SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

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1 A cura dell'ufficio Stampa Sentenza n. 129/2008 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati: dott. Giovanni BENCIVENGA dott. Massimo DE MARIA dott. Elena LORENZINI Consigliere Presidente I Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale dott. Ignazio Del Castillo nei confronti del sig. F.T., rappresentato e difeso dall'avv. to Paolo Manferrari e nel suo studio elettivamente domiciliato in Bologna, via Mazzini n Uditi, nella pubblica udienza del 28 marzo 2007, il relatore I Referendario dott. ssa Elena LORENZINI, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Ignazio DEL CASTILLO e l'avv. to Paolo MANFERRARI, difensore del convenuto. Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa. Ritenuto in FATTO Con nota in data 8 settembre 2003, la regione Emilia-Romagna informava la Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale che la Corte d' Appello di Bologna aveva emesso la sentenza di condanna, in seguito a patteggiamento, n del 4 luglio 2003, nei confronti del sig. F. T., dipendente dell' amministrazione regionale, in ordine al reato di falso ideologico continuato e aggravato. Tale segnalazione faceva seguito alla precedente nota del 2 giugno 1999, con cui la regione Emilia-Romagna aveva informato la Procura presso questa Sezione Giurisdizionale che la Pretura di Bologna aveva emesso la sentenza di condanna, a seguito di patteggiamento, n. 633 del 14 aprile 1999, nei confronti del medesimo sig. F. T., in ordine al reato di truffa continuata. Secondo quanto risulta dalle sentenze citate n del 2003 e n. 633 del 1999, il sig T..e' stato condannato per il reato di falso ideologico perche', quale dipendente della regione Emilia-Romagna con mansioni di collaboratore amministrativo, in piu' occasioni, attestava falsamente l' avvenuta integrale prestazione dell' attivita' lavorativa pubblica, apponendo, in sedi amministrative diverse da quella di assegnazione, una fittizia registrazione dell' orario di inzio e di termine, e del reato di truffa perche' nella medesima qualita' si procurava l' ingiusto profitto dell' integrale corresponsione degli emolumenti in danno della regione Emilia-Romagna, i cui funzionari induceva in errore sull' avvenuta prestazione dell' attivita' lavorativa con artifizi e raggiri consistiti nella fittizia timbratura in entrata e in uscita del proprio cartellino segnatempo in sedi amministrative diverse da quella di assegnazione. I fatti oggetto di tali segnalazioni sono stati contestati al sig. T. dalla Procura Regionale presso questa Sezione con invito del 22 febbraio 2006 e riguardano piu' precisamente, ad avviso dell' organo requirente, la condotta dolosa tenuta dal convenuto che, in piu' occasioni nell' arco di tempo compreso tra il 5 gennaio 1993 e il 31 maggio 1995, aveva falsamente attestato l'avvenuta integrale prestazione del servizio apponendo, in sedi 1

2 amministrative diverse da quella di assegnazione, una fittizia registrazione, mediante timbratura in entrata e in uscita del proprio cartellino segnatempo, dell' orario di inizio e termine del lavoro, con conseguente danno erariale per l' amministrazione di appartenenza. All' invito non ha controdedotto il sig. T.. Successivamente, la Procura regionale provvedeva a citare in giudizio,. in data 3 agosto 2006, il sig. T., per sentirlo condannare al pagamento, in favore della regione Emilia- Romagna, della somma di euro ,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dall' e spese di giustizia, nonche' al risarcimento del danno da disservizio, da valutarsi in via equitativa. A fondamento della domanda, sostiene parte attrice che senza dubbio il T. si assento' arbitrariamente dal servizio per complessive ore 704 e 29 minuti nel periodo compreso tra il 5 gennaio 1993 ed il 31 maggio 1995, tentando di occultare tali assenze timbrando in entrata ed in uscita il proprio cartellino segnatempo in sedi amministrative diverse da quella di assegnazione. Secondo la ricostruzione della Procura, pur escludendosi ex art. 445, comma 1 bis, c.p.p., l' efficacia nei giudizi amministrativi e civili della sentenza di condanna resa a seguito di patteggiamento, costituirebbero prova sufficiente dei fatti addotti i