Siamo alla vigilia del secondo

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1 Fiscal flash N Anno XIX - Novembre/Dicembre 2012 Acconto Irpef, versamento entro il 30 novembre Si paga in banca, alla posta o in via telematica di Oliviero Franceschi Siamo alla vigilia del secondo appuntamento col fisco per ordine di importanza, quello dell acconto Irpef di no - vembre. Non tutti però saranno costretti a tirare la cinghia per versare quanto dovuto. Ri pas - siamo insieme i meccanismi da conoscere, anche per trovare e - ventuali soccorsi nel mare in burrasca.. Acconto si, acconto no.. Per stabilire se il secondo acconto Irpef per il 2012 è dovuto o meno, il primo step consiste nel riprendere la copia dell Unico 2012 e soprattutto la ricevuta di pagamento della prima rata, che sarà stata versata, a seconda dei casi, tra giugno e agosto. Naturalmente, se avete pagato a rate, occorrerà verificare che non ne abbiate saltata nessuna. Individuate nel modello Unico la voce Differenza (rigo RN33) ed ap - plicate su tale importo la nuova percentuale del 96%, come ridotta per l anno 2012 dal D.P.C.M. del 21/11/2011. Quello che si ottiene è l acconto complessivo; si sottrae poi l importo eventualmente pagato come primo acconto e si ottiene la differenza da versare entro il prossimo 30 novembre. L acconto è dovuto solo se al rigo RN33 risulta un importo pari o superiore a 52 euro; si può versare in unica soluzione a novembre solo se l acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro. Come sempre occhio ai calcoli: se, ad esempio, avete pagato il primo acconto con la maggiorazione dello 0,40%, ricordate che per determinare la seconda rata, dovete scomputare questa maggiorazione. Ad esempio, se il 27 luglio 2012 avete versato complessivamente 502 euro tra primo acconto di 500 euro e maggiorazione di 2 euro (500 x 0,004 = 2), l importo da considerare ora come primo acconto versato sarà solo di 500 euro. Se, invece, avete pagato dopo i termini con il ravvedimento operoso applicando la sanzione (versata con un codice tributo a parte), l importo del primo acconto Irpef dovrebbe essere già depurato dalla quota di interessi poiché non si versano più insieme all imposta: se avete sbagliato, attenzione almeno a scorporare gli interessi dalla rata. Le nuove percentuali Per effetto della nuova misura dell acconto, che per il 2012 è sceso dal 99 al 96%, cambiano anche momentaneamente le storiche percentuali da applicare per ottenere rispettivamente il primo e il secondo dei due versamenti. A regime gli acconti si ottengono moltiplicando dapprima per il 99% l importo del rigo differenza e poi nuovamente moltiplican- Sommario 2-3 Acconto di novembre 4 Lavori in casa a metà prezzo 5 Bed and breakfast 6 L Esperto risponde 10 Lo sapevate che Scadenze www. agendelegali.com I.P.

2 2 Fiscal Flash do il risultato così ottenuto per il 40% (primo acconto) e per il 60% (acconto di novembre). Viceversa quest anno per l Irpef i calcoli andranno fatti con le nuove aliquote: si può moltiplicare direttamente l importo del rigo differenza per il 39,6%, per ottenere il primo acconto e per il 56,4% per ottenere l acconto di novembre. In questo modo si può verificare che l importo del primo acconto già versato sia esatto e che l ammontare del secondo ac - conto (ottenuto come dicevamo per differenza tra il 96% del rigo RN33 e quanto versato al fisco come primo acconto) sia quanto effettivamente dovuto all amministrazione. I crediti Se dall Unico 2012 risulta un credito non chiesto a rimborso né compensato ora potete utilizzarlo per pagare meno o addirittura niente. L importo dei crediti che può essere utilizzato in diminuzione degli acconti di novembre è quello indicato nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX19 e nella colonna 5 dei righi da RX20 a RX26 del modello Unico 2012, al netto delle compensazioni eventualmente già effettuate nell anno (ad esempio, per il pagamento delle addizionali all Irpef 2011, per i versamenti periodici relativi al 2012 di Iva, ritenute alla fonte, contributi, ecc.). I due metodi di calcolo Solitamente, sia la prima che la seconda rata dell acconto Irpef per il 2012 si calcolano sul passato : sulla base, cioè, di quanto dovuto per i redditi del Chi, però, prevede di conseguire per il 2012 un reddito imponibile inferiore a quello dell anno precedente, o comunque di dover versare una minore imposta, può seguire una procedura diversa: calcolare ESEMPIO 1 Calcolo dell acconto Rigo Differenza (RN33) di Unico Acconto Irpef dovuto (96% di 3.100) Acconto versato a luglio 2012 (39,6% di 3.100) 1.227,60 2 acconto 1.748,40 da versare entro il 30/11/2011 ( ,60 oppure 56,4% di 3.100) ESEMPIO 2 Compensazione dell acconto con un credito Irpef Contribuente con credito Irpef non ancora utilizzato in compensazione Credito Irpef (rigo RX1 colonna 4 di Unico 2012) 300,00 Importo rigo RN33 800,00 Acconto complessivo (96% di 800) 768,00 1 acconto pagato a luglio 2012 (800 x 39,6%) 316,80 Acconto di novembre ( ) 451,20 Importo da versare entro il 30 novembre 451,20 300,00 = 151,20 l acconto sull Irpef che prevede sia dovuta per i redditi Si tratta, ad esempio, di chi quest anno ha cessato la propria attività o comunque ha conseguito redditi inferiori rispetto allo scorso anno, oppure ha sostenuto maggiori oneri e spese deducibili o detraibili rispetto al La convenienza dell autoriduzione è evidente, ma bisogna fare attenzione a stimare redditi non ancora percepiti e mettere in conto spese detraibili, a volte, non ancora sostenute, senza contare i nuovi tetti e le nuove franchigie (al momento di andare in stampa ancora in discussione in Parlamento) sulle deduzioni e detrazioni fiscali. Cambiamenti a parte, chi volesse rifarsi i calcoli e stimare le tasse da pagare il prossimo anno deve tra l altro tener conto di tutte le detrazioni previste dall Unico, che diminuiscono gli importi finali da versare. Ci riferiamo alle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e per altri redditi, il cui meccanismo di calcolo non è dei più semplici, perché spesso bisogna utilizzare vere e proprie formule che permettono di conoscere l entità della detrazione spettante nel caso concreto, a seconda di alcuni elementi reddituali e personali del contribuente. Il nuovo ravvedimento sprint Per chi vorrà ricalcolare l acconto e sbagliasse i conti oppure per chi dovesse versare l importo esatto ma in ritardo, ci sono ovviamente delle sanzioni. Ma con il ravvedimento operoso queste mul te possono essere notevolmente ridotte. A tale proposito dall anno scorso c è addirittura una possibilità in più, grazie al cd. ravvedimento sprint. Infatti se si paga entro il 14 giorno dalla scadenza e cioè entro il 14 dicembre basta versare la mini-

