Gli impianti fotovoltaici di nuova realizzazione

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1 TER_lug_galliani :28 Pagina 90 di G. Ciaccia, A. Galliani, F. Luiso Gli impianti fotovoltaici di nuova realizzazione Tra le fonti energetiche rinnovabili, la fonte solare viene spesso presentata come una delle più promettenti per il futuro. Ciò ha spinto all introduzione di incentivi all utilizzo di tale fonte, in particolare ai fini della produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica. Tali sistemi di incentivazione sono già stati introdotti in vari Paesi dell Unione europea, comportando in questi ultimi anni l installazione di pannelli fotovoltaici per molte centinaia di MW. Dal 1975 al 2000 la potenza fotovoltaica installata nel mondo è aumentata di circa 500 volte con una riduzione dei costi medi dei pannelli di un fattore 10. Questo continuo sviluppo ha fatto sì che negli ultimi anni si siano registrati fattori di crescita annua di potenza installata nel mondo intorno al 35% con un notevole incremento (67%) nel 2004 rispetto all anno precedente (nel 2004 la capacità installata annualmente ha superato i 900 MW p /anno) e con il conseguente raddoppio della capacità installata in soli due anni [1]. Al 2004 si contavano circa MW p installati globalmente con prospettive future sempre più promettenti. Lo stesso 2005 ha confermato questo trend con un tasso di crescita annuale del 34% (con MW di nuove installazioni nel mondo), portando a un totale di potenza cumulata globalmente installata superiore a MW p [2], pari a circa lo 0,1% della potenza efficiente lorda complessivamente installata nel mondo. Naturalmente tali sviluppi sono frutto di una politica di investimenti e di incentivazione adottata da alcuni Paesi che hanno ritenuto i sistemi fotovoltaici di importanza strategica ed economica per ridurre la dipendenza dal petrolio, per favorire la diversificazione e la sicurezza degli approvvigionamenti, per ridurre l impatto ambientale del settore energetico. TABELLA 1 - Parco dell Unione Europea nel 2004 e nel 2005 [MWp] Paese Potenza installata al 2004 Potenza installata al 2005* Grid- stand- Totale Grid- stand Totale connected alone connected -alone Germania 908,0 26,0 934, ,0 29, ,0 Spagna 23,8 13,7 37,5 42,5 15,2 57,7 Olanda 44,3 4,8 49,1 46,3 4,9 51,2 Italia 18,5 12,5 31,0 23,0 13,0 36,0 Francia 8,0 18,3 26,3 13,8 18,9 32,7 Lussemburgo 23,2 0,0 23,2 23,3 0,0 23,3 Austria 16,5 2,7 19,2 18,2 3,2 21,4 Regno Unito 7,4 0,8 8,2 9,8 0,9 10,7 Grecia 1,3 3,3 4,6 1,4 4,0 5,4 Svezia 0,2 3,7 3,9 0,3 3,9 4,2 Finlandia 0,2 3,5 3,7 0,2 3,8 4,0 Portogallo 0,5 2,2 2,7 0,6 2,7 3,3 Danimarca 2,0 0,3 2,3 2,3 0,3 2,6 Belgio 1,2 0,1 1,3 1,7 0,1 1,8 Altri Paesi UE 0,6 0,6 1,2 1,2 1,0 2,2 Totale UE 1.055,7 92, , ,6 100, ,5 *Dati provvisori Fonte: EurObserv ER-Photovoltaic Energy Barometer 2006 A seguito dell approvazione dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 anche in Italia, come già in Germania, sono stati definiti incentivi in conto energia per l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Tali decreti hanno provocato una vera e propria corsa alla presentazione delle domande per l ottenimento degli incentivi, fino ad arrivare al punto che, probabilmente, verranno rapidamente saturati i limiti introdotti dai medesimi decreti. Scopo del presente articolo è quello di descrivere non solo le caratteristiche dell incentivo e le condizioni per il riconoscimento, ma anche le modalità di cessione alla rete dell energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. La situazione europea Ad oggi, i Paesi più impegnati nel settore sono Giappone, Germania, USA, Australia, Spagna, Olanda, Lussemburgo, Francia e ultimamente Italia, a seguito dell introduzione del cosiddetto conto energia. Molti di questi Paesi appartengono all Unione Europea (UE), che dipende per circa il 50% da fonti di energia di importazione. Si stima che questa percentuale tenderà ad aumentare fino al 70% nel 2030 [3], con un incremento significativo della richiesta di combustibili fossili. Il tutto è complicato dall esigenza di ridurre le emissioni di CO 2 in atmosfera al fine di rispettare gli impegni presi con la ratifica del Protocollo di Kyoto. Ciò fa sì che anche al venga assegnato un ruolo importante nella soluzione dei problemi energetici europei. Infatti già nel 1997, nel Libro Bianco dedicato alle fonti rinnovabili, era prevista l installazione entro il 2010 di MW p di impianti fotovoltaici in Europa. A ciò ha fatto seguito l approvazione della direttiva europea 2001/77/CE nella quale si indicava, come obiettivo al 2010, la copertura del 22% del consumo interno lordo di elettricità con energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Secondo un rapporto pubblicato da EurObserv ER [1], nel 2004 la capacità fotovoltaica installata nell UE superava i MW p, di cui MW p relativi a impianti collegati alla rete (Tabella 1). Di questa Ing. Gervasio Ciaccia, ing. Andrea Galliani, ing. Federico Luiso, Autorità per l Energia elettrica e il gas. (*) Ogni commento è espresso a titolo personale e non coinvolge in alcun modo l Autorità per l Energia elettrica e il gas. 90 La Termotecnica Luglio/Agosto 2006

