Gli appalti pubblici e i servizi dell allegato IIB al Codice dopo il DL 66/2014 e il DL 90/2014. UIC Versilia I luglio 2014

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1 Gli appalti pubblici e i servizi dell allegato IIB al Codice dopo il DL 66/2014 e il DL 90/2014 UIC Versilia I luglio 2014 Avv. Alessandro Massari Decreto Legge n.90/2014 Semplificazione PA DECRETO- LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (GU n.144 del ) Entrata in vigore: 25 giugno

2 Decreto Legge n.90/2014 Semplificazione PA Art. 19. (Soppressione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'autorità nazionale anticorruzione) 1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione. Decreto Legge n.90/2014 Semplificazione PA Art. 13. (Incentivi per la progettazione) 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6- bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.". 2

3 Decreto Legge n.90/2014 Semplificazione PA Art. 37. (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera) 1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1 lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Decreto Legge n.90/2014 Semplificazione PA Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera L obbligo riguarda quindi solo gli appalti di lavori pubblici e limitatamente alle seguenti varianti: b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile (c.d. sorpresa geologica); 3

4 Decreto Legge n.90/2014 Semplificazione PA Articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici) 1. All articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e inserito il seguente: «2- bis. La mancanza, l incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all uno per mille e non superiore all uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a euro, il cui versamento e garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.». Decreto Legge n.90/2014 Semplificazione PA Articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici) 1.. Nei casi di irregolarita non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne per l individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 4

5 Decreto Legge n.90/2014 Semplificazione PA Articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici) 2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1- bis, e' inserito il seguente: «1- ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2- bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. [25 giugno 2014] Legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. 23 giugno 2014) Conversione con modificazioni D.L. 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria (G.U. 24 aprile 2014, n. 95) 5

6 Decreto- Legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (G.U. 24 aprile 2014, n. 95) TITOLO I - Riduzioni di imposte e norme fiscali TITOLO II - Risparmi ed efficienza della spesa pubblica TITOLO III - Pagamento dei debiti delle pp.aa. TITOLO IV - Norme finanziarie ed entrata in vigore Decreto- Legge 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (G.U. 24 aprile 2014, n. 95) Rilevanti innovazioni sui sistemi di acquisto di beni e servizi (ulteriore spinta verso la centralizzazione a azione di soggetti aggregatori ) Eccezionalità delle procedure autonome tradizionali Riduzione rinegoziazione contratti in corso Definizione prezzi di riferimento o Consip come prezzi massimi di aggiudicazione, a pena di nullità dei contratti Nuova disciplina per appalti dei comuni non capoluogo Nuovi obblighi informativi e pubblicitari Modifiche al Codice appalti 6

7 Ambito temporale di applicazione Norme applicabili dal 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto): es. riduzione contratti in corso Norme applicabili solo dall emanazione di d.p.c.m. o decreti ministeriali: es. obblighi informativi e pubblicitari Norme introdotte in sede di conversione L.89/2014: dal 24 giugno 2014 Art. 15, c.5 L. 400/1988 ss.mm.ii. "Le modifiche eventualmente apportate al decreto- legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest ultima non disponga diversamente. Ambito soggettivo di applicazione Norme riferite alle amministrazioni pubbliche (art. 11, c.1, DLgs. 33/2013 art. 1, c.2, DLgs. 165/2001) Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI Norme riferite alle amministrazioni aggiudicatrici (art. 3, c.25 Dlgs. 163/2006) 25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 7

8 Contenuto delle norme incidenti sulle procedure contrattuali Norme che introducono vincoli economico- finanziari (riduzione contratti, prezzi massimi di aggiudicazione, ecc.) Norme che incidono sui sistemi, procedure e modalità di affidamento (obbligo di ricorso a soggetti aggregatori, nuova disciplina dei comuni non capoluogo, ecc.) Applicazione DL 66/2014 alle Regioni e agli enti locali Art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4. Art. 47. (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica) 5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9. 8

9 Applicazione DL 66/2014 alle Regioni a Statuto Speciale (Legge di conversione L.89/2014 Art. 50- bis. - (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Le disposizioni del D.L. 66/2014 non si applicano immediatamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano fino al recepimento secondo le procedure previste nei propri statuti. NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI E INFORMATIVI 9

10 (Legge di conversione L.89/2014) Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del medesimo decreto legislativo, pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Legge di conversione L.89/2014) Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità"; b) all articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata"; 10

