REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA (SEZIONE SECONDA) SENTENZA
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1 ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA (SEZIONE SECONDA) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3227 del 2000, proposto da: Al. It. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Va. Ca. e Fa. Lo., con domicilio eletto presso Fa. Lo. in Ba., via Pa. Fi., ( ); contro Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Ba., via Me., ( ); Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Artistici e Storici della Puglia - Ba.; Comune di Ba.; per l annullamento, previo accoglimento dell istanza cautelare ex art. 3 legge n. 205/2000, 1) del decreto ministeriale prot del comunicato alla società ricorrente solo con atto del Comune di Ba. in data con il quale il Soprintendente pro-tempore ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Regione Puglia - Bari, nell asserita qualità di delegato del Direttore Generale dell Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali ha disposto l annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Ba. prot. n /99 del , con il quale è stato concesso alla società ricorrente il nulla osta, ai sensi dell art. 151 del D.lgs. n. 490/99, per la realizzazione di una stazione radiomobile cellulare in Ba. - S. Gi., 1 Traversa S. Gi., n. (...); 2) del provvedimento prot. n del , con il quale il Dirigente della XXV Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Ba., contestualmente alla notificazione del Decreto Ministeriale di cui al punto sub 1), ha disposto la revoca nel nulla osta paesaggistico n /99 rilasciato in data , e per l effetto ha provveduto all archiviazione della pratica edilizia di che trattasi; 3) di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli impugnati in via principale, ancorché allo stato incognito; nonché per il risarcimento dei danni subiti dalla Società ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
2 Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Francesco Cocomile ed udito per la parte ricorrente il difensore avv. F. Lo.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato. Invero la ricorrente Al. It. s.p.a. impugna in questa sede il decreto ministeriale prot del (di annullamento da parte del Soprintendente pro-tempore ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Regione Puglia - Ba. del provvedimento del Sindaco del Comune di Ba. prot. n /99 del , con il quale era stato concesso alla società ricorrente il nulla osta, ai sensi dell art. 151 dlgs n. 490/1999, per la realizzazione di una stazione radiomobile cellulare in Ba. - S. Gi., 1 Traversa S. Gi., n. (...)) ed il provvedimento prot. n del , con il quale il Dirigente della XXV Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Ba., contestualmente alla notificazione del decreto ministeriale prot del , ha disposto la revoca nel nulla osta paesaggistico n /99 rilasciato in data , e per l effetto ha provveduto all archiviazione della pratica edilizia di che trattasi. Con l atto introduttivo del presente giudizio la società ricorrente afferma in primis che il provvedimento della Soprintendenza gravato in questa sede è tardivo non essendo stato rispettato il termine perentorio previsto dagli artt. 151 dlgs n. 490/1999 e 2 d.m. 18 dicembre 1996 (d.m., quest ultimo, in tema di decentramento dei poteri di tutela ambientale e paesaggistica) per la comunicazione all interessato del decreto ministeriale di annullamento del nullaosta paesaggistico. In forza della previsione normativa di cui all art. 151, comma 4 dlgs n. 490/1999 (riproduttivo dell art. 82, comma 9 d.p.r. n. 616/1977, aggiunto dall art. 1 decreto-legge n. 312/1985, convertito con modificazioni nella legge n. 431/1985) Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.. Ai sensi dell art. 2 d.m I provvedimenti adottati dovranno essere formalmente comunicati agli interessati al relativo procedimento entro il termine perentorio di cui all art. 1 della legge n. 431/ Nel caso di specie il Soprintendente dichiara nel provvedimento impugnato di aver ricevuto la documentazione completa relativa all autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Ba. in data , mentre il decreto di annullamento n adottato il , è stato comunicato alla società ricorrente solo con provvedimento del Comune di Ba. del e dunque con oltre due mesi di ritardo rispetto al termine di 60 giorni previsto dall art. 2 d.m Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2000, n. 3010) ha tuttavia evidenziato che Il provvedimento con cui il Ministero dei beni culturali ed ambientali può
