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1 Circolare del 29 aprile 2014 Indice (fare clic sull argomento per visualizzare la relativa parte della circolare) Il Decreto 66/2014 Novità con riferimento ai modelli F24 dei soggetti privati... 1 Le novità... 1 L addebito sul c/c del professionista... 3 Contributo per morosità incolpevole... 4 La morosità incolpevole... 5 I contributi... 6 Bonus Irpef. Le novità... 6 Campo di applicazione... 7 Importo del bonus... 9 Rivalutazione in un unica rata Il Decreto 66/2014 Novità con riferimento ai modelli F24 dei soggetti privati Il Decreto Irpef (Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66), ha introdotto importanti novità con 1 riferimento alle deleghe di pagamento (mod. F24). Più precisamente, l art.11 del decreto in oggetto, interviene su due fronti: Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 Abbattimento delle commissioni a banche e altri operatori a fronte del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento (per le quali si attende un risparmio, per l Agenzia delle Entrate pari a circa il 30% della spesa) Stretta alla possibilità di utilizzo degli F24 cartacei, anche per i privati, a favore delle trasmissioni telematiche. Le novità A decorrere dal 1 ottobre 2014, i versamenti mediante modello F24, anche per i privati, potranno essere eseguiti:

2 - esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (quindi Entratel o Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; - esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; - esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel o Fisconline, nonché servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Nessuna novità invece per le compensazioni interne, o verticali (ovvero le compensazioni tra crediti e debiti della stessa natura, senza presentare il modello F24). 2 NOVITA DAL 1 OTTOBRE 2014 ANCHE PER I PRIVATI! F24 a zero Solo Entratel o Fisconline F24 con compensazione e saldo finale positivo Entratel o Fisconline servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario

3 F24 con saldo finale superiore a euro Entratel o Fisconline servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario Compensazioni interne Nessuna novità Quanto appena chiarito va naturalmente ad aggiungersi alle previgenti disposizioni, che obbligavano i contribuenti titolari di partita ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità telematiche di pagamento (Entratel, Fisconline, home banking o Cbi). 3 L addebito sul c/c del professionista L art.11 stabilisce, inoltre, che l'utilizzatore dei servizi telematici può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento. Sarà tuttavia necessario il rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto. Viene così formalizzata una prassi già un uso, secondo la quale il consulente addebita sul suo conto corrente il modello F24 del contribuente, previa provvista di fondi da parte dello stesso.

4 Addebito sul proprio c/c della delega di un terzo: aspetti operativi Il consulente potrà inviare la delega di un soggetto terzo tramite servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (quindi, servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario, mentre sono esclusi i servizi telematici Entratel o Fisconline) è necessaria un apposita autorizzazione del contribuente, da inviare alla banca o alla posta che funge da intermediario il cliente/contribuente rimarrà sempre responsabile del pagamento (fatto salvo, ovviamente, il diritto alla restituzione dei fondi). Contributo per morosità incolpevole 4 L istituto della morosità incolpevole è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 102/2013, il quale ha istituito un apposito fondo (pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015) da destinare ai Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli entro la data del 29 ottobre Fondo per morosità incolpevole Destinato ai Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli entro la data del 29 ottobre Con il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, ( Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 ) ai 40 milioni stanziati se ne sono aggiunti ulteriori 226, distribuiti dal 2014 al 2020.

5 Affinché la misura divenisse operativa era tuttavia necessario attendere l apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avrebbe definito le modalità di ripartizione delle risorse. A giorni dovrebbe pertanto essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sarà dato il via libera al riparto dei primi 20 milioni di euro. La morosità incolpevole Viene definita morosità incolpevole la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita (o riduzione) della capacità reddituale del nucleo familiare. 5 Sono 6, nello specifico, le cause di morosità incolpevole: LE CAUSE DI MOROSITA INCOLPEVOLE la perdita di lavoro per licenziamento accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali

6 I contributi Al fine di poter accedere ai contributi, i Comuni saranno tenuti a verificare che i richiedenti: rispettino i parametri Isee previsti dal decreto; siano titolari di contratti di locazione registrati; siano residenti in un alloggio oggetto di procedure di rilascio da almeno un anno; abbiano cittadinanza italiana o europea, oppure siano titolari di un permesso di soggiorno; siano destinatari di atti di intimazione di sfratto con morosità con citazione per la convalida. I Comuni adotteranno quindi le misure necessarie per comunicare alla Prefettura l elenco dei soggetti che abbiano i requisiti richiesti per l accesso ai contributi. Dovrà inoltre essere garantito il pieno coinvolgimento dei proprietari degli immobili, al fine di porre in essere gli opportuni controlli sulla destinazione finale dei contributi onde poter evitare possibili abusi. 6 Il contributo concedibile non potrà essere superiore a euro e sarà erogato al moroso incolpevole. Contributo massimo morosità incolpevole euro Bonus Irpef. Le novità Il bonus Irpef, contenuto nell art. 1 del D.L. n. 66/2014 (entrato in vigore il 24 aprile 2014), vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha fatto sapere di voler rendere la misura strutturale mediante la Legge di Stabilità 2015, al fine di ridurre nell immediato la pressione

