Detrazioni d imposta: gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi

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1 Detrazioni d imposta: gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi Una panoramica su tutte le detrazioni d imposta che possono essere richieste dal lavoratore annualmente e sugli adempimenti dei soggetti interessati Ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente spettano (su loro richiesta), a norma del Tuir, una serie di detrazioni d imposta (assegnate dal datore di lavoro/committente/erogatore dei compensi sostituto d imposta), in particolare: per i carichi di famiglia (ordinarie più maggiorazioni per le famiglie numerose); per il periodo della prestazione lavorativa; per oneri detraibili che transitano per il tramite del datore di lavoro; per canoni di locazione. Le detrazioni abbattono l imposta lorda da calcolare sul reddito imponibile e di norma fino a concorrenza dell imposta lorda stessa, fanno eccezione la maggiorazione per 4 e più figli a carico e per i canoni di locazione la cui incapienza nell imposta lorda fa maturare un credito nei confronti del lavoratore interessato. Detrazioni per carichi di famiglia Dall , i carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a carico a norma dell art. 433 c.c.) danno diritto a detrazioni d imposta nelle misure indicate nelle tabelle che seguono(art. 12 del Tuir). Le caratteristiche delle detrazioni sono le seguenti: spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo(computando anche le retribuzioni da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) non superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; sonorapportateameseecompetonodalmesein cuisisonoverificateaquelleincuisonocessatele condizioni richieste (fatta eccezione per la maggiorazione di euro per 4 e più figli). Al I lavoratori extracomunitari devono presentare con la dichiarazione anche la prescritta documentazione riguardo, l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/2009, ha precisato con riferimento all attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia in relazione a rapporti di lavoro di durata inferiore all anno, quanto segue: «Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste; il valore da riconoscere è legato al reddito complessivo del richiedente. Il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito imputabile all abitazione principale (In mancanza della dichiarazione del contribuente in merito al suo reddito complessivo, il sostituto d imposta terrà conto del reddito che sta erogando(agenzia delle Entrate circ. n. 15/2007); le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni; la dichiarazione deve essere resa annualmente. A tale proposito l Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n , ha precisato quanto segue: «A tal fine la modalità, cartacea o telematica, attraverso la quale viene fornita tale dichiarazione, non appare fondamentale, purché venga garantita la riconducibilità della dichiarazione stessa al singolo lavoratore e purché l adozione della procedura telematica possa comunque consentire un controllo sugli adempimenti posti in essere dal sostituto d imposta»; la dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei soggetti per i quali vengono richieste le detrazioni. N.B. L Agenzia delle Entrate (circ. n. 15/2008) ha precisato che il sostituto d imposta dovrà richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito, le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone a carico (nel frattempo le detrazioni possono essere riconosciute), trascorso tale termine si sospendono le detrazioni e si recuperano quelle già attribuite. 45

