VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n.

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1 Provvedimento PI LATTE PARMALAT-NATURA PREMIUM OMEGA 3 tipo Chiusura istruttoria numero data 18/10/2007 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 39/2007 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento PI LATTE PARMALAT-NATURA PREMIUM OMEGA 3 Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 ottobre 2007; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTI i propri provvedimenti del 10 maggio 2007 e del 13 settembre 2007 con i quali sono state rigettate le istanze di sospensione provvisoria presentate dai segnalanti, ai sensi dell articolo 11, comma 2, del D.P.R. dell 11 luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTE DI INTERVENTO Con richiesta di intervento, pervenuta in data 19 febbraio 2007, integrata, in data 17 aprile 2007, un associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio volto a promuovere il Latte UHT Parmalat OMEGA 3, presente sulla confezione del latte parzialmente scremato UHT Parmalat Natura Premium, in vendita presso gli esercizi commerciali, tra i quali il Supermercato Il Gigante sito in RHO (MI). Nella richiesta di intervento si rileva che l inserimento del messaggio relativo al prodotto Omega 3 sulla confezione del latte Natura Premium, non essendo chiaramente riconoscibile come pubblicità, potrebbe indurre il consumatore a confondere i due prodotti e finanche a

2 ritenere di stare acquistando proprio il latte OMEGA 3 che ha, invece, proprietà diverse rispetto al latte Natura Premium. Con successiva richiesta di intervento pervenuta in data 26 luglio 2007, integrata il 6 settembre 2007, una diversa associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio diffuso attraverso il quotidiano Corriere della Sera il 4, 7 e 11 luglio 2007 dalla società Parmalat S.p.A. volto a promuovere il latte Parmalat OMEGA 3. Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio mette in relazione i presunti effetti benefici del prodotto con quelli nocivi di alcuni fattori di rischio, inducendo in tal modo la suggestione, scientificamente scorretta, che il latte Omega 3 faccia tanto bene, quanto i citati fattori di rischio fanno male al cuore. L associazione, inoltre, sostiene che non esiste alcuno studio scientifico che accrediti in maniera indiscussa gli effetti benefici sulla salute dei grassi polinsaturi (c.d. Omega 3) e che, al contrario, una recente analisi pubblicata sul British Medical Journal (Hooper L. et al. Risk and Benefits of omega 3 fats for mortalità, cardiovascular disease and cancer: sistematic review BMJ 2006; 332:752) nega alcun effetto benefico significativo in relazione all assunzione dei grassi Omega 3, in misura maggiore rispetto a quelli di una normale dieta. Da ultimo nella richiesta di intervento si rileva come il messaggio violi il Regolamento CE 1924/06, artt. 2, 5, 6, 10, 13 e 14, in quanto induce a ritenere che gli Omega 3 abbiano caratteristiche salutari, senza produrre alcuna evidenza scientifica a fondamento di tale assunto, come previsto dalla normativa comunitaria. II. MESSAGGI 1) Confezione Il messaggio, riportato sul presente sulla retro della confezione Brik 1000 ml del latte Natura Premium, reca su sfondo rosso la scritta: Scegli di stare bene ogni giorno con Latte Omega 3 seguita dalla specifica: un aiuto naturale per cuore e arterie. A seguire la dicitura: gli Omega 3 aiutano a: migliorare la fluidità del sangue; ridurre i depositi di trigliceridi e colesterolo; diminuire il rischio di malattie cardiovascolari. Accanto alla descrittiva è contenuta la raffigurazione della confezione prisma square del prodotto OMEGA 3 sulla quale è visibile l intero contenuto informativo presente sulla parte frontale dell etichetta, nonché la denominazione del prodotto; 2) Tabellare Il messaggio diffuso attraverso il quotidiano Corriere della Sera occupa un intera pagina del giornale. Nell intestazione si legge: CERTE COSE FANNO MALE AL CUORE seguita dal disegno di un cuore al quale sono collegate tramite riquadri, le scritte STRESS, FUMO, INQUINAMENTO; ALIMENTAZIONE SCORRETTA, COLESTEROLO. Nella seconda parte della pagina campeggia la scritta PARMALAT OMEGA 3 FA BENE AL CUORE seguita dalla specifica Latte Parmalat con Omega 3 che fanno bene al cuore e riducono il deposito di colesterolo. Un breve testo, posto accanto alle immagini delle confezioni nei diversi formati del latte Omega 3, chiarisce: Il latte Parmalat con Omega 3 fondamentali per mantenere il cuore in salute perché regolano la fluidità del sangue, intervengono sul livello dei trigliceridi e aiutano a ridurre il deposito di trigliceridi e colesterolo sulle pareti delle arterie. In conclusione il claim: Ogni mattina il tuo latte Parmalat Omega 3. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 24 aprile 2007 è stato comunicato all Associazione segnalante ed alla società Parmalat S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l avvio del procedimento precisando che l eventuale ingannevolezza del messaggio in questione sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con particolare