3 Fiscal Flash 3 COME FARE IL VERSAMENTO L acconto Irpef per il 2012 si paga in banca, alla posta o presso il concessionario della riscossione entro il 30 novembre 2012, utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione; l anno di riferimento è il Diversamente dagli importi a saldo risultanti dalla dichiarazione, gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro: per difetto se la terza cifra decimale è minore di 5; per eccesso, se invece, è uguale o maggiore di 5. L acconto di no - vembre non può essere rateizzato. Tutti i titolari di partita Iva, invece, devono pagare l acconto esclusivamente on line. In questo caso il versamento può essere fatto direttamente, collegandosi al sito dell Agenzia delle entrate e utilizzando fisco on line: è necessario però munirsi con anticipo del codice di accesso (Pin) all area riservata del sito. In alternativa si può sempre versare con i servizi di home ban - king forniti dalla propria banca o di remote banking (CBI). Infine si può sempre ricorrere ad un in - termediario abilitato che, a pagamento, effettuerà il versamento sul vostro conto corrente. sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali (2,5%) maturati dal 1 dicembre al giorno del pagamento. Se invece si paga entro il 31 dicembre 2012 è dovuta la classica sanzione del 3% più gli interessi legali (2,5% annuo) sempre maturati dal 1 dicembre fino al giorno in cui viene eseguito il versamento. Infine, oltre questo termine, e fino alla data di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi la sanzione è del 3,75%, sempre più gli interessi del 2,5% con maturazione giorno per giorno. Gli interessi non si versano insieme al tributo principale, ma a parte con il codice tributo 1989, interessi sul ravvedimento Irpef. Anche la sanzione deve essere indicata a parte con il relativo codice (ad esempio, 8901 per l Irpef, 8918 per l Ires, ecc.). Baciati dalla fortuna... Il pagamento dell acconto Irpef riguarda in generale chi ha presentato Unico Ma c è qualcuno che non deve pagare nulla: ecco di chi si tratta. 1) Chi ha indicato nella denuncia dei redditi (riga RN33) un imposta inferiore a 51,65 euro e chi prevede un Irpef 2012 inferiore a 51,65 euro. 2) Chi ha avviato una nuova attività nel 2012 e non aveva redditi nel In pratica, chi non doveva presentare la dichiarazione nel 2012, anche a no vembre non dovrà fare nulla: pagherà tutte le imposte a saldo sui redditi del 2012 a giugno Stesso discorso per dipendenti e pensionati che nel 2011 avevano solo redditi di lavoro dipendente o assimilati e che nel 2012 hanno avuto ulteriori redditi aggiuntivi (ad esempio, acquisto di un immobile, dividendi, collaborazioni, ecc.). 3) Chi a giugno, luglio o agosto, per errore o libera scelta, ha versato tutto l acconto del 96%, anziché la sola prima rata; chi, invece, per errore ha pagato più del dovuto a titolo di prima rata, ora può scalare dall importo della seconda rata le maggiori somme versate. 4) Gli eredi di persone decedute nel 2012 non devono versare nulla per conto del defunto. 5) Chi ha presentato il modello 730. Calcoli e pagamenti, infatti, vengono fatti direttamente dal sostituto d imposta: la se conda rata sarà trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Fa eccezione chi nel 2012 ha cessato il rapporto di lavoro, oppure è stato messo in aspettativa senza retribuzione. In questi casi, infatti, il versamento dell acconto dovrà essere fatto autonomamente dal lavoratore. Nessun problema, invece, se i redditi del 2012 sono au mentati rispetto a quelli In questo caso, infatti, basta versare complessivamente il 96% dell Irpef relativa al 2011: il conguaglio, infatti, si farà con la prossima dichiarazione dei redditi, pagando la differenza. Per chi paga l Irap Molti titolari di partita Iva (tra cui anche amministratori di condominio) devono versare (se do vuto) anche l acconto Irap. Attenzione però agli errori: la misura dell acconto non è diminuita al 96% come per l acconto Irpef, ma è rimasta alla classica percentuale del 99%; basta, quindi, calcolare il 99% dell imposta indicata nella riga IR22 del modello Irap 2012 e sottrarre quanto è stato eventualmente pagato come prima rata: si ottiene così l importo da versare entro il 30 no vembre. Il codice tributo da indicare nella se zione Regioni della delega F24 è il Occorre, inoltre, indicare il codice regionale (per il Lazio, ad esempio, è 08). Anche per l Irap è possibile calcolare l acconto non sullo storico ma sul reddito che si prevede di conseguire nel 2012, con l avvertenza che gli errori an dranno sanati col ravvedimento operoso oppure sa - ranno contestati dal fisco. Infine, per le Regioni in deficit sanitario per le quali è stata introdotta un aliquota più alta rispetto a quella riportata nella tabella in appen - dice alle istruzioni ministeriali, bi sognerà ricalcolare l imposta 2012 con la maggiore aliquota e poi calcolare l acconto o analogamente, se si sceglie il me todo previsionale, fare i calcoli previsionali con l aliquota maggiorata.

