VOLUNTARY DISCLOSURE

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1 VOLUNTARY DISCLOSURE Legge n. 186/2014 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonché del potenziamento della lotta all evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio Vicenza - 26 febbraio 2015

2 Lo SCAMBIO di INFORMAZIONI in AMBITO INTERNAZIONALE e la FINE del SEGRETO BANCARIO alla BASE della SCELTA di ADERIRE alla VOLUNTARY DISCLOSURE 2

3 VOLUNTARY DISCLOSURE e SCAMBIO di INFORMAZIONI INTERNAZIONALE Negli ultimi anni la cooperazione internazionale ai fini fiscali attuata tramite lo scambio di informazioni è divenuta uno dei perni centrali intorno ai quali ruota la politica degli Stati in tema di lotta all evasione fiscale internazionale Gli strumenti giuridici a disposizione degli Stati per attivare un canale informativo si articolano in trattati bilaterali o multilaterali, sottoscritti, rispettivamente, con uno o più Paesi, nonché, per gli Stati Membri UE, le Direttive 3

4 VOLUNTARY DISCLOSURE e SCAMBIO di INFORMAZIONI INTERNAZIONALE Attualmente, le principali fonti info per le Autorità fiscali sono costituite da: Direttiva 2011/16/UE cui l Italia ha dato attuazione con il D.Lgs. n. 29/2014; Convenzioni multilaterali sull assistenza reciproca in materia fiscale, valide tra gli Stati sottoscrittori; Convenzioni contro le doppie imposizioni redatte secondo l art. 26 del modello OCSE, valide tra gli Stati sottoscrittori; Accordi per lo scambio di informazioni [ TIEA (Tax Information Exchange Agreement)], normalmente conclusi con Stati ex paradisi fiscali, validi tra gli Stati sottoscrittori; Accordi FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act), negoziati bilateralmente tra gli U.S.A. ed i Paesi sottoscrittori, concernenti una procedura di scambio automatico e sistematico di talune informazioni; Nuovo Standard OCSE (CRS) per lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali di tutto il mondo, in corso di definizione in ambito OCSE (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) 4

5 VOLUNTARY DISCLOSURE e SCAMBIO di INFORMAZIONI INTERNAZIONALE TIPOLOGIE di SCAMBIO di INFORMAZIONI A RICHIESTA SPONTANEO AUTOMATICO VERIFICHE FISCALI SIMULTANEE o CONGIUNTE Lo scambio avviene a seguito di specifica richiesta dello Stato A allo Stato B in relazione alla posizione fiscale di un singolo o di più contribuenti, oggetto di verifica nello Stato A Lo Stato B, essendo in possesso di elementi tali da dedurre l alta probabilità che nello Stato A un contribuente si sia sottratto al pagamento delle imposte, decide autonomamente di condividere le informazioni con l autorità fiscale dell altro Paese Si tratta di una procedura sistematica e periodica attivata tra due o più Stati che consente il flusso automatico di determinati dati riferiti a tutti i contribuenti dei rispettivi Paesi che effettuano determinate tipologie di operazioni Attività ispettiva amministrativa condotta nello stesso momento: in diversi Stati, da funzionari appartenenti alle rispettive Amministrazioni; in un singolo Stato, da funzionari appartenenti ad Amministrazioni di Stati diversi 5

6 VOLUNTARY DISCLOSURE e SCAMBIO di INFORMAZIONI INTERNAZIONALE PRINCIPALI STRUMENTI di SCAMBIO di INFORMAZIONI Strumento giuridico Natura Tipo di SCAMBIO Finalità Recepimento in Italia Ambito operatività Cooperative Directive Direttiva 2011/16/UE Direttiva automatico contrasto evasione SI Unione Europea MAAT Convention 1988 Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters Trattato multilaterale su richiesta contrasto evasione Convenzione è in vigore da 1988 A fine gennaio Paesi sottoscrittori Ambito internazionale DTC Convenzioni bilaterali contro doppie imposizioni basate su art. 26 Mod. OCSE Trattato bilaterale su richiesta contrasto evasione Italia ha firmato 103 DTC Ambito internazionale TIEA Tax Information Exchange Agreement Trattato bilaterale su richiesta contrasto evasione Italia ha firmato 7 TIEA Ambito internazionale FACTA Foreign Account Tax Compliance Act Trattato bilaterale con U.S.A. automatico contrasto evasione FACTA USA - ITALIA è in fase di recepimento Ambito internazionale CAA and CRS Competent Authority Agreement Common Reporting Standard Trattato multilaterale automatico contrasto evasione Accordo già firmato tra 51 Paesi il 29/10/2014 Svizzera aderito il 19/11/2014 Ambito internazionale 6