2 TER_lug_galliani :28 Pagina 91 FIGURA 1 - Potenza installata annualmente da impianti fotovoltaici in Germania dal 1999 al 2005 [MWp] capacità più dell 80% è installata nella sola Germania (934 MW p ) che costituisce il traino e il capofila della produzione fotovoltaica in Europa e nel mondo. Infatti, con i suoi 503 MW p installati nel solo 2004, la Germania si è confermata come il primo Paese installatore al mondo, davanti al Giappone (270 MW p installati nel 2004) e agli Stati Uniti (90 MW p installati nel 2004). Tale primato si rafforza nel 2005 con 603 MW p di nuove installazioni nella sola Germania [1] (Figura 1), contro i 292 MW p del Giappone e i 102 MW p degli Stati Uniti [2]. Il risultato ottenuto in Germania è conseguenza dell introduzione, già a partire dal 2000 (Renewable Energy Sources Act-PV, 2000), di sistemi di incentivazione in conto energia che prevedevano un prezzo di vendita dell energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici pari a 50,62 c /kwh 1. A seguito dell entrata in vigore, il 1 agosto 2004, della nuova legge per l incentivazione dell utilizzo delle fonti rinnovabili, che ha previsto l applicazione di un incentivo esclusivamente in conto energia, il prezzo di vendita dell energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici è stato incrementato e differenziato per tipo e per taglia dell impianto (Tabella 2), prevedendo un massimo pari a 62,4 c /kwh nel caso in cui l impianto sia integrato nella facciata degli edifici. La nuova legge ha fatto sì che fra il 2004 e il 2005 la potenza installata in Germania quasi quadruplicasse: nel 2003 la potenza installata totale era pari a 431 MW p, nel 2004 era pari a 934 MW p, nel 2005 è stata di MW p. Il risultato tedesco, registratosi a partire dal 2000, ha fatto sì che questo tipo di regolazione fosse adottato anche in altri Paesi europei. Il Lussemburgo, adottando un sistema di incentivazione sia in conto energia che in conto capitale 2, è passato da 1 MW p installato nel solo 2002 a 12 MW p nel solo 2003 e a 8 MW p nel solo 2004, divenendo il primo Paese europeo in termini di capacità installata per abitante (58,2 W p /abitante nel 2004). La conclusione di questo programma di incentivazione a fine 2004 e l approvazione di un nuovo programma solo a fine 2005 ha fatto sì che nel 2005 si siano installati soltanto 66 kw p portando la capacità installata per abitante a 51,7 W p /abitante (contro i 18,56 W p /abitante della Germania che occupa il secondo posto di questa classifica). Anche la Spagna, in seguito all adozione di un sistema di incentivazione in conto energia 3 con l entrata in vigore nel marzo 2004 del Regio Decreto n. 436, ha conseguito un forte incremento della potenza fotovoltaica installata (20,2 MW p installati nel 2005 a fronte di 10,6 MW p installati nel 2004 e di 6,5 MW p nel 2003), con una previsione di 26 MW p da installare nel 2006 ed un obiettivo al 2010 di 400 MW p di potenza cumulata installata. L Olanda, invece, a seguito della scadenza del programma di incentivazione EPR (Energie Premium Regulation) avviato nel 2003, ha registrato un brusco arresto delle installazioni annuali (5,7 MW p nel 2004 contro 17,1 MW p nel 2003). Il nuovo sistema MEP (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie), presentando prezzi incentivanti molto bassi, non sembra in grado di determinare ulteriori sviluppi della potenza installata in Olanda [1]. La situazione appare invece molto dinamica in Francia dove il mercato ha registrato nel 2004 un aumento delle installazioni di circa il 60%. In particolare la crescita (pari a 5,2 MW p nel 2004 e 6,4 MW p nel 2005) si registra soprattutto nei territori d oltremare francese dove è più alto il valore dell incentivo 4. Da quanto detto si osserva come i Paesi UE che occupano posizioni di primo piano nel settore hanno tutti introdotto sistemi di incentivazione in conto energia [15]. L EurOb- TABELLA 2 - Legge tedesca sull incentivazione del entrata in vigore l 1 agosto 2004 Localizzazione Taglia Tariffa base Durata Degressione [c /kwh] Bonus A terra senza limite 45,70 20 anni -6,5% anno +5 c /kwh bonus Su edifici <30 kwp 57,40 per installazioni 20 anni -5% anno <100 kwp 54,60 su facciata >100 kwp 54,00 1 Il sistema di incentivazione tedesco, fino al 2003, era costituito da un finanziamento in conto capitale (Programma Tetti fotovoltaici, gennaio 1999) al quale si aggiungeva un incentivo in conto energia (Renewable Energy Sources Act-PV, maggio 2000) [1]. 2 Il sistema di incentivi lussemburghese istituito a partire dal 2001 ed aggiornato nel gennaio 2004 prevedeva una sovvenzione del 50% per un totale massimo di /kw p per impianti tra 1 e 4 kw p ed in aggiunta un prezzo di ritiro incentivante e garantito per 20 anni con una riduzione di 5 c /anno (55 c /kwh nel 2002, 50 c /kwh nel 2003, 45 c /kwh nel 2004) per gli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 50 kw p. Questo programma di incentivazione si è concluso a fine 2004 e solo ad ottobre 2005 è stato promosso un nuovo programma di incentivazione. Il nuovo programma prevede un prezzo di ritiro, pari a 56 c /kwh, per gli impianti con potenza installata inferiore ai 30 kw p entrati o che entreranno in esercizio tra l 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, al quale si aggiunge un contributo in conto capitale pari al 15% del costo effettivo sostenuto per l investimento fino ad un massimo di 900 /kw p limitato a 2 kw p, più un altro kw p per ogni componente il nucleo familiare con più di 18 anni [4, 5, 6, 7, 8 e 9]. 3 Il sistema di incentivazione spagnolo prevede un prezzo di ritiro dell energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici differenziato tra i due scaglioni di potenza: fino a 100 kw p e oltre. Il prezzo di ritiro è calcolato come percentuale del valor medio annuale della tariffa elettrica (575% per impianti fino a 100 kw p e 300% per gli altri) e viene riconosciuto per 25 anni; successivamente tale prezzo viene ridotto del 20% e riconosciuto per l intera vita utile dell impianto. Per gli impianti fino a 100 kw p tale prezzo di ritiro incentivante è pari a 41 c /kwh (dato 2004), mentre per gli impianti sopra i 100 kw p è possibile scegliere tra il riconoscimento di un prezzo di ritiro fisso pari a 22 c /kwh (dato 2004) e il riconoscimento di un puro incentivo pari a 19 c /kwh (dato 2004) cui si aggiunge il prezzo di vendita dell energia elettrica [10]. La Termotecnica Luglio/Agosto

