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39 Allegato A alla deliberazione n. del DISCIPLINARE D INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESSO L U.O. CURE PALLIATIVE HOSPICE DI ORZINUOVI. Tra l AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI, con sede legale a Chiari in Viale Giuseppe Mazzini, 4, C.F. e P.I , rappresentata dal Dirigente Responsabile f.f. dell Area Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Luciana Smiroldo, delegata dal Direttore Generale giusta delibera n. 330/2012, d ora in avanti denominata semplicemente Azienda Ospedaliera, e la DOTT.SSA NICOLETTA PELLIZZARI, (di seguito la Professionista ), nata a Brescia il , iscritta all Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 2006 n. 9505, C.F. PLZNLT79L65B157P e P.I ; PREMESSO quanto evidenziato nella Deliberazione n. del di conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l Azienda è addivenuta alla decisione di stipulare il seguente contratto; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO DELL INCARICO L Azienda Ospedaliera conferisce alla Dott.ssa Nicoletta Pellizzari un incarico di collaborazione per l effettuazione presso l U.O. Cure Palliative Hospice di Orzinuovi delle prestazioni professionali necessarie a perseguire i sotto specificati obiettivi, coerenti con le esigenze di funzionalità di questa Azienda: Assicurare agli operatori dell équipe dell U.O. Cure Palliative - Hospice, il necessario supporto psicologico nella gestione della relazione ad elevato impatto emotivo con i pazienti e con i loro familiari; Su richiesta dei Medici operanti presso la struttura, assicurare supporto psicologico a favore dei pazienti ricoverati o dei familiari degli stessi particolarmente fragili. L attività professionale dovrà essere svolta mediamente per 8 ore/sett., da effettuarsi in due accessi sempre settimanali di 4 ore ciascuno, con un impegno annuo complessivo di massimo di 368 ore (8 ore sett. x 46 sett/.anno). ART. 2 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA La Professionista deve, nell espletamento dell incarico: - operare in conformità alle vigenti normative (in quanto applicabili tutte le parti relative alla DGR n. VI/38133 del e s.m.i. e DRG n. VIII/9014 del ); - osservare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008; - garantire la tutela dei dati personali contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e quanto previsto dal Modello Organizzativo Aziendale, dai regolamenti e dal codice etico; Pagina 1 di 5

40 - attenersi alle indicazioni impartite dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Nell ambito dei generali impegni, la Professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria Aziendale. - attenersi ad una corretta e puntuale compilazione della documentazione clinica, ed in particolare della cartella clinica e ambulatoriale (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui al Manuale della Cartella Clinica, approvato con DDG Sanità n del , richiamato nella DGR n. VIII/9014 del ), cosciente che il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa di inadempienze nella corretta e completa compilazione della documentazione clinica potrà legittimare l Azienda ad agire per ottenere il risarcimento del danno. Viene, comunque, fatta salva in ogni caso ed in particolare in caso di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la possibilità di chiedere alla Professionista il risarcimento per l eventuale ulteriore e/o maggior danno subito. ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL INCARICO L attività descritta verrà svolta dalla Professionista in piena autonomia, nel rispetto della job description assegnata e delle modalità organizzative del servizio, senza vincolo di subordinazione, mediante utilizzo delle attrezzature, dei locali e di quant altro necessario messo a disposizione dall Azienda. Le parti si danno reciprocamente atto che la Professionista non fa parte dell Azienda e che l incarico si configura come attività di consulenza resa da libero Professionista in possesso di Partita IVA. In nessun caso l incarico professionale può essere convertito in rapporto di lavoro subordinato. La Professionista, che eseguirà quanto previsto dal presente contratto a favore dell Azienda senza vincoli di esclusività, nel pieno rispetto della legislazione sanitaria, delle norme di deontologia professionale, dei regolamenti aziendali si obbliga: - ad eseguire personalmente l incarico affidato, adempiendo alle sue obbligazioni con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate; - a prestare la propria attività con la garanzia del massimo impegno e nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando, altresì, la propria attività alle linee guida e agli standard internazionali emessi dalle società scientifiche, nonché alle prescrizioni regionali e ai protocolli; - a prestare l attività di cui trattasi in ossequio ai dettami dell etica e della deontologia professionale, secondo quanto espressamente stabilito dal Codice di Deontologia Medica del , che con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere; - al rispetto dei criteri di massima appropriatezza, efficacia ed efficienza nell erogazione delle prestazioni nell ambito di un corretto governo clinico; - all osservanza delle procedure aziendali quali: certificazione ISO e certificazione JCI, alla partecipazione ai processi di Risk Management, al rispetto dei criteri di igiene e sicurezza del lavoro così come previsti dal TU 81/08, alla tutela della privacy come previsto dal D.Lgs. 196/03, al rispetto del Codice eticocomportamentale e, più in generale, del Modello Organizzativo aziendale conseguente al D.Lgs. 231/01; - al rispetto di quanto previsto dall allegato n. 3 della DGR. 9014/09 relativamente alla compilazione ed alla tenuta della documentazione clinica, nonché al rispetto di quanto previsto all allegato n. 6 della medesima DGR in ordine: a. all utilizzo di linee guida predisposte dalle Società Scientifiche o da gruppi esperti di GCP nelle varie branche specialistiche; b. all utilizzo di linee guida e regolamenti interni indicanti il processo assistenziale per la gestione delle più frequenti evenienze cliniche; c. all utilizzo di regolamenti e linee guida per lo svolgimento delle procedure tecniche più importanti, aggiornate ogni tre anni; d. alla partecipazione a progetti di valutazione e verifica di qualità che vedono il coinvolgimento di tutto il personale dell U.O., anche per lo studio dell appropriatezza nell utilizzo delle risorse e delle tecnologie complesse; Pagina 2 di 5

