COMUNE DI SERRA SANT ABBONDIO (Provincia di Pesaro e Urbino)

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1 COMUNE DI SERRA SANT ABBONDIO (Provincia di Pesaro e Urbino) ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 12 Data OGGETTO:ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DI CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL LAVORO, NONCHE' AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN TEMA DI CAUTELE ANTIMAFIA. L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di marzo alle ore 14:30, nella residenza municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori: ====================================================================== MOLLAROLI NADIA SINDACO P DROGHINI ANNA ASS. VICE-SINDACO A CIARUFFOLI MANUELA ASSESSORE P MOLLAROLI FAUSTO ASSESSORE P CAVERNI LUDOVICO ASSESSORE P ====================================================================== Assegnati n.5 In carica n.5 Presenti n. 4 Assenti n. 1 Partecipa il Segretario comunale DR.SSA NADIA BERTONI. Il Presidente DR.SSA NADIA MOLLAROLI nella sua qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE RILEVATO: - che in data 23/06/2010, con apposita direttiva recante indirizzi in tema di implementazione della lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, il Ministero dell Interno ha invitato i Prefetti a sottoscrivere con gli Enti Locali, protocolli di legalità intesi a rafforzare per via convenzionale, l attuale sistema di cautele antimafia; - che tali protocolli prevedono, in particolare, sia l estensione delle informazioni prefettizie di cui all art.10 del DPR 252/1998, anche agli appalti di lavori pubblici (e relativi subappalti e subcontratti) di importo inferiore alle soglie in atto vigenti, qualora da tali appalti derivino attività imprenditoriali tipicamente soggette a rischio mafioso, sia specifiche clausole da inserire nella lex specialis dell appalto; - che così come comunicato dalla stessa Prefettura, con nota prot. n.203 del 17/01/2011, il primo protocollo d intesa è stato sottoscritto con il Comune di Fano e successivamente, in data 31/01/2011, lo stesso è stato sottoscritto con l amministrazione provinciale ed alcuni Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino; - che successivamente, in data 02/02/2011 perveniva ulteriore nota prot. n.504 della Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Pesaro e Urbino, in allegato alla quale veniva trasmessa copia del sopraccitato documento e veniva precisato che, trattandosi di un protocollo aperto, la sua sottoscrizione sarebbe potuta avvenire in ogni momento da parte dei comuni che lo avessero ritenuto un utile strumento in tema di implementazione della lotta a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale; - che a seguito di diverse riunioni svoltesi presso la Prefettura di Pesaro e Urbino da apposito gruppo di lavoro in materia di legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ad appalti di lavori pubblici, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di Enti diversi, uffici ed associazioni di categoria è stato elaborato il testo di un protocollo d intesa per la promozione della legalità e di condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella provincia; - che il documento in questione, di alta valenza istituzionale e sociale, frutto di proficue sinergie tra istituzioni pubbliche, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, è finalizzato a rendere ancora più efficace il contrasto a fenomeni di illegalità nel mondo del lavoro cui spesso si associano violazioni delle normative di sicurezza che aumentano l esposizione dei lavoratori a rischio di incidente; - che quindi, in data 22/02/2011, in allegato a nota prot. n.879, è stato trasmesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, il testo definitivo del protocollo in questione da sottoscrivere in data 09/03/2011; CONSIDERATA la rilevanza di tali sopraccitati protocolli tesi a garantire entrambi la legalità, la trasparenza dell azione amministrativa, la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, valori fondamentali ed imprescindibili a cui le istituzioni devono tendere impegnandosi a garantirle costantemente nell ambito della propria attività; delibera di giunta n. 12 del pag. 2 - Comune di Serra

3 Per tutto quanto sopra esposto PROPONE 1) Di prendere atto di tutto quanto in premessa riportato e qui da intendersi integralmente trascritto, esprimendo la volontà di aderire ai protocolli meglio descritti in premessa, i cui testi vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 2) Di autorizzare conseguentemente il Sindaco pro-tempore del Comune di Serra Sant Abbondio, a provvedere alla sottoscrizione degli stessi; 3) Di rendere la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del ; LA GIUNTA COMUNALE Vista la suesposta proposta di deliberazione; Con voti unanimi e favorevoli espressi nella forma di legge; DELIBERA Di approvare la sopratrascritta proposta di deliberazione; Di comunicare il presente atto ai capigruppo consigliari, contestualmente alla pubblicazione, ai sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi; Di rendere la presente immediatamente eseguibile à sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267 del delibera di giunta n. 12 del pag. 3 - Comune di Serra

