Settembre La Svizzera e la lotta contro il riciclaggio di denaro
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- Federica Valentina Festa
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1 Settembre 2001 La Svizzera e la lotta contro il riciclaggio di denaro
2 Indice Pagina Domanda Domanda Domanda Domanda Domanda Fondi di provenienza criminale no grazie! Che cos è il riciclaggio di denaro sporco? Come è regolamentata la lotta al riciclaggio di denaro? Chi è il partner contrattuale e come viene definito? Chi è l avente diritto economico e come viene stabilito? Quanto è efficace la normativa svizzera nel raffronto internazionale? Allegati 9 Leggi e norme concernenti la lotta al riciclaggio di denaro
3 Fondi di provenienza criminale no grazie! Tra le numerose voci all attivo della piazza finanziaria svizzera, la buona reputazione gode di priorità assoluta. È dunque nel massimo interesse della Svizzera proteggersi dai fondi di provenienza criminale e salvaguardare la propria reputazione. Nell ambito del riciclaggio di denaro esiste una capillare rete di difesa, periodicamente adeguata agli ultimi sviluppi. In tal modo, la piazza finanziaria segnala che ogni tentativo di riciclaggio di denaro può compromettere il suo buon nome. L indipendente «Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)» nei suoi rapporti scrive che la Svizzera ha elaborato misure estremamente efficaci contro l abuso criminale. Vari elementi del sistema svizzero sono serviti da modello per altri paesi e istituzioni. Basti pensare a tale proposito al «1988 Code of Conduct on the Prevention of Money Laundering» del Comitato di Basilea, le 40 raccomandazioni della FATF nonché la direttiva UE contro il riciclaggio di denaro. Le risposte alle domande seguenti dimostrano che la Svizzera svolge perfettamente il suo ruolo di piazza finanziaria leader anche nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Basilea, settembre 2001 Associazione svizzera dei banchieri 1
4 1 Che cos è il riciclaggio di denaro sporco? Il denaro di provenienza criminale è considerato «sporco». I criminali mirano quindi a «pulire» questi capitali dall odore del passato. Per riciclaggio di denaro si intende il camuffamento della provenienza criminale del denaro per poi immetterlo di nascosto nel circuito economico legale. In tal modo si intende evitare che questi mezzi vengano scoperti e sequestrati dallo Stato. Solitamente il riciclaggio di denaro è direttamente legato al traffico di stupefacenti. Esiste tuttavia una serie di crimini che potrebbe rappresentare un antefatto del riciclaggio di denaro, si pensi ad esempio ad appropriazione indebita, corruzione, rapimento, concussione, tratta degli esseri umani. Le banche prendono provvedimenti per evitare abusi ai fini del riciclaggio. La Commissione federale delle banche ha allestito un catalogo di punti di riferimento che potrebbero essere indizio di riciclaggio di denaro. In presenza di un elevato numero di indizi, la banca è tenuta a prendere provvedimenti speciali. 2
5 Rappresentano rischi particolari in riferimento al riciclaggio di denaro le transazioni la cui struttura è sintomatica di uno scopo illegale, il cui obiettivo economico non è riconoscibile oppure che sono persino ritenute economicamente insensate; per le quali i valori patrimoniali sono prelevati poco dopo essere giunti all intermediario finanziario (conti itineriali), qualora l attività esercitata dal cliente non fornisca un motivo plausibile per questo prelievo immediato; che non rientrano nella consueta attività economica o cerchia di clienti di un determinato intermediario finanziario o di una sua specifica filiale; a seguito delle quali un conto sinora prevalentemente inattivo risulta molto attivo, senza apparente motivo plausibile; non compatibili con le conoscenze e le esperienze che l intermediario finanziario ha del cliente nonché dello scopo della relazione d affari. Nelle direttive del 26 marzo 1998 la Commissione federale delle banche indica pertanto che, in linea di principio, viene sospettato ogni cliente «che senza motivo plausibile fornisce informazioni false o ingannevoli all intermediario finanziario oppure che rifiuta di dargli informazioni o documentazioni necessarie per la relazione d affari e usuali per la rispettiva attività». 3