3 riguardo a quanto affermato o lasciato intendere in merito alle caratteristiche e proprietà del latte Omega 3 ed ai risultati conseguibili attraverso la sua assunzione, nonché all ipotesi che la pubblicità di tale prodotto inserita sulla confezione del latte Natura Premium possa indurre a confondere i due prodotti attribuendo ad entrambi le medesime caratteristiche ed, infine, alla rilevanza delle eventuali omissioni informative in esso riscontrabili. In data 6 settembre 2007, a seguito della successiva richiesta di intervento, pervenuta il 26 luglio 2007 ed integrata il 6 settembre 2007, è stato comunicato ai segnalanti ed alla società Parmalat S.p.A. in qualità di operatore pubblicitario l estensione del procedimento all annuncio pubblicato sul quotidiano Corriere della Sera in date 4, 7 e 11 luglio 2007, volto anch esso a promuovere il latte Parmalat Omega 3, precisando che l eventuale ingannevolezza del messaggio sarebbe sarà valutata ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05 nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con riguardo a quanto affermato o lasciato intendere in merito alle caratteristiche e proprietà del latte Omega 3 ed ai risultati conseguibili attraverso la sua assunzione e alla rilevanza delle eventuali omissioni informative in esso riscontrabili. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE a) Informazioni richieste all operatore pubblicitario ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 284/03 Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento inviata il 24 aprile 2007 è stato richiesto alla società Parmalat S.p.A. di fornire informazioni e documentazione concernenti: il numero di confezioni del Latte Natura Premium, recanti il messaggio in oggetto, prodotte e commercializzate; la composizione chimica del latte OMEGA 3 precisando in particolare la concentrazione di acidi grassi Omega 3 in esso contenuta e la natura degli stessi; pubblicazioni di carattere scientifico ed eventuali sperimentazioni o studi condotti sul prodotto, sulle sostanze in esso contenute e in particolare sugli acidi grassi Omega 3, nella concentrazione presente nel prodotto, dai quali emerga che il consumo del prodotto, abbia l effetto di migliorare la fluidità del sangue, ridurre i depositi di trigliceridi e colesterolo e diminuire il rischio di malattie cardiovascolari; confezione in originale del latte Omega 3 attualmente commercializzato, precisandone il quantitativo prodotto e commercializzato nel primo trimestre 2006; Contestualmente alla comunicazione dell estensione del procedimento inviata alle parti il 6 settembre 2007 è stato richiesto alla società PARMALAT S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni in relazione alla campagna pubblicitaria alla quale il successivo messaggio era riconducibile, nonché eventuali ulteriori evidenze di carattere scientifico che confermassero le proprietà degli OMEGA 3 e, in particolare, i benefici per il cuore le arterie conseguibili attraverso l assunzione del latte pubblicizzato, nei termini indicati nel messaggio. b) Informazioni richieste al Ministero della Salute In data 2 luglio 2007 è stato richiesto al Ministero della Salute di rappresentare se, in sede di esame dell etichetta del prodotto Latte UHT Parmalat OMEGA 3, le indicazioni Gli Omega 3 aiutano a : - migliorare la fluidità del sangue; - ridurre i depositi di trigliceridi e colesterolo; - diminuire il rischio di malattie cardiovascolari siano state approvate e se l attuale etichetta utilizzata per la commercializzazione del prodotto corrisponda a quella notificata a codesto Ministero da ultimo, in data 20 maggio 2005, precisando, altresì, se risultano essere state recepite le modifiche, eventualmente imposte da codesto Ministero, in ordine alle indicazioni da riportare sulla stessa. Con successiva richiesta, inviata il 6 settembre 2007 ad integrazione della precedente, è stato richiesto al Ministero della Salute di rappresentare se le indicazioni pubblicizzate nei messaggi relative ai benefici sulla funzionalità cardiaca e sulla circolazione, connessi all assunzione del Latte Parmalat Omega-3, siano giustificate alla luce delle specificità del prodotto e compatibili con le affermazioni riportate sull etichetta del prodotto stesso notificata a Codesto Ministero.