4 PROTOCOLLO DI LEGALITA TRA PREFETTURA DI PESARO E URBINO PROVINCIA DI PESARO E URBINO E COMUNI DELLA PROVINCIA PREMESSO che: - la legalità e la trasparenza dell azione amministrativa e la sicurezza dei cittadini sono valori fondamentali ed imprescindibili a cui le istituzioni devono tendere impegnandosi a garantirle costantemente nell ambito della propria attività; - per prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale e produttivo locale, è necessario affinare l applicazione degli strumenti posti a disposizione dall ordinamento giuridico tenendo conto della realtà territoriale ed ambientale in cui si trova ad operare l impresa; - il contrasto ai tentativi di infiltrazione negli appalti pubblici, basato sul sistema delle certificazioni, comunicazioni e informazioni antimafia, si fonda sui principi statuiti dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252; - è stato riscontrato che l infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell aggiudicazione e che interessano, in maniera particolare, il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali; - con direttiva in data relativa ai controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, il Ministro dell Interno ha suggerito l utilizzazione di strumenti convenzionali volti a far sì che gli effetti ostativi sulle attività imprenditoriali soggette a rischio mafioso vengano a prodursi in ogni caso e, dunque, anche per le opere pubbliche che si attestino al di sotto della soglia comunitaria e che, pertanto, non comportino alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante; - è intendimento di questa Prefettura, nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti, in particolare nelle attività imprenditoriali di seguito elencate e ritenute più esposte e sensibili al rischio di infiltrazione mafiosa: TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA TRASPORTO E SMALTIMENO DI RIFIUTI FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO FORNITURA E TRASPORTO DI BITUME FORNITURA DI FERRO LAVORATO delibera di giunta n. 12 del pag. 4 - Comune di Serra

5 FORNITURA CON POSA IN OPERA (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163) NOLI A FREDDO DI MACCHINARI NOLI A CALDO (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163) AUTOTRASPORTI GUARDIANIA DI CANTIERI CONSIDERATO: - che la possibilità di inserire le c.d. clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire o limitare i suddetti fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza sostanziale e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del C.d.S. n del 3 novembre 2000) che ha stabilito in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicazione, può ben trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella legittimità, per le amministrazioni appaltanti di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili dall andamento delle offerte (C.G.R.S. decisione 409/01 Reg. Ord. del ); - che è già stata positivamente sperimentata da altre Prefetture la stipula di Protocolli di Legalità, volti a rafforzare il sistema attuale delle cautele antimafia, prevedendo l estensione delle informazioni del Prefetto ex art. 10 DPR 252/98 agli appalti di lavori sotto soglia; - che per consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto nella materia de qua le determinazioni prefettizie in materia di lotta alla mafia mirano alla prevenzione di infiltrazioni criminali nel tessuto economico imprenditoriale (vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724), e che le informative del prefetto ex art. 10 del DPR n. 252/98 costituiscono applicazione di una normativa che mira in via preventiva a cercare di impedire l infiltrazione della criminalità nel tessuto imprenditoriale, quale difesa avanzata dall Ordinamento rispetto a pericolosi fenomeni di criminalità organizzata (vedasi sentenza TAR Palermo n. 2689/04 del ); - che funzionale a tale obiettivo appare la sottoscrizione di un protocollo di intesa i cui contenuti vanno uniformati alle seguenti linee-guida espresse nella citata direttiva ministeriale: 1) obbligo per la stazione appaltante di prevedere nella lex specialis dell appalto (bando di gara, lettera di invito ecc.) che le imprese aggiudicatarie o affidatarie: a) comunichino alla stessa stazione l elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alla forniture e ai servizi elencati in premessa, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; b) interrompano, conseguentemente, ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici controindicati, ossia nei cui confronti il prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo; 2) obbligo per la stazione appaltante di comunicare tempestivamente al prefetto, ai fini dei controlli in questione, l elenco delle imprese di cui al punto1, lettera a). S I S T I P U L A delibera di giunta n. 12 del pag. 5 - Comune di Serra

