BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 21 DEL 16 APRILE 2007
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1 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo Deliberazione N Area Generale di Coordinamento N Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Campania e l' Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta in materia sanitaria. PREMESSO che il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. All'articolo 4, comma 13 prevede che "I rapporti tra [...], le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra [...], il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano". che in ottemperanza a quanto stabilito con il Dlgs 502/92 e s.m.i. il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta il 21 dicembre 2000 hanno sottoscritto Accordo in materia sanitaria; che l'accordo è stato ratificato e reso esecutivo con Legge n. 157 del 9 giugno 2003, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2003 e con decreto consiliare del Sovrano Militare Ordine di Malta n del 20 giugno 2003; che il citato Accordo è entrato in vigore il 1 agosto 2003; che l'articolo 12, commi 1 e 2, del citato Accordo prevede che "In deroga alle procedure previste dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, il Ministero del Tesoro, provvede, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, su proposta del Ministero della Sanita' a valere sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente spettanti alle Regioni e Province autonome, all'assegnazione direttamente all' A.C.I.S.M.O.M., in qualita' di gestore delle strutture sanitarie dello S.M.O.M., delle somme dovute per le prestazioni rese in regime di ricovero ed ambulatoriale e liquidate sulla base dei criteri e modalita' previsti dall'art. 8, quinquies, e 8, sexties, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni a integrazioni. L'A.C.I.S.M.O.M. fornisce trimestralmente al Ministero della Sanita' e alle Regioni e Province autonome interessate, le relative contabilita' per singolo caso delle prestazioni rese, ai fini del riscontro di competenza in conformita' alle disposizioni vigenti". ATTESO che le strutture sanitarie del S.M.O.M. in Italia sono costituite da un presidio ospedaliero e da strutture ambulatoriali e che per la relativa gestione lo S.M.O.M. si avvale dell'associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ( A.C.I.S.M.O.M.) ente pubblico di diritto melitense; che sul territorio della Regione Campania sono gestite dall'a.c.i.s.m.o.m. le seguenti strutture: Poliambulatorio Via Cariati Napoli; Poliambulatorio Via del Priorato Napoli; Servizio di Odontoiatria Pozzuoli; Servizio di Odontoiatria Castellammare di Stabia. che le suddette strutture sanitarie sono state autorizzate all'esercizio e provvisoriamente accreditate con i seguenti provvedimenti: Poliambulatorio Via Cariati Napoli: decreto sindacale di autorizzazione all'esercizio n.ro 083 del 22 febbraio 2001; deliberazione del Direttore Generale ASL NA 1 n 2845 del 2 agosto 2000, giusta protocollo d intesa sottoscritto tra ASL NA1 e A.C.I.S.M.O.M. in pari data; Poliambulatorio Via del Priorato Napoli: deliberazione del direttore generale ASL NA 1 n 2845 del 2 agosto 2001 giusta protocollo d intesa sottoscritto tra Regione Campania ed ACISMOM in pari data; Servizio di Odontoiatria Pozzuoli (NA): deliberazione del Direttore Generale ASL NA 4 n 10 del ; Servizio di Odontoiatria - Castellammare di Stabia (NA): decreto sindacale di autorizzazione all'esercizio n.ro 37 del 13 aprile 2006; deliberazione del Direttore Generale ASL NA 5 n del 26 ottobre 2004;
