COMUNE DI SANT ANGELO ALL ESCA (Provincia di Avellino) REGOLAMENTO COMUNALE DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

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1 COMUNE DI SANT ANGELO ALL ESCA DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

2 Adottato con deliberazione del C.C. n. 25 del 02/09/2014 2

3 INDICE Premessa Titolo I Criteri generali... 5 Articolo 1 Finalità del regolamento... 5 Articolo 2 Oggetto del regolamento... 5 Titolo II Regolamentazione delle sagre...6 Articolo 3 - Tipologie delle sagre consentite su area pubblica... 6 Articolo 4 Caratteristiche delle sagre e periodi consentiti... 6 Articolo 5 - Tipologie delle feste e delle altre manifestazioni... 6 Articolo 6 - Oneri a carico delle sagre/feste... 7 Articolo 7- Obbligo dell autorizzazione... 7 Articolo 8 Procedimento... 8 Articolo 9 Luogo e modalità di svolgimento... 8 Articolo 10 - Spostamento luogo e data...8 Articolo 11 Prescrizioni di sicurezza...9 Articolo 12 Concessione del patrocinio...9 Articolo 13 Responsabilità...10 Articolo 14 Codice etico...10 Titolo III Disposizioni finali Articolo 15 - Sanzioni...11 Articolo 16 Vigilanza...11 Articolo 17 Rinvio...11 Articolo 18 Entrata in vigore

4 Premessa L Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e organismi senza scopo di lucro che con la loro attività arricchiscono l offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio. È patrimonio culturale della tradizione popolare di Sant Angelo all Esca l organizzazione di manifestazioni di spettacolo caratterizzate anche da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande. Queste manifestazioni, molto spesso a carattere ricorrente, costituiscono un importante veicolo per la promozione delle peculiarità socio-culturali di Sant Angelo all Esca e dei prodotti tipici agroalimentari del nostro territorio, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni locali. Il Comune di Sant Angelo all Esca intende contribuire alla migliore valorizzazione di tali eventi grazie alla diffusione della conoscenza delle manifestazioni organizzate localmente, riconoscendo altresì nei prodotti e nella cucina tipica un patrimonio di valore al quale contribuiscono pubblico e privato 4

5 Titolo I Criteri generali Art.1 Finalità del Regolamento 1. Il presente regolamento ha le seguenti finalità: - promuovere il valore sociale dell associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. - promuovere le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali. - nell ambito delle politiche ambientali promosse da questo Comune il regolamento si prefigge anche lo scopo di promuovere l eco-compatibilità delle manifestazioni. Art.2 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche nell ambito del territorio comunale, nelle quali è prevista l attività di trattenimento e svago e/o la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti agroalimentari o più in generale di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale. Le manifestazioni pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, ai fini dell applicazione del presente regolamento vengono divise nelle seguenti tipologie: a) sagre, intese come manifestazioni che abbiano come propria finalità la somministrazione di alimenti e bevande tesa a promuovere e qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico e comunque con attività di somministrazione facente capo o connessa all organizzatore; b) feste ed altre manifestazioni, organizzate prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folcloristiche e di promozione in genere. 2. Restano fuori dalla presente regolamentazione le attività dello spettacolo viaggiante e quelle di giocolieri, burattini etc., che si svolgono senza attrezzature mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico. 3. Restano, altresì, escluse dalla regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dall Amministrazione Comunale. 4. Sono consentite manifestazioni pubbliche organizzate da: a) associazioni sportive e del tempo libero; b) associazioni culturali e di volontariato; c) comitati per la promozione turistica del territorio; d) comitati parrocchiali; e) enti e società di promozione sportiva; f) associazioni di volontariato con finalità culturali, sportive, politiche e religiose. g) Proloco h) Forum della Gioventù 5

6 Titolo II Regolamentazione delle sagre e delle feste Art. 3 Tipologie delle sagre consentite su area pubblica Comune di Sant Angelo all Esca 1. Per sagre si intendono, ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. a), le feste di piazza e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago congiunte a somministrazione di alimenti e bevande tipiche, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero religiose, di volontariato o di sport. 2. L occupazione di area pubblica finalizzata allo svolgimento di una sagra e l evento stesso, è consentito ad associazioni, enti, comitati, ecc., senza scopo di lucro, come previsto nell art. 2 comma 4 del Presente Regolamento. 3. Nell organizzazione delle sagre, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, debbono in ogni caso essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia. Art. 4 Caratteristiche delle sagre e periodi consentiti 1. Affinché possa essere autorizzato lo svolgimento della sagra, e contemporaneamente concessa l occupazione del suolo pubblico, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: - il motivo trainante della sagra deve essere la promozione di un prodotto e/o piatto tipico locale; - la sagra deve avere una durata massima di due giorni, eventualmente prorogabile fino a cinque con il consenso dell Amministrazione Comunale, previa presentazione da parte degli organizzatori di idonea e documentata giustificazione delle esigenze di maggiore durata; - tra la conclusione di una sagra e l inizio di un altra deve intercorrere almeno un giorno. 2. Non sono consentite sagre/feste concomitanti tra loro nell ambito del territorio comunale o con altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o tradizionalmente ricorrenti quali festività patronali e/o simili. 3. In caso di concomitanza di sagre e manifestazioni, verranno accolte, con priorità, le domande di effettuazione di manifestazioni di carattere religioso ricorrenti ed, a seguire, le manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni e che abbiano valore riconosciuto di promozione e conoscenza delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni, civili, religiose e folkloristiche. In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano lo stesso periodo e vantano pari numero di precedenti edizioni, si procederà con estrazione a sorte. Art. 5 Tipologie delle feste e delle altre manifestazioni 1. Per feste si intendono, ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. b), le feste di piazza, i trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, mostre, esibizioni sportive, sfilate in maschere e/o di carri allegorici, pesche di beneficenza, proiezioni e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate principalmente da trattenimento e svago, con esclusione della 6