3 annullare, ai sensi dell art. 82, comma 9 d.p.r. n. 616 del 1977, come modificato dalla l. 22 maggio 1995 n. 431, l autorizzazione paesaggistica di cui all art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497, va emanato, e non anche notificato, nel perentorio termine di sessanta giorni previsto dalla suddetta norma. A diversa conclusione non può indurre l art. 2 d.m. 18 dicembre 1996, il quale nell ambito della delega alle sovrintendenze delle funzioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica ha previsto l obbligo di comunicazione dei provvedimenti di annullamento nel termine fissato dall art. 82, comma 9 d.p.r. n. 616 del 1977, trattandosi di fonte secondaria non in grado di derogare una norma legislativa e comunque esauriente i propri effetti nell ambito dei rapporti tra delegante e delegato.. Pertanto nel caso di specie il termine di sessanta giorni di cui all art. 151, comma 4 dlgs n. 490/1999 risulta essere stato rispettato. Il relativo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso. Quanto alla censura relativa alla omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, va evidenziato che lo scopo della disposizione de qua è stato comunque raggiunto grazie alla nota del Comune di Ba. n del 13 aprile 2000 di trasmissione alla Soprintendenza e per conoscenza alla Al. It. s.p.a. del nulla osta paesaggistico. Invero la menzionata nota n può indubbiamente costituire un meccanismo idoneo al raggiungimento dello scopo, proprio della comunicazione di cui all art. 7 legge n. 241/1990, di consentire all interessato la chiara percezione dell avvio della nuova fase procedimentale susseguente alla autorizzazione paesaggistica, poiché è evidente che la Al. It. s.p.a. non poteva non comprendere che la ragione dell invio della nota da parte del Comune di Ba. alla Soprintendenza (oltre che alla stessa Alcatel) fosse proprio il completamento dell iter procedurale contemplato dall art. 151, comma 4 dlgs n. 490/1999. Invero, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2000, n. 6887, Sussiste l obbligo di comunicazione all interessato dell avvio del procedimento ai sensi dell art. 7 legge n. 241 del 1990, con riferimento al decreto ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, obbligo che può essere validamente ottemperato con qualsiasi meccanismo che assicuri il raggiungimento dello scopo di consentire all interessato la chiara percezione dell avvio della nuova fase procedimentale, preordinata al controllo dell autorizzazione già rilasciata (nella fattispecie è stato ritenuto idoneo l indicazione, nell autorizzazione rilasciata, del ministero tra i soggetti destinatari dell atto).. Peraltro in forza della previsione normativa di cui all art. 21 octies, comma 2 legge n. 241/1990 (norma introdotta dalla legge n. 15/2005 di carattere processuale e quindi con efficacia retroattiva secondo Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2005, n. 5969) Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell avvio del procedimento qualora l amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.. Nel caso di specie in forza delle considerazioni che di seguito verranno espresse in ordine alla giustizia sostanziale del gravato provvedimento prot del è evidente che il contenuto di quest ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e cioè nel senso di disporre comunque l annullamento del nulla osta paesaggistico, certamente ille gittimo, rilasciato dal Comune di Ba. La ricorrente contesta altresì nel ricorso introduttivo la sussistenza di vizi di legittimità nel nulla osta paesaggistico n /99 del annullato dalla Soprintendenza con il gravato decreto ministeriale prot del , sostenendo che la stessa Soprintendenza abbia operato una