4 c) Sintesi delle principali argomentazioni difensive svolte dall operatore pubblicitario, PARMALAT S.p.A., con le memorie pervenute in data 17 aprile, 4, 18 maggio e 10 settembre 2007 e relativi allegati Con riferimento all ipotesi di confondibilità tra i diversi prodotti Parmalat, addotta nella prima segnalazione l operatore ha sottolineato che: la confezione del latte Omega 3 è decisamente diversa da quella del latte Natura Premium. La prima, infatti, è costituita da un prisma dal design arrotondato ed è altresì fornita di tappo, mentre la seconda è un normale parallelepipedo la cui apertura avviene tagliando una delle linguette poste nella parte superiore; nel messaggio pubblicitario, che, peraltro, occupa solo una faccia delle confezioni del latte natura Premium è riportata in modo evidente la confezione del latte Omega 3 consentendo al consumatore di comparare la confezione del latte Natura Premium che sta acquistando con quella Omega 3 riportata nella pubblicità; il latte Omega 3 e il latte Natura Peremium vengono posti in vendita con modalità affatto differenti anche all interno dei medesimi esercizi commerciali. In particolare, il latte Natura Premium è venduto in cartonati (sui quali non compare il messaggio segnalato che figura solo sulle singole confezioni) da 12 confezioni riposte sul pallet fornito da Parmalat, appoggiato sul pavimento, mentre il latte Omega 3 viene riposto sugli scaffali in confezioni singole; il prezzo di vendita medio del latte Omega 3 è di circa 40 centesimi superiore al prezzo di vendita del latte Natura Premium. Con particolare riguardo alle caratteristiche e composizione del latte Omega 3 la società rileva, quanto segue: il prodotto Omega 3 pubblicizzato sulla confezione del Latte Natura Premium è un prodotto destinato ad un alimentazione particolare e, come tale, è stato oggetto di notifica al Ministero della salute, ai sensi dell articolo 7, del D. lgs n. 111/92 Attuazione della Direttiva /CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare, da ultimo, in data 20 maggio 2005 e con particolare riguardo all etichetta, il Ministero non ha espresso alcun rilievo; i prodotti destinati ad un alimentazione particolare, ai sensi dell articolo 1, del D. lgs. n. 111/92, sono prodotti che per la loro composizione o per il peculiare processo di fabbricazione si distinguono dagli alimenti di uso corrente. Essi devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo è perturbato o che si trovano in condizioni fisiologiche particolari e possano trarre beneficio dall assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti o dei bambini nella prima infanzia. L articolo 7 del citato decreto prevede, altresì, che al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui all articolo 1) il fabbricante ne informa il Ministero della Salute, mediante la trasmissione di un modello dell etichetta utilizzata per tale prodotto. Il Ministero può richiedere al fabbricante la presentazione di lavori scientifici e dati che giustifichino la conformità del prodotto e può anche richiedere al produttore di apportare modifiche all etichetta medesima. Il Ministero ha, pertanto, un penetrante potere di controllo su tutti i prodotti in commercio destinati ad un alimentazione particolare; con specifico riferimento al Latte Omega 3 Parmalat ha seguito scrupolosamente la procedura di notifica dell etichetta come stabilita dal richiamato decreto. Alla prima notifica al Ministero della Salute del 1998 sono seguite altre nove ulteriori notifiche concernenti modifiche dell etichetta che la Società ha apportato spontaneamente (prodotte in atti); in una sola occasione il Ministero ha ritenuto di imporre l eliminazione di alcune parole dall etichettatura (a seguito della notifica effettuata il 26 giugno 2002, il Ministero ha richiesto l eliminazione delle parole del cuore presente nella frase Il latte del cuore integrato con omega 3 ) e la società si è prontamente adeguata; in tutti gli altri casi il Ministero non ha ritenuto di contestare alcunché. Il silenzio del Ministero deve essere considerato quale parere favorevole dell Amministrazione in relazione all etichetta del prodotto ai sensi del D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131; al fine di rendere chiaro quali siano le persone alle quali il prodotto per le sue peculiarità si indirizza e che possono trarre benefici dalla sua assunzione non è possibile sottacere le proprietà degli acidi grassi essenziali Omega 3 contenute nel latte. Le caratteristiche di tali sostanze da tempo sono scientificamente provate e oggetto di studi a livello internazionale; gli Omega 3 infatti hanno la peculiarità di aiutare a migliorare la fluidità del sangue e a

