Comune di Lizzanello - CAP Provin cia d i Lecce - Tel Fax

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1 Comune di Lizzanello - CAP Provin cia d i Lecce - Tel Fax e.lizzanell o.le.it AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFOPOINT E L USO E LA MANUTENZIONE DI SUOLO PUBBLICO, NONCHÉ PER L INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA COMPLEMENTARI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale nr.59 del 25/03/2015. RENDE NOTO E indetta una procedura aperta ad evidenza pubblica per la concessione della gestione dello sportello INFOPOINT e manutenzione di suolo pubblico, nonchè per l installazione di un CHIOSCO per la somministrazione di alimenti e bevande e attività complementari. ART. 1 ENTE CONCEDENTE Comune di Lizzanello Provincia di Lecce Piazza San Lorenzo, 48 CAP Tel. 0832/ fax n.0832/ e.mail: ufficio.tecnico@comune.lizzanello.le.it Sito Internet: ART. 2 OGGETTO DEL BANDO Il bando ha per oggetto la concessione, con procedura ad evidenza pubblica, della gestione dello sportello INFOPOINT comunale e la contestuale e inscindibile concessione di un area pubblica per la istallazione di un CHIOSCO di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con le connesse attività di cura del verde pubblico, di pulizia dell intera area, di manutenzione e di custodia delle attrezzature pubbliche ivi situate. L area pubblica individuata a tal fine, è la seguente: - in LIZZANELLO parco urbano pubblico situato in viabilità di collegamento con Via Leonardo da Vinci e XX Settembre ( Allegato A). La durata della concessione è fissata in anni 10 (Dieci) a partire dalla data della firma di apposita convenzione. ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MANUFATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Il nuovo chiosco dovrà avere tipologia, caratteristiche e dimensioni così come indicati nei prospetti allegati (Allegato B Tipologie n 1,2,3,4). La superficie del chiosco non dovrà superare i 30 mq. Il chiosco da realizzare dovrà avere i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda: a) La struttura dovrà esser di tipo precario e facilmente amovibile, con tassativa esclusione, quindi, di qualsiasi costruzione in muratura; b) La struttura dovrà essere collocata nell area interna del parco, di proprietà comunale, e deve risultare esattamente nella planimetria da allegare all istanza; c) La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche esteticoambientale, alle caratteristiche dei luoghi ed in particolare è vietato l utilizzo, per la realizzazione di

2 strutture per chioschi, di materiali consistenti in pannelli in lamiera o telai in alluminio anodizzato che abbiano colore oro o argento. I chioschi dovranno essere provvisti di servizi igienici connessi alla struttura, da utilizzare esclusivamente dal personale impiegato nel chiosco. Il progetto dovrà contenere l eventuale occupazione con dehors che sarà realizzato solo con strutture mobili, quali ombrelloni, tavoli e sedie. Sono vietate recinzioni con rete, fioriere o altro di qualunque dimensione o tipo; eventuali delimitazioni degli spazi sono ammesse con arbusti coerenti con quelli esistenti e dovranno essere appositamente e preventivamente autorizzate. Il progetto dovrà essere completo anche degli spazi di servizio relativi ad impianti ed attrezzature (condizionatori, macchine frigorifero, spazi per deposito arredi); tali elementi e spazi dovranno essere integrati o mimetizzati con soluzioni coerenti con il linguaggio architettonico del manufatto chiosco. Eventuali pannelli fotovoltaici e solari dovranno essere integrati sulla copertura o pareti. Non sono ammesse scritte pubblicitarie, è ammessa solo la scritta della denominazione del chiosco con altezza massima di cm. 50,00. I costi di realizzazione di chiosco e dehors, dei relativi allestimenti, nonché spese tecniche e allacciamenti sono a carico del concessionario. Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, linea telefonica ecc., ) se necessari ed autorizzati, dovranno essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista. A carico dell assegnatario è previsto la gestione dello sportello (INFOPOINT), nonché ai servizi complementari come la manutenzione e lo sfalcio dell erba, la pulizia, l annaffiatura e la manutenzione dell intera area verde attrezzata di pertinenza oggetto della concessione, la pulizia degli altri spazi fruibili ivi situati. ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO INFOPOINT Il servizio di informazioni ed assistenza al turista (INFOPOINT) si concretizza in particolare: nel fornire al pubblico informazioni e notizie dettagliate sul Comune di LIZZANELLO, sulla Provincia di LECCE e a carattere generale sulla PUGLIA, con particolare riferimento a: 1) attrezzature ricettive; 2) complessi archeologici e monumentali, zone naturalistiche, bellezze paesaggistiche, servizi di interesse turistico (trasporti, attrezzature sportive e ricreative, manifestazioni, etc.); 3) nell'aiutare il turista in difficoltà, eventualmente indirizzandolo verso Enti o organizzazioni idonee a dare allo stesso adeguata assistenza; 4) nel distribuire gratuitamente ai turisti il materiale informativo messo a disposizione dalla Agenzia di promozione al turismo della Provincia di Lecce e di altro materiale di interesse turistico (orari, mezzi di trasporto, programmi di manifestazioni, ecc; 5) nel raccogliere e catalogare dati e notizie utili allo svolgimento dell'attività dell'ufficio; 6) nel rilasciare le informazioni turistiche anche tramite telefono; I servizi dovranno essere resi secondo il principio della massima imparzialità, senza favorire in alcun modo particolari esercizi, categorie o soggetti e senza chiedere alcun compenso agli utenti per le informazioni e i servizi offerti. L aggiudicatario si impegna a contribuire collaborando attivamente con gli uffici competenti del Comune di LIZZANELLO - al reperimento di ogni informazione ritenuta utile per fornire un servizio più efficace, completo e tempestivo. Si impegna, altresì, a garantire un costante scambio di informazioni con i Comuni della Provincia di Lecce e/o altri Organismi, pubblici e/o privati, interessati alla promozione dell offerta turistica del territorio. E a carico dell aggiudicatario l approvvigionamento del materiale informativo, ogni qualvolta si renda necessario,fermo restando che l INFOPOINT non può, per motivo alcuno, rimanere sprovvisto di tale materiale per causa imputabile all aggiudicatario medesimo. ART. 5 INFOPOINT ALTRE ATTIVITA E FUNZIONI DA SVOLGERE L affidatario del servizio, nel rispetto della normativa vigente: - potrà assumendone ogni onere di carattere amministrativo, commerciale e fiscale: - esercitare all interno dell INFOPOINT una marginale attività di vendita di materiale turistico- promozionale riferito alla Puglia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: guide illustrate, poster e cartoline, oggettistica, gadget), previa, in ogni caso, supervisione sul materiale posto in vendita ;