2 Guida al Lavoro 46 Le altre detrazioni Dall sono state reintrodotte (art. 13 del Tuir, denominato altre detrazioni) le seguenti detrazioni: per reddito di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir, con esclusione delle pensioni) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del Tuir lettere: a) compensi soci di cooperative; b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi: c) borse di studio; c bis) collaboratori; d) remunerazione dei sacerdoti; h bis) prestazioni pensionistiche complementari; l) compensi per lavori socialmente utili); per i redditi di pensione (art. 49, comma 2, lettera a), del Tuir); redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettere: e) attività intramuraria personale Ssn; f) gettoni di presenza; g) indennità dei membri del parlamento nazionale e europeo, per cariche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi; h) rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione previdenziale; i) altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, con esclusione degli assegni periodici al coniuge); redditi di lavoro autonomo (art. 53 del Tuir); redditi imprese minori (art. 66 del Tuir); redditi diversi (art. 67 del Tuir lettere: i) attività commerciale non esercitata abitualmente; l) attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere); assegni periodici al coniuge di cui all art. 10, comma 1, lettera c), del Tuir. Le predette detrazioni non sono cumulabili tra loro. L Agenzia delle Entrate (circ. n. 15/2008) ha precisato che le detrazioni per lavoro dipendente (essendo collegate a situazioni oggettive) possono essere riconosciute al dipendente direttamente dal sostituto d imposta, sulla base dei redditi dallo stesso corrisposti, anche in assenza di una specifica richiesta. Detrazioni non residenti ed extracomunitari La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1234 e 1235, legge n. 296/2006) ha regolamentato che le detrazioni d imposta per carichi di famiglia a favore di soggetti non residenti fiscalmente in Italia (v. Dm n. 149/2007), in via transitoria per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (ultima proroga disposta dalla legge di stabilità, legge n. 220/2010), e a favore di soggetti extracomunitari, possono essere assegnate se vengono rispettate determinate condizioni(si veda lo schema a pagina seguente). Maggiorazione di detrazione per 4 e più figli e gestione del credito Il Ministero dell economia e delle finanze, con decreto del 31 gennaio 2008 (G.U. n. 52 dell ), ha regolamentato le modalità di attribuzione della detrazione forfettaria di euro spettante ai richiedenti con quattro e più figli per la parte che non trova capienza con le imposte dovute dai richiedenti medesimi (vale a dire la regolamentazione della detrazione eccedente l imposta netta). La norma L art.1,comma15,dellaleggen.244/2007(modificando l art. 12 del Tuir detrazioni per carichi di famiglia) ha stabilito, a partire dal periodo d imposta in corso al , che in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un ulteriore detrazione nella misura di euro (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di 200 euro per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria). La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come bonus unitario aggiuntivo che compete ai richiedenti sia che abbiano 4 figli a carico sia che abbiano più di 4 figli a carico (si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2008). Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione spetta a quest ultimo nella misura del 100%. La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun ragguaglio al periodo dell anno (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2008). Esempio - richiedente con coniuge e 3 figli a carico; - nel mese di settembre 2011 nasce il 4 figlio; - il soggetto interessato acquisisce il diritto alla maggiorazione, che quindi spetterà per l intero valore di euro. La maggiorazione si somma a quelle ordinarie previste per i carichi di famiglia e va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni. Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di euro viene meno.

3 Detrazioni per familiari a carico Soggetti non residenti (comma 1324) Lavoratori extracomunitari (comma 1325) Devono presentare al datore di lavoro sostituto d imposta (oltre alla dichiarazione di richiesta) Residenti nei Paesi Ue e See Residenti negli altri Paesi Autocertificazione attestante: - il grado di parentela del familiare a carico, il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste; - che il familiare a carico possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,41 euro; - che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza. - documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto (non residenti che vivono in Italia (ris. n. 6/2008); - o, documentazione con apposizione dell Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzione dell Aia); - o, documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, e asseverata, come conforme all originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine. - documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto; - o, documentazione con apposizione dell Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzione); - o, documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, e asseverata, come conforme all originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine. Se i figli sono residenti in Italia, è sufficiente la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione residente. Tale possibilità è stata estesa (Agenzia delle Entrate circ. n. 8/2009) anche al coniuge. Per il riconoscimento della predetta detrazione aggiuntiva vale l ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore all imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13 lavoro dipendente, 15 oneri detraibili e 16 canoni di locazione, del Tuir), al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata (anche i canoni di locazione danno diritto, in caso di incapienza a un credito di detrazione, si veda l apposito paragrafo). Le istruzioni ministeriali In attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 15, della legge n. 244/2007), il Ministero dell economia e delle finanze ha fornito, con il decreto 31 gennaio 2008 (G.U. n. 52/2008), le istruzioni operative per riconoscere, al contribuente con 4 e più figli, dal 2008, il rimborso della parte di detrazione non usufruita per incapienza di imposte personali. Detto credito, per i soggetti che percepiscono red 47

