Deliberazione n. 23/01/G. Repubblica Italiana. La Corte dei conti. Sezione centrale di controllo. sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

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1 Deliberazione n. 23/01/G Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato II Collegio nell'adunanza del 27 marzo 2001 * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n e le successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive integrazioni e,in particolare, l art. 3 comma 4; vista la deliberazione dell Adunanza plenaria della Sezione del controllo n. 11/99 con la quale, tra l altro, è stata inserita, nel programma annuale di controllo per l anno 1999, apposita indagine concernente Politica del trasporto merci Scelte strategiche ed oneri connessi nel triennio 1997/1999 ; vista la nota n. 0464/6g del 19 febbraio 2001 con la quale il competente consigliere istruttore ha trasmesso la relazione concernente i risultati del controllo svolto; vista l ordinanza in data 16 marzo 2001 del Presidente della Corte dei conti con la quale è stata convocata la Sezione del controllo II Collegio per l esercizio del controllo successivo sulla gestione di cui all art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai fini dell esame della relazione suddetta; vista la nota n. 311/01/G del 13 aprile 2001 con la quale la Segreteria della Sezione

2 3 centrale di controllo ha trasmesso copia della relazione e copia dell ordinanza presidenziale al Ministero dei trasporti e della navigazione (Gabinetto, Dipartimento trasporti terrestri, Dipartimento della navigazione marittima e interna, Presidente dell Albo degli autotrasportatori) ed al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (Gabinetto e Dipartimento Ragioneria generale dello Stato); uditi i relatori Cons. Giorgio PUTTI e Cons. Ciro VALENTINO; intervenuto in rappresentanza del Ministero dei trasporti e della navigazione il Dirigente Dott. Corrado POLI; DELIBERA di approvare, ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l unita relazione, con le modifiche richieste dal Collegio, riguardante la gestione della politica del trasporto merci. ORDINA che la presente deliberazione e l allegata relazione siano trasmesse, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20: - alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; - al Ministero dei trasporti e della navigazione (Gabinetto, Dipartimento trasporti terrestri, Dipartimento della navigazione marittima interna, Presidente dell Albo degli autotrasportatori); - al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica (Gabinetto, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

3 4 IL PRESIDENTE (dott. Tullio LAZZARO) I RELATORI (Cons. Giorgio PUTTI) (Cons. Ciro VALENTINO)

4 5 CORTE DEI CONTI Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato * * * MINISTERO DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE Comparto del trasporto merci Scelte strategiche ed oneri connessi nel triennio 1997/1999 Magistrati: Coordinatore e Istruttore Cons. Giorgio Putti Cons.Ciro Valentino

5 6 SOMMARIO 1. OGGETTO, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL INDAGINE QUADRO NORMATIVO DI SETTORE Normativa nazionale Normativa comunitaria LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DELLO STATO E IL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DELLE COMPETENZE IL TRASPORTO MERCI SU GOMMA: SINTESI DELLO SCENARIO LEGISLATIVO DAL 1974 AL L ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI IL COMITATO CENTRALE PER L ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI E I COMITATI PROVINCIALI Legge 27 maggio 1993, n Sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento dei Comitati Normativa contabile IL CAMBIAMENTO DEL SETTORE DELL AUTOTRASPORTO La legge 23 dicembre 1997, n La legge 18 febbraio 2000, n L accesso alla professione di autotrasportatore QUADRO FINANZIARIO NEL SETTORE DELL AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI IL TRASPORTO MERCI SU ROTAIA IL TRASPORTO MERCI VIA MARE IL TRASPORTO COMBINATO E INTERMODALE...37

6 7 12. GLI INTERPORTI IL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO CONCLUSIONI....2

7 1. Oggetto, obiettivi e modalità di svolgimento dell indagine. La sezione del controllo in adunanza plenaria ha inserito nel programma di controllo sulla gestione, l indagine in argomento allo scopo di verificare le modalità di gestione delle risorse finanziarie amministrate in un settore economico di sensibile rilevanza. Fra gli obiettivi dell indagine quello della verifica dei risultati per obiettivi ha assunto un rilievo determinante in ordine all efficienza dell azione amministrativa. Proprio questo profilo, fondato su leggi autorizzative di spesa, ha palesato, in termini di realizzazione di specifiche strategie di intervento, disfunzioni e distorsioni che non consentono di interamente ricondurre la gestione delle ingenti risorse stanziate al quadro provvedimentale di una coerente e univoca azione amministrativa, tale da incidere nel medio periodo, al riassetto di un settore produttivo di servizi, da infrastrutturare in un contesto europeo e mondiale. In particolare l Amministrazione ha palesato una oggettiva difficoltà ad affrontare la tematica logistica mirata ai risultati privilegiando il profilo della mera erogazione degli importi via via stanziati in bilancio. Nell indagine si è, pertanto, inteso verificare l organicità nella gestione delle risorse pubbliche, nel processo in atto di uno sviluppo di rinnovamento degli strumenti della gestione del trasporto merci, imperniato su interventi di ristrutturazione e su una maggiore efficienza ed economicità delle attività degli operatori di settore. Il processo di individuazione delle linee di intervento sul sistema nazionale dei trasporti ha avuto inizio con la legge 245/84 ed è proseguito con l approvazione del piano generale dei trasporti (DPCM n. 36 del ) e del suo primo aggiornamento (DPR n. 123 del ). Con la delibera CIPET del 30 giugno 1993 è stata predisposta la metodologia per il secondo aggiornamento del PGT, che però non è stato rielaborato. Il Piano Generale dei Trasporti, strutturato in quattro aree funzionali, si era posto come opzione di fondo per la realizzazione di un sistema di trasporto integrato ed intermodale attraverso il riequilibrio della domanda e la riorganizzazione dei servizi e delle gestioni.

