Ruolo delle istituzioni e normative di base riguardanti la fauna e la zootecnia.
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- Samuele Castellano
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1 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali CORPO FORESTALE DELLO STATO Comando Provinciale di Viterbo Ruolo delle istituzioni e normative di base riguardanti la fauna e la zootecnia. Facoltà di Architettura - La Sapienza Dott. Pietro Leoni
2 Legge 6 febbraio 2004, n. 36 Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato Art. 1 (Natura giuridica e compiti istituzionali) 1. Il Corpo Forestale dello Stato é Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.
3 2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attivita' di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonche' la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresi' struttura operativa nazionale di protezione civile.
4 Art. 2 (Funzioni del Corpo forestale dello Stato) a)concorso al mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; b)vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; c)controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
5 d)vigilanza e controllo dell attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; e)controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; f)sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; g)tutela e salvaguardia delle risorse naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
6 h)sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; i)concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell attività straordinaria di polizia idraulica; l)pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;
7 m)attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; n)attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; o)reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale; p)ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
8 Tutela della fauna Fauna selvatica ed attività venatoria La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell interesse della comunità nazionale ed internazionale. Il C.F.S. tutela la fauna selvatica delle specie autoctone ed esotiche ed i loro habitat naturali, attraverso servizi di vigilanza venatoria e antibracconaggio, accerta illeciti amministrativi e penali (attività venatoria nelle aree protette, in epoca e nei giorni e orari vietati, in prossimità degli immobili, strade, ferrovie, con l utilizzo di mezzi di caccia non consentiti, ecc.), come previsto dalla L.11/02/1992, n.157 e dalla L.R. 2/5/1995, n.17.
9 Laccio(mezzo di caccia non consentito)
10 Archetti sequestrati
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12 Recupero fauna selvatica Frequentemente i cittadini si rivolgono al C. F S. per la consegna di esemplari feriti o malati di fauna selvatica, in particolare uccelli rapaci, (falchi, poiane, barbagianni, gufi, ecc.) che vengono curati nei centri specializzati per il reinserimento negli ambienti naturali. La tutela di tali specie rare e particolarmente protette è necessaria perché costituiscono particolari reti e catene alimentari e per mantenere gli equilibri ecologici.
13 Allocco Barbagianni Nibbio bruno
14 Maltrattamento degli animali Il C.F.S. svolge indagini finalizzate alla difesa dei diritti degli animali per prevenire e reprimere maltrattamenti, combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, ecc., come previsto dalla L.20 luglio 2004, n.189 che introduce nel codice penale i seguenti delitti e dal Decreto del Ministero dell Interno del 23/03/2007che stabilisce le modalità di coordinamento dell attività delle Forze di Polizia: a)art.544 bis c.p.:uccisione di animali; b)art.544 ter c.p. :maltrattamento di animali; c)art.544 quater c.p.:spettacoli e manifestazioni vietati; d)art.544 quinques c.p.:divieto di combattimenti tra animali; f)art.544sexies c.p. :confisca e pene accessorie
15 Contravvenzioni e) art.727 c.p.(nuova formulazione) : abbandono di animali f) divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce
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17 canile
18 CITES (L.7/02/1992, n.150) Esercita attività investigativa sul traffico illegale internazionale di animali e vegetali in via di estinzione o loro derivati, con il controllo delle attività di detenzione, trasporto, commercio, vendita, di specie esotiche. (CITES Convenzione di Washington).
19 Testuggine comune Pitone reale
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21 Tutela fauna ittica (L.R. 7 dicembre 1990, n.87) Il C.F.S tutela il patrimonio ittico attraverso la vigilanza sull esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici, accertando illeciti (pesca, senza licenza o con licenza scaduta, con attrezzi non consentiti, in epoca di divieto, di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista, con uso di esche, materie esplodenti, corrente elettriche, ecc.).
22 Tutela della fauna minore (L.R. 5 aprile 1988, n.18) -conservazione della fauna minore (anfibi e rettili) e del loro habitat -specie protette:salamandra pezzata, Rospo comune, Raganella comune, Ramarro, lucertola muraiola, Orbettino, Biscia dal collare, Vipera dell Orsini, ecc.
23 Salamandra pezzata Rospo comune Tritone
24 Il servizio a cavallo e le unità cinofile Il Corpo Forestale dello Stato, tramite le strutture degli Uffici territoriali per la biodiversità ha conservato il germoplasma delle razze equine autoctone, in particolare delle razze maremmana e murgese. Inoltre impiega da molti anni unità cinofile composte da esemplari di Lupo italiano. Questa razza nasce nel 1966 dall incrocio di una lupa selvatica e un pastore tedesco per conciliare l adattamento all ambiente e la socievolezza.
25 Rapporti tra pascolo e bosco (L.R.28/10/2002 n.39-reg. 18/04/2007 n.5) Il piano di gestione ed assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell esercizio delle attività zootecniche, nelle aree boscate utilizzate per il pascolo. La gestione del patrimonio pascolivo di superficie complessiva superiore a trenta ettari e di proprietà pubblica è effettuata sulla base di piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli aventi una durata non superiore a quindici anni. Se la superficie complessiva è inferiore a trenta ettari sono gestiti sulla base di piani sommari di gestione aventi durata minima di tre anni e massima di dieci.
26 Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi devono registrare gli animali immessi annualmente al pascolo nelle aree boscate per specie, proprietà, categoria,carico,durata del pascolamento ed area interessata. Nei boschi possono essere consentite anche forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie e/o zootecniche.
27 Divieti di pascolo nei boschi a)il pascolo nei boschi cedui è vietato: 1) al bestiame ovino, suino e caprino nei tre anni successivi all utilizzazione di fine turno, e comunque non prima che i polloni o il novellame abbiano raggiunto mediamente l altezza di 2 metri; 2) al bestiame bovino ed equino, nel periodo dei sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto mediamente l altezza di 4,5 metri;
28 b)il pascolo nelle fustaie è vietato: 1)al bestiame ovino, suino e caprino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l altezza di 2 metri; 2)al bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l altezza di 4,5 metri; c)il pascolo è vietato nei cedui a sterzo e nelle fustaie disetanee, in continua rinnovazione; d)il pascolo è vietato nelle aree boscate percorse dal fuoco per dieci anni ai sensi dell art.10 della L.353/2000; e)nei boschi di nuova formazione, il pascolo è esercitato in conformità alle specifiche indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione ovvero nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva; f)nei boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è consentito, in conformità alle modalità sopraccitate, previa autorizzazione da parte dell ente competente;
29 g)l ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo o si verifichino danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli; h)il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive. Colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali deve ottenere l autorizzazione del comune proprietario, dalla quale risulti il numero delle capre e l indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo nonché il periodo di esercizio; i)è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, per almeno cinque anni, nelle aree destinate permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o a prato naturale, percorse dal fuoco.
30 In conclusione si può affermare che per tutelare il patrimonio faunistico è necessario sviluppare l attività di informazione ed educazione ambientale, osservare le normative internazionali e nazionali, proteggere gli habitat, reprimere i comportamenti illegittimi, ecc. ed attuare i principi dello sviluppo sostenibile. Cioè lo sviluppo economico-sociale deve essere compatibile con la tutela ambientale, altrimenti specie animali e vegetali che oggi risultano in equilibrio con il proprio ambiente,diventeranno rare, in via di estinzione e scompariranno.
ART. 1. (Natura giuridica e compiti istituzionali).
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