41 - al rispetto di ogni direttiva emanata dalla Regione Lombardia e dai competenti organi ministeriali. ART. 4 SEDE DI ESPLETAMENTO DELL INCARICO L attività prevista dall incarico dovrà essere espletata presso l U.O. Cure Palliative Hospice di Orzinuovi secondo le necessità organizzative della medesima Unità operativa. ART. 5 DURATA DELL INCARICO L incarico è conferito a decorrere dalla data di stipula del contratto e per la durata di anni 2, fatto salvo il recesso anticipato di una delle parti da comunicarsi con un preavviso minimo di 30 giorni mediante raccomandata a.r. L Azienda si riserva, nell ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso, la facoltà di inoltrare formale richiesta di risarcimento dei danni causati. E esclusa ogni proroga tacita. Ogni ulteriore accordo, concernente l eventuale proroga del presente rapporto professionale di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti. Il presente incarico è soggetto alle disposizioni di cui all art. 3 comma 18 della Legge n. 244 del (Legge Finanziaria 2008). ART. 6 IMPEGNO ORARIO ED ASSENZE In caso di malattia, infortunio o altra causa di assenza non prevedibile, la Professionista si assume l obbligo di comunicare tempestivamente al referente aziendale (di cui all articolo 10) la propria indisponibilità temporanea, specificando il tempo presumibile della propria assenza. L Azienda si riserva di valutare prioritariamente se le assenze della Professionista possono costituire oggettivo pregiudizio al regolare svolgimento dell incarico. ART. 7 TRATTAMENTO ECONOMICO Il compenso previsto per le prestazioni richieste è di 25,00 ora, oltre agli oneri di legge (2% per cassa previdenziale). Il compenso come sopra previsto è esente IVA ed è comprensivo di eventuali spese correlate all espletamento dell incarico. Il compenso verrà liquidato ed accreditato alla Professionista previa presentazione di regolare fattura da emettere mensilmente. La fattura dovrà essere vistata e liquidata dal Responsabile dell Area Gestione Risorse Umane. Il compenso verrà erogato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Al fine di garantire la liquidazione di quanto dovuto per il presente incarico, l Azienda si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente ed in particolare all art. 1, comma 127 L. 662/1996, come modificato dall art. 3 comma 54 Legge 244/2007. ART. 8 RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI ASSICURATIVI E FORMATIVI La Professionista sarà responsabile per eventuali danni da lei provocati a se stessa e/o a terzi nell esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali svolte. La Professionista si impegna a provvedere: a. alla stipula di polizza assicurativa, con esclusione di rivalsa nei confronti dell Azienda per responsabilità civile verso terzi estesa alla colpa grave (con massimale unico assicurato non inferiore ad ,00) ed infortuni, prima dell inizio dell attività e con un primario Istituto Assicurativo, con una o più polizze assicurative annuali a primo rischio sulla responsabilità civile e professionale; la polizza dovrà essere allegata al presente contratto. Eventuali variazioni anomale dei parametri Pagina 3 di 5

