Legge Regione Lombardia del 27 marzo 200 n. 17

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1 Legge Regione Lombardia del 27 marzo 200 n. 17 Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all inquinamento luminoso. 1. Finalità 1. La presente legge, ai fini di quanto stabilito dall articolo 3, comma 3, punti 7, 8, 9 dello Statuto della Regione Lombardia, ha per finalità la riduzione sul territorio regionale dell inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti e, e conseguentemente la tutela dell attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici professionali di rilevanza regionale o provinciale o di altri osservatori scientifici nonché la conservazione degli equilibri ecologici sia all interno che all esterno delle aree naturali protette. 2. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso dell atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell orizzonte. 2. Compiti della Regione 1. La Regione incentiva l adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) per l attuazione del Piano energetico nazionale. 2. Tutti i capitolati relativi all illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge. 3. Compiti delle provincie 1.Le province: a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell energia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principio dettati dalla presente legge; b) curano la redazione e la pubblicazione dell elenco dei comuni nel cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare; tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purchè ricadenti nelle fasce di protezione indicate. 4. Compiti dei comuni 1.I comuni: a) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani dell illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge, fermo restando il dettato di cui alla lettera d) ed all articolo 6, comma 1; b) Sottopongono al regime dell autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario; a tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dell impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l impresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dell impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti), per gli impianti esistenti all interno degli edifici; la procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti; c) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l applicazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di

2 soggetti pubblici e privati; emettono apposite ordinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il contenimento sia dell inquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dall illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie; d) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni; e) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all articolo 8 impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo. 5. Disposizioni in materia di osservatori astronomici 1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca scientifica e/o divulgazione. 2. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge: a) aggiorna l elenco degli osservatori di cui all art.10 anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell Unione Astrofili Italiani; b) provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia di rispetto. 3. La Giunta Regionale provvede inoltre, entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le zone di protezione, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica. 4. Gli osservatori astronomici: a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti; b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze. 6. Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna 1. Per l attuazione di quanto previsto dall articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l alto, ove possibile nell immediato, fatto salvo il successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente articolo. 2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti aventi un intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90 ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventiquattro, l emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata qualora le condizioni d uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa; le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative all ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa. 3. E concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna in impianti di modesta

3 entità (fino a tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale. 4. L illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall alto verso il basso. 5. L uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto il territorio regionale, a quanto disposto dall articolo Nell illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l alto e al di fuori dei suddetti impianti. 7. La modifica dell inclinazione delle sorgenti di luce secondo i criteri indicati nel comma 2 del presente articolo deve essere attuata entro diciotto mesi dall entrata in vigore della presente legge. 8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alla presente legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia, e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto. 9. E fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo. 10. Nell illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro. 7. Norme Finanziarie 1. All autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge. 8. Sanzioni per le zone tutelate 1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 6 e 9 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire a lire Si applica la sanzione amministrativa da lire a lire qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari. 3. I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per l adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente legge. 4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione del costo dell energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e, entro e non oltre quattro anni, alla normativa vigente. 5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, previa ispezione e su segnalazione degli osservatori astronomici territorialmente competenti. 9. Disposizioni relative alle zone tutelate

4 1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti nelle fascie di rispetto devono essere sostituite e modificate in maniera tale da ridurre l inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l uso di sole lampade al sodio di alta e bassa pressione. 2. Per l adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall articolo Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all ordine pubblico e all amministrazione della giustizia e della difesa. 4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90 ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti. E concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore 20 nel periodo di ora solare e entro le ore 22 nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno deve essere spente entro le ore ventitre ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare. 5. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90 ed oltre. 6. La modifica dell inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i criteri indicati, deve essere applicata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Elenco degli osservatori 1. Gli osservatori astronomici, astrofisici professionali da tutelare: - Osservatorio astronomico di Merate (LC) 2. Gli osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e popolare d interesse regionale da tutelare sono: Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS) Osservatorio astronomico G.V. Schiaparelli di Campo dei Fiori (VA) Osservatorio astronomico di Sormano (CO) 3. Gli osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o divulgazione da tutelare sono: Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG) Osservatorio Astronomico Presolana di Castione dellla Presolana (BG) Osservatorio Astronomico Sharru di Covo (BG) Civica Specola Cidnea di Brescia (BS) Osservatorio privato di Bassano Bresciano (BS) Osservatorio di Cima Rest - Masaga (BS) Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)

5 Osservatorio Pubblico di Soresina (CR) Osservatorio Astronomico provinciale del Lodigiano (LO) Osservatorio sociale A. Grosso di Brugherio (MI) Osservatorio Città di Legnano (MI) Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN) Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina (SO) 11. Disposizioni finali 1. Entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana i criteri di applicazione della medesima. 2. E concessa facoltà, anche ai comuni il cui territorio non ricada nelle fasce di rispetto di cui all articolo 9, comma 1, di adottare integralmente i criteri previsti dall articolo medesimo mediante l approvazione di appositi regolamenti. 12. Entrata in vigore La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

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