inizio del viaggio previsto. Dove vige un sistema basato sugli appuntamenti, spetta ai richiedenti procurare di rispettare i termini. I richiedenti devono comunque essere informati delle varie scadenze (cfr. Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, parte I, punto 4). Una domanda presentata meno di 15 giorni di calendario prima della partenza prevista può essere accettata, ma al richiedente va detto che il trattamento può richiedere fino a 15 giorni di calendario. Se questi insiste comunque per presentare la domanda, occorrerà precisare che la decisione finale potrebbe essere presa dopo la data di partenza prevista. E s e m p i o : un cittadino turco decide di approfittare di un'offerta "last minute" per un soggiorno sciistico in Austria la cui partenza è fissata due giorni dopo; soltanto il giorno prima di partire si rende conto di aver bisogno di un visto per entrare in Austria. In questo caso il consolato austriaco può rifiutare di trattare la domanda. I titolari di un visto per ingressi multipli possono chiedere un nuovo visto prima della scadenza del visto valido. Tuttavia, la validità del nuovo visto deve completare quella del visto in corso, cioè l'interessato non può possedere due visti uniformi validi per lo stesso periodo. E s e m p i o : un avvocatessa marocchina rappresentante di una ONG per la parità di genere, che partecipa spesso a riunioni in vari Stati membri, è titolare di un visto per ingressi multipli che scade il 31 maggio e chiede un nuovo visto il 15 aprile. Se si rilascia un nuovo visto, questo dovrà essere valido dal 1 giugno in modo che la titolare possa entrare nel territorio degli Stati membri in virtù del primo visto, che scadrà durante il soggiorno, e partire in virtù del secondo. 3.2 Organizzazione degli appuntamenti Base giuridica: codice dei visti articolo 9, paragrafi 2 e I richiedenti devono chiedere un appuntamento per presentare la domanda? I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda, la cui organizzazione può essere gestita a livello interno o da un fornitore esterno di servizi. In giustificati casi d urgenza, l'appuntamento è dato immediatamente o al richiedente è dato modo di presentare la domanda direttamente. Con casi d'urgenza si intendono situazioni in cui il richiedente non avrebbe potuto chiedere il visto in precedenza per ragioni imprevedibili. IT 48 IT

49 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO E s e m p i o di giustificato caso d'urgenza: un parente stretto (residente in uno Stato membro) di un richiedente il visto è vittima di un incidente stradale e ha bisogno dell'assistenza del richiedente.. Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'unione o dei cittadini svizzeri, si veda la PARTE III Qual è il termine ultimo per ottenere un appuntamento? Base giuridica: codice dei visti articolo 9, paragrafo 2 Di norma un appuntamento dev'essere chiesto almeno due settimane prima. I consolati degli Stati membri dovrebbero adeguare le loro capacità di trattamento delle domande di visto in modo da rispettare questo termine anche durante i periodi di punta Possono essere istituite "procedure rapide" per la presentazione delle domande? I consolati possono decidere di istituire "procedure rapide" a beneficio di determinate categorie di richiedenti. Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'unione o dei cittadini svizzeri, si veda la PARTE III. 3.3 Comparizione personale del richiedente Base giuridica: codice dei visti articoli 10 e 13, articolo 21, paragrafo 8, articoli 42, 43 e Il richiedente deve presentare la domanda di persona? In linea di principio il richiedente deve recarsi di persona al consolato per presentare la domanda. In particolare, è tenuto a farlo se è previsto il rilevamento delle impronte digitali. Obiettivo di questa regola è consentire al personale consolare di farsi un idea della reale motivazione della domanda e interrogare il richiedente sullo scopo del viaggio e sui documenti presentati. È importante ottenere ampie informazioni dal richiedente al momento della presentazione della domanda, indipendentemente dalle circostanze pratiche in cui sono raccolti la domanda e i documenti giustificativi, per determinare la finalità del viaggio. Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'unione o dei cittadini svizzeri, si veda la PARTE_III. Se la raccolta delle domande per conto di uno Stato membro è affidata a un fornitore esterno di servizi o a un console onorario, è presso i loro uffici che deve presentarsi il richiedente (cfr. PARTE II punto 3.3.3). La comparizione personale va distinta dall'eventuale colloquio di cui PARTE II al punto Per le norme specifiche sul rilevamento degli identificatori biometrici, si veda PARTE II il capitolo 5. IT 49 IT

50 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO In quali casi si è esentati dall'obbligo di presentare la domanda di persona? Richiedenti noti al consolato per integrità e affidabilità possono essere esentati dall'obbligo di introdurre la domanda di persona e autorizzati a presentarla tramite terzi o a inviarla per posta. Tali deroghe non possono essere concesse a coloro che chiedono il visto per la prima volta, e l'integrità e l'affidabilità devono essere determinate individualmente e verificate regolarmente. Si vedano i seguenti esempi di categorie di persone che possono essere esentate dall'obbligo della comparizione personale: organismi ufficiali o società già noti al consolato: l'affidabilità di una società non garantisce automaticamente quella dei suoi impiegati, i quali devono essere valutati individualmente; persone che hanno usato correttamente visti uniformi in precedenza; persone che viaggiano regolarmente o frequentemente per lo stesso scopo (conferenze, seminari, insegnamento, rapporti di affari); persone che devono viaggiare per ricevere cure mediche urgenti e che per ragioni di salute non possono recarsi al consolato. M i g l i o r e p r a s s i r a c c o m a n d a t a : Il consolato che riceva una domanda per procura o per posta da una persona che non è stata precedentemente esentata dall'obbligo della comparizione personale dovrebbe, in linea di principio, decidere di non accettarla e restituire i documenti senza valutarne la ricevibilità Quale procedura seguire per le domande presentate tramite un intermediario commerciale? Le domande possono essere presentate anche da intermediari commerciali accreditati per conto di singoli, direttamente presso il consolato o il fornitore esterno di servizi o il console onorario. Gli intermediari commerciali non sono tuttavia autorizzati a raccogliere le impronte digitali (cfr. PARTE II capitolo 5) Quale procedura seguire quando sono rilevati identificatori biometrici? Il presente punto si applica solo nei consolati in cui il VIS è operativo! A prescindere dalle regole generali relative alla comparizione personale per la presentazione della domanda, coloro che chiedono il visto per la prima volta e i richiedenti le cui impronte digitali non sono state rilevate nei 59 mesi precedenti devono presentarsi di persona per consentirne il rilevamento (cfr. PARTE II capitolo 5) Colloquio con il richiedente In casi giustificati e indipendentemente dal luogo in cui è introdotta la domanda (al consolato o presso un fornitore esterno di servizi) e dal fatto che sia stata presentata di persona o meno, il consolato può convocare il richiedente per un colloquio (cfr. PARTE II punto 7.11) IT 50 IT

51 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 4 ELEMENTI PRINCIPALI DELLA DOMANDA DI VISTO Perché una domanda sia considerata ricevibile, devono essere soddisfatti i seguenti criteri: devono essere presentati un modulo di domanda compilato e firmato, un documento di viaggio valido e una fotografia; devono essere stati pagati i diritti per il visto; dove applicabile, devono essere rilevati i dati biometrici. 4.1 Documento di viaggio Base giuridica: codice dei visti articolo 12 Complemento SEM 10: Documenti di viaggio riconosciuti Disposizioni nazionali Il documento di viaggio deve essere valido e riconosciuto dalla Svizzera. Il riconoscimento dei documenti di viaggio è di competenza degli Stati membri di Schengen: All appendice 1, lista 1 e all appendice 1, lista 2 figura una lista dei documenti di viaggio riconosciuti dalla Svizzera. All appendice 2 figura una lista dei documenti di viaggio riconosciuti dagli Stati Schengen. Informazione riguardante la prassi per il riconoscimento di nuove serie di documenti di viaggio: salvo informazione contraria della SEM, le nuove edizioni o serie comprese le versioni biometriche di documenti di viaggio già riconosciuti sono parimenti considerate riconosciute. Esempi: se il passaporto ordinario guatemalteco (non biometrico) era finora riconosciuto, lo sarà anche il nuovo passaporto ordinario (biometrico) del Guatemala; se il passaporto diplomatico del Ghana (non biometrico) è riconosciuto, lo sarà anche il nuovo passaporto diplomatico (parimenti non biometrico) di tale Stato. 1. Come trattare un passaporto di famiglia presentato in assenza del titolare Il passaporto di famiglia può essere utilizzato, in linea di principio, esclusivamente in presenza del titolare; tuttavia, se quest ultimo ha dato il proprio consenso, può essere utilizzato anche in sua assenza da una persona iscritta nel passaporto stesso. Una nota su questo argomento compare nel sistema ORBIS (cfr. Complemento SEM 36:, R8). Se la persona si reca parimenti sul territorio di un altro Stato Schengen, è invitata a informarsi presso le competenti autorità di tale Stato per sincerarsi che non riscontrerà difficoltà in caso di controllo. IT 51 IT

52 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 2. Documento di viaggio recante anomalie Principio: Di principio non è rilasciato un visto allo straniero munito di un documento di viaggio recante anomalie (documento molto sciupato, deteriorato o contenente errori commessi dall'autorità di emissione). Non è tenuto conto di anomalie minori. Deroghe: Se la rappresentanza reputa che l'entrata dovrebbe comunque essere autorizzata, essa sottopone la domanda di visto all'autorità competente (SEM o DFAE), indicando i motivi per i quali ritiene sia giustificato rilasciare il visto. 3. Documento di viaggio munito del timbro indicante l'ammissibilità o l avvenuto deposito di una domanda di visto Quando lo straniero esibisce un documento di viaggio nel quale figura il timbro indicante che la domanda è stata dichiarata ammissibile da una rappresentanza di un altro Stato Schengen o che è stata depositata una domanda di visto presso un altra rappresentanza di uno Stato Schengen, si provvederà a consultare detta rappresentanza per appurare se il timbro è stato apposto da meno di dodici mesi. Quando il documento di viaggio contiene una menzione analoga al sopra citato timbro, apposta da meno di dodici mesi dalla rappresentanza di un Stato non membro Schengen, si consulterà se possibile detta rappresentanza. 4. Documento di viaggio privo di fotografia o munito di una fotografia di qualità insufficiente Allo straniero che presenta un documento di viaggio privo di fotografia o munito di una fotografia la cui qualità non è tale da consentire di identificare con certezza la persona (ad es. fotografia deteriorata, viso coperto) non è rilasciato nessun visto senza previo accordo dell'autorità competente (SEM, DFAE). 5. Come trattare la domanda di uno straniero che presenta un documento di viaggio riconosciuto dalla Svizzera contenente meno di due pagine in bianco? In linea di principio, la domanda è irricevibile (cfr. PARTE II n. 4.5). Tuttavia, se la rappresentanza la considera ricevibile per motivi umanitari o d interesse nazionale, può rilasciare un visto valido per tutti gli Stati Schengen che riconoscono il documento di viaggio. Il visto è apposto: a) nel documento di viaggio, qualora contenga una pagina in bianco; oppure b) su un apposito foglio (cfr. allegato 5), qualora il documento di viaggio non contenga pagine in bianco. Il foglietto è previsto per i casi in cui la Svizzera non riconosce il documento di viaggio. Non disponendo di una soluzione migliore, la SEM ha tuttavia deciso di servirsene anche nei casi sopra descritti. In assenza di un volo diretto a destinazione della Svizzera, la rappresentanza contatta la rappresentanza dello Stato di transito sul posto in vista accertarsi che lo straniero non incontrerà difficoltà durante il controllo alla frontiera. IT 52 IT

53 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Osservazione In entrambi i casi (lett. a e b), le autorità di controllo alla frontiera appongono i timbri d entrata e d uscita sull apposito foglio separato. Complemento SEM 11: Come trattare la domanda di uno straniero sprovvisto di qualsiasi documento o munito di un documento che non sia un documento di viaggio In linea di principio, la domanda è irricevibile (cfr. PARTE II n. 4.5). Se tuttavia è considerata ricevibile per motivi umanitari o d interesse nazionale, la competente autorità centrale può autorizzare l ingresso. In questo caso, è apposto un visto VTL su di un Lasciapassare per l entrata in Svizzera di una persona sprovvista di qualsiasi documento di viaggio (cfr. appendice 8, documento riservato all uso esclusivo del servizio). In assenza di un volo diretto a destinazione della Svizzera, la rappresentanza contatta la rappresentanza dello Stato di transito 17 sul posto in vista di trovare una soluzione conforme al proprio diritto nazionale (p. es. riconoscimento del Lasciapassare nella fattispecie ed estensione della validità del visto VTL al territorio dello Stato di transito) Qual è la validità minima accettabile di un documento di viaggio? Se il visto richiesto è per un ingresso, il documento di viaggio presentato dev'essere valido per almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. Se il visto richiesto è per ingressi multipli, il documento di viaggio dev'essere valido per almeno tre mesi dopo l'ultima data di partenza prevista. E s e m p i o : dopo aver partecipato a progetti di ricerca nei Paesi Bassi e in Germania, uno scienziato malese comincia a collaborare a progetti di ricerca in Ungheria, dove deve recarsi all'incirca ogni tre mesi tra il gennaio 2010 e il gennaio Chiede un visto per ingressi multipli il 1 novembre 2009, presentando un documento di viaggio valido fino al 15 marzo Anche se l'interessato può essere considerato in buona fede, avendo usato correttamente i precedenti visti uniformi, e potrebbe quindi ottenere un visto per ingressi multipli valido per l'intero periodo, deve ricevere un visto per ingressi multipli valido soltanto fino al 15 dicembre Il documento di viaggio deve contenere pagine bianche in numero sufficiente e in ogni caso almeno due (dove vanno apposti, rispettivamente, il visto adesivo e il timbro delle autorità di frontiera). Di norma occorre viaggiare con un visto valido apposto su un documento di viaggio valido. Tuttavia, quando tutte le pagine bianche del documento di viaggio del titolare di un visto 17 Da un punto di vista giuridico trattasi di un ingresso nello spazio Schengen e non di un transito (cfr. PARTE II9.2.2). IT 53 IT

54 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Schengen sono state usate per l'apposizione di visti o di timbri di ingresso/uscita, l'interessato può spostarsi con il documento di viaggio "pieno" ma annullato, e contenente il visto valido, e un nuovo documento di viaggio. Per evitare eventuali difficoltà, in particolare al momento dei controlli di frontiera, l'interessato può chiedere un nuovo visto che copra il restante periodo di validità del visto esistente, oppure un nuovo visto per ingressi multipli. M i g l i o r e p r a s s i r a c c o m a n d a t a in relazione ai titolari di un visto valido apposto su un documento di viaggio che non contiene sufficienti pagine bianche per i timbri di ingresso e di uscita: se, in seguito a viaggi frequenti, un cittadino di un paese terzo titolare di un visto ancora valido, apposto su un documento "pieno" ma annullato, chiede un nuovo visto per il rimanente periodo di validità, da apporre su un nuovo documento di viaggio, il visto in corso di validità è revocato, e viene rilasciato al più presto, e senza addebitare alcun costo, un nuovo visto con una validità corrispondente al restante periodo di validità del primo visto. In giustificati casi di urgenza, può essere accettato un documento di viaggio la cui validità è inferiore a quella sopraindicata. Con giustificati casi di urgenza si intendono situazioni (necessità di viaggiare) che il richiedente non avrebbero potuto prevedere per cui non ha chiesto in tempo un documento di viaggio dalla validità richiesta. E s e m p i o di caso giustificato di urgenza che potrebbe consentire una deroga alla regola relativa alla validità del documento di viaggio: un cittadino filippino deve recarsi urgentemente in Spagna dove un parente è stato vittima di un grave incidente; la validità del suo documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno prevista. In questo caso il consolato spagnolo dovrebbe accettare il documento di viaggio ai fini della presentazione della domanda Come trattare i documenti di viaggio rilasciati più di 10 anni prima della domanda di visto Base giuridica: codice dei visti articolo 12, lettera c) e articolo 19, paragrafo 4 In linea di principio, i documenti di viaggio rilasciati più di 10 anni prima della domanda di visto non sono da accettare, e le domande basate su tali documenti di viaggio non sono da considerare ricevibili. Possono comunque essere fatte eccezioni per motivi umanitari o di interesse nazionale. Se la decisione finale in merito alla domanda è positiva, va emesso un visto con validità territoriale limitata che consente al titolare di recarsi solo nello Stato membro di rilascio (cfr. PARTE II punto ). Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'unione o dei cittadini svizzeri, si veda la PARTE III. IT 54 IT

55 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Come trattare un documento di viaggio che non è riconosciuto da uno o più Stati membri? Occorre verificare se il documento di viaggio sia riconosciuto dallo Stato membro che riceve la domanda di visto e dagli altri Stati membri. I documenti di viaggio non riconosciuti da tutti gli Stati membri possono essere accettati, ma in questo caso si applicano norme specifiche in relazione al tipo di visto da rilasciare. Il riconoscimento o mancato riconoscimento dei documenti di viaggio da parte degli Stati membri è specificato nell'inventario dei documenti di viaggio che autorizzano il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, parti I-III e V (allegato 10). Qualora uno o più Stati membri non riconoscano il documento di viaggio, può essere rilasciato un visto la cui validità territoriale non copre il territorio di tale/tali Stati membri (cfr. PARTE II punto ). Qualora lo Stato membro che riceve la domanda di visto non riconosca il documento di viaggio del richiedente, il visto può essere rilasciato ma dev'essere apposto sul foglio separato per l apposizione del visto (cfr. PARTE II punto e ). Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto da nessuno Stato membro, la domanda può essere dichiarata irricevibile (cfr. PARTE II punto 4.6) Complemento SEM 12: Procedura in caso di collegamenti aerei indiretti in Svizzera Come procedere qualora non vi sia un volo diretto a destinazione della Svizzera? 18 a) Documento di viaggio riconosciuto dalla Svizzera ma non dallo Stato di transito 19 La rappresentanza appone un VTL nel documento di viaggio. Contatta la rappresentanza dello Stato di transito 20 sul posto invitandola a vagliare la possibilità di rilasciare un VTL su di un Foglio per l apposizione di un visto (cfr. appendice 5). b) Documento di viaggio non riconosciuto dalla Svizzera ma riconosciuto dallo Stato di transito La rappresentanza appone un VTL su di un Foglio per l apposizione di un visto (cfr. appendice 5). Contatta la rappresentanza dello Stato di transito sul posto invitandola a vagliare la possibilità di rilasciare un VTL (valido per il territorio del proprio Stato e apposto nel documento di viaggio). c) Documento di viaggio non riconosciuto dalla Svizzera né dallo Stato di transito La rappresentanza appone un VTL su di un Foglio per l apposizione di un visto (cfr. appendice 5). Contatta la rappresentanza dello Stato di transito 18 Questo numero va correlato al n Da un punto di vista giuridico trattasi di un ingresso nello spazio Schengen e non di un transito (cfr. PARTE II9.2.2). 20 Da un punto di vista giuridico trattasi di un ingresso nello spazio Schengen e non di un transito (cfr. PARTE II9.2.2). IT 55 IT