3 TER_lug_galliani :28 Pagina 92 serv ER, sulla base degli effetti della legge tedesca e degli interventi normativi di altri Paesi UE (compresa l Italia) stima che l obiettivo europeo del Libro Bianco del 1997 (3.000 MW p installati al 2010 con una produzione di 3 TWh pari a circa lo 0,1% della produzione totale di energia elettrica stimata per il 2010, [16]) sarà ampiamente superato raggiungendo i MW p di capacità installata. Nell ipotesi che questo obiettivo venga raggiunto, tenendo conto che gli impianti fotovoltaici hanno un fattore di utilizzo annuo pari a circa ore, si può stimare che l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici possa arrivare a coprire al più lo 0,2% della produzione totale di energia elettrica nel La situazione e gli obiettivi definiti dall Italia In Italia, nel 2004, vi erano circa 30 MW p installati da impianti fotovoltaici (0,52 W p /abitante), di cui 5 MW p installati nel solo La maggior parte di questi impianti sono stati realizzati utilizzando i contributi in conto capitale previsti dal programma Tetti Fotovoltaici adottato nel marzo Tale programma, pur prevedendo un incentivo fino al 70% del costo totale di impianto, non ha sortito i risultati inizialmente attesi. A partire dal 2002 è stato applicato il meccanismo dei certificati verdi per l incentivazione, in conto energia, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 5. Tuttavia i certificati verdi possono essere ottenuti da impianti mediamente di piccola taglia con fattori di utilizzo annui molto contenuti, quali gli impianti fotovoltaici. Al fine di dare nuovo impulso al settore, il legislatore italiano ha quindi previsto, con l approvazione del decreto legislativo n. 387/03 6, l introduzione in Italia di un sistema di incentivazione in conto energia per gli impianti fotovoltaici. Tale criterio di incentivazione è poi stato definito con i decreti ministeriali 28 luglio e 6 febbraio , individuando come obiettivo al 2015 il raggiungimento, in Italia, di una capacità massima pari a MW p. I decreti hanno provocato una corsa alla presentazione delle domande per l ottenimento degli incentivi (si veda più avanti), fino ad arrivare al punto che, probabilmente, verranno rapidamente saturati i limiti introdotti dai medesimi decreti. Non è ancora possibile quantificare, in termini di MW installati, l effetto dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, poiché la quasi totalità degli impianti fotovoltaici aventi diritto all incentivo, per i quali cioè sono state approvate le domande, è in fase di progetto. L incentivo definito dai decreti è un puro incentivo e, come tale, si somma agli eventuali ricavi derivanti dalla cessione in rete dell energia elettrica stessa, come meglio precisato nel successivo paragrafo. Modalità di cessione alla rete dell energia elettrica prodotta da un impianto L energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi può essere destinata commercialmente a diversi soggetti che operano sul libero mercato (Borsa elettrica, cliente finale libero, cliente grossista, Acquirente Unico), sulla base di valutazioni e scelte effettuate dal singolo produttore. In alternativa alle possibilità sopra elencate e su richiesta del produttore, la legislazione vigente 9 ha previsto, per alcune tipologie di impianti, l ulteriore possibilità di richiedere al gestore di rete cui l impianto è collegato il ritiro, a prezzo amministrato e secondo modalità semplificate, dell energia elettrica prodotta e immessa in rete. La cessione dell energia elettrica al gestore di rete cui l impianto è collegato L energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti fotovoltaici, qualunque sia la potenza installata, può essere ceduta al gestore di rete cui l impianto è collegato, applicando le modalità e le condizioni economiche previste dall Autorità per l energia elettrica e il gas (nel seguito l Autorità) con la delibera n. 34/ Il sistema di incentivazione francese è caratterizzato da un prezzo incentivante di ritiro dell energia elettrica il cui valore, fissato con l Ordinanza 13 marzo 2002, varia su base territoriale (15,25 c /kwh nella Francia metropolitana, il doppio in Corsica e nella Francia d oltremare). Tale incentivo viene corrisposto per 20 anni e subisce una degressione annua del 5 % riequilibrata però dall inflazione (nel 2005, per la Francia metropolitana, il prezzo di ritiro incentivante era pari a 14,3 c /kwh). L incentivo è corrisposto ad un totale di energia annuo pari alla potenza installata moltiplicata per 1500 ore nella Francia metropolitana e 1800 ore altrove. Il resto dell energia prodotta annualmente è venduta ad un prezzo pari a 4,42 c /kwh per la Francia metropolitana e 5,34 c /kwh in Corsica e nella Francia d oltremare e subisce anch esso la sopra citata degressione. Al conto energia si aggiunge inoltre una deduzione fiscale che dall 1 gennaio 2005 prevede un credito di imposta del 40% (15 % precedentemente) sul costo di impianto per gli impianti integrati in edifici privati (per un massimo di 5 kw p ) [11, 12, 13 e 14]. Il governo francese ha preannunciato che nel 2006 dovrebbe essere approvato un nuovo sistema di incentivazione con prezzi di ritiro di 22,5 c /kwh per i privati e 30,5 c /kwh per le altre categorie di produttori. La differenza è dovuta al fatto che i privati continuano ad usufruire della deduzione fiscale che verrà però aumentata al 50%. 