COMUNE DI CREMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ IN GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

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1 Approvato con delibera C.C. n. 136 del 16/10/1997 COMUNE DI CREMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ IN GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ IN GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità nell'ambito del territorio comunale, a norma del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Disciplina inoltre le modalità dell'effettuazione della pubblicità sulle strade, ai sensi del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), e del Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/92, modificato con DPR 610/97). 3. Per quanto concerne l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento Comunale adottato ai sensi del D.Lgs. 507/1993. Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale. 2. La effettuazione di particolari forme di pubblicità e la installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento. 3. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile. Art. 3 - TIPOLOGIA E DEFINIZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI 1. Il presente articolo disciplina la determinazione delle tipologie e relative definizioni dei mezzi pubblicitari, come di seguito specificato: a) INSEGNA DI ESERCIZIO: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, monofacciale o polifacciale, installata esclusivamente nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle immediate pertinenze accessorie della stessa; essa è utilizzabile solo su una facciata. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2

3 b) PREINSEGNA: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simbolo o da marchio, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si determina attività e installata per facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta. c) CARTELLO: manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile anche per immagini diverse in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. d) MANIFESTO: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. e) STRISCIONE: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari; esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale e deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. Può essere luminoso per luce indiretta. f) LOCANDINA: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari; esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore ed dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione. Può essere luminoso per luce indiretta. g) STENDARDO o BANDIERA: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, e esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari; esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo sul di un lato o comunque sventolante tipo bandiera. Può essere luminoso per luce indiretta. h) SORGENTE LUMINOSA: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. i) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO: consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. l) ALTRO IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 3

4 m) VOLANTINO: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale alla attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. n) PUBBLICITÀ FONICA O SONORA: qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce. o) IMPIANTI PER AFFISSIONI: qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli (lettera C) o Altri impianti (lettera L) esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti (lettera D). Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta. p) TARGA: scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a (milleduecento) centimetri quadrati. Essa è utilizzabile solo su una facciata, ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta. q) BACHECA: manufatto supportato da idonea struttura o applicato al muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi attività sociale o propagandistici di attività. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta. r) VETRINETTA: manufatto supportato da idonea struttura o applicato al muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari. Può essere luminosa per luce propria. s) PROIEZIONE LUMINOSA: consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate. t) SEGNALETICA STRADALE: è costituita dalla "Segnaletica di direzione", cosi come definita dal Codice della Strada, relativa all'avviamento a singole attività industriali, artigianali o commerciali, realizzata mediante l'installazione di idoneo segnale stradale contenente il nome o il simbolo o altra similare iscrizione relativa alla ditta cui si riferisce. u) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ DI SERVIZIO : qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale(v. fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili, recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 2. I mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitari risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "luminosi" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine o similari, che mediante controllo elettronico, 4

5 elettromeccanico, comunque programmato permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittenti o variabile. 3. Le insegne, o gli altri mezzi quando applicabile, sono definite" a bandiera", quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, quando, anche se applicate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a centimetri 25, e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse tangente la strada. Sono definite rientranti, quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell'ingresso o della pertinenza accessorio stessa, e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso. 4. Nel territorio comunale viene consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di massima elencate e descritte ai punti precedenti e descritte nell allegato E) al presente Regolamento con le prescrizioni, limitazioni e vincoli ivi indicate e riferite alle specifiche tipologie dei mezzi. 5. Impianti speciali non riconducibili alle tipologie elencate, dovranno venire valutati di volta in volta e pertanto verranno esclusi dalle superfici complessive indicate e stabilite nei successivi articoli. Art. 4 - DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE 1. Sono definiti "Impianti" pubblicitari, per il quali è richiesta l'autorizzazione di cui ai successivi articoli, i "mezzi" pubblicitari, cosi come definiti al precedente art. 3 del Regolamento, di seguito elencati: a) Insegna; b) Preinsegna; c) Cartello; d) Altro impianto di Pubblicità e Propaganda; e) Vetrina; f) Vetrinetta; g) Impianto pubblicitario di servizio. 2. Sono altresì definiti "Impianti" pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di "Striscioni" e "Stendardi o Bandiere", cosi come definiti al precedente art. 3 del Regolamento. Art. 5 - ATTIVITÀ PUBBLICITARIE SOGGETTE A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE 1. La effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni presenti nei successivi articoli. 2. Costituiscono forme particolari di pubblicità: a) Pubblicità Temporanea; b) Pubblicità Fonica o Sonora; c) Pubblicità sui veicoli; 5