4 Guida al Lavoro diti di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir) e assimilati al lavoro dipendente(art. 50 del Tuir), deve essere riconosciuto direttamente dal sostituto a. Durante i singoli periodi di paga Utilizzo delle detrazioni Imposta lorda d imposta, sempre che il lavoratore abbia presentato allo stesso sostituto la dichiarazione di richiesta delle detrazioni (di cui all art. 23, comma 2, Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 Tuir - relative al periodo di paga) Detrazioni per carichi di famiglia ordinarie (art. 12 Tuir - rapportate al periodo di paga) (=) uguale Imposta netta («zero» se le detrazioni sono superiori all imposta lorda, salvo conguaglio a fine anno) Maggiorazione per 4 e più figli (art. 12 Tuir - rapportata al periodo di paga) (=) uguale Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione di pari importo che il sostituto d imposta deve riconoscere utilizzando le ritenute complessive disponibili nello stesso periodo di paga, ovvero in caso di incapienza nei periodi di paga successivi (salvo conguaglio a fine anno) b. In sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto 48 Imposta lorda Detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 Tuir - relative al periodo di lavoro) Detrazioni per carichi di famiglia ordinarie (art. 12 Tuir) Detrazioni per oneri (art. 15 del Tuir) (=) uguale Imposta netta («zero» se le detrazioni sono superiori all imposta lorda) Detrazioni per locazioni (art. 16 Tuir, su richiesta del lavoratore) (=) uguale Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione che rimborsa il sostituto d imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute complessive disponibili nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio (l importo eventualmente non attribuito deve essere indicato nel Cud) Maggiorazione per 4 e più figli (art. 12 Tuir - da non rapportare a periodo) (=) uguale Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione di pari importo che il sostituto d imposta deve riconoscere (meno quanto eventualmente già restituito durante i singoli periodi di paga) utilizzando le ritenute complessive disponibili nello stesso periodo di paga del conguaglio (l importo eventualmente non attribuito deve essere indicato nel Cud)

5 lettera a), del Dpr n. 600/1973) dalla quale risulti l assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli corrisposti dal sostituto e a quelli derivanti dall abitazione principale e delle relative pertinenze. Dal citato decreto si evince che la detrazione di euro deve essere corrisposta rapportandola al periodo di paga (per esempio 100 euro/mese), in quanto viene stabilito che l eventuale credito di detrazione non utilizzata per incapienza di ritenute personali deve esser corrisposto all avente diritto direttamente dal sostituto d imposta, in ciascun periodo di paga, utilizzando l ammontare complessivo delle ritenute (da sostituto d imposta) disponibile nel periodo di paga interessato (situazione che sembrerebbe contrastare con quanto precisato dall Agenzia delle Entrate nella circ. n. 1/2008 che ha definito detta detrazione come bonus forfettario da non ragguagliare a periodo). Nel caso risultasse ulteriormente incapiente si provvederà al rimborso utilizzando le ritenute dei mesi successivi. Resta in ogni caso fermo il riconoscimento dell intera detrazione in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, rideterminando, altresì, l esatto ammontare dell eventuale credito, da rimborsare, rispetto a quanto già effettuato durate i singoli periodi di paga, utilizzando le ritenute disponibili nel periodo di paga interessato dal conguaglio. Qualora dette ritenute fossero insufficienti, l ammontare non rimborsato dovrà essere attestato nella certificazione Cud. Il lavoratore potrà recuperare il credito residuo in sede di dichiarazione dei redditi. Detrazione per canoni di locazione Il Ministero dell economia e delle finanze, con decreto 11 febbraio 2008 (G.U. n. 52/2008), ha regolamentato l attribuzione delle detrazioni d imposta per canoni di locazione, dal 2009, di cui all art. 16 commi 01 e 1 (locazioni per abitazioni principali), 1 bis (dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro) e 1 ter (giovanitrai20ei30annichestipulanocontratti di locazione), del Tuir (detrazioni non cumulabili tra loro, quindi il contribuente può scegliere quella più favorevole), in sede di determinazione di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir) e assimilati (art. 50 del Tuir). Dette detrazioni, nei limiti e alle condizioni richieste dal citato art. 16 del Tuir, sono riconosciute, previa richiesta del soggetto avente diritto, dai sostituti d impostainsedediconguagliodifineanno. In sede di conguaglio, il sostituto, provvederà altresì a riconoscere l ammontare della detrazione eventualmente non usufruita per incapienza di ritenute personali (comma 1 sexies dell art. 16 del Tuir), vale a dire l ammontare che scaturisce dalla differenza tra imposta lorda e le detrazioni di lavoro dipendente, per carichi di famiglia ordinarie e, si ritiene, per oneri detraibili. Il lavoratore dovrà certificare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dall art. 16, il numero dei mesi per i quali l immobile è stato adibito ad abitazione principale e che vi è assenza di redditi diversi da quelli percepiti dal sostituto d imposta. Il rimborso del predetto credito verrà quindi effettuato, dal sostituto d imposta, utilizzando le ritenute disponibili nel periodo di paga interessato dal conguaglio. Qualora dette ritenute fossero insufficienti, l ammontare non rimborsato dovrà essere attestato nella certificazione Cud. Il lavoratore potrà recuperare il credito residuo in sede di dichiarazione dei redditi. Articolo 16 Dpr n. 927/ Detrazioni per canoni di locazione 01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro , Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione, complessivamente pari a: a) lire (495,80 euro), se il reddito complessivo non supera lire (15.493,71 euro); b) lire (247,90 euro), se il reddito complessivo supera lire (15.493,71 euro) ma non lire (30.987,41 euro). 1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, complessivamente pari a: 49