4 inammissibile rivalutazione nel merito delle ragioni poste a fondamento del menzionato nulla osta paesaggistico. Tuttavia va evidenziato a tal proposito che il nulla osta rilascitato dal Comune di Ba. si fonda sulla circostanza secondo cui la realizzazione dell antenna non costituisce edificazione esclusa dalla lettera f), 2 comma, art. 51 della L.R. 56/80. Data la snellezza del supporto, si ritiene piuttosto ridotto il suo impatto visivo, considerata pure la sua ubicazione in un contesto già edificato e puntualmente privo di significativi valori da preservare, non costituendo quindi particolare turbativa ai valori ambientali del sito.. Il provvedimento della Soprintendenza gravato in questa sede afferma che in base al parere reso dall Avvocatura Generale dello Stato in data C.S. n. 7197/ si deve ritenere che l autorizzazione prevista dall art. 7 della legge 1497/39 non può sanare ex post opere già realizzate e che la dichiarazione di conformità urbanistica di cui all art. 13 della legge 47/85 non può incidere su beni ed aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale. Evidenzia altresì la Soprintendenza che la località interessata dall intervento ab usivo ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell art. 146 del Testo Unico ; che l intervento autorizzato consiste nella realizzazione di una stazione radiomobile cellulare costituita da un sistema di antenne su un supporto di forma tronco conica alto mt. 24 e da un locale prefabbricato (Schelter) per il ricovero delle attrezzature, realizzato in lamiera metallica zincata coibentata ; che dall esame degli atti acclusi al provvedimento comunale, si rileva che l intervento costituisce per la sua ubicazione all interno della fascia costiera in prossimità della cala S. Gi., e per le sue notevoli dimensioni, elemento di rilevante impatto ambientale non compatibile con il contesto paesaggistico ; che il provvedimento comunale sopracitato comporterebbe la realizzazione di opere non compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei beni protetti ex lege, esigenze che rappresentano, come è noto, la ragione costitutiva del vincolo stesso ; che la funzione dell autorizzazione ex art. 151 del predetto Testo Unico è appunto quella di verificare la compatibilità dell opera che si intende realizzare con la salvaguardia dei valori paesaggistici protetti dal vincolo e non essendo quindi concesso in sede autorizzatoria di derogare all accertamento di detti valori, contenuto nel relativo provvedimento, per cui una valutazione di compatibilità che si traduca in una obiettiva deroga al vincolo stesso, si risolve in una autorizzazione illegittima ; che l autorizzazione in esame attua una inammissibile deroga al vincolo stesso ; infine che il provvedimento comunale suddetto è viziato da eccesso di potere e da violazione di legge perché in contrasto con l art. 145 del suddetto Testo Unico. Il riferimento da parte della Soprintendenza al Testo Unico è da intendersi con riguardo al dlgs n. 490/1999 recante Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n Ciò premesso, è evidente che l area su cui la società ricorrente intendere realizzare l antenna de qua ricade nella fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo (trattasi della fascia costiera in prossimità della cala S. Gi.), fascia soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 51, lett. f) legge Regione Puglia n. 56/1980. Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza del T.A.R. Puglia (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, , n. 2052; T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, , n. 661; T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, , n. 1906; T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, , n. 842) e del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, , n. 458; Cons. Stato, Sez. V, , n. 300; Cons. Stato, Sez. V, , n. 1914) il divieto di edificazione di qualsiasi opera entro la fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato dal mare, posto dall art. 51, lett. f) legge
5 Regione Puglia n. 56/1980, costituisce nella Regione Puglia un vincolo assoluto di inedificab ilità al punto che è di ostacolo alla sanatoria di qualsiasi abuso edilizio senza eccezioni, limiti o condizionamenti. Tale divieto opera sino all entrata in vigore dei piani territoriali (PUTT) la qual cosa in Puglia è avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n del 15 dicembre 2000, in epoca quindi successiva rispetto alla adozione del nulla osta paesaggistico per cui è causa risalente al ed alla istanza presentata dalla Al. It. s.p.a. Pertanto la richiesta della Al. It. s.p.a. andava valutata dal Comune di Ba. alla luce del divieto assoluto posto dall art. 51, lett. f) legge Regione Puglia n. 56/1980. E certo che l antenna per cui è causa (rectius ripetitore per servizi di telecomunicazione) rappresenta un intervento di nuova costruzione (tale peraltro è qualificata dalla normativa successiva di cui all art. 3, comma 1, lett. e.4) d.p.r. n. 380/2001) e comunque il vincolo di inedificabilità di cui si è detto è assolutamente