5 Il meccanismo dei certificati verdi deriva dall obbligo imposto ai produttori da fonti non rinnovabili dall articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 ed è attualmente regolato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2005 recante l aggiornamento delle direttive per l incentivazione dell energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ogni certificato verde è riferito a 0,05 GWh di energia elettrica prodotta su base annuale, con arrotondamento commerciale (ciò significa che è sufficiente una produzione annua pari a 26 MWh per ottenere un certificato verde); il valore effettivo del certificato verde dipende dalla libera contrattazione tra i produttori da fonti rinnovabili che lo vendono e i produttori da fonti non rinnovabili che hanno l obbligo di acquisto. Ogni anno il Gestore del sistema elettrico (GRTN), ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, calcola il prezzo massimo di riferimento che è risultato pari a 8,418 c /kwh per l anno 2002, 8,24 c /kwh per l anno 2003, 9,739 c /kwh per l anno 2004 e 10,892 c /kwh per l anno I certificati verdi vengono emessi dal GRTN, previo ottenimento della qualifica IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili) rilasciata dal medesimo GRTN agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l 1 aprile I certificati verdi vengono riconosciuti per un periodo di dodici anni al netto del periodo di collaudo e avviamento, per effetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 267). 6 Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, di recepimento della direttiva europea 2001/77/CE in materia di fonti rinnovabili. 7 Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio Si vedano in particolare l articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e il comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/ Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata. Tale delibera ha definito le modalità e le condizioni economiche di ritiro dell energia elettrica in applicazione dell articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/ La Termotecnica Luglio/Agosto 2006

4 TER_lug_galliani :28 Pagina 93 La delibera n. 34/05 ha introdotto semplificazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione, in particolare per quelli di piccola dimensione o ali- Taglia dell impianto (P) mentati da fonti rinnovabili non programmabili, che potrebbero incontrare difficoltà a partecipare al libero mercato. Poiché tale possibilità di cessione dell energia elettrica prevista dal legislatore è facoltativa ed alternativa ad altre opzioni di mercato, il produttore che intende usufruirne deve richiedere al gestore di rete il ritiro dell energia elettrica concludendo con il medesimo una convenzione di durata annuale e rinnovabile. Quanto al prezzo per l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e ritirata ai sensi della delibera n. 34/05, il gestore di rete riconosce ai produttori, nel caso di impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW (il che è tipico degli impianti fotovoltaici), limitatamente ai primi due milioni di kwh ritirati annualmente da ciascun impianto, i cosiddetti prezzi minimi garantiti 11. Tali prezzi sono applicati per scaglioni progressivi di produzione, allo scopo di assicurare ai suddetti impianti, che permettono lo sviluppo di risorse rinnovabili marginali a fronte di elevate diseconomie di scala, la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività. La delibera n. 34/05 riguarda modalità e condizioni economiche per il ritiro dell energia elettrica, non le incentivazioni, definite da opportuni decreti legislativi e ministeriali. Gli eventuali incentivi riconosciuti per l energia elettrica prodotta si sommano ai ricavi derivanti dalla vendita dell energia elettrica. Lo scambio sul posto Qualora un soggetto sia titolare o abbia la disponibilità di un impianto di potenza fino a 20 kw alimentato da fonti rinnovabili, inclusi quindi gli impianti fotovoltaici, può, in alternativa alla vendita, usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all impresa distributrice competente sul territorio ove l impianto è ubicato e applicando quanto previsto dall Autorità con la delibera n. 28/ L applicazione dello scambio sul posto consente all utente di utilizzare i servizi di rete per immagazzinare l energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di ri-prelevarla dalla rete quando necessario. Comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall impianto, sia per la quota auto-consumata immediatamente sia per la quota immessa in rete e ri-prelevata successivamente. Nell ambito di tale disciplina il soggetto che richiede l applicazione del servizio di scambio sul posto, dal punto di vista del sistema elettrico, è considerato come cliente finale, libero o vincolato, e non come un produttore. Pertanto tale soggetto non è tenuto alla stipula dei contratti necessari per immettere energia nella rete, né a pagare/ricevere i corrispettivi normalmente previsti per i produttori. Il servizio di scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto le immissioni di energia in rete non possono comportare TABELLA 3 - Valori dell incentivo nell ipotesi di tasso Istat pari al 2% [c /kwh] ricavi economici. L energia elettrica immessa in rete e non consumata nell anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l eventuale credito residuo è annullato. Pertanto lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. Anche in questo caso, gli eventuali incentivi riconosciuti per l energia elettrica prodotta si sommano al beneficio del mancato acquisto di energia elettrica derivante dall applicazione dello scambio sul posto. L incentivo in conto energia previsto dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 Il valore dell incentivo Anno di presentazione della domanda P 20 kw con scambio sul posto 44,5 44,5 43,2 41,9 40,6 39,4 20 kw < P 50 kw e P 20 kw con vendita 46,0 46,0 44,6 43,3 42,0 40,7 50 kw < P kw 49,0 49,0 47,5 46,1 44,7 43,4 I decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 introducono un