PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO ANNI 2015/2018

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1 Allegato alla Delib.G.R. n. 53/4 del PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO ANNI 2015/2018 Art. 1 Obiettivi 1. Il presente Piano stabilisce, per gli anni dal 2015/2018, i controlli sanitari e le misure di sorveglianza nei confronti della Malattia Vescicolare del Suino al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: a) mantenere lo stato di Regione accreditata per MVS; b) verificare la situazione epidemiologica per MVS; c) garantire la sicurezza alimentare nel circuito commerciale; d) controllare gli allevamenti da riproduzione dimensionando il livello di sorveglianza sulla base del rischio; e) controllare le aziende da ingrasso. 2. Il Piano prevede inoltre: a) l implementazione dell anagrafe suina; b) la registrazione delle movimentazioni degli animali in BDN; c) la registrazione in BDN delle macellazioni presso i macelli e quelle per autoconsumo in allevamento; d) l allineamento delle misure di bio-sicurezza a quanto previsto nell ambito dei provvedimenti attuativi del Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Decreto s intende per: a) Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati; b) Azienda da riproduzione: l azienda in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti; 1/11

2 c) Azienda da riproduzione a ciclo aperto: l azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un altro allevamento; d) Azienda da riproduzione a ciclo chiuso: l azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati prevalentemente alla macellazione; e) Azienda da ingrasso: l azienda in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente ad altra azienda da ingrasso o alla macellazione; f) Stalla di sosta: l azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, come specificato all art 11 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall acquisto; ai fini dei controlli sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alle stalle di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello; g) Centri di raccolta: i centri di cui all art.1, comma 2, del D.lgs. 22 maggio 1999, n 196; h) Azienda accreditata per MVS: l azienda conforme ai requisiti di cui all art. 3 del presente Decreto; i) CERVES: Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari, con sede a Brescia presso l Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna; j) BDN; la Banca Dati Nazionale, di cui al D.lgs. 22 maggio1999 n 196; k) SIMAN: Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale l) Suino singleton reactor: si intende un soggetto con esclusiva presenza di IgM in assenza di incremento del titolo anticorpale; inoltre in azienda non deve essere accertato nessun altro soggetto sieropositivo a seguito di ulteriori esami di controllo e non deve essere registrata sieroconversione in altri soggetti dell azienda. Art. 3 Obblighi e competenze 1. Sulla base del coordinamento operato dal Servizio della prevenzione dell Assessorato dell Igiene e Sanità della Regione Sardegna e dal suo Direttore: a) l Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (qui di seguito denominato "IZS") è responsabile dell attività di diagnostica di laboratorio e della raccolta ed elaborazione dei dati epidemiologici tramite l Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (qui di seguito denominato OEVR ), fatte salve le competenze attribuite dalle norme vigenti al 2/11

3 Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari (qui di seguito denominato "CERVES"); b) le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna (qui di seguito denominate "ASL") sono responsabili dell attuazione delle misure di controllo e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, stabilite nel presente Piano e dalla normativa nazionale ed europea richiamata in premessa. 2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione nazionale e dell Unione Europea richiamata in premessa, i proprietari o detentori di suini hanno l obbligo di: a) rispettare gli obblighi di registrazione e identificazione delle aziende suine in conformità a quanto indicato all articolo 4; b) fornire la massima collaborazione al Servizio Veterinario delle ASL, in relazione all esecuzione dei Controlli Ufficiali previsti dal presente Piano; c) adottare tutte le misure necessarie affinché le aziende raggiungano e/o mantengano la qualifica di azienda accreditata per Malattia Vescicolare del suino. Art. 4 Anagrafe delle aziende, identificazione dei suini e registro aziendale 1. I proprietari o detentori dei suini, inclusi coloro che detengono un solo suino destinato ad autoconsumo in ambito familiare, devono assicurare: a) che la propria azienda sia registrata nella BDN; b) che i suini della propria azienda siano identificati; c) il mantenimento e l aggiornamento di un registro aziendale di carico e scarico dei suini. 2. Su richiesta del proprietario i Servizi Veterinari assegnano il codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e registrano nella BDN una nuova azienda suina, previo controllo ufficiale e verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste. 3. Il codice aziendale di cui al comma 2 deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro dei suini dell azienda entro i 70 giorni di età o comunque, prima di lasciare l azienda. Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare o un dispositivo elettronico con numero individuale. Ai fini dell identificazione e registrazione dei riproduttori potrà essere utilizzato, laddove presente, il numero identificativo individuale previsto dal decreto legislativo n. 200/2010. Il numero identificativo dei riproduttori è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale di cui al decreto legislativo n. 200/ /11