5 ridurre il deposito di trigliceridi e di colesterolo contribuendo a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e per tali ragioni gli alimenti di tale tipo sono destinati a soggetti che hanno la necessità di controllare il proprio livello di colesterolo e trigliceridi o chi sia a rischio di malattie cardiovascolari; è necessario indicare quali siano le funzioni degli Omega 3 al fine di consentire ai consumatori di orientare le proprie scelte in base alle proprie esigenze, ma la rappresentazione dei benefici non può confondersi con il suggerimento di curare e prevenire malattie. la specificità inserita sull etichetta che sottolinea: contribuendo a diminuire il rischio di malattie cardiovascolari è stata introdotta nella modifica del 2001, ma non è mai stata contestata dal Ministero. L operatore ha depositato una copiosa documentazione costituita da studi e pubblicazioni scientifiche attestanti le proprietà degli acidi grassi Omega 3 e la loro attitudine a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi ed i rischi di malattie cardiovascolari. In particolare una sperimentazione svolta presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell Università di Milano nel 2000, su alcuni soggetti sani i quali hanno assunto latte addizionato di acidi grassi Omega 3 nella misura di mezzo litro giornaliero, per un mese, evitando di consumare pesce. I risultati hanno dimostrato che il consumo del latte ha prodotto nei soggetti testati un significativo incremento dei valori plasmatici di acidi grassi Omega 3 e una contemporanea diminuzione della concentrazione plasmatici di trigliceridi. Quanto alle ulteriori informazioni richieste la società ha dichiarato quanto segue: la Commercializzazione del prodotto Latte Natura Premium che ha una scadenza di 90 giorni, recante la pubblicità in questione, è cessata dopo l ultima produzione della settimana dell 8 gennaio 2007; il messaggio diffuso attraverso il quotidiano Corriere della Sera nel luglio 2007, non è stato più pubblicato su alcun organo di stampa dopo il 19 luglio 2007; il prodotto latte UHT Parmalat parzialmente scremato Natura Premium è stato avviato alla produzione il 10 luglio 2006 e l ultima produzione è stata effettuata la settimana dell 8 gennaio 2007; l ultima produzione del latte in questione è stata effettuata l 8 gennaio Il prodotto è stato commercializzato attraverso i canali Retail. Il prodotto ha una durata di 90 giorni, pertanto la sua presenza nei punti vendita è da considerarsi esaurita; complessivamente sono state prodotte circa 11 milioni di confezioni di latte UHT Natura Premium recante il messaggio; come indicato nella tabella nutrizionale in etichetta la concentrazione totale di acidi grassi Omega 3 ammonta a 80 mg per 100 ml di prodotto. d) Informazioni rese dal Ministero della Salute Con la comunicazione, pervenuta il 25 luglio 2007, il Ministero ha dichiarato quanto segue: l emergere delle evidenze scientifiche sugli effetti vantaggiosi per la salute, derivanti dal consumo di alimenti contenenti acidi grassi polinsaturi a lunga catena della serie Omega 3 contenuti preformati nel pesce, ha portato le raccomandazioni rivolte alla popolazione per una sana alimentazione ad evidenziare l esigenza di una loro adeguata assunzione nell ambito di una dieta con un rapporto omega 3/omega 6 più equilibrato; sulla spinta di tali evidenze, sono stati immessi nel commercio vari integratori (per lo più a base di olio di pesce) con acidi grassi polinsaturi a lunga catena della serie omega 3, cui si sono aggiunti poi prodotti alimentari, come il latte Parmalat, a loro volta arricchiti con fonti degli stessi acidi grassi per fornirne un utile apporto suppletivo; nelle etichette dei prodotti in questione le proprietà descritte gli Omega 3 aiutano a : - migliorare la fluidità del sangue; - ridurre i depositi di trigliceridi e colesterolo; - diminuire il rischio di malattie cardiovascolari, sono state riferite in generale all attività degli acidi grassi Omega-3, come risultante dai dati della letteratura. Ciò premesso, il Ministero informa di avere avviato una revisione in tale specifico settore, correlata agli adempimenti che impone il Regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, riguardante le indicazioni nutrizionali ammesse per gli alimenti, quali la comunicazione alla Commissione europea, da parte delle Autorità nazionali, delle indicazioni nutrizionali e sulla salute già approvate per alimenti ed integratori.