tabulati del sistema di accertamento delle presenze e le risultanze del procedimento disciplinare, agli atti, da cui si evince l' inesistenza di autorizzazioni del convenuto, da parte del responsabile del servizio a cui era assegnato, a recarsi in altre sedi di lavoro, nonche' la titolarita' di una ditta individuale, denominata Omissisdi T.F., cessata l' , con documentazione comprovante lo svolgimento di attivita' professionale incompatibile con il servizio prestato presso l' ente regionale. Il pregiudizio economico consisterebbe in tutti gli emolumenti percepiti illecitamente dal T., inclusi i buoni pasto, oltre interessi e rivalutazione, calcolati in citazione fino al 31 dicembre 2005, le spese legali sostenute dalla regione per la costituzione di parte civile, ed i relativi interessi e rivalutazione monetaria, per la complessiva somma di euro ,80, a cui dovrebbero aggiungersi interessi e rivalutazione calcolati dall' , ed il danno da disservizio, da determinarsi in via equitativa.. In relazione all' elemento soggettivo la Procura lo individua nel dolo, stante non solo l' assenza arbitraria finalizzata allo svolgimento di altra attivita' lavorativa incompatibile con il rapporto di lavoro in essere con la regione, ma soprattutto gli artifici ed i raggiri usati per occultare l' assenza dal servizio, tali da escludere che i fatti possano essere stati commessi con colpa grave anziche' con dolo. Il sig. F.T. si e' costituito in giudizio in data 7 marzo 2007, mediante deposito di una memoria difensiva recante a margine procura defensionale a favore dell'avv.to Paolo Manferrari, del foro di Bologna. In detta memoria, riepilogata la vicenda di cui e' causa, vengono eccepiti i seguenti elementi. In primo luogo si osserva che il convenuto aveva riaperto la propria posizione alla Camera di Commercio di Bologna, quale installatore, solo a seguito di una comunicazione pervenuta al T.da parte del suddetto ente, ove veniva informato dell' istituzione di un albo degli installatori e della necessita' di riaprire una posizione personale, pena la perdita del diritto di sottoscrivere i certificati di conformita'; si asserisce che, comunque, egli non avrebbe svolto effettiva attivita' lavorativa, limitandosi a riaprire la propria posizione presso la locale Camera di Commercio, nel periodo dal 12 ottobre 1994 al 1 dicembre A cio' la difesa aggiunge che il convenuto era costretto a recarsi frequentemente da una sede all' altra degli uffici della regione, esclusivamente per fini lavorativi, essendo il dipendente incaricato di occuparsi del ricevimento delle pratiche di denuncia per le opere in cemento armato, comprendente l' inserimento nell' archivio della documentazione a completamento delle denunce stesse. Si sostiene, ancora, che le timbrature in sedi diverse da quella del Servizio di appartenenza sarebbero state autorizzate, anche se solo verbalmente, dal responsabile del Servizio stesso. Afferma la difesa che il procedimento disciplinare, promosso dalla regione Emilia- Romagna nei confronti del convenuto, non sarebbe legittimo, e che, comunque le 2

3 trattenute operate dalla regione in sede disciplinare andrebbero scomputate dal danno richiesto in citazione dalla Procura presso questa Sezione. Inoltre, viene rilevato che le spese legali sostenute dall' amministrazione di appartenenza furono gia' rifuse dal T. nell'anno 1999, e andrebbero pertanto anch' esse scomputate dal danno quantizzato in citazione. Richiama, infine, la costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui l' applicazione di pena su richiesta delle parti non comporta un accertamento positivo e costitutivo della responsabilita' dell' imputato, ma soltanto la rinuncia di questo a far valere le proprie eccezioni e difese. Conclusivamente, si chiede, nel merito, in via principale, di respingere le domande formulate dalla Procura in citazione, in quanto infondate in fatto e diritto, ed in via subordinata di condannare il convenuto al risarcimento dei soli danni che risulteranno provati in corso di causa, con esclusione delle somme gia' trattenute dalla regione Emilia- Romagna e delle spese gia' rimborsate; in via istruttoria si chiede l'ammissione di testi in ordine alle circostanze di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Nell' odierna pubblica udienza