4 4. Nell ambito delle aziende suinicole, i Servizi Veterinari delle ASL competenti prima dell attribuzione del codice aziendale devono verificare l idoneità della struttura a detenere animali, anche in relazione alla capacità massima. Art. 5 Attribuzione della qualifica sanitaria alle aziende 1. Il Servizio Veterinario dell ASL conferisce alle aziende suine la qualifica di azienda accreditata per MVS in presenza dei seguenti requisiti: A. rispetto della normativa sull anagrafe suina; B. rispetto dei requisiti di biosicurezza di cui all Allegato 1; C. risultato favorevole ai controlli di laboratorio, differenziati sulla base della tipologia aziendale e/o orientamento produttivo come sotto specificato: I. Aziende da riproduzione che commercializzano suini: risultato negativo a due controlli sierologici effettuati a un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un livello di confidenza del 95%; II. Aziende da ingrasso: tutti i suini provengono da aziende riconosciute indenni da MVS; III. Stalle di sosta: tutti i suini provengono da aziende riconosciute indenni da MVS. 2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, per le finalità del Piano MVS, le stalle di sosta e le stalle dei commercianti sono assimilabili ai centri di raccolta e devono rispettare i seguenti requisiti: A. Gestionali a) tenere aggiornato il registro di carico e scarico; b) commercializzare gli animali entro 30 giorni dal loro acquisto e i suini introdotti hanno come esclusiva e diretta destinazione gli impianti di macellazione; c) divieto di commercializzare scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l invio alla macellazione) e animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera); d) lavare e disinfettare dopo ogni scarico di animali, e comunque prima dell ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali ed redigere apposita certificazione che attesti l avvenuta pulizia e disinfezione, da conservare per un anno; e) effettuare ogni 30 giorni il vuoto sanitario della stalla di sosta a seguito delle operazioni di pulizia e disinfezione mediante l utilizzo di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del 4/11

5 virus della MVS. I periodi di vuoto sanitario, così come le operazioni di pulizia e disinfezione e i disinfettanti utilizzati devono essere registrati e documentati in azienda. B. Strutturali a) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali della stalla di sosta (Allegato 5); b) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione degli automezzi prima dell ingresso nella stalla di sosta (Allegato 5); c) presenza di disinfettanti di comprovata efficacia (Allegato 5) nei confronti del virus MVS, nella stalla di sosta e all ingresso della stalla di sosta stessa. I requisiti devono essere verificati attraverso l utilizzo della Check list (Allegato 7) già in vigore per il Piano PSA, relativamente agli elementi di conformità previsti per l accreditamento nei confronti della MVS. Art. 6 Attività di sorveglianza - mantenimento della qualifica di azienda accreditata per MVS 1. Un'azienda accreditata per MVS mantiene la sua qualifica se non sono presenti sintomi riferibili alla malattia, i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate e se sono state effettuate le seguenti attività di controllo ufficiale: a) Controllo anagrafico dei suini presenti; b) Controllo del registro aziendale; c) Verifica della rispondenza dei requisiti strutturali e gestionali sulla biosicurezza degli allevamenti secondo quanto indicato all Allegato 1; d) Controllo sierologico differenziato per tipologia di allevamento, come descritto nei successivi paragrafi. 2. Aziende da riproduzione a ciclo aperto: tutte le aziende devono essere sottoposte a controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni per le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%. 3. Aziende da riproduzione a ciclo chiuso: a) tutte le aziende che commercializzano suini, devono essere sottoposte a un controllo sierologico annuale, su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%; 4. Aziende da ingrasso: devono effettuare un controllo sierologico ogni sei mesi, su un numero di suini tale da rilevare, una prevalenza di infezione del 5% con una confidenza del 95%, 5/11

6 5. Stalle di sosta: è previsto un controllo sierologico degli animali presenti su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95% e un controllo virologico mensile su feci ambientali da prelevare in ciascuno dei locali di stabulazione degli animali. Il prelievo di campioni di sangue e di feci deve essere eseguito contestualmente e inviato al laboratorio dell IZS. Oltre alle attività di sorveglianza deve essere verificata la sussistenza dei requisiti infrastrutturali e gestionali volti a minimizzare la diffusione della malattia. Infatti al momento del prelievo dei campioni per i controlli previsti dal Piano, i servizi veterinari devono verificare: a) il flusso di partite in entrata ed uscita (registro di stalla, Mod. IV) e la rispondenza della documentazione con gli animali presenti in azienda; b) la funzionalità delle apparecchiature per la disinfezione; c) la presenza di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS; d) il registro delle disinfezioni, dove devono essere riportare le date di disinfezione ed i quantitativi di disinfettanti utilizzati. 6. Le aziende da riproduzione a ciclo chiuso fino a 4 capi adulti che non commercializzano ma producono esclusivamente per autoconsumo familiare, devono effettuare il controllo sierologico di tutti i capi adulti, all atto della macellazione. Il veterinario competente per territorio che esegue le attività previste dal piano di sorveglianza deve documentare la data del prelievo e della verifica effettuata sul registro di stalla, mediante l apposizione di data e firma. Art. 7 Sospensione revoca e riacquisizione della qualifica 1. La qualifica di azienda accreditata per MVS è sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dall Autorità competente, siano rilevate irregolarità documentali nella tenuta del registro aziendale o in BDN, nonché nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso e sino all avvenuto controllo sierologico con esito negativo di un campione di animali secondo l Allegato La qualifica di azienda accreditata per MVS è revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso l'autorità sanitaria locale dispone il sequestro dell azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa. 6/11

