IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - Dott. MARINA MELONI - Consigliere -

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1 O 1 3 O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N /2012 Cron.)3di Rep. Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 17/12/2014 Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - Dott. MARINA MELONI - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MATTERA ROSALBA, MATTERA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANTARONI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO giusta delega a margine; contro - ricorrenti - AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che 1o rappresenta e difende;

2 01. controricorrente - avverso la sentenza n. 300/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 07/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI; udito per il controricorrente l'avvocato PALATIELLO che si riporta al controricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

3 Svolgimento del processo Giovanni e Rosalba Mattera proponevano appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva respinto un loro ricorso contro un avviso Registro Liquidazione compravendita valore esposto cumulativameme per più immobili valutazione automatica - esclusione di rettifica e di liquidazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in relazione alla compravendita di alcuni immobili posti in Barano d'ischia, il cui valore, dichiarato complessivamente in euro ,00, era stato rettificato in euro ,00. La commissione tributaria regionale della Campania respingeva l'appello affermando che la valutazione automatica, evocata dai contribuenti, non poteva trovare applicazione nel caso di specie in quanto la compravendita aveva riguardato, più immobili, alcuni soltanto dei quali muniti di rendita catastale, e in quanto il valore di riferimento era stato dichiarato complessivamente. Sottolineava ancora che alcuni manufatti a uso ricettivo commerciale erano stati oggetto di condono edilizio, e che non era stato specificato se la rendita attribuita alla cat. D/8 fosse precedente o successiva al condono, ovverosia se la detta rendita fosse relativa anche agli immobili condonati. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi. L'amministrazione ha replicato con controricorso. Motivi della decisione

4 t I. - Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 52, 4 co., del d.p.r. n. 131 del 1986 affermandosi prodotta in giudizio copiosa documentazione finalizzata a dimostrare che tutti gli immobili possedevano i requisiti indicati dalla norma, essendo stati iscritti in catasto con rendita attribuita prima dell'atto. In questo - si dice ancora - vi era stata l'indicazione che il terreno costituiva pertinenza comune di sei manufatti a cui era stata attribuita la cat. D/8 con relativa rendita catastale; e si lamenta che l'ufficio abbia erroneamente individuato i beni oggetto dell'atto ritenendoli privi nella loro interezza di un riporto catastale ben individuato. Il motivo - scarsamente perspicuo per il fatto che non risulta riportato neppure il contenuto dell'atto di compravendita asseritamente caratterizzato dalle evidenziate indicazioni è infondato in relazione a quanto emergente dall'impugnata sentenza. La sentenza ha accertato che nel contratto sottoposto a registrazione era stato dichiarato un valore complessivo per tutti i beni compravenduti. E tale circostanza risulta enunciata dagli stessi ricorrenti. Così stando le cose, correttamente la commissione tributaria ha considerato la fattispecie sottratta all'ambito della valutazione automatica evocata dai contribuenti. In tema di imposta di registro, presupposto indispensabile perché trovi applicazione l'art. 52 del d.p.r. n. 131 del 2

5 1986 per la valutazione automatica del valore degli immobili e per il conseguente limite al potere di accertamento dell'ufficio è la duplice circostanza (a) che il cespite oggetto dell'atto da registrare sia dotato di rendita catastale e (b) che il contribuente abbia indicato il valore attribuito al bene in sé, così da consentire di apprezzare il fondamento del rapporto tra valore automatico e catastale. La disposizione, invece, non può trovare applicazione quando nell'atto da registrare, riguardante più immobili, il contribuente abbia dichiarato un valore complessivo per tutti i beni, alcuni dei quali non muniti di rendita (v., ex alils, Cass. n , n ). Può osservarsi che la commissione, con accertamento in fatto a essa istituzionalmente riservato, ha stabilito che ad alcuni degli immobili non era stata attribuita la rendita catastale, e la contraria affermazione della parte ricorrente si sostanzia in un sindacato di merito, inammissibile in questa sede. II. - Col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 52, 2 co., del d.p.r. n. 131 del 1986 sul rilievo che l'avviso di rettifica e di liquidazione era stato notificato oltre il termine di decadenza dal pagamento dell'imposta proporzionale. Il motivo è inammissibile per novità, non risultando dall'impugnata sentenza che i contribuenti abbiano prospettato la decadenza come motivo di gravame avverso la decisione di primo grado, loro interamente sfavorevole. 3

6 III. - Col terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 51 del d.p.r. n. 131 del 1986 nonché l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza d'appello. I ricorrenti lamentano che, in base all'art. 51, l'ufficio non poteva procedere alla rettifica sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, in particolar modo quando i beni, come nel caso specifico, fossero stati valutati da parte dello stesso ufficio negli ultimi tre anni. L'ufficio aveva quindi l'onere di indicare il criterio seguito per la determinazione del valore, onde consentire agli interessati di esplicare le proprie difese. Difatti - a dire dei ricorrenti - i beni, provenienti da successione, erano stati valutati nell'anno 2000 per un valore complessivo di euro ,00, e dovevasi considerare inconcepibile che, senza alcun intervento, il valore fosse levitato fino a euro ,00. terzo motivo è inammissibile perché suppone accertamenti di fatto preclusi alla corte. E' decisivo constatare che quanto eccepito nel motivo di ricorso non risulta dalla sentenza d'appello; né risulta che una simile questione sia stata sollevata nel corso del giudizio di merito. IV. - Conclusivamente il ricorso è rigettato. Spese processuali alla soccombenza. p.q.m. 4

7 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 17 dicembre P Il Co sigliere e tensore LU U ,1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 6 EEN IL Il Funziona Marcello Funzio Marce i mallo agaile 5

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