TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA GIUDICE DEL REGISTRO

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1 N. R.G. 697/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA GIUDICE DEL REGISTRO Vista la richiesta relativa alla cancellazione d ufficio dal Registro delle Imprese della società dell indirizzo pec di n imprese, indicate nell allegato della Conservatrice del registro delle imprese; Rilevato che la modalità di avvio del procedimento d ufficio per la cancellazione dell indirizzo pec sia stata eseguita mediante la sola pubblicazione sull albo camerale on line del provvedimento d ufficio con il quale è stato avviato, in via cumulativa, il procedimento per la cancellazione delle pec; Rilevato che la Conservatrice del Registro ha motivato tale modalità di comunicazione, mediante il richiamo all art. 8 l. n. 241/1990 e, facendo riferimento ai costi sia in termini economici che di risorse umane relativi all instaurazione di n procedimenti per ciascuna singola pec da cancellare; Rilevato che con decreto emesso in data 11 agosto 2017 è stato chiesto di indicare in modo più approfondito i motivi che portavano ad adottare la comunicazione dell avvio del procedimento mediante pubblicazione sull albo camerale in luogo della comunicazione a ciascuna parte istante; rilevato che con il medesimo provvedimento è stato chiesto alla Conservatrice del Registro delle imprese di: 1) che la conservatrice del registro delle imprese suddivida l elenco delle imprese, indicando: a) in un primo elenco le imprese con la pec inattiva e revocata e motivando in ordine Pagina 1

2 ai costi per le comunicazioni a mezzo raccomandata; 2) un secondo elenco con le pec attive (riferite a più imprese o invalide) procedendo a comunicare agli indirizzi pec, anche in via cumulativa (considerato che tale modalità è già stata adottata mediante la pubblicazione nell albo camerale on-line) l avvio del procedimento d ufficio per la cancellazione delle pec, attendendo, nel secondo caso il termine di legge per la comunicazione all ufficio del giudice del registro delle imprese. Rilevato che con memoria depositata in data 25 settembre 2017 la Conservatrice del Registro delle imprese ha precisato che: A proposito del principio di economicità dell'azione amministrativa individuato dal giudice amministrativo, si è tenuto conto dell incidenza sia delle spese di notifica che dei costi di procedura. Basandosi sui costi del servizio postale, la Camera di Commercio aveva stimato inizialmente una spesa di oltre per l invio delle raccomandate. Con le tariffe postali in vigore dal 24 luglio 2017 e stimato il costo medio di una raccomandata a.r. in 3,60, tenuto conto che l elenco si è ora ridotto imprese, i costi di notifica restano comunque elevati (all incirca solo per il corrente anno). Alle spese postali vanno inoltre aggiunti i costi del personale dedicato alla gestione di tutte le fasi di lavorazione del procedimento notificatorio (predisposizione della raccomandata, protocollazione, gestione dei ritorni, trasmissione al Giudice del Registro di oltre singoli procedimenti, successiva iscrizione nel Registro della cancellazione della PEC). Si è stimato che per le fasi di lavorazione degli oltre procedimenti occorrano 110 giornate/uomo, per un costo quantificabile in ,00. Del resto, la gestione di un unico procedimento, oltre a semplificare la fase di notifica, consente di avvalersi della procedura automatizzata messa a disposizione da Infocamere che effettua la verifica degli indirizzi e consente l aggiornamento massivo in base a quanto deciso dal Giudice del Registro. Rilevato che in merito alle pec non revocate, ma per le quali è stato avviato il procedimento cancellazione d ufficio, in quanto riferibili a più imprese la Conservatrice del Registro delle imprese ha precisato che: Per la cancellazione dal Registro Imprese delle PEC attive riferite a più imprese o invalide, occorre premettere che il Conservatore del Registro delle Imprese di Prato ha accettato tali indirizzi sulla base di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n del 16/07/2013 e circolare 3 novembre 2011, n. 3645/C. Lo stesso Ministero ha poi mutato orientamento prima con la circolare n del 23 giugno 2014, e poi Pagina 2