4 4 Fiscal Flash Migliorare la casa, fino a giugno ti costa la metà la detrazione del 36% da alcuni mesi è aumentata al 50% e l importo massimo è raddoppiato di Daniele Cuppone Anche se tartassati dal fisco, gli italiani hanno mantenuto intatto il lo - ro amore per le quattro pareti domestiche. E il governo ha dato il suo placet: la detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è infatti salita in estate dal 36% al 50%. Ecco le cose da conoscere per sfruttare la bella novità... 36, 50 e compagnia Grazie al D. L. n. 83/2012, la detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è aumentata al 50% ma solo fino alla metà del Inoltre è cresciuto il limite massimo di spesa. Più precisamente il nuovo calendario del bonus è il seguente: - per l anno 2012 la detrazione è del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 e spetta per un ammontare massimo di euro; dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre, invece, la de - trazione sale al 50% e l importo massimo a euro (naturalmente al netto delle spese già sostenute); - per il 2013 invece le percentuali saranno invertite: la de - trazione sarà dapprima del 50% per le spese sostenute dall inizio dell anno fino al 30 giugno 2013 e spetteranno su un ammontare massimo di euro (tenendo conto delle spese sostenute negli anni precedenti, nell ipotesi di prosecuzione dei lavori), per poi scendere al 36% per le spese sostenute dal 1 luglio 2013, su un ammontare massimo che tornerà a euro. Attenzione però ai passi falsi: se alla data del 30 giugno 2013 sa - ranno state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%. Considerazioni da fare Il bonus è aumentato a tutto vantaggio una volta tanto dei cittadini e delle imprese, le quali sperano nella crescita del proprio fatturato. Ma prima di lanciarvi lancia in resta nei lavori, occorre probabilmente tener presente qualche aspetto in più. Innanzitutto, l ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione e si divide in 10 rate annuali di importo uguale. Inoltre, se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle già sostenute: infatti si avrà diritto all agevolazione solo se la spesa non ha superato il limite complessivo previsto. L agevolazione poi può essere richiesta per le spese sostenute nell anno, secondo il criterio di cassa. Infine quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all esercizio di un attività (ad esempio un amministratore di condomini che ha adibito una stanza dell appartamento alla professione), la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. Per non sbagliare Anche se molte semplificazioni sono state apportate alla complessa normativa stabilita per usufruire della detrazione, rimangono in piedi alcune prescrizioni da rispetcontinua a pagina 15 N Anno XIX - Novembre/Dicembre FiscalFlash pubblicazione bimestrale, edizione CEDAF S.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 Roma - Spediz. in abbon. post. comma 20 lett. b) Legge 662/96 Roma - Stampato da: Pubbliprint Service snc - Tel Dir. resp.: Paolo Ricci - Iscr.Trib. Roma n /3/95 - Tutti i diritti riservati

5 Fiscal Flash 5 Mettiamo a reddito l immobile con il bed and breakfast Possibile arrotondare il bilancio di famiglia, senza troppa burocrazia di Alberto Martinelli In tempi difficili ogni occasione è buona e non sono pochi gli italiani che sempre più ricorrono al bed and breakfast per far quadrare i conti. Tra Imu, tagli alle agevolazioni e aumento delle tasse, infatti, chi possiede un immobile al giorno di oggi deve valutare tutte le possibilità, ivi compreso l accoglienza temporanea di un ospite (pagante s intende!). Vediamo insieme come fare, per evitare problemi col fisco... Cos è il bed and breakfast Dall inglese letto e prima colazione, il bed and breakfast è la famosa formula che consente alle famiglie di ospitare saltuariamente e a pagamento dei turisti nella propria abitazione. Negli ultimi anni tale attività ha avuto un notevole sviluppo: agli ospiti è, infatti, garantito un prezzo più economico e vantaggioso rispetto alle tradizionali strutture alberghiere e nello stesso tempo gli stessi possono approfondire la conoscenza della cultura, delle abitudini e delle specialità gastronomiche locali, oltre a poter contare su un clima più familiare per il loro soggiorno. Anche chi gestisce ha molti vantaggi se decide di ricorrere al bed and breakfast. L attività infatti è facile da organizzare e comporta pochissimi adempimenti e notevoli agevolazioni fiscali, se esercitata con carattere di occasionalità. Niente Iva e adempimenti