6 La suddetta revisione è volta alla definizione di apporti di Omega 3 utili per finalità integrative negli integratori e negli alimenti arricchiti, nonché delle proprietà rivendicabili per tali prodotti e per i relativi costituenti come espressione di effetti fisiologici compatibili con gli apporti forniti. Ciò in considerazione della molteplicità di integratori e alimenti contenenti acidi grassi polinsaturi a lunga catena della serie omega 3, comparsi sul mercato e del fatto che confrontando tali prodotti, gli apporti giornalieri risultano molto variabili con le quantità di assunzione giornaliera consigliata. La questione è stata portata all attenzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, che attualmente, per effetto del DPR 14 maggio 2007, n. 86 sul riordino degli organismi operanti presso il Ministero della Salute ha interrotto i suoi lavori in attesa dell istituzione secondo i nuovi criteri introdotti. Con la successiva nota di risposta, pervenuta il 13 settembre 2007, il Ministero della Salute ha rinviato a quanto già espresso nella precedente comunicazione per quanto concerne la questione relativa alla definizione dei livelli di apporto di Omega 3 che possano giustificare affermazioni correlate alla salute, anche alla luce del regolamento CE 1924/2006 sui claim ammessi per i prodotti alimentari entrato in vigore dal 1 luglio Ciò premesso il Dicastero ritiene che non siano giustificate le affermazioni che correlano direttamente l uso del prodotto Parmalat Omega 3 ai benefici per il cuore. Al riguardo si fa presente che questo Ministero, una volta ricevuta l etichetta del prodotto in questione attraverso la procedura di notifica ha invitato la Parmalat ad eliminare dalla medesima il riferimento ad una correlazione diretta tra il prodotto (latte) e il cuore. e) Fase conclusiva del procedimento In data 14 settembre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n In data 20 settembre 2007, è pervenuta la memoria conclusiva della società Parmalat nella quale si svolgono le argomentazioni difensive riportate in sintesi nel prosieguo: con riferimento ai claim relativi alla confezione del prodotto la società ribadisce che le indicazioni che appaiono sulla confezione di latte Omega 3 della Parmalat sono conformi alle etichette notificate allo stesso Ministero e approvate con il sistema del silenzio- assenso. Da ciò deriva tra l altro la non deducibilità della questione della loro presunta ingannevolezza davanti all Autorità Garante a norma dell articolo 23, comma 13, del Codice del Consumo. il Ministero conferma che le affermazioni riportate sulla confezione del prodotto relative agli effetti vantaggiosi per la salute del consumo di alimenti contenenti acidi grassi polinsaturi sono sorrette da evidenze scientifiche; il Ministero, inoltre, mette in evidenza che nell etichetta le proprietà descritte sono state riferite in generale all attività degli acidi grassi Omega 3 come risultanti dai dati in letteratura. il parere del Ministero della Salute avverte che in relazione agli adempimenti imposti dal Regolamento CE n. 1924/06 riguardante le indicazioni nutrizionali e sulla salute ammesse per gli alimenti, è stata avviata una revisione dei claims accettabili nello specifico settore, nonché delle proprietà rivendicabili per i prodotti contenenti acidi grassi polinsaturi Omega 3. Secondo quanto risulta dal parere reso del Ministero della Salute, la revisione è stata affidata alla Commissione Unica per la dietetica e la nutrizione ed è tuttora in corso; quanto al tabellare le affermazioni pubblicitarie coincidono nella sostanza con le indicazioni che figurano sulle confezioni del Latte Omega 3, sulle quali il Ministero si è espresso favorevolmente. Diversamente da quanto sostenuto dal segnalante sono molteplici le pubblicazioni italiane e straniere che confermano come gli Omega 3 associati al latte riducano significativamente il rischio di malattie cardiovascolari. A supporto di tali argomentazioni l operatore ha prodotto ulteriori studi pubblicitari, condotti da L. Barò J. Fonollà ed altri (in atti) dai quali emerge che l assunzione di latte arricchito con Omega 3 riduce il livelli di colesterolo totale e può essere utile per ridurre i il rischio di malattie cardiovascolari La metanalisi di Hooper prodotta dal segnalante non comporta alcuna indagine scientifica diretta, ma consiste in un vaglio a carattere prevalentemente statistico sui lavori pubblicati da altri ed è stata fortemente criticata in ambito scientifico come dimostra l articolo del prof. GALLI (prodotto in atti). Le critiche riguardano la metodologia ritenuta inadeguata, in quanto l analisi includeva studi