6 tra la Prefettura di Pesaro e Urbino, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Pesaro, il Comune di Urbino e i Comuni della Provincia il seguente accordo: ART. 1 Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell affidamento dei lavori pubblici, ivi inclusi i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.P.R , n. 252, concernente Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia ; ART. 2 Le parti si impegnano ad inserire nei bandi per l affidamento di appalti di opere e lavori pubblici da cui possono derivare le seguenti attività imprenditoriali: TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA TRASPORTO E SMALTIMENO DI RIFIUTI FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO FORNITURA E TRASPORTO DI BITUME FORNITURA DI FERRO LAVORATO FORNITURA CON POSA IN OPERA (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163) NOLI A FREDDO DI MACCHINARI NOLI A CALDO (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163) AUTOTRASPORTI GUARDIANIA DI CANTIERI tipicamente soggette a rischio mafioso, in ogni caso e dunque, anche per quelle che si attestino al di sotto della soglia comunitaria e che, pertanto, non comportino alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante, le seguenti clausole: 1) obbligo per la stazione appaltante di comunicare al Prefetto le imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti e altri subcontratti derivanti dall appalto, relativi alle attività sopraindicate; 2) tutti gli affidamenti a valle dell aggiudicazione principale devono essere subordinati all acquisizione delle informazioni antimafia di cui all articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 3) per i sub-contratti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 252/1998, l autorizzazione di cui all articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie; 4) le verifiche e l acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto sempre in riferimento alle attività sopraelencate; delibera di giunta n. 12 del pag. 6 - Comune di Serra

7 5) previsione dell obbligo per la stazione appaltante di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; ART. 3 Le parti si impegnano a riprodurre nella lex specialis dell appalto le seguenti clausole antimafia: 1) previsione dell obbligo a carico dell appaltatore, di comunicare alla stazione appaltante l elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all art. 2, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 2) previsione dell obbligo, a carico della stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l elenco delle imprese di cui al punto 1, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all articolo 5- bis del decreto legislativo n. 490/94; 3) previsione della clausola risolutiva espressa da attivare in caso di informazioni positive - al fine di procedere automaticamente alla revoca dell autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo; 4) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno; ART. 4 La Prefettura effettua il monitoraggio dell applicazione del presente protocollo d intesa convocando, ove necessario, riunioni per approfondire e definire le problematiche che si evidenzieranno in sede di attuazione dell intesa; ART. 5 Il presente protocollo d intesa ha efficacia fino al 31/12/2012, ed è rinnovabile salvo disdetta. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO COMUNE DI PESARO COMUNE DI URBINO COMUNE DI ACQUALAGNA COMUNE DI APECCHIO delibera di giunta n. 12 del pag. 7 - Comune di Serra

8 COMUNE DI AUDITORE COMUNE DI BARCHI COMUNE DI BELFORTE ALL ISAURO COMUNE DI BORGO PACE COMUNE DI CAGLI COMUNE DI CANTIANO COMUNE DI CARPEGNA COMUNE DI CARTOCETO COMUNE DI COLBORDOLO COMUNE DI FANO Sottoscritto in Fano il COMUNE DI FERMIGNANO COMUNE DI FOSSOMBRONE COMUNE DI FRATTE ROSA COMUNE DI FRONTINO COMUNE DI FRONTONE COMUNE DI GABICCE MARE COMUNE DI GRADARA COMUNE DI ISOLA DEL PIANO delibera di giunta n. 12 del pag. 8 - Comune di Serra

9 COMUNE DI LUNANO COMUNE DI MACERATA FELTRIA COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO COMUNE DI MERCATINO CONCA COMUNE DI MOMBAROCCIO COMUNE DI MONDAVIO COMUNE DI MONDOLFO COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA COMUNE DI MONTE CERIGNONE COMUNE DI MONTECICCARDO COMUNE DI MONTECOPIOLO COMUNE DI MONTEFELCINO _ COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME COMUNE DI MONTELABBATE COMUNE DI MONTEMAGGIORE AL METAURO COMUNE DI MONTE PORZIO COMUNE DI ORCIANO DI PESARO COMUNE DI PEGLIO delibera di giunta n. 12 del pag. 9 - Comune di Serra

