NOTA INFORMATIVA C.V.T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI

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1 NOTA INFORMATIVA C.V.T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. In relazione ai diversi tipi di veicolo, relativamente alla garanzia R.C.A., PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL IMPRESA è POSSIBILE CHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall impresa. GLOSSARIO Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione: il contratto di assicurazione Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione Contratto: il documento che prova il contratto di assicurazione Franchigia: importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell assicurato per ogni sinistro Incidente: l evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l utilizzo Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili Invalidità permanente: la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione Legge: il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell obbligazione assunta dalla Società Proprietario: l intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento Scoperto: percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell assicurato Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia Società: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Sostanze Stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza. Terzi: coloro che risultano essere tali ai sensi dell art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni Tariffa: i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto A. Informazioni generali I. Informazioni sull impresa di Assicurazione Dati Societari La Società Cattolica di Assicurazione soc. coop., capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona t el fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Autorizzazione all esercizio dell impresa La Società è stata autorizzata all esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n E iscritta all albo Imprese ISVAP n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all Albo dei gruppi assicurativi al n B. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,7 ed è determinato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente Pagina 1/5

2 II. Informazioni sul contratto A. Coperture assicurative offerte INCENDIO La Società garantisce all assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni in conseguenza di incendio, esplosione del carburante del serbatoio o azioni di fulmini (si rimanda all art. 18 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato all art. 19 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI cui si rimanda per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Assicurazione parziale Attenzione: se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rimanda all art. 13 delle condizioni di assicurazione FURTO La Società garantisce all assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni in conseguenza di furto o rapina (si rimanda all art. 20 delle condizioni di assicurazione Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato all art. 22 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI cui si rimanda per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Attenzione: la garanzia può prevedere l applicazione di uno scoperto e relativo importo indicati in polizza. Lo scoperto varia a seconda delle differenti tipologie contrattuali prescelte dal contraente (si rimanda all art. 21 delle condizioni di assicurazione Esemplificando: se in polizza è indicato lo scoperto 25% del danno (cod ), in caso di danno al motociclo per furto parziale pari a 500, al contraente verrà corrisposta una indennità pari a 375, ossia l ammontare del danno (500 ) dedotto il minimo di scoperto (125 ). Assicurazione parziale Attenzione: se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rimanda all art. 13 delle condizioni di assicurazione PACCHETTI La Società, a seconda del pacchetto di garanzie scelto dall assicurato e indicato in polizza, garantisce all assicurato stesso la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui si verifichi uno degli eventi specificati nelle condizioni di polizza come ad esempio le spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi (si rimanda dall art 31 all art 46 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio), Attenzione: la garanzia è prestata a massimale, che varia a seconda del pacchetto e della singola prestazione. Per talune garanzie oltre al massimale è operante anche una franchigia fissa ed assoluta (si rimanda dall art. 31 all art 46 delle condizioni di assicurazione Esemplificando: in polizza è indicato il pacchetto safe. Se vengono smarrite le chiavi del motociclo, la duplicazione delle stesse e la sostituzione delle serrature è coperta fino a 250. PROTEZIONE CONDUCENTE (limitatamente ai motocicli uso privato) La Società assicura la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il conducente del veicolo indicato in polizza subisca un infortunio tale da provocare un invalidità permanente o il decesso in conseguenza di fatti connessi alla circolazione stradale. La copertura infortunio è operante qualora l assicurato subisca un infortunio a seguito di evento occasionato dal veicolo indicato in polizza, in circolazione in aree pubbliche o private (si rimanda all art. 1 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio). Se espressamente indicato in polizza la Società corrisponde un indennità giornaliera in caso di ricovero (si rimanda all art. 18 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio) o rimborserà le spese sostenute che non risultano a carico del SSN (si rimanda all art. 19 delle condizioni di assicurazione Pagina 2/5