56 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO sul posto invitandola a vagliare la possibilità di rilasciare un secondo VTL su di un Foglio per l apposizione di un visto Come trattare i documenti di viaggio falsificati Base giuridica: codice dei visti articolo 19, paragrafo 4 Se un richiedente presenta un documento di viaggio falsificato e la falsificazione è scoperta al momento della presentazione della domanda, la domanda è da considerare ricevibile e il visto va rifiutato. Se un richiedente presenta un documento di viaggio falsificato e la falsificazione è scoperta nel momento in cui il consolato stabilisce se la domanda è ricevibile o meno, la domanda va dichiarata ricevibile, e il visto va rifiutato. In entrambi i casi il documento di viaggio va trattato conformemente alle migliori prassi raccomandate di cui al PARTE II punto Modulo di domanda Base giuridica: codice dei visti articolo 11 e allegato I Il modulo uniforme di domanda (allegato 9) è usato per le domande di visto per soggiorni di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Non è consentito alterare il modulo uniforme né aggiungervi caselle (o pagine), ma lo si può stampare su più pagine per agevolarne l uso. Ogni richiedente deve presentare un modulo di domanda compilato e firmato. Se più persone (minori o coniuge) figurano su uno stesso documento di viaggio, ognuna di loro deve compilare e firmare un modulo di domanda separato; per i minori, il modulo dev essere firmato da una persona che esercita l'autorità parentale o da un tutore legale. I familiari di cittadini dell UE e di cittadini svizzeri (coniugi, figli o ascendenti a carico) non devono compilare le caselle indicate con l asterisco (*) nell esercizio del loro diritto di libera circolazione (cfr. PARTE III), ma devono compilare le caselle 34 e 35. Complemento SEM 13: Modulo di domanda da utilizzare È consentito utilizzare esclusivamente il modulo Domanda di visto Schengen figurato all' appendice 3. Questo modulo e messo gratuitamente a disposizione dei richiedenti. Per le domande di visto Schengen sono ammessi anche i moduli adottati dalle competenti autorità degli altri Stati Schengen. In caso di utilizzo di detti moduli, tuttavia, i richiedenti sono tenuti a compilare anche la Pagina aggiuntiva allegata al modulo trasmesso dalle rappresentanze svizzere. 1. Come si compila il modulo? Il modulo va completato: in maniera esatta e completa; con la macchina da scrivere o a mano (in tal caso in stampatello, con una penna a sfera a inchiostro blu o nero). 2. Numero di moduli da completare Il modulo va completato: a) in genere in un solo esemplare, poi conservato nell'incarto relativo al visto; IT 56 IT

57 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO b) in tre esemplari se la domanda va sottoposta alle competenti autorità svizzere; sono ammesse anche fotocopie di buona qualità. Un esemplare viene conservato nella pratica del visto e due esemplari sono inviati in Svizzera; di questi, un esemplare originale è destinato alle autorità cantonali In quali lingue dev essere disponibile il modulo di domanda? Base giuridica: codice dei visti articolo 11, paragrafo 3 Il modulo di domanda dev essere disponibile: a) nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; b) nella o nelle lingue ufficiali del paese ospitante; c) nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del paese ospitante e in quella o quelle dello Stato membro per il quale è richiesto il visto, oppure d) in caso di rappresentanza, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro rappresentante. Oltre alle lingue di cui alle lettere a), b) e c), il modulo può essere reso disponibile anche in un altra lingua ufficiale delle istituzioni dell Unione europea, ad esempio l'inglese. Complemento SEM 14: Le lingue in cui deve essere disponibile il modulo Il modulo di domanda di visto è disponibile nelle seguenti lingue: a) le lingue ufficiali svizzere; b) l'inglese; c) la/e lingua/e ufficiale/i del paese di accoglienza; questa/e versione/i è/sono prodotta/e nell ambito della cooperazione consolare locale In quale lingua dev'essere compilato il modulo? Base giuridica: codice dei visti articolo 11, paragrafo 6 Gli Stati membri stabiliscono la lingua o le lingue in cui dev'essere compilato il modulo di domanda e ne informano i richiedenti. M i g l i o r e p r a s s i r a c c o m a n d a t a, per le informazioni sulla compilazione del modulo di domanda: si raccomanda di diffondere modelli di moduli di domanda compilati, per agevolare ai richiedenti questa parte del processo di presentazione della domanda e per assicurare che il personale consolare disponga di tutte le informazioni pertinenti. Se necessario, il modello può essere adattato alle circostanze locali (ad esempio, se la casella n. 11 sul numero d identità nazionale non è rilevante in una certa sede, occorre specificarlo nel modello ). Complemento SEM 15: Le lingue in cui deve essere compilato il modulo Il modulo va completato in lingua tedesca, francese, italiana, spagnola o inglese. IT 57 IT

58 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Quali sono le implicazioni della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda, che dev essere firmata dal richiedente? È importante verificare che il richiedente o il suo rappresentante legale abbia firmato la dichiarazione che figura in fondo al modulo di domanda, dimostrando così di essere consapevole del contenuto della dichiarazione e di accettarlo. In caso di minori, la firma dev essere apposta dalla o dalle persone che esercitano l'autorità parentale o da un tutore legale. 4.3 Fotografia Base giuridica: codice dei visti articolo 10, paragrafo 3, lettera c) Complemento SEM 16: Foto d'identità nel modulo di domanda Occorre allegare alla domanda un'unica foto d'identità del richiedente, a prescindere dall'età. La foto è fissata con la cucitrice nell'apposito spazio previsto dal modulo di domanda del visto. Se la domanda è compilata in più esemplari, uno dei moduli inviati alle autorità in Svizzera deve parimenti essere munito di una foto Quali norme tecniche si applicano alla fotografia? La fotografia dev essere conforme alle norme stabilite nelle specifiche tecniche relative alle fotografie (allegato 11). Non devono essere accettate fotografie non conformi a tali norme. Quando il VIS diventa operativo in una sede, le norme relative alla fotografia devono seguire quelle specificate nel capitolo 5 sugli identificatori biometrici. 4.4 Diritti per i visti Base giuridica: codice dei visti articolo 16 Complemento SEM 17: Diritti per i visti (riv.) Per le rappresentanze all estero e i Cantoni sono applicabili unicamente le seguenti disposizioni sugli emolumenti per visti. 1. Principio Fatta salva la disposizione 2, l'emolumento da percepire per il trattamento di una domanda di visto è indicato nella tabella sottostante. Per i visti Schengen non è previsto alcun supplemento ai sensi dell articolo 5 OEmol-LStr (cfr. PARTE II n ). Pertanto non possono essere prelevati emolumenti supplementari ad esempio per spese telefoniche o di porto. Per i visti nazionali possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell emolumento di base, ai sensi dell articolo 5 OEmol-LStr, soltanto in caso di prestazioni che, su domanda, sono fornite d urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per le procedure e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà. IT 58 IT

59 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Tipo di visto Emolumento da percepire (in ) Visto Schengen di transito aeroportuale 60 (tipo A) uniforme o VTL Visto Schengen per soggiorno breve 60 (tipo C) uniforme o VTL Visto nazionale per soggiorno di lunga 60 durata (tipo D) Visto per minori tra i 6 e i 12 anni 35 Incasso dell emolumento per il visto: a) Se la domanda di visto è presentata presso la rappresentanza A e, a domanda del richiedente, il visto è ritirato presso la rappresentanza B, l emolumento per il visto è incassato dalla rappresentanza A. b) Se la domanda di visto è presentata presso una rappresentanza e successivamente inoltrata per competenza a un servizi o cantonale di migrazione, l emolumento per il visto è incassato dalla rappresentanza. Il servizio cantonale di migrazione può incassare altri emolumenti in virtù del diritto cantonale (regolamento cantonale degli emolumenti). c) In caso di proroga di un visto da parte di un servizio cantonale di migrazione, l emolumento per il visto è incassato da quel servizio. 2. Accordi di facilitazione in materia di visti L'UE ha stipulato accordi di facilitazione in materia di visti con i parecchi paesi. Detti accordi prevedono, in particolare, un emolumento di 35 euro per il trattamento della domanda di visto (cfr. Istruzioni speciali della SEM/UFM corrispondenti; documenti riservati all uso esclusivo del servizio). 3. Rilascio del visto esentasse 3.1 Conformemente all ordinanza sugli emolumenti (Art. 13 cpv. 1 OEmol-LStr) Conformemente all articolo 13 capoverso 1 OEmol-LStr, i visti sono rilasciati gratuitamente agli stranieri seguenti: a) a) i minori di meno di 6 anni 21 ; (bambini di età tra i 6 e i 12 anni, cfr. PARTE II n. 4.4); b) Allievi, studenti, studenti di curricoli postlaurea e personale insegnante accompagnante che intendono entrare in Svizzera a scopi di studio o formazione. Osservazioni Per studenti di curricoli postlaurea (postdiploma) s intendono le persone che seguono un corso di master o dottorato (p. es. MBA, MAS [Master of Advanced Studies], LLM o PhD). 21 Cfr. anche art. 16 par. 4 lett. a Codice dei visti. IT 59 IT

60 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Le persone che non hanno lo statuto di allievo, studente o studente di un curricolo postlaurea continuano a soggiacere a emolumento, come per esempio: un ingegnere che viene in Svizzera per seguire un corso della durata di un mese allo scopo di migliorare le sue conoscenze del francese; un postdottorando (in inglese «Post-Doc») che svolge una ricerca e/o insegna presso un università o un azienda. In caso di dubbi sullo statuto del richiedente, il visto è rilasciato esentasse. c) i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nell ambito della Comunità Europea, giusta la raccomandazione n 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005; la gratuità vale unicamente per i soggiorni di al massimo 90 giorni; vale anche per i ricercatori che si recano unicamente in Svizzera. Sono considerati attività di ricerca in senso lato, a prescindere dal settore di specializzazione, anche eventi a carattere scientifico quali colloqui o giornate di studio. Pertanto gli scienziati e gli insegnanti di scuole accademiche che entrano in Svizzera per partecipare a una siffatta manifestazione sono considerati ricercatori in senso lato. d) i seguenti membri della famiglia di un cittadino dell UE dello SEE o della Svizzera: il coniuge e i loro discendenti 22 minori di meno di 21 anni o a carico 23 ; i parenti in linea ascendente suoi o del coniuge, a carico 24 ; nel caso di studenti, il coniuge e i figli comuni a carico 25. Il richiedente deve dimostrare di essere membro della famiglia. A titolo di prova sono accettati in linea di principio unicamente i documenti emessi da uno Stato dell UE o dell AELS. Altri documenti possono parimenti essere accettati, tuttavia solo se la rappresentanza non nutre nessun dubbio circa la loro autenticità; e) persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, comprese le persone che beneficiano di privilegi, immunità a agevolamenti secondo l articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (cfr. Istruzione del DFAE in materia di rilascio dei visti a personalità politiche, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale e a persone che beneficiano di privilegi e immunità, destinate alle rappresentanze svizzere all estero). Tra queste persone figurano in particolare i funzionari di organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha stipulato un accordo di sede. In particolare, sono considerate persone in "missione ufficiale": 22 Il discendente non deve necessariamente essere figlio della coppia; basta che sia figlio di uno dei coniugi. 23 È considerata a carico la persona che beneficia regolarmente e in maniera sostanziale di un sostegno finanziario quotidiano. Un semplice sostegno finanziario durante il soggiorno in Svizzera (vitto, alloggio) non basta. 24 Vedasi nota precedente 25 Vedasi nota precedente IT 60 IT

61 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO i funzionari internazionali in viaggio di servizio in Svizzera, nonché qualsiasi impiegato inviato in missione nel nostro paese dalla sua organizzazione (traduttori, interpreti, impiegati in occasione di una conferenza); i funzionari internazionali il cui luogo di servizio è trasferito presso un'organizzazione con la quale la Svizzera ha stipulato un accordo di sede. Le persone che desiderano venire in Svizzera unicamente per cercare un impiego presso un'organizzazione internazionale e che ancora non possiedono un contratto di lavoro dovranno invece versare gli emolumenti previsti; i delegati governativi, a prescindere dal loro tipo di passaporto, che partecipano a una conferenza organizzata dalla Svizzera o da un organizzazione con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede. f) titolari di passaporti ufficiali, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido (cfr. Istruzione del DFAE in materia di rilascio dei visti a personalità politiche, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale e a persone che beneficiano di privilegi e immunità, destinate alle rappresentanze svizzere all estero), ad eccezione degli stranieri seguenti: titolari di un passaporto speciale o di servizio che effettuano trasporti di merci in qualità di autisti o di accompagnatori; titolari di un passaporto speciale o di servizio rilasciato per uno scopo che non si giustifica agli occhi delle autorità svizzere o ai sensi del diritto internazionale (p.es. passaporti rilasciati dal Ministero degli interni di qualunque Stato a favore di uomini d'affari, artisti, compagnia di teatro o gruppo di sportivi); g) borsisti delle Scuole tecniche superiori, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica; h) borsisti delle Nazioni Unite, delle Organizzazioni speciali e di altri organi dell'onu, che vengono in Svizzera per ricevere istruzioni o presentare il loro rapporto finale; i) borsisti della Cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o Rockefeller, Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che effettuano studi o soggiorni di formazione in Svizzera; j) familiari di persone menzionate alle lettere e) - i) (cfr. Istruzione del DFAE in materia di rilascio dei visti a personalità politiche, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale e a persone che beneficiano di privilegi e immunità, destinate alle rappresentanze svizzere all estero); i) visitatori di fiere e mostre svizzere con un bacino d'utenza internazionale e una particolare rilevanza economica per la Svizzera (es. partecipante al World Economic Forum [WEF]); j) i membri del Comitato olimpico; k) rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro. 3.2 Conformemente alle decisioni SEM (art. 12 cpv. 2 OEmol-LStr): Conformemente alle decisioni emanate dalla SEM in base all'articolo 12 capoverso 2 OEmol-LStr, i visti sono rilasciati gratuitamente agli stranieri seguenti: IT 61 IT

62 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO a) partecipanti ai campi della gioventù della Commissione nazionale svizzera per l UNESCO; b) impiegati locali delle rappresentanze di Svizzera all'estero, nonché i rispettivi coniugi e figli a carico; la rappresentanza decide entro il proprio margine di apprezzamento se accordare la gratuità agli altri impiegati sul posto, per esempio a impiegati di società di sicurezza, nonché ai rispettivi coniugi e figli a carico. c) persone con doppia cittadinanza che chiedono un visto per motivi degni d'interesse (Cfr. Complemento SEM 7:) d) minori di meno di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori e che viaggiano con essi; e) richiedenti l'asilo con autorizzazione di entrata della SEM giusta l'articolo 20 capoverso 2 o l'articolo 51 capoverso 4 LAsi; f) personale di servizio privato che deve raggiungere il datore di lavoro, a condizione che quest ultimo sia titolare di una tessera di legittimazione del DFAE; g) partner registrato di un cittadino dell UE o dell AELS; h) giornalisti invitati da Svizzera Turismo o Presenza Svizzera; i) conviventi di impiegati del DFAE soggetti all obbligo di trasferimento (annunciati al DFAE mediante dichiarazione scritta); j) Giornalisti e operatori di agenzie di viaggio invitati da Svizzera Turismo a partecipare a manifestazioni promozionali. 4. Proroga del visto Se il visto è prorogato per motivi di forza maggiore o per motivi umanitari, la proroga è gratuita (cfr. PARTE V n ). Se il visto è prorogato per motivi personali gravi è prelevato un emolumento di 30 EUR (cfr. PARTE V n ). 5. Visti rilasciati gratuitamente su domanda Conformemente all'articolo 12 capoverso 2 OEmol-LStr, nell ambito della sua competenza in materia di visti la SEM o il DFAE può condonare l emolumento se: interessi nazionali o motivi di reciprocità lo giustificano; occorre tenere conto di interessi umanitari I diritti per i visti sono gli stessi per tutti i richiedenti? Di norma i richiedenti pagano diritti pari a 60 EUR, indipendentemente dal tipo di visto richiesto e dal luogo in cui è presentata la domanda (direttamente al consolato dal richiedente stesso o da un intermediario commerciale, tramite un fornitore esterno di servizi o alle frontiere esterne). Questi diritti sono tuttavia oggetto di esenzioni o riduzioni generali previste dal codice dei visti, dagli accordi di facilitazione del visto o da norme specifiche relative ai familiari di cittadini dell UE o di cittadini svizzeri (cfr. PARTE III). IT 62 IT

63 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Gli Stati membri possono stabilire deroghe alla riscossione dei diritti o ridurne l importo in singoli casi e per determinate categorie di richiedenti, tenendo presente l'obiettivo di armonizzare tali esenzioni nell ambito della cooperazione locale Schengen. Tranne per situazioni previste da alcuni accordi di facilitazione del visto, non è possibile applicare o accettare diritti più elevati per procedura rapida nel caso in cui sia richiesto un trattamento accelerato della domanda Tariffe obbligatorie applicabili a tutti i richiedenti o a determinate categorie di richiedenti Base giuridica: codice dei visti articolo 16, paragrafo 4 Tariffe Disposizioni generali Accordi di facilitazione del visto 0 Minori da zero a sei anni (fino all età di sei anni meno un Cfr. allegato 8 giorno) (1) Familiari di cittadini dell UE e di cittadini svizzeri (cfr. PARTE III) Alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica Ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica (2) Rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro (3) 35 Minori tra i sei e i 12 anni (fino all età di 12 anni meno un Cfr. allegato 8 giorno) (1) 60 Tutti gli altri richiedenti non contemplati da accordi di facilitazione del visto 70 (o 35 ) Non applicabile Cfr. allegato 8 (1) Il calcolo deve basarsi sulla data di presentazione della domanda. (2) Ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (cfr. allegato 12). (3) In questo contesto, con organizzazione senza fini di lucro si intende un organizzazione ufficialmente registrata come organizzazione senza fini di lucro. IT 63 IT