6 d) Targhe; e) Volantini o similari; f) Sorgenti Luminose e Proiezioni Luminose; g) Segnaletica Stradale Pubblicitaria; h) Pubblicità Sanitaria. TITOLO II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI Art. 6 - OGGETTO DEL PIANO 1. In esecuzione del disposto del 3 comma del D.Lgs. 507/93, è istituito il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. 2. Le finalità del Piano sono: a) realizzare e razionalizzare una adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette; b) prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale; c) prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione della segnaletica stradale, segnali di avviamento alle attività pubblicizzate; d) armonizzare la installazione di impianti pubblicitari e le altre forme di pubblicità, alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali della città; 3. A tale scopo sono fissati i criteri di cui ai successivi artt. 7, 8 e 18 del presente Regolamento. Sezione 1 - PIANO PARTICOLARE RELATIVO AGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E LE AFFISSIONI DIRETTE Art. 7 - CRITERI 1. Ogni centro abitato, come definito all'art. 3 del C.d.S. esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. 2. I centri abitati di cui sopra sono dotati anche di impianti per l'affissione di messaggi di natura commerciale. 3. I centri abitati di cui sopra sono dotati anche di impianti per le affissioni dirette. 4. Le superfici degli impianti, di cui ai precedenti punti 1 e 2), sono determinate in misura proporzionale agli abitanti (art. 28 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni) così come definito al successivo punto 10) del presente articolo). 6

7 5. Nel caso di allargamenti dei centri abitati, per realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni degli impianti dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale. 6. Il piano individua e regola le posizioni sul territorio comunale degli impianti pubblicitari destinati: alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica - all'affissione di messaggi di natura commerciale e alle affissioni dirette. 7. In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva. 8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie. 9. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi: a) la destinazione dell'impianto; b) l'ubicazione; c) la tipologia; d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene; e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione. 10. La superficie globale da adibire alle affissioni è stabilita in misura minima di 65 mq. per ogni abitanti ed è ripartita come segue: a) il 30% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale; b) il 60% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio delle pubbliche affissioni; c) il 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privata, comunque diversi dal concessionario del servizio se lo stesso è stato appaltato. 11. Per gli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 23 comma 6, non si applicano le distanze minime previste dall'art. 51 del Regolamento C.d.S., ma si applicano le disposizioni del presente Regolamento. Si osservano comunque le disposizioni di cui all'art. 23 comma 1, a tal fine, ogni installazione di impianto per le pubbliche affissioni in deroga a quanto previsto all'art. 51 del Regolamento C.d.S., deve essere oggetto di apposito nullaosta del Servizio Tecnico Comunale e del Servizio di Polizia Municipale, per le rispettive competenze. 12. La ripartizione degli spazi (impianti per le affissioni) può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi in una o più categorie, tali da rendere opportuno il riequilibro delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate. 13. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. 7

8 14. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette (convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento), gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito, nei limiti di frazionabilità dell'imposta stessa (art comma 3 - D.Lgs. 507/93). 15. Ai fini della installazione degli Impianti per affissioni pubbliche e private, nel Piano Particolareggiato Affissioni (PPA) di cui all'allegato A), del presente Regolamento, sono determinate le prescrizioni speciali per la disciplina in generale di attuazione. Sezione 2 - PIANO PARTICOLARE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ Art. 8 - CRITERI 1. Il Piano provvede ad individuare gli spazi-zone ove è consentita la collocazione delle varie tipologie dei cartelli e altri mezzi pubblicitari, le disponibilità e dimensioni o le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi. 2. Il piano comprende: a) la definizione degli impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità al Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno; b) la definizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a); c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandiere e simili; d) i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale. 3. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dal vigente Regolamento. 4. Ai fini della installazione degli Impianti di Pubblicità, nel Piano Particolareggiato Impianti (PPI) di cui all'allegato B) del presente regolamento, sono determinate le prescrizioni speciali per la disciplina in generale di attuazione. Sezione 3 - PIANO PARTICOLARE RELATIVO ALLA SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA Art. 9 - CRITERI 1. Il Piano particolare provvede alla organizzazione della segnaletica di direzione per l'avviamento alle zone di cui all'art. 10, punto 1, numero 2), del presente Regolamento (zone industriali, artigianali o commerciali). 2. Il piano individua e regola le posizioni sul territorio comunale consentite all'installazione della segnaletica stradale pubblicitaria nel rispetto delle direttive contenute all'art. 18 del Regolamento per la Disciplina in generale degli Impianti di Pubblicità. 8