incentivo per l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 kw p e kw p, collegati alla rete ed entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento 13, in data successiva al 30 settembre Le cosiddette tariffe incentivanti definite dai decreti ministeriali sono incentivi in conto energia, erogati per i primi 20 anni di esercizio dell impianto, i cui valori sono correlati alla taglia dell impianto, alla modalità scelta per la cessione dell energia elettrica in rete e all anno di presentazione della domanda per l ottenimento dell incentivo. I progetti presentati a partire dal 2007, infatti, riceveranno un incentivo definito applicando, al valore riferito all anno precedente un: incremento percentuale pari al tasso di variazione annuo, riferito ai 12 mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall Istat; decremento percentuale pari al 5%. La Tabella 3 evidenzia il valore dell incentivo che percepiranno gli impianti le cui domande verranno presentate nei prossimi 5 anni, suddiviso per raggruppamento di taglia e nell ipotesi di un incremento fisso del tasso Istat pari al 2% annuo. Per ciascun impianto, il corrispettivo calcolato all atto dell approvazione della domanda presentata rimane fisso per tutti i 20 anni. Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 kw p e 50 kw p, il valore dell incentivo è predefinito e pari al valore riportato in Tabella 3. Per gli impianti di taglia maggiore di 50 kw p, il valore riportato in tabella rappresenta l incentivo massimo percepibile. 10 Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata. Tale delibera ha definito le modalità e le condizioni economiche di ritiro dell energia elettrica in applicazione dell articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239/ Per i primi kwh prodotti verrà riconosciuta per il 2006 una remunerazione pari a 9,565 c /kwh, da a un milione di kwh 8,054 c /kwh, da un milione a due milioni di kwh 7,048 c /kwh. I suddetti prezzi sono definiti su base annua attraverso un meccanismo di aggiornamento che prevede di applicare ai valori in vigore nell anno solare precedente il quaranta percento del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall Istat. 12 Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06. Tale delibera ha definito le condizioni tecnico-economiche per il servizio di scambio sul posto, in applicazione di quanto previsto dall articolo 6 del decreto legislativo n. 387/ Nel caso di potenziamento, l incentivo viene riconosciuto limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell intervento. La Termotecnica Luglio/Agosto

5 TER_lug_galliani :28 Pagina 94 TABELLA 4 - Potenza ammessa all incentivo nel 2005 e potenza rimanente Taglia dell impianto (P) in kw 0 < P < P Totale Limite massimo complessivo [MW p ] Domande ammesse nel 2005 [MW p ] Incidenza sul limite massimo 54% 51% 53% Potenza rimanente [MW p ] Limite massimo annuo (dal 2006) [MW p ] Anni rimanenti Infatti, per gli impianti ricadenti in tale categoria, la normativa prevede l ammissione all incentivo sulla base di una gara al ribasso a partire dal valore predefinito, e quindi gli impianti ammessi percepiranno il valore dell incentivo offerto in fase di presentazione della domanda. Infine, il decreto 6 febbraio 2006 prevede un aumento del 10% dell incentivo qualora i moduli fotovoltaici siano integrati su un edificio di nuova costruzione o su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione. Inoltre, per gli impianti integrati su edifici, fino al 2012 incluso, l incentivo risulta essere esentato dal meccanismo di degressione precedentemente esposto; ne consegue che per un impianto di tal genere l incentivo risulta essere lo stesso sia nel caso in cui la domanda per l ottenimento dell incentivo sia presentata nel 2006, sia nel caso in cui venga presentata nel L Autorità, con la delibera n. 188/05 14, così come modificata e integrata dalla delibera n. 40/06 15, in applicazione di quanto previsto dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, ha: - individuato nel Gestore del sistema elettrico (nel seguito GRTN) il soggetto attuatore, vale a dire il soggetto che eroga gli incentivi, a cui sono stati affidati anche compiti di verifica di ammissibilità agli incentivi medesimi dei progetti di impianto; - predisposto uno schema di domanda per l ottenimento dell incentivo; - definito le modalità e le condizioni per l erogazione degli incentivi, e per le relative verifiche; - determinato le modalità con le quali le risorse per l erogazione degli incentivi trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A 3 16, che viene pagata dai clienti del settore elettrico, sia liberi che vincolati. Gli esiti del primo periodo di efficacia Il sistema di incentivazione degli impianti fotovoltaici è entrato in vigore nel settembre 2005, inizialmente sulla base di quanto previsto dal solo decreto ministeriale 28 luglio Nel primo periodo, fino al 31 dicembre 2005, era vigente un unico limite massimo alla potenza complessivamente ammissibile al sistema di incentivazione, posto pari a 100 MW p, di cui 60 MW p per gli impianti di taglia compresa tra 1 e 50 kw p e i restanti 40 MW p per gli impianti di taglia superiore a 50 kw p. In seguito all ampio superamento del primo limite dopo soli due trimestri, con il decreto ministeriale 6 febbraio 2006 il limite massimo complessivo è stato innalzato a 500 MW p, di cui 360 MW p per gli impianti di taglia compresa tra 1 e 50 kw p e i restanti 140 MW p per gli impianti di taglia superiore a 50 kw p, con una ulteriore novità: in ciascuno degli anni compresi tra il 2006 e il 2012, saranno autorizzabili, per ciascun anno, non più di 60 MW p per gli impianti di taglia compresa tra 1 e 50 kw p e 25 MW p per gli impianti di taglia superiore a 50 kw