REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE
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- Guglielmo Rocchi
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1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE approvato con atto di Giunta comunale n. 112 del 12/11/2012 modificato con atto di Giunta comunale n. 121 del 10/12/2012 in vigore dal 31/12/2012 modificato con atto di Commissario straordinario (con i poteri della Giunta comunale) n. 50 del 20/5/2013 modificato con atto di Commissario straordinario (con i poteri della Giunta comunale) n. 58 del 30/5/2013
2 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE INDICE Art. 1 Contenuto del Regolamento e definizioni Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento Art. 3 Effetti delle sanzioni disciplinari Art. 4 L'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Art. 5 Competenze Art. 6 Riservatezza e garanzie formali Art.7 Procedimento disciplinare di competenza dell U.P.D. Art. 8 Procedimento disciplinare di competenza del dirigente Art. 9 Competenza ad assumere i provvedimenti cautelari in corso di procedimento disciplinare e di procedimento penale Art. 10 Astensione e ricusazione Art. 11 Impugnazione delle sanzioni disciplinari Art. 12 Norma di rinvio. Art. 1 Contenuto del Regolamento e definizioni 1.Il presente regolamento disciplina gli organi e le procedure per l applicazione delle sanzioni disciplinari, nel quadro ed in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale degli enti locali. 2. Il codice di disciplina ed il codice di comportamento e la normativa di riferimento, articoli 55 fino al 55-novies del D.lgs. 165/2001, per il personale Dirigente e non Dirigente è pubblicato sul sito istituzionale dell Ente e quello relativo al personale non Dirigente è affisso nelle sedi di lavoro. 3. Ciascun Dirigente ha cura che il personale assegnato venga a conoscenza delle disposizioni in essi contenuti. Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento 1.Il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti del Comune, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Art. 3 Effetti delle sanzioni disciplinari 1.L applicazione delle sanzioni disciplinari, oltre agli effetti propri dovuti alla sanzione stessa, può produrre effetti sul riconoscimento di incentivi di produttività e qualità della prestazione individuale, nonché ai fini della progressione orizzontale e verticale, nella misura e con le modalità previste nelle disposizioni contrattuali ed organizzative che li regolano. 2.Non si tiene conto ad alcun effetto, nemmeno ai fini della recidiva, delle sanzioni disciplinari
3 decorsi due anni dalla loro applicazione. 3.Copia dell atto conclusivo del procedimento disciplinare viene sempre trasmesso, a cura del soggetto titolare dell azione disciplinare, al Nucleo di Valutazione e al Dirigente, quando non titolare del procedimento, per le necessarie valutazioni. Copia dell atto di irrogazione della sanzione viene inoltre trasmesso al Settore Personale per l'inserimento nel fascicolo personale del Dipendente. Art. 4 L'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 1. L UPD è composto da tre Dirigenti dell Ente. Il Presidente dell UPD è individuato nella figura del Dirigente responsabile del personale il quale nomina gli altri componenti. 2. I componenti durano in carica 2 anni. 3. In caso di incompatibilità o conflitto di interessi, o per qualsiasi altra idonea motivazione, i componenti dell UPD potranno essere scelti tra esperti esterni all Ente individuati dal Segretario generale preferibilmente tra dirigenti di amministrazioni pubbliche o Segretari comunali anche in quiescenza. 4. Il Presidente dell UPD nomina, per la durata del suo mandato, il Segretario dell UPD tra i Dipendenti dell ente. 5. L UPD si attiva a seguito di segnalazione del Dirigente del settore in cui il Dipendente lavora ed in tutte le altre ipotesi nelle quali lo stesso abbia altrimenti acquisito notizia dell infrazione. 6. L U.P.D. si avvale, nell esercizio delle funzioni del supporto tecnico dell Ufficio personale. 7. Per le questioni di particolare complessità, nel caso di mancanza di adeguate professionalità all interno dell Ente, l U.P.D. potrà avvalersi anche di consulenti esterni esperti nelle materie che formano oggetto del procedimento, previo conferimento di incarico alle condizioni e secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale vigente in materia. Art. 5 Competenze 1. Le competenze inerenti i procedimenti disciplinari sono così suddivise: 2. DIRIGENTI. Competono ai Dirigenti presso i quali il lavoratore presta la sua attività, tutte le fasi del procedimento disciplinare, per le infrazioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 3. Quando la sanzione in astratto applicabile eccede la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il Dirigente deve trasmettere con immediatezza e comunque improrogabilmente entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all UPD la preistruttoria contenente tutte le circostanze disciplinarmente rilevanti. 4. Se nel corso del procedimento, già iniziato con la contestazione, emerge che la sanzione da applicare non è di sua competenza, il Dirigente, entro cinque giorni trasmette la preistruttoria e gli