3 - dovrà organizzare l accoglienza, dietro richiesta di altri Enti pubblici - con presentazione e degustazione di prodotti tipici locali di rappresentanze ed autorità che l Amministrazione Comunale intenda occasionalmente invitare, ponendo a carico del Comune il solo onere relativo ai prodotti utilizzati previa intesa sulle modalità di esecuzione del servizio. ART. 6 INFOPOINT LOCALI E DOTAZIONI Il servizio di informazioni turistiche sarà fornito nei locali messi a disposizione del Comune di Lizzanello presso il parco attrezzato in via Circonvallazione. Sono a carico dell affidatario del servizio le spese relative di fornitura delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento e/o condizionamento, telefonica; l aggiudicatario è responsabile della custodia e della vigilanza degli spazi e delle cose ivi contenute e deve mantenere i locali in condizioni di efficienza e decoro; risponde di eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di tale obbligo e non potrà pubblicizzare esternamente, con insegne, la propria presenza all interno dello sportello INFOPOINT. L aggiudicatario terrà sollevata ed indenne il Comune di Lizzanello da ogni e qualsiasi danno e responsabilità penale e civile procurata nei confronti di terzi o cose, direttamente e indirettamente, anche per effetto parziale o riflesso dei servizi affidatigli. ART. 7 INFOPOINT ORARI L INFOPOINT dovrà osservare il seguente orario di apertura al pubblico: -compreso, feriali e festivi, per 6 ore giornaliere dalle alle e dalle alle 17.30); E' facoltà della del Comune di Lizzanello, in qualunque momento, richiedere mediante semplice preavviso, l'allungamento, la riduzione o la modifica delle fasce orarie di cui al presente articolo. ART. 8 INFOPOINT ADDETTI AL SERVIZIO Il personale addetto a fornire il servizio di informazione e accoglienza turistica deve: - avere buona attitudine nelle relazioni col pubblico; -avere una profonda conoscenza del territorio della provincia di Lecce e delle sue risorse turistiche; conoscere perfettamente la lingua italiana, parlata e scritta; -avere una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. Il personale impiegato dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Comune di Lizzanello. L affidatario, prima dell aggiudicazione, dovrà fornire l elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, fornendo i rispettivi curricula. L affidatario in osservanza di ogni norma vigente in materia di lavoro solleva espressamente il Comune di Lizzanello da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione,contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e ogni altro adempimento previsto. Agli addetti è fatto assoluto divieto di accettare qualsiasi forma di compenso da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate. La non osservanza di tali disposizioni comporta l immediato allontanamento del personale. In ogni caso il Comune di Lizzanello può ricusare un operatore impiegato, per gravi e comprovate inadempienze ed irregolarità commesse nel corso del servizio, richiedendone la sostituzione. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. ART. 9 CONTINUITA DEL SERVIZIO Nel caso in cui l assenza del personale a qualunque causa imputabile non consenta la regolare erogazione del servizio, sarà cura del soggetto aggiudicatario provvedere alla sua immediata sostituzione con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi, avendo cura di comunicarlo tempestivamente al Settore Comunale competente. La mancata prestazione del servizio per causa imputabile all'aggiudicatario, che comporti la chiusura anche temporanea dello sportello informazioni, è soggetta ad una penale di euro 50,00 giornaliera. ART VERIFICHE SUL LAVORO SVOLTO INADEMPIENZE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune di Lizzanello ha ampie discrezionalità nell esercizio del potere di controllo in ordine all adempimento del servizio ed al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto. L accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al Settore Comunale, sotto il profilo della verifica e controllo dell effettiva prestazione svolta;