6 2 Come è regolamentata la lotta al riciclaggio di denaro? In Svizzera esistono varie disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Due disposizioni del Codice penale rendono perseguibili penalmente sia il riciclaggio di denaro, sia l accettazione poco scrupolosa di valori patrimoniali che facilita il riciclaggio di denaro. Dal 1º aprile 1998, la Svizzera ha inoltre adottato la Legge sul riciclaggio di denaro, indirizzata non soltanto alle banche ma a tutte le persone attive nel settore finanziario (i cosiddetti intermediari finanziari). Esse sono tenute a identificare tutti i clienti e a determinare gli aventi diritto economico ai valori patrimoniali. Essi devono altresì informare l autorità penale e bloccare i valori patrimoniali indiziati, non appena sussiste un sospetto fondato di riciclaggio di denaro. Le direttive relative al riciclaggio di denaro della Commissione federale delle banche stabiliscono inoltre le misure organizzative che le banche sono tenute a prendere e il comportamento che l istituto deve assumere in caso di transazioni insolite o sospetto di riciclaggio di denaro. Da oltre venti anni le banche hanno adottato la Convenzione relativa all obbligo di diligenza (CDB), contenente disposizioni dettagliate in merito all identificazione del cliente e alla determinazione dell avente diritto economico. La CDB è stata determinante per il contenuto della Legge sul riciclaggio di denaro. 4
7 3 Chi è il partner contrattuale e come viene definito? Le banche sono tenute a identificare i loro partner contrattuali, ossia i loro clienti, prima dell apertura di una relazione d affari. Sono considerati partner contrattuali in particolare le persone che intendono aprire un conto o un deposito presso la banca. Ai fini dell identificazione la persona deve presentare un documento d identità (passaporto, carta d identità oppure la patente), del quale la banca fa una fotocopia. Non tutti i partner contrattuali vanno in banca personalmente. In questi casi la relazione d affari viene aperta per corrispondenza. La banca effettua un controllo dell indirizzo di domicilio tramite un invio postale. Se il cliente risiede all estero, è inoltre richiesta un autenticazione ufficiale oppure un attestato di autenticità della firma. Se il partner contrattuale è una persona giuridica, la banca ne verifica l identità sulla base di un estratto del registro di commercio oppure, per società estere, di un documento equivalente. 5
8 4 Chi è l avente diritto economico e come viene stabilito? Non è sufficiente che la banca identifichi il partner contrattuale, ovvero il cliente. Essa dovrebbe piuttosto stabilire se il partner contrattuale non deposita fondi propri, bensì di terzi. In altri termini, deve conoscere la provenienza effettiva del capitale, ossia l avente diritto economico. Di norma può partire dal presupposto che il partner contrattuale corrisponda all avente diritto economico. Se sussistono dubbi sull esattezza di questa supposizione o addirittura indicazioni che ne provano l invalidità, l istituto è tenuto a chiedere al partner contrattuale l identità dell avente diritto economico. A tale fine le banche utilizzano il cosiddetto Formulario A che deve essere firmato dal partner contrattuale. Se la relazione d affari è aperta per corrispondenza oppure se il partner contrattuale è costituito da una società di sede (cosiddetta società di domicilio), la banca deve chiarire in ogni caso l identità dell avente diritto economico. 6
9 5 Quanto è efficace la normativa svizzera nel raffronto internazionale? La Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche svizzere e le Direttive sul riciclaggio di denaro della CFB hanno influenzato gli sforzi internazionali nonché le disposizioni di altri paesi. Dato che la Svizzera con la sua parziale autoregolamentazione ha regolarmente adeguato le sue disposizioni ai più recenti sviluppi, il paese dispone oggi di una normativa moderna e affermata nella pratica. Attualmente le direttive dell Unione Europea concernenti la lotta al riciclaggio di denaro sporco riguardano soltanto gli istituti di credito e finanziari nonché le assicurazioni e si limitano ai fondi provenienti dal traffico di stupefacenti. Le legislazioni nazionali solitamente sono più severe rispetto alle disposizioni vigenti nell UE, ma non tanto quanto