64 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Esenzioni facoltative dal pagamento dei diritti per i visti applicabili a determinate categorie di richiedenti e in singoli casi Base giuridica: codice dei visti articolo 16, paragrafo Gli Stati membri possono decidere di esentare dal pagamento dei diritti per il visto le seguenti categorie di persone: Categorie di persone definite 0 Minori tra i sei e i 12 anni (fino all età di 12 anni meno un giorno) (1) Titolari di passaporti diplomatici e di servizio Partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro, di età non superiore ai 25 anni (2) (1) Il calcolo deve basarsi sulla data di presentazione della domanda. (2) In questo contesto, con organizzazione senza fini di lucro si intende un organizzazione ufficialmente registrata come organizzazione senza fini di lucro Esenzioni o riduzioni dei diritti per i visti in singoli casi Base giuridica: codice dei visti articolo 16, paragrafo 6 Gli Stati membri possono decidere di derogare alla riscossione o ridurre l importo dei diritti per i visti in singoli casi sulla base di particolari interessi, per promuovere interessi culturali o sportivi, nonché interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d interesse pubblico o per motivi umanitari Calcolo dei diritti, se riscossi in una valuta diversa dall euro Base giuridica: codice dei visti articolo 16, paragrafo 7 I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda. Se riscosso in una valuta diversa dall euro, l importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell euro fissato dalla Banca centrale europea. L importo riscosso può essere arrotondato e i consolati assicurano nell ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi diritti simili. M i g l i o r e p r a s s i r a c c o m a n d a t a per la revisione del tasso di cambio: La frequenza delle revisioni del tasso di cambio applicato dal servizio contabile del consolato e le eventuali modifiche dei diritti per i visti dipendono dalla stabilità del tasso di cambio della valuta locale rispetto all euro. Il tasso di cambio dell euro va verificato almeno ogni due settimane, anche se si possono giustificare intervalli più brevi. Gli Stati membri dovrebbero concordare una procedura comune nell ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen. Se per una valuta locale non è disponibile un tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca centrale europea, gli Stati membri possono utilizzare il tasso di cambio applicabile alle loro operazioni finanziarie interne per calcolare l importo dei diritti per i visti in valuta locale. IT 64 IT

65 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Complemento SEM 18: Calcolo dell'importo L importo viene riscosso nella moneta del paese terzo nel quale la domanda viene presentata o in quella stabilita dal DFAE. L'importo dell'emolumento dev'essere regolarmente adeguato in funzione delle variazioni del tasso di cambio di riferimento dell'euro e delle valute locali. A tal fine, la rappresentanza si riferisce in linea di principio alle istruzioni del servizio finanziario della DC. In tale contesto sono applicabili i principi seguenti: a) per quanto possibile, l'emolumento dev'essere prelevato nella medesima valuta richiesta dalle altre rappresentanze Schengen sul posto; b) L importo dell emolumento deve essere necessariamente uniforme, concordato sul posto con gli altri Stati membri di Schengen Quando e come devono essere pagati i diritti per i visti? Base giuridica: codice dei visti articolo 19, paragrafo 1 Il pagamento dei diritti per i visti fa parte dei criteri di ricevibilità di una domanda. Pertanto i diritti per i visti devono essere pagati in contanti al momento della presentazione della domanda, o essere stati già versati tramite bonifico bancario Rilascio di una ricevuta Base giuridica: codice dei visti articolo 16, paragrafo 8 Se i diritti per i visti sono pagati al momento della presentazione della domanda, il richiedente ottiene una ricevuta. Se sono stati pagati tramite bonifico bancario, è sufficiente la ricevuta della banca. Se la domanda è presentata da un intermediario commerciale per conto di un gruppo, può essere rilasciata una ricevuta collettiva I diritti per i visti sono rimborsabili? Di norma i diritti per i visti non sono rimborsabili, indipendentemente dalla decisione finale in merito alla domanda di visto. Tuttavia, se il consolato appura di non essere competente per il trattamento della domanda dopo che sono stati pagati i diritti, o se la domanda si rivela irricevibile, i diritti devono essere rimborsati. 4.5 Ricevibilità Base giuridica: codice dei visti articoli 10 e 19 Spetta esclusivamente al consolato competente verificare la ricevibilità di una domanda. Se si constata che una domanda è irricevibile, si segue la procedura di cui al PARTE II punto Quando si considera ricevibile una domanda? La domanda va considerata ricevibile se sono stati rispettati i termini per la presentazione (cfr. PARTE II punto 3.1), sono stati presentati gli elementi essenziali alla ricevibilità della domanda (modulo di domanda compilato e firmato, documento di viaggio valido, fotografia), sono stati riscossi i diritti per i visti e, ove applicabile, sono stati rilevati i dati biometrici. IT 65 IT

66 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Complemento SEM 18 bis : Ricevibilità della domanda di visto 1. Termini di presentazione della domanda caso speciale Un cittadino cinese svolge una formazione post-laurea comprendente i soggiorni seguenti: dal 1 gennaio al 31 agosto a Londra; dal 1 settembre al 31 ottobre a Washington; dal 1 novembre al 31 dicembre a Città del Messico. Al termine dell anno di formazione, desidera trascorrere le vacanze in svizzera dal 1 al 30 gennaio. Può presentare la propria domanda di visto tra il 1 ottobre (3 mesi prima del 1 gennaio) e il 15 dicembre (15 giorni prima del 1 gennaio). Per motivi pratici, in linea di massima procederà come segue: presentazione della domanda e ritiro del visto a Washington tra il 1 e il 31 ottobre; oppure presentazione della domanda e ritiro del visto a Città del Messico tra il 1 novembre e il 15 dicembre. Per qualsiasi motivo può tuttavia presentare la propria domanda a Washington (tra il 1 e il 31 ottobre) e ritirare il visto a Città del Messico. 2. Presentazione consecutiva di una domanda di visto D e di una domanda di visto C Né la normativa Schengen né la normativa svizzera vietano a uno straniero di presentare: una domanda di visto C dopo aver presentato una domanda di visto D ancora in tratta-mento, oppure una domanda di visto D dopo aver presentato una domanda di visto C ancora in tratta-mento. 3. Presentazione di una domanda di visto C da parte di un titolare di un visto C apposto in un altro documento di viaggio 3.1 Esempio 1 Una persona è titolare di un passaporto ordinario munito di un visto C valido 1 anno, soggiorno 90 giorni, motivo «visite familiale / amicale», rilasciato dalla IT 66 IT

67 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Svizzera (o da un altro Stato Schengen). Deve recarsi in missione ufficiale a Ginevra. È possibile/occorre rilasciare un visto C (motivo «visite officielle») e apporlo nel passaporto diplomatico di questa persona? Questa persona può viaggiare con il suo passaporto ordinario munito del visto C. Infatti, il motivo del soggiorno indicato sul visto C (visita familiare / amichevole) costituisce il motivo principale del soggiorno e ha un carattere puramente indicativo. Pertanto, il visto può essere utilizzato per altri motivi oltre a quello indicato sulla vignetta del visto 26. Nulla impedisce tuttavia a questa persona di sollecitare un secondo visto C da apporre nel suo passaporto diplomatico. Il solo fatto essa che sia già titolare di un visto C apposto nel passaporto ordinario non rende la sua seconda domanda irricevibile. Al momento di rilasciare il secondo visto C, la rappresentanza rende attento il titolare al fatto che la durata complessiva del soggiorno effettuato nello spazio Schengen in virtù dell uno e dell altro passaporto non deve superare 90 giorni nell arco di 180 giorni Esempio 2 Una persona è titolare di un passaporto diplomatico munito di un visto C valido 1 anno, soggiorno 90 giorni, motivo «visite officielle», rilasciato dalla Svizzera (o da un altro Stato Schengen). Desidera venire in Svizzera per un soggiorno turistico. È possibile/occorre rilasciare un visto C (motivo «tourisme») e apporlo nel passaporto ordinario di questa persona? Questa persona può viaggiare con il suo passaporto diplomatico munito del visto C. Infatti, il motivo del soggiorno indicato sul visto C (visita ufficiale) costituisce il motivo principale del soggiorno e ha un carattere puramente indicativo. Pertanto, il visto può essere utilizzato per altri motivi oltre a quello indicato sulla vignetta del visto 28. Nulla impedisce tuttavia a questa persona di sollecitare un secondo visto C da apporre nel suo passaporto ordinario. Il solo fatto che essa sia già titolare di un visto C apposto nel passaporto diplomatico non rende la sua seconda domanda irricevibile. Al momento di rilasciare il secondo visto C, la rappresentanza rende attento il titolare al fatto che la durata complessiva del soggiorno effettuato nello spazio 26 Gli organi di controllo alla frontiera non possono, pertanto, annullare o abrogare il visto per il solo fatto che il motivo di soggiorno invocato o costatato al momento del controllo non corrisponde a quello indicato sulla vignetta di visto. 27 Se uno straniero non viaggia sempre con il medesimo documento di viaggio, gli organi di controllo alla frontiera non possono verificare se è rispettata la regola dei 90 giorni nell arco di 180 giorni. Questa lacuna sarà colmata non appena sarà operativo il sistema Entry/Exit. 28 Gli organi di controllo alla frontiera non possono, pertanto, annullare o abrogare il visto per il solo fatto che il motivo di soggiorno invocato o costatato al momento del controllo nono corrisponde a quello indicato sulla vignetta di visto. IT 67 IT

68 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Schengen in virtù dell uno e dell altro passaporto non deve superare 90 giorni nell arco di 180 giorni Come trattare una domanda ricevibile? Se una domanda è ricevibile, si appone sul documento di viaggio del richiedente (cfr. punto 4.5.3) il timbro indicante la ricevibilità della domanda (allegato 13) e si procede all ulteriore esame. Il presente punto si applica solo nei consolati in cui il VIS è operativo: Se una domanda è ricevibile, si appone sul documento di viaggio del richiedente il timbro indicante la ricevibilità della domanda (cfr. punto 4.5.3), si crea il fascicolo relativo alla domanda nel VIS e si procede all ulteriore esame Quando e come usare il timbro indicante la ricevibilità della domanda? Base giuridica: codice dei visti articolo 20 e allegato III Prima dell esame approfondito della domanda, si appone il timbro ricevibilità nel formato uniforme sulla prima pagina disponibile del documento di viaggio che non contenga diciture o timbri. Si aggiungono a mano, se non figurano già nel timbro, la data della domanda, il tipo di visto richiesto ( C o A ) e il codice dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda. Non si possono aggiungere dati supplementari nel timbro: il timbro significa esclusivamente che la domanda è stata presentata e considerata ricevibile Il timbro "ricevibilità" dev essere usato fino alla data in cui il VIS diventa pienamente operativo in tutte le regioni. 4.6 Come trattare una domanda irricevibile? Se una domanda è irricevibile, si restituiscono al richiedente il modulo di domanda e tutti i documenti presentati, si rimborsano i diritti per i visti e non si procede a ulteriore esame. Se richiesto dalla legislazione nazionale (ad esempio la legge sul difensore civico), lo Stato membro può conservare copia dei documenti presentati e della comunicazione al richiedente. Il presente punto si applica solo nei consolati in cui il VIS è operativo: Se una domanda è irricevibile, si restituiscono al richiedente il modulo di domanda e tutti i documenti presentati, si distruggono i dati biometrici raccolti, si rimborsano i diritti per i visti, non si esamina ulteriormente la domanda e non si crea alcun fascicolo relativo alla domanda nel VIS. 29 Se uno straniero non viaggia sempre con il medesimo documento di viaggio, gli organi di controllo alla frontiera non possono verificare se è rispettata la regola dei 90 giorni nell arco di 180 giorni. Questa lacuna sarà colmata non appena sarà operativo il sistema Entry/Exit. IT 68 IT

69 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 4.7 Esistono casi in cui una domanda irricevibile può essere esaminata? Una domanda che non soddisfi i criteri per essere considerata ricevibile può eccezionalmente essere esaminata per motivi umanitari o di interesse nazionale. E s e m p i o di motivo umanitario che può autorizzare una deroga alla norma sulla ricevibilità: un cittadino filippino deve recarsi urgentemente in Spagna dove un parente è stato vittima di un grave incidente; la validità del suo documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno prevista. E s e m p i di motivi di interesse nazionale che possono autorizzare una deroga alla norma sulla ricevibilità: la direttrice di una delle più importanti aziende turistiche colombiane ha appuntamento a Madrid con rappresentanti del ministero dell Industria, del Commercio e del Turismo, ma il suo passaporto è valido soltanto per un mese oltre la data di ritorno prevista. un imprenditore nigeriano deve recarsi urgentemente nei Paesi Bassi per negoziare un contratto tra una multinazionale nigeriana e una multinazionale olandese nella quale il governo dei Paesi Bassi ha un interesse fondamentale; la validità del suo documento di viaggio supera soltanto di un mese la data di ritorno prevista. 4.8 Quali informazioni devono essere date al richiedente che ha presentato domanda circa i dati registrati nel VIS? Base giuridica: regolamento VIS, articolo 37, paragrafi 1 e 2 Il presente punto si applica solo nei consolati in cui il VIS è operativo: Quando il VIS è operativo in una regione, gli Stati membri informano i richiedenti in merito all autorità nazionale competente per il trattamento dei dati registrati nel VIS e all autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati. Tali informazioni devono figurare nel modulo di domanda. IT 69 IT

70 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 5 IDENTIFICATORI BIOMETRICI Il sistema di informazione visti (VIS) per la conservazione dei dati dei richiedenti il visto diventerà gradualmente operativo in diverse aree del mondo; il rilevamento degli identificatori biometrici dei richiedenti diventa applicabile alla data stabilita dalla Commissione per l inizio delle attività del VIS in una data regione o, dopo l inizio delle attività nella prima regione, in qualsiasi altra area in cui uno Stato membro decida singolarmente di avviare le operazioni, inclusa la trasmissione delle impronte digitali. 5.1 Quali identificatori biometrici devono essere rilevati? Gli identificatori biometrici da rilevare sono i seguenti: una foto in formato digitale (cfr. allegato 11) tutte e dieci le impronte digitali prese a dita piatte, rilevate digitalmente. 5.2 In quale fase della procedura di domanda di visto devono essere raccolti gli identificatori biometrici? Base giuridica: codice dei visti - articolo 10, paragrafo 3, lettera d), e articolo 13 Gli identificatori biometrici vanno rilevati al momento della presentazione della domanda di visto, indipendentemente dal modo in cui è organizzata la raccolta delle domande. A chi fa domanda per la prima volta deve essere fatta o scansionata una foto e devono essere rilevate le impronte digitali al momento della presentazione della domanda. A tutti i richiedenti deve essere fatta o scansionata una foto ogni volta che viene presentata una domanda. Le persone di cui siano state già acquisite le impronte digitali ai fini di una richiesta di visto meno di 59 mesi prima non devono essere oggetto di un ulteriore rilevamento. In tal caso vanno copiate le impronte digitali già registrate nel VIS. Il richiedente deve indicare nel modulo di domanda quando è avvenuto l ultimo rilevamento delle impronte. Se, creando nel VIS il fascicolo relativo alla domanda, il consolato constata che nel sistema non sono registrate le impronte digitali del richiedente, questi sarà chiamato a fornirle. E s e m p i o : una persona presenta domanda di visto per la prima volta il 9 febbraio 20XX. Il 25 giugno 20XX+4 (52 mesi dopo la prima domanda) chiede un nuovo visto: le sue impronte digitali sono copiate dalla domanda precedente. Il 15 settembre 20XX+5 (67 mesi dopo la prima domanda) chiede nuovamente il visto: le impronte digitali gli verranno rilevate In caso di dubbi ragionevoli sull identità del richiedente, questi può essere chiamato a fornire le impronte digitali anche se non è ancora trascorso il periodo di 59 mesi: IT 70 IT

71 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO E s e m p i o : un richiedente afferma di aver fornito le impronte digitali meno di 59 mesi prima. Tuttavia, la fotografia che presenta è molto diversa da quella del documento di viaggio presentato. In tali circostanze è possibile convocare il richiedente per un altro rilevamento delle impronte digitali. A domandare il rilevamento delle impronte digitali può anche essere lo stesso richiedente, qualora non ricordi se la precedente acquisizione ha avuto luogo o meno entro il periodo di 59 mesi. 5.3 Quali richiedenti sono esentati dal rilevamento delle impronte digitali? Base giuridica: codice dei visti - articolo 13, paragrafo 7 Sono esentate dal rilevamento delle impronte digitali le seguenti categorie di persone: bambini di età inferiore a dodici anni (che abbiano cioè fino a dodici anni meno un giorno); persone per le quali il rilevamento è fisicamente impossibile. Se tale impossibilità fisica è di natura temporanea, il richiedente è invitato a fornire spiegazioni sui motivi e gli può essere chiesto un certificato medico. Se è possibile rilevare un numero di impronte digitali inferiore a dieci, si deve comunque procedere al rilevamento del numero massimo di impronte. I richiedenti che, per impossibilità temporanea, hanno fornito meno di dieci impronte digitali oppure nessuna, in caso di una successiva domanda saranno considerati alla stregua di richiedenti il visto per la prima volta, e saranno rilevate loro tutte le impronte; capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale; Complemento SEM 18 ter : Nozione di membro del governo I ministri e i vice-ministri sono considerati membri del governo, salvo laddove il diritto interno di uno Stato disponga altrimenti. Anche altre categorie di persone possono essere considerate membri del governo. Occorre pertanto che le rappresentanze degli Stati Schengen definiscano, nel quadro della cooperazione consolare locale, il gruppo di persone considerate membri del governo dello o degli Stati facenti parte del loro circondario consolare. IT 71 IT

72 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale. Complemento SEM 18 quater : Nozione di importante membro di una famiglia reale Le rappresentanze degli Stati Schengen definiscono, nel quadro della cooperazione consolare locale, il gruppo di persone considerate importanti membri di una famiglia reale dello o degli Stati facenti parte del loro circondario consolare. 5.4 Cosa occorre fare se la qualità delle impronte raccolte è insufficiente? Le impronte rilevate che non soddisfano le norme tecniche di qualità applicabili devono essere nuovamente acquisite dopo aver proceduto alla pulizia delle dita e delle apparecchiature. Nel VIS vanno caricate le impronte digitali col miglior valore qualitativo. Devono essere predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento degli identificatori biometrici. Complemento SEM 19: Rilevamento degli identificatori biometrici mediante il sistema AFIS 1. Fondamenti legali In virtù dell'articolo 102 capoverso 1 LStr le autorità competenti possono rilevare le caratteristiche biometriche di uno straniero al fine di stabilirne l identità e registrarne i dati nel contesto dell esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell ambito del diritto in materia di stranieri. Giusta l'articolo 87 capoverso 1 OASA, le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici: a) impronte digitali, b) fotografie; c) profili del DNA secondo l articolo 33 della legge federale dell 8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull essere umano. 2. Rappresentanze che possono rilevare le impronte digitali Attualmente, solo le rappresentanze sotto elencate sono dotate del sistema AFIS per prelevare le impronte digitali: a) Rappresentanze in Asia: Beirut, Islamabad, New Delhi; b) Rappresentanze in Africa: Abuja, Accra, Addis Abeba, Khartoum, Kinshasa, Nairobi, Yaoundé; c) Rappresentanze in Europa: Pristina. 3. Motivi che permettono di effettuare il rilevamento delle impronte Le impronte digitali vengono rilevate in conformità alle disposizioni che seguono. Se può procedere a un rilevamento delle impronte digitali e a un confronto in AFIS, se la persona straniera: a) certifica la sua identità con un documento d'identità o di viaggio falsificato o falso; IT 72 IT