7 somministrazione di alimenti e bevande, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport. 2. L occupazione di area pubblica finalizzata allo svolgimento di una festa o manifestazione, e la manifestazione stessa, è consentita ad associazioni, enti, comitati, ecc., come previsto nell art. 2 comma 4 del Presente Regolamento. 3. Nell organizzazione delle feste o manifestazioni, oltre alle disposizioni del presente regolamento, debbono in ogni caso essere rispettate le norme di sicurezza vigenti. Art. 6 Oneri a carico delle sagre/feste 1. L organizzazione della sagra/festa è interamente ed esclusivamente a carico delle associazioni promotrici. 2. La pulizia dell area della sagra/festa è interamente a carico degli organizzatori, e dovrà essere effettuata differenziando i rifiuti raccolti. 3. Resta a carico dell organizzazione il reperimento di idonei contenitori ( anche presso il Comune, se disponibili) per lo stoccaggio dei rifiuti differenziati, assimilabili a quelli domestici, che saranno smaltiti dall Amministrazione, ad eccezione dei rifiuti speciali prodotti nel corso della manifestazione (residui di lavorazioni, ecc.) per lo smaltimento dei quali dovrà provvedere l organizzazione secondo le modalità di legge. 4. Gli organizzatori sono tenuti, altresì, a dare preavviso della manifestazione, almeno tre giorni prima della stessa, agli uffici della Polizia Locale ed al Comando della Stazione dei Carabinieri, competente per territorio. Art. 7 Obbligazioni per attività di somministrazione di cibo e bevande e di trattenimento 1. L attività di somministrazione di alimenti e bevande nell ambito delle sagre e feste paesane e rionali è limitata alla durata della manifestazione ed è avviata previo accertamento dei requisiti igienico sanitari ed amministrativi prescritti per la somministrazione dalla normativa vigente. In particolare, la stessa è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell art. 19 della L. 241/1990. Tale accertamento verrà effettuato dalle competenti Autorità Sanitarie per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari e dal Comune per gli aspetti amministrativi. 2. Per lo svolgimento dell attività di somministrazione di cui al comma 1, nell ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il rispetto delle norme igienico sanitarie, ambientali e di quelle in materia di sicurezza, fatte salve eventuali successive modifiche. 3. Le manifestazioni, per le attività di trattenimento e svago che vi esercitano, devono essere autorizzate ex artt. 68, 80 T.U.L.P.S. come modificati dalla Legge 7 ottobre 2013 n. 112 cosiddetto Decreto Cultura e successive modifiche e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. 7

8 Art. 8 Procedimento 1. In applicazione dell art. 19 della Legge 241/1990 s.m.e.i., è obbligatorio presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). Tale documentazione dovrà essere presentata tassativamente almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della sagra/festa, a pena di inammissibilità, completa di tutti gli allegati indicati nel modello stesso. 2. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi essenziali: - dati anagrafici completi del dichiarante; - codice fiscale; - indicazione dell attività dichiarata (somministrazione temporanea, pubblico spettacolo, occupazione suolo pubblico); - durata della manifestazione e giorni di svolgimento; - osservanza delle norme igienico-sanitarie; - estremi del nulla osta SIAE; - osservanza della normativa di sicurezza ed agibilità dei locali e delle strutture. 3. La SCIA deve essere accompagnata dalla documentazione richiesta dall ente competente- a titolo esemplificativo e non esaustivo: relazione tecnica e elaborati grafici delle planimetrie- nonché dalle dichiarazioni degli impianti utilizzati e la loro conformità e dalla dichiarazione di corretto montaggio dell eventuale palco e/o pedana installata. 4. In caso di diffusione musicale all aperto dovrà essere presentata dichiarazione di rispetto dei limiti o richiesta di deroga ai limiti di rumorosità. 5. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni o la mancanza o carenza degli allegati rende l istanza irricevibile. 6. Qualora il programma della sagra o festa preveda anche l installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o gonfiabili, competizioni sportive, raduni o simili, concerti e spettacoli dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti apposita e separata istanza di autorizzazione; 7. E fatto obbligo di presentare la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per l attività di somministrazione di alimenti e bevande e in caso di vendita alimentare solo qualora vi sia manipolazione o trasformazione. 8. La documentazione necessaria per lo svolgimento della manifestazione potrà essere trasmessa via pec all indirizzo rilevabile sul sito internet del Comune, oppure consegnata a mano all Ufficio protocollo. Art. 9 Luogo e modalità di svolgimento 1. Le sagre e feste paesane e rionali potranno svolgersi su aree pubbliche o locali appositamente attrezzati. Qualora l area della sagra/festa sia circoscritta dovrà essere dichiarata la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone. 2. Per le strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.) dovranno essere forniti prima dell inizio dell evento, l eventuale collaudo e i certificati di conformità a regola d arte degli impianti elettrici aggiuntivi. 3. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee al termine della sagra/festa, e comunque non oltre le 48 ore successive alla data dell evento, nonché a pulire l area e rimetterla in pristino. 8