7 condotti sulla base della somministrazione di Omega 3 con caratteristiche diverse tra loro, utilizzando forme di somministrazione diverse e prendendo in considerazione paramenti diversi e in molti studi considerati non erano stati determinati i livelli di Omega 3 plasmatici/ematici.. Il medesimo studio conferma l esistenza di una letteratura scientifica molto ampia risultante da studi nell animale e nell uomo che ha documentato gli effetti favorevoli dell assunzione anche di quantità relativamente modeste (1g/die) di Omega 3 su vari parametri cardiovascolari. Con riferimento alla presunta violazione del Regolamento CE 1924/2006 l operatore rileva cha la fondatezza scientifica delle affermazioni pubblicitarie esclude ogni violazione degli artt. 3, 5, 6 e 10 (concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute consentite nella presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari) e, quanto agli artt. 13 e 14 che prescrivono particolari indicazioni da riportare sull etichetta, gli stessi non hanno ancora avuto attuazione, sia perché i lavori della Commissione incaricata della revisione dei claim è attualmente in corso, sia in quanto è previsto che gli Stati membri forniscano alla Commissione gli elenchi delle indicazioni salutistiche entro il 31 gennaio 2008 che dovranno poi essere inserite in apposito elenco, entro il 31 gennaio Nel frattempo, il parere Assolatte (prodotto in atti) appare confermare che le indicazioni nutrizionali riportate sui prodotti notificati al Ministero della Salute ai sensi del D. lgs. n. 111/92/ dovrebbero ritenersi consentite anche dopo il 1 luglio 2007, fino a che non verrà approvato il nuovo elenco consentito. Il Ministero interpellato da Assolatte con richiesta di informazioni inviata l 11 settembre 2007, ha confermato con la nota del 14 settembre 2007 ( in atti) che è in corso la ricognizione dei Claims riportati sulle etichette dei prodotti alimentari dietetici integratori ed alimenti arricchiti, notificate ai sensi dell articolo 7 del D. lgs. n. 111/92, in vista della trasmissione ufficiale dell elenco della Commissione Europea entro il 31 gennaio La notifica di cui al Decreto Legislativo n. 111/92, seguita dal silenzio-assenso dell Autorità Amministrativa si risolve in un provvedimento valido fino a quando non venga sostituto da altro provvedimento quale, ad esempi, o quello che, in esecuzione dell articolo 13 del Regolamento, determini i claim nutrizionali consentiti. In conclusione si devono ritenere corretti i claim riportati nel messaggio anche con riguardo alle situazioni negative (colesterolo, stress, fumo, inquinamento, ecc.) che costituiscono una doverosa informazione; infatti oltre a consigliare un alimentazione ricca di Omega 3 il messaggio mette in guardia i destinatari da comportamenti scorretti. Con riferimento al parere del Ministero della Salute che non ritiene giustificate le affermazioni che correlano direttamente l uso del prodotto Parmalat Omega 3 a benefici per il cuore, si sottolinea che la frase Parmalat Omega 3 fa bene al cuore è accompagnata da una serie di affermazioni che riconducono a livello di verità scientifica l affermazioni che precede attribuendo agli Omega 3 correttamente le proprietà salutari elencate. Le suddette precisazioni escludono che dalla frase sopra riportata possa derivare un inganno per i consumatori. E vero che in passato il Ministero della Salute ha invitato la Parmalat ad eliminare dall etichetta la correlazione diretta fra prodotto (latte) e il cuore, tuttavia la società ha dato immediato adempimento alle prescrizioni ministeriali in sede di approvazione preventiva dell etichetta. V. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché alcuni messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi a mezzo stampa, in data 24 settembre 2007, è stato richiesto, ai sensi dell articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05, il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Con il parere pervenuto in data 15 ottobre 2007, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il contenuto dei messaggi viola gli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo. n. 206/05, in quanto gli stessi nonostante il tenore moderato, sono formulati in modo da attribuire al prodotto proprietà e funzione anche se meramente coadiuvanti che in realtà lo stesso non possiede dal momento che risulta dalla documentazione in atti che non sussiste alcuna correlazione diretta tra il prodotto latte e il cuore. Per tali ragioni il messaggio è idoneo ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche ed efficacia del prodotto lasciando intende, contrariamente al vero che il prodotto sia in grado di svolgere un azione ausiliare nella disfunzione del colesterolo e dei trigliceridi, con conseguente pregiudizio del comportamento economico delle persone che dal messaggio sono raggiunte, le