9 3. Gli obiettivi del piano individuano i fabbisogni espositivi ottimali per una copertura omogenea del territorio comunale; provvede ad una distribuzione dell'impiantistica secondo criteri di impatto ambientale nel contesto viabilistico e urbanistico. 4. Il piano comprende gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite all'installazione della segnaletica stradale, le norme tecniche di attuazione, le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del piano. 5. Il piano deve essere predisposto secondo i criteri di totale prescrizione dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi e dalle disposizioni cogenti ed imperative contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione. 6. Nel piano devono essere determinate le caratteristiche degli impianti quali: a) la struttura base a sostegno della segnaletica completa dei dati relativi al numero di tabelle disponibili, il diametro dei sostegni, il materiale e l'altezza massima dal piano di campagna o dalla pavimentazione stradale, ecc.; b) le misure dei singoli elementi indicatori (tabelle) e le loro caratteristiche di colori, di caratteri delle scritte e simbologie e di materiali che li compongono; 7. Dovranno essere previste le norme tecniche di installazione relative all'ancoraggio al terreno per la perfetta stabilite delle strutture al fine della funzionalità e sicurezza. 8. Uno spazio dovrà necessariamente essere dedicato ai divieti e limitazioni e deroghe relativi alla installazione sia degli impianti portanti che degli elementi indicatori (tabelle). 9. La corretta applicazione della segnaletica stradale pubblicitaria, presuppone la efficiente e puntuale organizzazione della segnaletica stradale in generale, con particolare riguardo alla toponomastica e numerazione stradale realizzata in conformità alle norme previste dal C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione. 10. Ai fini della installazione degli Impianti di Segnaletica di direzione, nel Piano Particolareggiato Segnaletica (PPS) di cui all'allegato C) del presente Regolamento, sono determinate le prescrizioni speciali per la disciplina in generale di attuazione. Sezione 4 - PIANO PARTICOLARE RELATIVO ALLE ZONE SPECIALI Art CRITERI 1. Sono considerate considerate "zone speciali", le seguenti aree del territorio comunale: 1] Aree soggette al Piano Particolareggiato di Arredo Urbano (PPAU) o Piano di Recupero Urbanistico (PRU); 2] Aree Industriali, Artigianali o Commerciali; 3] Aree di particolare interesse. 2. Le caratteristiche di tali zone sono determinate come segue: a) le zone 1]: risultano individuate dagli appositi strumenti urbanistici; in esse è vietata la installazione di qualsiasi impianto pubblicitario diverso da quelli consentiti nel piano stesso (PPAU o PRU). Nel caso in cui il PPAU o PRU, non fornisca indicazioni specifiche, 9