8 2 Il Piano si era proposto di sviluppare l offerta di trasporto da fornire a livello nazionale, articolandola in: corridoi plurimodali, sistemi strutturali (valichi, porti, aeroporti ed interporti), sistemi organizzativi (F.S., Aziende stradali e autostradali, flotta marittima e flotta aerea, sistemi urbani). Dal raffronto comparativo del traffico merci, si evidenzia lo squilibrio tra trasporto su gomma e trasporto su ferro, nonché lo scenario tendenziale più dinamico legato all autotrasporto che ha acquisito quasi integralmente l incremento di domanda, che in termini percentuali incide del 65% circa 1. Successivamente, a seguito degli interventi programmati con il Piano di sviluppo ferroviario e con la legge di riforma dell autotrasporto merci, si sta ottenendo un riequilibrio nella ripartizione modale con un forte recupero del trasporto del cabotaggio dovuto alla forte crescita del traffico containerizzato nei porti meridionali e dei servizi di supporto ( feeders ), nel porto di Gioia Tauro. Come pure la quota di mercato delle ferrovie, tende a crescere in relazione allo sviluppo della logistica nei porti e delle freeways ferroviarie sulle relazioni internazionali. I punti di forza delle strategie di sviluppo nel settore si devono incentrare nella crescita dei servizi di cabotaggio interno e del combinato ferroviario, anche per effetto dei programmi di intervento nel Mezzogiorno basati sul riordino dei sistemi portuali e sui nuovi servizi di logistica da localizzare nella rete degli interporti programmata. 1 Tonnellate-Km di traffico totale interno merci nell anno 1998 Vie d'acqua 19,10% Navigazione aerea 0,01% Su strada 64,61% Rotaia 16,28% Fonte: Elaborazione Ministero dei trasporti e della navigazione Ufficio di statistica.

9 3 2. Quadro normativo di settore Si riportano sinteticamente le disposizioni nazionali e comunitarie che hanno caratterizzato la disciplina del settore Normativa nazionale Legge 6 giugno 1974, n. 298 Legge 15 giugno 1984, n. 245 Legge 30 luglio 1985 n. 404 D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 convertito con la legge 30 marzo 1987, n. 132 Legge 4 agosto 1990, n. 240 Legge 29 dicembre 1990, n. 380 Legge 5 febbraio 1992, n. 68 D.L. 1 aprile 1995, n. 98 convertito con legge 30 maggio 1995, n. 204 D.L. 25 novembre 1995 (art. 3) convertito con legge 5 gennaio 1996, n. 11 D.L. 2 gennaio 1997, n. 1 convertito con legge 5 marzo 1997, n. 38 Legge 23 dicembre 1997, n. 454 Decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84 Decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85 Istituzione dell Albo nazionale degli autotrasportatori. Elaborazione del Piano Generale dei Trasporti. Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell autotrasporto. Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose di sicurezza stradale Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell intermodalità. Sistema idroviario padano-veneto Ristrutturazione dell autotrasporto di cose per conto terzi. Interventi urgenti in materia di trasporti. Proroga al 31/12/97 dell efficacia delle disposizioni originariamente previste dalla legge 68/1992 che le limitava al periodo 1992/1994. Interventi urgenti per il settore dell autotrasporto. Interventi per la ristrutturazione dell autotrasporto e lo sviluppo dell intermodalità. Riordino della disciplina per l accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi, ai sensi dell art. 7, comma 1, della legge n. 454/97. Riordino, della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l esercizio dell attività di

10 4 D.L. 27 maggio 1998, n. 158 convertito con legge 24 luglio 1998, n, 245 D.L. 28 dicembre 1998, n. 451 convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40 (art. 2) D.M. 25 maggio 1998, n. 212 D.L. 20 dicembre 1999, n. 484 convertito con legge 18 febbraio Normativa comunitaria Regolamento (CEE) del Consiglio n. 881/92 del Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio del e (CE) n. 729/94 della Commissione dell Regolamento (CEE) n. 3298/94 del Consiglio del (integrato dal regolamento (CE) n. 1524/961524/96 del 30/7/96) Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del Direttiva del Consiglio n. 88/599 del autotrasportatore di cose per conto terzi, ai sensi dell art. 7, comma 2, della legge 454/97. Misure urgenti per l autotrasporto. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico e autotrasporto. Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all impresa di autotrasporto. Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell autotrasporto e lo sviluppo dell intermodalità. Norme sull accesso al mercato dei trasporti su strada nell ambito dell U.E. (che ha introdotto la licenza comunitaria). Condizioni per l ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro e modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3118/93 ai vettori che effettuano trasporti in conto proprio (cabotaggio). Misure dettagliate relative al sistema di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l Austria. Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti. Istituzione dell apparecchio di controllo dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti su strada. Procedure uniformi concernenti l applicazione dei regolamenti CEE n e 3821/85. Accordi bilaterali con Paesi non appartenenti all Unione Europea Decisione n. 1692/96/CE del 23 luglio 1996