Naturalmente, per rientrare nelle agevolazioni, questo tipo di attività ricettiva deve essere praticata in modo non sistematico o abituale e in assenza quindi dei presupposti che possano ricondurla nelle attività d impresa. Poiché il B&B è regolamentato a livello regionale, prima di cominciare consigliamo ai lettori di consultare bene la normativa in materia. In linea di massima ci si dovrà avvalere dell organizzazione familiare e dunque non di personale dipendente, soci, collaboratori etc. Se si rispetta dal punto di vista fiscale il carattere saltuario dell attività di fornitura di alloggio e prima colazione, si beneficia in via generale dell esclusione dal campo di applicazione dell IVA. Chi effettua il bed and breakfast in modo occasionale sarà dunque esonerato dal dover aprire partita IVA, e di conseguenza da tutti i sempre più numerosi adempimenti cui sono assoggettati i titolari di partita Iva. Inoltre il gestore non imprenditore di bed and breakfast sarà esonerato, oltre che dalla tenuta della contabilità IVA, anche dalla contribuzione INPS, dall iscrizione alla Camera di Commercio e dall eventuale iscrizione all INAIL. Ricevuta fiscale o fattura? Ma come vanno registrati gli incassi del bed and breakfast? Bisognerà emettere lo stesso, in qualche modo, una fattura oppure una ricevuta da consegnare al cliente? Ebbene innanzitutto, se si rimane nel regime occasionale, non dovendo aprire una posizione Iva e non essendo soggetti ai relativi adempimenti, non deve essere emessa alcuna fattura e neanche una ricevuta fiscale come quella degli alberghi. E invece sufficiente per certificare i corrispettivi rilasciare una ricevuta non fiscale (con bollo da 1,81 euro se l importo è superiore a 77,47 euro o in ogni caso se il cliente la dovesse de - durre) emessa in duplice copia e dotata di numerazione progressiva, con la data del pagamento. La copia conservata dal gestore costituirà la base per determinare l imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi. Calcoliamo le tasse Come abbiamo visto, anche sul fronte delle imposte dirette non mancano dunque semplificazioni e agevolazioni, indubbiamente gradite. Il privato gestore di B&B in modo non imprenditoriale non dovrà tenere laboriose scritture contabili o rispettare le svariate regole di buona contabilità civile e fiscale. Sarà invece sufficiente conservare da un lato le ricevute emesse al cliente e dall altro le fatture e le ricevute di acquisto dei beni e servizi necessari per l attività (come ad esempio le fatture per i generi alimentari per la prima colazione o le spese per la tintoria per il lavaggio delle lenzuola). Ribadiamo, fatture o ricevute fiscali: ovvero no scontrini fiscali. Quanto al trattamento da riservare ai proventi conseguiti da questa attività ai fini delle imposte sui redditi, non trattandosi di redditi conseguiti nell esercizio di un impresa, sono inquadrati tra i redditi diversi ovvero redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi sono determinati come differenza tra l ammontare percepito nel periodo d imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione, opportunamente documentate. Questi redditi si cumulano con gli altri eventuali redditi percepiti dell operatore di B&B, su cui verrà calcolata la tassazione IRPEF. Si al modello 730, mentre il 50% si divide a metà Molte famiglie prima di avviare un attività di bed and breakfast si pongono un ultima domanda: avendo il marito o la moglie (o magari entrambi) un lavoro dipendente, si potrà ancora presentare il modello 730 o invece si dovrà passare al Modello Unico per indicare i compensi del B&B? Ebbene via libera anche al 730, il cosiddetto modello semplificato. Chi ha lavoro dipendente potrà senza dubbio continuare a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, indicando i compensi percepiti dall attività ricettiva nel quadro D e come di consueto nel quadro C gli altri redditi, cioè quelli da lavoro dipendente. Il datore di lavoro procederà come sempre ad effettuare il conguaglio delle imposte dovute o ad erogare l eventuale rimborso direttamente sulla busta paga. Se invece si dovesse scegliere il modello Unico i redditi occasionali da B&B andranno indicati nel quadro RL. Ricordiamo infine che, se si decide di adibire l appartamento a questa attività, il fisco è rigido sul fronte dei lavori di recupero del patrimonio edilizio: infatti, le eventuali spese di ristrutturazione delle abitazioni adibite promiscuamente al citato esercizio possono si usufruire della detrazione del 50% (ex 36%) Irpef, purché ridotta della metà.