10 COMUNE DI PERGOLA COMUNE DI PETRIANO COMUNE DI PIAGGE COMUNE DI PIANDIMELETO COMUNE DI PIETRARUBBIA COMUNE DI PIOBBICO COMUNE DI SALTARA COMUNE DI SAN COSTANZO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO COMUNE DI SANT ANGELO IN LIZZOLA COMUNE DI SANT ANGELO IN VADO COMUNE DI SANT IPPOLITO COMUNE DI SASSOCORVARO COMUNE DI SASSOFELTRIO COMUNE DI SERRA SANT ABBONDIO COMUNE DI SERRUNGARINA COMUNE DI TAVOLETO delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

11 COMUNE DI TAVULLIA COMUNE DI URBANIA IL PREFETTO Visconti delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

12 PREFETTURA DI PESARO E URBINO CONFERENZA PERMANENTE PROTOCOLLO D INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA E DI CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI NELLA PROVINCIA Tra - Prefettura di Pesaro e Urbino - Provincia di Pesaro e Urbino - Comuni della Provincia - Comunità Montane - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Direzione Provinciale del Lavoro - Direzione Provinciale INPS - Direzione Provinciale INAIL - Cassa Edile della provincia di Pesaro e Urbino - Cassa Edile Artigiana Marche - A.S.U.R. Z.T. n.1, 2, 3 - Azienda Ospedaliera Marche Nord - E.R.A.P. - Università degli Studi di Urbino - Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori - Fillea CGIL - Filca CISL - Feneal UIL - Confindustria Sezione Costruttori Edili - A.P.I. - Confartigianato - C.N.A. - Casartigiani Artigianato Metaurense - Ali-Claai - Lega Cooperative - Confcooperative - A.N.M.I.L. Premesso - che in data 20 maggio 2010 si è svolta una seduta della Conferenza Permanente di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dedicata alla situazione in materia di tutela della legalità e della sicurezza sul lavoro, nella quale, nel ravvisare un soddisfacente livello di osservanza delle vigenti norme in materia, anche connesso ad una efficace attività ispettiva, si è concordato sull esigenza di sinergiche azioni positive per l ulteriore implementazione e promozione della legalità e della sicurezza sul lavoro specie nel settore edile connesso agli appalti pubblici; - che in data 17 giugno e 16 settembre 2010 si è riunito un gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura e composto da rappresentanti di Enti locali, Forze dell ordine, Direzione Prefettura di Pesaro e Urbino provinciale del Lavoro, INPS, INAIL, Cassa edile, nonché dell A.N.C.E. Pesaro - Sezione Costruttori Edili e delle organizzazioni sindacali del settore edile, nel quale, oltre all esame di elementi problematici concernenti le procedure di appalto e l attività ispettiva, è emersa l opportunità della elaborazione di un protocollo d intesa volto a raccordare funzionalmente il comune impegno delle istituzioni preposte alla tutela della legalità e sicurezza nel lavoro e a definire un disciplinare concordato contenente misure volte a rafforzare le garanzie di legalità e sicurezza negli appalti di lavori pubblici, in ragione della particolare esposizione dei lavoratori dei cantieri edili a rischi d incidente e attesa la rafforzata necessità di delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