11 5 3. Le strutture amministrative dello Stato e il processo di decentramento delle competenze. In materia di organizzazione (soggetti e competenze) del trasporto merci possiamo dire che ci troviamo di fronte a singoli comparti operativi cui non corrisponde una ben definita strategia dei trasporti, all interno della quale le singole norme si possono integrare in un discorso unitario di sviluppo. Prima della riforma del Ministero dei trasporti, la competenza sul trasporto merci, effettuato sia su strada, sia con intermodalità o via di navigazione interna, era affidata alla III e IV Direzione centrale della ex Direzione generale della M.C.T.C., mentre per quanto concerneva il trasporto merci via mare era competente il Ministero della marina mercantile. Invece, il trasporto merci su ferrovia ha subito modifiche strutturali di soggettività giuridica: Amministrazione dello Stato, Ente pubblico economico ( Legge 210/1985 ) e Società per azioni ( 1992 ). Le citate strutture piramidali dell Amministrazione dello Stato competenti nella materia del trasporto merci hanno subito una sostanziale riorganizzazione e ristrutturazione con la soppressione dei Ministeri dei trasporti e della Marina mercantile e l istituzione del nuovo Ministero dei trasporti e della navigazione definito attraverso il Regolamento approvato con D.P.R. 24 aprile 1998 n. 202, a norma dell art. 1, comma 13, della legge 537/93. L ordinamento del nuovo Ministero, approvato con D.M. 148 T del 28 dicembre 1998 e successivamente modificato con D.M. 94 T del 25 luglio 2000 prevede una nuova composizione, pur sempre piramidale, ma in ogni caso delineata per tipo di trasporto realizzando così, quantomeno a questo livello, una forma di integrazione, esclusa precedentemente a causa della struttura per competenze settoriali in più Organi (Direzione generale M.C.T.C. Ministero marina mercantile e F.S. S.p.A ). L organizzazione del Ministero si compone, al livello corrispondente alle soppresse direzioni generali, di tre dipartimenti (trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, aviazione civile), a loro volta articolati in unità di gestione, e cinque servizi che svolgono compiti strumentali. Nell ambito del Dipartimento trasporti terrestri, sono tre le unità di gestione che operano in materia:

12 6 Autotrasporto di persone e cose (APC); Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre (MOT); Sistemi di trasporto ed impianti fissi (TIF). Il Dipartimento della navigazione marittima e interna è interessato con due unità di gestione : Infrastrutture per la navigazione e il demanio marittimo (DEM); Trasporto marittimo e vie d acqua interne (TMA). L attività strumentale viene svolta dal Servizio pianificazione e programmazione (PROG) interessato anche ai fini dell elaborazione del P.G.T. e dal Servizio di vigilanza sulle ferrovie (VIG) che ha competenza soltanto a livello di contratto di programma e di contratto di servizio previsti dall atto di concessione del trasporto ferroviario e dalle direttive ministeriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla riorganizzazione delle strutture amministrative, finalizzata allo sviluppo e ad una maggior efficienza settoriale, si è sovrapposto il decentramento amministrativo ai sensi del decreto legislativo 31 agosto 1998, n 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n 59. Il Capo VII di questo decreto (artt ), interamente dedicato ai trasporti, riguarda le funzioni amministrative soppresse (art. 102), quelle affidate a soggetti privati (art. 103), quelle mantenute allo Stato (art. 104), quelle conferite alle regioni ed agli enti locali (art. 105) ed infine il riordino e la soppressione di strutture amministrative (art. 106). Le funzioni amministrative soppresse riguardano gli interventi relativi ad attività aziendali per le quali si è iniziato un processo di liberalizzazione e di privatizzazione. Infatti, a far data dal 1 gennaio 2001, in attuazione dell art. 7 comma 2 della legge 454/97, gli autotrasportatori di merci per conto terzi non devono più richiedere l autorizzazione. Mentre tra le funzioni affidate a soggetti privati troviamo: l accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esami per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, nonché la riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti (Poste, banche, concessionari).

13 7 In conclusione, con il decentramento, nell ambito del trasporto merci, le funzioni mantenute allo Stato, oltre ovviamente alla predisposizione del Piano generale dei trasporti, possono essere così raggruppate: a) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti; b) le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati all art. 3 del D. L.vo 400/99; c) le competenze di cui all art. 4 del D. L.vo 400/99 2 ; d) le funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale; e) gli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 454/97; f) il rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per c/terzi sino alla data del 1 gennaio 2001; g) l albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all art. 1, comma 4, e art. 7, comma 7, della legge 454/97; h) la omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti; i) la programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano veneto; j) la revisione dei veicoli e i loro rimorchi; k) rilascio di patenti e certificati di abilitazione professionale. Per quanto concerne le funzioni amministrative conferite a Regioni ed enti locali, con D.P.C.M. del 12 ottobre 2000 sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per l esercizio delle funzioni di cui all art. 105 del D. L.vo 112/98. 2 Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente: a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci; b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al D.P.R. 753/1980, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all accertamento di cui all ultimo comma dell art.5 dello stesso decreto n. 753; c) l adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

