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1 OGGETTO: ORDINANZA MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 18 DICEMBRE 2008 IN MATERIA DI DIVIETO DI UTILIZZO E DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI. Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha stabilito, con ordinanza del 18 dicembre 2008, pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 2009, il divieto di utilizzo in modo improprio, di detenzione e di abbandono di esche e di bocconi avvelenati. Il provvedimento, motivato da esigenze di tutela della salute pubblica, della incolumità delle persone, degli animali e dell ambiente, si configura quale ordinanza di carattere contingibile e urgente trovando il proprio parametro di riferimento normativo nell art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; norma, quest ultima, che attribuisce al Ministro della Sanità, ora Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, potestà ordinatoria in termini di contingibilità e urgenza nelle materie di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria. Dalla natura extra ordinem del provvedimento adottato deriva la temporaneità della sua validità, fissata in dodici mesi a decorrere dal 17 gennaio 2009: data di pubblicazione dell ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Condotte vietate Le condotte vietate dal provvedimento in rassegna sono le seguenti: 1. Utilizzo in modo improprio di esche e bocconi avvelenati Non si configura un generale divieto di impiego di sostanze potenzialmente nocive ma se ne vieta solo l uso improprio. Uso improprio significa l utilizzo della sostanza in difformità rispetto ai casi, modalità e cautele che ne circoscrivono l impiego, fissate da espresse disposizioni di leggi e/o utilizzo per finalità normativamente vietate. A titolo esemplificativo: le operazioni di derattizzazione sono consentite ma per essere lecite debbono avvenire nel rispetto delle prescrizioni che le regolano. A questo proposito l art. 1 comma 4 dell ordinanza detta precise cautele da seguirsi ad opera delle imprese specializzate che le eseguono; 2. Preparazione, miscelazione e abbandono di esche e di bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri e plastiche e metalli. Il precetto non fa riferimento, partitamente in relazione alla fattispecie dell abbandono, ai luoghi pubblici o di uso pubblico ma è evidente che perché la sostanza abbandonata possa dispiegare effetti sul piano eventualmente criminoso (cfr. art. 674, c.p.) occorre che l abbandono sia avvenuto in un luogo di pubblico transito o di comune o altrui uso; è il caso, per esempio, del cortile o dell androne condominiale;

2 3. Detenzione, utilizzo e abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. La fattispecie conserva, come risulta immediatamente dalla lettura della proposizione che la esaurisce, natura prettamente residuale di ogni ulteriore sostanza potenzialmente lesiva quanto a modalità di impiego di preparazione e/o detenzione. Obbligo di segnalazione da parti di privati L ordinanza prescrive apertamente a carico del proprietario o responsabile dell animale deceduto per avvelenamento conseguente alla ingestione di esche o bocconi avvelenati, l obbligo di segnalazione alle autorità competenti. Autorità competenti Tra le autorità competenti in ordine all attivazione delle procedure conseguenti a casi di sospetto avvelenamento di animale, l ordinanza annovera senz altro il Sindaco. Questi è destinatario sia delle segnalazioni effettuate dai medici veterinari che abbiano riscontrato a danno dell animale sintomi riconducibili a sospetti casi di avvelenamento - segnalazione cui il veterinario è tenuto, ai sensi dell art. 2 comma 1 dell ordinanza citata - sia delle accertate situazioni di cui all art 1 del provvedimento ministeriale ancorchè il responsabile non sia stato identificato. Il Sindaco, entro 48 ore dall accertamento dell uso improprio di esche o bocconi avvelenati e/o di taluna delle altre condotte indicate all art. 1 dell ordinanza, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell area interessata tra le quali rientrano, a norma dell art. 4 comma 3, l individuazione delle modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall avvelenamento prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché l intensificazione dei controlli da parte delle Autorità preposte. Nell ambito dell organizzazione interna all Ente, sarà il Settore Sviluppo Urbano ed Economico a supportare il Sindaco in ordine agli adempimenti prescritti dall ordinanza in rassegna. Ruolo della polizia municipale Il Corpo Polizia Municipale è comunque chiamato ad assicurare gli interventi e ad effettuare le indagini che si rendessero necessarie a seguito di episodi di avvelenamento. E indubbio che in materia di prevenzione e contrasto delle condotte in danno di animali, la polizia municipale assuma un ruolo significativo. Si richiama, sull argomento, il Decreto del Ministero dell Interno del 23 marzo 2007, ai sensi del quale le attività di prevenzione dei reati di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 189 (Legge che ha inserito nel Codice Penale il Titolo IX bis Dei delitti contro il sentimento per gli animali n.d.r.), sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell ambito territoriale dell Ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia

3 giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia cfr. art. 1 comma 1 D.M. cit. Alla polizia locale fà poi espresso riferimento anche l art. 4 comma 5 dell ordinanza citata ove prevede che rappresentanti delle Forze di polizia locali facciano parte, di diritto, del Tavolo di coordinamento attivato presso ciascuna Prefettura ai fini di garantire una uniforme applicazione delle prescrizioni e adempimenti previsti dall art. 4 dell ordinanza di cui è commento. Si ritiene degno di notazione l uso della locuzione Forze di polizia locali che si ritrova peraltro anche nel D.L. n. 11/2009 e che accentua il ruolo della polizia locale come forza di polizia ancorchè non statale. Una denominazione che non si esaurisce nel solo uso lessicale ma che traduce, concettualmente, l evoluzione del ruolo assunto dalla polizia locale nei processi di sicurezza della comunità. Obblighi a carico dei produttori di presidi medico chirurgici e fitosanitari L art. 5 dell ordinanza stabilisce che i produttori di presidi medico chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi (sostanze utilizzate per uccidere vermi e simili) ad uso domestico civile ed agricolo debbono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Qualora la sostanza abbia forma di esca, l ordinanza prevede l obbligo di un contenitore con accesso possibile solo all animale bersaglio. Le etichette dei suddetti prodotti devono contenere le indicazioni in ordine alle modalità di uso e di smaltimento dei medesimi. Sanzioni Il provvedimento richiama, nel preambolo, gli articoli 544 bis, 544 ter, 440, 638, 650 e 674 del c.p. Ciascuna di tali norme tipizza precise figure criminose; ora, delitti (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari: art. 440 c.p.; uccisione o danneggiamento di animali altrui: art. 638 c.p.; uccisione di animali: 544 bis c.p.; maltrattamento di animali: art. 544 ter c.p.) ora, contravvenzioni ( inosservanza dei provvedimenti dell Autorità: 650 c.p.; getto pericoloso di cose: 674 c.p.). L apparato sanzionatorio cui si riferisce il preambolo del provvedimento non significa che le violazioni alle prescrizioni dell ordinanza costituiscano sempre e tutti questi reati; è evidente che se a seguito dell improprio impiego di esche avvelenate consegua la morte di animali (si pensi al caso di bocconi avvelenati sparsi lungo la pubblica via per cagionare la moria di piccioni o altri volatili) si potrà configurare la fattispecie prevista e punita dall art. 544 bis del c.p.; in caso di reperimento di esche o bocconi avvelenati che per modalità di impiego risultino potenzialmente lesivi non solo per i cosiddetti animali bersaglio (si pensi ai topicidi o ai nematocidi ad uso domestico) ma per le persone senza però che sia conseguito, fortunatamente, alcun danno per nessuno, si adombrerà pur sempre la fattispecie contravvenzionale di cui all art. 674 c.p. E questo un reato di pericolo, la cui configurazione prescinde dal danno concretamente conseguito risultando sufficiente al fine della sussistenza della contravvenzione l idoneità della condotta a mettere in pericolo l interesse protetto dalla norma. Tale