10 potranno essere autorizzati esclusivamente impianti o mezzi in aderenza ai fabbricati, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, nei limiti di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per le insegne di pubblico interesse; b) le zone 2]: risultano individuate dagli appositi strumenti previsti dalle normative vigenti negli specifici settori, o dal Piano stesso ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento; in tali zone potranno essere consentite deroghe alle norme generali del presente regolamento, ferma restando l'osservanza delle norme di sicurezza, o delle norme inderogabili, previste dalle leggi; c) le zone 3]: consistono in particolari zone del territorio comunale, ove per motivi storici, civili, sociali, artistici, ambientali, paesaggistici, culturali o altro motivo socialmente rilevante, vige un particolare interesse collettivo; in tali zone non sono concesse deroghe alla norme del presente Regolamento. 3. Sono altresì considerate "Zone Particolari" quelle aree del territorio comunale sottoposte a tutela particolare dove, per legge o altre norme regolamentari o di opportunità, è vietato collocare impianti pubblicitari. 4. Nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico, si osservano le disposizioni di cui ai punti successivi. 5. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle ferrovie dello Stato, nonché quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali, o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. 6. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli od altri mezzi pubblicitari senza preventivo consenso di cui all'art. 14 della legge 1497/ Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1089/39, sul muro di cinta e nelle zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. 8. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti. 9. Nel Piano Particolareggiato Zone (PPZ) di cui all'allegato D) del presente Regolamento, sono individuate le Zone-aree sopra indicate e determinate le prescrizioni speciali per la disciplina in generale di attuazione. TITOLO III IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA Sezione 1 AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IMPIANTI DI PUBBLICITÀ 10

11 Art AUTORIZZAZIONE COMUNALE IMPIANTI PUBBLICITARI 1. La installazione di Impianti di Pubblicità, cosi come definiti nell'art. 4 del presente regolamento, nell'ambito del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, ai sensi del presente articolo. 2. Qualora gli Impianti di Pubblicità, per i quali si richiede l'autorizzazione Comunale siano da collocare lungo le strade o in vista di esse, deve essere preventivamente ottenuta l'autorizzazione per la Pubblicità sulle Strade, (art. 23 C.d.S.), come espressamente regolamentato al successivo Titolo V del Regolamento. 3. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla osta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti, che dovrà essere richiesto dagli interessati. Art DETERMINAZIONE VISIBILITÀ' DEGLI IMPIANTI DALLE STRADE 1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada" quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa. 2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali (Tabella II DPR 495/92); tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfa numerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario. 3. Il criterio di visibilità di cui al punto precedente, si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi: a) nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario; b) nel caso degli impianti luminosi; c) nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario. Art DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE COMUNALE 1. La domanda per la l'autorizzazione Comunale alla installazione di un impianto di pubblicità o propaganda di cui al precedente articolo 11, è presentata, in carta legale, al Sindaco. 2. La domanda deve contenere: a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale; b) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione; c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione; 3. Alla domanda devono essere allegati: 1) documentazione tecnica, in duplice copia, composta da: 11

12 a) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo 9x12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico, ed una fotografia dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte). 2) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso del richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico; 3) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 15/1968, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; 4) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili; 4. Nel caso di domanda per l'autorizzazione Comunale relativa ad impianti soggetti anche ad autorizzazione - art. 23, C.d.S. - di competenza del Comune, la documentazione di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente punto, è sostituita dalla fotocopia autorizzazione - art. 23, C.d.S. - rilasciata dal Comune. 5. Nel caso di domanda per l'autorizzazione Comunale relativa ad un impianto soggetto anche ad autorizzazione - art. 23, C.d.S.- di competenza anche di altri Enti proprietari, in sede di definizione del procedimento amministrativo, potranno essere adottati accorgimenti di semplificazione del procedimento amministrativo, in particolare riferimento alla presentazione della documentazione di rito relativa alla domanda, fatta salva la efficace gestione del procedimenti amministrativo stesso. 6. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. 7. Ove si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. 8. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in rispetto delle disposizioni previste dai Regolamenti Comunali adottati ai sensi della legge 142/90 dall'amministrazione Comunale. 9. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità, le tasse di occupazione del suolo pubblico ed eventuali corrispettivi se previsti da altre normative comunali in vigore. 10. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato: a) copia dell'autorizzazione edilizia se richiesta, o autocertificazione relativa all'ottenimento della stessa; b) attestazione rilasciata dal tecnico progettista inerente l'adempimento degli obblighi e l'osservanza di eventuali norme specifiche; c) nel caso di impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge. 12