8 quali possono essere indotte all acquisto del prodotto in luogo di altri sulla base di qualità inesistenti. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE A) Questioni preliminari Si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n Nel caso in esame il Ministero della Salute ha confermato, salvo l esito degli approfondimenti in essere in attuazione del Regolamento CE 1924/06, di aver approvato senza suggerire modifiche il modello di etichetta utilizzato attualmente per la commercializzazione del prodotto Omega 3, la cui pubblicità è oggetto della presente disamina. Tuttavia non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di pubblicità autorizzata con provvedimento amministrativo preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole del messaggio di cui all articolo 26 comma 13 del D. lgs. n. 206/05 nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n L attuale analisi, infatti, non ha per oggetto la confezione del prodotto, ma messaggi diversi sui quali è riprodotta l immagine, peraltro parziale della confezione del latte Omega 3, in associazione con ulteriori claims e indicazioni. Tali messaggi non si configurano come pubblicità autorizzate con un provvedimento amministrativo e, pertanto, sussiste la competenza di carattere generale nel controllo dei messaggi pubblicitari, attribuita all'autorità ai sensi del citato decreto. B) Questioni di merito 1) Messaggio sulla confezione Il messaggio riportato sulla confezione è volto alla promozione del latte UHT Parmalat Omega 3, del quale si raffigura la confezione e illustrandone le caratteristiche peculiari in termini di composizione ed efficacia. In prima analisi si esclude che l inserimento del messaggio volto a promuovere il latte Parmalat Omega 3, sulla confezione del latte Natura Premium, possa indurre i destinatari a confondere le due tipologie di prodotti. Infatti, il messaggio posto sul retro della confezione, peraltro riquadrato e connotato da colori accesi, reca la raffigurazione ben distinguibile della confezione del prodotto (Omega 3) che si presenta per tipologia e forma, oltre che per caratteristiche e composizione, completamente differente rispetto alla confezione del prodotto Natura Premium che ospita il messaggio. Sotto tale aspetto il messaggio non presenta profili suscettibili di censura. Quanto alle caratteristiche degli Omega 3, si osserva preliminarmente che le informazioni rese dal Ministero della Salute e la documentazione acquisita nel corso del procedimento, confermano univocamente l esistenza di un ampio consenso nella comunità scientifica circa gli effetti benefici per la salute connessi con l assunzione di alimenti contenenti acidi grassi polinsaturi della serie Omega 3, ovvero arricchiti con fonti degli stessi acidi grassi. Esulano dalla presente analisi le questioni relative alla definizione dei livelli di apporto di Omega 3 che possano giustificare le affermazioni correlate alla salute, anche in applicazione del Regolamento CE 1924/06, in quanto non ancora definite, essendo allo studio degli organi competenti. Le indicazioni contenute nel messaggio relative alle proprietà degli Omega 3 e all effetto coadiuvante riconosciuto a tali sostanze nel migliorare la fluidità del sangue, ridurre i depositi di trigliceridi e colesterolo e diminuire il rischio di malattie cardiovascolari, rispecchiano l informativa riportata sulla confezione del prodotto stesso Omega 3, approvata dal Ministero, in quanto ritenuta rispondente ai dati della letteratura scientifica. Tuttavia il messaggio non si limita alla prospettazione dei riconosciuti effetti degli acidi grassi polinsaturi Omega 3 nei termini riportati sulla confezione, ma attraverso l inserimento della frase introduttiva Scegli di stare bene ogni giorno con latte Omega 3 che precede l affermazione un aiuto naturale per cuore e arterie utilizzando artatamente l omonimia tra la

9 denominazione del prodotto (Omega 3) e la denominazione comune degli acidi grassi (Omega 3) di cui risulta addizionato, lascia intendere in modo improprio e confusorio che il latte stesso Omega 3 possa costituire un aiuto naturale per il cuore. La documentazione in atti e, in particolare, le indicazioni rese dal Ministero della Salute suggeriscono che allo stato e in attesa del completamento della revisione avviata, volta alla definizione degli apporti utili per rivendicare particolari effetti fisiologici non sia corretto attribuire direttamente le proprietà degli Omega 3 al prodotto latte della Parmalat arricchito con tali sostanze. Il medesimo Dicastero nel corso di una disamina di precedente etichetta, ha imposto alla Parmalat di eliminare ogni riferimento che implicasse una diretta correlazione tra il prodotto e possibili benefici effetti per il cuore. Ciò posto il messaggio nella sua composizione e formulazione testuale appare idoneo ad indurre i destinatari in errore in merito all efficacia connessa con l assunzione del prodotto pubblicizzato, in quanto lascia intendere contrariamente al vero, che gli effetti degli Omega 3 siano nella sostanza e, in modo transitivo, attribuibili al prodotto pubblicizzato. 