7 fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica. Le ricordiamo fin da ora che il credito viene riconosciuto in busta paga in maniera automatica dal sostituto di imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Campo di applicazione Il bonus è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR); dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). 7 Quindi, restano esclusi dall aiuto economico: gli incapienti (coloro che guadagnano meno euro annui), in quanto non pagano l Irpef grazie alle detrazioni già in vigore; ATTENZIONE Il fatto che un lavoratore non paghi l Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente

8 (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. In altri termini, un contribuente che dichiara euro ma non paga Irpef perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile riceve comunque i 640 euro. i pensionati; i titolari di partita Iva; i lavoratori domestici. Lavoratori interessati Lavoratori esclusi redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR); alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR). incapienti; i pensionati (art. 49, comma 2, lett. a) TUIR); i titolari di partita Iva; i lavoratori domestici. 8 LAVORATORI DOMESTICI Un discorso a parte meritano i collaboratori domestici. Questi ultimi, infatti, nonostante percepiscano un reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del Tuir e quindi rientranti nell'articolo 1 del decreto in commento sono caratterizzati dalla mancata applicazione della ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro. OSSERVA - Il motivo di fondo sta nell art. 23 del D.P.R. 600/73, che esclude il personale domestico tra i soggetti che devono operare la ritenuta di acconto al momento della corresponsione degli emolumenti. Quindi, non essendoci il sostituto di imposta l erogazione del bonus avverrà in maniera differente rispetto agli altri beneficiari.

9 Quest ultimi, infatti, potranno chiedere il bonus in prima persona solo in sede di dichiarazione dei redditi del OSSERVA - Sarà onere dei lavoratori domestici fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, anche da più sostituti, e il periodo di lavoro. Importo del bonus Quanto all importo del bonus, La informiamo che esso sarà ad importo fisso (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli e i euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai euro ma fino a euro, è previsto un meccanismo di décalage che si ottiene mediante l applicazione della seguente formula: bonus spettante = 640 x [( reddito complessivo)/2.000] 9 L importo 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. ATTENZIONE Per la determinazione delle detrazioni di cui al c. 1 dell art. 13 del TUIR il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, così come da ultimo modificato dall art. 1, c. 127, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

10 Di seguito Le illustriamo il meccanismo del bonus fiscale in base alle diverse fasce di reddito. IL MECCANISMO Aumento % Fascia di reddito Meccanismo Reddito Bonus reddito disponibile euro 640 euro 7, euro 640 euro 6, euro 640 euro 6, euro 640 euro 5, euro 640 euro 5, euro 640 euro 5, euro 640 euro 4,9 Reddito Bonus annuale euro 640 euro 4,6 complessivo fino 2014 da 640 euro euro 640 euro 4,5 a euro euro 640 euro 4, euro 640 euro 4, euro 640 euro euro 640 euro 3, euro 640 euro 3, euro 640 euro 3, euro 640 euro 3, euro 640 euro 3,3 Bonus Reddito euro 480 euro 2,4 decrescente al complessivo da euro 320 euro 1,6 crescere del a euro 160 euro 0,8 reddito euro 0 euro 0 10 I requisiti base

11 Per godere del beneficio è necessario che si verifichino due condizioni: 1) l imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti a Irpef zero o incapienti ); OSSERVA - Non incidono ai fini del suddetto calcolo le altre tipologie di detrazione, quali quelle per familiari a carico. 2) il reddito complessivo non dovrà essere superiore a euro. Requisiti base 1ª condizione: Irpef lorda su redditi lavoro dipendente > detrazioni di lavoro dipendente; 2ª condizione: Reddito complessivo <= euro. 11 Adempimenti del datore di lavoro I suddetti requisiti fanno sorgere in capo al sostituto di imposta una serie di adempimenti che Le illustriamo di seguito. Innanzitutto, bisogna determinare: l imposta lorda (occorre tener conto solo del reddito di lavoro dipendente); le detrazione, ai sensi dell art. 13, c. 1 TUIR (il parametro di calcolo è il reddito complessivo). Come precisato in premessa, le ricordiamo che l erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta. Esso va ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (24 aprile 2014), a partire dal primo periodo di paga utile. Bonus automatico Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti al sostituto di imposta in ordine al possesso dei requisiti e Prof. LUCIANO OLIVIERI Docente alla discipline spettanza economiche del bonus. aziendali Istituti Superiori di Stato Dottore commercialista