13 11. L'autorizzazione ha validità per anni 5, ed è rinnovabile a richiesta, mediante riconvalida dell'atto originale. Art REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI 1. E' istituito un "Registro delle Autorizzazioni Comunali per Impianti Pubblicità" rilasciate per la installazione degli Impianti Pubblicitari. 2. Tale registro è tenuto a cura dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e, nello stesso sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate, l'indicazione degli estremi della domanda ed una sommatoria indicazione dell'impianto pubblicitario autorizzato. Art CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE 1. Su ogni Impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, deve essere apposto un Contrassegno di identificazione, realizzato in metallo (facilmente distinguibile dalla Targhetta di identificazione di cui al successivo art. 30, prevista per gli Impianti sulle strade). 2. Tale contrassegno dovrà essere saldamente fissato sull'impianto, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in posizione facilmente accessibile. 3. Sul contrassegno dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati: a) nome del Comune; b) numero e tipologia dell'autorizzazione; c) soggetto titolare; d) data scadenza autorizzazione: 4. Il contrassegno dovrà essere sostituito ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su di esso riportati. Art REGOLAMENTAZIONE DELLA PUBBLICITÀ IN LUOGHI DIVERSI DALLE STRADE 1. Gli impianti in luoghi diversi dalle strade, sono soggetti alla regolamentazione prevista al Titolo I del presente Regolamento, relativamente al Piano Generale degli Impianti di Pubblicità, ed alle norme vigenti in materia di urbanistica e sicurezza. Art RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI 1. Gli impianti soggetti ad Autorizzazione Comunale di cui al precedente art. 11, se installati abusivamente, possono essere rimossi secondo le procedure di cui al successivo art. 57 del presente Regolamento. Sezione 2 IMPIANTI PUBBLICITÀ SULLE STRADE Art DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI FUORI DEI CENTRI ABITATI 13

14 1. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dai centri abitati, si osservano le dimensioni di cui all'art. 48 comma 1, del Regolamento del C.d.S.. Art DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DENTRO I CENTRI ABITATI 1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, si osservano le dimensioni stabilite nel Piano Particolare Impianti - allegato B) al presente Regolamento, in relazione alla tipologia dell'impianto pubblicitario e le caratteristiche dell'area del territorio comunale interessata (artt. 3 e 10 del presente Regolamento). 2. Nelle superfici indicate nel menzionato piano, non sono comprese le vetrine, le tende, le targhe collocate sui luoghi o pertinenze in cui si esercita attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, nonché la pubblicità sui veicoli privati e pubblici. 3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 360/93, il Comune può concedere deroghe, per le strade di cui al predetto articolo, alle norme relative alle distanze per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Art CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI NON LUMINOSI 1. Le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti dentro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, dove è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 49 del Regolamento C.d.S.. Art CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI LUMINOSI 1. Le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari luminosi posti dentro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, dove è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del Regolamento C.d.S.. Art POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FUORI DEI CENTRI ABITATI 1. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, dove è consentita l'installazione, si osservano le disposizioni previste all'art. 51 commi 2, 3, 5 e 6 del Regolamento C.d.S.. Art POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DENTRO I CENTRI ABITATI 1. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari posti dentro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade, dove è consentita l'installazione, si osservano le disposizioni previste all'art. 51 commi 2, 4, 5 e 6 del Regolamento C.d.S., e del Piano Generale di cui all'art. 6 del presente Regolamento. 2. All'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del C.d.S., limitatamente alle strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distante minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempreché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tal caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta del Servizio Tecnico Comunale e di Polizia Municipale, per le rispettive competenze. 14