4 Qualora si verificassero, da parte dell affidatario, inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, quando non adempia alle disposizioni contenute nel presente capitolato o di qualsiasi norma vigente in materia, il Comune di Lizzanello potrà fissare un congruo termine entro il quale l aggiudicatario si deve conformare, nonché produrre le proprie controdeduzioni, trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni addotte, il Comune di Lizzanello risolve il contratto procedendo, nei confronti dell aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. Nel caso di risoluzione di contratto per inadempimento dell affidatario, il Comune al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzata, qualora non decida di gestirlo direttamente, a stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di gara, abbia presentato l offerta più conveniente dopo quella prodotta dal soggetto dichiarato inadempiente. Tale nuovo contratto avrà durata necessaria a coprire il periodo di tempo necessario ad espletare una nuova gara e, comunque, non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale. Il Comune di Lizzanello si riserva la facoltà di recedere dal contratto con decisione insindacabile e preavviso di giorni 45 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio dichiarato dall affidatario. ART IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall art del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, ai sensi dell art del Codice Civile, le seguenti ipotesi: a) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell attività ad altri da parte dell affidatario; b) abbandono del servizio o interruzione non motivata; c) subappalto del servizio; d) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione; e) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamenti nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall affidatario anche a seguito di diffide. Nelle ipotesi suindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Lizzanello, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l impresa non potrà partecipare alla eventuali successive gare comunali per affidamento e/o gestione. La risoluzione del contratto per colpa comporta l obbligo dell affidatario al risarcimento dei danni, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune, fatto salvo il maggiore risarcimento dei danni. ART. 12 DISCIPLINA ED ADEMPIMENTI Per l installazione del chiosco verrà rilasciata specifica concessione alla quale farà seguito una convenzione sottoscritta dalle parti, disciplinante l uso dello spazio su cui è collocato il manufatto. La concessione potrà comunque essere sempre revocata, per motivi di interesse pubblico, con provvedimento motivato da parte della Pubblica Amministrazione, la quale invierà apposita comunicazione al destinatario. La concessione sarà revocata anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto. Nella Convenzione potranno anche essere specificate le modalità di gestione di aree adiacenti al chiosco (Infopoint, aree gioco e/o relax e svago) e di eventuali attrezzature (sedie, arredi) finalizzate alla fruizione dell'area circostante, oltre a quanto previsto in merito alla gestione del dehors e degli elementi accessori e d arredo di proprietà del concessionario. Nella gestione si osserveranno precise prescrizioni sull'orario di apertura, sul divieto di vendere bevande superalcoliche e sull'obbligo di somministrare esclusivamente in appositi contenitori onde evitare che bicchieri di vetro o contenitori di altro materiale pericoloso possano essere utilizzati, se abbandonati, come armi improprie. La Convenzione sarà sottoscritta contestualmente al rilascio dell'autorizzazione commerciale e del permesso di costruire su suolo pubblico. La realizzazione dei chioschi sarà subordinata al rilascio di permesso di costruire e dovrà avvenire nel più assoluto rispetto delle indicazioni tipologiche del manufatto contenute nel presente avviso nonché secondo eventuali ulteriori motivate indicazioni che verranno formalmente impartite dai Settori competenti. Gli aggiudicatari delle aree per la realizzazione dei chioschi dovranno presentare domanda di permesso di costruire, di occupazione di suolo pubblico, nonché di autorizzazione per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, presso i Settori competenti entro il termine di 30 (trenta) gg. dalla

5 comunicazione di aggiudicazione. La fine lavori e l attivazione dell attività dovranno essere dichiarate entro 2 (due) mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire ovvero dalla data di rilascio dell autorizzazione per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il mancato rispetto del termine dei 2 (due) mesi, prorogabile unicamente per gravi e documentati motivi e per un periodo massimo di tre mesi, comporterà la decadenza automatica dall assegnazione, con incameramento della cauzione provvisoria versata in sede di gara. Il Comune si riserva di far subentrare un nuovo aggiudicatario in ordine di graduatoria. Il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato ai pareri di eventuali enti sovra/comunali competenti. Pertanto l aggiudicazione dell area non costituisce autorizzazione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell Amministrazione Comunale. Per l occupazione delle aree oggetto di concessione verrà richiesto un canone annuo pari a quello risultante a seguito dell espletamento della procedura per la quale è previsto un canone annuo a base d asta di 2.000,00 (euro duemila/00). Eventuali ulteriori occupazioni temporanee di suolo pubblico per l installazione di dehors, a servizio dei chioschi, poste al di fuori del tratto di suolo assegnato, verranno rilasciate separatamente, a seguito di specifica istanza sempre nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nella Convenzione sottoscritta dal concessionario. Non saranno accettate richieste di subentro (fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo) prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dall inizio dell esercizio dell attività che, a tal fine, si intenderà decorrente dalla data di comunicazione di attivazione dell autorizzazione all esercizio e sarà subordinato alla rinuncia della concessione del cedente ed a condizione che il subentrante abbia ottenuto la concessione dell area. Eventuali richieste di subentro potranno essere accettate, in deroga alla prescrizione di cui al precedente paragrafo, esclusivamente a causa di gravi motivi di salute dell interessato o dei famigliari conviventi ovvero di fallimento, purché documentati da parte del cedente. È fatto, inoltre, divieto nell ambito della gestione dell attività del chiosco, l installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco a pagamento (videogiochi). E obbligo del concessionario esercitare l attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nel rispetto della destinazione d'uso del chiosco, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. E a cura e spese del concessionario ottenere tutte autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienicosanitaria nonché quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e sorvegliabilità per l utilizzo dell immobile secondo la sua destinazione. La struttura ultimata dovrà essere munita di agibilità ed in regola con quanto previsto dall art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004 per la somministrazione di alimenti e bevande e, specificatamente, per il tipo di autorizzazione che verrà rilasciata. La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici, igienico-sanitari ed estetici, per ottenere le predette licenze/autorizzazioni. Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative licenze. Il concessionario che svolga l attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell eventuale inadempimento contrattuale. L Amministrazione Comunale non risponderà, pertanto, in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti né dell assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalla normativa vigente. L autorizzazione amministrativa per l esercizio dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è vincolata alla concessione dell area pubblica per la gestione del chiosco, pertanto, la titolarità della stessa è del Comune di Lizzanello che la cede temporaneamente al gestore pro tempore della struttura de quo, il quale non può vantare alcun diritto sull autorizzazione amministrativa al termine del periodo di concessione/gestione. Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell area interessata dall attività di che trattasi, allo svuotamento dei cestini portarifiuti, all eventuale sfalcio dell erba, alla pulizia, annaffiatura e manutenzione dell intera area verde di pertinenza, della apertura e chiusura dell area oggetto della concessione. In particolare dovrà: a) Garantire al pubblico il servizio dello sportello informativo denominato INFOPOINT; b) Garantire al pubblico la fruizione dell area e di tutte le attività ricreative durante l orario di apertura dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