6 6 Fiscal Flash L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi i quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/ AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Svolgo l attività di amministratore per il condomi-? nio in cui vivo. Ho un reddito annuo di euro circa erogatomi dal condominio con una collaborazione a progetto. Ci avvaliamo di una consulente del lavoro che redige la mia busta paga. Vorrei sapere se posso portare in detrazione dall imposta dovuta le somme versate mensilmente relative alla quota contributo previdenziale. Mio padre, con cui vivo, può continuare a beneficiare della detrazione figli a carico? La quota di contributo previdenziale Inps rimasta a carico del lettore deve essere indicata come onere deducibile nel quadro RP del modello Unico, solo se non è già stata dedotta (come solitamente avviene) dal reddito imponibile direttamente dal sostituto d imposta (si presume il condominio). Il lettore può verificare ciò direttamente dal modello Cud. Ricordiamo che per essere considerati fiscalmente a carico il reddito complessivo non deve essere superiore a 2840,51 euro. Il lettore, pertanto, non potrà essere considerato fiscalmente a carico del genitore. BENEFICI E VENDITA PRIMA CASA Il periodo di cinque anni? durante il quale non può essere venduto l immobile acquistato con i benefici prima casa (registro 3%) decorre dalla data di stipula dell atto di compravendita oppure dalla data di trasferimento della residenza dell acquirente nel Comune in cui si trova l immobile? Per non perdere i benefici prima casa (imposta di registro al 3% più imposte ipotecarie e catastali in misura fissa), l immobile non deve essere trasferito prima del decorso di cinque anni dalla data dell acquisto. VENDITA TERRENO Ho venduto pochi giorni? fa un terreno agricolo che mi apparteneva al 100%. Come devo indicare tale situazione nella dichiarazione dei redditi? Il lettore dovrà dichiarare nel proprio modello Unico, quadro RA, il reddito dominicale ed agrario del terreno (rivalutati rispettivamente dell 80% e del 70%) rapportati ai giorni di possesso nell anno PROTESI ACUSTICA Ho dovuto acquistare un? apparecchio acustico per problemi di udito, spendendo quasi 3000 euro. Vorrei sapere se potrò detrarre la spesa nel prossimo 730, considerato che posseggo regolare fattura della spesa. Sono necessari anche altri documenti? La spesa sostenuta dal lettore è senz altro detraibile nella dichiarazione dei redditi, modello Unico o 730. Oltre alla fattura, è bene conservare la prescrizione dello specialista; in alternativa è possibile presentare su richiesta dell amministrazione finanziaria una au to certificazione, per attestare la necessità del prodotto per il contribuente o per i familiari a carico e la causa per la quale è stato acquistato. CITOFONO Vorrei sapere se le spese? sostenute per la sostituzione di un impianto citofonico all interno di un condominio possono beneficiare della detrazione Irpef del 36%. Si. Come già ribadito più volte nella nostra rubrica la spesa sostenuta per la sostituzione dell impianto citofonico costituisce un intervento di manutenzione straordinaria e beneficia della detrazione Irpef del 36% (pro tempore aumentata com è noto al 50%). Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria, infatti, le opere necessarie per rinnovare le parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare o integrare i servizi tecnologici sempre che non comportino modifiche delle destinazioni d uso. POLIZZA VITA Ho la partita Iva con il? regime fiscale del forfettino. Sostengo delle spese relative alla titolarità di una polizza vita del Vorrei sapere se posso dedurre questi oneri dal reddito, che è costituito esclusivamente dagli onorari della mia professione. In generale i premi versati per le vecchie polizze vita, contratti rinnovati o stipulati fino al 31 dicembre 2000, sono detraibili dall Irpef, se rispettano alcune precise indicazioni fornite dal fisco. Nel caso del lettore, però questa detrazione non sarà possibile, a meno che non abbia altri redditi oltre a quello professionale. Il reddito dei cosiddetti forfettini, infatti, non confluisce nel reddito complessivo su cui poi si calco - la l Irpef, ma viene assoggettato a parte ad un imposta sostituiva pari al 10% del reddito conseguito dall attività.

7 Fiscal Flash 7 L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi i quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/ PRIMA CASA Mia moglie ed io abbiamo? in comproprietà due piccoli appartamenti, che ri - sultano intestati al 50% a ciascuno di noi. In un appartamento abitiamo noi, mentre nel secondo c è nostra figlia. E possibile usufruire della deduzione per la prima casa anche sul secondo appartamento dove risiede nostra figlia? La risposta al quesito è negativa. La deduzione per l abitazione principale spetta per un solo immobile adibito ad abitazione principale, per cui se il lettore possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione e l altro utilizzato dalla figlia, la deduzione spetta soltanto per il reddito della prima casa del lettore (stesso discorso per la moglie). Per usufruire della deduzione per entrambi gli appartamenti si po - trebbe, ad esempio, valutare l opportunità di donare l appartamento alla figlia. In questo caso, essendone proprietaria, potrà usufruire delle agevolazioni previste sia ai fini Irpef che Imu. DETRAZIONE 36/50% Dovendo effettuare dei? lavori di ristrutturazione edilizia su vari immobili di mia proprietà vorrei cortesemente sapere come va ripartita la detrazione del 36% e chi ne ha diritto. Grazie. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Infatti, fino al 31 dicembre 2011 i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni potevano ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. Dal 1 gennaio 2012 non è più prevista questa diversa modalità di ripartizione. Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti as - soggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ad altri soggetti che ne sostengono le relative spese. Tra i possibili beneficiari ad esempio troviamo: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; soci delle società di persone e imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l acquirente dell immobile ha diritto all agevolazione se: è stato immesso nel possesso dell immobile; esegue gli interventi a proprio carico; è stato registrato il compromesso. Infine, può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. NUDA PROPRIETA E PRIMA CASA Ho ereditato un appartamento ma posseggo già la? nuda proprietà di un al - tro immobile nello stesso Comune. Posso usufruire lo stesso delle agevolazioni previste per la prima casa, pagando le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa? Per valutare la possibilità di applicare i benefici fiscali, occorre sapere se la nuda proprietà si riferisca ad un immobile acquistato a sua volta coi benefici prima casa: in tal caso infatti, i benefici non possono applicarsi, dato che la norma richiede che il soggetto non possieda diritti reali (tra cui la nuda proprietà) su immobili acquisiti con le agevolazioni prima casa in tutto il territorio nazionale. Viceversa nel caso negativo le agevolazioni sono applicabili: non è infatti richiesto dalla norma che il beneficiario non possegga la nuda proprietà di altri immobili nel territorio del comune ma esclusivamente la piena proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione. ACQUISTO CASA RISTRUTTURATA Ho acquistato nel 2012 un? appartamento da un impresa di costruzioni che ha effettuato interventi di ristrutturazione dello stabile e che mi ha assicurato che ho diritto alla detrazione forfettaria per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Vorrei sapere se è vero e nel caso affermativo quali sono le condizioni più importanti per godere della detrazione. La risposta è positiva. La detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dal termine dei lavori, alla vendita dell immobile. L agevolazione spetta a condizione che l immobile acquistato faccia parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi riguardanti l intero fabbricato e non solo una parte di esso, anche se rilevante. Inoltre l agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari.