2) Messaggio stampa Il messaggio apparso sulla stampa, da un lato, sottolinea alcuni tra i fattori ambientali e frutto di abitudini malsane che notoriamente possono esser causa di problematiche cardiocircolatorie, quindi, presenta in contrapposizione i benefici connessi con l assunzione di Omega 3 al fine di pubblicizzare il prodotto latte Parmalat arricchito con tali sostanze. In prima analisi non si ritiene che il messaggio possa indurre il convincimento che il prodotto in esame costituisca il rimedio da contrapporre ai fattori di rischio elencati. Risulta evidente dalla costruzione del messaggio che agli Omega 3 può essere riconosciuto un ruolo ausiliario nel mantenere il cuore in salute, stante la l azione coadiuvante nella regolazione dei livelli di triglicericidi e colesterolo, riconosciuta agli Omega 3. Tuttavia anche in questo messaggio attraverso l affermazione Parmalat Omega 3 fa bene al cuore, si tende ad estendere e correlare direttamente al prodotto le proprietà salutari indicate. Estensione che, come indicato dal Ministero della Salute non è né legittima, né compatibile con le caratteristiche del prodotto, così come illustrate in etichetta. Né può consentirsi con quanto argomentato dall operatore pubblicitario che ritiene la frase chiarita delle affermazione successive attraverso le quali le proprietà benefiche illustrate si riconducono più propriamente agli Omega 3. Infatti, al contrario l affermazione sembra avere valenza assoluta ed i successivi chiarimenti appaiono configurarsi come una declinazione del claim principale del quale costituiscono il fondamento. In altri termini il messaggio attribuisce in modo transitivo al latte Parmalat le caratteristiche ed i benefici degli Omega 3 di cui risulta arricchito suggerendo nel suo complesso e in modo fuorviante e che il consumo del latte Parmalat faccia bene al cuore nei termini illustrati nel successivo breve testo, in quanto ricco di tali sostanze dalle riconosciute proprietà coadiuvanti e benefiche sulla riduzione del deposito di trigliceridi e colesterolo sulle arterie. Si ritiene, pertanto in accordo con il parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che messaggio sia idoneo a trarre in inganno i destinatari circa le caratteristiche del prodotto in questione e gli effetti conseguibili con il suo consumo. VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07. In ordine alla quantificazione della sanzione, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo. n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della

10 violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto delle modalità di diffusione dei messaggi (confezione del prodotto e stampa nazionale), suscettibili di aver raggiunto un cospicuo numero di consumatori e dell importanza dell operatore trattandosi di un azienda che vanta una rilevante posizione di mercato. Inoltre, per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, il messaggio presente sulla confezione del prodotto risulta diffuso per un periodo lungo (circa sei mesi), mentre il messaggio stampa risulta avere avuto una diffusione brevissima. Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare alla società Parmalat S.p.A. la sanzione pecuniaria nella misura di (venticinquemilaseicento euro). RITENUTO, pertanto, in conformità, al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame siano idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del prodotto ed agli effetti connessi con la sua assunzione, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico ovvero, ledere le imprese concorrenti ai sensi dell articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05 nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; RITENUTO che, nel caso di specie, non sussiste la necessità di procedere all adeguamento dalla confezione per emendarla dei profili di ingannevolezza in essa ravvisati, dal momento che le confezioni recanti il messaggio relativo al latte Parmalat Omega 3, non sono più in circolazione essendone cessata produzione nel gennaio 2007 e che, pertanto, non appare necessario fissare un termine per l adeguamento delle confezioni, ai sensi dell articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05 nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n DELIBERA a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla PARMALAT S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a) del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146 e ne vieta l ulteriore diffusione. b) che alla società Parmalat S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di (venticinquemilaseicento euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può

11 disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del Consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL Antonio Catricalà PRESIDENTE

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