13 ordine giuridico e sociale di garantire che gli enti appaltanti opere pubbliche assumano rapporti contrattuali con imprese pienamente osservanti degli obblighi contrattuali in materia di lavoro, nonché delle norme fiscali, contributive e assicurative e delle specifiche disposizioni a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - che nella riunione della Conferenza Permanente in data 26 ottobre 2010 tutti i partecipanti hanno convenuto di procedere nella elaborazione di un protocollo d intesa; - che di seguito, la Prefettura, sulla base dei contributi forniti da parte di enti, uffici ed associazioni di categoria e previo esame in sede di Gruppo di lavoro, ha provveduto alla elaborazione di un documento definitivo che, sottoposto all attenzione delle parti interessate, ne ha ricevuto il preliminare consenso; - che il presente atto, che prevede specifici indirizzi per la promozione della legalità e della sicurezza sul lavoro, unitamente a processi di concertazione interistituzionale, volti ad affermare la cultura della legalità, elemento imprescindibile a tutela della libertà imprenditoriale e della concorrenza leale, nonché della salute e della sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro, viene sottoposto alla formale sottoscrizione dei contraenti; Ritenuto che la promozione di azioni positive concordate, con una speciale attenzione, per i motivi sopraesposti, ai cantieri di lavori pubblici, costituisca elemento imprescindibile per fornire solido e costante supporto ad una condivisa cultura della legalità, per rafforzare la tutela della libertà imprenditoriale e della concorrenza leale, nonché quella dei lavoratori nei profili sia delle garanzie giuridico-economiche che di sicurezza fisica, stante il rapporto di stretta connessione intercorrente tra leale concorrenza di costo, osservanza delle previsioni contrattuali, delle norme fiscali, previdenziali, assicurative, di sicurezza fisica e contrasto del lavoro abusivo e irregolare; Visti la Legge 13 agosto 2010, n.136, art.5; il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Legge 28 gennaio 2009, n.2, di conversione in legge del D.L. 29 novembre 2008 n.185; il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro; il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/ CE; il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni; le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.25 del e n.35 del ; la sentenza Consiglio di Stato n.7247 del e la sentenza TAR Lombardia n.285 del ; la legge della Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008; il D.Lgs 300/1999 e s.m. e i., nonché il D.P.R. 180/2006 che all art. 1 prevede che la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti assicura il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio, nonché la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio; e che all art.9 prevede che il Prefetto, quale titolare dell'ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

14 Gli Enti, Uffici e Associazioni aderenti, specificati in epigrafe, firmatari del presente Protocollo, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie competenze istituzionali si impegnano: 1. A intensificare, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, l interscambio informativo sugli aspetti di reciproca competenza e interesse al fine di rendere più mirati gli interventi delle Amministrazioni e degli Enti preposti alla tutela della legalità nel mondo del lavoro e della prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro. In particolare gli Enti di controllo relazioneranno sull attività svolta nell ambito delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro di cui al punto 5.3., nonché a cadenza annuale alla Prefettura sull attività di vigilanza effettuata fornendo specifiche informazioni sui soggetti sottoposti a verifica e sui cantieri oggetto di accertamento; 2. A promuovere iniziative, secondo le rispettive competenze, per rendere ancor più incisiva l azione di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità che possano attecchire nel settore dei lavori pubblici e nell edilizia privata, riservando, in particolare, la massima attenzione alla corretta applicazione delle norme che impongono l acquisizione, in originale, del documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) in corso di validità, sia per lavori pubblici che per l edilizia privata; 3. A promuovere, attraverso specifiche iniziative, la cultura della legalità e della sicurezza, come espressione primaria di responsabilità sociale; 4. A promuovere programmi formativi ed informativi per gli operatori pubblici e privati di settore; 5. Ad osservare i seguenti punti, con specifico riferimento ai cantieri di opere oggetto di appalti pubblici: 5.1. Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri di opere oggetto di pubblico appalto Le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, nei bandi di gara o nelle lettere-invito e nei contratti di appalto o concessione di lavori pubblici, clausole aventi i seguenti contenuti : a) Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto lavori, l impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle cooperative edili e affini, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative, nonché gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il CCNL e l'integrativo di riferimento sono quelli previsti per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. b) L'impresa appaltatrice è obbligata altresì, ad applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci. c) L'inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione provinciale del Lavoro, dall'inps, dall'inail o dalle Zone Territoriali dell ASUR-Marche, costituisce inadempienza contrattuale. Fatte salve le procedure espletate d ufficio dagli organi competenti in materia, la stazione appaltante assegnerà all'impresa un termine non inferiore a 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto o senza che risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto del ricorso avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione appaltante procederà a trattenere un delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