quelle svizzere. In Francia, ad esempio, gli avvocati non sottostanno alla legislazione. La proposta per una direttiva UE più esauriente prevede la creazione di condizioni quadro nella lotta contro il riciclaggio di denaro analoghe a quelle in vigore nella giurisprudenza svizzera. Non è tuttavia ancora stato deciso se anche gli avvocati e i notai saranno soggetti a tale direttiva. La legislazione elvetica è all avanguardia anche nel confronto con le disposizioni USA. Solo di recente, gli istituti di carte valori negli Stati Uniti sono stati costretti ad adottare la politica «know your customer» e per la regolamentazione inerente alle «politically exposed persons» è servita da modello la normativa svizzera. L esperienza della Svizzera ha influito in misura determinante anche sulla recente tendenza di sostituire l obbligo di notifica automatico per transazioni bancarie con un obbligo di notifica per attività sospette. Tuttora all a- 7
10 vanguardia è il dispositivo di difesa elvetico, soprattutto nel quadro della determinazione dell avente diritto economico per società di sede ( società, istituti, fondazioni, trust/fiduciarie, ecc. che svolgono, nello stato di domicilio, un attività commerciale, produttiva o qualsiasi altra attività imprenditoriale quali ad esempio fondazioni del Liechtenstein, Common Law-trust, società in Panama, BVI e altre società offshore). A questo proposito, nelle banche svizzere si è potuta imporre la regola che tali strutture offshore non possono aprire un conto o un deposito, se non forniscono alla banca informazioni affidabili in merito all avente diritto economico dei valori patrimoniali apportati. Una società di sede non può tuttavia essere lei stessa l avente diritto economico. Su altri mercati finanziari, quali ad esempio gli Stati Uniti e il Regno Unito, è invece richiesta l identità dell avente diritto economico in caso di una rappresentanza evidente; ciò non vale però per le società di sede. 8
11 Leggi e norme concernenti la lotta al riciclaggio di denaro 9
12 101 Leggi e norme in Svizzera In Svizzera la lotta ai crimini nel settore finanziario è regolata dalla Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, dal codice deontologico dell obbligo di diligenza delle banche, dalle Direttive concernenti la lotta e l impedimento del riciclaggio di denaro della Commissione federale delle banche nonché dal diritto penale. In primo piano ci sono i seguenti punti: obbligo di identificazione, organizzazione e notifica nonché il blocco dei capitali. Legislazione in materia di riciclaggio di denaro La Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1º aprile 1998) si applica a tutti gli intermediari finanziari che professionalmente accettano capitali di terzi, ossia banche, società di gestione di fondi, avvocati, gestori patrimoniali indipendenti, fiduciarie, consulenti finanziari, uffici di cambio. La legge prevede obblighi di diligenza tratti dalla Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche (CDB) e dalle Direttive sul riciclaggio di denaro della CFB. La Convenzione relativa all obbligo di diligenza delle banche (CDB) è in vigore dal 1977 e viene rivista ogni cinque anni. La versione attuale risale al 1º luglio La CDB contiene gli standard relativi all identificazione dei clienti e la relativa determinazione dell avente diritto economico. In caso di violazione della CDB sono previste pene convenzionali fino a un importo di 10 mio. di CHF. 10
13 Le Direttive concernenti la lotta e l impedimento del riciclaggio di denaro della Commissione federale delle banche (in vigore dal 1992, versione rivista del 26 marzo 1998 in vigore dal 1º luglio 1998) definiscono tra l altro i requisiti organizzativi validi per le banche e i commercianti di valori mobiliari. Tali direttive, in qualità di aiuto all interpretazione del diritto penale, definiscono lo standard che le banche e i commercianti di valori mobiliari sono tenuti a rispettare al fine di garantire uno svolgimento impeccabile degli affari, conformemente alla legge federale sulle banche e sulle borse. In caso di transazioni insolite o di somme consistenti oppure in presenza di indizi di possibile riciclaggio di denaro, bisogna procedere ai necessari accertamenti. Le banche e i commercianti di valori mobiliari sono inoltre tenuti a emanare direttive