11 (Legge di conversione L.89/2014) Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: c) all articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A decorrere dall anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata" (Legge di conversione L.89/2014) Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: c) all articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A decorrere dall anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata" 2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le pubbliche amministrazioni interessate, obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 46 del medesimo decreto legislativo n. 33 del

12 Art. 10. (Attività di vigilanza) 1. I compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che li esercita secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità: a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto; b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b); c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni. Art. 10. (Attività di controllo) 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1 gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate. 12

13 Art. 10. (Attività di controllo) 4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 trasmettono all'osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell Autorità: a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014; b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida. 5. Con deliberazione dell'autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione. 13

14 Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a milioni di euro per il 2014 in ragione di: a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni; c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50. Art. 47. (Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica) 8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380- ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri: a) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto 14

15 TABELLA A (articolo 47) S1201 Carta, cancelleria e stampati S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti S1203 Materiale informatico S1204 Materiale e strumenti tecnico- specialistici S1205 Pubblicazioni, giornali e riviste S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza S1208 Equipaggiamenti e vestiario S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali S1210 Altri materiali di consumo S1211 Acquisto di derrate alimentari S1212 Materiali e strumenti per manutenzione S1213 Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali S1302 Contratti di servizio per trasporto S1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti S1304 Contratti di servizio per riscossione tributi TABELLA A (articolo 47) S1305 Lavoro interinale S1306 Altri contratti di servizio S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni S1309 Corsi di formazione per il proprio personale S1310 Altri corsi di formazione S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili S1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione S1316 Utenze e canoni per energia elettrica S1317 Utenze e canoni per acqua S1318 Utenze e canoni per riscaldamento S1319 Utenze e canoni per altri servizi S1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali S1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa S1322 Spese postali S1323 Assicurazioni 15

16 TABELLA A (articolo 47) S1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza S1327 Buoni pasto S1329 Assistenza informatica e manutenzione software S1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi S1331 Spese per liti (patrocinio legale) S1332 Altre spese per servizi S1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi S1334 Mense scolastiche S1335 Servizi scolastici S1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente S1337 Spese per pubblicità S1338 Global service Segue..- Art. 47, comma 9, a). Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in misura inferiore al valore mediano, come risultante dalle certificazioni di cui alla presente lettera la riduzione di cui al primo periodo è incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. 16

17 Segue..- Art.. 47, comma 9, A). A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico- finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento; Decreto Ministero dell'interno 8/5/2014 (G.U. 15/5/2014 n. 111) Certificazione relativa al concorso delle provincie e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica Articolo 2 - Modalita' e termini di trasmissione 1. Per la validita' della comunicazione, le province ed i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 maggio 2014, sono tenuti a trasmettere la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico finanziario. In caso di mancata presentazione della certificazione nei termini indicati si applica nei confronti dell'ente inadempiente l'incremento del 10 per cento. Circolare Ministero dell'interno 16/5/2014 n. 9/FL 17

18 Circolare Ministero dell'interno 16/5/2014 n. 9/FL Valore degli acquisti di beni e servizi Per determinare il valore degli acquisti occorre fare riferimento esclusivamente agli importi per i quali sono stati emessi i mandati di pagamento. In caso di contratti pluriennali, si deve computare soltanto il valore riferito ai pagamenti effettuati nell anno 2013; Gli acquisti effettuati tramite il M.E.P.A. gestito da Consip S.p.A. o altro mercato elettronico gestito da centrale di committenza regionale - istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n vanno indicati al punto 2. della certificazione, analogamente a qualunque acquisto effettuato ricorrendo agli strumenti di acquisto (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA - Sistema Dinamico d Acquisto, Gare in ASP, Gare su delega) gestiti e messi a disposizione dai suddetti soggetti. Gli acquisti che siano stati effettuati ricorrendo a diverse procedure d asta, con prezzi base comunque inferiori a quelli Consip, NON debbono essere indicati al punto 2. della certificazione, nella seconda colonna. RIDUZIONE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE 18

19 Norma del decreto legge Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi 8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. Norma del decreto legge Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni- quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici; 19

20 (Legge di conversione L.89/2014) Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi 8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3- bis, e 86, comma 3- bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. (Legge di conversione L.89/2014) Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi 8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: Art. 8, c.10: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4. Art. 47, c.5: Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2. Art. 47, c.12: I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9. 20