7 CRS Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information Under the standard, jurisdictions obtain financial information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. (...). To prevent circumventing the CRS it is designed with a broad scope across three dimensions: TIPI di REDDITO INTERMEDIARI FINANZIARI OBBLIGATI SOGGETTI TITOLARI CONTI The financial information to be reported with respect to reportable accounts includes all types of investment income (including interest, dividends, income from certain insurance contracts and other similar types of income) but also account balances and sales proceeds from financial assets. The financial institutions that are required to report under the CRS do not only include banks and custodians but also other financial institutions such as brokers, certain collective investment vehicles and certain insurance companies. Reportable accounts include accounts held by individuals and entities (which includes trusts and foundations), and the standard includes a requirement to look through passive entities to report on the individuals that ultimately control these entities. 7

8 CRS Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information CONTI RAPPORTI - REDDITI OGGETTO di SCAMBIO AUTOMATICO Tutti i tipi di redditi finanziari (frutti degli investimenti quali interessi, dividendi, altri proventi finanziari) Plusvalenze Saldi dei conti/rapporti INTERMEDIARI OBBLIGATI allo SCAMBIO AUTOMATICO Banche Altri intermediari finanziari (broker, OICVM, etc.) Alcune tipi di imprese di assicurazione SOGGETTI TITOLARI dei CONTI OGGETTO di COMUNICAZIONE Conti e rapporti detenuti da: Persone fisiche e giuridiche (società ed enti); società ed enti senza personalità giuridica Trust e fondazioni Titolari effettivi dei conti 8

9 CRS Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information CRS - PROCESSO AVANZAMENTO ADOZIONE NUOVO STANDARD OCSE Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes - Berlino Ottobre 2014 Il 29/10/2014, a Berlino, è stato siglato l accordo dai rappresentanti di 51 Paesi e giurisdizioni membri dell OCSE (tra cui Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Italia) che prevede l adozione del nuovo standard globale unico (CRS) per lo scambio automatico delle informazioni Il 19/11/2014 l accordo è stato firmato anche dalla Svizzera È altamente probabile che nei prossimi mesi molti altri Paesi - tra i 123 che aderiscono al Global Forum - aderiranno all accordo, entrando a far parte dei cosiddetti early adopters La tabella di marcia del CRS prevede di condividere le prime informazioni nel 2017 relativamente ai conti intrattenuti dal 31/12/2015 9

10 CRS - ADOZIONE NUOVO COMMON REPORTING STANDARD OCSE Elenco degli Stati che si sono vincolati a sottoscrivere il MCAA e a scambiarsi reciprocamente le informazioni dal 2017 Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom, Uruguay Elenco degli Stati che si sono vincolati a sottoscrivere il MCAA e a scambiarsi reciprocamente le informazioni dal 2018 Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, China, Costa Rica, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates 10

11 RECENTI EVOLUZIONI dello SCAMBIO INFO nella UE 14/10/2014 ACCORDO POLITICO ECOFIN 09/12/2014 APPROVAZIONE MODIFICA DIR 2011/16/UE DAL 30/09/2017 COMUNICAZIONE AUTOMATICA DATI e INFORMAZIONI CONCERNENTI i TITOLARI dei CONTI DETENUTI dagli INTERMEDIARI FINANZIARI RELATIVAMENTE ai PERIODI di IMPOSTA a DECORRERE dal 1/1/

12 NORME IMPOSITIVE e SANZIONATORIE rilevanti ai fini VD 12

13 OBBLIG0 MONITORAGGIO FISCALE QUADRO RW DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE (questo sconosciuto ) 13