6 Guida al Lavoro a) lire (991,60 euro), se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni (15.493,71 euro); b) lire (495,80 euro), se il reddito complessivo supera lire 30 milioni (15.493,71 euro) ma non lire 60 milioni (30.987,41 euro). 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. 1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. 1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell anno durante il quale l unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all imposta lorda diminuita, nell ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l attribuzione del predetto ammontare. Detrazioni d imposta dal 1 gennaio Detrazioni familiari a carico 1.1 Coniuge non legalmente ed effettivamente separato Scaglioni di reddito Detrazione annua (1) Reddito complessivo fino a [110 x (RC (2) / ) (3) Reddito complessivo oltre e fino a (4) Reddito complessivo oltre e fino a x [( RC (2) ) / (5) ] Reddito complessivo oltre (1) Spetta al primo figlio (da intendersi quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico), se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge, ovvero l altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. (2) RC = reddito complessivo. (3) Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di 690, se è uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime 4 cifre decimali. (4) La detrazione è aumentata di: 10 per RC superiore a ma non a per RC superiore a ma non a per RC superiore a ma non a per RC superiore a ma non a per RC superiore a ma non a Detti importi aggiuntivi devono essere assunti nell intero ammontare indicato senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico. (5) Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali. N.B. a) Il coniuge si considera a carico se non possiede redditi superiori a 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. b) Il reddito complessivo utile per determinare l esatto ammontare della detrazione va considerato al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze) Figli e altri familiari a carico (1) Figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati Detrazione annua Minore di 3 anni Maggiorazione per ogni figlio (cumulabili) Portatore Nucleo con almeno 4 figli di handicap (legge n. 104/1992, Maggiorazione Maggiorazione art. 33 (3) ) per ciascun figlio (5) per il nucleo (6) Figli (2) : Per ogni figlio ulteriore