4 interesse è costituito, con riferimento alla anzidetta fattispecie, dall incolumità delle persone. Uno degli aspetti di maggiore interesse sotto il profilo sanzionatorio è dato dal fatto se l art. 650 c.p. costituisca o meno diretto e automatico presidio sanzionatorio per tutti i casi in cui siano state violate le prescrizioni dell ordinanza in rassegna, a prescindere dalle singole ipotesi criminose che potrebbero trovare scaturigine nelle fattispecie concrete. In altri termini, viene da domandarsi se le violazioni all ordinanza del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali siano sempre e comunque sanzionabili per effetto dell art. 650 c.p. A leggere la proposizione normativa per come essa è formulata si sarebbe tentati, almeno a prima vista, a propendere per l affermativa. Recita l art. 650 c.p. : Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00. E indubbio che il provvedimento ministeriale sia informato anche al soddisfacimento di esigenze di tutela sanitaria e/o di igiene e dunque ciò potrebbe ritenere bastevole a individuare la portata criminosa di comportamenti contrastanti con i dettami dell ordinanza. Se non che non può pretermettersi l orientamento espresso da taluna giurisprudenza, volto a sottrarre alla sfera di applicazione dell art. 650 c.p. l inosservanza di ordinanze concernenti la generalità dei cittadini postulando, per siffatto orientamento, la necessità che l ordine sia impartito, ai fini di sanzionarlo come sopra, a soggetti determinati. Insomma, l art. 650 c.p. costituirebbe il sanzionamento di provvedimenti individuali ma non già adottati a carico di una pluralità indeterminata di soggetti. I dubbi prospettati si adombrarono all indomani della prima ordinanza in materia di razze pericolose canine: la cosiddetta ordinanza Sirchia del 9 settembre Anche tale provvedimento richiamava, per gli effetti sanzionatori, l art. 650 c.p. La giurisprudenza era epperò orientata negativamente muovendo le rispettive argomentazioni proprio dal rilievo che la previsione ordinatoria di cui al provvedimento suddetto sostanziasse una previsione generale ed astratta e non un ordine specifico ad personam. Se tali considerazioni trovavano validità per quel tipo di ordinanza si ritiene possano conservare attualità anche per quella in rassegna poichè le prescrizioni in essa contenute si risolvono pur sempre in prescrizioni generali ed astratte. Resta il fatto che siffatte ponderazioni non pertengono agli organi di polizia ma si tratta di delibazioni rimesse all Autorità giudiziaria. Ne deriva pertanto che ove riscontrate violazioni all ordinanza di cui sopra che non configurino autonome fattispecie di reato, tra le quali l uccisione di animali o il getto pericoloso di cose ecc..., si procederà comunque a indagare il responsabile, ove noto, per la violazione di cui all art. 650 c.p. Una delle ipotesi nelle quali potrebbe capitare di imbattersi concerne il reperimento di presidi medico chirurgici o prodotti fitosanitari privi delle etichette conformi alle prescrizioni dell art. 5 comma 2 o, laddove commercializzati in forma di esca, sprovvisti del contenitore accessibile soltanto all animale bersaglio. È vero che l ordinanza non prevede un tempo entro il

5 quale i produttori debbono adeguarsi alle nuove disposizioni; valgono però in materia norme specifiche di etichettatura di tali prodotti che dovrebbero già prevedere siffatte indicazioni. Ove venissero reperite esche e/o bocconi avvelenati in luoghi pubblici, di pubblico transito, privati di comune o altrui uso si procederà ai sensi dell art. 674 c.p. in relazione all ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali del 18 dicembre Dell avvenuto reperimento si dovrà comunque rendere edotto il Settore Sviluppo Urbano ed Economico per i provvedimenti di bonifica previsti dall ordinanza e da attuarsi nel prescritto termine di 48 ore. Qualora l episodio sia accertato in orario di chiusura degli uffici comunali, gli agenti intervenuti provvederanno alla segnalazione di cui all art. 4 comma 3 dell ordinanza previo impiego di cartellonistica che sarà individuata dal Settore anzidetto e all effettuazione di tempestiva comunicazione al Sig. Sindaco e al Vice Sindaco con delega al benessere animale.

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