7 3. Nelle aziende controllate nelle quali viene rilevata una singola sieropositività anche al controllo di screening effettuato presso l IZS territorialmente competente e anche prima della conferma del CERVES, lo stato di accreditamento deve essere sospeso e attuate le seguenti misure: a) sequestro dell'azienda; b) registrazione del sospetto sul SIMAN; c) esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni; d) nel caso in cui la sieropositività è confermata come singleton reactor, il capo sieropositivo deve essere macellato dopodiché l azienda riacquisisce la qualifica e le misure restrittive sono revocate. 4. Nelle aziende controllate in cui sono riscontrate positività confermate dal CERVES nei confronti della MVS, non riferibili a singleton reactor lo stato di accreditamento deve essere revocato e devono essere attuate le seguenti misure: a) sequestro dell'azienda; b) registrazione del sospetto sul SIMAN; c) prelievo di un "pool" di feci dai suini sieropositivi, dai suini a contatto con i medesimi e dalle altre strutture dell azienda in cui sono presenti altri suini; d) prelievi di sangue a campione in un numero di riproduttori, se trattasi di aziende da riproduzione, e di soggetti all ingrasso, se trattasi di aziende da ingrasso, sufficiente a rilevare una prevalenza d infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%; nel gruppo di animali campionati devono essere inclusi anche capi a contatto con i capi sieropositivi. Se l analisi delle feci rileva la presenza del virus deve essere dichiarato il focolaio e attuate le misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362,e s.m.e.i. La conferma del focolaio deve essere registrata nel SIMAN. Se non è isolato il virus, ma il CERVES conferma comunque la sieropositività in più capi, deve essere revocata la qualifica di azienda accreditata per MVS. I riproduttori sieropositivi e i capi da ingrasso, su disposizione dell autorità competente devono essere macellati. In tutti i casi (focolaio o positività confermata) deve essere attuata un indagine epidemiologica per accertare l origine dell infezione e le eventuali movimentazioni in uscita durante il periodo a rischio. Tale indagine deve essere inviata al Ministero, al CERVES e al Servizio della Prevenzione Regionale, entro 10 giorni dalla data di conferma della sieropositività. 7/11

8 5. In conformità al direttiva 92/119/CEE, la conferma della presenza di malattia in un azienda, ai fini della dichiarazione di focolaio, avviene a seguito di: a) isolamento del virus nei suini stessi e/o nell ambiente; b) presenza di suini sieropositivi con lesioni caratteristiche da MVS; c) presenza di suini con sintomi clinici o risultanti sieropositivi in presenza di una correlazione epidemiologica con un azienda sede di focolaio confermato. d) come previsto dalla decisione 2000/428/CE si ha conferma di malattia anche quando il risultato positivo delle indagini che dimostrano la presenza degli antigeni (ELISA) o del genoma (PCR) del virus si accompagna ugualmente a manifestazione di segni clinici della malattia, all individuazione di suini sieropositivi oppure ad un nesso epidemiologico diretto con un focolaio accertato. Art. 8 Macellazione dei soggetti sieropositivi 1. I suini sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale. 2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente. 3. L'invio al macello dei suini sieropositivi deve essere notificato, almeno quarantotto ore prima della partenza, dal Servizio Veterinario dell ASL di partenza a quello di destinazione. Il certificato di provenienza degli animali (Modello IV) deve riportare, in aggiunta ai codici identificativi degli animali, la dicitura «Suini sieropositivi per MVS». 4. Il Veterinario Ufficiale responsabile del macello di destinazione degli animali annota in calce sul Modello IV l'avvenuta macellazione e la comunica tempestivamente all'asl di origine degli animali. 5. I suini sieropositivi, inclusi i singleton reactor, devono essere trasportati, ricoverati e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni sono trattate conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e s.m.i.. La testa e il pacchetto intestinale di tali suini devono essere distrutti e le loro carni sono destinate esclusivamente al mercato regionale. Art. 9. Procedure per la riacquisizione dell accreditamento aziendale 1. Per la riacquisizione della qualifica in aziende con sieropositività multiple confermate, in assenza d isolamento virale, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi, i suini rimanenti in azienda dovranno essere sottoposti a due controlli sierologici 8/11