73 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO b) è illecitamente in possesso del documento d'identità o di viaggio esibito; c) rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità. Tale è il caso ad esempio se la persona produce un documento di viaggio non riconosciuto; d) presenta documenti giustificativi falsi, falsificati o ottenuti in modo illecito quali inviti, lettere di conferma, estratti bancari, documenti di stato civile o contratti di lavoro; e) dà adito in altro modo a dubbi fondati in merito alla sua identità. È ad esempio il caso se si può presumere che la persona fornisce dati errati (p.es. presunto soggiorno precedente in Svizzera in qualità di richiedente l'asilo), non può dimostrare uno scopo di soggiorno legale, non adempie le condizioni di entrata o presenta un documento di viaggio che, per esperienza, non consente di garantire in maniera sufficiente l'identità effettiva, l'appartenenza allo Stato che lo ha rilasciato e la possibilità di ritornare in tale Stato. Il rilevamento delle impronte digitali nel singolo caso deve essere proporzionale e non può essere effettuato soltanto in base alla cittadinanza o al luogo di provenienza della persona straniera. 4. Registrazione delle impronte digitali e della generalità Nei casi di cui al numero 3, lettere a) a d), le impronte digitali sono registrate in AFIS indipendentemente dal risultato della verifica (art. 8 lett. e cifra 4 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici). In ogni caso i dati sono cancellati dopo due anni (art. 17 cpv. 2 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici. IT 73 IT

74 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 6 DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E ASSICURAZIONE SANITARIA DI VIAGGIO Base giuridica: codice dei visti - articolo 14 e allegato II I documenti giustificativi servono alle autorità competenti per valutare se il richiedente soddisfa le condizioni di ingresso e per stimare l eventuale rischio di immigrazione illegale e/o gli eventuali pericoli per la sicurezza. In base al contenuto del presente capitolo i consolati degli Stati membri in ogni determinata località valutano la necessità di completare e armonizzare l elenco dei documenti giustificativi per tenere conto delle circostanze locali. Gli elenchi armonizzati devono essere approvati dal comitato visti conformemente alla procedura di cui al Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, PARTE II, punto 4.4. Il numero e il tipo di documenti giustificativi devono essere adattati: alla finalità del viaggio previsto; alla sua durata e destinazione; alle circostanze locali. Per quanto riguarda le specifiche norme applicabili ai documenti giustificativi della finalità del viaggio per le categorie di persone contemplate dagli accordi di facilitazione del visto, si vedano i rispettivi orientamenti di cui all'allegato 8. Per le garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'unione o dei cittadini svizzeri, si veda la PARTE III. Complemento SEM 20: Documenti giustificativi da allegare 1. Liste di giustificativi Le rappresentanze interessate devono altresì riferirsi alle liste di documenti da allegare alla domanda di visto Schengen predisposte nel quadro della cooperazione consolare locale. 2. Deroga alle liste di giustificativi In determinate liste dei documenti da allegare alla domanda di visto Schengen figura il titolo di soggiorno dello Stato ospite valido almeno tre mesi dopo la data in cui il richiedente ha previsto di lasciare lo spazio Schengen. LA SEM ha comunicato alla Commissione europea che in determinati casi (cfr. esempi qui sotto), manifestamente non è ragionevole esigere un siffatto documento. Pertanto, le rappresentanze svizzere decidono di caso in caso se sia giustificato derogare alla regola. In casi dubbi, si mettono in contatto con la SEM oppure, qualora il richiedente rientri nel campo d applicazione dell articolo 30 OEV, con il DFAE. Esempio 1 Un diplomatico indiano in funzione a Washington presenta una domanda di visto per partecipare a una conferenza internazionale a Ginevra. Conformemente alla decisione d esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013, Allegato III, è tenuto ad allegare alla propria domanda di visto un titolo di residenza degli Stati Uniti valido almeno tre mesi dopo la data in cui prevede di lasciare lo spazio Schengen. Siccome il suo titolo di residenza statunitense scade tra due mesi e non sarà rinnovato giacché tra due mesi egli lascerà gli USA per entrare IT 74 IT

75 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO in funzione in un altro Paese, il diplomatico indiano non può soddisfare questa condizione. Ora, manifestamente, non è possibile negargli il visto per il solo motivo che il suo titolo di soggiorno non è valido almeno tre mesi oltre la data della fine della conferenza. Esempio 2 Una scuola privata londinese prevede di organizzare la cerimonia di consegna dei diplomi in un grande albergo di Davos. Conformemente alla decisione d esecuzione della Commissione dell 11 luglio 2012, gli studenti di questa scuola sottostanti all obbligo del visto sono tenuti ad allegare alla loro domanda di visto un titolo di residenza del Regno Unito valido almeno tre mesi dopo la data in cui prevedono di lasciare lo spazio Schengen. Siccome il loro titolo di residenza scade il giorno della consegna dei diplomi, non sono in grado di soddisfare questa condizione. Ora, manifestamente, non è possibile negare loro il visto per il solo motivo che il loro titolo di soggiorno non è valido almeno tre mesi oltre la data della fine del soggiorno a Davos. Esempio 3 Uno studente presso una scuola londinese prevede di trascorrere in Svizzera le vacanze scolastiche di fine anno. Conformemente alla decisione d esecuzione della Commissione dell 11 luglio 2012, è tenuto ad allegare alla propria domanda di visto un titolo di residenza del Regno Unito valido almeno tre mesi dopo la data in cui prevede di lasciare lo spazio Schengen. Il suo titolo di soggiorno sarà rinnovato (in linea di massima) dopo le feste. In questo caso è possibile negargli il visto per il solo motivo che il suo titolo di soggiorno non è valido almeno tre mesi dopo la data in cui prevede di lasciare la Svizzera. 6.1 Documenti giustificativi Quali documenti devono essere presentati: documenti originali, facsimile o fotocopie? In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto il richiedente deve fornire l originale e una fotocopia di ciascun documento. Le fotocopie devono essere conservate nella pratica e i documenti originali devono essere restituiti al richiedente, a meno che non siano destinati al consolato (ad esempio attestazione di impiego rilasciata dal datore di lavoro del richiedente, dichiarazione di garanzia e/o di alloggio) o siano falsi o fraudolenti. In questi ultimi casi il consolato li conserverà come prova in caso di ricorso e/o, se del caso, per ulteriori procedimenti (ad esempio analisi del documento, trasmissione del documento alle autorità del paese ospitante). Se il richiedente non è in grado di presentare i documenti originali, il consolato può decidere di cominciare il trattamento della domanda di visto sulla base di facsimili o fotocopie. La decisione finale sarà presa, in linea di principio, solo una volta forniti gli originali dei documenti richiesti I documenti giustificativi devono essere tradotti? Va trovato un giusto equilibrio fra: IT 75 IT

76 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO la richiesta di una traduzione di tutti i documenti presentati dal richiedente, poiché ciò potrebbe implicare tempi lunghi e oneri eccessivi; la capacità del consolato di esaminare documenti giustificativi presentati nella o nelle lingue del paese ospitante, e la necessità di presentare prove nella o nelle lingue dello Stato membro interessato in caso di ricorso avverso una decisione negativa. I consolati devono pertanto comunicare ai richiedenti (ad esempio su siti web o nelle bacheche) quali sono i documenti da tradurre e in quale lingua. 6.2 Quali documenti devono essere presentati a sostegno di una domanda di visto uniforme? Il richiedente deve presentare i seguenti giustificativi: documenti che indichino la finalità del viaggio previsto; prova d'alloggio o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per coprire le spese d alloggio; documenti che indichino che il richiedente dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l ammissione è garantita, ovvero che è in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere Schengen; informazioni che consentano di valutare l intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che il consolato può domandare al richiedente figura nell'allegato 14. I giustificativi devono essere valutati in relazione alle singole domande, e un documento può renderne un altro superfluo: E s e m p i : l alloggio previsto dipende generalmente dalla finalità del viaggio: alloggio privato in caso di visita privata o di visita a familiari, alberghi per viaggi turistici, ecc. Un invito o una dichiarazione di garanzia possono cambiare l importo dei mezzi di sussistenza richiesti. Un agenzia di viaggio può fornire un unico documento come prova della finalità del viaggio previsto, dell alloggio e dei mezzi di sussistenza, se le spese di viaggio sono pagate in anticipo. Nell ambito della cooperazione locale Schengen va valutata la necessità di elenchi armonizzati che tengano conto delle circostanze locali. E s e m p i o d i p a r t i c o l a r i c i r c o s t a n z e l o c a l i : in località in cui i viaggi organizzati prepagati sono rari, non è necessario stilare un elenco armonizzato di documenti giustificativi per tali tipi di viaggi. IT 76 IT

77 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Elenco non esaustivo dei documenti giustificativi che possono essere richiesti dal consolato relativamente alla finalità del viaggio, all alloggio, e per valutare l intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO 1. Viaggi d'affari: Osservazioni ed esempi Invito da parte di un impresa o di un autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio Altre pezze d appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d affari o di servizio Biglietti d ingresso per fiere e congressi, se del caso Documenti che attestino le attività dell impresa Documenti che attestino lo status del richiedente nell impresa È preferibile che gli inviti siano individuali, ma possono essere accettati anche inviti generali. Esempi: contratti, pagamento di fatture, elenco di ordinativi Esempi: registri annuali di impresa, estratti dei registri di commercio, relazioni annuali Esempi: contratti, prove del pagamento dei contributi di sicurezza sociale Specifiche categorie di persone Conducenti di mezzi pesanti Marittimi Persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività remunerata Osservazioni ed esempi Richiesta scritta dell associazione nazionale (unione) dei trasportatori del paese ospitante per il trasporto internazionale su strada, che indichi la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi Richiesta scritta della società partner stabilita nello Stato membro Permesso di guida per trasporto internazionale Libretto per marittimi Lettera d'accompagnamento del datore di lavoro in cui figurano il nome e il rango del marittimo Denominazione della nave, data di arrivo della nave nel porto e data di imbarco del marittimo Il richiedente deve presentare un permesso di lavoro o un documento analogo come previsto, se del caso, dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è svolta l'attività remunerata. IT 77 IT

78 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 2. Viaggi per motivi di studio o di formazione Certificato d iscrizione a un istituto di insegnamento al fine della partecipazione a seminari teorici o pratici di formazione e di perfezionamento Tesserino dello studente o certificato attestante i corsi da frequentare 3. Viaggi turistici o privati: Invito del soggetto ospitante, se del caso Un documento rilasciato dalla struttura che dà alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che indichi l alloggio previsto Conferma della prenotazione per un viaggio organizzato o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il programma di viaggio previsto In caso di transito: visto o altra autorizzazione di ingresso nel paese terzo di destinazione; biglietti per il proseguimento del viaggio Una tessera che provi lo status di studente del richiedente nel suo paese di residenza non è sufficiente come documento giustificativo. La carta dello studente può essere accettata come documento giustificativo solo se rilasciata dall università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante in cui devono svolgersi gli studi o la formazione Osservazioni ed esempi Può trattarsi di uno specifico modulo che serve come prova di alloggio presso un privato. Se le autorità dello Stato membro responsabili del trattamento della domanda non hanno verificato i dati relativi al soggetto ospitante, il consolato chiederà al richiedente di presentare: copia della carta di identità del soggetto ospitante, o copia della pagina del suo passaporto in cui figurano i dati anagrafici; titolo di soggiorno; giustificativo del luogo di residenza (titoli di proprietà, contratti di locazione, ecc., prova del reddito). Un documento appropriato può essere: un documento che comprovi un contratto di locazione, o un titolo di proprietà, a nome del richiedente, relativo a un bene situato nello Stato membro di destinazione. I documenti relativi all itinerario devono essere completati con documenti indicanti i mezzi di trasporto utilizzati: prenotazione di un biglietto di ritorno o di andata e ritorno (in caso di utilizzo di trasporti pubblici), oppure patente, assicurazione del veicolo (in caso di utilizzo di una vettura privata). IT 78 IT

79 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 4. Viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni Partecipanti "attivi" (ad esempio conferenzieri, atleti, artisti): inviti, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell organizzazione ospitante e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio Il documento giustificativo deve menzionare la durata della manifestazione. In caso di invito a una manifestazione da parte di un organizzazione senza fini di lucro: i rappresentanti dell organizzazione senza fini di lucro devono presentare un documento ufficiale che indichi che l organizzazione è registrata come tale e che il richiedente la rappresenta. Se del caso occorre stabilire, nell ambito della cooperazione locale Schengen, l autorità responsabile di tale registrazione Partecipanti "passivi" (ad esempio pubblico, tifosi): carte d'ingresso In caso di invito a una manifestazione da parte di un organizzazione senza fini di lucro: i partecipanti a manifestazioni indette da un'organizzazione senza fini di lucro devono presentare un documento ufficiale che indichi che l organizzazione è registrata come tale. Se del caso occorre stabilire, nell ambito della cooperazione locale Schengen, l autorità responsabile di tale registrazione 5. Viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interessato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative Una lettera emessa da un autorità del paese terzo interessato attestante che questi è membro della delegazione ufficiale in viaggio verso uno Stato membro per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell invito ufficiale Per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali: tali passaporti sono specificamente rilasciati per viaggi effettuati per un motivo ufficiale. Deve quindi essere l autorità di rilascio (o l amministrazione competente) a chiedere il visto. Deve essere inoltre presentata una nota verbale del Ministero degli Affari Esteri da cui dipende l autorità di rilascio (oppure, se la domanda è presentata in un paese diverso dal paese di origine del richiedente, una nota verbale della rappresentanza diplomatica del paese terzo). Sono interessate anche le manifestazioni tenute dalle istituzioni dell UE. IT 79 IT

80 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 6. Viaggi per motivi di salute Certificato rilasciato da un medico (designato dal consolato) e/o dall istituto di cura, attestante che le cure mediche ritenute necessarie non sono disponibili nel paese d origine del richiedente Un documento ufficiale dell istituto di cura ricevente attestante che può effettuare le cure mediche in questione e che accoglierà il paziente Prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare le cure mediche e le spese afferenti Prova del pagamento anticipato delle cure Qualsiasi altro scambio di corrispondenza, se del caso, fra il medico referente e gli ospedali riceventi. Osservazioni ed esempi B. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI VALUTARE L INTENZIONE DEL RI- CHIEDENTE DI LASCIARE IL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI PRIMA DELLO SCADERE DEL VISTO La valutazione dell intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto dipende principalmente dalla stabilità della situazione socioeconomica nel suo paese di residenza: stabilità dell impiego, della situazione finanziaria, dei legami familiari. La valutazione sfocia nella determinazione di un rischio. Biglietto di ritorno o biglietto di andata e ritorno o relativa prenotazione Prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza Attestazione di impiego Prova della proprietà di beni immobiliari Prova dell integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale. Il biglietto di ritorno già pagato non viene generalmente richiesto, ma può esserlo in circostanze eccezionali. I "mezzi economici" possono essere dimostrati con recenti estratti bancari che indichino i movimenti nell arco di un certo periodo (come minimo gli ultimi tre mesi). L "impiego" può essere dimostrato con un contratto di lavoro, un attestato del datore di lavoro, o con informazioni sulla situazione professionale, estratti bancari, prove del pagamento dei contributi di sicurezza sociale. La "proprietà di beni immobiliari" può essere dimostrata con un atto di proprietà. I "vincoli familiari" possono essere dimostrati con un certificato di matrimonio o con qualsiasi documento riguardante i genitori e/o i figli e il loro luogo di residenza. IT 80 IT

81 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO C. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL RICHIE- DENTE Osservazioni ed esempi Consenso dell autorità parentale o del tutore legale (quando il minore non viaggia con essi) Prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita. Per i richiedenti di età inferiore ai 18 anni è necessario il consenso dell autorità parentale o del tutore legale: questo indipendentemente dall età in cui si diventa maggiorenni nel paese di residenza del richiedente, e quindi indipendentemente da un eventuale discriminazione fra i sessi riguardo al compimento della maggiore età. Il consolato accetta il consenso rilasciato nella forma prescritta dalla legge del paese di residenza del minore Complemento SEM 21: Lettera d'invito e dichiarazione di garanzia (riv.) 1. Lettera d invito a) Forma La lettera d'invito non sottostà a particolari prescrizioni concernenti la forma. b) Contenuto La lettera d'invito deve contenere perlomeno gli elementi seguenti: la dichiarazione dell ospite secondo cui attende il richiedente; le coordinate dell ospite e del richiedente (l invitato); la data di stesura della lettera; la firma dell ospite. La lettera d'invito può parimenti contenere ulteriori elementi, in particolare: l'indicazione secondo cui l ospite alloggia (con o senza vitto) il richiedente; qualsiasi altra indicazione atta a precisare le circostanze e i motivi del soggiorno in Svizzera. 2. Dichiarazione di garanzia 2.1 Nozione e forma Nozione La dichiarazione di garanzia è volta anzitutto a dissipare qualsiasi incertezza per quel che concerne il finanziamento del soggiorno. Essa consente inoltre alle autorità svizzere coinvolte nella procedura di esprimere un avviso o segnalare fatti non noti alla rappresentanza. Il preavviso positivo o negativo dell'autorità cantonale o comunale concernente una dichiarazione di garanzia non comporta una decisione incidentale impugnabile. Un preavviso negativo non provoca un pregiudizio irreparabile in IT 81 IT