4 atti relativi al procedimento all UPD, dandone contestualmente comunicazione all interessato. In tal caso il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso l UPD e senza dover ripetere la contestazione scritta dell addebito. 5. UPD. Nel caso di sanzioni nei confronti dei Dipendenti, che comportano la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni compete all UPD la contestazione dell addebito al Dipendente, la convocazione dello stesso per il contraddittorio a sua difesa, l istruttoria definitiva del procedimento disciplinare e l applicazione dell eventuale sanzione. Rimane di competenza del Dirigente la preistruttoria in conformità a quanto previsto nell art.7 c Gli atti del procedimento, tra cui la contestazione di addebito, le comunicazioni e le convocazioni per le audizioni, sono adottati a firma del responsabile dell UPD; le audizioni avvengono alla presenza di tutti e tre i componenti l UPD; la decisione finale viene adottata dal plenum dell UPD. 7. La competenza alle fasi successive alla contestazione degli addebiti ed all irrogazione della sanzione rimane in capo all UPD anche se nel corso del procedimento dovesse emergere l applicabilità di sanzioni inferiori la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni. 8. Competono all UPD tutte le fasi dei procedimenti disciplinari riguardanti i Dirigenti. Art. 6 Riservatezza e garanzie formali 1. Per tutti gli atti inerenti ai procedimenti disciplinari, sarà utilizzata la procedura per i documenti riservati o contenenti dati sensibili. 2. Le comunicazioni ai dipendenti, inerenti a tali atti, dovranno essere effettuate in modo riservato, mediante comunicazione informatica nelle modalità della notifica attraverso posta certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di posta certificata; in alternativa, a mezzo di messo comunale ovvero mediante raccomandata A/R. 3. Il dipendente o un suo difensore, munito di apposita delega scritta, può accedere agli atti istruttori preliminari riguardanti il procedimento a suo carico che hanno portato alla contestazione dell'addebito. 4. L'accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare può essere esercitato nel periodo che intercorre tra la ricezione dell'atto contenente la contestazione degli addebiti e la data fissata per l'audizione personale a difesa. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso gli atti di consulenza redatti dai legali o da professionisti su richiesta dell Ente in merito ai fatti per i quali si procede. Art. 7 Procedimento disciplinare di competenza dell U.P.D. 1. La segnalazione Il dirigente responsabile di area, per ogni tipo di sanzione da comminarsi ai dipendenti assegnati alla propria area, trasmette, entro 5 giorni dalla conoscenza del fatto, una segnalazione all U.P.D., consistente nella trasmissione degli atti ovvero in una specifica descrizione dei fatti da contestare dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato. Qualora l U.P.D. venga a conoscenza di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, che comporterebbero l applicazione di una sanzione, il responsabile dell ufficio medesimo assume informazioni dal dirigente in cui opera il dipendente e, sulla base di quanto accertato, può avviare il procedimento disciplinare.
5 2. La contestazione L U.P.D, avuta la segnalazione o acquisite direttamente le informazioni, provvede alla contestazione scritta dell addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre il termine di 20 giorni ovvero non oltre il termine di 40 giorni se la sanzione da applicare è più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, in virtù di quanto disposto dall'art. 55 bis, c.4 del D.Lgs 165/2001, fatta salva l eventuale sospensione in caso di procedimento penale in corso. La contestazione degli addebiti deve contenere: a) la descrizione dei fatti specifici addebitati; b) il richiamo alle disposizioni di legge e del contratto collettivo violate; c) la data di convocazione a difesa, con la precisazione che il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare potrà farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In nessun caso la contestazione può, comunque, anticipare la decisione finale, a pena di nullità del procedimento. 3. Le giustificazioni del dipendente A seguito della contestazione, è facoltà del dipendente far pervenire le proprie giustificazioni scritte in merito agli addebiti che gli sono stati mossi entro la data di convocazione a difesa. 4. La convocazione a difesa La data di convocazione deve essere fissata con un preavviso minimo di 10 giorni lavorativi se trattasi di contestazioni non gravi, ovvero di 20 giorni lavorativi se trattasi di infrazioni gravi, ossia se la sanzione da applicare è più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni Il dipendente può chiedere il rinvio, per gravi motivi, della convocazione a propria difesa non oltre 15 giorni interi e consecutivi dal ricevimento della contestazione dell addebito. In sede di audizione, l U.P.D. può rivolgere domande al dipendente in merito ai fatti contestati e chiedere chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Il dipendente ha la facoltà di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell associazione sindacale a cui aderisce. Alla seduta interviene un dipendente dell