2 RITENUTO di dover porre in essere tra la Regione Campania e l'associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta un accordo quadro per la regolamentazione dei reciproci rapporti; VISTO lo schema di accordo quadro tra la Regione Campania e l'associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, elaborato dagli uffici dell'assessorato alla Sanità di concerto con i rappresentanti del A.C.I.S.M.O.M.; il parere reso dall'avvocatura Regionale con nota prot. n del 19 gennaio 2007; la D.G.R.C /01 così come modificata dalla D.G.R.C. 7301/01; il Regolamento Regionale n.3 del 31 luglio 2006; RITENUTO di dover approvare detto schema di accordo quadro; propone e la Giunta in conformità a voti unanimi DELIBERA per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato: di approvare lo schema di accordo quadro tra la Regione Campania e l'associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per la regolamentazione dei rapporti reciproci in materia sanitaria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; di inviare il presente provvedimento all A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, al Ministero della Salute e al B.U.R.C. per la pubblicazione. Il Segretario D Elia Il Presidente Bassolino
3 Accordo quadro tra la Regione Campania, di seguito denominata anche Regione, con sede in Napoli alla via Santa Lucia - codice fiscale -, legalmente rappresentata dal nato a il nella qualità di Presidente p.t. ivi domiciliato per la carica; e l'associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta di seguito denominata A.C.I.S.M.O.M. Con sede in Roma alla via P.zza del Grillo, 1 codice fiscale legalmente rappresentata dal nato a nella qualità di Presidente p.t. ivi domiciliato per la carica; Premesso che l'associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) eroga servizi sanitari per conto del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.) con particolare riguardo alle attività assistenziali e di ricerca nel settore della riabilitazione e della sindrome metabolica, del diabete mellito e delle patologie correlate e nel campo della specialistica ambulatoriale. che in data 21 dicembre 2000 è stato stipulato un accordo in materia sanitaria tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta, ratificato e reso esecutivo con legge n. 157 del 9 giugno 2003, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2003 e con decreto consiliare del Sovrano Militare Ordine di Malta n del 20 giugno 2003, secondo quanto previsto dal Dlgs. n.502 del 30 dicembre 1992, art. 4, comma 13; che le strutture sanitarie del S.M.O.M. in Italia sono costituite da un presidio ospedaliero e da strutture ambulatoriali e che per la relativa gestione lo S.M.O.M. si avvale dell'associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ( A.C.I.S.M.O.M.) ente pubblico di diritto melitense; che sul territorio della Regione Campania sono gestite dall'a.c.i.s.m.o.m. le seguenti strutture: Poliambulatorio Via Cariati Napoli; Poliambulatorio Via del Priorato Napoli; Servizio di Odontoiatria Pozzuoli; Servizio di Odontoiatria Castellammare di Stabia. Che le seguenti strutture sanitarie sono autorizzate all'esercizio e provvisoriamente accreditate con i seguenti provvedimenti: Poliambulatorio Via Cariati Napoli: decreto sindacale di autorizzazione all'esercizio n.ro 083 del 22 febbraio 2001; deliberazione del Direttore Generale ASL NA 1 n 2845 del 2 agosto 2000, giusta protocollo d intesa sottoscritto tra ASL NA1 e ACISMOM in pari data; Poliambulatorio Via del Priorato Napoli: deliberazione del direttore generale ASL NA 1 n 2845 del 2 agosto 2001 giusta protocollo d intesa sottoscritto tra Regione Campania ed ACISMOM in pari data; Servizio di Odontoiatria Pozzuoli (NA): deliberazione del Direttore Generale ASL NA 4 n 10 del ; Servizio di Odontoiatria - Castellammare di Stabia (NA): decreto sindacale di autorizzazione all'esercizio n.ro 37 del 13 aprile 2006; deliberazione del Direttore Generale ASL NA 5 n del 26 ottobre 2004;
4 Che appare utile porre in essere tra le parti un accordo quadro per l uniforme regolamentazione dei rapporti; Che la Regione Campania e lo S.M.O.M. attraverso l'a.c.i.s.m.o.m., di seguito denominati "parti contraenti", hanno manifestato l'intento di definire i criteri guida e le indicazioni di carattere generale per disciplinare lo svolgimento di programmi di assistenza e di ricerca; tutto ciò premesso le parti contraenti stabiliscono quanto segue: Art. 1 - Finalità ed oggetto La finalità dell'accordo è di definire i principi fondamentali che regolamentano i rapporti tra la Regione Campania e l'a.c.i.s.m.o.m. in materia sanitaria ai quali dovranno attenersi i protocolli di intesa tra l'a.c.i.s.m.o.m., la Regione Campania e le Aziende Sanitarie per la disciplina di programmi