82 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO quanto può parimenti essere esaminato nel contesto della procedura di ricorso contro il rifiuto formale della SEM di rilasciare un visto. Il preavviso dell'autorità cantonale o comunale costituisce un mezzo supplementare per l'esame della domanda di visto. Esso non è vincolante. Di conseguenza: a) se tale preavviso è positivo, la rappresentanza può comunque rifiutare il visto. Lo farà tuttavia solo a titolo eccezionale in quanto la procedura di dichiarazione di garanzia è avviata di principio solo se sono adempite le altre condizioni di entrata; b) se tale preavviso è negativo, la rappresentanza può comunque rilasciare il visto, tuttavia solo previo accordo della SEM Forma La dichiarazione di garanzia si presenta sotto forma del modulo contenuto nell appendice 12 (Documento destinato all uso esclusivo del servizio). 2.2 Esigenza della dichiarazione di garanzia In generale Spetta alla rappresentanza all'estero determinare di caso in caso se occorre una dichiarazione di garanzia. Tale decisione necessita un esame preliminare della domanda individuale di visto depositata dal richiedente. Se emerge immediatamente che lo straniero non adempie le altre condizioni di entrata, la domanda di visto va rifiutata. In tal caso è per principio inutile avviare una procedura di dichiarazione di garanzia. Se la domanda deve essere trasmessa alla SEM per ragioni di competenza, la rappresentanza avvia una procedura di dichiarazione di garanzia solo dopo che la SEM ha approvato la domanda. In generale, la dichiarazione di garanzia è presa in considerazione solo per i soggiorni di visita o d'affari. I turisti possono parimenti ricorrere a tale procedura se trovano un garante in Svizzera Situazioni in cui non è richiesta una dichiarazione di garanzia Si rinuncia alla dichiarazione di garanzia allorquando fattori verosimili come circostanze individuali particolari o un colloquio personale rivelano che la copertura delle spese di sussistenza in Svizzera è sufficientemente garantita, incluse le spese legate ad eventuali infortuni o malattie. Tale è segnatamente il caso se lo straniero presenta uno dei documenti seguenti: a) invito proveniente da persone note per la loro integrità e affidabilità, da organizzazioni o da imprese; b) raccomandazioni di personalità Persone che non sono tenute, in generale, a presentare una dichiarazione di garanzia In generale, si rinuncia a esigere dalle seguenti persone che presentino una dichiarazione di garanzia: a) titolari di un passaporto ufficiale (diplomatico, di servizio o speciale); b) titolari di una carta d'identità della NATO; c) titolari di un passaporto diplomatico dell'ordine di Malta; IT 82 IT

83 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO d) titolari di una carta d'identità olimpica rilasciata dal Comitato internazionale olimpico; e) persone al beneficio di un invito da parte di: membri del corpo diplomatico o consolare, membri delle Missioni permanenti o speciali in Svizzera; funzionari di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di sede; l'invito è accompagnato da una copia della carta di legittimazione del DFAE dell'ospite in Svizzera e da un attestato del suo datore di lavoro che conferma che questi fa effettivamente parte del suo personale; f) persone in missione ufficiale in Svizzera, compresi i delegati che partecipano a una conferenza indetta da uno Stato o da un'organizzazione con cui la Svizzera ha concluso un accordo di sede, e che presentano un giustificativo secondo cui sono effettivamente attese. 2.3 Persone che possono farsi garanti Possono prestare garanzia: a) i cittadini maggiorenni svizzeri o del Principato del Liechtenstein e residenti in uno di questi due Stati; b) gli stranieri maggiorenni titolari di un permesso di dimora (permesso B) o di domicilio (permesso C) svizzero in corso di validità; c) le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio. Non è necessario che vi sia un legame di parentela tra lo straniero che richiede il visto e il garante. 2.4 Portata della dichiarazione di garanzia Sottoscrivendo una dichiarazione di garanzia, il garante s'impegna ad assumere le spese scoperte a carico della collettività o di fornitori privati di prestazioni mediche durante il soggiorno dello straniero, ovvero le spese si sussistenza, di malattia e d'infortunio, nonché le spese di ritorno. L'importo della garanzia è fissato in maniera uniforme a franchi per persone che viaggiano sole nonché per gruppi e famiglie di dieci persone al massimo. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile. L'impegno comincia a decorrere dalla data del rilascio del visto e prende fine con la partenza dello straniero ma al massimo 12 mesi dopo l'entrata. Le spese scoperte insorte durante tale periodo possono essere fatte valere durante cinque anni a partire dal loro insorgere. 2.5 Procedura In generale, la rappresentanza rilascia il visto non appena ha ottenuto il preavviso positivo dell'autorità competente in materia di stranieri. Se in un caso individuale il visto non è rilasciato entro sei mesi a decorrere dal controllo effettuato da detta autorità, la rappresentanza decide se occorre avviare una nuova procedura di garanzia. IT 83 IT

84 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Procedura avviata dalla rappresentanza all'estero (procedura ordinaria) La procedura ordinaria si svolge nel modo seguente. a) La rappresentanza all'estero: consegna al richiedente il modulo di garanzia gratuito, disponibile in italiano, tedesco e francese; appone una breve osservazione in merito sulla domanda individuale di visto (procedura di garanzia, data); iscrive a mano sul modulo, in alto a destra, il numero della domanda della persona e vi appone il timbro ufficiale; indica, segnando la casella che fa al caso, se il garante deve o no concludere un'assicurazione di viaggio a nome del richiedente il visto (Cfr. PARTE II 6.3.1); iscrive a mano, nell'apposita rubrica, il cognome e il nome del garante; mediante il sistema ORBIS trasmette la domanda di visto all'autorità competente in materia di migrazione (motivo: dichiarazione di garanzia; cfr. Manuale ORBIS). b) Il richiedente completa le rubriche che lo concernono e trasmette il modulo al garante; un fax o una versione scannerizzata è sufficiente nella misura in cui il richiedente non firma il modulo. Il garante completa le rubriche che lo concernono, firma il modulo e lo trasmette indi personalmente, per motivi di controllo, all'autorità cantonale o comunale competente in materia di migrazione; quest'ultima decide di caso in caso se è sufficiente un invio postale. Qualora il garante si ritiri prima della consegna del modulo all autorità competente, può essere sostituito da un altra persona solvibile: l autorità cantonale rivolge un breve messaggio alla rappresentanza. Il coniuge o il partner registrato deve parimenti firmare il modulo (art. 494 CO). c) La predetta autorità: menziona sul modulo il risultato del suo controllo; se del caso, il controllo verte parimenti sull'assicurazione di viaggio conclusa dal garante a favore del richiedente (cfr. (Cfr. PARTE II 6.3.1); registra la dichiarazione di garanzia; conserva l'originale del modulo per sei anni; indica il proprio preavviso positivo o negativo nel sistema ORBIS nella maschera «Condizioni d entrata» sotto la rubrica «Dichiarazione di garanzia»; se è richiesta un'assicurazione di viaggio del garante, può essere formulato un preavviso positivo solo qualora l'assicurazione di viaggio sia adeguata (Cfr. PARTE II 6.3.2); se è emanato un preavviso negativo in quanto l'assicurazione non è adeguata, la rappresentanza ne è informata al momento della trasmissione della domanda; ovviamente il richiedente il visto ha ancora la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione di viaggio sul posto; trasmette nuovamente la domanda di visto alla rappresentanza mediante ORBIS; consegna al garante la copia destinatagli. IT 84 IT

85 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Procedura avviata dall'autorità competente in materia di migrazione (domanda depositata in Svizzera) In casi urgenti (p.es. malattia, decesso), l'autorità cantonale di migrazione può, su domanda del garante, accettare di avviare una procedura di dichiarazione di garanzia prima ancora che il richiedente abbia depositato la domanda presso la rappresentanza. La procedura si svolge nel modo seguente. a) L'autorità di migrazione: consegna al garante il modulo di garanzia gratuito, sul quale iscrive la menzione "Domanda depositata all'interno del paese"; attira l'attenzione del garante al fatto che il richiedente deve, in linea di principio, beneficiare di un'assicurazione di viaggio adeguata (Cfr. PARTE II 6.3.2) e che una siffatta assicurazione può parimenti essere conclusa dal garante a nome del richiedente il visto. b) Il garante completa le rubriche che lo concernono e firma il modulo di garanzia. Il coniuge o il partner registrato deve parimenti firmare il modulo (art. 494 CO). c) L'autorità: menziona sul modulo il risultato del suo controllo; registra la dichiarazione di garanzia; conserva l'originale del modulo per sei anni; registra una domanda di visto nel sistema ORBIS; indica in una nota il suo preavviso relativo all'attitudine del garante a ossequiare i propri obblighi; se del caso, indica nel sistema ORBIS con un annotazione nonché nell'apposita rubrica del modulo che il garante ha concluso un'assicurazione di viaggio a nome del richiedente il visto (Cfr. PARTE II 6.3.2); trasmette la domanda alla rappresentanza mediante il sistema ORBIS con status «in corso di registrazione»; la domanda non deve in nessun caso essere validata mediante il pulsante «libera», giacché altrimenti il sistema non può registrare né le impronte digitali né la fotografia; consegna una copia al garante. Anziché emanare una dichiarazione di garanzia, l'autorità competente in materia di migrazione può comunicare alla rappresentanza, in maniera informale, per scritto (mail, fax, lettera), che non è a conoscenza di motivi che ostacolino il rilascio del visto. La rappresentanza può tuttavia esigere una dichiarazione di garanzia formale Procedura aperta dalla rappresentanza, senza controllo da parte dell'autorità cantonale di migrazione Se il garante è una persona degna di fiducia, un'impresa o un'organizzazione che gode di buona reputazione, la rappresentanza può rinunciare a far controllare la dichiarazione di garanzia dall'autorità cantonale di migrazione. La procedura si svolge nel modo seguente: IT 85 IT

86 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO a) La rappresentanza all'estero consegna al richiedente il modulo di garanzia gratuito. Questo fatto va segnalato sulla domanda individuale di visto (procedura di garanzia, data). La rappresentanza registra il proprio preavviso positivo o negativo nel sistema ORBIS nella maschera «Condizioni d entrata» sotto la rubrica «Dichiarazione di garanzia» e indica in un annotazione il motivo per cui rinuncia a un controllo dell autorità competente (cfr. Manuale ORBIS). b) Il richiedente completa le rubriche che lo concernono e trasmette il modulo di garanzia al garante. c) Il garante completa le rubriche che lo concernono, firma il modulo di garanzia e lo trasmette alla rappresentanza. Il coniuge o il partner registrato deve parimenti firmare il modulo (art. 494 CO). d) La rappresentanza completa la rubrica 3 del modulo e vi appone il suo timbro ufficiale. Essa trasmette poi l'originale del modulo alla SEM, la quale lo registra e lo conserva Prova relativa ai mezzi di sussistenza Il richiedente deve dimostrare di disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l ammissione è garantita, ovvero di essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi. La prova può essere costituita da: a) recenti estratti bancari che mostrino i movimenti nell arco di un certo periodo (almeno gli ultimi tre mesi) b) carta/carte di credito e relativo estratto conto c) denaro in contanti in valuta convertibile d) traveller's cheque e) buste paga f) attestato del datore di lavoro g) dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato I consolati valutano i mezzi di sussistenza sufficienti in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri (cfr. allegato 18). I consolati tengono conto degli elementi seguenti: se l alloggio è offerto gratuitamente al richiedente se il costo del soggiorno è preso a carico, interamente o in parte, da un garante affidabile Si fa notare ai consolati che, in alcuni paesi, è possibile ottenere un prestito in contanti solo allo scopo di poter dimostrare di disporre dell equivalente dei mezzi di sussistenza, e che l importo preso in prestito viene restituito una volta presentata la domanda di visto. In tali IT 86 IT

87 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO paesi i consolati possono rifiutare il denaro in contanti come prova della disponibilità dei mezzi di sussistenza Trattamento dei richiedenti in buona fede Un richiedente in buona fede è una persona nota al consolato per integrità e affidabilità (in particolare per la correttezza nell uso di precedenti visti), e per la quale non vi è alcun dubbio riguardo al fatto che soddisfi le condizioni d ingresso all atto dell attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. I consolati possono esentare tali richiedenti dall obbligo di presentare i giustificativi riguardanti la finalità del viaggio, l alloggio e i mezzi di sussistenza. Lo status di richiedenti in buona fede è determinato su base individuale. Per quanto riguarda le società internazionali affidabili, i consolati possono accettare che determinati impiegati di un dato paese terzo godano di tale status. Vanno richiesti a sostegno specifici giustificativi, e la società interessata deve designare un referente che possa confermare l autenticità dei documenti prodotti. Avere un reddito alto o molti beni, lavorare per una certa impresa o appartenere a una data organizzazione non implica automaticamente lo status di richiedente in buona fede Specifici documenti giustificativi necessari per la domanda di visto di transito aeroportuale La presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale prevede la seguente documentazione: prova che l'itinerario previsto sia plausibile/logico E s e m p i o : un richiedente indica che vuole viaggiare da Conakry (Guinea) a Casablanca (Marocco) via Parigi (Francia) anche se esiste un volo diretto. Il richiedente deve essere invitato a spiegare i motivi della scelta di un tale itinerario. prova dell'intenzione di proseguire il percorso: biglietto per la continuazione del viaggio, visto per la destinazione successiva e/o per la destinazione finale verifica dell'intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri, effettuata valutando la stabilità della sua situazione socioeconomica nel paese di residenza. 6.3 Assicurazione sanitaria di viaggio Base giuridica: codice dei visti articolo 15 Nel presentare la domanda di visto uniforme per uno o due ingressi, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio che copra il viaggio/i viaggi previsti. Nel chiedere un visto per ingressi multipli, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di una tale assicurazione per il primo soggiorno previsto. In tal caso, deve inoltre firmare la dichiarazione nell'apposito spazio del modulo di domanda, indicando di essere consapevole della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria anche per i viaggi successivi. IT 87 IT

88 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO L'assicurazione deve essere stipulata nel paese di residenza del richiedente. Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, può essere contratta altrove. I terzi (ad esempio la persona che invita) possono contrarre un'assicurazione a nome del richiedente. Complemento SEM 22: Assicurazione sanitaria di viaggio (riv.) Allo scopo di agevolare l applicazione delle disposizioni sull assicurazione sanitaria di viaggio, il presente complemento comprende tutti i pertinenti disciplinamenti applicabili dalle rappresentanze all estero e di Cantoni. In linea di principio, l'assicurazione dev'essere conclusa nello Stato di residenza del richiedente. Se ciò non è possibile, può essere conclusa in qualsiasi altro paese. L'assicurazione può parimenti essere conclusa a nome del richiedente da parte del garante (cfr. Complemento SEM 21:2.5.1 e 2.5.2). In linea di principio, il richiedente di visto deve addurre la prova dell'assicurazione al momento di presentare la domanda. Le rappresentanze degli Stati membri possono tuttavia, nel quadro della cooperazione consolare locale, convenire che tale prova sia addotta solo al momento del rilascio del visto. 1. Esenzione di possesso assicurazione sanitaria di viaggio L'assicurazione non è richiesta dalle persone seguenti: a) il richiedente il visto di tipo C per un soggiorno sottostante a permesso. Esempio Lo straniero che entra in Svizzera per svolgere un attività lucrativa di meno di 90 giorni. b) il richiedente a favore del quale l'ospite o il garante in Svizzera ha concluso un'assicurazione adeguata (cfr. Complemento SEM 21:2.5.1 e 2.5.2); c) i titolari di un passaporto diplomatico che viaggiano a titolo privato o in veste ufficiale; d) i titolari di un passaporto di servizio, speciale o ufficiale che viaggiano in veste ufficiale; e) le personalità politiche che viaggiano in veste ufficiale o a titolo privato, non titolari di un passaporto diplomatico, purché possa essere dimostrata l'esistenza di un livello adeguato di copertura, tenuto conto della situazione del richiedente. Se del caso, l'apprezzamento è effettuato nel quadro della cooperazione consolare locale; f) i membri della famiglia di un cittadino dell'ue dello SEE o della Svizzera seguenti: cfr. PARTE III2.1. g) il partner registrato di un cittadino dell UE dello SEE o della Svizzera. La necessità di ulteriori deroghe è valutata nel quadro della cooperazione consolare locale. Tali deroghe sono menzionate nelle istruzioni interne della rappresentanza e comunicate alla SEM. In tale contesto, la SEM e la DR non sono opposte all esenzione dall obbligo dell assicurazione di viaggio per gli impiegati locali delle rappresentanze svizzere, giacché tale è la prassi delle rappresentanze degli altri Stati Schengen sul posto nei confronti dei loro impiegati locali. Le rappresentanze raccomandano tuttavia vivamente ai propri impiegati locali di concludere un assicurazione di viaggio in quanto non sono coperti all estero dal DFAE. IT 88 IT

89 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 2. Spese coperte L assicurazione malattia di viaggio copre le eventuali spese seguenti fino a 30'000 euro: a) spese di rimpatrio per motivi medici; b) spese per cure mediche urgenti; c) spese per cure ospedaliere urgenti; d) spese legate al decesso. Osservazione: LA SEM considera le spese di rimpatrio di una persona deceduta come facenti parte delle spese legate al decesso. 3. Validità dell'assicurazione 3.1 Validità territoriale L'assicurazione dev'essere valida sull'insieme del territorio degli Stati Schengen. Se è rilasciato un visto VTL o un visto di transito, la copertura può limitarsi allo/agli Stato/i membro/i interessato/i. a) Validità temporale Visto di breve durata o di transito L assicurazione deve coprire le spese occasionate durante l intero periodo di validità del visto. Esempio Uno straniero richiede un visto per soggiornare nello spazio Schengen dal 1 al 15 gennaio. La rappresentanza: rilascia il visto seguente: durata del soggiorno: 15 giorni; periodo di validità del visto: dal 1 al 30 gennaio (15 giorni di soggiorno + 15 giorni di termine di rispetto); esige un assicurazione che copra i rischi per 15 giorni durante il periodo compreso tra il dal 1 al 30 gennaio. Possono verificarsi i due casi seguenti: Caso 1: Come previsto, lo straniero entra nello spazio Schengen il 1 gennaio. Dal 16 gennaio non è più autorizzato a soggiornare nello spazio Schengen. L assicurazione copre unicamente le spese occasionate dal 1 al 15 gennaio. IT 89 IT

