C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6
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1 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012 ( Legge di stabilità ) ha introdotto, con i commi da 491 a 499, una nuova imposta riguardante il trasferimento di attività finanziarie, la cd. Tobin Tax. Con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze sono stati individuati i primi contorni applicativi della nuova disciplina. Contenuto Come già osservato nella circolare di Studio n. 7/2013 la legge n.228/2012, c.d. legge di stabilità, ha introdotto con i commi da 491 a 499 l imposta sulle transazioni finanziarie ovvero la Tobin Tax. Il regolamento inerente l imposta in oggetto è stato demandato ad un decreto attuativo da parte del MEF e a futuri provvedimenti dell Amministrazione Finanziaria. Il decreto in questione è stato emanato il 21 febbraio 2013 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013 n. 50. La nuova imposta in esame colpisce alcune fattispecie inerenti il trasferimento di attività finanziarie e in particolare le azioni e i derivati. Precisiamo che la presente circolare tratterà esclusivamente l imposta applicabile a queste prime. DI SEGUITO L INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI: 1. AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI SOGGETTI ALL IMPOSTA DISPOSIZIONI COMUNI ESCLUSIONI ED ESENZIONI MODALITÀ APPLICATIVE DELL IMPOSTA CONCLUSIONI... 5
2 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o P a g. 2 di 6 1. AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI SOGGETTI ALL IMPOSTA L articolo 2 del D.M. stabilisce innanzitutto che la nuova imposta si applica al trasferimento di proprietà delle azioni 1 e degli altri strumenti finanziari 2 partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato e al trasferimento di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. Per residenza viene inteso il luogo dove è situata la sede legale della società. Il trasferimento relativo alle azioni o strumenti finanziari partecipativi di società non quotate coincide con il momento in cui si verifica l effetto traslativo. Viene inoltre precisato che si considera trasferimento anche quello derivante da: conversione di obbligazioni; scambio o rimborso obbligazioni con azioni o altri strumenti partecipativi. Per quanto concerne il valore della transazione su cui poi verrà calcolata l imposta l articolo 4 del D.M. in analisi prevede che la base imponibile dell imposta sia pari al numero dei titoli derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti calcolati dall intermediario responsabile del versamento dell imposta (di cui si dirà più avanti) moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. Obbligato all imposta è il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto. Infine per quanto concerne l aliquota dell imposta la stessa risulta essere pari a : 0,2% sulle transazioni aventi ad oggetto lo scambio di azioni o strumenti finanziari partecipativi di società non quotate; 1 Con il termine azioni l articolo 1 del D.M. chiarisce che si intendono tutti i titoli di partecipazione al capitale di società per azioni, in accomandita per azioni e società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 oltre che le quote di partecipazione al capitale di società cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l atto costitutivo non preveda l applicazione della disciplina delle società a responsabilità limitata. 2 Per strumenti finanziari partecipativi l articolo 1 del D.M. precisa che si intendono gli strumenti finanziari di cui all articolo 2346 c.c. emessi dalle società già indicate in nota 1.
3 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o P a g. 3 di 6 0,1% sulle transazioni aventi ad oggetto lo scambio di azioni o strumenti finanziari partecipativi di società quotate. 2. DISPOSIZIONI COMUNI Il decreto infine dispone alcune previsioni comuni alle diverse fattispecie trattate ESCLUSIONI ED ESENZIONI L articolo 15 del D.M. prevede espressamente alcuni casi di esclusione dall applicazione dell imposta e in particolare qualora il trasferimento della proprietà avvenga a seguito di: successione o donazione; operazioni su obbligazioni o titoli di debito; operazioni di emissione o annullamento di titoli incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte del soggetto emittente; conversione di obbligazioni o per l esercizio del diritto di opzione spettante al socio; operazioni di finanziamento tramite titoli (operazioni buy-sell back o sell-buy back o operazioni a garanzia); operazioni poste in essere da società tra cui sussista un rapporto di controllo ex articolo 2359 c.c.; operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. L articolo 16 poi delinea una serie di esenzioni dal versamento dell imposta, distinguendo l ipotesi in cui l esenzione è riferita all intera operazione da quelle in cui l esenzione opera con riferimento ad una sola delle parti dell operazione, con la conseguenza che l imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte. A titolo di esempio si segnala che esenti dal versamento dell imposta sono le operazioni che hanno come controparte l Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali degli Stati membri dell Unione Europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Va infine ricordato come tra i casi di esclusione lo stesso comma 491 della legge 228/2012 avesse indicato quello del trasferimento di azioni o strumenti partecipativi di società quotate aventi una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro. In questo senso il D.M.