21 (Legge di conversione L.89/2014) Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi 8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: Art. 1, c,1, Dlgs. 33/2013: 1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Art. 1, c.2, Dlgs. 165/2001: Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Legge di conversione L.89/2014) Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi 8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3- bis, e 86, comma 3- bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. 21

22 Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi La disposizione autorizza dal 24 aprile 2014, la riduzione dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi in essere alla data del 24 aprile 2014 nonché quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l aggiudicazione, anche provvisoria (al 24 aprile 2014) nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi Contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi Controversa applicabilità a: Contratti ad alta intensità di manodopera Contratti di servizio con società in house Convenzioni con cooperative sociali di tipo B finalizzate al reinserimento di soggetti svantaggiati - Concessioni di servizi (con previsione di contributo o prezzo per il Comune) 22

23 Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi La disposizione autorizza dal 24 aprile 2014, la riduzione dei contratti: - nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3- bis, e 86, comma 3- bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 82, c.3bis: Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi La disposizione autorizza (ma formalmente non impone), dal 24 aprile 2014, la riduzione dei contratti: - nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3- bis, e 86, comma 3- bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 86, c.3bis: Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 23

24 Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi La previsione non pone un obbligo, ma una facoltà finalizzata a «realizzare l'obiettivo» che può essere conseguito anche diversamente. La formulazione adottata è infatti la seguente: «autorizzate». Sono inoltre fatte salve le misure alternative per regioni, province e comuni. La norma non impone la riduzione minima del 5% ma quella massima : è pertanto possibile per taluni contratti una riduzione inferiore, la quale, combinata con altre misure, consenta di rispettare i macro- obiettivi finanziari. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. Ciò che pare autorizzare una corrispondente riduzione delle prestazioni o delle modalità di esecuzione, laddove ciò sia peraltro possibile in relazione al concreto fabbisogno e finalità da soddisfare. Come avvenuto per altre disposizioni della spending review si ripropone la questione della compatibilità comunitaria di norme che prevedono la rinegoziazione ex post di appalti pubblici in violazione dell opposto principio generale di non rinegoziabilità dell offerta successiva alla procedura di aggiudicazione. Art. 311 REGOLAMENTO - Varianti introdotte dalla stazione appaltante 1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti. 2. Ai sensi di quanto previsto dall articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 24

25 Art. 311 REGOLAMENTO - Varianti introdotte dalla stazione appaltante 4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell esecutore. 5. L esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste (Legge di conversione L.89/2014) Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni- quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici; 25

26 A fronte della proposta di riduzione o dell esito infruttuoso della rinegoziazione, il contraente può sempre recedere: entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, - - nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività (obbligo di motivazione sulla necessità dell acquisizione e dell essenzialità dei servizi) - stipulare nuovi contratti - accedendo a convenzioni- quadro di Consip S.p.A., - a quelle di centrali di committenza regionale o - tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici; 26

27 tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici Se il mutamento di contraente nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti dovesse comportare grave pregiudizio per l interesse pubblico, si ritiene sostenibile un affidamento diretto sub specie di proroga tecnica del contratto, al medesimo contraente, alle condizioni iniziali senza riduzione del 5%, nella misura strettamente necessaria Art. 125, c.10, lett. c): Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria Art. 125, c.11: Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici Se il mutamento di contraente nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti dovesse comportare grave pregiudizio per l interesse pubblico, si ritiene sostenibile un affidamento diretto sub specie di proroga tecnica del contratto, al medesimo contraente, alle condizioni iniziali senza riduzione del 5%, nella misura strettamente necessaria Art. 125, c.10, lett. c): Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria Art. 125, c.11: Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 27

28 tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici Se il mutamento di contraente nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti dovesse comportare grave pregiudizio per l interesse pubblico, si ritiene sostenibile un affidamento diretto sub specie di proroga tecnica del contratto, al medesimo contraente, alle condizioni iniziali senza riduzione del 5%, nella misura strettamente necessaria Art. 57, lett. c): nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. Art. 1, c.13, D.L. 95/2012 conv. L.135/2012 Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n