7 Figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati Detrazione annua Minore di 3 anni Maggiorazione per ogni figlio (cumulabili) Portatore Nucleo con almeno 4 figli di handicap (legge n. 104/1992, Maggiorazione Maggiorazione art. 33 (3) ) per ciascun figlio (5) per il nucleo (6) Altri familiari a carico di cui all art. 433 del c.c. (4), che convivono con il contribuente o percepiscono assegni 750 alimentari non risultanti dall autorità giudiziaria (3) (1) Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. (2) L ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [( per n. figli successivi al primo) reddito complessivo] : ( per n. figli successivi al primo) = coefficiente (se minore di zero o uguale a zero o uguale a 1 la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente 4 cifre decimali al valore nominale della detrazione stessa). (3) L ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: ( reddito complessivo) : = coefficiente (se minore di zero o pari a zero o pari a 1, la detrazione non spetta; se tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente quattro decimali a 750). (4) I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. (5) La maggiorazione si applica per l intero anno, a prescindere dal momento in cui si è verificato l evento che dà diritto alla maggiorazione stessa. Vale a dire che se il 4 figlio nasce nel corso dell anno, la maggiorazione compete per l anno interessato in modo pieno a carico tutto l anno, in proporzione non a carico tutto l anno. (6) La maggiorazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione spetta a quest ultimo nella misura del 100%. La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun ragguaglio al periodo dell anno. La maggiorazione va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni. Qualora la detrazione aggiuntiva sia di ammontare superiore all imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13, 15 e 16 del Tuir), al lavoratore richiedente viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata. L utilizzo del predetto credito è regolamentato dal Dm N.B. a) La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati(100% al richiedente se il coniuge è a carico), ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. La detrazione spetta, in mancanza di accordo (tale accordo è finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato), all affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo (tale accordo può avere il contenuto di attribuire l intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato), nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore(tale condizione non opera automaticamente). Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.b) La detrazione per le altre persone a carico è ripartita inproquota tra coloro che hanno diritto alla detrazione (la locuzione pro quota va intesa nel senso che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra gli aventi diritto). c) Il reddito complessivo utile per determinare l esatto ammontare della detrazione va considerato al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). 2. Altre detrazioni 2.1 Detrazioniperredditodilavorodipendente(art.49Tuir) eassimilato(art.50tuir letterea,b,c,c-bis,d, h-bis, l) a) se il reddito complessivo non supera (in ogni caso non può essere inferiore a 690). Per i rapporti a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a Nota- La detrazione minima( 690,00, rapporto a tempo indeterminato, e 1.380,00, rapporto a tempo determinato) va rapportata al periodo di lavoro se il lavoratore non dichiara di non possedere altri redditi(agenzia delle Entrate circ. n. 15/2007). b) più 502 x ( reddito complessivo compreso tra e ) : c) x ( reddito complessivo compreso tra e ) : d) 0se il reddito è superiore a Note: 1. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali. 2. La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell anno (per la corretta applicazione di tale disposizione si ritiene possa essere ancora valida la circolare del Min. fin. n. 3/1998). 3. La detrazione nella situazione c, è aumentata di: - 10 per reddito complessivo superiore a ma non a per reddito complessivo superiore a ma non a per reddito complessivo superiore a ma non a per reddito complessivo superiore a ma non a per reddito complessivo superiore a ma non a Il predetto correttivo deve essere aggiunto dopo l applicazione della formula che permette di determinare l effettiva detrazione senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell anno (Agenzia delle Entrate, circ. n. 15/2007). 4. Il reddito complessivo utile per determinare l esatto ammontare della detrazione va considerato al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). 51

8 Guida al Lavoro 2.2 Detrazione per redditi di pensione Pensionati meno di 75 anni a) se il reddito complessivo non supera (in ogni caso non può essere inferiore a 690) b) più 470x ( reddito complessivo compreso tra e ): c) x ( reddito complessivo compreso tra e ): Pensionati con 75 e più anni a) se il reddito complessivo non supera (in ogni caso non può essere inferiore a 713) b) x ( reddito complessivo compreso tra e ): c) x ( reddito complessivo compreso tra e ): Note: 1. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali. 2. La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell anno. 3. Il reddito complessivo utile per determinare l esatto ammontare della detrazione va considerato al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). 2.3 Detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, Tuir, lettere e, f, g, h, i, con esclusione degli assegni periodici al coniuge), per i redditi di lavoro autonomo(art. 53, Tuir), redditi imprese minori (art. 66, Tuir) e redditi diversi (art. 67, Tuir, lettere i, l) a) se il reddito complessivo non supera 4.800; b) x ( reddito complessivo compreso tra e ): Nota: 1. Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali. 2. Il reddito complessivo utile per determinare l esatto ammontare della detrazione va considerato al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). 2.4 Detrazione per assegni periodici al coniuge di cui all art. 10, comma 1, lettera c), del Tuir Spetta la medesima detrazione riconosciuta ai redditi di pensione (soggetti con meno di 75 anni) da non rapportare ad alcun periodo dell anno. I valori sono i seguenti: a) se il reddito complessivo non supera (in ogni caso non può essere inferiore a 690) b) più 470 x ( reddito complessivo compreso tra e ): c) x ( reddito complessivo compreso tra e ): Detrazioni d imposta (artt. 12 e 13, Dpr n. 917/86, e successive modificazioni) Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del Dpr n. 29/9/1973 n. 600 e successive modificazioni Il/la sottoscritto/a...nato/a il...a... prov....nazionalità... Residente/domiciliato in...prov.... Via...n....Codice fiscale... (barrare le caselle che interessano) Stato civile: celibe/nubile coniugato/a divorziato/a separato/a legalmente ed effettivamente vedovo/a in qualità di dipendente collaboratore di codesta azienda dichiara sotto la propria responsabilità di essere non essere fiscalmente residente in Italia e che, a decorrere dal..., ha diritto alle seguenti detrazioni d imposta A) Per carichi di famiglia (art. 12 del Dpr n. 917/86) Coniuge C.F.... Figli a carico n.... figli Non legalmente ed effettivamente separato Portatore handicap a carico Misura della detrazione non a carico Misura della detrazione Altre situazioni Misura della detrazione Per legge (*) (**) 52