42 assicurativi (quali ad esempio eccessiva sinistrosità, continui cambiamenti di compagnie assicurative), potranno essere considerate al fine di valutare l operato della Professionista, sino a comportare, in caso di particolare rilevanza, motivo di risoluzione anticipata del rapporto; b. a conseguire annualmente, con spese a proprio carico, il numero dei crediti previsti per lo svolgimento della propria attività, nonché a partecipare ai corsi di formazione organizzati dall Azienda inerente gli aspetti della sicurezza e dell applicazione delle procedure interne; c. alla propria formazione, a norma del Decreto Legislativo n. 81/2008, sui rischi connessi all attività svolta presso l Azienda. ART. 9 DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA La Professionista dichiara sotto la propria responsabilità: - di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione; - che le prestazioni che è chiamata a svolgere rientrano nell oggetto dell arte o della professione esercitata dalla stessa abitualmente in forma di lavoro autonomo; - di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l Azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell incarico. Con la sottoscrizione del presente disciplinare la Professionista si impegna a considerare strettamente riservata e a non divulgare o far conoscere a terzi qualsiasi notizia della quale sia venuta a conoscenza nell espletamento dell incarico, fermo restando il rispetto dei contenuti del D.Lgs n ART. 10 ATTIVITÀ DI VERIFICA La verifica in ordine al corretto esercizio delle funzioni svolte dalla Professionista fanno capo al Responsabile dell U.O. Cure Palliative Hospice di Orzinuovi con il quale la Stessa concorderà il calendario delle proprie prestazioni. L Azienda, ai soli fini di un riscontro dei dati esposti in fattura dalla Professionista, metterà a disposizione della Stessa un badge per la rilevazione automatizzata delle presenze. Il relativo supporto cartaceo dovrà essere controfirmato dal menzionato Responsabile, o da un suo delegato, per presa visione ed eventuale regolarizzazione. ART. 11 CODICE ETICO/COMPORTAMENTALE E CODICE DI COMPORTAMENTO EMANATO AI SENSI LEGGE 190/2012 La Professionista, presa visione del Codice Etico dell Azienda - come approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 460 del e disponibile sul sito internet aziendale ( si impegna ad espletare le attività inerenti l incarico conferito secondo le linee di comportamento prescritte nel medesimo. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste da predetto Codice Etico, l Azienda potrà provvedere alla risoluzione dell incarico e ad avanzare, in sede giudiziale, eventuale richiesta di risarcimento del danno all immagine subita. ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata: - per la violazione degli obblighi statuiti espressamente nel presente contratto; - per ogni altra ipotesi di giusta causa; - per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto; - in qualsiasi momento, qualora il Professionista si renda colpevole di gravi negligenze nell espletamento dell attività affidata, nonché di violazioni alle disposizioni in materia di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli enti (di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi n. 196/03 e n. 81/08). Pagina 4 di 5

43 - Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto, si richiamano le disposizioni di cui agli artt e 2237 del Codice Civile, restando esclusa l applicabilità tra le parti di ogni diversa disposizione normativa esterna, anche di carattere collettivo, che regolamenti il rapporto di lavoro libero professionale dei medici nelle situazioni nelle istituzioni sanitarie. Si richiamano inoltre per quanto non previsto dal presente contratto gli artt e seguenti del codice civile, nonché le leggi speciali regolanti i rapporti di lavoro autonomo, incluse le disposizioni inerenti le disposizioni fiscali e previdenziali. L A.O. Mellino Mellini garantisce l osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. ART. 13 CONTROVERSIE Per tutte le controversie che potranno insorgere relativamente all espletamento ed esecuzione dell incarico sarà competente il Foro di Brescia. Il presente atto verrà registrato solo in caso d uso ai sensi del 2 comma dell art. 5 del D.P.R. n. 131 del Letto, confermato e sottoscritto Chiari, per l Azienda Ospedaliera Mellino Mellini Il Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Luciana Smiroldo La Professionista Dott.ssa Nicoletta Pellizzari La Professionista dichiara di ricevere in data odierna il Codice di Comportamento dell Azienda Ospedaliera che si impegna ad osservare consapevole che comportamenti contrari alle condotte in esso previste costituiranno causa di immediata risoluzione del presente contratto. La Professionista Dott.ssa Nicoletta Pellizzari Pagina 5 di 5

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