3 Attenzione: la garanzia non comprende gli infortuni derivanti dalla pratica di sports, da stato di ebbrezza, utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope e di una delle circostanze elencate all art. 2 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI cui si rimanda per glia spetti di dettaglio. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del contraente. L assicurazione vale per persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti (si rimanda all art. 4 delle condizioni di assicurazione Attenzione: al verificarsi di un infortunio compreso nell assicurazione, l assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato all art. 11 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Esemplificando: somma assicurata per invalidità permanente per infortunio: nessuna franchigia per la parte di somma assicurata fino a ,00 ; franchigia del 3% sulla parte eccedente. In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 10% l indennizzo dovuto all assicurato è pari complessivamente a 8.500,00 così calcolato: - sul primo scaglione di somma assicurata (fino a ,00 ) l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata, quindi x 10% = 5.000,00 ; sulla parte di somma assicurata eccedente pari a ,00 l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto x (10% 3%) = 3.500,00 INFORTUNI CONDUCENTE La Società assicura la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il conducente del veicolo indicato in polizza subisca un infortunio tale da provocare un invalidità permanente o il decesso in conseguenza di fatti connessi alla circolazione stradale. La copertura infortunio è operante qualora l assicurato subisca un infortunio a seguito di evento occasionato dal veicolo indicato in polizza, in circolazione in aree pubbliche o private. Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di autovetture, autoveicoli uso promiscuo ed autocarri fino a kg e camper, la garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria (si rimanda agli artt. 1 e 24 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: la garanzia non comprende gli infortuni derivanti dalla pratica di sports, da stato di ebbrezza, utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope e di una delle circostanze elencate agli art. 2, 25 e 26 delle condizioni di assicurazione cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del contraente. L assicurazione vale per persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti (si rimanda all art. 3 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: al verificarsi di un infortunio compreso nell assicurazione, l assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato agli artt. 5 e 35 delle condizioni di assicurazione cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio). Esemplificando: somma assicurata per invalidità permanente per infortunio: nessuna franchigia per la parte di somma assicurata fino a ,00 ; franchigia del 3% sulla parte eccedente. In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 10% l indennizzo dovuto all assicurato è pari complessivamente a 8.500,00 così calcolato: - sul primo scaglione di somma assicurata (fino a ,00 ) l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata, quindi x 10% = 5.000,00 ; - sulla parte di somma assicurata eccedente pari a ,00 l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto x (10% 3%) = 3.500,00 Rinnovo del contratto/disdetta Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza (si rimanda all art. 5 delle condizioni di assicurazione B. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Attenzione: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (si rimanda all art. 2 delle condizioni di assicurazione CAUTO RC2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio). C. Aggravamento e diminuzione del rischio Pagina 3/5

4 Relativamente alle garanzia diverse dall R.C.A. l assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio. In difetto, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (si rimanda all art. 2 delle condizioni di assicurazione Esemplificando: l assicurato cambia il veicolo e non comunica alla Società i dati identificativi del nuovo mezzo. Il veicolo nuovo è soggetto a tentato furto e l assicurato chiede il risarcimento per i danni parziali subiti. Il pagamento del danno non è dovuto. D. Premi Pagamento del premio Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuale) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all agente in qualità di agente della Società; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l agente in qualità di agente della Società; contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Frazionamento Non è ammesso il frazionamento del premio. E. Recesso La società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio (si rimanda all art. 4 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO RC2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio). Nel caso in cui il contraente non prenda contatto con l Agenzia o non accetti la proposta di rinnovo, il contratto si intende risolto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo pertanto più alcun effetto. In ogni caso il ritiro del certificato e del contrassegno con conseguente pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni. F. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni, ai sensi dell art del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art e seguenti del Codice Civile) G. Regime fiscale La polizza CVT è soggetta all imposta nella misura del: Aliquota Garanzia 2,5% Protezione conducente 13,5% Incendio, furto e pacchetti III. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami K. Procedura per il risarcimento del danno L. Sinistri liquidazione dell indennizzo Denuncia di sinistro Attenzione: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società: - entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l assicurato ne abbia avuto la possibilità per le garanzie incendio, furto e pacchetti (si rimanda agli artt. 12 e 29 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio); - entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l assicurato ne abbia avuto la possibilità per le garanzie protezione conducente e infortuni conducente (si rimanda rispettivamente all art. 6 e agli art. 9 e 20 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio ). Determinazione, liquidazione e pagamento del danno Per la determinazione dell ammontare del danno, per la procedura di liquidazione e pagamento del danno si rimanda a quanto contenuto: - negli artt. 13, 15 e 17 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per le garanzie incendio e furto; - nell art. 30 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per le garanzie pacchetti; - negli artt. 7 e 10 e negli artt. 4, 10, 14, 34 e 38 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI rispettivamente per le garanzie protezione conducente e infortuni conducente. Centri di liquidazione Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: Pagina 4/5

5 M. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell esponente; - numero della polizza o nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale n Roma tel. 06/ fax 06/ o 06/ , utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell impresa, dell eventuale intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: - la procedura prevista dall Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i ,00 ; - la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); - la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT Furto, incendio, kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria N. Arbitrato Relativamente alle garanzie diverse dall R.C.A., ciascuna delle parti ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo periodo individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l agenzia cui è assegnato il contratto (si rimanda all art. 15 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio; relativamente alle gar. protezione conducente e infortuni conducente si rimanda rispettivamente all art. 8 e agli artt. 11 e 37 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 CICLOMOTORI/MOTOCICLI per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: è fatta salva la facoltà per l assicurato di ricorrere all autorità Giudiziaria. Cattolica assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Pagina 5/5

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