15 importo di almeno il 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme accantonate sono costituite a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l'impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il responsabile del procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti. d) In caso di reiterate o perduranti inadempienze in ordine agli obblighi di cui al precedente paragrafo, l ente appaltante si riserva di risolvere il contratto di appalto. e) Il direttore dei lavori, redigendo apposito verbale, provvede, con frequente cadenza, all identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. L appaltatore/concessionario si assicura costantemente che le maestranze e dei subappaltatori, all atto dell accesso al cantiere siano iscritte alla Cassa edile territorialmente competente e munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento rilasciata dalla stessa Cassa Edile territorialmente competente, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l indicazione del datore di lavoro o, in caso di lavoratore autonomo, l indicazione del committente. In caso di subappalto la tessera di riconoscimento deve anche indicare la relativa autorizzazione, ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio-assenso. Il direttore dei lavori provvede, altresì, all attuazione di quanto previsto dall art.11 della legge della Regione Marche n 33 del 18 novembre f) L appaltatore/concessionario ed i subappaltatori, prima dell effettivo inizio dei lavori, comunicano alla Stazione appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell art. 3 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 e ne garantiscono l esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante (cfr. vademecum sul Libro unico del lavoro diramato il 05/12/2008 dal Ministero del Lavoro sezione Soggetti da iscrivere nel Libro unico e contenuti delle registrazioni, problema n. 18). L appaltatore/concessionario si impegna, altresì, a conservare in cantiere e tenere, a disposizione della direzione lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della comunicazione di assunzione al Servizio territoriale per l impiego, unitamente alla ricevuta, sottoscritta da ciascun lavoratore, di avvenuta consegna ai lavoratori della predetta comunicazione di assunzione. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, costituisce inadempimento contrattuale e forma obbligo di segnalazione da parte dell ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di reiterate e perduranti inadempienze agli obblighi di cui al precedente paragrafo e) ed al presente paragrafo f), la stazione appaltante provvede a risolvere il contratto. g) la stazione appaltante acquisisce d ufficio il documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) in originale, relativo alla ditta aggiudicataria, attraverso la Cassa Edile territorialmente competente. Nelle varie fasi dell esecuzione del contratto d appalto la pubblica stazione appaltante dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) anche per ciascun subappaltatore. Il d.u.r.c. dovrà essere acquisito, sempre in originale in plichi distinti e separati per ciascun subappalto. Le stazioni appaltanti pagheranno i S.A.L. e lo Stato finale solo dopo presentazione del d.u.r.c. in originale rilasciato dallo sportello unico avente sede presso la Cassa Edile territorialmente competente alla quale l impresa appaltante e le imprese sub appaltatrici sono obbligate ad iscriversi. Per quanto concerne le fasi di S.A.L. o di stato finale/regolare esecuzione, per ciascun S.A.L. o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto deve essere acquisito un nuovo d.u.r.c., che avrà validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito, con conseguente possibilità di utilizzo dello stesso d.u.r.c. limitatamente alla fase di gestione del singolo pagamento, purchè la stessa si concluda nel medesimo arco temporale trimestrale. Ai fini della liquidazione dell importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori acquisisce l approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. h) la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di individuare nominativamente i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche). Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

16 Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. i) In caso di utilizzo da parte della ditta aggiudicataria di lavoratori somministrati e/o distaccati, la stazione pubblica appaltante è tenuta ad acquisire anche il prescritto d.u.r.c. in originale, relativo all agenzia di somministrazione o all impresa distaccante, sempre attraverso la Cassa edile territorialmente competente. In caso di impiego di lavoratori distaccati, l obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di riferimento riguarda, ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. 276/2003, sia l impresa distaccante che quella distaccataria. La Cassa Edile abilitata al rilascio del d.u.r.c. è in questi casi ciascuna cassa costituita ed operante nella regione Marche ai sensi dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro che hanno sottoscritto l avviso comune del 16 dicembre 2003 in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia. j) Per gli appalti pubblici e relativi subappalti e subcontratti oggetto del presente protocollo, l obbligo di iscrizione alla Cassa edile riguarda tutte le imprese edili con cantieri attivi nel territorio provinciale, con riferimento all ubicazione del cantiere Le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, inoltre, nei contratti di incarico di professionisti per attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva di cui al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008, l obbligo per il coordinatore di trasmettere al responsabile del procedimento una relazione mensile, descrittiva dell attività svolta in cantiere e comprovante l osservanza degli obblighi previsti dall art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente a copia dei verbali di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi, posti in essere a seguito di eventuali segnalazioni degli organismi di vigilanza e/o delle criticità direttamente rilevate; Le stazioni pubbliche appaltanti, al fine di assicurare che il costo relativo alla sicurezza non possa essere comunque soggetto a ribasso d'asta, valutano nel verbale relativo alle procedure di appalto la congruità, adeguatezza e sufficienza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza ai sensi degli art.86 comma 3 bis del D.L.vo 163/2006 e art. 26 del D.l.vo 81/2008. I costi del lavoro e della sicurezza devono essere specificamente indicati nel suddetto verbale e risultare congrui rispetto all entità dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni pubbliche appaltanti e gli organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell ambito delle rispettive competenze istituzionali, inoltre, si obbligano ad attuare specifici controlli, intesi a verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti delle imprese operanti nei cantieri pubblici, riservando la priorità, con impegno al reciproco scambio di informazioni, alle seguenti situazioni: a) imprese aggiudicatarie di appalto pubblico con offerta al ribasso superiore al 25%; b) imprese aggiudicatarie di appalto pubblico, per il quale il responsabile unico del procedimento abbia valutato la non rispondenza al costo della sicurezza e/o al costo del lavoro con riferimento alle tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna Marche, ed ai contratti collettivi di lavoro, nello spirito dell art.26, del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle more dell emanazione delle specifiche tabelle Ministeriali di cui al sopraccitato comma 6 dell art.26 del vigente T.U. della sicurezza. 5.2 Criteri di selezione delle offerte Le stazioni pubbliche appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione delle offerte, valuteranno se avvalersi preferibilmente del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, qualora, lo stesso, ai sensi dell art. 81, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163/2006, appaia il più adeguato in relazione alle caratteristiche dell oggetto del contratto. In tal caso riconosceranno una valutazione privilegiata alla gestione della sicurezza in base alle peculiarità dello specifico cantiere, e più specificamente ai presidi di sicurezza, ai sistemi di verifica dell operato delle maestranze, alla qualificazione e formazione dei prestatori di lavoro, al numero medio settimanale di visite in cantiere da parte dei professionisti incaricati di attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva. delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