15 Art POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE AREE DI SERVIZIO E NEI PARCHEGGI 1. Il posizionamento degli impianti pubblicitari posti nelle stazioni di servizio e nei parcheggi, è disciplinato dall'art. 52 del Regolamento C.d.S.. 2. La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari negli stazioni di servizio e nelle aree pubbliche che il centro abitato può contenere (limitatamente alle strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) ed E (strade urbane di quartiere), non può superare la misura di 10 metri quadrati per ogni mille abitanti sulla base della popolazione residente al momento della elaborazione del piano; in esso vengono rideterminate e ripartite tali superfici fra le diverse tipologie della pubblicità. 3. Nella superficie di cui al punto precedente non sono comprese le insegne d'esercizio, le vetrine, le tende, le targhe collocate sui luoghi o pertinenze in cui si esercita attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, la pubblicità sui cantieri, nonché la pubblicità sui veicoli privati e pubblici. Art COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI IN ZONE SPECIALI 1. Per la collocazione degli impianti pubblicitari nelle zone speciali di cui al successivo art. 19, si osservano le disposizioni specificatamente previste, ed in assenza di esse, si applicano le disposizioni generali del presente Regolamento. Art IMPIANTI PUBBLICITARI ABBINATI AI SERVIZI 1. Nel caso di impianti pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, si applicano le disposizioni di cui all' art. 51 del Regolamento C.d.S.. 2. Sono considerati servizi per gli utenti: gli orologi, i contenitori per i rifiuti (cestini), panchine, pensiline, toponomastica, ecc. (arredo urbano). 3. *elle "Zone Particolari" - Centro storico - è ammesso il posizionamento di strutture di arredo urbano, riconducibili per caratteristiche agli impianti pubblicitari di cui al precedente punto 2), prive comunque di ogni forma pubblicitaria. Deroghe possono essere concesse, previo Nulla Osta del Servizio Urbanistica e di Polizia Municipale, per le rispettive competenze, limitatamente ad esposizioni di messaggi non superiori a 500 centimetri quadrati per ogni spazio destinato a pubblicità o il 30% del totale delle superfici disponibili a pubblicità dell'impianto. Sezione 3 AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICITÀ SULLE STRADE Art AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE STRADE 1. La installazione di impianti di pubblicità lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad Autorizzazione (art. 23 commi 4 e 5 C.d.S.). 2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per la eventuale definizione di termini tecnici utilizzati nel presente regolamento, quando non espressamente definiti dallo stesso, si applicano le definizioni contenute nel C.d.S.. 15

16 3. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullaosta o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Regione, Provincia, FF.SS., ecc.) che dovrà essere richiesto dagli interessati. Art DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE 1. La domanda per l'autorizzazione alla installazione di un impianto di pubblicità o propaganda sulla strada, nei casi di competenza del Comune, è presentata, in carta legale, al Sindaco. 2. La domanda deve contenere: a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale; b) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione; c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione. 3. Alla domanda devono essere allegati: 1) documentazione tecnica, in duplice copia composta da: a) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo 9 x 12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico, ed una fotografia deve venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte); b) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare; c) relazione tecnica descritta degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimenti ai materiali, ai colori, forme ecc.; 2) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico; 3) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 15/1968, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; 4) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili; Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. 5. Ove si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. 6. Nei casi in cui è previsto il nullaosta da parte dell'ente proprietario della strada, l'ufficio competente per il procedimento provvede direttamente per la richiesta dello stesso. 16

17 7. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in rispetto delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali adottati ai sensi della Legge 241/90, osservando altresì le norme di cui all'art. 53 del Regolamento del C.d.S.. 8. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità, le tasse di occupazione del suolo pubblico ed eventuali corrispettivi se previsti da altre normative comunali previste. 9. L'autorizzazione ha validità per anni cinque, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Regolamento C.d.S. ed è rinnovabile a richiesta, mediante riconvalida dell'atto originario e rilascio della nuova targhetta. 10. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato: a) copia autorizzazione edilizia se richiesta, o autodichiarazione relativa all'ottenimento della stessa; b) attestazione rilasciata dal tecnico progettista inerente l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 49, comma 3, del Regolamento C.d.S.; c) nel caso di impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge. Art REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI 1. E' istituito un "Registro delle Autorizzazioni Impianti Pubblicità art. 23 C.d.S.", rilasciate dal Comune, per le installazione degli Impianti Pubblicitari sulle strade. Art TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE 1. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del C.d.S., deve essere apposta una targhetta di identificazione, cosi come disposto dall'art. 55, del Regolamento C.d.S.. Art PUBBLICITÀ VIETATA LUNGO LE STRADE O IN VISTA DI ESSE 1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietata la effettuazione di pubblicità in violazione delle norme di cui all'art. 23, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del C.d.S., e all'art. 51, commi 1, 11 e 12, del Regolamento C.d.S.. 2. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.Lgs. 507/93, in tutto il territorio comunale è vietata l'affissione di manifesti come definiti all'art. 47 del Regolamento C.d.S.; lungo o in prossimità delle strade, dentro e fuori i centri abitati, tale divieto è applicato ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Regolamento C.d.S.. Art OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Il titolare dell'autorizzazione alla installazione di un impianto pubblicitario è assoggettato agli obblighi di cui all'art. 54, comma 1, del Regolamento C.d.S.. Art RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ VIETATA LUNGO LE STRADE 17