14 SOGGETTI e OGGETTO del MONITORAGGIO FISCALE L art. 4, D.L. 167/1990 dispone che: Le PERSONE FISICHE (nonché gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate) RESIDENTI IN ITALIA devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi (QUADRO RW) gli INVESTIMENTI ALL ESTERO e le ATTIVITÀ ESTERE di NATURA FINANZIARIA ( ASSET ESTERI ) suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo di imposta di riferimento A partire dal periodo d imposta 2013 (UNICO 2014), tale obbligo ricade anche sulle P.F. che non siano possessori diretti dei predetti ASSET ESTERI, ma risultino comunque esserne i c.d. TITOLARI EFFETTIVI ai sensi della normativa antiriciclaggio (cfr. art. 1, co. 2, lett. u) e allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007) 14

15 SOGGETTI OBBLIGATI al MONITORAGGIO FISCALE NOTA BENE (1) COMUNIONE o CONTESTAZIONE ASSET ESTERI: se gli ASSET ESTERI sono in comunione o cointestati, l obbligo del MONITORAGGIO FISCALE (RW) grava su ciascun soggetto comproprietario o cointestatario (con riferimento all intero valore delle attività) DISPONIBILITÀ o POSSIBILITÀ di MOVIMENTAZIONE e PRELIEVO degli ASSET ESTERI : sono obbligati a compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio non solo i «titolari» (i.e. gli «intestatari») degli ASSET ESTERI ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o possibilità di movimentazione (delega prelievo) 15

16 SOGGETTI OBBLIGATI al MONITORAGGIO FISCALE NOTA BENE (2/1) «TITOLARE EFFETTIVO» degli ASSET ESTERI: è obbligata al monitoraggio fiscale (RW) anche la PERSONA FISICA che: pur non avendo la titolarità degli ASSET ESTERI; pur non godendo della disponibilità degli ASSET ESTERI (non avendo alcuna delega al prelievo che li autorizzi ad operare su un conto estero anche nell interesse proprio) e pur non possedendo gli ASSET ESTERI per il tramite di interposta persona sia tuttavia qualificabile come «TITOLARE EFFETTIVO» degli ASSET ESTERI ai sensi del D. Lgs. n. 231/

17 SOGGETTI OBBLIGATI al MONITORAGGIO FISCALE NOTA BENE (2/2) Ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), per «TITOLARE EFFETTIVO» di un entità giuridiche terze (società ed enti) si intende : a) in caso di partecipazione in società: ogni P.F. che possieda o controlli la società, attraverso il possesso o controllo - diretto o indiretto - di una percentuale di partecipazione al capitale sociale superiore al 25% b) in caso di altre entità o istituti giuridici quali fondazioni e/o trust, che amministrino e distribuiscano fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, ogni P.F. beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio dell entità giuridica 2) ogni P.F. che eserciti il controllo su almeno il 25% del patrimonio 17

18 SOGGETTI OBBLIGATI al MONITORAGGIO FISCALE NOTA BENE (3) ASSET ESTERI detenuti attraverso SOGGETTI INTERPOSTI: l obbligo del MONITORAGGIO FISCALE (RW) sussiste altresì nel caso in cui gli ASSET ESTERI siano posseduti per interposta persona, e ciò sia in caso di INTERPOSIZIONE FITTIZIA, sia in caso di INTERPOSIZIONE REALE (cfr. art. 37, co. 3, DPR 600/1973) Un possibile esempio di INTERPOSIZIONE è rappresentato dalla situazione in cui una PERSONA FISICA abbia l effettiva disponibilità di attività finanziarie e/o investimenti «formalmente» intestati ad un TRUST (sia esso residente in Italia o in altro Stato), il quale tuttavia costituisca uno «schermo meramente formale» ATTENZIONE: qualora il soggetto interposto sia estero (e.g. fiduciaria estera) devono considerarsi «detenute all estero» anche le attività finanziarie «italiane» eventualmente intestate a tale soggetto estero 18

19 ASSET ESTERI ESONERATI DAL MONITORAGGIO FISCALE Lo stesso art. 4, D.L. 167/1990 prevede tuttavia che NON debbano essere indicati nel QUADRO RW i seguenti ASSET ESTERI: Attività finanziarie e patrimoniali affidate in GESTIONE o in AMMINISTRAZIONE ad INTERMEDIARI FINANZIARI RESIDENTI in Italia (IFR) Contratti comunque conclusi attraverso l intervento di un IFR a condizione che i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a RITENUTA o ad IMPOSTA SOSTITUTIVA dall intermediario stesso DEPOSITI/CONTI CORRENTI BANCARI ESTERI il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d imposta non sia superiore ad