specifici di attività assistenziale, di ricerca e di formazione e aggiornamento del personale. I protocolli di intesa tra l'a.c.i.s.m.o.m., Regione Campania e le Aziende Sanitarie saranno trasmessi al Ministero della Salute entro trenta giorni dalla sottoscrizione. I programmi specifici potranno riguardare: 1 le attività assistenziali concernenti uno o più dei seguenti temi: a rieducazione e recupero funzionale nel campo della riabilitazione; b rieducazione e recupero funzionale nel campo della sindrome metabolica del diabete mellito e delle malattie correlate; c rieducazione e recupero funzionale nel campo della specialistica ambulatoriale; 2 la ricerca concernente uno o più dei seguenti temi: a studio di nuovi metodi diagnostici e terapeutici; b elaborazione di specifici protocolli di diagnosi e terapia integrata tra le diverse discipline mediche; c valutazione dell'impatto delle patologie sul territorio regionale; 3 la formazione e aggiornamento del personale. L'A.C.I.S.M.O.M. fornisce trimestralmente alla Regione Campania le contabilità per singolo caso delle prestazioni rese, ai fini del riscontro di competenza in conformità alle disposizioni vigenti secondo quanto previsto dall'art.12, comma 2, della legge 157 del 9 giugno Art 2 Referente per le attività assistenziali, di formazione e aggiornamento e di ricerca L'A.C.I.S.M.O.M. nomina un referente unico per tutte le attività oggetto del presente accordo quadro che sarà comunicato all'assessorato alla Sanità della Regione Campania e per conoscenza al Ministero della Salute entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro. Art. 3 Personale, attrezzature e locali L'A.C.I.S.M.O.M. si obbliga a svolgere le attività individuate all'art.1 utilizzando le attrezzature ed il personale di cui dispone, comprendente anche ricercatori a contratto e borsisti. Il personale impiegato non vanta né vanterà alcun rapporto di lavoro con la Regione. L'A.C.I.S.M.O.M. esonera altresì la Regione Campania da ogni responsabilità per l'attività posta in essere dai lavoratori impiegati. Le attività previste all'art. 1 saranno svolte presso i locali di cui l'a.c.i.s.m.o.m. dispone sul territorio della Regione Campania menzionati in premessa. Nel caso di apertura di nuovi centri essi potranno rientrare in questo Accordo Quadro solo d'intesa con la Regione Campania, all'esito di idonee procedure di valutazione mediante integrazione formale del presente Accordo.
5 Art. 4 Predisposizione delle iniziative L'A.C.I.S.M.O.M. e la Regione Campania Assessorato alla Sanità si riservano la facoltà di proporre entro il 30 settembre di ciascun anno intese per ulteriori programmi in materia sanitaria per le attività previste dall'art. 1. Tali programmi devono indicare le modalità di organizzazione ed erogazione delle prestazioni e devono essere sottoposti alle valutazioni del Ministero della Salute ai sensi di quanto previsto dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria concluso a Roma il 21 dicembre 2000 e ratificato dal Governo della repubblica italiana con Decreto Legislativo n. 157 del 9 giugno I programmi devono necessariamente individuare obiettivi, priorità e risorse. Art. 5 - Tutela della privacy Le parti sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nel dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili. Art. 6 Recesso Ciascuna parte può recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta. Il recesso ha efficacia sei mesi dopo l'avvenuta notifica. Art. 7 Controversie Il presente accordo sarà interpretato ed eseguito in conformità alle disposizioni contenute nella vigente legislazione italiana. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente accordo trovano applicazione le norme del codice civile nonché le disposizioni di legge in materia e quelle della programmazione regionale. Art. 8 Tutela contro azioni di terzi L A.C.I.S.M.O.M. è unica responsabile e manleva la Regione Campania dai danni eventualmente arrecati a terzi in relazione all esecuzione del presente accordo e dei protocolli di intesa che seguono. Art. 9 Disposizioni finali Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione.
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