9 Figli a carico 1. data di nascita... C.F: data di nascita... C.F: data di nascita... C.F: data di nascita... C.F: data di nascita... C.F: data di nascita... C.F:... Portatore handicap Misura della detrazione Misura della detrazione Misura della detrazione Per legge (*) (**) 100% 50%.% 100% Dichiarazione Il/la sottoscritto/a..., dichiara che, in accordo con l altro genitore, che sussistono le condizioni previste dall art. 12 del Tuir per l applicazione della detrazione al 100%. In fede... Maggiorazione di per 4 e più figli: - già percepita nel precedente rapporto di lavoro SÌ NO - altri redditi rispetto a quelli erogati dal sostituto d imposta: SÌ (indicare i redditi nell apposito spazio «dichiara altresì») (*) La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest ultimo. In tale caso far sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico. (**) La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. NO n.... altre persone a carico (art. 433, c.c.): al 100% - al 50% - al... % C.F:... C.F:... C.F:... B) Altre detrazioni (art. 13 del Dpr n. 917/1986) Per lavoro dipendente e assimilato (la lettera C, che segue potrebbe anche essere esclusa dalla presente dichiarazione) C) Detrazioni per canoni di locazione (art. 16 del Dpr n. 917/1986) Per locazioni: commi 01 e 1 locazioni per abitazioni principali 1-bis dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro 1-ter giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano contratti di locazione Dichiarazione: estremi di registrazione del contratto di locazione...; possesso dei requisiti richiesti dall art. 16; numero dei mesi per i quali l immobile è stato adibito ad abitazione principale n....; assenza di redditi diversi da quelli percepiti dal sostituto d imposta Dichiara, altresì, che il proprio reddito complessivo per l anno... sarà, presumibilmente il seguente: euro... da aggiungere al redditi di lavoro dipendente, di cui per abitazione principale... considerare il reddito di lavoro dipendente Altre comunicazioni Allegati... si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata Data... In fede... (firma del lavoratore) Attenzione: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate (allegato alla dichiarazione delle detrazioni d imposta) 53

10 Guida al Lavoro Avvertenze 1) Coniuge a carico La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annue, al lordo degli oneri deducibili (*) 2) Figli a carico Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili (*): i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria (indipendentemente dall età). Se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato: a) quando l altro genitore è deceduto; b) quando l altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando da certificazione dell autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge. 3) Altre persone a carico (l ammontare della detrazione va ripartita in pro quota tra coloro che ne hanno diritto) Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annue (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all art. 433 c.c. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria ( indipendentemente dall età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti. 4) Validità Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In ogni caso la dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente. 5) Reddito complessivo La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall esercizio di imprese commerciali o dall attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). 54 6) Lavoratori extracomunitari Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aia del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all origine dal Consolato italiano del Paese d origine. Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Tale possibilità è stata estesa (A.E. circ. 8/2009) anche al coniuge. 7) Lavoratori fiscalmente non residenti Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011), deve essere allegata, alternativamente:

11 - appartenenti all Unione Europea e alla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall Italia) non superiore a 2.840,51 euro (riferito al periodo d imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza; - altri Paesi: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aia del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all origine dal consolato italiano del Paese d origine. (il punto 8 che segue deve essere inserito solo se presente la lettera C nella dichiarazione) 8) Detrazioni per locazioni (art. 16 del Tuir) 01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro ,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro ,71 ma non euro , Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione, complessivamente pari a: a) 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; b) 247,90 euro, se il reddito complessivo supera ,71 euro ma non ,41 euro. 1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, complessivamente pari a: a) 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera ,71 euro; b) 495,80 euro, se il reddito complessivo supera ,71 euro ma non è superiore a ,41 euro. 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. Note: (*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Anche su facebook Aggiornamenti Esperti in video Novità editoriali Eventi Forum 55

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