18 1. Per la rimozione della pubblicità vietata lungo le strade, si applicato le specifiche norme di cui all'art. 57 del presente Regolamento. TITOLO IV PUBBLICITÀ SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE Sezione 1 - PUBBLICITÀ TEMPORANEA Art DEFINIZIONE 1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 3, del presente Regolamento, di seguito indicati: a) Striscione; b) Locandina; c) Stendardo o bandiera; d) Segno orizzontale reclamistico. 2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento C.d.S.. 3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento C.d.S.. Art AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICITÀ TEMPORANEA 1. Per la effettuazione della pubblicità temporanea di cui al precedente articolo, deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità di cui ai Titoli III e IV del presente Regolamento. 2. La domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, e deve essere corredata solo dalla seguente documentazione: a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto. b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario; c) autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 15/1968, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità. d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico. 3. Qualora la pubblicità temporanea venga effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione di cui al precedente punto, lettera a), b) e c), non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell'autorizzazione relativa all'impianto 18

19 utilizzato; inoltre, in tale caso, le ricevute dei versamenti da presentare, di cui alla lettera d) del precedente punto, sono quelle relative alle sole spese di istruttoria. 4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Art OBBLIGO DELLA RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA 1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione del materiale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento C.d.S.. Sezione 2 - PUBBLICITÀ FONICA O SONORA Art AUTORIZZAZIONE 1. La pubblicità fonica o sonora, sulle strade o in luoghi all'aperto, come definita all'art. 3, lettera N) del presente Regolamento, è assoggettata a preventiva autorizzazione del Sindaco ai sensi del presente articolo. 2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità fonica o sonora: 1) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi; 2) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli; 3) effettuata in forme diverse. 3. La effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente punto 2, numero 2), può essere autorizzata nei casi previsti dal C.d.S., e nel rispetto delle relative limitazioni previste. 4. Il soggetto passivo, come definito all'art. 6 del D.Lgs. 507/93, è comunque tenuto prima dell'iniziare la pubblicità alla effettuazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/ L'autorizzazione e l'attestazione del pagamento dell'imposta devono essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati. Art DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE 1. La domanda per la autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, è presentata, in carta legale, al Sindaco. 2. La domanda deve contenere: a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale; b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, come indicata nell'articolo precedente, per la quale si richiede l'autorizzazione; c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso; d) periodo di effettuazione della pubblicità; e) solo nel caso di tipologia 1), indicazione relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso; 19

20 f) solo nel caso di tipologia 2), estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità; g) solo nel caso di tipologia 3), descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità. 3. Alla domanda devono essere allegati: (solo se necessario) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico; (solo se necessario) atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti. 4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. 5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizione dei Regolamenti comunali adottati ai sensi della legge 241/ Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto per le vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità le tasse di occupazione del suolo pubblico ed eventuali corrispettivi se previsti da altre normative comunali previste. 7. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati al punto 6, lettere b), c) e d), del presente articolo. Sezione 3 - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI Art CRITERI 1. La approvazione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita ai sensi dell'art. 23, comma 2, del C.d.S.. Art ADEMPIMENTI PROCEDURALI 1. Per la effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità. 2. Il soggetto passivo, cosi come determinato all'art. 6 del D.Lgs. 507/93, ed alla conservazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 507/93, dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati. Art PUBBLICITÀ SU VEICOLI AD USO PRIVATO 1. Sui veicoli ad "uso privato", la pubblicità può essere effettuata osservando le disposizioni di cui all'art. 57, comma 2, del Regolamento C.d.S.. 20

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