3 con la Direttiva del A partire da tale momento, l Ufficio del Registro delle Imprese si è attenuto alle indicazioni ministeriali, come si era attenuto alle medesime indicazioni prima della direttiva del Alla luce di quanto detto, per la gestione dei procedimenti relativi alle PEC multiple, l Ufficio del Registro delle Imprese, pur considerando più celere e maggiormente rispondente ai principi di economicità ed efficacia in tema di procedimento notificatorio così come individuati dal Consiglio di Stato, applicare la medesima procedura come ammesso anche da altri giudici del registro, si atterrà alle indicazioni del Giudice del registro di Prato comunicando l avvio del procedimento allo stesso indirizzo PEC. Osservati i termini di legge, l Ufficio avrà cura di trasmettere gli atti all ufficio del giudice del registro delle imprese, separatamente rispetto alla diversa casistica delle pec revocate. Ritenuto che, alla luce delle precisazioni in tempi di costi, tempo e risorse umane per la comunicazione singulatim di avvio del procedimento risulti congrua la modalità individuata dalla Conservatrice del Registro delle imprese per la comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sull albo camerale on line, considerata la necessità di contenimento dei costi, invero particolarmente esorbitanti per la tipologia di procedura; che tale modalità di comunicazione cumulativa di avvio del procedimento è ormai invalsa nella prassi di diversi Uffici del Registro delle Imprese con specifico riferimento all ipotesi di cancellazione delle pec relative ad un numero imponente di imprese, come nel caso in esame e che tale modalità di comunicazione è stata ritenuta valida dai giudici del registro territorialmente competenti; Ritenuto che l art. 8 l. n. 241/1990 possa, quindi, trovare applicazione, attraverso un interpretazione estensiva anche a casi come quello in esame connotati dalla serialità di una pluralità di adempimenti nei confronti di un numero particolarmente elevato di destinatari, considerato che tale interpretazione può ben trovare fondamento con i principi di buon andamento dell amministrazione ex art. 97 Cost. e con preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica; Pagina 3

4 Ritenuto che le imprese, destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento, lasciando che fosse revocato l indirizzo pec originariamente indicato al momento dell iscrizione nel registro delle imprese non hanno adempiuto all obbligo di reperibilità presso la pec, peraltro sottolineato dalla stessa Legge n. 155/2017 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell insolvenza), la quale all art. 2, co. 1 lett. i) stabilisce quale principio di legge delega quello di prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, individuando le modalità e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese. ; Ritenuto, pertanto, che possa essere accolta l istanza di cancellazione dell indirizzo pec relativo alle imprese indicate nell elenco allegato dalla Conservatrice del Registro delle imprese di cui alla Determinazione n. 054/2017 del 23 febbraio 2017 limitatamente a quelle per le quali è l indirizzo pec è stato revocato, rimettendo all esito della comunicazione richiesta in data 11 agosto 2017 la cancellazione delle pec invalide ma attive, considerata la possibilità di una comunicazione cumulativa agli indirizzi di posta elettronica, senza che ciò comporti costi economici, anche in termini di risorse umane (anche in relazione alla tutela dell affidamento da parte di chi si è visto accettare un indirizzo pec, ancorché invalido, dallo stesso registro delle imprese al momento dell iscrizione dell impresa stessa) Pagina 4

5 P.Q.M. Ordina la cancellazione degli indirizzi pec REVOCATI relativi alle imprese di cui all elenco allegato all istanza della Conservatrice del Registro delle imprese (Determina n. 054/2017 del 23 febbraio 2017); rimette la cancellazione delle pec attive, ma invalide, in quanto riferibili ad una pluralità di imprese all esito della comunicazione telematica di avvio del procedimento agli indirizzi pec attivi, ma per i quali è chiesta la cancellazione. Si comunichi. Prato, 7 dicembre 2017 La Giudice del Registro Dr.ssa RAFFAELLA BROGI Pagina 5

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