Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino

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1 Supplemento n 2 al BU n 46/I-II del 17/11/2015 / Beiblatt Nr 2 zum Amtsblatt vom 17/11/2015 Nr 46/I-II Leggi - Parte 1 - Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento LEGGE PROVINCIALE del 11 novembre 2015, n 17 Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino Continua

2 Supplemento n 2 al BU n 46/I-II del 17/11/2015 / Beiblatt Nr 2 zum Amtsblatt vom 17/11/2015 Nr 46/I-II 0003 LEGGE PROVINCIALE /\-'\ V\o\Jew' ve?d -~s, n J\+ Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino INDICE Art 1 - Finalità dell'intervento Art 2 - Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino Art 3 - Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali Art 4 - Soggetti promotori dei progetti di intervento finanziabili Art 5 - Criteri attuativi Art 6 - Disposizioni finanziarie IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art 1 Finalità dell'intervento 1 Per incrementare in Trentino gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio la Provincia di Trento, con questa legge, disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2016

3 Supplemento n 2 al BU n 46/I-II del 17/11/2015 / Beiblatt Nr 2 zum Amtsblatt vom 17/11/2015 Nr 46/I-II Art 2 Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino 1 Ferme restando le agevolazioni previste nell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n 106, per i fini di cui all'articolo 1, in provincia di Trento è riconosciuto un incentivo da utilizzare in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n 14, pari al 20 per cento delle erogazioni liberali in denaro destinate a favore dei progetti indicati nell'articolo 4 Art 3 Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali 1 Sono destinatari delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'lrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con sede legale o con una stabile organizzazione in Trentino, individuate ai sensi dell'articolo 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di: a) imprese in difficoltà economica; b) banche; c) fondazioni bancarie; d) compagnie e imprese di assicurazione Art 4 Soggetti promotori dei progetti di intervento finanziabili 1 I soggetti che possono promuovere i progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali del Trentino e alla valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere scopo di lucro; b) prevedere nel loro statuto o atto costitutivo finalità di promozione, organizzazione e gestione di attività culturali del Trentino e valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino; c) avere sede legale o una stabile organizzazione operativa in Trentino 2 I progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio cui possono essere destinate le erogazioni liberali sono individuati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale I singoli progetti individuati dalla Giunta provinciale non possono avere un costo complessivo inferiore a euro

4 Supplemento n 2 al BU n 46/I-II del 17/11/2015 / Beiblatt Nr 2 zum Amtsblatt vom 17/11/2015 Nr 46/I-II Art 5 Criteri attuativi 1 Con deliberazione della Giunta provinciale, da emanarsi, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sono approvate le relative disposizioni attuative, ivi compresi i termini e le modalità relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze Art 6 Disposizioni finanziarie 1 Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge, previste in euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale, unità previsionale di base del bilancio provinciale 2 La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n 7 (legge provinciale di contabilità 1979) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia IL PRESIDENTEfJ~L~ PROVINCIA u~

5 Supplemento n 2 al BU n 46/I-II del 17/11/2015 / Beiblatt Nr 2 zum Amtsblatt vom 17/11/2015 Nr 46/I-II ~ NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che pr~cede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli, atti I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge Per ulteriori informazioni su queste modificazioni st possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: provinciatnit/banche_ dati/codice_provinciale/clex_ricerca_:_per_campi, itasp ) Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in nerè'tto; quellè soppresse sono barrate Nota all'articolo 2 L'articolo 1 del decreto-legge~ 1 maggio 2014, n 83, dispone: "Art 1 ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni Ìiberali a sostegryo della cultura 1 Per le e~ogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso _al 31 dicembre 2013, per interventi _di manl)tenzione, protezione e r_e stauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e' per la realizzazione di nuove strutture, il restauro è il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo cii lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano _le disposizioni di cui agli articç,li 15, comma I, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917,' e spetta un credito d'imposta, nella misura del: a} 65 per cento delle erogaziopi libe_rali effettuate in ciascuno dei due periodi d'irnpqsta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivò a quello in corso al 31 dicembre Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto aile persone fisiche e agli enti non c01:nmerciali nei limiti del f5 per çento' -del reddito imponibile, ai soggetti tito-lari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annu_i Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti c oncessionari o affidatari dei beni pggetto di tali interventi Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo Si applicaf!o le disposizioni di cui agli articoli AO, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 9el decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive 4 Al credito d'impos ta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007; n 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano rnensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare \

6 Supplemento n 2 al BU n 46/I-II del 17/11/2015 / Beiblatt Nr 2 zum Amtsblatt vom 17/11/2015 Nr 46/I-II -2- delle erogazioni liberàli ricevute nel mese di riferimento; prqvvedòno altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché delladestinazione e d~ll'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individùabile, e in un apposito _pòrt~le, gestito dal me9esimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubtilki assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia dì protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provveqe all'attuazione çlel 'presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione' vigente é,t comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato 6 L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n 91, conve'rtito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n 112 è abrogato Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e ~elle attività cultural1 e ~el tui"is_mo, di cui all'art!colo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la racéolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al,comma 5 7 -Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di_cui al presente articqlo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 20i5, in 11,9 milioni di em~o per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 -milioni di euro per l'anno 2019,si provvede ai sensi deh'a1iicolo 17 1' L'articolo l7 della legge provinciale 30"dicembre 2014, n 14, dispone: "Art 17 Contrib~ti da uiilizza~e in con/pensazione 1 Se la legge di stabilità 2'o Ì 5 d~llo ~tatò iu prevede, la Gi9nta provinciale ' pilò individuare gli incentivi o gli aiuti provinciali,' ~omunque denominati, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) -I criteri y le modalità per attuare questo comma sono stabiliti con deliberazione delia Giunta proviqciale previo parere della compétente commissione permanente del Consiglio provinciale La Giunta p1:ovinciale ripartisce annualmente le risorse finalizzate a questi interventi tra le tipologie di incenfivi e di aiuti individuati, provvedendo in tale sede all'assunzione del relativo impegno di spesa (2) 2 La Provincia è autorizzata a stipulare una cqnvenzione con l'agenzia delle entra,te per ' disciplinare le modalità operative di applicazione di quest'articolo ' 3 Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C" Nota all'articolo 3, L'articolo 3 del decreto legislativo 1'5 dicembre 1997, n 446, dispone: "Art 3 Soggetti passivi 1 Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più dèlle attività di cui all'articolo 2 Pè1:tanto sono soggetti all'imposta: a) le società e gli enti di cui all'articolo 87 comma L lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 'del Presidente dellarepubblica 22 dicembre 1986, n 917; b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma :

7 Supplemento n 2 al BU n 46/I-II del 17/11/2015 / Beiblatt Nr 2 zum Amtsblatt vom 17/11/2015 Nr 46/I-II -3-5: dell'arti~olo com1na 3 del pr~detto testo ùnico, nonci1é le persone fisiche es~rcenti <Jttività commerciali di cui all'aiticolo 51 del medesimo testo unico; c) le persone fisiche; le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 comma 3 del predetto testo unico esercenti arti professioni di cui all'articolo 49 comma 1 del medesimo testo unico; d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all ' mticolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'iiffari annuo non superiore a 7000 euro, i quali si avvalgòno del regime previsto dall' a1ticolo 34 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 633, e successive modificaiioni, sempreché non abb_iano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 peli' articolo 34 e) gli enti privati di cui all'articolo 87 comma 1, lettera c), del citato testo unico n 917 del 1986, nonch~ le società e gli enti di c_ui alla, lettera d) dello stesso corrima e-bis) le Amrninistrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co1nma 2, del decreto iegislativo 3 febbraio del 1993, n 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato; della C(?rte costituzionale, deìl~ Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale; 2 Non sono soggetti passivi dell'imposta: a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile; b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n 124; c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991 n 240 salvo quanto disposto nell'articolo 13" e L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, dispone: "Art 58 Domicilio fiscale Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune ciello Stato, giusta le disposizioni seguenti ì Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella: cui anagrafe sono iscritte Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato f cittadini italiani, che risiedono all'èstero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'ar~icolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicemhre 1986, n 911, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato I soggetti diversi dall~ persone fisiche hanno il domicilio 'fis,~ale nel comune in cui si trova' la loro sede legale o, in -mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domkilio fiscale nel comune o~e è stabilita una sede secondaria o una stabìle organizzazione e in mancanza nel co1nune in cui esercitano prevalentemente la loro attività Negli atti, contrattt denunzie e dichiarazioni che vengon9 presentati agli uffici finanziari deve essere -indicato if comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate" Nota àl,l 'articolo 6 Il t erzo comma dell'articolo 27 della legge prqvinciale di contabilità e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale deha Provincia autonoma di Trento) ~ dispone: "Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ~

8 Supplemento n 2 al BU n 46/I-II del 17/11/2015 / Beiblatt Nr 2 zum Amtsblatt vom 17/11/2015 Nr 46/I-II ad apportai-e, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio Si applicano le ~isposizioni del quinto comma dell'articolo 20" LAVORI PREPARATORI Disegno di legge 2 luglio 2014, n 33; d'iniziativa dei consiglieri consiglieri Lucia Maestri, Violetta Plotegher, Alessio Manica, Luca Zeni e Mattia Civico (Partito Democratico del Trentino), qoncernente "Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio" Assegnato ali~ prima con:i,missione permanente il 16 luglio 2014 Parere favorevole della prima commissione permanente espresso l'l ottobre 2015 Approvato dal consiglio provinciale ~on il titolo "Agevol~zio~i fiscali in maté~ia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimon~o culturale e del paesaggio trentino" il 5 novembre 201~,/'

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