6 c) Provvedere alla cura del verde esistente attraverso l annaffiatura, la potatura, lo sfalcio dell erba secondo le normali regole del giardinaggio. d) Garantire le pulizie complessive provvedendo allo svuotamento periodico dei cestini portarifiuti ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell area interessata; e) Garantire la custodia e la sorveglianza dei beni comunali esistenti durante l orario di apertura del pubblico esercizio. Sono, altresì, a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell Amministrazione Comunale l obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L attività dovrà essere espletato con personale idoneo. ART SOGGETTI AMMESSI Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando tutte le persone, sia fisiche che giuridiche (società di persone o di capitali), che alla data di pubblicazione del presente bando: - abbiano compiuto 18 anni; - abbiano tutti i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle autorizzazioni per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.Lgs 59/2010); - non sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/1965 e succ. mod. (legge antimafia), in caso di ditta individuale a carico del titolare, ed in caso di Società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone indicate dal DPR 252/98. - non siano stati coinvolti in procedimenti fallimentari; - non abbiano avuto o abbiano pendenti contenziosi con l Amministrazione Comunale; - non abbiano pendenze tributarie o debiti diversi con il Comune di Lizzanello. Per quanto attiene all insussistenza di alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai sensi della L. 575/1965 e succ. mod. (legge antimafia), in caso di società non ancora costituita, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i partecipanti alla società medesima. Nel caso di società di persone il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto per tutti i soci, mentre nel caso di società di capitali è richiesto per i soli legali rappresentanti. I concorrenti a pena di esclusione dovranno osservare anche le seguenti condizioni: Il soggetto che presenta domanda come componente di una società non la potrà ripresentare come persona singola. Non è ammessa la partecipazione alla presente assegnazione, quali soggetti distinti, di concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art del Codice Civile. Saranno escluse dalla presente procedura di assegnazione le candidature di operatori/società riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro decisionale. La domanda potrà essere presentata anche da società non ancora costituita, purché sia allegata alla domanda medesima, dichiarazione dell intenzione di costituirsi in società avente i requisiti precedentemente elencati, riportante l indicazione dei nomi e dei dati anagrafici dei partecipanti alla società medesima, nonché il nominativo del legale rappresentante. Qualora l area sia aggiudicata alla suddetta società, la stessa dovrà costituirsi prima della stipula dell atto di concessione dell area con i medesimi nominativi riportati nella sopraccitata dichiarazione. Qualsiasi variazione dei componenti della società, sarà ritenuto motivo di decadenza della concessione dell area nel caso i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti richiesti. ART SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande dovranno essere presentate, in plico chiuso e sigillato, contenente tutti i documenti, al Comune di Lizzanello, presso il Protocollo Generale del Comune di Lizzanello, Piazza san Lorenzo, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 15/06/ 2015 Sul plico dovrà essere riportata : - BANDO PUBBLICO PER GESTIONE DELLO SPORTELLO INFOPOINT E L USO DEL SUOLO PUBBLICO PER L INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE

7 DI ALIMENTI E BEVANDE E SERVIZI COMPLEMENTARI individuato nel parco attrezzato pubblico in ( viabilità di collegamento con Via Leonardo da Vinci e XX Settembre); Il soggetto presentatore che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso il Protocollo Generale, entro la scadenza. Il Comune di Lizzanello non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale. Il plico predetto dovrà contenere: a) Una busta chiusa recante la dicitura Busta n. 1 Documentazione Amministrativa, b) Una busta chiusa recante la dicitura Busta n. 2 Documentazione Tecnica ; c) Cauzione provvisoria; La Busta N. 1 Documentazione amministrativa dovrà contenere: 1. la domanda di ammissione, sottoscritta per esteso e con firma leggibile del legale rappresentante in ogni sua pagina, per integrale accettazione; 2. l allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto; 3. l allegato 2) debitamente compilato e sottoscritto; 4. l allegato 3) debitamente compilato e sottoscritto; 5. il presente bando sottoscritto in ogni sua pagina, per integrale accettazione; 6. copia del documento d'identità del legale rappresentante sottoscrittore. In caso di cittadini extracomunitari dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente. In caso di società non ancora costituite dovrà contenere: 1. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta in ogni sua pagina, per esteso e con firma leggibile da tutti i partecipanti alla società medesima; 2. il presente bando sottoscritto in ogni sua pagina da tutti i partecipanti alla società medesima per integrale accettazione; 3. le copie dei documenti d'identità di tutti i sottoscrittori partecipanti alla società. In caso di cittadini extracomunitari dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente. La Busta N. 2 Documentazione Tecnica dovrà contenere: Relazione/studio di fattibilità contenente un progetto di massima dell'intervento proposto e dovrà articolarsi come di seguito indicato: 1. Elaborati progettuali costituiti da: a) Una Relazione relativa al progetto di impresa con particolare riferimento alla tipologia di attività che si intende svolgere, periodi ed orari di apertura ed alle eventuali realizzazioni di iniziative ed attività volte a coinvolgere i fruitori del parco. La relazione dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina, per esteso e con firma leggibile da parte del legale rappresentante o da tutti i partecipanti nel caso di società non costituita; b) Una Relazione tecnico illustrativa redatta da un tecnico abilitato alla professione, con particolare riferimento agli elementi ed ai materiali di finitura e di dettaglio (facciate, infissi, colori, insegna, pavimentazioni, copertura, canali di gronda, pluviali, ecc.) e quanto altro ritenuto necessario per presentare l inserimento del Chiosco nel contesto dell area e l armonia con le strutture già presenti, con l attestazione del rispetto dei requisiti oggettivi di cui all art. 3 e 4 a firma di tecnico abilitato; c) Pianta, Sezioni e Prospetti anche schematici del Chiosco e del dehors redatti da un tecnico abilitato alla professione con layout ed indicazione delle coloriture, ed eventuali volumi tecnici o elementi accessori relativi agli impianti che influiscano sulle caratteristiche formali del chiosco (es condizionatori, macchine frigorifero, spazi per il deposito degli arredi, distributori vari); d) Planimetria generale dell area, almeno in scala 1:100, con la esatta individuazione del sedime di collocazione del Chiosco e la sistemazione finale di un adeguato suo intorno, con eventuali riferimenti ad elementi sui quali il progetto prevederà di intervenire; e) Progetto di attività servizi collaterali di interesse pubblico (pulizia dell area, servizi al pubblico, animazione ); Cauzione provvisoria