Ufficio personale con funzioni di verbalizzante. Della trattazione orale viene redatto un verbale che viene sottoscritto dai componenti dell U.P.D. e dal dipendente. Il dipendente che ha ricevuto la contestazione dell addebito può formulare per iscritto le proprie controdeduzioni e presentarle nel corso della stessa. Laddove il dipendente, convocato a sua difesa, non si presenti nel giorno della convocazione senza giustificato motivo, né abbia richiesto il differimento della convocazione per gravi motivi di cui al comma 4, trascorsi inutilmente quindici giorni dalla data di convocazione, senza che siano pervenute difese da parte del dipendente, la sanzione è applicata nei successivi quindici giorni, fatto salvo in ogni caso il rispetto del termine finale di chiusura del procedimento. 5. La conclusione del procedimento Esperita la fase di cui al punto che precede, l U.P.D. conclude il procedimento ed adotta il provvedimento di comminazione della sanzione disciplinare ovvero dispone l archiviazione della procedura. L esito del procedimento è comunicato al dipendente con le modalità indicate nel precedente articolo 6 comma Termine di conclusione del procedimento Il procedimento disciplinare deve obbligatoriamente concludersi entro 60 giorni dalla data della
6 notizia dell infrazione, ovvero entro 120 giorni in caso di applicazione di sanzioni più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni, fatto salva l ulteriore proroga pari al termine del differimento del termine a difesa eventualmente accordato al dipendente superiore a 10 giorni, altrimenti si estingue. 7. Fascicolo personale e comunicazioni inerenti all esito della procedura disciplinare. Gli atti inerenti al procedimento disciplinare formano un fascicolo specifico, conservato dall U.P.D. sino alla conclusione del procedimento, e successivamente archiviato nel fascicolo personale del dipendente presso l ufficio personale, con l osservanza delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy. Copia della contestazione dell addebito nonché dell atto di irrogazione della sanzione o di archiviazione sono trasmesse, a cura dell U.P.D., al dirigente responsabile dell area in cui è funzionalmente incardinato il dipendente. Art. 8 Procedimento disciplinare di competenza del dirigente. 1. Il rimprovero verbale è irrogato direttamente dal dirigente responsabile dell area in cui è funzionalmente incardinato il dipendente, senza contestazione scritta dell addebito. Dell applicazione di tale sanzione viene redatta verbalizzazione a cura dello stesso dirigente. 2. Al dirigente responsabile dell area compete anche la contestazione di addebito e l espletamento del conseguente procedimento disciplinare nel caso di infrazioni di minore gravità dalle quali possa conseguire l applicazione della sanzione superiore al rimprovero verbale fino a quella inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni. 3. Nei casi di cui al precedente comma 2 il dirigente applica le disposizione procedimentali previste nel precedente articolo 7, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, in quanto compatibili con l applicazione della suddetta sanzione. Art. 9 Competenza ad assumere i provvedimenti cautelari in corso di procedimento disciplinare e di procedimento penale. 1. I provvedimenti in materia di sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare ovvero in corso di procedimento penale, nonché quelli di cui all art. 3 della L n. 97 spettano all U.P.D., sentito il dirigente dell area nella quale il dipendente è funzionalmente incardinato. Art. 10 Astensione e ricusazione 1. Le cause che determinano l obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono quelle previste dall art 51 del codice di procedura civile. 2. La ricusazione è proposta dal Dipendente, con dichiarazione sottoscritta, entro e non oltre 5 gg. precedenti la data della seduta per l audizione a difesa. Deve contenere una analitica descrizione dei presupposti oggettivi della ricusazione ed è presentata direttamente o tramite legale o rappresentate sindacale al Sindaco. 3. Le richieste di astensione e ricusazione vengono esaminate dal Presidente dell UPD o da un componente dell UPD, nominato dal Sindaco, nel caso in cui le stesse riguardino il Presidente dell UPD.
7 4. Del provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato viene data comunicazione all istante. Art. 11 Impugnazione delle sanzioni disciplinari 1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti al giudice ordinario con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero davanti ad altre autorità eventualmente previste dalla normativa di riferimento Art. 12 Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni previste nel D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, ai vigenti CCNL e CCNQ oltre che al collegato lavoro. 2. Il presente Regolamento comunale, ai sensi dell'art. 134 del T. U. degli Enti Locali, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell Albo Pretorio on line dell Ente. 3. Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le norme incompatibili col presente regolamento e comunque in ogni caso, prevalgono le disposizioni contenute nella normativa di riferimento nonché nei CCNL vigenti.
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