interne, a formare il personale e ad allestire un servizio in materia di riciclaggio di denaro. È richiesta particolare cautela per i fondi provenienti, sicuramente o presumibilmente, da corruzione o dall abuso di denaro pubblico; ciò vale in particolare per i valori patrimoniali appartenenti a persone che ricoprono importanti cariche pubbliche all estero o a società a loro vicine. L apertura di una relazione d affari con una simile persona deve essere decisa dal massimo Organo esecutivo. Diritto penale Conformemente al diritto penale, dal 1990 è punito chiunque compia un atto suscettibile di vanificare l accertamento dell origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (Riciclaggio di denaro, art. 305 bis CP). Gli intermediari finanziari professionali sono tenuti a conoscere i loro clienti ai sensi del principio «know your customer». La mancata identificazione del partner contrattuale o il mancato accertamento dell avente diritto economico sono punibili (art. 305 ter, cpv. 1 CP). In caso di indizi che permettono di sospettare che i valori patrimoniali provengono da un crimine, gli istituti finanziari hanno il diritto di comunicarlo alle autorità senza violare il segreto bancario ( art. 305 ter, cpv. 2 CP). Dal 1º maggio 2000 sono in vigore le nuove sanzioni penali in materia di corruzione (art. 322 ter 322 octies CP). Sono quindi punibili la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali svizzeri, la concessione di vantaggi nonché la corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri. 11
14 2 Leggi e norme internazionali Legislazione A livello internazionale, le autorità giudiziarie collaborano nel quadro dell assistenza in materia penale. Ai sensi della Legge federale sull assistenza internazionale del 1983, la Svizzera accorda assistenza giudiziaria alle autorità estere. Per tali procedure i valori patrimoniali possono essere bloccati ed eventualmente consegnati alle autorità estere. Le premesse fondamentali per la concessione di assistenza in materia penale sono la punibilità di entrambe le parti in causa, il principio di specialità e la proporzionalità: i tribunali svizzeri applicano misure coercitive, quali ad esempio la soppressione del segreto bancario, soltanto se l atto perseguito penalmente è punibile sia in base al diritto dello Stato richiedente sia in base al diritto svizzero. Conformemente al principio della specialità, l utilizzo di informazioni ottenute tramite l assistenza giudiziaria è limitato alla procedura per la quale tale assistenza è concessa. Infine, il principio della proporzionalità richiede prudenza qualora si tratti di casi d importanza esigua oppure se la procedura tocca gli interessi di terzi non coinvolti. 12 Autoregolamentazione Le due grandi banche svizzere, insieme ad altre nove banche internazionali nonché a Transparency International e al professore Mark Pieth, hanno elaborato standard globali relativi all obbligo di diligenza. In pratica la legislazione svizzera costituisce la base dei cosiddetti Wolfsberg Anti Money Laundering Principles. A differenza delle norme svizzere, i Wolfsberg Principles non prevedono sanzioni o multe. Ogni istituto finanziario ha la facoltà di decidere se aderire a questa opera di autoregolamentazione. Le banche firmatarie si impegnano ad applicare le regole a livello globale, chiudendo così una lacuna nel dispositivo di difesa internazionale.
15 «La Svizzera è rappresentata negli organi internazionali impegnati nella lotta contro il riciclaggio di denaro dove riceve buoni voti.» Consigliere federale Kaspar Villiger, in «Cash» del 2 marzo 2001 «Le banche hanno un evidente interesse a non entrare in contatto con criminali o con fondi di provenienza criminale. La reputazione è il bene più prezioso per una banca.» Urs P. Roth, CEO dell Associazione svizzera dei banchieri, alla conferenza dei media del 7 febbraio 2001 Ideazione Steiner Kommunikationsberatung e Gottschalk+Ash Int l Testi 1 5 in collaborazione con AIG Privat Bank AG Realizzazione Gottschalk+Ash Int l Composizione typolitho ag Stampa vontobel ag Questa pubblicazione è anche disponibile in tedesco, francese, inglese e spagnolo.
16 Associazione Svizzera dei Banchieri Aeschenplatz 7 Casella postale 4182 CH-4002 Basilea T F office@sba.ch
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