29 Art. 1, c.13, D.L. 95/2012 conv. L.135/2012 VS Art. 8, c.8, lett.a) D.L. 66/2014 Mutamento del soggetto al quale è attribuito il diritto di recesso: esso è esercitabile - secondo quanto ivi previsto e per le finalità connesse alla riduzione della spesa - non già dall amministrazione ma dal privato contraente, seppur a seguito di una decisione unilaterale di modifica delle condizioni contrattuali da parte della stessa pubblica amministrazione; Ambito di applicazione: l art. 1, c.13, DL 95/2012 si applica solo ai contratti stipulati autonomamente, mentre l art. 8, c.8, lett.a) D.L. 66/2014 non indica tale presupposto (quindi sono compresi anche in contratti in corso scaturenti dalla adesione a convenzioni quadro); Riconoscimento indennizzo: solo l art. 1, c.13, DL 95/2012 prevede l indennizzo per l appaltatore pari al decimo delle prestazioni non eseguite, mentre l art. 8, c.8, lett.a) D.L. 66/2014 stabilisce espressamente il recesso del contraente non implica né indennizzo né peraltro applicazione di penalità; Art. 17, c.1, lett. a) D.L. 98/2011 conv. L. 211/2011 Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento ; 29

30 Ministero della salute - Circolare 27/2/2013 Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art.15, comma 13, lettera a) e b) del decreto- legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 La norma va applicata solo per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria Criticità applicative Contratti con prestazioni non riducibili poiché già calibrate su livelli minimi essenziali da garantire all utenza; Contratti con prezzo ai margini dell anomalia, specie per quelli ad alta intensità di manodopera: insostenibilità di un ulteriore sconto sul prezzo a prestazioni invariate, pena il vulnus a valori costituzionalmente protetti come la tutela del lavoro e della sicurezza Contratti già oggetto di rinegoziazione Possibile contenzioso con imprese non disposte a rinegoziare L affidamento interinale (nelle more delle nuove procedure di scelta del contraente) mediante ricorso a Consip, centrali regionali, o affidamenti diretti non pare agevolmente praticabile e, in ogni caso, potrà comportare rischi di interruzione di servizi essenziali Il recesso dell impresa dal contratto in corso comporterà inevitabili ricadute sul piano occupazionale 30

31 Relazione tecnica al DL 66/2014 Andrebbero acquisite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità, sul piano squisitamente giuridico, circa la prevista autorizzazione a disporre la riduzione del cinque per cento dei corrispettivi previsti ai contratti di appalto o fornitura in corso, eppure regolarmente stipulati dalle Amministrazioni iure privatorum con terzi, dal momento che ciò sembrerebbe perlomeno suscettibile di innescare meccanismi di contenzioso, con gli affidatari da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per le PA e la neutralizzazione di parte dei risparmi attesi. La prevista possibilità di recesso da parte del fornitore rispetto agli obblighi contrattuali convenuti, entro comunque 30 giorni dalla comunicazione della "volontà" dell'amministrazione di procedere alla riduzione dell'importo del corrispettivo, i cui effetti decorrono comunque dal trentesimo giorno della comunicazione dell'opzione del recesso da parte del medesimo fornitore, si prefigurano i rischi di malfunzionamento o interruzione di servizi pubblici nelle more della scelta di un nuovo fornitore, scelta che sarebbe vincolata all'ottenimento del risparmio del 5 per cento indicato dalla norma. Controversa appare anche la natura facoltativa ovvero obbligatoria della riduzione del 5% dei contratti in essere. Secondo le indicazioni della Relazione tecnica invece,... tale intervento non sembrerebbe prefigurare una mera facoltà in capo alle amministrazioni per cui la norma appare rivestire portata generale e tassativa, rispetto alla spesa sostenuta a legislazione vigente dalle amministrazioni di tutti i comparti della PA, per i contratti di fornitura già stipulati. La disposizione stabilisce testualmente che le pp.aa. sono autorizzate a disporre la riduzione, senza prevedere un obbligo in senso tecnico, che invece va riferisto solo al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 4 a 7 dell art.8. Si può inoltre far rilevare a sostegno di tale opzione, come le sanzioni e le responsabilità previste dal comma 9 (nullità, rilevanza ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale) sono riferite solo agli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 8, lettera b) e non invece anche al caso della mancata rinegoziazione e riduzione dei contratti di cui al comma 8 lettera a), fatte peraltro salve le conseguenze per il mancato rispetto degli obiettivi stabiliti dai commi da 4 a 7. Inoltre, l analisi dei lavori parlamentari evidenzia come dalla iniziale previsione dell obbligo si sia giunti nel testo approvato all affermazione della facoltatività. 31

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