9 condotti a distanza di almeno 28 e non oltre i 40 giorni l uno dall altro, su un campione di suini tale da rilevare il 5% di prevalenza attesa con un 95% di indice di confidenza; 2. Per le stalle di sosta o i centri di raccolta la riacquisizione della qualifica è disposta sulla scorta dei nuovi controlli sierologici ed eventualmente virologici stabiliti dal CERVES, nonché sulla base delle certificazioni attestanti che i suini introdotti provengono da aziende indenni. Art.10 Invio dei campioni e modulistica 1. I dati dell'azienda e dei suini sottoposti a controllo, identificati in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, devono essere riportati coerentemente a quanto registrato in BDN, nel modello di cui all'allegato 4 del presente Piano che debitamente compilato, deve accompagnare i campioni sierologici da inviare all'izs. 2. I campioni di feci devono essere inviati dalla ASL all'izs che successivamente le invierà al CERVES. 3. I campioni di sangue prelevati per le prove sierologiche e virologiche nei confronti della MVS, possono essere utilizzati anche per i test previsti per il piano di controllo della Peste Suina Classica e della Malattia di Aujeszky. 4. La scheda di accompagnamento campioni (Allegato 4) può essere scaricata dalla BDN con le informazioni anagrafiche già presenti. Qualora detto Allegato scaricato dalla BDN riporti dati discordanti con quanto riscontrato in azienda dal Veterinario Ufficiale, lo stesso deve apportarvi le opportune modifiche, provvedendo anche ad aggiornare e/o prescriverne l'aggiornamento in BDN. Art. 11 Controlli su partite di suini provenienti da Stati membri della Unione Europea 1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposte a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione destinati all allevamento ed è effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini destinati al macello. 3. Per ciascuna partita deve essere effettuato un prelievo di sangue su un numero di suini secondo la tabella di cui all' Allegato 3, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi scomparti del mezzo di trasporto. 4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire all'izs competente per territorio di costituire due aliquote; di queste una deve essere 9/11

10 conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di contenzioso con lo speditore. 5. I campioni inviati all'izs devono essere accompagnati dal modello di cui all'allegato 4 del presente Piano. Art. 12 Movimentazione 1. È vietato il trasporto di suini vivi da aziende non accreditate per MVS anche se destinati a stabilimenti di macellazione. 2. La spedizione di suini vivi per allevamento è consentita solo se gli animali provengono da aziende da riproduzione accreditate per MVS, inoltre nel documento di trasporto (modello IV) deve essere riportata la dicitura Allevamento accreditato per MVS. 3. Gli allevamenti da riproduzione fino a 4 capi che effettuano il controllo per MVS all atto della macellazione familiare, non possono movimentare suini ne per vita ne per macello. Art. 13 Pulizia e disinfezione Le stalle di sosta, i centri di raccolta, le stalle annesse ai macelli, nonché i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati nell'allegato 5. Le operazioni di lavaggio e di disinfezione degli automezzi devono essere certificate come da modello di cui all'allegato 6. Art. 14 Flussi informativi 1. L'IZS trasmette tempestivamente all ASL competente per territorio il risultato degli esami sierologici e virologici svolti nell'ambito del presente Piano. 2. In caso di sieropositività l'izs notifica il risultato al Servizio Prevenzione Regionale e al servizio veterinario competente per territorio che deve registrare il sospetto sul SIMAN. 3. In caso di riscontro di conferma della sieropositività o di isolamento virale, il servizio veterinario competente esegue entro dieci giorni una indagine epidemiologica secondo il modello di cui all' Allegato 8, che dovrà trasmettere al Ministero della Salute, al CERVES ed al Servizio Prevenzione Regionale. 4. In caso di focolaio l ASL competente trasmette, entro ventiquattro ore, al Ministero della Salute e al Servizio Prevenzione Regionale la notifica di malattia infettiva o trasmissibile e registra il focolaio nel SIMAN. 10/11

11 5. Le Aziende Sanitarie Locali inviano al Servizio Prevenzione Regionale la rendicontazione tecnica e finanziaria relativa alle attività svolte nell anno precedente, in conformità alla Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI del 5 febbraio La Regione invia al Ministero della Salute entro il 1 aprile dell'anno successivo la relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano, congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano eseguito nell'anno precedente. 7. L IZS trasmette al CERVES con cadenza trimestrale il riepilogo delle attività laboratorio prevista dal presente Piano. Art. 15 Aspetti finanziari 1. Ai proprietari dei suini macellati e abbattuti in applicazione del presente Piano è corrisposto l'indennizzo ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e del decreto interministeriale 19 agosto 1996, n /11