14 8 Dette funzioni, in particolare per le Regioni, sempre nell ambito del trasporto merci, si possono così riassumere: a) rifornimento idrico delle isole; b) la disciplina della navigazione interna; c) la gestione del sistema idroviario padano veneto; d) la programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell art. 104 del D. L.vo 112/98. Mentre sono attribuite alle Province le funzioni relative: a) al controllo sull osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella sul settore dell autotrasporto di cose per c/terzi; b) al rilascio di licenze per l autotrasporto di merci per conto proprio; c) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per c/terzi; d) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell albo nazionale degli autotrasportatori. Con il decentramento delle competenze, il problema dello Stato, attualmente, non è tanto quello di definire una strategia di trasporti, quanto quello di proporre una serie di azioni concrete che la possono realizzare e, soprattutto, di fornire gli indirizzi generali e programmatori affinché le Regioni e le Province possono predisporre la propria attività normativa verso un obiettivo generale di sviluppo settoriale compatibilmente con livelli d impatto ambientale accettabili. 4. Il trasporto merci su gomma: sintesi dello scenario legislativo dal 1974 al L autotrasporto di merci è una branca dell economia nazionale da sempre caratterizzata da estremi localismi e parcellizzazione delle strutture di mercato. Per arginare questa realtà il legislatore è più volte intervenuto, a partire dal 1974, per dare sistematicità al settore regolamentando sia l accesso all attività sia il suo esercizio.

15 9 a) La legge 298 del 6 giugno La legge 298 del 1974 può significativamente essere assunta come norma base dalla quale traggono spunto le successive modifiche settoriali, e alla quale la stessa riforma dell autotrasporto in più occasioni si riferisce. Tale legge stabilisce (art. 1) che per esercitare l attività un operatore deve essere iscritto all Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitato l attività di autotrasporto, per conto terzi, istituito presso l ex ministero dei Trasporti e dell Aviazione Civile. L iscrizione è subordinata all esistenza di requisiti soggettivi, successivamente specificati dalla direttiva CEE 438/1989 in onorabilità, capacità tecnica e capacità finanziaria. L autorizzazione al trasporto, rilasciata per ciascun veicolo dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, è accordata per lo svolgimento del servizio sull intero territorio nazionale (art. 41). Oltre a ciò la legge 298 stabilisce le modalità dell esercizio dell attività; introducendo il sistema di tariffe a forcella (art. 50) per i trasporti di merce su strada. Queste tariffe sono determinate dal Ministro dei Trasporti di concerto con le regioni e le rappresentanze confederali nazionali. La forcella è calcolata con una differenza tra limite inferiore e superiore del 23% da calcolare sul limite superiore. Sono comunque permesse contrattazioni collettive fra le associazioni nazionali dei trasportatori e gli utenti. Detta legge è stata successivamente ampliata e modificata con: - DPR 16 settembre 1977, n 783; - Legge 30 marzo 1987, n 132; b) la legge 404 del 30 luglio 1985 Con la legge 404 del 1985 lo Stato è intervenuto nel settore dell autotrasporto con interventi finanziari allo scopo di favorire: la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la riduzione dei veicoli e dell anzianità del parco circolante, dell inquinamento causato dalle emissioni gassose e

16 10 sonore, dei consumi nonché allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione dei veicoli; l aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in cooperativa e consorzi. Per le citate finalità si costituì il Fondo nazionale per l autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di. 80 miliardi. Su detto stanziamento alla fine del quinquennio (1991) risultavano impegnate complessive c) La legge 68 del 5 febbraio La legge 68 del 1992 ha preso in seria considerazione l ipotesi della ristrutturazione e dell ammodernamento del settore dell autotrasporto. Gli scopi, elencati all art. 1, erano i seguenti: aumentare la dimensione delle imprese, favorendo processi di fusione fra le stesse; favorire l associazione delle imprese in consorzi o cooperative; favorire lo sviluppo delle attività accessorie o complementari all autotrasporto di cose per conto terzi mediante la realizzazione di depositi e l esercizio di attività di logistica favorire l introduzione di procedure informatiche nelle imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi nonché l accertamento reale dei costi di esercizio e degli indici di produttività nell impiego di autoveicoli; favorire la formazione e l aggiornamento professionale; favorire l ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose; promuovere l esercizio di trasporti combinati, anche a opera delle imprese di piccola e media dimensione; favorire la cessazione delle attività delle imprese che dispongono di un solo veicolo. Al fine di incentivare i suddetti scopi, il legislatore ha previsto la concessione di benefici economici nel triennio 1992/1994. Tali benefici sono stati erogati in varie forme, quali concessione di mutui a totale carico dello Stato, forfetizzazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali,