17 Le Stazioni Pubbliche appaltanti, in caso di affidamento di appalti di lavori pubblici con procedura negoziata di cui agli artt. 56 e 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006, ovvero di affidamento di lavori ai sensi dell art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., nell individuazione delle imprese, tengono conto delle pregresse esperienze e delle garanzie sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della regolarità contributiva Il ricorso alle diverse modalità di criteri di selezione delle offerte sarà oggetto di monitoraggio da parte del Gruppo di lavoro di cui al punto 5.3. ai fini dell eventuale formulazione di indicazioni e orientamenti da sottoporre all attenzione delle stazioni appaltanti, fatta comunque salva la loro autonomia deliberativa Gruppo di Lavoro Provinciale di Coordinamento E istituito il Gruppo di Lavoro Provinciale di Coordinamento composto dai rappresentanti di Prefettura, Provincia, Comuni di Pesaro, Urbino, Fano, Cagli, Pergola, Fossombrone, Fermignano, Tavullia, Carpegna, e, all occorrenza, di altri Comuni, Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, ANMIL, Casse Edili, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, Associazioni di categoria. La composizione del Gruppo di lavoro potrà essere integrata con la partecipazione di altri Enti ed Uffici in relazione all argomento trattato. Il coordinamento e l attività di segreteria del Gruppo di lavoro sono curati dalla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino. Il suddetto Gruppo di Lavoro si riunisce con cadenza semestrale, o all occorrenza più ravvicinata, per questioni di particolare urgenza, per esaminare eventuali criticità meritevoli di interventi congiunti, tra cui eventuali inottemperanze al presente atto d indirizzo, nonché per verificare l andamento delle attività previste dal medesimo presente atto e valutare, quindi, i risultati conseguiti, oltre che per formulare eventuali proposte di modifica od integrazione del medesimo. Il Gruppo di lavoro provvederà anche al monitoraggio di cui al precedente punto Le stazioni appaltanti comunicano, inoltre, al Gruppo di lavoro presso la Prefettura le imprese incorse in gravi e reiterate violazioni delle norme oggetto del presente protocollo, per ogni utile intervento conseguente, fatti salvi gli eventuali procedimenti sanzionatori spettanti agli organi competenti, e per ogni utile attività di informazione alle stazioni appaltanti. Le risultanze delle attività del Gruppo di lavoro e le problematiche ivi affrontate sono oggetto di esame in sede di Conferenza permanente. Durata: Il presente atto ha validità triennale, e si considererà tacitamente rinnovato, alla scadenza, per un periodo di pari durata, laddove non intervengano osservazioni o proposte di modifica da parte dei Soggetti firmatari. Le Parti firmatarie - Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino - Il Presidente della Comunità Montana del Montefeltro -Il Presidente della Comunità Montana dell Alto e Medio Metauro - Il Presidente della Comunità Montana del Catria e del Nerone - Il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Il Direttore Provinciale del Lavoro - Il Direttore Provinciale INPS - Il Direttore Provinciale INAIL delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