l' avv. Paolo Manferrari in difesa del sig. T., ha ribadito che la fattispecie oggetto del presente giudizio attiene ad un' ipotesi non di mancanza di timbratura delle entrate e delle uscite, ma di timbratura in sedi diverse da quella di servizio. Il Pubblico Ministero ha affermato, in primo luogo, che i fatti oggetto di contestazione riguardano il mancato servizio prestato, e ha rilevato l' assenza di collegamento tra le controdeduzioni formulate e le richieste della Procura. In particolare, il convenuto non poteva comunque assentarsi dalla sede di servizio se non autorizzato ed i tabulati agli atti attestano che egli nei casi contestati era assente dalla sede di servizio, senza autorizzazione. In merito alle spese processuali il Procuratore ha dichiarato che le attestazioni di pagamento sono state presentate solo con l' atto di costituzione, e che, pertanto, non ne era a conoscenza, rimettendosi al Collegio per il giudizio. Considerato in DIRITTO I.-L' ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte e' collegata alla condotta del convenuto che, quale dipendente della Regione Emilia-romagna, in piu' occasioni attestava falsamente l' avvenuta integrale prestazione dell' attivita' lavorativa pubblica, apponendo in sedi amministrative diverse da quella di assegnazione una fittizia registrazione dell' orario di inizio e termine, con cio' procurandosi l' ingiusto profitto della integrale corresponsione degli emolumenti in danno della regione stessa, i cui funzionari induceva in errore sull' avvenuta prestazione dell' attivita' lavorativa con artifici e raggiri, consistiti nella predetta fittizia timbratura. Tali fatti avevano gia' formato oggetto di pronuncia del giudice penale, con cui veniva applicata al sig. T. la pena su richiesta, complessivamente, di anni 1 di reclusione ed euro 250,00 di multa, a seguito di patteggiamento, per il reati di falso ideologico, continuato e aggravato, e truffa. Il danno conseguente e' stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura Regionale presso questa Sezione, negli importi corrispondenti a tutti gli emolumenti percepiti illecitamente dal T., inclusi i buoni pasto, con interessi e rivalutazione monetaria, nelle spese legali sostenute dalla regione per la costituzione di parte civile, con interessi e rivalutazione, per un importo calcolato al di euro ,80, oltre al danno da disservizio da determinarsi in via equitativa. II.- Nel merito, il Collegio deve soffermarsi sulla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilita' in relazione al giudizio instaurato. Ad avviso della Sezione, sussistono nei confronti del convenuto oltre che l' esistenza del rapporto di servizio, il comportamento causativo di danno erariale nonche' il nesso causale tra comportamento e danno. Sussiste, altresi', l' elemento soggettivo da individuare nella colpa grave per la violazione delle norme di buon senso e prudenza che avrebbero dovuto essere rispettate per il riposo nei giorni antecedenti il servizio e durante il servizio stesso. In particolare, il Collegio ritiene, conformemente alla concorde giurisprudenza di questa 3

4 Corte, che, anche se la condanna pronunciata su accordo delle parti ai sensi dell' art. 444 c.p.p. non ha efficacia nel giudizio contabile, pur tuttavia gli elementi di fatto accertati dal giudice penale assumono particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie, in quanto la sentenza resa con il rito del patteggiamento presuppone il consenso dell' imputato, e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico di cui il giudice puo' tenere conto ( C. Conti, I Sez. Centr. App., n. 187/A del 6 giugno 2003; Sez. Giur. Piemonte, 12 aprile 2007). Nel caso di specie, pertanto, si puo' considerare raggiunta la prova in merito all' assenza del convenuto dalla sede di servizio, senza autorizzazione, come risulta dai tabulati agli atti. La titolarita' di una ditta individuale, costituisce un mero elemento indiziario in merito alle motivazione del convenuto ad assentarsi dal servizio, e le timbrature non autorizzate presso altre sedi rappresentano l' artificio, evidentemente finalizzato ad occultare le assenze dalla sede di servizio. In particolare, agli atti del procedimento disciplinare, svolto dalla regione Emilia- Romagna nei confronti del dipendente, risulta