90 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Caso 2: A causa di un imprevisto, lo straniero entro nello spazio Schengen soltanto il 10 gennaio. Dal 26 gennaio non è più autorizzato a soggiornare nello spazio Schengen. L assicurazione copre unicamente le spese occasionate dal 10 al 25 gennaio. b) Visto di lunga durata per più entrate Questo tipo di visto è rilasciato esclusivamente a persone di fiducia. In un primo tempo basta che l'assicurazione copra la durata del primo soggiorno previsto. Il titolare di un siffatto visto deve tuttavia essere reso edotto del fatto che dovrà parimenti disporre di un'assicurazione di viaggio adeguata in caso di ulteriori viaggi sul territorio degli Stati Schengen (cfr. riquadro sotto la rubrica 37 del modulo di domanda di visto). 4. Recupero delle prestazioni dovute Le assicurazioni devono essere concluse presso una compagnia le cui prestazioni dovute sono recuperabili in uno Stato membro dell'ue o dell'aels. Le compagnie che adempiono tale condizione sono quelle figuranti nelle liste seguenti : a) Lista delle compagnie che hanno la propria sede o una succursale in Svizzera. Tale lista è disponibile sul sito dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) 30. Per qualsiasi domanda relativa a una compagnia di assicurazione di viaggio figurante su tale lista occorre rivolgersi alla FINMA. b) Liste delle compagnie che hanno la propria sede o una succursale in un altro Stato Schengen. Tale lista è stesa dalle autorità centrali di tali Stati e comunicata poi alle rappresentanze di tali Stati nel quadro della cooperazione consolare locale. c) Lista delle compagnie che non hanno né la propria sede, né una succursale in uno Stato Schengen. Tale lista è stesa nel quadro della cooperazione consolare locale, tenendo conto delle esperienze maturate dalle rappresentanze sul posto e dalle autorità centrali degli Stati Schengen nel contesto del recupero delle prestazioni. 30 Cfr. >>> Assicurazione >>> Imprese di assicurazione (IA) IT 90 IT

91 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 5. Precisazioni destinate ai servizi cantonali di migrazione 5.1 Assicurazione stipulata dal garante I servizi cantonali di migrazione: a) esigono che i garanti che stipulano un'assicurazione sanitaria di viaggio a nome del richiedente il visto presentino un'assicurazione stipulata presso una compagnia figurante sull'elenco degli assicuratori assoggettati alla vigilanza della FINMA 31, ossia una compagnia avente la propria sede o una succursale in Svizzera e autorizzata a proporre assicurazioni sanitarie di viaggio; infatti, non sono in grado di controllare se un'assicurazione stipulata presso un assicurazione non avente né la propria sede né una succursale in Svizzera sia adeguata; b) accettano unicamente le polizze assicurative indicanti espressamente che coprono le spese ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei visti Assicurazione in caso di proroga del visto In caso di domanda di proroga del visto, lo straniero deve provare che il suo soggiorno supplementare è assicurato. A tal fine può: presentare il proprio contratto d'assicurazione iniziale (stipulato in vista del rilascio del visto) o copia dello stesso, sempreché copra il soggiorno supplementare; oppure presentare una proroga del contratto d'assicurazione iniziale 33. Se lo straniero non è in grado di produrre uno di questi documenti o se sussistono dubbi in merito agli stessi, il servizio cantonale di migrazione deve esigere che stipuli una nuova assicurazione presso una compagnia figurante sulla lista delle compagnie assoggettate alla vigilanza della FINMA 34. Osservazioni a) Allorquando il motivo che giustifica una proroga del visto (forza maggiore, motivi umanitari, motivi personali gravi) insorge al termine del soggiorno autorizzato, spesso lo straniero non ha il tempo di prorogare l'assicurazione iniziale o di stipulare un nuovo contratto d'assicurazione. In tal caso, l'autorità cantonale deve prorogare il visto prima ancora di aver ottenuto la garanzia che il soggiorno supplementare sarà assicurato. b) Allorquando il motivo che giustifica una proroga del visto insorge durante il soggiorno autorizzato, lo straniero dovrebbe, in linea di principio, avere il tempo di prorogare l'assicurazione iniziale o di stipulare un nuovo contratto d'assicurazione. Tuttavia, l'esperienza dimostra che non sempre è il caso, 31 Cfr. >>> Assicurazione >>> Imprese di assicurazione (IA) 32 Questo provvedimento è stato notificato dalla FINMA, a nome della SEM, alle compagnie assicurative in Svizzera autorizzate a proporre assicurazioni sanitarie di viaggio. 33 Il servizio cantonale di migrazione fare affidamento al parere della rappresentanza che ha ritenuto che l'assicurazione iniziale era adeguata. 34 Cfr. >>> Assicurazione >>> Imprese di assicurazione (IA). IT 91 IT

92 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO giacché molto spesso le compagnie d'assicurazione esigono che lo straniero si sottoponga a un esame medico. Tale esigenza ritarda l'entrata in vigore del nuovo contratto o della proroga del contratto iniziale. Molto spesso, pertanto, l'autorità si trova dinanzi al medesimo problema di quello illustrato all'osservazione a) e deve prorogare il visto prima ancora di aver ottenuto la garanzia che il soggiorno supplementare sarà assicurato. c) Si potrebbe ovviare al problema esigendo che le assicurazioni siano valide un certo numero di giorni oltre la fine del soggiorno autorizzato 35. Una proposta in tal senso è stata sottoposta alla Commissione europea Quali persone sono esentate dall'obbligo di dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio? Complemento SEM 23: Esenzione di possesso assicurazione sanitaria di viaggio Cfr. Complemento SEM 22: I titolari di passaporti diplomatici non devono dimostrare di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio. Sono esentati dall'obbligo di presentare un'assicurazione sanitaria di viaggio anche i familiari dei cittadini dell'ue e dei cittadini svizzeri: ciò è in linea con l'esenzione, prevista per tale categoria di persone, dal compilare la casella n. 33 del modulo di domanda. L obbligo di sottoscrivere l assicurazione può essere considerato soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. L esonero dalla dimostrazione di essere in possesso di un assicurazione sanitaria di viaggio può interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi, già coperti da un assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali. I richiedenti un visto di transito aeroportuale non sono tenuti a dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria di viaggio, poiché i titolari di tale tipo di visto non sono autorizzati a entrare nel territorio degli Stati membri Cosa si intende per "adeguata assicurazione sanitaria di viaggio"? Complemento SEM 24: Adeguata assicurazione sanitaria di viaggio Cfr. Complemento SEM 22: L assicurazione è valida per l insieme del territorio degli Stati membri e copre il periodo complessivo di soggiorno o di transito previsto del richiedente durante il periodo di validità del visto. In altre parole, l'assicurazione deve coprire solo il periodo del soggiorno effettivo, e non quello di validità del visto. 35 Sistema analogo al periodo di grazia previsto per la durata di validità del visto. IT 92 IT

93 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO La copertura minima ammonta a euro. Alcune società che emettono carte di credito includono l'assicurazione di viaggio come uno dei vantaggi legati alla carta di credito. Se la copertura offerta è conforme ai criteri del codice dei visti, tali carte di credito possono essere accettate come assicurazione valida. Se l'assicurazione presentata non è considerata adeguata, la domanda di visto non deve essere automaticamente rifiutata, ma occorre dare al richiedente la possibilità di fornire tale giustificativo prima dell'adozione della decisione finale sulla domanda. La cooperazione locale Schengen prevede lo scambio delle informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura (cfr. Manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen, PARTE II, punto 2.3). IT 93 IT

94 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 7 ESAME DELLA DOMANDA DI VISTO Base giuridica: codice dei visti articolo Principi di base Una volta individuato il consolato competente a trattare la domanda di visto (cfr. PARTE II capitolo 2), e dopo che tale consolato ha stabilito che la domanda è ricevibile (cfr. PARTE II punto 4.5) e ha apposto il timbro sul documento di viaggio (cfr. PARTE II punto 4.5.2), deve essere consultato il VIS e, se del caso, deve essere creato nel VIS il fascicolo relativo alla domanda. La domanda di visto va poi esaminata allo scopo di: accertare se il richiedente soddisfa le condizioni di ingresso; valutare il rischio di immigrazione illegale e l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, e valutare se il richiedente presenta un rischio per la sicurezza o la salute pubblica degli Stati membri. La profondità dell'esame dipende dai rischi rappresentati dal richiedente in funzione della sua cittadinanza, delle circostanze locali, del suo profilo e della sua storia personale. Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda: ogni domanda va valutata in base alle proprie caratteristiche e a tutte le informazioni disponibili. Per quanto riguarda le regole specifiche applicabili ai richiedenti che siano familiari di cittadini dell UE o di cittadini svizzeri, si veda la PARTE III. In appresso vengono trattati alcuni particolari aspetti relativi all esame dei seguenti casi specifici: visti di transito aeroportuale (PARTE II punto 7.13); minori (PARTE II punto 7.14). 7.2 Creazione del fascicolo relativo alla domanda e consultazione del VIS Il presente punto si applica solo nei consolati in cui il VIS è operativo! Nel creare il fascicolo relativo alla domanda, il consolato deve consultare il VIS per verificare se vi siano registrate informazioni sul richiedente il visto. L affidabilità della consultazione dipende dalla qualità dei dati personali inseriti. Il consolato deve aver presente che l inserimento di dati personali inesatti può portare a respingimenti o identificazioni falsi. Si fa inoltre osservare che il fatto che un richiedente il visto non sia registrato nel VIS non significa necessariamente che non abbia mai presentato domanda, vuol dire solo che nel VIS non è stata registrata ancora nessuna informazione. Questo perché il VIS sarà reso operativo progressivamente, a mano a mano che vi si collegheranno i consolati di tutti gli Stati membri in tutte le parti del mondo, e le domande di visto presentate prima che il VIS sia divenuto operativo non sono registrate nel sistema. Se il VIS contiene un fascicolo relativo al richiedente, il consolato esamina i risultati della consultazione per evitare false identificazioni che possono derivare, ad esempio, da casi di omonimia, e tiene conto delle informazioni conservate nel sistema. IT 94 IT

95 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 7.3 Autenticità e affidabilità di documenti e dichiarazioni Nell esaminare la domanda il consolato deve tenere conto dell autenticità e dell affidabilità dei documenti presentati e delle dichiarazioni del richiedente, sia orali che scritte. Il livello di affidabilità dei documenti dipende dalle circostanze locali e può quindi variare da un paese all altro e da un tipo di documento all altro. Nell ambito della cooperazione locale Schengen è opportuno che i consolati condividano le informazioni e stabiliscano le migliori prassi. Se le dichiarazioni orali o scritte del richiedente sono incoerenti o appaiono sospette devono essere oggetto di un doppio controllo. E s e m p i : Alcuni documenti sono ufficialmente armonizzati o, per tradizione, si presentano in modo simile: i consolati devono prestare attenzione in caso di documenti che non seguano il modello abituale o con caratteristiche strane od obsolete. In un dato paese ospitante vengono spesso stipulati contratti di lavoro per amici o parenti per aiutarli a ottenere il visto, anche se queste persone non hanno realmente un impiego. Se tuttavia, in questo stesso paese, tutti i lavoratori devono essere registrati presso un organismo ufficiale, sarebbe buona prassi includere fra i giustificativi richiesti, se possibile, anche il certificato di registrazione. Delle informazioni per confermare o meno la validità dei documenti giustificativi possono essere disponibili on-line: occorre che i consolati condividano tali informazioni e verifichino sistematicamente (in caso di rischio elevato), quando sono presentati documenti sospetti, o a campione (se il rischio è basso), l autenticità degli stessi. Può accadere che in un dato luogo un certo giustificativo richiesto sia difficile da ottenere, e questo in linea generale e indipendentemente dalla situazione personale del richiedente: ciò può portare spesso i richiedenti a presentare documenti falsi pur non avendo alcuna intenzione di immigrare illegalmente. In tali circostanze, i consolati possono riesaminare la necessità di chiedere tale particolare documento. 7.4 Il documento di viaggio Il consolato verifica già la validità del documento di viaggio quando valuta la ricevibilità di una domanda di visto (cfr. PARTE II punto 4.1). Nella fase di esame della domanda deve controllare che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato. Nel quadro della cooperazione locale Schengen è opportuno che i consolati si scambino informazioni sull impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati. IT 95 IT

96 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO M i g l i o r i p r a s s i r a c c o m a n d a t e per verificare se un documento di viaggio è falso, contraffatto o alterato sono le seguenti: confronto con un modello autentico del documento; esame per scartare la possibilità che sia contraffatto o alterato, verificando la numerazione, la stampa e la cucitura delle pagine, i bolli e i timbri; l inclusione di altre persone oltre al titolare e tutte le correzioni apportate sul documento, soprattutto nella rubrica riservata alle generalità, devono essere chiarite dal viaggiatore; utilizzo di attrezzature come lampade UV, lenti d'ingrandimento, lampade rilevatrici, microscopi ed, eventualmente, attrezzature più moderne come l analizzatore di spettro; se l apparecchiatura necessaria è disponibile e viene presentato un passaporto elettronico, va verificato che la firma sul chip non sia stata compromessa. Controllare se un documento di viaggio è falso, contraffatto o alterato può richiedere molto tempo e può essere difficile: viene quindi raccomandato di consultare specialisti come gli ufficiali di collegamento della polizia, e di aggiornarsi con corsi di formazione. M i g l i o r e p r a s s i r a c c o m a n d a t a bei qualora sia scoperto un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato: tali documenti non devono mai essere restituiti al titolare: nella maggior parte dei casi il reato va denunciato e il documento va trasmesso alle autorità del paese terzo di rilascio. Tuttavia, se tale reato è punito con sanzioni sproporzionate nel paese terzo interessato, il consolato non deve procedere alla denuncia. Complemento SEM 25: Documento falsificato o contraffatto 1. Termini: documenti contraffatti o falsificati: a) le contraffazioni, ossia i documenti interamente imitati sulla base di un documento autentico o riprodotto. Sinonimi: falsificazione totale, falsificazione integrale; b) le falsificazioni del contenuto, per esempio: una parte del documento è stata tolta o sono stati modificati degli elementi con procedimento meccanico o chimico (es.: sostituzione della fotografia, raschiature, iscrizione nella pagina dei dati personali); il documento di viaggio contiene un visto contraffatto o il cui contenuto è stato falsificato; il documento di viaggio contiene un timbro contraffatto o il cui contenuto è stato falsificato; c) i documenti rubati in bianco, ossia documenti autentici i cui esemplari in bianco sono stati rubati e poi compilati dal falsario con i dati dei futuri utilizzatori; d) i documenti autentici appartenenti a terze persone; e) i documenti autentici ottenuti abusivamente, ossia rilasciati dagli organi ufficiali in base a false indicazioni o documenti falsificati. 2. La procedura 2.1 Rifiuto del visto IT 96 IT

97 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Lo straniero che presenta un documento di viaggio falsificato o contraffatto è punibile giusta l'articolo 252 CP. Il visto è rifiutato in ogni caso. 2.2 Ritiro del documento di viaggio In linea di principio il documento non è restituito al richiedente (n. 7.4 del manuale sui visti), bensì consegnato all'autorità emittente conformemente al n In determinati casi (cfr. n , lett. c e n , lett. a e b) su istruzione della SEM il documento di viaggio è restituito al richiedente. In caso di contraffazione su istruzione della SEM il documento di viaggio può essere versato nell'incarto oppure inoltrato alla centrale. 2.3 Consegna del documento di viaggio allo Stato emittente Documento di viaggio emesso da uno Stato non figurante nell'appendice 11 a) Se la rappresentanza svizzera si trova nello Stato che ha emesso il documento di viaggio, quest'ultimo è consegnato alle autorità locali. b) Se la rappresentanza svizzera si trova in uno Stato che non sia lo Stato emittente e che non figuri nell' appendice 11 (documento riservato all uso esclusivo del servizio), il documento è consegnato all'autorità emittente (rappresentanza in loco). Contemporaneamente è inoltrata alle autorità locali copia della falsificazione ai fini dell'informazione c) Se la rappresentanza svizzera si trova in uno Stato che non sia lo Stato emittente e che figuri nell' appendice 11 (documento riservato all uso esclusivo del servizio), il documento è consegnato all'autorità emittente (rappresentanza in loco). Contemporaneamente occorre consultare la SEM tramite lo strumento supporto visti ( per verificare se è consentito inoltrare alle autorità locali copia della falsificazione Documento di viaggio emesso da uno Stato figurante nell'appendice 11 a) Se la rappresentanza svizzera si trova nello Stato che ha emesso il documento di viaggio oppure in un altro Stato figurante nell' appendice 11 (documento riservato all uso esclusivo del servizio), occorre consultare la SEM (n ) tramite lo strumento supporto visti ( Dapprima la rappresentanza s'informa presso le altre rappresentanze Schengen in loco in merito ad eventuali casi analoghi di falsificazione nonché in merito alla procedura adottata in siffatti casi. Trasmette poi alla SEM le informazioni raccolte. b) Se la rappresentanza svizzera si trova in uno Stato che non sia lo Stato emittente e che non figuri nell' appendice 11 (documento riservato all uso esclusivo del servizio), occorre parimenti consultare la SEM tramite lo strumento supporto visti [(n ) ( Dapprima la rappresentanza s'informa presso le altre rappresentanze Schengen in loco in merito ad eventuali casi analoghi di falsificazione nonché in merito alla procedura adottata in siffatti casi. Trasmette poi alla SEM le informazioni raccolte. Trasmette altresì alle autorità locali copia del documento ai fini dell'informazione Consultazione della SEM a) Iter della consultazione IT 97 IT

98 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO La rappresentanza all'estero trasmette alla Sezione Basi visti tramite lo strumento supporto visti ( tutte le informazioni di rilievo concernenti la falsificazione; LA SEM (Sezione Basi visti) inoltra le informazioni alla DC (EDA-KD KSEA). La DC consulta a sua volta la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP; _EDA-DV Sektion Völkerrecht), la DP competente per il paese nonché la DP IV; La DDIP e le DP interessate esaminano il caso specifico sotto il profilo della situazione dei diritti dell'uomo nello Stato in questione. Concretamente occorre esaminare se sia ragionevole consegnare il documento di viaggio falsificato alle autorità locali o all'autorità di rilascio oppure se occorra astenersi dal farlo in considerazione della pena sproporzionatamente severa in cui rischierebbe di incorrere il/la richiedente; La DDIP e le DP interessate notificano il loro parere alla DC, la quale inoltra alla SEM la posizione consolidata del DFAE; In seguito la SEM trasmette alla rappresentanza all'estero un'istruzione consolidata. b) Principi alla base dell'istruzione alla rappresentanza all'estero: Se il DFAE è giunto alla conclusione che in caso di consegna del documento all'autorità di rilascio (ovvero di copia del documento alle autorità locali) il/la richiedente non rischierebbe di incorrere in una pena sproporzionatamente severa, è applicabile il principio secondo cui il documento (ovvero copia del documento) va consegnato alla predetta autorità. Se in base a indizi concreti il DFAE è giunto alla conclusione che in caso di consegna del documento all'autorità di rilascio (ovvero di copia del documento alle autorità locali) il/la richiedente rischierebbe di incorrere in una pena sproporzionatamente severa, la rappresentanza riceve un'istruzione alternativa. In linea di principio tale istruzione alternativa alla rappresentanza all'estero consiste nell'invito a restituire il documento al(la) richiedente con stampigliata la menzione «Demande déposée». La rappresentanza deve invece astenersi dall'apporre ulteriori osservazioni o timbri nel documento. In caso di falsificazione completa, la rappresentanza all'estero può ricevere l'istruzione di archiviare il documento nell'incarto relativo al visto. Se tecnicamente parlando la falsificazione potrebbe avere un interesse per le autorità alla frontiera, il documento falsificato può essere inviato alla centrale ai fini dell'analisi. A seconda dei risultati, sarà poi restituito o no al(la) richiedente Divieto d'entrata Nei casi in cui non occorre consultare la SEM conformemente al n. 2.3, la SEM è tuttavia informata della falsificazione, in modo che possa vagliare la disposizione di un divieto d'entrata Notifica di particolarità con un interesse tecnico Se la falsificazione presenta un interesse tecnico o se si constata il ripetersi di un determinato tipo di falsificazione, la rappresentanza trasmette altresì alla SEM un breve rapporto tecnico destinato alle autorità incaricate del controllo di frontiera. IT 98 IT