17 11 fiscalizzazione di oneri sociali, liquidazione per importi varianti tra i 100 ed i 52 milioni di lire, nonché il proseguimento d ufficio dei contributi previdenziali. Le risorse assegnate per il triennio dalla suddetta legge ammontano a 220 miliardi (di cui 30 per il 1992, 70 per il 1993 e 120 per il 1994). Con decreto del Ministro dei trasporti 29/10/1992 sono stati stabiliti i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande da parte delle imprese interessate con riferimento all anno In relazione al numero delle domande pervenute ed al corrispondente fabbisogno finanziario tenuta anche presente la rimodulazione degli stanziamenti di cui alla legge 23/12/1992, n. 501 (legge finanziaria 1993 tabella F), la Direzione Generale della M.C.T.C. ha predisposto il decreto di cui all art. 11, comma 1, lettera b) della legge 68/92 (DM 26/4/93) con il quale l intero stanziamento di. 30 miliardi sul capitolo di spesa 7294, per l anno finanziario 1992, è stato destinato all accoglimento delle sole istanze presentate per l anno 1992 ai sensi dell art. 9 della legge. A seguito dell emanazione del decreto previsto dall art. 11, comma 1, lettera c) della legge in esame, la Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto a predisporre e ad inviare ai beneficiari i relativi provvedimenti di autorizzazione a cessare l attività di autotrasportatore nonché agli esclusi i provvedimenti di reiezione. Nel corso dell anno 1995 l Amministrazione ha provveduto al pagamento di. 76 milioni ad una impresa risultata in regola con le prescrizioni di cui all art. 9 comma 1 e 5 della legge 68/92 ed al pagamento dei contributi previdenziali INPS relativi al 1994 e al 1 semestre 1995 per un totale di come previsto dall art. 9 comma 9 della suddetta legge. Con decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501/art. 3) convertito in legge 5 gennaio 1996, n. 11, è stata prorogata al 31/12/1997 l efficacia delle disposizioni contenute nella legge 68/92 originariamente limitata al periodo 1992/1994. La situazione al 31 dicembre 1995 relativa alla Legge 5 febbraio 1992 n. 68 art. 9 Incentivi per la cessazione dell attività di autotrasporto merci per conto terzi era la seguente:

18 12 Imprenditori beneficiari Importi erogati per liquidazioni ex art. 9 commi 1 e 6 Importi erogati per versamento contributi I.N.P.S. ex art. 9 comma 9 (*) Totale erogazioni (*) I N. I sem P. II sem S. TOTALE d) D.L. 29 marzo 1993, n 82 convertito nella Legge 27 maggio 1993, n 162 e D.L. 25 novembre1995, n 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996, n 11. Le succitate norme prevedono a favore degli autotrasportatori italiani di merci per conto terzi un credito di imposta, nonché a favore delle imprese di autotrasporto dei paesi membri della Comunità Europea, un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati sul territorio italiano. Per far fronte all onere derivante dalla concessione dei benefici suddetti sono stanziati: per l anno miliardi (di cui. 370 a fronte D.L. 82/93 e.200 a fronte D.L. 309/94); per l anno miliardi (di cui. 285 a fronte D.L; 21/95 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 84 e 218 a fronte D.L. 92/95 convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11). Con l emanazione dei decreti interministeriali Trasporti-Finanze del 27 aprile 1993 (G.U. n. 100 del 30 aprile 1993) e del 23 settembre 1993 (G.U. n. 228 del 28 settembre 1993), che hanno stabilito i criteri e le modalità per la concessione del credito di imposta agli autotrasportatori italiani, si sono esaurite le competenze da parte della Direzione generale M.C.T.C. essendo la natura delle imposte di stretta pertinenza del Ministero delle Finanze.

19 13 Per la concessione del contributo alle imprese di autotrasporto dei paesi della U.E., sono stati stanziati complessivamente. 53 miliardi ripartite nel triennio 1993/1995 rispettivamente per. 30, 15 e L Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi. Nel 1974 la legge 298 nel regolamentare il settore del trasporto merci su gomma, ha istituito l Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento trasporti terrestri (ex D.G. M.C.T.C.). Presso gli uffici provinciali della ex motorizzazione civile sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l albo nazionale. 3 Detto albo assume particolare rilevanza in quanto l iscrizione allo stesso è condizione necessaria per poter esercitare l attività di trasporto in conto terzi. Gli albi sono pubblici. La loro natura non si discosta da quella degli altri albi professionali, dato che i requisiti richiesti per l iscrizione sono gli stessi che consentono di ottenere l esercizio della professione. Gli iscritti all albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, d intesa con il Ministro del tesoro. La misura del contributo è stabilita annualmente. L iscrizione può essere sospesa (art. 19 della legge 298) o cancellata (art. 20), quando vengono meno i requisiti prescritti o intervengano sentenze di condanna. Le imprese cancellate possono ottenere la reiscrizione (art. 23). Gli iscritti incorrono in sanzioni disciplinari, che consistono nell ammonimento, nella censura, nella sospensione e nella radiazione dall albo, quando non osservano le tariffe, violano i contratti di lavoro, non sono assicurati ecc. (art. 21). 3 Con il decentramento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, ai sensi dell art. 105 del decreto legislativo 112/98 la tenuta degli albi provinciali è stata attribuita alle Province.