ostativo alla edificazione di siffatta antenna oltre che di qualsiasi altra opera entro la fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato dal mare. Pertanto la valutazione che opera il Comune di Ba. nel rilasciare il nulla osta paesaggistico ( la realizzazione dell antenna non costituisce edificazione esclusa dalla lettera f), 2 comma, art. 51 della L.R. 56/80 ) è giuridicamente errata in quanto l antenna in questione costituisce, come correttamente evidenziato dalla Soprintendenza nel gravato provvedimento ( l intervento autorizzato consiste nella realizzazione di una stazione radiomobile cellulare costituita da un sistema di antenne su un supporto di forma tronco conica alto mt. 24 e da un locale prefabbricato (Schelter) per il ricovero delle attrezzature, realizzato in lamiera metallica zincata coibentata ), edificazione peraltro di notevole impatto ambientale. Ne discende che è certamente corretta la valutazione operata dalla Soprintendenza quando afferma che l autorizzazione in esame attua una inammissibile deroga al vincolo stesso che, come detto, ha carattere assoluto. La Soprintendenza sottolinea altresì che la località interessata dall intervento abusivo ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell art. 146 del Testo Unico e che dall esame degli atti acclusi al provvedimento comunale, si rileva che l intervento costituisce per la sua ubicazione all interno della fascia costiera in prossimità della cala S. Gi., e per le sue notevoli dimensioni, elemento di rilevante impatto ambientale non compatibile con il contesto paesaggistico. La norma di cui all art. 146 dlgs n. 490/1999 (attualmente art. 142 dlgs n. 42/2004) menzionata dalla Soprintendenza nel gravato provvedimento (in particolare il comma 1, lett. a) sottoponeva alla tutela di cui alle disposizioni del testo unico in ragione del loro interesse paesaggistico i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia. Tutela che nella Regione Puglia prima dell entrata in vigore del PUTT era di carattere assoluto in forza della previsione normativa di cui all art. 51, lett. f) legge Regione Puglia n. 56/1980 applicabile al caso di specie. Pertanto l annullamento del nulla osta paesaggistico da parte della Soprintendenza non si risolve in un riesame nel merito (come noto precluso alla autorità amministrativa preposta [cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1693]) di quanto in precedenza valutato dal Comune di Ba., avendo la Soprintendenza unicamente rilevato un vizio di legittimità nel predetto nulla osta, la qual cosa è certamente consentita dall ordinamento giuridico.
6 Questa ragione (i.e. esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta) è di per sé sufficiente a sorreggere la motivazione del provvedimento della Soprintendenza che, al di la di ogni altra considerazione, non poteva che essere di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Ba., stante il carattere assoluto del divieto di edificazione nella fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo entro cui la Al. It. s.p.a. odierna ricorrente intendeva realizzare un antenna per la telefonia mobile, peraltro - come visto - di rilevante impatto ambientale. Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la legittimità dell azione amministrativa posta in essere rispettivamente dalla Soprintendenza e dal Dirigente della XXV Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Ba. estrinsecatasi nei gravati provvedimenti (rectius decreto ministeriale prot del di annullamento da parte del Soprintendente pro-tempore ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Regione Puglia - Ba. del provvedimento del Sindaco del Comune di Ba. prot. n /99 del e provvedimento prot. n del , con il quale il Dirigente della XXV Ripartizione Edilizia Privata del Comune di Ba. ha disposto la revoca nel nulla osta paesaggistico n /99 rilasciato in data e per l effetto ha provveduto all archiviazione della pratica edilizia di che trattasi) e conseguentemente la reiezione del ricorso introduttivo. Essendo stata riscontrata la legittimità degli atti impugnati non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente. In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l intervento dei Magistrati: Amedeo Urbano, Presidente Giacinta Serlenga, Referendario Francesco Cocomile, Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/04/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO
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