99 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 7.5 Scopo del soggiorno previsto Il consolato verifica lo scopo e la legalità del soggiorno previsto e le informazioni presentate dal richiedente per giustificare tali aspetti. L esistenza di un grande numero di inviti da parte dello stesso soggetto ospitante / di riferimento potrebbe indicare che la finalità del viaggio è l immigrazione clandestina e/o l impiego illegale. Alla presentazione della domanda il consolato è tenuto a ottenere dal richiedente, oltre ai documenti giustificativi, informazioni quanto più possibile ampie per verificare lo scopo del viaggio. In particolare, il consolato deve quindi controllare: se il documento di viaggio contiene un timbro indicante che il titolare ha precedentemente presentato una domanda considerata ricevibile presso il consolato di un altro Stato membro, senza però ottenere il visto: in tal caso va contattato il consolato che ha apposto il timbro per chiarire le ragioni del mancato rilascio; se lo scopo corrisponde a un soggiorno non superiore a 90 giorni: se dai documenti giustificativi risulta che il soggiorno previsto dovrebbe durare più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni il visto richiesto va rifiutato e, conformemente alla legislazione nazionale, se del caso, può essere esaminata la possibilità di rilascio di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno; se lo scopo dichiarato è coerente e credibile e se i documenti giustificativi corrispondono a tale scopo: E s e m p i di incoerenza fra lo scopo dichiarato del viaggio e le informazioni concrete fornite. Un richiedente dichiara di voler recarsi in una zona industriale, alloggiando in un albergo economico, a scopi turistici. Un richiedente dichiara di recarsi ad una manifestazione a carattere professionale, in giorni che non corrispondono alle date effettive dell evento. Un richiedente dichiara che lo scopo del viaggio è far visita a un amico, ma risulta che la persona interessata è assente in quel periodo. Un commerciante di gioielli dichiara di essere stato invitato a una conferenza di medicina. E s e m p i o : un cittadino di un paese terzo indica che lo scopo del viaggio è la partecipazione a un congresso; presenta un invito ma nessuna documentazione che dimostri che abbia una professione o delle qualifiche attinenti al tema del congresso. Lo scopo dichiarato non è credibile. se lo scopo del viaggio è giustificato: una domanda di visto per cure mediche che sono disponibili anche nel paese del richiedente può nascondere l intenzione di abusare del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro. Ma non è necessariamente così: il richiedente può desiderare di essere curato nel luogo in cui risiedono altri membri della sua famiglia, oppure può voler essere curato da un medico che l ha già seguito in precedenza; IT 99 IT

100 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO se lo scopo del viaggio rientra in uno schema di impiego o immigrazione illegale: vari richiedenti provenienti dalla stessa regione e con prenotazioni sempre nello stesso albergo possono essere sospetti; se la finalità è contraria all interesse nazionale di tutti gli Stati membri, o di uno di essi in particolare, per ragioni di sicurezza, ordine pubblico o relazioni esterne. I consolati devono aver presente che un viaggio può avere varie finalità diverse, nello stesso Stato membro o sui territori di diversi Stati membri, ad esempio: riunione d affari seguita da un week-end turistico; attività retribuita combinata con una visita privata ad amici; formazione seguita da un pellegrinaggio religioso. 7.6 Condizioni del soggiorno previsto Il consolato verifica le informazioni presentate dal richiedente per giustificare le condizioni del soggiorno previsto: alloggio durante il soggiorno; possesso dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l ammissione è garantita, ovvero possibilità di ottenere legalmente detti mezzi. Per valutare i mezzi di sussistenza, si deve tenere conto degli importi di riferimento fissati dai singoli Stati membri Come valutare la disponibilità di mezzi sufficienti per lasciare il territorio degli Stati membri Occorre procedere alle seguenti verifiche: se il richiedente non ha presentato un biglietto di viaggio, il consolato deve accertare se questi possegga sufficienti mezzi finanziari per acquistarlo; se il richiedente intende lasciare il territorio degli Stati membri con un mezzo di trasporto privato, il consolato può chiedere una prova relativa a tale mezzo di trasporto (immatricolazione, assicurazione), la patente di guida o la licenza di pilota, e può anche chiedere documenti relativi allo stato del mezzo di trasporto; se il richiedente ha presentato un biglietto per il proseguimento del viaggio, il consolato deve accertare se sia in possesso di un visto o di qualsiasi altro documento che consenta l ingresso nel paese di destinazione previsto. IT 100 IT

101 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Come stimare i mezzi di sussistenza sufficienti per il soggiorno Il consolato deve stimare quali siano i mezzi finanziari necessari per il soggiorno, nonché l affidabilità delle risorse finanziarie presentate. Deve sempre valutare tale affidabilità in base al contesto locale. Il consolato deve stimare approssimativamente l importo necessario in base ai seguenti elementi: durata del soggiorno previsto; finalità del viaggio previsto; costo della vita quale notificato dagli Stati membri conformemente all allegato 18. Il consolato deve accettare come sufficienti le risorse finanziarie inferiori a tale stima se il richiedente, durante il periodo trascorso sul territorio degli Stati membri, gode di un sostegno finanziario o di servizi gratuiti (o a prezzo ridotto); dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato; un certificato attendibile e credibile a conferma del sostegno finanziario di una persona che risiede legalmente sul territorio degli Stati membri; ricevuta di un agenzia di viaggi affidabile che attesti il pagamento anticipato. Se presenta un permesso di lavoro rilasciato da uno Stato membro il richiedente può essere esentato dall apportare altre prove relative ai mezzi finanziari, poiché si può presumere che il salario basti a coprire le spese del soggiorno di breve durata. Il consolato deve chiedere di dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie superiori alla stima effettuata quando le finalità del viaggio sono: turismo di lusso; cure mediche (per coprirne i costi, calcolati sulla base di un stima realistica effettuata dall istituto di cura ricevente), a meno che i costi non siano coperti da un ente affidabile che possa essere verificato da un medico accreditato; studio (per coprirne i costi), a meno che i costi non siano coperti da un garante affidabile o non ne sia dimostrato il pagamento anticipato. Se a sostenere le spese del viaggio è il richiedente stesso, questi deve dimostrare di possedere personalmente le risorse richieste, ad esempio con buste paga o estratti bancari. In caso di dubbio, i consolati possono verificare l attendibilità e la stabilità degli importi figuranti su tali estratti. Se al richiedente viene offerto alloggio gratuito, l importo stimato delle risorse finanziarie necessarie può essere ridotto di conseguenza se l impegno a fornire tale alloggio gratuito è affidabile. Nel caso in cui una società privata, altra persona giuridica o un privato invitino il richiedente sostenendo tutti i costi o si rendano garanti in tutto o in parte, il consolato deve adattare il livello delle risorse richieste e verificare l affidabilità dell impegno in funzione della natura della relazione (commerciale, privata, ecc.). 7.7 Rischi per la sicurezza e per la salute pubblica Il consolato verifica se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d informazione Schengen (SIS), che non sia considerato una minaccia per l ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, IT 101 IT

102 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi. Il risultato di queste verifiche/consultazioni va preso in considerazione. Ai fini della verifica del rischio per la sicurezza, il consolato: consulta il SIS per controllare se il richiedente il visto è oggetto di una segnalazione. In caso di segnalazione, analizza i risultati della consultazione del SIS per evitare false identificazioni dovute e omonimia; procede se del caso alla consultazione preliminare degli altri Stati membri; consulta la banca dati nazionale conformemente alla legislazione interna. Non si consulta il SIS né si consultano preliminarmente gli altri Stati membri per le domande di visto di transito aeroportuale. In caso di forti sospetti gravanti su un richiedente, il consolato può anche richiedere il casellario giudiziale. Per quanto riguarda i rischi per la salute pubblica, i consolati possono rifiutare il visto in caso di malattia rappresentante una minaccia per la salute pubblica ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell Organizzazione mondiale della sanità, e di altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri. In tali circostanze, i consolati riceveranno istruzioni dalle loro autorità centrali. La "minaccia per la salute pubblica" è valutata attraverso la rete comunitaria di cui alla decisione 2119/98/CE e il suo sistema di allarme rapido e di reazione (SARR), e l ECDC, istituito col regolamento (CE) n. 851/2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (cfr. anche ecdc.europa.eu) Complemento SEM 26: Consultazione delle autorità centrali degli altri Stati membri 1. Domande soggette a consultazione Ciascuno Stato membro può esigere che le autorità centrali degli Stati membri consultino la sua autorità centrale prima di rilasciare un visto ai cittadini di determinati paesi o a determinate categorie di tali cittadini. La lista dei paesi terzi per cui è prescritta detta consultazione figura nell appendice 16 del manuale dei visti I. Le informazioni figuranti nel presente appendice possono essere comunicate al pubblico (art. 47 par. 1 lett. g Codice dei visti). Non possono tuttavia essere comunicati: a) i nomi degli Stati Schengen che esigono la consultazione, b) i nomi degli Stati Schengen che, in una fattispecie, hanno formulato un'obiezione nel quadro della procedura di consultazione. Una volta che la rappresentanza ha deciso di rilasciare un visto, nell ambito delle sue competenze o previo accordo della propria autorità centrale nazionale (DFAE o SEM), si dovranno comunque consultare le autorità centrali di alcuni Stati secondo la procedura prevista alla cifra Procedura di consultazione Il sistema ORBIS impedisce il rilascio di visti alle persone e alle categorie di persone che figurano nell appendice 16 del Manuale dei visti I. Il rilascio dei visti è possibile solo a conclusione della procedura di consultazione automatizzata, attivata tramite il sistema VISION (Visa Inquiry Open Border Network), salvo se IT 102 IT

103 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO la SEM sblocca il caso prima della conclusione della procedura in vista del rilascio di un VTL (previo accordo del DFAE nei casi previsti all'art. 30 OEV). Osservazione La procedura di consultazione è avviata unicamente quando l incarto è completo. Una volta lanciata la procedura di consultazione in VISION, determinati campi non possono più essere oggetto di mutazioni nel sistema ORBIS. Complemento SEM 27: Procedura in caso di registrazione nel Ripol, SIS o ASF-STD (riv.) 1. Procedura applicabile in caso di registrazione nel Ripol 1.1 Registrazione conseguente a una misura di allontanamento e respingimento (art. 64 LStr) Concetti Giusta gli articoli 64 e seguenti LStr, sono considerati misure di allontanamento e respingimento il divieto di entrata, l espulsione e l allontanamento Divieto di entrata Il divieto di entrata è volto ad impedire a uno straniero di entrare nel nostro paese. Esso è disposto dalla SEM o da fedpol. a) Divieto di entrata disposto dalla SEM In virtù dell'articolo 67 capoverso 1 LStr, LA SEM può vietare l entrata in Svizzera allo straniero che: ha violato o espone a pericolo l ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all estero, ha causato spese d aiuto sociale, è stato allontanato (n ) o espulso (n ), ha dovuto essere oggetto di carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art LStr). b) Divieto di entrata disposto da fedpol In virtù dell'articolo 67 capoverso 2 LStr, fedpol può disporre un divieto di entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna od esterna della Svizzera. c) Notifica del divieto di entrata Se lo straniero si trova in Svizzera, il divieto di entrata gli è notificato direttamente dall'autorità cantonale di migrazione, dalla polizia o dall'organo di controllo alla frontiera. Se lo straniero si trova all'estero, il divieto di entrata gli è notificato per il tramite della rappresentanza di Svizzera (ambasciata, consolato) competente per il luogo di domicilio dell'interessato Espulsione a) Espulsione disposta da fedpol IT 103 IT

104 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO In virtù dell'articolo 68 LStr, fedpol può disporre l espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L espulsione è accompagnata da un divieto d entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Se l interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l allontanamento è immediatamente esecutivo. b) Espulsione disposta dal Consiglio federale Il Consiglio federale può pronunciare l'espulsione nei confronti degli stranieri che compromettono la sicurezza del paese (art. 121 cpv. 2 Cost) Allontanamento a) Allontanamento senza formalità In virtù dell'articolo 64 LStr, le autorità competenti allontanano senza formalità dalla Svizzera lo straniero che non è in possesso del permesso necessario o che durante un soggiorno in Svizzera che non necessita di un permesso, non adempie più le condizioni di entrata. b) Allontanamento all'aeroporto Se l entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di frontiera all aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. L allontanamento avviene senza formalità (art. 65 cpv. 1 LStr). LA SEM emana entro 48 ore una decisione formale impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione (art. 65 cpv. 2 LStr). c) Allontanamento ordinario Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero cui il permesso è negato o revocato o non è prorogato. Con l allontanamento ordinario è impartito un termine di partenza adeguato (art. 66 LStr) Sospensione e revoca delle misure di allontanamento e di respingimento Lo straniero colpito da una misura di allontanamento o respingimento può chiederne la sospensione o la revoca. Le domande di sospensione o revoca vanno inoltrate presso l'autorità che ha disposto il provvedimento. Esse devono essere debitamente motivate e comprendere i giustificativi necessari. Nella prassi, le domande di sospensione o revoca sono ammesse solo in via eccezionale e se motivi imperativi lo esigono. Possono essere considerati motivi che giustificano la sospensione, ad esempio: la convocazione a un'udienza in tribunale, il decesso di un familiare residente in Svizzera, la visita a un parente prossimo in occasione di feste importanti quali Natale o Pasqua, importanti riunioni familiari ad esempio in occasione di un matrimonio, battesimo o altro. Al momento dell'entrata in Svizzera occorre presentare all'organo di controllo alla frontiera la decisione di sospensione. Lo straniero deve recare seco detta decisione per tutto il soggiorno in Svizzera. Alla partenza dal nostro paese, lo straniero la deve restituire all'organo di controllo alla frontiera, il quale la trasmette all'autorità che l'ha emessa. IT 104 IT

105 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Procedura Le domande di visti presentate da persone oggetto di misure di allontanamento e respingimento sono trattate giusta le disposizioni di seguito descritte: In generale Non si rilascerà alcun visto a uno straniero colpito da una misura di allontanamento e respingimento senza l autorizzazione dell autorità che ha emanato il provvedimento in questione. La rappresentanza può comunque, nell ambito delle proprie competenze, trattare le domande di visto di transito aeroportuale (tipo A) degli stranieri segnalati per uno dei seguenti motivi: a) ricerca del luogo di dimora; b) multa. La domanda di visto depositata da una persona colpita da una misura di allontanamento va considerata come una domanda di sospensione (n ) e va pertanto trasmessa in quanto tale all'autorità che ha disposto il provvedimento. Quest'ultima può emanare una decisione di sospensione. Se detta autorità autorizza l'entrata, la rappresentanza rilascerà un visto limitato alla Svizzera Notifica dei divieti di entrata I divieti di entrata non notificati sono menzionati come tali nella rubrica svizzera delle ricerche (RIPOL). a) Divieti di entrata disposti da fedpol Se un divieto di entrata non notificato è stato disposto da fedpol, la rappresentanza si mette in contatto con quest'ultimo. b) Divieti di entrata disposti dalla SEM Se il richiedente è colpito da un divieto di entrata non notificato disposto dalla SEM, ne è immediatamente informato. È inoltre reso attento al fatto che non può più entrare in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein senza autorizzazione esplicita della SEM. L'interessato è inoltre reso edotto dei rimedi giuridici presso il Tribunale amministrativo federale, Kreuzackerstrasse 12, Casella postale, 9323 san Gallo. In un secondo tempo gli sarà inviato l'originale del divieto di entrata al recapito menzionato nella domanda di entrata, sempreché l'interessato non rinunci esplicitamente a tale invio. Onde salvaguardare la sfera privata degli individui e il segreto di funzione, i divieti di entrata non sono notificati per il tramite delle autorità straniere. La notifica avviene per posta, mediante invio raccomandato (Lettre segnature). La conferma di ricezione o, se del caso, le decisioni che non hanno potuto essere recapitate, sono ritornate alla SEM. 1.2 Iscrizione per altri motivi Le domande di visto depositate da persone segnalate nella rubrica svizzera delle ricerche (RIPOL) per uno dei motivi seguenti: a) ordine di arresto, b) trattenere senza incarcerare, c) ricerca del luogo di dimora, d) multa IT 105 IT