p. Complessivamente, con riferimento al periodo settembre-dicembre 2005, sono state presentate al GRTN quasi richieste per un totale di oltre 345 MW p e sono state già ammesse circa iniziative per una potenza pari a 266 MW p, superiore al 50% della potenza complessivamente incentivabile (500 MW p ). Ipotizzando, del tutto verosimilmente, che i limiti massimi annuali siano sempre raggiunti, l attuale limite massimo cumulato pari a 500 MW p sarà raggiunto in soli tre anni (Tabella 4). Modalità operative per accedere agli incentivi Per poter accedere agli incentivi previsti dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 occorre prima di tutto compilare lo schema di domanda per l ammissione alle tariffe incentivanti allegato alla delibera n. 40/06 e consegnarlo al GRTN secondo le tempistiche definite dai decreti medesimi. Il GRTN verifica che siano rispettati i requisiti per l ammissibilità agli incentivi, ne comunica l esito ai soggetti che hanno presentato domanda e predispone: - per gli impianti di potenza fino a 50 kw p un elenco sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, fino al limite massimo di potenza definito dai decreti; - per gli impianti di potenza superiore a 50 kw p e fino a kw p una graduatoria sulla base del valore dell incentivo richiesto, attribuendo priorità alle domande con più basso valore richiesto per l incentivo, fino al limite massimo di potenza definito dai decreti. Realizzato l impianto, nel rispetto delle tempistiche previste dai decreti, occorre trasmettere al GRTN e al gestore di rete cui l impianto è collegato, tra l altro, la documentazione finale di progetto dell impianto redatta ai sensi della norma CEI-02, il certificato di collaudo dell impianto e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l impianto. L applicazione dell incentivo in conto energia previsto dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 La misura dell energia elettrica prodotta ai fini dell incentivo Ai fini dell ottenimento degli incentivi in conto energia è necessaria la misura dell energia elettrica prodotta dall impianto. Al riguardo, con riferimento agli impianti fotovoltaici, l Autorità, con la delibera n. 40/06, ha precisato che: - se l energia elettrica prodotta, oggetto di incentivazione, coincide con l energia elettrica immessa in rete, è sufficiente la misura dell energia elettrica immessa che viene effettuata dal gestore di rete cui l impianto è collegato ai sensi della normativa già precedentemente prevista per i punti di immissione; - se invece l energia elettrica prodotta non coincide con l energia elettrica immessa in rete (caso di un solo punto di connessione 14 Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas , n. 188/ Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas , n. 40/ La componente tariffaria A 3 viene pagata sia dai clienti liberi che dai clienti vincolati e alimenta il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate che raccoglie principalmente i proventi necessari per: remunerare l energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate cui ancora si applicano i prezzi di ritiro previsti dal provvedimento Cip n. 6/92 e ritirata dal GRTN; remunerare l incentivo in conto energia attualmente previsto per gli impianti fotovoltaici; remunerare i prezzi minimi garantiti riconosciuti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, nel caso di cessione dell energia elettrica ai gestori di rete cui l impianto è collegato, in applicazione della delibera n. 34/ La Termotecnica Luglio/Agosto 2006

6 TER_lug_galliani :28 Pagina 95 funzionale sia all impianto di produzione che alle utenze): - nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kw p per i quali ci si avvalga del servizio di scambio sul posto, il Gestore contraente 17 è responsabile per tutto il servizio di misura 18 ; - nel caso di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kw p la cui produzione di energia elettrica venga venduta sul libero mercato o venga ceduta al gestore di rete cui l impianto è collegato, il gestore di rete è responsabile del servizio di misura dell energia elettrica prodotta; - nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw p e fino a kw p, il produttore può scegliere di misurare autonomamente l energia elettrica prodotta oppure può avvalersi del gestore di rete cui l impianto è collegato per il servizio di misura. In tal caso, il medesimo gestore di rete è responsabile del servizio di misura dell energia elettrica prodotta. Nel caso in cui il gestore di rete/gestore contraente è responsabile del servizio di misura dell energia elettrica prodotta, il produttore gli riconosce un corrispettivo pari alla componente MIS 1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dal Testo integrato 19 (pari a circa 24 /anno per ogni punto di connessione in bassa tensione e a circa 542 /anno per ogni punto di connessione in media tensione). TABELLA 5 Anno Prod i Consumo En. Immessa En. Prelevata S i SR i SPS i P i PRD i [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] Tot Quindi, nel caso dello scambio sul posto, l incentivo alla produzione dell impianto viene riconosciuto non nell anno in cui l energia elettrica viene prodotta ma nell anno in cui viene consumata, ad eccezione della produzione che, non essendo consumata nei tre anni successivi, viene annullata e non remunerata. Gli esempi successivi sono riferiti al caso di un impianto di potenza fino a 20 kw p che si avvale dello scambio sul posto e che percepisce gli incentivi in conto energia previsti dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio Nel primo esempio di Tabella 5 si osserva che, nei primi due anni, i consumi sono maggiori della produzione e quindi l incentivo è percepito su tutta l energia elettrica prodotta in