8 Il concorrente dovrà costituire cauzione provvisoria di 1.000,00 (euro mille/00) da prestarsi in uno dei seguenti modi e che dovrà essere inclusa, IN ORIGINALE, nella documentazione amministrativa: Mediante fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà espressamente prevedere: a) Clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e senza possibilità di porre eccezioni; b) Validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell offerta; c) L impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; Mediante assegno circolare bancario /postale non trasferibile intestato al Comune di Lizzanello; Mediante versamento diretto da effettuarsi presso la Tesoreria comunale. Entro 30 giorni dall aggiudicazione definitiva, l Amministrazione provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo di raccomandata A/R, la cauzione prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Qualora la cauzione sia stata prestata con versamento presso la Tesoreria Comunale, si provvederà allo svincolo mediante apposito mandato di pagamento Non saranno ammesse a partecipare all assegnazione le domande non corredate di tutta la documentazione sopra elencata e quelle pervenute fuori termine. La domanda dovrà contenere tutta la documentazione suindicata, nella sua completezza e dovrà essere inserita in propria busta. Copia integrale del bando, facsimile di domanda ed ogni altra informazione possono essere acquisiti presso gli uffici del Settore Tecnico ovvero direttamente sulle pagine del sito Internet del Comune di Lizzanello: ART CRITERI DI VALUTAZIONE - AGGIUDICAZIONE Il progetto di chiosco validamente presentato sarà esaminato da una Commissione aggiudicatrice nominata dal Responsabile del Procedimento dopo la scadenza del termine del presente avviso. La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell esame del progetto del chiosco, di richiedere al concorrente ulteriori chiarimenti e delucidazioni allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati. L Amministrazione si riserva, motivatamente: - di non procedere all assegnazione dell area individuata, qualora nessuno dei progetti presentati venga ritenuto idoneo in relazione all oggetto del presente avviso o per motivi di pubblico interesse, senza che i proponenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; - di non individuare alcun soggetto nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo di punti 50 sulla sezione progetto. - di procedere all assegnazione dell area individuata anche in caso di presentazione di un unico progetto di chiosco purché ritenuto idoneo. La graduatoria verrà formulata selezionando l offerta sulla base dei seguenti criteri di valutazione il cui punteggio massimo nel complesso sarà pari a 100 (cento): Progetto: progetto tecnico del chiosco il cui inserimento nell area valorizza il contesto, gli spazi comuni di giocorelax e le occupazioni mediante dehors aggiuntivi, la qualità del manufatto proposto nonché la presenza di elementi riqualificanti del contesto accompagnata da un progetto di gestione degli elementi accessori e d arredo (sia di proprietà del concessionario che del Comune) durante le ore di apertura e chiusura dell attività (Massimo 20 punti); attività proposte di interesse pubblico aggiuntive rispetto a quanto definito nello schema di convenzione e previo rispetto dei Regolamenti vigenti (Massimo 50 punti); Prezzo : Punteggio massimo attribuibile (Massimo 30 punti) in proporzione al rialzo offerto secondo il seguente schema: - è attribuito il coefficiente zero all offerta minima possibile (valore a base di gara); - è attribuito il coefficiente uno all offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

9 V (a)i = R i / R max Dove: V (a)i è il coefficiente del rialzo dell offerta (a) in esame variabile da zero a uno; R i è il rialzo dell offerta in esame R max è il massimo rialzo offerto ( più vantaggioso per la Stazione Appaltante); L aggiudicazione provvisoria dell area avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità, si procederà a sorteggio. ART. 16- APPROVAZIONE GRADUATORIA Ai fini della formale individuazione dei soggetti aggiudicatari delle aree si provvederà con specifico provvedimento che approva la graduatoria. L individuazione dei soggetti sarà oggetto di apposita comunicazione; il medesimo provvedimento conterrà anche l indicazione delle modalità per dar corso agli adempimenti necessari per l installazione del manufatto. Nel caso un aggiudicatario rinunci formalmente all'assegnazione dell area o non sottoscriva la Convenzione nei termini indicati dall'amministrazione Comunale, sarà automaticamente escluso dalla graduatoria e subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva nella medesima. L Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla assegnazione di aree, fornendo i motivi che rendano inopportuna l affidamento. Eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo, che dovessero sopravvenire nelle procedure di autorizzazione all occupazione di suolo pubblico e/o all esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, non obbligano l Amministrazione a sostenere alcun onere nei confronti dei vincitori del presente bando. La pubblicazione della graduatoria non costituisce alcun impegno da parte dell Amministrazione nei confronti dell aggiudicatario. ART. 17 CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE Il Concessionario non oltre la data di sottoscrizione della convenzione dovrà consegnare idonea fidejussione assicurativa, a prima richiesta irrevocabile e senza preventiva escussione del debitore principale, da mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione, ed a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare il pagamento dei canoni, delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. L impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fideiussoria, del valore pari a 1.000,00 (euro mille/00) dovrà essere reintegrata dal soggetto selezionato, pena la revoca della convenzione e della concessione, qualora durante il periodo di validità della convenzione l Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte. Pertanto tale polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere: 1. il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione; 2. la polizza deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall obbligo; 3. il fidejussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all art del Codice Civile; 4. il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt e 1947 del Codice Civile. Il Concessionario dovrà stipulare altresì idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO). L operatività o meno di tali coperture assicurative non liberano l assegnatario delle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di ulteriore garanzia. L assegnatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica. ART. 18 REVOCA DELLA CONCESSIONE La concessione potrà comunque essere sempre revocata con provvedimento motivato da parte della Amministrazione Comunale, per:

10 a) motivi di pubblico interesse; b) omessa manutenzione o uso improprio dell area concessa; c) disordine o degrado della struttura realizzata e dell area limitrofa; d) omessa manutenzione e gestione del servizio INFOPOINT aperto al pubblico e ai fruitori del parco; e) modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall Amministrazione Comunale; f) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone e degli oneri accessori e tariffe dovuti; g) mancato rispetto degli orari /periodi di apertura minimi indicati nel progetto presentato in sede di gara; h) mancato rispetto degli impegni inerenti la realizzazione di iniziative ed attività volte a coinvolgere i fruitori del parco; i) perdita dei requisiti richiesti, j) provvedimenti ai sensi dell art. 54 del T.u.e.l. a carico del gestore per motivi di sicurezza urbana; k) mancato reintegro della garanzia fideiussoria. La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell Amministrazione Comunale dell area e pertanto il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco prefabbricato e ripristinare lo stato dell area; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione. ART.19 - RECESSO Il concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell area; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. ART PENALI Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell area affidata in concessione, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell Amministrazione, valutata la gravità dell inadempienza e/o all eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ad un massimo di 1.000,00 (euro mille/00). E espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. ART. 21 SCADENZA CONCESSIONE Al termine della concessione, l area ritornerà nel pieno possesso del Comune di Lizzanello. Conseguentemente il concessionario sarà tenuto ad asportare tutte le strutture ed attrezzature di sua proprietà. Il Concessionario non pretenderà dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna somma né a titolo di avviamento commerciale, né a qualsiasi altro titolo, in quanto di ciò ne è stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e condizioni contrattuali, fatta salva la possibilità di ottenere un indennizzo da altro concessionario subentrante limitatamente al valore del manufatto realizzato. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia in corso di concessione a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie e addizioni, s intenderanno acquisite al patrimonio del Comune senza obbligo d indennizzo. ART INADEMPIENZE CONTRATTUALI E CONTROVERSIE Qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente attività, qualora non si risolvibile bonariamente, è competente il Tribunale del Foro di Lecce. ART TUTELA DELLA PRIVACY

11 I dati dei quali il Comune di Lizzanello entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. ART. 24 INFORMAZIONI SUL BANDO Il presente bando è reperibile in Internet sul sito istituzionale dell Ente al seguente indirizzo: Eventuali informazioni possono essere richieste rivolgendosi al Settore Tecnico, Piazza San Lorenzo Lizzanello o telefonicamente al n o via mail all indirizzo ufficio.tecnico@comune.lizzanello.le.it. AVVERTENZE L Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell art. 22 della Legge n. 241/1990 e del suo regolamento attuativo, D.P.R. 352/1992. I dati personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ed i dati contenuti nelle domande presentate dai richiedenti verranno eventualmente comunicati agli altri soggetti pubblici nel rispetto delle finalità istituzionali dell Ente. Per ragioni di pubblico interesse, il presente avviso pubblico potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. Per quanto non previsto nel presente avviso pubblico si fa espresso riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia. L Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente, oltre a rispondere ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento o atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il Responsabile del procedimento del presente bando è l Arch. Giuseppe LEZZI; - ALLEGATI AL BANDO Allegato A Planimetria; Allegato B tipologie caratteristiche chiosco; Allegato 1 - Schema di convenzione; Allegato 2 Fac/Simile Dichiarazione su condizioni contrattuali; Allegato 3 Fac/Simile Dichiarazione su ulteriori requisiti. Dalla Residenza Municipale lì, 22 MAGGIO 2015 Il Responsabile del Procedimento (Arch. Giuseppe LEZZI)

12 ALLEGATO) n.1 REP. N. SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO INFOPOINT E L USO E LA MANUTENZIONE DI SUOLO PUBBLICO, NONCHÉ PER L INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA COMPLEMENTARI. Tra il Comune di Lizzanello, codice fiscale n., rappresentato dal Responsabile Area Tecnica, domiciliato per la sua carica in Piazza San Lorenzo 73023, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del Comune di Lizzanello, E, C.F., con sede legale a in via n., rappresentata dal Sig. nato a il C.F. in qualità di legale rappresentante domiciliato per la sua carica presso ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO La presente convenzione disciplina le modalità di concessione dell area comunale situata nel Comune di Lizzanello, via /piazza (planimetria n. ), per l installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione quanto stabilito dall avviso pubblico, nella determina di aggiudicazione e nel progetto presentato in sede di gara. ART. 2 DURATA 1. La presente convenzione avrà durata di anni 10 (dieci) a partire dalla data di sottoscrizione della stessa con scadenza il dell anno, salvo proroga necessaria per svolgere le procedure di riassegnazione dell area. A tal fine il Concessionario ha versato anticipatamente la somma di (euro / ) quale 1^ rata annuale di concessione. Le successive rate annuali dovranno essere versate entro il di ogni anno. A partire dal 2^ anno tale somma sarà soggetta a rivalutazione verrà aggiornato annualmente, nella misura delle variazioni accertate dall'istat dell'indice dei prezzi al consumo per