106 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO sono trasmesse alla SEM per il parere. LA SEM s'informa presso l'autorità responsabile della segnalazione (tribunale, ecc): circa le condizioni che questa desidera vincolare all'entrata in Svizzera del richiedente; se la segnalazione ed il suo motivo gli possono essere comunicati. Eventualmente si rilascerà un visto limitato alla Svizzera. Le rappresentanze possono tuttavia trattare di propria competenza le domande di visto di transito aeroportuale depositate da persone segnalate per uno dei motivi c) o d) summenzionati. 2. Procedura applicabile in caso di segnalazione a fini di non-ammissione nel sistema d'informazione di Schengen 2.1 Concetto Il SIS è un sistema d informazione europeo nel quale vengono segnalati, secondo criteri stabiliti dalla Convenzione di applicazione dell Accordo di Schengen (CAS), oggetti rubati e persone ricercate dalla polizia, colpite da divieto di entrata o irreperibili. I dati del SIS possono essere consultati in qualsiasi momento dai servizi autorizzati; l accesso alle informazioni è consentito alle autorità competenti in materia di polizia, di controlli alle frontiere e di rilascio dei visti degli Stati della UE nonché di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. Tutte le segnalazioni provenienti dalle autorità svizzere devono essere preventivamente acquisite nel sistema di ricerca informatizzato di polizia svizzero (RI- POL). 2.2 Procedura in caso di segnalazione Verifica dell identità In caso di segnalazione, si verificherà l identità della persona segnalata, tenendo presente che la ricerca fonetica di persone nel SIS può fornire risultati non necessariamente riguardanti la persona in questione. Si dovrà quindi sempre procedere a un confronto dei dati disponibili Iscrizione nel SIS da parte di uno Stato Schengen diverso dalla Svizzera In linea di principio, in caso di segnalazione conseguente a un iscrizione nel SIS da parte di uno Stato Schengen diverso dalla Svizzera, il visto viene rifiutato (eccezioni cfr ). Non occorre che la rappresentanza contatti i servizi svizzeri competenti (SEM, Fedpol / ufficio SIRENE) Iscrizione nel SIS da parte della Svizzera In caso di segnalazione conseguente a un iscrizione nel SIS da parte della Svizzera, si applica la procedura prevista ai numeri e seguenti. Se del caso, il rilascio del visto potrà avvenire solo nel quadro della disposizione Rilascio del visto nonostante un iscrizione nel SIS In via eccezionale può essere rilasciato un visto a una persona segnalata nel SIS alle seguenti condizioni: a) sussistono motivi umanitari, interessi nazionali o obblighi internazionali; b) la validità del visto è limitata alla Svizzera (VTL, cfr. PARTE II, n ); IT 106 IT

107 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO c) il VTL è rilasciato previa autorizzazione della SEM o del DFAE (nel sistema ORBIS). Il rilascio di visti di questo tipo deve inoltre essere comunicato agli altri Stati Schengen mediante il sistema VISION. 2.3 Informazioni concernenti una segnalazione nel SIS Se una persona segnalata nel SIS desidera informazioni in merito alla segnalazione deve farne domanda scritta all'indirizzo seguente, allegando copia di un documento di legittimazione: Ufficio federale di polizia Incaricato della protezione dei dati Nussbaumstr Berna 3. Procedura applicabile in caso di segnalazione nel sistema ASF- SLTD Il sistema ASF-SLTD (Automated Search Facility - Stolen / Lost Travel Documents) è un sistema d'informazione d'interpol in cui sono segnalati i documenti di viaggio rubati o persi. In caso di segnalazione è d'uopo accertarsi anzitutto che il documento presentato corrisponda effettivamente al documento segnalato. Se tale è il caso, occorre contattare direttamente la competente autorità (fedpol / Centrale operativa, Commissariato), la quale decide sul da farsi. Se fedpol decide di consegnare il documento allo Stato e-mittente, la consegna può avvenire esclusivamente nella cornice delle istruzioni di cui al numero Complemento UFM Assicurazione sanitaria di viaggio Prima della decisione finale sulla domanda di visto, il consolato verifica se l assicurazione sanitaria di viaggio presentata dal richiedente è adeguata, se copre cioè il soggiorno previsto nel caso di una domanda di visto per uno o due ingressi, o il primo soggiorno previsto nel caso di una domanda di visto per ingressi multipli. Se la copertura sanitaria adeguata è presumibile con altri mezzi, ad esempio alla luce della situazione professionale del richiedente, ne va verificata l affidabilità. Se il soggiorno previsto va al di là della validità dell assicurazione sanitaria di viaggio, il consolato ne limita la durata al periodo coperto dall assicurazione oppure invita il richiedente a stipulare un assicurazione che copra l intero periodo del soggiorno previsto. IT 107 IT

108 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Complemento SEM 28: Verifica dell'assicurazione sanitaria di viaggio Vedi Complemento SEM 22: 7.9 Verifica della durata dei soggiorni precedenti e previsti Il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato/non superi la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro. In altre parole, sono calcolati solo i soggiorni coperti da un visto uniforme o da un visto con validità territoriale limitata. E s e m p i di soggiorni di breve durata prima, durante o dopo un soggiorno di lunga durata Una persona che ha soggiornato in Spagna per sei mesi in virtù di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno può ottenere un visto uniforme o con validità territoriale limitata (VTL), la cui validità decorre immediatamente dopo la cadenza del visto per soggiorni di lunga durata o del titolo di soggiorno, senza che tale persona debba uscire dallo spazio Schengen. Un richiedente che risiede ancora in Spagna in virtù di un visto nazionale spagnolo per soggiorni di lunga durata può ottenere un visto uniforme (o con VTL) durante il periodo di validità del visto nazionale spagnolo per soggiorni di lunga durata, ai fini di un soggiorno breve in un altro Stato membro dopo il soggiorno in Spagna. Un richiedente titolare di un visto nazionale spagnolo per soggiorno di lunga durata che non si è ancora recato in Spagna può ottenere un visto uniforme (o con VTL) per coprire un soggiorno breve in un altro Stato membro prima del soggiorno in Spagna. Come data di ingresso vale il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e come data di uscita vale l'ultimo giorno del soggiorno nel territorio degli Stati membri. La nozione di «un periodo di 180 giorni», implica l'applicazione di un periodo di riferimento di 180 giorni «mobile», calcolando retroattivamente ogni giorno di soggiorno nell'ultimo periodo di 180 giorni, al fine di verificare se il requisito dei 90 giorni nel periodo di 180 giorni continua a essere soddisfatto. Ciò significa che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni. I timbri d'ingresso e d'uscita figuranti sul documento di viaggio esibito devono essere esaminati raffrontando le date d'ingresso e d'uscita dell'interessato, per accertare che questi non abbia già oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati embri, cioè 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Particolare attenzione va prestata a eventuali alterazioni dei timbri apposti sul documento di viaggio per dissimulare la durata o il superamento della durata autorizzata di un precedente soggiorno sul territorio degli Stati membri. IT 108 IT

109 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO E s e m p i d i c a l c o l o d e l l a d u r a t a d i u n s o g g i o r n o 1) una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di 1 anno ( ) entra sul territorio di uno Stato membro per la prima volta il e soggiorna 3 giorni. Egli entra nuovamente il e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso all'interessato? In data : Negli ultimi 180 giorni ( ) la persona ha soggiornato 3 giorni ( ) più 86 giorni ( ) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona potrebbe ancora soggiornare 1 giorno. Dal : La persona potrebbe rientrare per un periodo di 4 giorni (in data il soggiorno effettuato il giorno diventa irrilevante ai fini del calcolo (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni); in data il soggiorno effettuato il giorno diventa irrilevante ai fini del calcolo (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni); e così di seguito). Dal : La persona potrebbe rientrare per un periodo di 86 giorni (in data , il soggiorno effettuato il giorno diventa irrilevante ai fini del calcolo (trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni); in data il soggiorno effettuato il giorno diventa irrilevante, e così di seguito). 2.) a un cittadino di un paese terzo è stato rilasciato un visto per ingressi multipli per 2 anni ( ) che lo autorizza a un soggiorno di 90 giorni ogni 180 giorni. Il titolare del visto entra nel territorio dello Spazio Schengen il e ne esce il (17 giorni). In data la persona rientra nuovamente e riparte solo il Qual è la situazione in determinate date? Quando avrebbe dovuto uscire dal territorio Schengen tale persona? Il : Negli ultimi 180 giorni ( ) la persona aveva soggiornato17 giorni ( ) più 49 giorni ( ) = 66 giorni = nessunprolungamento indebito del soggiorno. IT 109 IT

110 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Il : Negli ultimi 180 giorni ( ) la persona aveva soggiornato 1 giorno ( ) più 73 giorni ( ) = 74 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. Il : Negli ultimi 180 giorni ( ) la persona aveva soggiornato 90 giorni ( ) = ultimo giorno di soggiorno autorizzato. 3) a un cittadino di un paese terzo è stato rilasciato un visto per ingressi multipli valido1 anno ( ) che lo autorizza a un soggiorno di 90 giorni ogni 180 giorni. Il titolare del visto entra nel territorio Schengen in data e riparte il (10 giorni), successivamente rientra e riparte rispettivamente l' e il (30 giorni) e infine rientra e riparte l' e (40 giorni). Qual è la situazione in determinate date? Per quanto tempo la persona potrebbe ancora essere autorizzata a soggiornare (giorni consecutivi)? Il : La persona potrebbe entrare per un massimo di 20 giorni consecutivi (10 giorni «residui» dei 90 giorni autorizzati ( ), più 10 giorni supplementari, poiché in data il soggiorno dell' diventa irrilevante, in data il soggiorno del diventa irrilevante, ecc. (cioè cade al di fuori del periodo di 180 giorni). Il : La persona può ancora entrare per un massimo di 20 giorni consecutivi come spiegato sopra, poiché il soggiorno di 30 giorni cominciato l' comincerà a diventare irrilevante solo il 28.8 (poiché il corrispondente periodo di riferimento di 180 giorni comincia a decorrere dal ). Pertanto, in data 26.8 la persona dovrebbe lasciare lo spazio Schengen poiché tale giorno rappresenta il 90 giorno autorizzato nel periodo di riferimento di 180 giorni (che inizia a decorrere dal 28.2). Il data : La persona potrebbe entrare per un massimo di 50 giorni consecutivi (10 giorni «residui» dei 90 giorni autorizzati, più 10 giorni supplementari dal momento che in data comincia a diventare irrilevante il soggiorno dell' , più 30 giorni poiché a partire dal il soggiorno cominciato l' comincia a diventare irrilevante (su un periodo di riferimento di 180 giorni che decorre, nella fattispecie, dal ). Il data : La persona potrebbe entrare per un massimo di 90 giorni consecutivi. Un'assenza di 90 giorni consecutivi (tra il e il ) comporta sempre l'autorizzazione di un nuovo soggiorno per un periodo fino a 90 giorni. IT 110 IT

111 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO M i g l i o r e p r a s s i r a c c o m a n d a t a in relazione al calcolo dei soggiorni precedenti e del soggiorno previsto: Gli Stati membri dovrebbero usare la «calcolatrice della durata del soggiorno»: Complemento SEM 29: Esempi concreti di durata del soggiorno (riv.) 1. Durata del soggiorno La durata massima del soggiorno nello spazio Schengen è di 90 giorni nell'arco di 180 giorni. Il giorno d'entrata e il giorno di partenza sono considerati parti integranti del soggiorno. Il periodo di 180 giorni, detto anche periodo di riferimento, decorre dalla data dell'ultimo giorno del soggiorno effettivo, o dalla data dell'ultimo giorno del soggiorno previsto, e include i 180 giorni che precedono tale data 36. Il periodo di riferimento è determinante per calcolare: da un lato, il numero di giorni trascorsi nello spazio Schengen, e, dall'altro, il numero di giorni che lo straniero può ancora trascorrere nello spazio Schengen. 1.1 Esempio Visto di breve durata Presentazione del caso Uno straniero ha trascorso 60 giorni nello spazio Schengen durante i mesi di maggio e giugno in possesso di un visto valido 75 giorni (60 giorni + termine di grazia di 15 giorni). Il soggiorno è possibile (soggiorno 90 giorni durante il periodo di riferimento). In luglio si chiede se può trascorrere altri 60 giorni nello spazio Schengen nei mesi di agosto e settembre. È possibile? 36 Questa nuova regola per il computo della durata del soggiorno si fonda su una modifica degli articoli 19 e 20 CAS e delle disposizioni derivate dalla normativa Schengen, che entrano in vigore e che è stata raccomandata dalla Corte europea con decreto del 30 ottobre 2006 nella vertenza Nicolas Bot v. Prefetto del Dipartimento Val-de-Marne. IT 111 IT

112 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Soluzione del caso Il soggiorno è possibile in agosto (soggiorno 90 giorni durante il periodo di riferimento), ma non in settembre (soggiorno > 90 giorni durante il periodo di riferimento) Variante Al termine del suo soggiorno del mese d'agosto, lo straniero chiede un nuovo visto per un soggiorno previsto nel mese di novembre. Il soggiorno è possibile (soggiorno 90 giorni durante il periodo di riferimento). Osservazione: Al momento di sollecitare il secondo visto, lo straniero avrebbe potuto, qualora avesse già previsto il viaggio del mese di novembre, chiedere che il visto avesse un periodo di validità maggiore così da includere anche il soggiorno di novembre (visto valido dal 1 agosto al 15 dicembre, 2 entrate, soggiorno di 60 giorni). 1.2 Esempio Visto di lunga durata Presentazione del caso Uno straniero ha trascorso 30 giorni nello spazio Schengen durante il mese di gennaio in possesso di un visto di lunga durata. In seguito, prevede di svolgere IT 112 IT

113 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO altri soggiorni nello spazio Schengen nei mesi di maggio e giugno, agosto, ottobre e dicembre. È possibile? Soluzione del caso a) Il soggiorno durante i mesi di maggio e giugno è possibile (soggiorno 90 giorni durante il periodo di riferimento). b) Al termine del suo soggiorno nei mesi di maggio e giugno, il soggiorno in agosto è possibile (soggiorno 90 giorni durante il periodo di riferimento). IT 113 IT

114 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO c) Al termine del suo soggiorno nei mesi di maggio e giugno e nel mese di agosto, il soggiorno in ottobre non è possibile (soggiorno > 90 giorni durante il periodo di riferimento). d) Tuttavia, il soggiorno previsto per ottobre può essere sostituito da un soggiorno in novembre (soggiorno 90 giorni durante il periodo di riferimento). e) Al termine del suo soggiorno nei mesi di maggio e giugno, nel mese di agosto e nel mese di novembre, il soggiorno in dicembre è possibile (soggiorno 90 giorni durante il periodo di riferimento). IT 114 IT

115 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO 1.3 Supramento del soggiorno autorizzato (Overstay) Straniero sottostante all'obbligo del visto La persona che soggiorna nello spazio Schengen al di là del numero di giorni indicato nel visto o della durata di validità dello stesso (Overstay) si espone a sanzioni penali e amministrative. Se tale persona non è oggetto di un divieto d'entrata, può nuovamente entrare nello spazio Schengen, ma il numero di giorni trascorsi illegalmente in Svizzera o nello spazio Schengen è considerato nel computo della durata del nuovo soggiorno possibile Esempio: visto di lunga durata Uno straniero titolare di un visto di lunga durata ha trascorso 120 giorni nello spazio Schengen da marzo a giugno. Il soggiorno nel mese di giugno è illegale (soggiorno > 90 giorni durante il periodo di riferimento). A prescindere dal fatto che l'interessato sia stato oggetto di sanzioni o meno, il soggiorno in settembre non è possibile (soggiorno > 90 giorni durante il periodo di riferimento) Esempio: visto di breve durata Uno straniero titolare di un visto valido dal 1 aprile al 14 giugno, rilasciato per un soggiorno di 60 giorni, ha trascorso 90 giorni nello spazio Schengen da aprile a giugno. Il soggiorno nel mese di giugno è illegale (soggiorno > 60 giorni autorizzati e menzionati nel visto; soggiorno oltre lo scadere del visto). A prescindere dal fatto che l'interessato sia stato oggetto di sanzioni o meno, il soggiorno è considerato nel computo del nuovo soggiorno possibile. Pertanto, non è possibile un nuovo soggiorno in settembre in virtù di un nuovo visto (soggiorno > 90 giorni durante il periodo di riferimento). IT 115 IT

116 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Straniero non sottostante all'obbligo del visto Lo straniero non sottostante all'obbligo del visto che soggiorna senza permesso nello spazio Schengen per oltre 90 giorni nell'arco di 180 giorni si espone a sanzioni penali e amministrative (Overstay). Se tale persona non è oggetto di un divieto d'entrata, il numero di giorni trascorsi illegalmente in Svizzera o nello spazio Schengen è considerato nel computo della durata del nuovo soggiorno possibile Esempio Un turista americano ha trascorso 120 giorni nello spazio Schengen da marzo a giugno. Il soggiorno nel mese di giugno è illegale (soggiorno > 90 giorni durante il periodo di riferimento). A prescindere dal fatto che l'interessato sia stato oggetto di sanzioni o meno, il soggiorno in settembre non è possibile (soggiorno > 90 giorni durante il periodo di riferimento). IT 116 IT

117 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Osservazione concernente gli accordi bilaterali stipulati dalla Svizzera nel settore dei visti Prima di pronunciare una sanzione nei confronti di uno straniero non sottostante all'obbligo del visto che ha soggiornato nello spazio Schengen senza permesso per oltre 90 giorni nell'arco di 180 giorni, l'autorità deve considerare la circolare dell'ufm del 26 ottobre 2010 «Validità degli accordi bilaterali sulla soppressione dell obbligo del visto anteriori all entrata in vigore dell acquis di Schengen». 1.4 Soggiorno di breve durata precedente o seguente un soggiorno di lunga durata Nel calcolo della durata del soggiorno di breve durata, gli eventuali soggiorni autorizzati da un visto nazionale (visto D) o da un titolo di soggiorno non sono contabilizzati. Lo straniero ha pertanto la possibilità di svolgere un soggiorno di breve durata prima o dopo questo soggiorno di lunga durata. Esempio 1: In questo caso, se lo straniero soggiace all obbligo del visto, presenta una domanda di visto presso la rappresentanza dello Stato Schengen competente. Se il principale Paese di soggiorno è la Svizzera e se vi è una domanda di visto D in giacenza, la rappresentanza svizzera competente non rilascia il visto senza mettersi previamente in contatto con l autorità centrale competente (cfr. Complemento SEM 18 bis n. 2). Esempio 2: In questo caso, se lo straniero soggiace all obbligo del visto, in linea di massima presenta una domanda di visto al più tardi 15 giorni prima della scadenza del suo titolo di soggiorno presso la rappresentanza dello Stato Schengen competente. IT 117 IT

118 PARTE II ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI VISTO Tuttavia, se il principale Paese di soggiorno è la Svizzera, ci troviamo dinnanzi a un caso di proroga del permesso di soggiorno. Spetta pertanto all autorità cantonale di migrazione - o al DFAE (Missione Ginevra / Protocollo) per i casi rientranti nel campo d applicazione dell art. 30 OEV - esaminare se può essere autorizzato il prosieguo del soggiorno. In caso di risposta affermativa, la suddetta autorità può: prorogare il titolo di soggiorno, oppure rilasciare un visto Schengen. 1.5 Soggiorno breve in Svizzera disciplinato mediante un permesso di lavoro Il soggiorno di breve durata disciplinato mediante un permesso di lavoro è contabilizzato nel computo della durata del soggiorno di breve durata. Pertanto, la durata complessiva del soggiorno disciplinato e del soggiorno di breve durata non disciplinato non deve superare 90 giorni durante il periodo di riferimento. Esempi: IT 118 IT

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