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10 10 Fiscal Flash lo sapevate che... CATASTO MENO CARO Buone notizie per molti proprietari di immobili, che spesso si trovano nella necessità di recarsi in Catasto per richiedere una visura o una piantina o fare altre verifiche. Per chi accede alle banche dati catastali on line, ad esempio direttamente dal pc di casa o del lavoro, i tributi diminuiscono del 10%. Oltre dunque alla comodità, consultando in via telematica le banche dati ipotecaria e catastale ci sarà anche il beneficio del ri - sparmio. La novità interessa oltre ai proprietari anche molte altre categorie di cittadini come ad esempio chi compra una casa o un negozio o chi eredita un immobile. Ma non basta: anche chi non avesse dimestichezza coi mezzi elettronici e si recasse di persona presso gli uffici avrà diritto addirittura alla pratica gratuita, a condizione però che riguardi esclusivamente i propri immobili: per la precisione sono diventate gratis visure ed ispezioni cosiddette personali, quelle, cioè, richieste dallo stesso intestatario del bene. Per avere diritto a non pagare niente, le visure e le ispezioni personali vanno richieste presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. La previsione è già operativa dal 29 aprile scorso per le ispezioni ipotecarie mentre per quanto ri - guarda la consultazione degli atti catastali è diventata esecutiva dallo scorso 1 ottobre. Circolare n. 4 del 28 settembre 2012 dell Agenzia del Territorio IL NUOVO ANNUARIO SUL SITO DELL AGENZIA L Agenzia delle Entrate ha rimesso mano anzitempo all Annuario del contribuente, una delle sue guide più interessanti, consultabile sul sito Il restyling avviene generalmente ogni anno, ma questa volta l agenzia non ha voluto attendere tanto e per dare un informazione aggiornata ai cittadini ha anticipato i lavori di correzione delle norme già superate. Tanti sono gli argomenti aggiornati con le ultimissime disposizioni in vigore, tra questi segnaliamo il paragrafo sulla tassazione delle attività finanziarie all estero (che recepisce i chiarimenti contenuti nella circolare 28/2012 su Ivie e Ivafe e la risoluzione 54/2012). E soprattutto la parte sulla tassazione degli immobili all estero e quella sulla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, senz altro uno degli argomenti più gettonati: il decreto legge 83/2012 infatti ha portato, per il periodo 26 giugno 2012/30 giugno 2013, al 50% dei costi sostenuti il tetto massimo su cui applicare l agevolazione e ha innalzato il limite di spesa da a euro. Infine aggiornata anche la normativa per quanto riguarda la soglia da rispettare per i pagamenti cash, il bonus sicurezza, l imposta sugli aerotaxi e aerei privati e la tassazione dei premi di produttività. La tassazione agevolata spetta quest anno ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di un reddito (riferito all anno 2011) non superiore a 30mila euro e va calcolato su un importo massimo annuo di euro. COMODATO AUTO, SI PASSA IN MOTORIZZAZIONE Approvato il Dpr sulla registrazione degli utilizzatori dei veicoli, che intende portare ordine in una materia piuttosto complessa. Secondo le nuove norme (al mo - mento in cui si scrive non ancora in vigore perché in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) gli effettivi utilizzatori di un veicolo dovranno comunicare le proprie generalità alla Motorizzazione Civile, quando l uso del veicolo non è occasionale e supera i 30 giorni. In questo modo si potrà conoscere il vero responsabile della circolazione in tutta una serie di situazioni, come ad esempio il noleggio a lungo termine o il co - modato. Capita spesso che i giovani titolari di partita Iva utilizzino un auto di famiglia per la propria attività, ovvero non di proprietà, e deducano i relativi costi. Finora era sufficiente un contratto di comodato con il quale il prestito era messo nero su bianco. Da oggi in poi invece occorrerà anche effettuare la comunicazione presso la Motorizzazione Civile, che provvederà all iscrizione del nome dell utilizzatore nell Anagrafe nazionale dei veicoli, ri - portandolo anche sulla carta di circolazione del mezzo. La variazione non andrà invece comunicata al PRA (Pubblico registro automobilistico). In base ad alcune indiscrezioni, sembra comunque che il decreto conterrà diverse deroghe, in particolare per i familiari stretti dell intestatario del veicolo. continua a pagina 12

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12 12 Fiscal Flash lo sapevate che... continua da pagina 10 DEDUZIONE PER LE LOCAZIONI DAL 15 AL 5% Brutta sorpresa per i proprietari di immobili: nel testo della discussa riforma del lavoro sono state ag - giunte anche delle norme fiscali relative alla casa, al fine di finanziare i costi della riforma Fornero, destinate ad avere un notevole impatto sulle loro tasche. Tra queste una delle più critiche riguarda la tassazione degli immobili affittati. Fino ad oggi il canone annuo percepito (almeno sulla carta) dal proprietario veniva tassato previa una riduzione del 15%. Tale riduzione invece dal 2013 scende al 5% con un impatto fortemente negativo sui cittadini. Un giro di vite che va a colpire un settore come quello delle rendite immobiliari, già penalizzato. Nessuna possibilità sembra esserci per i proprietari di negozi, viceversa per chi affitta un appartamento uso abitazione esiste co - munque la possibilità di ridurre l aggravio fiscale, ipotizzando il passaggio al regime della cedolare secca, che permette di tassare il reddito da locazione con l aliquota fissa del 21%, o addirittura del 19% per gli affitti a canone convenzionale nei comuni ad alta tensione abitativa. Finora, infatti, uno degli elementi a favore della tassazione ordinaria era proprio la riduzione del 15% del reddito imponibile, riduzione non presente con la cedolare secca: ridotta la deduzione al 5%, la cedolare secca potrebbe riguadagnare apprezzamento tra i proprietari. CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO, ADDIO DEDUZIONE Anche il settore delle assicurazioni veicoli è stato rivisitato dall amministrazione finanziaria. Nell