18 - Il Presidente della Cassa Edile della provincia di Pesaro e Urbino - Il Presidente della Cassa Edile Artigiana Marche - Il Direttore Generale della A.S.U.R. Z.T. n.1 - Il Direttore Generale della A.S.U.R. Z.T. n.2 - Il Direttore Generale della A.S.U.R. Z.T. n.3 - Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Marche Nord - Il Presidente E.R.A.P. - Il Direttore Amministrativo Università degli Studi di Urbino - Il Presidente provinciale Confindustria A.N.C.E. - Il Presidente provinciale A.P.I. - Il Presidente provinciale Confartigianato - Il Presidente provinciale C.N.A._ - Il Presidente provinciale Casartigiani Artigianato Metaurense - Il Presidente provinciale Ali-Claai - Il Presidente provinciale Lega Cooperative - Il Presidente provinciale Confcooperative - Il Segretario provinciale Fillea CGIL - Il Segretario provinciale Filca CISL - Il Segretario provinciale Feneal UIL - Il Presidente provinciale A.N.M.I.L. Il Sindaco di Pesaro Il Sindaco di Urbino Il Sindaco di Fano Il Sindaco di Acqualagna Il Sindaco di Apecchio Il Sindaco di Auditore_ Il Sindaco di Barchi Il Sindaco di Belforte all Isauro Il Sindaco di Borgo Pace Il Sindaco di Cagli Il Sindaco di Cantiano_ Il Sindaco di Carpegna_ Il Sindaco di Cartoceto_ Il Sindaco di Colbordolo Il Sindaco di Fermignano Il Sindaco di Fossombrone Il Sindaco di Fratte Rosa Il Sindaco di Frontino Il Sindaco di Frontone Il Sindaco di Gabicce Mare Il Sindaco di Gradara Il Sindaco di Isola del Piano Il Sindaco di Lunano Il Sindaco di Macerata Feltria Il Sindaco di Mercatello sul Metauro Il Sindaco di Mercatino Conca Il Sindaco di Mombaroccio delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

19 Il Sindaco di Mondavio_ Il Sindaco di Mondolfo_ Il Sindaco di Montecalvo in Foglia Il Sindaco di Monte Cerignone Il Sindaco di Monteciccardo Il Sindaco di Montecopiolo Il Sindaco di Montefelcino Il Sindaco di Monte Grimano Terme Il Sindaco di Montelabbate Il Sindaco di Montemaggiore al Metauro Il Sindaco di Monte Porzio Il Sindaco di Orciano di Pesaro Il Sindaco di Peglio Il Sindaco di Pergola Il Sindaco di Petriano Il Sindaco di Piagge Il Sindaco di Piandimeleto Il Sindaco di Pietrarubbia Il Sindaco di Piobbico Il Sindaco di Saltara Il Sindaco di San Costanzo Il Sindaco di San Giorgio di Pesaro Il Sindaco di San Lorenzo in Campo Il Sindaco di Sant Angelo in Lizzola Il Sindaco di Sant Angelo in Vado Il Sindaco di Sant Ippolito Il Sindaco di Sassocorvaro Il Sindaco di Sassofeltrio Il Sindaco di Serra Sant Abbondio Il Sindaco di Serrungarina Il Sindaco di Tavoleto_ Il Sindaco di Tavullia Il Sindaco di Urbania - Il Prefetto di Pesaro e Urbino Pesaro, 9 marzo 2011 delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

20 Del che é stato redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA NADIA MOLLAROLI DR.SSA NADIA BERTONI ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. Serra S.Abbondio IL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA NADIA BERTONI ====================================================================== ESECUTIVITA' La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del ); Serra S.Abbondio lì, IL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA NADIA BERTONI ===================================================================== ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi della Legge n. 69/2009 e s.m.i., nel sito web istituzionale di questo Comune dal al Serra S.Abbondio lì, IL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA NADIA BERTONI delibera di giunta n. 12 del pag Comune di Serra

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