12 Allegato 1 Requisiti di bio-sicurezza previsti per l attribuzione e il mantenimento della qualifica di azienda accreditata per Malattia Vescicolare del Suino (MVS) Nell'ambito dei controlli ufficiali previsti dal piano di controllo e di sorveglianza per la MVS, ai fini dell attribuzione o del mantenimento della qualifica di azienda accreditata, i servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, oltre alla esecuzione delle prove sierologiche previste, verificano in tutte le aziende suinicole le condizioni di benessere animale e di bio-sicurezza di carattere strutturale e gestionale. 1. Requisiti generali a) L'idoneità della struttura a detenere animali della specie suina, anche in relazione alla capacità produttiva; b) La corrispondenza dei dati registrati in BDN, comprese le informazioni relative alla capacità e alla tipologia produttiva; 2. Requisiti specifici Al fine di garantire una valutazione uniforme in tutti gli allevamenti sulla loro conformità ai parametri di benessere e di biosicurezza, strutturali e gestionali disposti dalla normativa vigente, i servizi veterinari utilizzano l apposita check-list riportata nell allegato 7, che deve essere compilata correttamente in ogni sua parte. I requisiti di biosicurezza previsti sono valutati sulla base alle capacità produttive delle aziende e pertanto tiene conto della suddivisione delle aziende suinicole secondo le seguenti classi di consistenza: - da 1 a 30 suini; - da 31 a 100 suini; - da 101 a 500 suini; - oltre 500 suini. Ai fini di una corretta classificazione, occorre tener conto che per un suino si deve intendere un riproduttore o un grasso o un certo numero di suini appartenenti ad altre categorie, il cui peso vivo complessivo sia equivalente a un quintale. Laddove in un azienda siano presenti più allevamenti i requisiti di biosicurezza richiesti riguardano l intera unità epidemiologica e il numero dei capi considerato è pertanto quello complessivo e non dei singoli allevamenti. Fatto salvo il rispetto delle norme ambientali, è sconsigliato lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con le strutture di ricovero degli animali, ed è comunque estremamente rischioso utilizzare liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione. A. Requisiti di bio-sicurezza in aziende da 1 a 30 suini le aziende suine con consistenza da 1 a 30 capi devono possedere i seguenti requisiti: a) recinzioni aziendali (reti metalliche e/o muri di cinta e/o barriere di altra natura e cancelli) che assicurino il confinamento degli animali in azienda e impediscano l accesso di altri suidi. L altezza minima delle recinzioni deve essere pari a mt. 1,50 su tutto il perimetro dell allevamento; nel caso di recinzione costituita da muratura esistente di altezza inferiore a mt 1,50, si potrà completare la stessa o affiancargli una rete metallica, in modo da raggiungere l altezza minima di mt 1,50. La recinzione con rete metallica deve essere inamovibile, cioè la rete non deve poter essere sollevata da parte di suidi domestici o selvatici che tentino di oltrepassarla. Pertanto tale rete deve essere fissata al suolo mediante ancoraggio ad un cordolo di cemento o mediante altro sistema di equivalente efficacia. Sono esclusi dall obbligo della recinzione le tipologie di allevamento che prevedono la stabulazione fissa in capannoni o in box chiusi in muratura, anche con accesso a cortili, paddock o parchetti se provvisti di idonea recinzione perimetrale e cancelli. Nel caso di allevamenti semibradi, il lotto adibito alla detenzione/pascolo dei suini, non può superare i 3 ha, al fine di poter verificare compiutamente, sia da parte dell allevatore sia durante i controlli ufficiali, l integrità delle recinzioni ed avere pertanto garanzie sull effettivo confinamento degli animali e Pagina 1 di 3

13 Allegato 1 sull impedimento all accesso di altri suidi. Inoltre, negli allevamenti semibradi, devono essere presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie e deve essere garantita la somministrazione di acqua e di alimenti. In detti allevamenti il carico sostenibile per ettaro non deve superare i 15 q.li. c) L introduzione di nuovi capi è vincolata alla loro provenienza da aziende accreditata per MVS. d) Deve essere presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica. e) Devono essere presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della MVS (Allegato 5). f) E' vietato alimentare gli animali con rifiuti provenienti da mensa/ristorazione o casalinghi. g) Prima e dopo il carico e lo scarico, gli automezzi di proprietà dell azienda, che effettuano il trasporto per conto proprio, dovranno essere puliti e disinfettati a cura del responsabile autorizzato dall Autorità Competente. h) Tutti i veicoli che trasportano animali devono comunque essere decontaminati prima dell ingresso e prima dell uscita dall azienda, mediante aspersione (con vaporizzatore) di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS sulle ruote, sulle parti inferiori del mezzo di trasporto ed eventualmente su altre parti del veicolo (se necessaria previa pulizia). B. Requisiti di bio-sicurezza in aziende da 31 a 100 suini le aziende suine con consistenza da 31 a 100 capi, oltre a quelle riportate nel paragrafo A devono possedere i seguenti requisiti: a) un'area di parcheggio fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda che dei visitatori; b) una piazzuola per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione degli automezzi, autorizzata dai Servizi Veterinari, possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento e in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Devono pertanto essere presenti: le attrezzature, i disinfettanti e la cartellonistica che definisca i disinfettanti utilizzati e tempo di esposizione agli stessi. Nell autorizzazione rilasciata alla struttura di disinfezione, i Servizi Veterinari riportano le generalità di un responsabile, indicato dall azienda, che ha il compito di tenere in efficienza la struttura e di firmare (salvo deleghe in sua assenza) tutti gli attestati di disinfezione rilasciati (Allegato 6); c) un punto di carico/scarico dei suini vivi localizzato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa di carico/scarico perimetrale), oppure il carico/scarico può essere effettuato all'interno dell'allevamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: i. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per l azienda o dall'azienda (mono-carico); ii. Il veicolo, pur essendo sottoposto a disinfezione pre-carico attestata da una copia del relativo Allegato 6), viene ulteriormente disinfettato in ingresso, con disinfettanti efficaci contro il virus del MVS, e sarà poi disinfettato in uscita con rilascio di apposito Allegato 6); d) un punto di scarico del mangime, localizzato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa lo scarico può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui il trasporto esclusivamente per questa azienda (mono-carico) e venga sottoposto a disinfezione in ingresso e in uscita con prodotti disinfettanti efficaci sul virus della MVS. e) evidenza documentate dell effettuazione delle attività di derattizzazione/disinfestazione. C. Requisiti di bio-sicurezza in aziende da 101 a 500 suini le aziende suine con consistenza da 101 a 500 capi, oltre a quelle riportate nel paragrafo A e B devono possedere i seguenti requisiti: a) locali per la quarantena, separati dal resto dell allevamento (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove effettuare la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Nel periodo della quarantena (minimo 28 giorni), gli animali devono essere controllati clinicamente e trascorsi i 28 giorni, prima dell introduzione degli animali in allevamento, devono essere effettuati tutti controlli ritenuti Pagina 2 di 3