espressamente che il dirigente del servizio a cui il T.era assegnato, ing. Federico, con dichiarazione in data 21 febbraio 1996, ha riconosciuto di aver autorizzato, in quanto effettuate per presumibili ragioni di servizio, le sole timbrature effettuate dal convenuto nella sede regionale di via dei Mille, dopo il trasferimento in viale Silvani del servizio di appartenenza, nell' ottobre Risulta, inoltre, dagli atti del citato procedimento disciplinare, che presso il Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e Forestali, a cui il T.era assegnato, era istituito un registro in cui i dipendenti erano tenuti ad indicare le uscite per servizio secondo prestabilite modalita' espresse in vari ordini di servizio, modalita' alle quali il convenuto non risulta essersi attenuto. Il Collegio, reputa, pertanto, che risulti pienamente provata la condotta del convenuto, il quale si e' ripetutamente assentato dalla sede di servizio senza giustificazione nel periodo tra il 5 gennaio 1993 ed il 31 maggio 1995, occultando le proprie ingiustificate assenze con timbrature presso altre sedi della regione Emilia-Romagna. La condotta posta in essere dal convenuto ha causato un danno alla regione corrispondente a tutti gli emolumenti percepiti illecitamente dal T., inclusi i buoni pasto, con interessi e rivalutazione monetaria. A tali somme devono aggiungersi le spese legali sostenute dalla regione per la costituzione di parte civile, con interessi e rivalutazione, liquidate nelle sentenze in narrativa. Piu' precisamente risulta dalla documentazione depositata dal convenuto che la somma di lire , liquidata nella sentenza n. 633/99 della Pretura di Bologna, sarebbe gia' stata rifusa all' ente di appartenenza nell' anno 1999, e, conseguentemente tali somme vanno scomputate dal calcolo effettuato in citazione dall' Organo requirente. Non risulta agli atti, invece, alcun rimborso da parte del convenuto delle ulteriori spese di costituzione di parte civile, liquidate in complessivi euro 1.430,00 nella sentenza n. 2191/2003 della Corte d' Appello di Bologna, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. In merito, poi, al danno da disservizio, che la Procura ha indicato come consistente in ritardi nell' adempimento dei compiti affidati, per il costante mancato rispetto dell' orario di servizio, la Sezione reputa che le mansioni di collaboratore amministrativo del dipendente convenuto, nonche' la sussistenza di una attivita' di servizio svolta dal medesimo, anche se non nella sua completezza, facciano propendere, allo stato degli atti, per il mancato raggiungimento della prova della sussistenza di questa specifica voce di danno in capo al T.. In relazione all' elemento soggettivo questa Sezione lo rinviene nel dolo, non essendo concretamente ipotizzabile altro che una condotta volontaria e cosciente da parte del convenuto nella realizzazione del fatto materiale di assenza dalla sede di servizio senza autorizzazione, eseguendo, peraltro, fittizie timbrature in entrata ed uscita in sedi amministrative diverse da quella di servizio. L' istanza della Procura va pertanto accolta. Le spese di giustizia seguono la soccombenza. P.Q.M. 4

5 La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l' Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, condanna il sig. F.T. al pagamento nei confronti della regione Emilia-Romagna della somma di euro 6.884,85, per la retribuzione percepita illecitamente, euro 506,38, per i buoni pasto correlati al periodo di assenza, oltre a interessi e rivalutazione monetaria su tali somme, da computarsi dalla commissione del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo l' andamento degli indicatori ISTAT del costo della vita, ed interessi legali da computarsi sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo, ed euro 1.430,00 per le spese di costituzione di parte civile liquidate nella sentenza n. 2191/2003, oltre interessi e rivalutazione dalla data di liquidazione al soddisfo. Le spese di giustizia, computate in euro 154,46 (centocinquantaquattro/46) seguono la soccombenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Cosi' deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28 marzo Depositata in Segreteria il giorno 29 febbraio

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