ciascun anno. Nell anno 3, invece, i consumi sono inferiori rispetto alla produzione. Pertanto l incentivo riconosciuto nell anno 3 è riferito solo alla parte dell energia elettrica prodotta corrispondente ai consumi. Tuttavia, applicandosi la disciplina dello scambio sul posto, la maggior produzione dà luogo a un credito di energia che può essere utilizzato nei tre anni successivi. Nell anno 4, si evidenzia, come nei primi due anni, un consumo maggiore della produzione. In questo caso i maggiori consumi registrati sono parzialmente coperti utilizzando il credito in energia accumulato l anno precedente e quindi l incentivo è percepito sulla somma dell energia elettrica prodotta nell anno 4 e di quella prodotta in eccesso nell anno 3 e riportata a copertura dei consumi dell anno 4. Pertanto, in questo primo esempio, anche se non per tutti i singoli anni l energia elettrica incentivata coincide con quella prodotta, alla fine del quinto anno il totale dell energia elettrica incentivata coincide con il totale dell energia elettrica prodotta. Nel se- L applicazione dell incentivo nel caso di vendita dell energia elettrica o di cessione dell energia elettrica al gestore di rete cui l impianto è collegato Nel caso di vendita sul libero mercato o in caso di cessione al gestore di rete cui l impianto è collegato dell energia elettrica immessa in rete, l incentivo viene erogato dal GRTN con riferimento al totale dell energia elettrica prodotta, inclusi gli eventuali autoconsumi. I ricavi associati all incentivo si sommano ai ricavi derivanti dall eventuale vendita dell energia elettrica. L applicazione dell incentivo nel caso di scambio sul posto Nel caso di applicazione dello scambio sul posto, l incentivo viene erogato dal GRTN con riferimento all energia elettrica prodotta e consumata nell ambito della disciplina dello scambio sul posto. Pertanto l incentivo viene erogato all energia elettrica prodotta e consumata entro i successivi tre anni. In particolare, la delibera n. 40/06 ha definito la produzione incentivata con riferimento all anno i (PRD i ), come la produzione consumata, nell anno i, in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto 20 e pari a: PRD i = Prod i - S i se S i 0 PRD i = Prod i - (S i + P i ) se S i < 0, dove: Prod i è la quantità di energia elettrica prodotta nell anno i; S i è il Saldo annuale dell anno i; P i è il Prelievo dell anno i. 17 Il Gestore contraente è l impresa distributrice competente nell ambito territoriale in cui è ubicato l impianto: è il soggetto cui rivolgersi per la stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto. 18 Per servizio di misura si intende l installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell energia elettrica prodotta, oltre che la rilevazione e la registrazione delle misure dell energia elettrica prodotta dall impianto. 19 Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas per l erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il periodo di regolazione e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni. 20 Ai fini dell applicazione dello scambio sul posto, sono necessarie le misure dell energia elettrica immessa e dell energia elettrica prelevata. A partire dalle suddette misure, il Gestore contraente calcola, per ogni anno i: a) Il Saldo annuale (S i ), pari alla differenza tra l energia elettrica immessa e l energia elettrica prelevata nell anno i; b) Il Saldo Positivo Scaduto (SPS i ), pari alla quota del Saldo annuale positivo relativo all anno i-4 non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti anni; c) Il Saldo annuale riportabile (SR i ), pari a: zero se (S i + SR i-1 - SPS i ) 0 (S i + SR i-1 - SPS i ) se (S i + SR i-1 - SPS i ) > 0 d) Il Prelievo (P i ) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di scambio, pari a: zero se (S i + SR i-1 - SPS i ) 0 - (S i + SR i-1 - SPS i ) se (S i + SR i-1 - SPS i ) < 0 La Termotecnica Luglio/Agosto

7 TER_lug_galliani :28 Pagina 96 TABELLA 6 Anno Prod i Consumo En. Immessa En. Prelevata S i SR i SPS i P i PRD i [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] Totale TABELLA 7 Anno Prod i Consumo En. Immessa En. Prelevata S i SR i SPS i P i PRD i [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] Totale L introduzione in Italia di un sistema di incentivazione in conto energia per l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, ha provocato una vera e propria corsa verso la conquista del diritto all ottenimento dell incentivo medesimo. Numerosi e di varia natura sono i commenti relativi all introduzione di tali incentivi e alla loro quantificazione. Senza entrare nel merito di tali commenti, l elevatissimo numero delle domande pervenute al GRTN lascia pensare ad un incentivo in grado di garantire un buon profitto agli investitori, la cui erogazione richiede attenti controlli in fase di analisi delle domande presentate, in fase di realizzazione ma anche durante la vita utile dell impianto stesso per evitare illecite massimizzazioni degli incentivi percepiti con riferimento ai kwh prodotti. Tale incentivo viene pagato dai clienti del settore elettrico, sia liberi che vincolati, tramite la componente tariffaria A 3. Se, come evidenzato nella Tabella 4, entro il 2010 tutta la potenza fotovoltaica incentivata dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (500 MW) fosse installata, a partire dal 2010 l incidenza dell incentivo previsto per gli impianti fotovoltaici sulla componente A 3 della tariffa elettrica sarebbe valutabile in circa 300 milioni di euro l anno, pari a circa un ottavo dell attuale onere coperto tramite la medesima componente A 3. A ciò corrisponderebbe un incremento della tariffa media nazionale circa dell 1% (0,11 c /kwh). Inoltre la definizione di tali incentivi sta