14 Allegato 1 necessari. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali sono controllati 28 giorni dopo l'ultima introduzione; b) cella frigorifero, possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento; c) un area di carico scarti, localizzata all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), o in alternativa gli scarti possono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. In ogni caso, il camion che ritira gli scarti non può entrare in azienda; d) cella frigorifero per lo stoccaggio, in attesa di essere smaltiti, dei suini morti che devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore. In alternativa i suini morti possono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. In ogni caso il camion che ritira gli animali morti non può entrare in azienda. e) Un registro per la disinfezione degli automezzi, tutte le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentare in apposito registro; f) disporre di un Veterinario libero professionista di riferimento; g) disporre di un locale di servizio utilizzabile anche per spogliatoio in cui deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati. h) Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. D. Requisiti di bio-sicurezza in aziende con consistenza maggiore di 500 suini le aziende suine con consistenza maggiore di 500 capi, oltre a quelle riportate nel paragrafo A, B e C devono possedere i seguenti requisiti: a) spogliatoi: devono essere presenti dei locali dedicati specificatamente a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti o calzari monouso o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento; b) procedure documentate: devono essere disponibili in azienda copie delle procedure documentate inerenti la conduzione dei suini, approvate dalla ASL ed applicate in allevamento sotto la supervisione di un Veterinario aziendale riconosciuto, con il quale l azienda deve stipulare una convenzione che tiene disponibile in copia; c) Un registro che documenti l'ingresso in allevamento dei visitatori e dei veicoli; d) una convenzione stipulata con uno stabilimento riconosciuto per lo smaltimento degli animali morti; e) Una dichiarazione scritta da parte del personale che accudisce i suini che rinuncia a detenere animali sensibili e non ha contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. f) un piano di aziendale derattizzazione e di disinfestazione che documenta il programma e le prestazioni effettuate; g) un piano aziendale di pulizia/disinfezione che documenta il programma e le prestazioni effettuate secondo il modello tutto pieno tutto vuoto, qualora questo modello non sia applicato in tutti i reparti dall allevamento, dovrà essere adottato un metodo alternativo di pari efficacia che dovrà essere riportato nel manuale delle procedure. Pagina 3 di 3

15 Allegato 2 Tabella sulla numerosità del campione (95% confidenza e 5% prevalenza) Numero di suini da sottoporre a prelievo in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività 5% con un livello di confidenza del 95%. Numero capi in azienda 26 Numero capi da controllare Tutti > Pagina 1 di 1

16 Allegato 3 Tabella sulla numerosità del campione (95% confidenza e 10% prevalenza) Numero di suini da sottoporre a prelievo in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività 10% con un livello di confidenza del 95%. Numero capi in azienda Fino a 10 Numero capi da controllare Tutti e oltre 29 Pagina 1 di 1