20 14 I provvedimenti disciplinari e ablativi possono essere impugnati con ricorso al Comitato centrale. L esercizio abusivo è punito in base alle normative di settore (art. 26). 6. Il Comitato Centrale per l Albo degli autotrasportatori e i Comitati provinciali. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituito il Comitato centrale per l albo degli autotrasportatori, mentre presso gli ex uffici provinciali della MCTC i comitati provinciali per l albo. Inoltre, i comitati regionali per l albo hanno sede presso le direzioni compartimentali della M.C.T.C. (art. 2 Legge 298/74). Le attribuzioni dei citati comitati sono elencate dagli artt. 8, 9 e 10 della Legge 298/74. Il Comitato centrale composto di rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle associazioni di categoria, cura la formazione e la tenuta dell albo; propone la specificazione delle attività per le quali occorrono un abilitazione e i requisiti necessari; promuove lo sviluppo e il miglioramento dell autotrasporto; propone la determinazione e la modifica delle tariffe; esprime parere sull attività amministrativa; coordina l attività dei comitati regionali e vigila su di essi; decide sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali e propone l importo dei contributi annui. Al fine di tener conto dell evoluzione economica e strutturale del settore, la legge 454/97 ha consentito al Comitato centrale per l albo di operare in posizione di autonomia, riservando al Ministro dei trasporti e della navigazione la vigilanza. Ai sensi dell art. 8 della legge 23 dicembre 1997, n.454, al Comitato sono state attribuite, in aggiunta, le seguenti funzioni: collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

21 15 esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformità ai principi di cui all articolo 92 del trattato CEE; propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l imparzialità di giudizio e l accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria; coordina l attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati; propone al Ministro dei trasporti e della navigazione i criteri per l accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali; cura le attività formative interessanti l autotrasporto di cose per conto terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681; utilizza le quote di cui all articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all albo nazionale, per l assolvimento dei compiti previsti dalla normativa e l espletamento di tutti gli adempimenti connessi. Qualche breve notazione merita la natura giuridica di tale struttura. Essa è un organo ausiliare alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti con spiccata autonomia decisoria e gestionale nelle materie ad esso attribuite dalle succitate leggi e dal regolamento.

22 16 Infatti, tale autonomia si riflette anche nella materia contabile che per quanto attiene le somme utilizzate, pur essendo formalmente gestite dal Comitato, sono erogate con imputazione diretta al capitolo di bilancio interessato. Pertanto la gestione dell albo non costituisce espressione di autonoma attività di ente pubblico, ma resta nell ambito dell attività gestionale del Ministero dei trasporti e della navigazione. I comitati provinciali per l Albo sono composti da funzionari e da rappresentanti della camera di commercio e delle associazioni di categoria, oltre che da un esperto. I comitati provinciali accettano le domande di iscrizione all albo e le trasmettono alla provincia per l istruttoria, curano gli elenchi degli iscritti; accertano la permanenza dei requisiti; deliberano le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari; pubblicano le tariffe; curano l osservanza delle norme; promuovono lo sviluppo e il miglioramento dell autotrasporto; esercitano ogni altro ufficio delegato dal comitato centrale. In ogni regione sono istituiti presso le direzioni compartimentali della motorizzazione civile i comitati regionali, composti dall assessore regionale ai trasporti, dai vice presidenti dei comitati provinciali e dal direttore dell Ufficio provinciale della motorizzazione civile. I comitati regionali hanno il compito di coordinare l attività dei comitati provinciali e di esprimere pareri a richiesta della regione Legge 27 maggio 1993, n Sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento dei Comitati. Ai sensi dell art. 2 della legge 27 maggio 1993 n. 162, alle spese di funzionamento del Comitato centrale per l Albo degli autotrasportatori e a quelle sostenute per i comitati provinciali, provvede il Comitato centrale utilizzando le quote 4 annue versate dalle imprese iscritte all Albo, secondo le procedure disposte dal Regolamento approvato 4 L art. 63 della legge , n. 298 definiva le somme versate dagli autotrasportatori contributi mentre il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 681, utilizza una diversa terminologia per qualificare le stesse. Con tale norma infatti. Si è abbandonato il concetto di contributo genericamente inteso come concorso alla spesa totale sostenuta dallo Stato o da un ente pubblico per lo svolgimento di una attività o di un servizio, in virtù del particolare beneficio che il cittadino che ne è gravato riceve da quell attività o servizio, ed è stato sostituito con quello di quota il cui insieme andrà a costituire il patrimonio comune degli autotrasportatori da utilizzare esclusivamente per la tenuta degli Albi provinciali. (Consiglio di Stato, preavviso adunanza generale del 2 giugno 1994 Sez. II, n. 268/93, 47B, n. 160/94).