9 4. La mancata rimozione delle attrezzature in area pubblica o ad uso pubblico comporta inoltre il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico prevista, maggiorata del 50% per ogni giorno in più. 5. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico dovrà essere presentata domanda di concessione del suolo e dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune. Art. 10 Spostamento luogo e data 1. L eventuale spostamento del luogo dello svolgimento di una manifestazione o di una sagra e/o della data dell evento potrà essere autorizzato, previa istanza motivata del soggetto organizzatore e nel rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento. Art. 11 Prescrizioni di sicurezza 1. A prescindere dalle disposizioni dell organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione ed ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l organizzatore dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi: a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture ecc.., gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti; b) l impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l illuminazione, dovrà esse a norma e certificato da tecnico abilitato; c) tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra; d) le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione; e) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc.. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati; f) una squadra antincendio di primo soccorso, in caso di spettacoli pirotecnici. Art.12 Concessione Patrocinio 1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio sono tenuti a presentare apposita istanza nella quale sono esplicitati: a) natura, finalità e modalità di svolgimento della manifestazione; b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella manifestazione, c) impatto potenziale della manifestazione sulla comunità locale e in altri contesti; d) principali strumenti comunicativi utilizzati; 2. Il Provvedimento di concessione del Patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l utilizzo dello stemma comunale in relazione alle iniziative patrocinate. 3. Il patrocinio non sostituisce ogni altra autorizzazione, nulla osta e quant altro occorra per l organizzazione dell iniziativa. 9

10 4. In caso di concessione di Patrocinio, l organizzazione della sagra o della manifestazione è tenuta a riportare il logo del Comune e l indicazione del Patrocinio su tutte le forme di pubblicità adottate, pena la perdita dei benefici connessi alla concessione del Patrocinio medesimo. 5. Il Comune può, in ogni caso ritirare il proprio Patrocinio quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell evento possano risultare incidenti in modo negativo sull immagine dell Amministrazione. Art. 13 Responsabilità 1. Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e oggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all organizzazione ed allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente Regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici. 2. Per ogni manifestazione e sagra dovrà essere individuato, il responsabile dell evento che dovrà essere comunicato al Comune. Il Responsabile avrà l onere di vigilare sull efficienza dei presidi di sicurezza e sull osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio. 3. In assenza di una designazione espressa verrà ritenuto ed individuato automaticamente, quale Responsabile della manifestazione, il richiedente. Art. 14 Codice Etico 1. Gli organizzatori sono tenuti ad adottare un Codice Etico di rilevante importanza affinché le proprie attività siano svolte in modo corretto e nel rispetto dei cittadini. In particolare, gli organizzatori sono tenuti ad impegnarsi formalmente: al rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni; al rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza; ad adottare politiche di comunicazione per la promozione di una cultura della sicurezza e della salute, rivolta in special modo ai giovani, al fine di evitare l abuso di alcool; al divieto di somministrazione di bevande alla spina in contenitori superiori a 25 cl; all obbligo di avere strumenti per la misura del tasso alcolemico ed all esposizione delle tabelle alcolemiche; all obbligo di somministrare alimenti e bevande possibilmente in contenitori in materiale plastico biodegradabile. L Amministrazione Comunale auspica che gli organizzatori recepiscano le direttive suindicate, affinché tutte le manifestazioni costituiscano reali momenti di aggregazione sociale tra tutti i cittadini di S. Angelo all Esca e siano esempio di salvaguardia delle tradizioni locali. 10

11 Titolo III Disposizioni Finali Art. 15 Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 150 a euro 450, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia. Art. 16 Vigilanza 1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell Ordine. Art. 17 Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme della disciplina legislativa nazionale e dell Unione Europea vigente in materia. Art. 18 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. 11

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