13 le famiglie di operai ed impiegati. ART. 3 CARATTERISTICHE DEL CHIOSCO 1. Il chiosco non deve superare la superficie massima di 30 mq. e l immobile deve essere destinato esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. 2. La tipologia, le caratteristiche e le dimensioni dello stesso, devono essere conformi alle normative vigenti in materia. Il chiosco deve essere provvisto di servizi igienici connessi alla struttura da utilizzare esclusivamente dal personale impiegato nel chiosco; gli stessi devono essere considerati inclusi nella superficie massima del chiosco sopra indicata. 3. L eventuale occupazione con dehors dovrà essere realizzato solo con strutture mobili, quali ombrelloni, tavoli e sedie, pedane. 4. I costi di realizzazione di chiosco e dehors, dei relativi allestimenti, nonché spese tecniche e allacciamenti sono a carico del concessionario. 5. Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, fognatura, linea telefonica ecc., ) se necessari ed autorizzati, devono essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista. 6. Eventuali spese accessorie che si rendessero necessarie quali il frazionamento dell'area ed il relativo accatastamento del manufatto, dovranno essere effettuati a cura e spese del Concessionario. 7. Non sono ammesse scritte pubblicitarie. E ammessa solo la scritta della denominazione del chiosco con altezza massima di cm 50,00. ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario ha l obbligo di: 1. Alla gestione dello sportello infopoint; 2. provvedere a proprie spese all acquisto e all installazione di un chiosco avente le caratteristiche tecniche indicate nonché al suo allestimento; 3. assumersi in via esclusiva gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell area affidata in concessione; 4. di garantire la custodia, gestione e pulizia dell area affidata in concessione e la pulizia dell'intera area verde di pertinenza del chiosco e la pulizia degli altri spazi fruibili ivi situati. Nell atto di concessione potranno anche essere specificate le modalità di gestione di aree adiacenti al chiosco (aree gioco e/o relax e svago) e di eventuali attrezzature (sedie, arredi, contenitori supplementari di rifiuti ) finalizzate alla fruizione dell'area circostante; 5. rispettare le vigenti disposizioni sugli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi. Deve comunque garantire il periodo di apertura proposto nel progetto. 6. rispettare i divieti di somministrazione di bevande alcoliche previsti dalla normativa vigente e l obbligo di somministrare esclusivamente in appositi contenitori onde evitare che contenitori di

14 vetro o lattine possano essere utilizzati, se abbandonati nel parco, come armi improprie; 7. esercitare l attività secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia; 8. possedere e mantenere le necessarie autorizzazioni; 9. non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente; 10. corrispondere un canone di concessione annuo pari ad (euro / ); 11. provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e all attivazione/intestazione delle stesse; 12. provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste; 13. comunicare preventivamente al Comune il calendario degli eventi organizzati per la formulazione di osservazioni; 14. ripristinare l area a proprie spese, qualora dall occupazione di suolo pubblico derivino danni all area oggetto di occupazione; 15. restituire l area oggetto di concessione alla scadenza del termine rimuovendo il chiosco e ripristinare lo stato dell area senza che nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario; 16. restituire l area oggetto di concessione rimuovendo il chiosco e ripristinare lo stato dell area nei casi di cui al successivo art. 8 senza che nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. ART. 5 ADEMPIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO 1. La realizzazione del chiosco è subordinata alla richiesta per rilascio di permesso di costruire e deve avvenire nel più assoluto rispetto: 1. delle indicazioni contenute nell avviso pubblico; 2. del progetto presentato in sede di gara ed approvato dall Amministrazione; 3. di eventuali ulteriori motivate indicazioni impartite dai Settori competenti; 4. delle prescrizioni dei Regolamenti vigenti. 2. L aggiudicatario dell area per la realizzazione del chiosco dovrà presentare domanda di permesso di costruire presso il Settore competente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. I lavori dovranno essere terminati e l attività dovrà essere avviata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire. 3. Il mancato rispetto del termine dei 60 (sessanta) giorni, prorogabile unicamente per gravi e documentati motivi per non più di tre mesi, comporterà la decadenza automatica dall assegnazione. 4. Prima dell avvio dell attività l aggiudicatario dovrà ottenere l autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande che verrà rilasciata in deroga ai relativi criteri di

15 programmazione comunale e pertanto sarà vincolata allo svolgimento dell attività nel chiosco realizzato. Tale autorizzazione non sarà comunque trasferibile ed è vincolata allo svolgimento dell attività nel chiosco. Pertanto la stessa dovrà essere restituita al Comune di Lizzanello al termine del periodo di concessione. 5. In caso di mancato rispetto dei termini sopra previsti ovvero in caso di rinuncia da parte dell aggiudicatario l Amministrazione si riserva di far subentrare un nuovo aggiudicatario in ordine di graduatoria. 6. Il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato ai pareri di eventuali enti competenti. Pertanto l aggiudicazione dell area non costituisce autorizzazione, concessione e/o permesso di costruire e il suo eventuale mancato rilascio non consentirà diritto di rivalsa nei confronti dell Amministrazione. 7. Eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo, che dovessero sopravvenire nelle procedure di autorizzazione all occupazione di suolo pubblico e/o all esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande, non obbligano l Amministrazione a sostenere alcun onere nei confronti dell aggiudicatario. 8. L eventuale concessione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di dehors a servizio del chiosco dovrà essere richiesta separatamente, nel rispetto del progetto aggiudicato dall amministrazione e delle disposizioni vigenti in materia. ART. 6 SUB/INGRESSO - E consentito il sub/ingresso all attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata nel chiosco sito in Lizzanello via/piazza (planimetria n. ), e di ogni altro diritto e dovere derivante dalla convenzione solo in caso di trasferimento (per atto tra vivi o causa di morte), dell azienda o del suo ramo imprenditoriale pertinente ovvero il caso di mutamento della ragione sociale, fermo restando lo scopo. - Non saranno accettate richieste di subentro prima che siano trascorsi 3 (anni) anni dall inizio dell esercizio dell attività che, a tal fine, si intenderà decorrente dalla data di comunicazione di attivazione dell autorizzazione all esercizio e sarà subordinato alla rinuncia della concessione del cedente ed a condizione che il subentrante abbia ottenuto la concessione dell area. - Eventuali richieste di subentro potranno essere accettate, in deroga alla prescrizione di cui al precedente comma, esclusivamente a causa di gravi motivi di salute dell interessato o dei famigliari conviventi ovvero di fallimento, purché documentati da parte del cedente. - La richiesta di sub/ingresso, nei casi previsti dai commi precedenti, deve essere completa, a pena di nullità, di tutte le certificazioni e possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di assegnazione dell area e della espressa dichiarazione da parte del subentrante di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi e condizioni della convenzione. - Il trasferimento si intende autorizzato a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione da