20 ASSET ESTERI ESONERATI DAL MONITORAGGIO FISCALE MONITORAGGIO - ESONERI QUANTITATIVI PRECEDENTI ESONERO RW fino al 2012 SE AMMONTARE TOTALE ASSET ESTERI al 31/12 SUPERIORE applicabilità favor rei 20

21 SANZIONI PER VIOLAZIONI QUADRO RW PAESE DETENZIONE ASSET ESTERI ANNI ACCERTABILI VIOLAZIONI RW SANZIONI VIOLAZIONI RW ASSET ESTERI detenuti in PAESI BLACK-LIST dal 2004 al % % dal 2008 ASSET ESTERI detenuti in PAESI NON BLACK-LIST dal 2009 al % 21

22 CAPITALI DETENUTI in PAESI BLACK-LIST PRESUNZIONE di EVASIONE per REDDITI-FONTE 22

23 ASSET in PBL - PRESUNZIONE EVASIONE dei REDDITI-FONTE Art D.L. 78/2009 ASSET ESTERI detenuti in PAESI BLACK-LIST NON indicati in quadro RW si presumono costituiti mediante REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE SANZIONI e TERMINI ACCERTAMENTO EVASIONE FISCALE RADDOPPIATI TERMINI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI QUADRO RW RADDOPPIATI È FATTA SALVA LA PROVA CONTRARIA con ONERE a CARICO del CONTRIBUENTE 23

24 ASSET in PBL - SANZIONI EVASIONE REDDITI-FONTE PAESE DETENZIONE ASSET ESTERI PRESUNZIONE EVASIONE REDDITI-FONTE pari ad importo ASSET ESTERI detenuti in PAESI BLACK-LIST ASSET ESTERI detenuti in PAESI NON BLACK-LIST PRESUNZIONE EVASIONE NON APPLICABILE ANNI ACCERTABILI REDDITI NON DICHIARATI dal 2006 al 2013 dal 2010 al 2013 SANZIONI REDDITI NON DICHIARATI 100% % da % 24

25 OBBLIGO di TASSAZIONE in ITALIA dei REDDITI-FRUTTI degli ASSET ESTERI RW 25

26 OBBLIGO DICHIARAZIONE dei REDDITI ESTERI derivanti da ASSET RW I soggetti residenti in Italia devono assoggettare a tassazione tutti i redditi ovunque prodotti (quindi anche quelli originatisi all estero) Ne discende che anche i FRUTTI ANNUALI derivanti dagli investimenti in ASSET ESTERI (interessi, dividendi, plusvalenze, redditi di immobili locati, ecc.), qualora non assoggettati a tassazione per il tramite dell intervento di un IFR, devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi del contribuente, applicando la medesima tassazione prevista per la corrispondente categoria di redditi di fonte italiana (e.g. interessi, dividendi, plusvalenze, affitti e simili conseguiti all estero devono essere tassati come se fossero stati conseguiti in Italia) 26

27 SANZIONE EVASIONE REDDITI-FRUTTI ESTERI da ASSET RW PAESE DETENZIONE ASSET ESTERI REDDITI-FRUTTI conseguiti tramite ASSET ESTERI detenuti in PAESI BLACK-LIST REDDITI-FRUTTI conseguiti tramite ASSET ESTERI detenuti in PAESI NON BLACK-LIST ANNI ACCERTABILI VIOLAZIONI RW dal 2010 al 2013 dal 2010 al 2013 SANZIONI VIOLAZIONI RW 133% 133% 27

28 VOLUNTARY DISCLOSURE La LEGGE n. 186/

29 VD - AMBITO OGGETTIVO e SOGGETTIVO di APPLICAZIONE La Legge n. 186/2014 (Legge VD) comprende due distinte procedure di regolarizzazione VD INTERNAZIONALE VD NAZIONALE 29