importo pagato come premio della RCA infatti è presente una componente di modesta entità, il contributo al servizio sanitario na - zionale, che gli intestatari delle polizze potevano finora portare in deduzione dal reddito. Dal 2013, però, probabilmente non sarà più così: viene infatti introdotta una franchigia di 40 euro che, nella maggior parte dei casi, sterilizzerà la deduzione. COSTI AUTO PIU SALATI Per molti titolari di partita iva, imprese, professionisti, artigiani, i costi degli autoveicoli rappresentano talvolta una delle voci di spesa dell attività più importanti. Ad oggi la percentuale di deduzione del costo è pari al 40%: ciò significa che ad esempio su 100 euro di benzina utilizzata per l attività, 40 potevano essere considerate costo ed essere sottratte dai ricavi su cui si calcolano le tasse. Purtroppo la percentuale è stata modificata e dal 2013 la deducibilità scenderà dal 40% al 27,5%. Ad esempio, tornando all esempio precedente, su 100 euro di benzina solo 27,50 potranno essere portate ad abbattimento dei ricavi conseguiti, con sostanziale innalzamento delle im - poste. Inoltre sull acconto delle imposte di quest anno bisogna già considerare la nuova percentuale, con aggravio dei calcoli. RISPARMIO ENERGETICO AL 55% Buone notizie per i lavori in casa: dopo aver aumentato dal 36 al 50% la detrazione Irpef per i lavori di recupero del patrimonio edilizio fino al 30 giugno 2013, la detrazione per il risparmio energetico torna ad applicarsi nella classica misura del 55%, sempre fino al 30 giugno dell anno prossimo. Si tratta di un intervento contenuto nel D.L. n. 83/2012 ( decreto crescita ), il quale nelle intenzioni del governo vorrebbe contribuire a rilanciare la domanda nel settore edile e nel suo indotto. Gli interventi agevolati come noto riguardano quattro distinti settori: a) interventi di riqualificazione globale degli edifici; b) interventi sugli involucri degli edifici (tra i quali ad esempio rientra la sostituzione di finestre comprensive di infissi); c) installazione di pannelli solari; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per saperne di più sugli interventi possibili è possibile consultare la guida Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, nella sezione Guide del sito Ritira da una copia di FiScal FlaSH

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14 RAVVEDIMENTO OTTOBRE 2012 DICEMBRE 2012 L M M G V S D L M M G V S D VERS. IVA RITENUTE DICHIARAZIONI D INTENTO INTRASTAT BLACK LIST - REGISTRO VERS. ACCONTO IRPEF - IRES - IRAP Imm. Concezione NOVEMBRE 2012 GENNAIO 2013 L M M G V S D L M M G V S D VERS. IVA RITENUTE - ICI DICHIARAZIONI D INTENTO RAVVEDIMENTO Natale S. Stefano ACCONTO IVA INTRASTAT REGISTRO RAVVEDIMENTO BLACK LIST 14 Fiscal Flash 1 G Ognissanti 2 V 3 S 4 D 5 L 6 M 7 M 8 G 9 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14 M 15 G NOVEMBRE V 17 S 18 D 19 L 20 M 21 M 22 G 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M 28 M 29 G 30 V NOVEMBRE Giovedì 15 RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade oggi il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 ottobre con l applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi del 2,5% annuo dal 17 ottobre fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. Venerdì 16 IVA RITENUTE MENSILE E TRIMESTRALE - Ultimo giorno utile per versare l eventuale imposta a debito relativa al 3 trimestre 2011 (per i contribuenti che hanno optato per il versamento dell I- VA trimestrale) o relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili). I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: Versamento IVA trimestrale- 3 trimestre; Versamento IVA mensile ottobre. Vanno anche versate le ritenute operate nel mese di ottobre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Va effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti ad ottobre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. IMPOSTE RATEIZZATE - Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della rata delle imposte e/o contributi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA. DICHIARAZIONI D INTENTO - I contribuenti Iva devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d intento ricevute nel mese di ottobre 2011 da parte degli esportatori abituali che possono effettuare acquisti senza applicazione dell IVA. Lunedì 26 INTRASTAT - Entro oggi devono essere presentati gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a ottobre (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica (tramite Electronic Data Interchange). Venerdì 30 le scadenze di novembre/dicembre ACCONTO IRPEF - Ultimo giorno utile per versare la seconda o unica rata di acconto dovuto per il 2012 dalle persone fisiche. Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il 4034: IRPEF acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione. Chi si avvale del regime agevolato previsto per i nuovi minimi entro oggi deve effettuare se dovuto il pagamento della seconda o unica rata dell acconto dell imposta sostitutiva Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il ACCONTO IRES - Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell acconto dovuto per il 2012 da parte dei soggetti aventi esercizio sociale compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre. Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il 2002 IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione. ACCONTO IRAP - Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell acconto IRAP dovuto per il 2012 (persone fisiche titolari di partita IVA, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali, ecc.). Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il 3813: IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione. GESTIONE SEPARATA INPS - Scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto dei contributi dovuti per il 2012 dai professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza. Il versamento deve essere effettuato utilizzando la delega di pagamento F24. CEDOLARE SECCA - Scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto della cedolare secca sui contratti di locazione, se dovuta. Per la seconda rata di acconto, ricordiamo, il codice tributo da utilizzare è REGISTRO - Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1 novembre 2012 e per versare l imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente (il pagamento è escluso per i contratti cui si applica il regime della cedolare secca). Il versamento dell imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23. IMPOSTE RATEIZZATE - Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell ultima rata delle imposte rateizzate da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA. OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI Oggi è l ultimo giorno utile per presentare per via telematica all Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate nel mese di ottobre (operatori mensili), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori black list ). DICEMBRE Lunedì 17 1 S 2 D 3 L 4 M 5 M 6 G 7 V 8 S 9 D 10 L 11 M 12 M 13 G 14 V 15 S DICEMBRE 2012 IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l eventuale imposta a debito relativa al mese di novembre (contribuenti mensili) con il codice tributo Versamento IVA mensile novembre. Vanno versate le ritenute operate nel mese di novembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti o rappresentanti di commercio. Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a novembre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade oggi il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 novembre scorso con l applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi del 2,5% annuo dal 17 novembre fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. DICHIARAZIONI D INTENTO - I contribuenti Iva devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d intento ricevute nel mese di novembre IMU - Ultimo giorno utile per effettuare il versamento del saldo dell imposta dovuta per l anno EREDI - Per gli eredi delle persone decedute dopo il mese di febbraio 2012 che presentano il Modello Unico 2012 per conto del de-cuius, i termini di versamento delle imposte dovute sono prorogati ad oggi (senza alcuna maggiorazione). Per la presentazione della dichiarazione c è tempo fino al 31 dicembre 2012 (modello cartaceo) o 2 aprile 2013 (modello telematico). Giovedì 27 ACCONTO IVA - Scade oggi il termine per effettuare il versamento dell acconto IVA di fine anno. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: Versamento IVA acconto (per i contribuenti mensili); Versamento IVA acconto (per i contribuenti trimestrali). INTRASTAT - Entro oggi devono essere presentati gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a novembre (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica (tramite Electronic Data Interchange). Lunedì 31 REGISTRO - Scade oggi il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1 dicembre 2012 e per versare l imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente (il pagamento è escluso per i contratti cui si applica il regime della cedolare secca). Il versamento dell imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F D 17 L 18 M 19 M 20 G 21 V 22 S 23 D 24 L 25 M 26 M 27 G 28 V 29 S 30 D 31 L

15 Fiscal Flash 15 3 continua da pagina 4 tare. Innanzitutto per sgombrare il campo dai dubbi e dalle incertezze, ribadiamo che per godere del bonus non occorre più inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, prima di cominciare le opere. In altre parole la mancata co - municazione preventiva non rende più inapplicabile il diritto alla detrazione, come è avvenuto per anni per tanti contribuenti imprudenti. Al posto dell invio dei dati per l amministrazione è invece ob - bligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi alcune informazioni prima contenute nella comunicazione di inizio lavori, come i dati catastali identificativi dell immobile oggetto dell intervento oppure, nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore o dal conduttore anziché dal possessore, gli estremi di registrazione dell atto che costituisce il titolo per la detenzione (ad esempio il contratto di locazione). La bella novità è stata introdotta da tempo con il cd. decreto sviluppo (D. L. 13/5/2011 n. 70). Altra notevole semplificazione scattata con lo stesso decreto 70/2011 è stata l abolizione dell obbligo di indicare nelle fatture l importo della mano d opera impiegata, un altro rompicapo di cui imprese e cittadini non sentono certo la mancanza. Rimane come obbligo irrinunciabile che il pagamento sia fatto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con la specificazione del codice fiscale del committente, della partita iva dell impresa e della causale dei lavori. A tale proposito l Agenzia delle En trate recentemente ha di - chiarato che il diritto all agevolazione si perde se non viene indicato nel bonifico il riferimento alla legge n. 449/1997, necessario per far capire alla banca che deve trattenere una ritenuta d acconto del 4% a carico dell impresa beneficiaria del bonifico. Se si vende la casa... Fino al settembre 2011, quando l immobile su cui venivano eseguiti dei lavori per i quali spettava la detrazione del 36% era venduto, il bonus si trasmetteva all acquirente. Con la conversione in legge del D.L. 138/ 2011 (Legge 148/2011) invece non è più così ma è il venditore, che di fatto ha sostenuto le spese, a decidere se continuare a usufruire della detrazione oppure in alternativa trasferirla all acquirente. Qualche tempo fa l Agenzia delle Entrate è ritornata sull argomento nella Circolare n. 19/2012 ed ha chiarito che nel silenzio delle parti il diritto alla detrazione si intende trasferito a chi compra. La stessa Circolare evidenzia che, in caso di trasferimento di proprietà, anche le rate residue del 55%, spettante per i lavori di risparmio energetico, seguiranno la stessa regola di quelle del 36 per cento. Ritira da una copia di FiScal FlaSH FISCAL FLASH PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA FiscalFlashèindistribuzionegratuitapressotuttiipuntivenditaEdipro. Chiama il numero per sapere qual è il tuo punto vendita più vicino.

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