16 parte del soggetto subentrante previo adempimento degli oneri previsti dal successivo art L accertamento del trasferimento non autorizzato comporta l automatica decadenza del concessionario dai diritti nascenti dalla presente convenzione, fermi restando invece gli obblighi assunti. ART. 7 GARANZIA FIDEJUSSORIA E RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO 1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, il Concessionario ha costituito una polizza fidejussoria, da mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione secondo quanto previsto dall avviso pubblico, pari a 2.000,00 (euro duemila/00) con.. polizza n.. pertanto tale polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere: a) il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione; b) la polizza deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall obbligo; c) il fidejussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all art del Codice Civile; d) il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt e 1947 del Codice Civile. 2. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti ed in particolare per quanto attiene il regolare pagamento dei canoni, delle tariffe dovute, della pulizia dell area, e degli eventuali danni alle aree ed ai beni di proprietà comunale nonché della rimozione del chiosco e rimessa in pristino stato al termine della concessione. 3. La garanzia dovrà essere reintegrata, pena la revoca della convenzione e della concessione, qualora durante il periodo di validità della convenzione l Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte. 4. La restituzione di tutto o parte della garanzia viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà comunali. 5. Il Concessionario dovrà stipulare altresì idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO). 6. L assegnatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica. ART. 8 REVOCA E RECESSO 1. È fatta salva la facoltà dell Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la

17 concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti ed in particolare in caso di: a) motivi di pubblico interesse; b) omessa manutenzione o uso improprio dell area concessa; c) disordine o degrado della struttura realizzata e dell area limitrofa; d) omessa manutenzione e gestione del servizio igienico aperto al pubblico e mancata messa a disposizione del servizio igienico ai fruitori del parco disposizione del servizio igienico ai fruitori del parco; e) modificazioni rispetto al progetto originario non preventivamente autorizzate dall Amministrazione Comunale; f) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone e degli oneri accessori e tariffe dovuti; g) mancato rispetto degli orari di apertura, o del periodo di apertura, indicati nel progetto presentato in sede di gara; h) mancato rispetto degli impegni inerenti la realizzazione di iniziative ed attività volte a coinvolgere i fruitori del parco; i) perdita dei requisiti richiesti. j) provvedimenti ai sensi dell art. 54 del T.u.e.l. a carico del gestore per motivi di sicurezza urbana; k) mancato reintegro della garanzia fideiussoria. 2. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. 3. Il recesso dalla convenzione e la revoca della concessione comportano la ripresa in possesso da parte dell A.C. dell area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco prefabbricato e ripristinare lo stato dell area; nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario. 4. Decorso il termine fissato per la rimozione del chiosco e per il ripristino dello stato dei luoghi, l A.C. provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri. 5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione. ART. 9 PENALI 1. Qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, per quanto riguarda quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell area affidata in concessione, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a diffidare il Concessionario stesso,

18 affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell Amministrazione, valutata la gravità dell inadempienza e/o all eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ad un massimo di 1.000,00 (euro mille/00). E espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio. L'Amministrazione Comunale, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto. ART. 10 ONERI A CARICO Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti e le spese di registrazione sono a totale carico del Concessionario. Ai soli fini della registrazione della presente convenzione si dichiara che il presente atto ha valore di ,00 (euro venticinquemila/00), per cui si chiede la registrazione in misura fissa. ART. 11 SCADENZA CONCESSIONE Al termine della concessione, l area ritornerà nel pieno possesso del Comune di Lizzanello. Conseguentemente il concessionario sarà tenuto ad asportare tutte le strutture ed attrezzature di sua proprietà. Il Concessionario non pretenderà dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna somma né a titolo di avviamento commerciale, né a qualsiasi altro titolo, in quanto di ciò ne è stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e condizioni contrattuali, fatta salva la possibilità di ottenere un indennizzo da altro concessionario subentrante limitatamente al valore del manufatto realizzato. In ogni caso, tutte le opere realizzate, sia per i lavori di adeguamento, sia in corso di concessione a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie e addizioni, s intenderanno acquisite al patrimonio del Comune senza obbligo d indennizzo. ART. 12 FORO COMPETENTE 1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Lecce. Per il Comune di Lizzanello Per il concessionario

19 ALLEGATO n 2 DICHIARAZIONI SU CONDIZIONI CONTRATTUALI Al Comune di Lizzanello Via Piazza San Lorenzo Lizzanello _l _ sottoscritt_.. nat_ a il residente a alla via. Cf:. D I C H I A R A a) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dell area interessata, con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica; b) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo; c) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo parzialmente riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; d) di aver preso visione del bando e del capitolato d oneri e di accettare le condizioni ivi contenute; e) di impegnarsi a non avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l esercizio, da parte del Comune di Lizzanello, della facoltà insindacabile di non procedere alla concessione; Li, F I R M A

20 ALLEGATO n.3 DICHIARAZIONE ULTERIORI REQUISITI _l_ sottoscritt_.. nat_ a il. residente a. alla via Cf: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e deliberazioni mendaci ivi indicate, D I C H I A R A di non essere stato condannato per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni; di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI Capo II del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d azzardo, le scommesse clandestine, e la turbativa di competizioni sportive; di non essere stato condannato più di due volte nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione e commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI Capo II del codice penale; di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; Allega copia fotostatica di un suo documento di identità. Li, F I R M A

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