23 17 con D.P.R. 7 novembre 1994, n Gli iscritti all Albo, infatti, versano un contributo annuo determinato con deliberazione del Comitato centrale per l Albo, tenuto conto del tipo e della portata dei veicoli circolanti. Il legislatore emanando la citata legge 162/1993 ha evidentemente riconosciuto la inadeguatezza del sistema gestionale e la legittimità delle aspettative della categoria. Infatti, il Comitato centrale non aveva, secondo il sistema di gestione predisposto dall art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dal D.M. 26 agosto 1977, né il potere di partecipare a tale gestione, affidata in toto alla Direzione generale M.C.T.C. (Direzione centrale II), né la possibilità di effettuare controlli in ordine ad esso 5. Successivamente la legge 162/1993 ed il relativo regolamento previsto dall art. 2 della stessa legge ed emanato con D.P.R. 7 novembre 1994, n. 681, hanno attribuito direttamente al Comitato centrale e non più alla Direzione generale M.C.T.C., il compito di provvedere alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale stesso ed a quelle da sostenere per i Comitati provinciali, utilizzando le quote versate annualmente dalle imprese iscritte all Albo ed ogni altro provento a qualsiasi titolo realizzato. Per quanto riguarda in particolare il regolamento sembra opportuno richiamarne le caratteristiche essenziali: 1) individuare un sistema di gestione delle spese che si basa su di un preventivo annuale di spesa riassuntivo dei preventivi al Comitato centrale ed a ciascun Comitato provinciale (art. 3, comma 2), affidandone la competenza al Comitato centrale stesso; 2) predisporre meccanismi gestionali che assicurano il soddisfacimento delle esigenze connesse con il funzionamento dei predetti Comitati; 3) garantire che le somme versate dagli autotrasportatori vengano utilizzate esclusivamente per la tenuta degli Albi provinciali e per l attività ad essa connessa e vincolare i Comitati per l Albo ad impiegare i fondi loro assegnati per l espletamento dei compiti istituzionali (art. 7), mediante il versamento delle somme su apposito conto corrente postale, con obbligo di successivo versamento sulla contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestato al Comitato centrale; a valere sui fondi depositati nella predetta contabilità è previsto poi che siano emessi esclusivamente ordinativi a firma del Presidente o 5 La materia ha formato oggetto di verificazione da parte del Ministero del tesoro Ragioneria Generale dello Stato I.G.F. come si evince dalle note del Presidente dell Albo in data 18/11/93 e 6/11/95. Nella prima il Comotato centrale nella riunione del 10/11/93 ha deliberato di chiedere l intervento dell I.G.F. per la verifica relativamente alla gestione dei contributi da parte del Ministero; la seconda nota è volta a fornire elementi di risposta ai rilievi formulati a seguito della verifica amministrativo-contabile effettuata dall I.G.F.

24 18 di un vice presidente del Comitato stesso a favore del Tesoro dello Stato, con imputazione ad un capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, per poi essere trasferiti su apposito capitolo di spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione (art. 5); 4) determinare il sistema per fissare la misura delle quote annualmente dovute dagli autotrasportatori (art. 4) e le modalità per il loro pagamento (art. 6, comma 1); 5) disciplinare le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute dai Comitati provinciali per l Albo (art. 9). Pertanto, in sintesi, il sistema gestionale, predisposto dal citato D.P.R., prevede che i Comitati centrali e provinciali rappresentino le rispettive esigenze, per garantire il loro funzionamento, attraverso la formulazione di preventivi annuali di spesa, da redigersi con modalità e classificazioni prestabilite. Il Comitato centrale provvede poi a stabilire la ripartizione delle somme tra esso ed i Comitati provinciali sulla base di un apposito piano, autorizzandone contestualmente il trasferimento mediante ordinativi di accreditamento (art. 2 lett. a-b; art. 6); alla fine dell esercizio finanziario, approva il rendiconto annuale della gestione effettuata (art. 9). La procedura illustrata deve rispettare la normativa di contabilità generale dello Stato. Gli oneri a carico dello Stato, connessi al funzionamento dei comitati, sono riportati nelle tabelle allegate (capitoli 1586 e 1695) Normativa contabile L art. 8, comma 1, del regolamento, approvato con D.P.R. 681/1994 ha previsto l adozione di una normativa contabile d attuazione, da approvarsi con delibera del Comitato centrale d intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l individuazione delle classificazioni e modalità per la compilazione e redazione dei documenti revisionali e consecutivi, nonché dei meccanismi e procedure per autorizzare l impiego delle somme ed ordinare le spese (art. 2, lett. a; art. 8, comma 1; art. 9, comma 2). Lo schema di normativa contabile approvato dal Comitato limita l ambito di applicazione di tale normativa (art. 1) alle entrate ed alle spese imputate ai capitoli dello stato di previsione delle entrate statali e di quelli della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, con esclusione dei fondi presenti nella contabilità speciale di competenza del Comitato centrale.

25 19 I principi informatori che hanno presieduto alla elaborazione di detta normativa sono i seguenti:! una gestione finanziaria unitaria da parte del Comitato centrale, che provvede alla riscossione di tutte le entrate ed alla ridistribuzione delle somme tra esso ed i Comitati provinciali, in relazione alle esigenze da soddisfare per garantirne il funzionamento;! la definizione degli obiettivi da realizzare, gli indirizzi e le direttive per l azione amministrativa e la gestione finanziaria, in maniera da consentire in sede di rendiconto la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti;! il rispetto della normativa vigente in materia di amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato;! l assunzione di impegni e la effettuazione di spese esclusivamente nei limiti degli stanziamenti indicati per ciascuna voce del preventivo di spesa. La normativa in parola si compone di 20 articoli suddivisi come segue: disposizioni di carattere generale: articoli 1 4; entrate e proventi del Comitato centrale: articoli 5 e 6, comprendenti disposizioni generali per la realizzazione e riscossione ed istruzioni per l imputazione alle singole voci del relativo preventivo di entrata; spese e costi del Comitato centrale: articoli 7 10, con norme di carattere generale e particolare, che tengono conto dell oggetto della spesa, nonché indicazioni per l imputazione alle singole voci del relativo preventivo di spesa; Comitati provinciali: articolo 11, che detta disposizioni particolari per la gestione finanziaria di tali Comitati, rinviando per quanto non diversamente previsto ai principi e criteri fissati per il Comitato centrale; preventivi e rendiconti: articoli 12 17; attività di controllo: articolo 18; norma transitoria e disposizioni finali e di attuazione: articoli 19 e 20. La dizione impiegata dal D.P.R. 681/1994 ( normativa contabile d attuazione ) ha suggerito all organo deputato all emanazione di tale normativa che l intendimento non dovesse essere semplicemente quello di dettare istruzioni per la compilazione di documenti contabili, ma di formulare un complesso organico di norme, ossia, di disposizioni a