4 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o P a g. 4 di 6 al suo articolo 17 detta tutti i relativi parametri per l individuazione delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore ai suddetti 500 milioni di euro MODALITÀ APPLICATIVE DELL IMPOSTA L obbligo al versamento dell imposta per le operazioni di trasferimento della proprietà delle azioni o strumenti finanziari partecipativi decorre dal 01 marzo 2013 ed esclusivamente per il primo periodo di imposta di applicazione (2013) è prevista nella misura dello 0,22% e non dello 0,2%. In via transitoria viene inoltre disposto che per le operazioni poste in essere fino alla fine del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto attuativo (28 febbraio 2013) l imposta dovuta è versata non prima del 16 luglio A seguito di questo breve periodo transitorio il versamento dell imposta in questione dovrà essere effettuato, di norma, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il trasferimento della proprietà. Responsabili per il versamento dell imposta in questione sono, come ricordato anche nell articolo 19 comma 1 del D.M., gli intermediari 3 che intervengono nell esecuzione delle operazioni di trasferimento della proprietà dei titoli. Tali soggetti svolgeranno dunque il ruolo di sostituti di imposta ai sensi dell articolo 64 del Dpr 600/1973. Negli altri casi l imposta è versata dal contribuente. Qualora nell esecuzione dell operazione intervengano più intermediari, l imposta è versata da quello che riceve direttamente dall acquirente l ordine dell esecuzione. Il comma 4 dell articolo 19 del D.M. prevede, nel suo ultimo periodo, che qualora nell operazione intervengano, a qualsiasi titolo, soggetti localizzati in Stati diversi da quelli individuati nel provvedimento n del Direttore dell Agenzia delle Entrate emanato in data 01 marzo 2013, gli stessi verranno considerati a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell ordine di esecuzione. 3 Nello specifico l articolo 19 comma del D.M. specifica che sono responsabili del versamento dell imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all articolo 18 del TUF, che intervengono nell esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché i notai che intervengano nella formazione o nell autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
5 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o P a g. 5 di 6 Per quanto concerne poi le modalità per l assolvimento dell onere del versamento, queste saranno successivamente stabilite con specifico provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Viene previsto inoltre l esonero da parte di chi è tenuto ad assolvere al versamento dell imposta dal presentare la dichiarazione qualora la stessa risulti inferiore a 50 euro. L articolo 20 stabilisce le modalità e riferimenti normativi per l applicazione delle sanzioni prevedendo che in caso di ritardato, insufficiente od omesso versamento dell imposta, si applicano le sanzioni previste dall articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell imposta. In caso di insufficiente od omesso versamento dell imposta, resta salva la facoltà dell Amministrazione Finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente. È stato poi ribadito come l imposta in questione non sia deducibile ne ai fini delle imposte sul reddito ne ai fini IRAP. Infine l articolo 22 stabilisce, relativamente alle istanze di rimborso, che le modalità e i casi in cui poter avanzare le stesse saranno stabiliti da un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. 3. CONCLUSIONI Alla luce della disamina sopra svolta è evidente come parte della disciplina che regola l applicazione della c.d. Tobin Tax sia ancora in attesa di un completamento sotto il profilo operativo che potrà verosimilmente arrivare solo con l emanazione dei provvedimenti da parte del Direttore dell Agenzia delle Entrate richiesti espressamente dallo stesso D.M. Ciò nonostante è fondamentale sottolineare come con questo suo provvedimento il Ministero abbia definitivamente chiarito che la nuova imposta trovi applicazione esclusivamente al trasferimento di partecipazioni in società per azioni e non anche al trasferimento di quote di srl. Si è inoltre evidenziato come la fattispecie non comprenda, escludendole espressamente, quelle dinamiche societarie derivanti da operazioni di riorganizzazione
6 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o P a g. 6 di 6 aziendale come fusioni o scissioni nonché il trasferimento di azioni posto in essere da soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo ex art c.c. L imposta rimane dunque confinata a quelle fattispecie in cui il trasferimento della proprietà avvenga a favore di soggetti realmente terzi al soggetto proprietario. Da notare in ultimo il delicato ruolo svolto dagli intermediari, tra cui i notai, i quali sono qualificati espressamente come responsabili di imposta ai sensi dell articolo 64 comma 3 del Tuir. Tale condizione però, come indicato nel provvedimento, non libera definitivamente il beneficiario del trasferimento, il quale resterebbe responsabile in via sussidiaria, dall obbligazione tributaria. È infatti fatta salva la possibilità per l Amministrazione Finanziaria di richiedere il pagamento dell imposta de qua, con annessi interessi ma non le sanzioni, qualora la stessa ravvisasse irregolarità (mancato o parziale versamento dell imposta) da parte dell intermediario. Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Studio Brunello e Partner dott. Alberto Simonetti
TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
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