17 Allegato 4 Scheda di accompagnamento campioni Malattia Vescicolare del Suino (MVS) Regione Sardegna Provincia medio campidano Asl Distretto Tel Fax MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (BARRARE UNA SOLA CASELLA) Acquisizione dell accreditamento 1 prelievo Acquisizione dell accreditamento 2 prelievo Conferma di controllo in azienda accreditata Controllo in stalla di sosta Correlazione epidemiologica in azienda focolaio con codice aziendale. Spostamento suini in uscita (deroga art. 7 Dec.2005/779CE) cod. az. dest.. Spostamento suini in entrata (deroga art. 7 Dec.2005/779CE) cod. az. origine... A seguito di sieropositività riscontrata in azienda Verifica azienda del comparto 1 prelievo Verifica azienda del comparto 2 prelievo Importazione Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione Sospetto Controllo animali in quarantena Riacquisizione dell accreditamento in azienda in zona di protezione 1 prelievo cod. az... Riacquisizione dell accreditamento in azienda in zona di sorveglianza 1 prelievo cod. az... Riacquisizione dell accreditamento in azienda in zona di protezione 2 prelievo cod. az... Allevamento di provenienza dei suini (1) Codice identificazione azienda (DPR 317/96) IT.. Proprietario. Località.. Comune.. Prov.. INDIRIZZO PRODUTTIVO: Riproduzione a ciclo aperto [ ] Riproduzione a ciclo chiuso [ ] Ingrasso [ ] Stalla di sosta [ ] Riproduttori presenti n. Totale capi presenti n Tipo campioni: Sangue n. Feci n. Epitelio n.. Altri esami da effettuare: Malattia di Aujesky [ ] Peste Suina Classica [ ] Data prelievo.. (1) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell allevamento in cui si prelevano i campioni. In caso di prelievi al macello indicare l allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento. Pagina 1 di 2

18 Allegato 4 Identificazione dei suini campionati in allevamento in data. Identificazione del suino Categoria Identificazione del suino Categoria 1) 26) 2) 27) 3) 28) 4) 29) 5) 30) 6) 31) 7) 32) 8) 33) 9) 34) 10) 35) 11) 36) 12) 37) 13) 38) 14) 39) 15) 40) 16) 41) 17) 42) 18) 43) 19) 44) 20) 45) 21) 46) 22) 47) 23) 48) 24) 49) 25) 50) OSSERVAZIONI Il Veterinario Pagina 2 di 2

19 Allegato 5 Criteri per il lavaggio la pulizia e disinfezione nelle aziende suine, degli automezzi per il trasporto dei suini vivi Nelle aziende suine devono essere presenti disinfettati di provata efficacia nei confronti del virus MVS e idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali dell azienda e degli automezzi in ingresso. Lavaggio e disinfezione Gli automezzi che trasportano gli animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture debitamente autorizzate e idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione). I veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e disinfettati con sostanze attive nei confronti del virus della MVS. Le operazioni di lavaggio e disinfezione attuate dovranno garantire l efficacia del disinfettante utilizzato (diluizione del disinfettante, asciugatura del mezzo dopo il lavaggio e il tempo di azione del disinfettante). Pulizia e disinfezione Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere condotte dopo che gli animali sono stati allontanati dagli ambienti e devono essere articolate in tre fasi distinte: 1. rimozione fisica del materiale presente (feci, residui di mangimi, sporcizia): si deve procedere con la rimozione fisica del materiale grossolano (feci, lettiera, residui di mangime e sporcizia varia) presente negli ambienti di stabulazione, alimentazione o transito degli animali; le incrostazioni di materiale organico sono eliminate mediante l utilizzo di idropulitrici a pressione. 2. lavaggio con acqua e detergente: una volta che il materiale grossolano è stato rimosso le superfici sono irrorate con un prodotto sgrassante (detergente) poi eliminato mediante risciacquo con acqua. 3. disinfezione: in questa fase deve essere utilizzato uno dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS, alle relative concentrazioni d uso e deve essere lasciato in azione per tutta la notte. Il disinfettante deve essere applicato sulle superfici asciutte. Agenti ossidanti: Disinfettanti attivi nei confronti del virus della MVS miscele costituite da: perossidi inorganici, sali inorganici, acidi organici e detergenti anionici. Prodotti commerciali che sono indicati anche per macchinari e veicoli, alle concentrazioni riportate sul foglietto illustrativo. Alcali: a) Idrossido di sodio alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un ph di 12. Sostanza a forte attività caustica, da utilizzare esclusivamente su materiali resistenti (muri) o di cui non interessa preservare l integrità. b) Idrossido di potassio alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un ph di 12. Sostanza a forte attività caustica, da utilizzare esclusivamente su materiali resistenti (muri) o di cui non interessa preservare l integrità. Aldeidi: Glutaraldeide alla concentrazione del 2% di sostanza attiva. Non è corrosiva sui metalli, è quindi indicata per gli automezzi. Non deve essere utilizzata per le persone o per gli animali. Pagina 1 di 1

20 Allegato 6 Attestato di disinfezione dei mezzi per il trasporto bestiame Si attesta che l automezzo con targa, condotto dal Sig. è stato lavato e disinfettato presso: L azienda cod. aziendale località Comune Il mattatoio località Comune Il punto di disinfezione autorizzato località Comune N. di autorizzazione Disinfettante utilizzato: Lotto n. Scadenza li Il responsabile della disinfezione Pagina 1 di 1