26 20 contenuto precettivo, immediatamente dispositivo (ossia non programmatico), al fine di soddisfare il funzionamento del Comitato. 7. Il cambiamento del settore dell autotrasporto 7.1. La legge 23 dicembre 1997, n Il settore dell autotrasportatore ha attraversato in questi ultimi anni un periodo di profondi cambiamenti normativi. Con la legge 454/97 il legislatore ha inteso dare risposta ad una serie di esigenze in tema di ristrutturazione dell autotrasporto e dell intermodalità, sia dal punto di vista nazionale, che in ambito comunitario programmando una serie di interventi di carattere strutturale che dovrebbero produrre effetti positivi sull autotrasporto conto terzi nell arco di un decennio (investimenti innovativi e formazione professionale, incentivazione all esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, incentivazioni delle aggregazioni tra imprese di trasporto e dei servizi intermodali, interventi ed agevolazioni al trasporto combinato). Un ulteriore effetto della legge 454/97 (art. 5) dovrebbe essere quello di favorire, indirettamente, un incremento dei servizi ferroviari merci. Infatti sono previsti finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di centri di trasporto combinato (terminal) nonché per l acquisizione del materiale rotabile. Ciò costituirà lo strumento che potrà favorire una diversificazione delle imprese di trasporto di maggiori dimensioni. 6 Pertanto gli obiettivi della legge 454/97 possono essere così riassunti:! favorire il processo di industrializzazione dell offerta di servizi vettoriali e di potenziamento della dotazione infrastrutturale;! ottenere un maggior equilibrio fra i modi di trasporto, anche attraverso una maggiore flessibilità dell offerta;! ridurre l impatto ambientale ed incrementare la sicurezza stradale, sia direttamente, favorendo l acquisto di veicoli non inquinanti, sia indirettamente, attraverso una 6 Aggregazione d imprese per le quali sono previsti incentivi dall art. 4 della L. 454/97.

27 21 consistente diminuzione dei percorsi a vuoto, connessa alla razionalizzazione dei servizi di logistica ed all aumento delle tecniche di trasporto combinato. L ammissione delle imprese agli interventi finanziari previsti dalla legge 454/97 viene deliberata dal Comitato per l autotrasporto e la intermodalità previsto all art. 8 della citata norma. Detto comitato è stato istituito in data 21 maggio 1998 con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell ambiente, successivamente modificato con D.I. del 1 marzo Contestualmente, con detto decreto, sono state stabilite le spese di funzionamento del Comitato che fanno carico, per l anno 1998 e 1999, al capitolo 1590, istituito nell ambito dell unità previsionale di base Funzionamento, di pertinenza del centro di responsabilità Trasporti terrestri (ex Motorizzazione Civile e trasporti in concessione) mentre per l anno 2000 gravano sul capitolo Stanziamento Residui 1/ Residui 1/ Stanziamento Totale Impegnato Impegnato Pagato Pagato Residui 31/ Residui 31/ L avvio degli interventi previsti dalla legge 454/97 è stato caratterizzato dall intervento comunitario preordinato all inizio della procedura di infrazione adottata dalla Commissione Europea in data 25 marzo 1998 in ordine alla compatibilità delle misure previste con la normativa comunitaria. Tale procedura si è risolta favorevolmente a seguito dell impegno assunto dal Governo di apportare alcune modifiche alla citata legge 454/97 che sono state introdotte con il decreto legge n. 484/99 convertito in legge n. 27/2000.

28 La legge 18 febbraio 2000, n.27. La legge 18 febbraio 2000, n. 27. di conversione del decreto legge 484/99 rende conforme alla normativa comunitaria la legge 454/97, conferma l intervento finanziario complessivo di circa miliardi, sbloccando, in particolare, i fondi da destinare all aggregazione tra imprese, agli incentivi per l ammodernamento del parco veicoli, alla formazione professionale e al trasporto combinato. Le principali novità introdotte dalla legge 27/2000, oltre a taluni profili di carattere definitorio, si articolano come segue: - Impresa di autotrasporto: viene definita un impresa, ovvero un raggruppamento, che esercita l attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e che è iscritta all albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell Unione europea. - Acquisto di nuovi veicoli: è previsto un finanziamento agevolato limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484 ( ). l intervento dello Stato è limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall adeguamento agli standard tecnici più elevati in materia di emissioni e di sicurezza. - Sono concessi incentivi per l aggregazione alle piccole e medie imprese di autotrasporto: preferibilmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacità di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell offerta di trasporto. Contributi sono concessi, inoltre, per l impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici. Tuttavia, nella concessione delle agevolazioni, va tenuto conto della necessità di assicurare che i progetti di

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