comportando un notevole e rapido aumento dei piccoli e piccolissimi produttori di energia elettrica alle prese con le problematiche tipiche di questo settore. Occorre pertanto evitare di limitarsi a prestare attenzione al solo incentivo e ai guadagni conseguenti: è necessario conoscere le regole e le problematiche del mondo dell energia, qualunque sia la forma in cui questa si presenta. Occorre altresì conoscere le principali caratteristiche del sistema elettrico in Italia, sia dal punto di vista tecnico-ingegneristico, sia dal punto di vista economico, per evitare di diffondere false informazioni. Solo a questo punto ci si può considerare dei veri attori, seppur piccoli, del panorama energetico ed elettrico nazionale, contribuendo attivamente al suo rafforzamento. condo esempio (Tabella 6) si osserva che, alla fine del quinto anno, nonostante il totale dell energia elettrica prodotta coincida con il totale dell energia elettrica consumata, il totale dell energia elettrica incentivata non coincide con il totale dell energia elettrica prodotta. Ciò perché alla fine dell anno 5 sono ancora disponibili 30 kwh di saldo positivo utilizzabile negli anni successivi e quindi potenzialmente incentivati. Come è possibile notare, in questo caso non ci sono saldi positivi scaduti e quindi non è stato perso il diritto ad ottenere l incentivo sull energia elettrica prodotta in più nell anno 4 e non ancora consumata. Nel terzo esempio (Tabella 7) invece, nell anno 5 si verifica un saldo positivo scaduto pari a 150 kwh. Ad esso corrisponde la perdita della possibilità di consumare tale energia elettrica negli anni successivi e quindi anche la perdita dell incentivo corrispondente. Pertanto, in questo terzo esempio, il totale dell energia elettrica incentivata è minore del totale dell energia elettrica prodotta. Si può quindi affermare che la quota di energia elettrica prodotta sulla quale si perde l incentivo è esattamente corrispondente al saldo positivo scaduto. Conclusioni Bibliografia [1] EurObserv ER, Photovoltaic Energy Barometer, aprile 2005 e aggiornamento aprile [2] [3] Commissione Europea, Libro Verde - Una strategia europea per un energia sostenibile, competitiva e sicura, Bruxelles 8 marzo [4] Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d aides pour la promotion de l utilisation rationnelle de l énergie et la mise en valeur des sources d énergie renouvelables. [5] Règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d encouragement écologique pour l électricité produite à partir de l énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz. [6] Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d aides pour la promotion de l utilisation rationnelle de l énergie et la mise en valeur des sources d énergie renouvelables. [7] Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d encouragement écologique pour l électricité produite à partir de l énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz. [8] Règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l utilisation rationnelle de l énergie et la mise en valeur des sources d énergie renouvelables. [9] Règlement grand-ducal du 14 octobre ) concernant la fourniture d énergie électrique basée sur les énergies renouvelables et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération 96 La Termotecnica Luglio/Agosto 2006

8 TER_lug_galliani :28 Pagina 97 ainsi que le règlement grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l introduction d un fonds de compensation dans le cadre de l organisation du marché de l électricité. [10] Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. [11] Loi n du 10 février 2000, loi relative à la modernisation et au développement du service public de l électricité (version consolidée au 31 décembre 2005). [12] Décret n du 6 décembre 2000, Décret fixant par catégorie d installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l obligation d achat d électricité (version consolidée au 9 décembre 2000). [13] Décret n du 10 mai 2001, Décret relatif aux conditions d achat de l électricité produite par des producteurs bénéficiant de l obligation d achat (version consolidée au 13 septembre 2005). [14] Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d achat de l électricité produite par les installations utilisant l énergie radiative du soleil telles que visées au 3 de l article 2 du décret n du 6 décembre 2000 (version consolidée au 23 août 2005). [15] European Commission, DG JCR, Institute for Environment and Sustainability, Renewable Energies Unit-Ispra Italia, PV Status Report 2005-Research, Solar Cell Production and Market Implementation of Photovoltaics, pag , agosto [16] Commissione europea, Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili - Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità, [17] Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99. [18] Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03. [19] Legge 23 agosto 2004, n. 239/04. [20] Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio [21] Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre [22] Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio [23] Decreto legislativo 3 aprile 2006, n [24] Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 27 dicembre 2002, n. 234/02. [25] Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata ed integrata dalle delibere n. 49/05, n. 64/05, n. 165/05, n. 256/05 e n. 300/05. [26] Allegato A alla delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04. [27] Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05. [28] Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06. [29] Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 24 febbraio 2006, n. 40/06. La Termotecnica Luglio/Agosto

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