21 Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo A.S.L. N DI SERVIZIO VETERINARIO Oggetto: Controllo ufficiale Piano di eradicazione PSA Data: Codice Azienda: IT Comune e Località azienda: Proprietario degli animali/denominazione Tel. Detentore ORIENTAMENTO PRODUTTIVO DELL ALLEVAMENTO da riproduzione da ingrasso familiare Tecnica Produttiva Ciclo di riproduzione Chiuso Ciclo di riproduzione Aperto. Vendita di riproduttori: SI NO Allevamento Stagionale: SI NO Allevamento Multisito: SI NO Modalità Allevamento: stabulato semi brado Iscrizione Libri Genealogici: SI NO Tecnica Produttiva Ciclo completo Svezzamento Magronaggio Finissaggio *allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini non riproduttori a scopo non commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti Qualifica sanitaria: Mattia Vescicolare Suina ; Peste Suina Africa.; Peste Suina Classica; ; Aujeszky.. Pagina 1 di 11

22 Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo Capacità struttura (numero massimo di animali adulti che è possibile detenere): NOTIFICA CENSIMENTO DA PARTE DELL ALLEVATORE al 31 marzo in autocertificazione SI NO VERIFICHE DELLCONSISTENZA DELL ALLEVAMENTO A SEGUITO DI SUCCESSIVI CONTROLLI VETERINARI SI NO (Inserire nella tabella l ultimo censimento presente in BDN) CAPI TOTALI DI ETÀ SUPERIORE AI 70 GIORNI Capi presenti in allevamento (comunicazione alla BDN) (censimento e verifica consistenza) CENSIMENTO SUINI (conteggio durante il controllo) Regolarmente registrati nel registro Scrofe Scrofette Verri Cinghiali Lattonzoli Magroncelli Magroni Grassi CONTROLLO DELL IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI Capi di età superiore ai 70 giorni (45 gg. In zone vincolo) Capi controllati Capi con tatuaggio leggibile Capi con tatuaggio non leggibile Capi non tatuati Capi identificati singolarmente CONTROLLO DEL REGISTRO DI CARICO SCARICO Compilazione censimenti al 31 marzo (sul registro) N. movimentazione in ingresso negli ultimi 12 mesi N. Capi movimentati in ingresso negli ultimi 12 mesi N. Nuovi nati negli ultimi 12 mesi N. macellazioni uso famiglia dall inizio dell anno N. capi macellati uso famiglia dall inizio dell anno SI/NO N movimentazioni in uscita negli ultimi 12 mesi N. Capi movimentati in uscita negli ultimi 12 mesi N. Capi morti negli ultimi 12 mesi Parametro produttivo di riferimento (n suinetti nati previsti negli ultimi 12 mesi) Scostamento (n nuovi nati/parametro produttivo di riferimento negli ultimi 12 mesi (valore atteso > 1) PROBLEMI SANITARI RIPRODUTTIVI Citare evidenze (prescrizioni veterinarie, referti analitici etc.): Pagina 2 di 11

23 Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo ESECUZIONE CONTROLLO SIEROLOGICO ALL ATTO DEL PRESENTE CONTROLLO SI / NO N Capi di età > 3 mesi N capi da prelevare N campioni da analizzare per PSA N campioni da analizzare per MVS e PSC N Campioni da analizzare per Aujeszky CONSISTENZA ALLEVAMENTO DA 1 A 30 REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)? Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi? Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? Sono stati identificati individualmente i riproduttori? Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti dove previsto? Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell allevamento ed impediscano l accesso di altri suidi? Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico? È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? Gli automezzi che trasportano animali, sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL? SI SI NO NO NOTE Pagina 3 di 11

24 Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo CONSISTENZA ALLEVAMENTO DA 31 A 100 REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)? Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi? Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? Sono stati identificati individualmente i riproduttori? Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti, dove previsti? Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell allevamento ed impediscano l accesso di altri suidi? Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico? È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? Gli automezzi che trasportano animali sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL? Parcheggio: è presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori? L azienda è dotata di una piazzola per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita possibilmente all entrata dell azienda? All ingresso è presente un dispositivo a pressione mobile (pulivapor)? E comprovata l attuazione delle operazioni di derattizzazione/disinfestazione? SI NO NOTE Pagina 4 di 11

25 Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo CONSISTENZA ALLEVAMENTO DA 101 A 500 REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)? Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi? Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? Sono stati identificati individualmente i riproduttori? Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti laddove previsti? Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell allevamento ed impediscano l accesso di altri suidi? Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico? È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? Gli automezzi che trasportano animali,, sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL? Parcheggio: è presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori? L azienda è dotata di una piazzola per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita possibilmente all entrata dell azienda?. All ingresso è presente un dispositivo a pressione mobile per il lavaggio ( pulivapor)?. E comprovata l attuazione delle operazioni di derattizzazione/disinfestazione? Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per PSA. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione. Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. Carico suini morti e altri SOA: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento. Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro. SI SI NO NO SI NO Veterinario libero professionista di riferimento. Spogliatoio: deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati. Il personale che accudisce gli animali non detiene animali sensibili e non ha contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. NOTE Pagina 5 di 11

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