12 NOTA BENE L importo del credito riconosciuto va indicato nel CUD Gli importi non versati invece, dovranno essere indicati nel modello 770. Adempimenti del datore di lavoro stima del reddito annuale mediante proiezione di quello mensile; calcolo del bonus spettante (il primo appuntamento è quello di maggio 2014); controllo in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno; acquisizione della dichiarazione reddituale del lavoratore (o modello CUD) in caso di assunzione in corso d anno e in caso di presenza contemporanea di più rapporti di lavoro; indicazione del bonus erogato nel CUD o nel modello RECUPERO DEL CREDITO Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere recuperato dal monte ritenute fiscali (in pratica si procede alla compensazione visto che si tratta di un credito d imposta). NOTA BENE - Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito d imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto di imposta. Determinazione del credito

13 Con riferimento alla determinazione del credito, è nostra cura metterla al corrente che il Decreto Irpef all art. 1 c. 2 stabilisce quanto segue: il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Quindi, il credito sarà riconosciuto per intero (640 euro) a chi ha lavorato tutto l anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo. Metodo proporzionale La distribuzione del bonus è articolata in 8 mesi (da maggio a dicembre), ma il diritto si matura in 12 mesi. In altri termini, supponendo un rapporto di lavoro continuativo per tutto il 2014, quanto dovuto per ogni mese è pari a 53,33 euro (640/12), e non a 80 euro. Tuttavia, il bonus spetta da maggio a dicembre nella misura fissata dalla norma (massimo 640 euro): ciò vuol dire che il sostituto d imposta dovrà dividere quanto spettante per i mesi di lavoro (8 da maggio a dicembre) e quindi: 640/8= 80 euro mensili in caso di rapporto continuativo nel Quanto vale l importo mensile? da maggio a dicembre 2014: 80 euro (640/8); per l intero anno: 53,33 euro (640/12). Rilevanza del credito Infine, Le ricordiamo che le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Quindi, non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti. Rivalutazione in un unica rata

14 La Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi da 140 a 146 ha, di fatto, riaperto i termini per eseguire le rivalutazioni dei beni d impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali. La possibilità di procedere alla rivalutazione di cui alla Legge n. 342/2000 è riproposta, infatti, anche relativamente ai beni risultanti nel bilancio dell esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2012 e potrà essere effettuata nel bilancio dell esercizio successivo. Imposta sostitutiva Come disposto dall art. 1, comma 143, Legge di Stabilità 2014, il maggior valore iscritto in bilancio è riconosciuto ai fini delle imposte dei redditi ed IRAP a decorrere dal terzo successivo esercizio a quello di rivalutazione (in generale dal 2016) tramite il versamento di un imposta sostitutiva determinata applicando allo stesso un aliquota percentuale pari al: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili. 14 L art. 1, comma 145, Legge di Stabilità 2014, prevedeva che il versamento dell imposta sostitutiva dovesse essere effettuato in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi. La prima rata doveva essere versata: entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte usi redditi relative ai periodi d imposta successivi. In sostanza la prima rata andava versata il prossimo 16 giugno 2014 e le altre due, rispettivamente, il 16 giugno 2015 e 16 giugno D.L. 66/2014

15 Ora il comma 11 dell art. 4 del D.L. 66/2014 approvato dal Governo lo scorso 18 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 aprile ha modificato tale termine prevedendo che: Il comma 145 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n In sostanza il decreto riscrive retroattivamente le regole per il versamento dei tributi dovuti in caso di rivalutazione stabilendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014, in luogo delle tre rate annuali senza interessi previste dalla legge originaria. Effetti Nei bilanci 2013 interessati dalla rivalutazione, è stato iscritto al passivo (oltre alla riserva in sospensione di imposta) il debito per l'imposta sostitutiva, suddividendolo tra quota con scadenza entro (un terzo) e quota con scadenza oltre 12 mesi (due terzi). Questa ripartizione viene ora cancellata dal decreto, inficiando la precisione del bilancio. La novità contenuta nel D.L. 66/2014, oltre a generare più di un dubbio per la palese violazione dei principi di irretroattività e di legittimo affidamento dei contribuenti, può indurvi, qualora non abbiate ancora sottoposto il bilancio all'approvazione assembleare (in genere nell'ultima settimana di aprile), a ritornare sui vostri passi, riportando ad esaminare rendiconti annuali. 15 Qualora abbiate proposto ai soci di approvare la rivalutazione, basandosi su calcoli di opportunità anche fiscale, è necessario rivedere i conti, procedendo, laddove la scelta non sia più conveniente a seguito del pagamento in unica soluzione, ad approvare nuovamente il progetto di bilancio senza rivalutazione, avvalendosi eventualmente del rinvio a 180 giorni per (ri)convocare l'assemblea degli azionisti. Questo nuovo rendiconto non comporterà modifiche sul risultato d'esercizio in quanto nel 2013 gli ammortamenti sono ancora stanziati sui valori storici.

16 * * * * * * Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione a riguardo Con viva cordialità Prof. Luciano Olivieri 16

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