30 VD - AMBITO OGGETTIVO e SOGGETTIVO di APPLICAZIONE VD INTERNAZIONALE È la procedura di emersione che devono intraprendere le PERSONE FISICHE RESIDENTI che hanno occultato capitali all estero (ASSET ESTERI) violando gli obblighi di MONITORAGGIO FISCALE (RW) Tale procedura comporta l OBBLIGO di regolarizzare anche tutte le altre INFEDELTÀ DICHIARATIVE compiute dal soggetto, i.e.: evasione REDDITI-FRUTTI collegati agli ASSET ESTERI eventuale evasione dei REDDITI-FONTE che hanno permesso di costituire gli ASSET ESTERI (rif. PRESUNZIONE art. 12) eventuale evasione di QUALSIASI ALTRO REDDITO conseguito in Italia e/o all estero, NON CONNESSO con gli ASSET ESTERI 30

31 VD - AMBITO OGGETTIVO e SOGGETTIVO di APPLICAZIONE VD INTERNAZIONALE OBBLIGO di indicare TUTTI gli ASSET costituiti o detenuti all ESTERO (anche indirettamente o per interposta persona) OBBLIGO di fornire i DOCUMENTI e le INFORMAZIONI necessari ai fini della determinazione analitica tanto dei REDDITI-FONTE che sono serviti per costituire o acquistare i suddetti ASSET ESTERI, quanto dei REDDITI-FRUTTI che sono stati originati dalla loro dismissione e/o disinvestimento (e.g. plusvalenze cessione partecipazioni, proventi riscatto fondi investimento, ecc.) ovvero dal loro impiego od utilizzo in qualsiasi forma (e.g. interessi bancari, dividendi da partecipazioni, ecc.) OBBLIGO di indicare TUTTI gli eventuali ULTERIORI MAGGIORI IMPONIBILI NON CONNESSI con gli ASSET ESTERI 31

32 VD - AMBITO OGGETTIVO e SOGGETTIVO di APPLICAZIONE VD INTERNAZIONALE - NOTA BENE (1) Se la VIOLAZIONE degli OBBLIGHI di MONITORAGGIO FISCALE (RW) è stata compiuta da un soggetto oggi defunto possono avvalersi della VD anche i suoi EREDI a condizione che il de cuius (defunto) fosse fiscalmente residente in Italia nel momento in cui ha violato i propri obblighi RW 32

33 VD - AMBITO OGGETTIVO e SOGGETTIVO di APPLICAZIONE VD INTERNAZIONALE - NOTA BENE (2/1) La Legge VD ha introdotto il criterio del pro quota in base al quale ai soli fini della procedura VD ASSET ESTERI oggetto della regolarizzazione SI PRESUMONO RIPARTITI IN QUOTE UGUALI - per ciascun periodo d impostatra i soggetti che ne avevano la disponibilità al termine del periodo 33

34 VD - AMBITO OGGETTIVO e SOGGETTIVO di APPLICAZIONE VD INTERNAZIONALE - NOTA BENE (2/2) Conseguenze criterio del pro quota ASSET illecitamente detenuti all estero in comunione tra più soggetti istanza VD deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati ma SOLO per la QUOTA-PARTE di propria competenza 34

35 VD - AMBITO OGGETTIVO e SOGGETTIVO di APPLICAZIONE VD INTERNAZIONALE - NOTA BENE (3) Legge VD consente di quantificare IMPOSTE EVASE sui REDDITI-FRUTTI ANNUALI degli ASSET ESTERI RW applicando METODO FORFETTARIO IMPORTO ASSET ESTERI al 31/12 x 5% x 27% 35

36 VD - AMBITO OGGETTIVO e SOGGETTIVO di APPLICAZIONE VD NAZIONALE È la procedura di regolarizzazione che possono intraprendere TUTTI I CONTRIBUENTI DIVERSI da quelli soggetti agli obblighi di MONITORAGGIO FISCALE (RW) I soggetti interessati sono quindi: PERSONE FISICHE (che non abbiano violato gli obblighi RW) SOCIETÀ di ogni tipo (S.A.S., S.N.C., S.R.L., S.P.A., ecc.) ENTI COMMERCIALI Tale procedura permette [rectius, obbliga] a regolarizzare tutte le INFEDELTÀ DICHIARATIVE compiute dal soggetto aderente 36

37 VD - AMBITO OGGETTIVO e SOGGETTIVO di APPLICAZIONE VD - INFEDELTÀ DICHIARATIVE DA REGOLARIZZARE Violazioni commesse fino al 30/09/2014 relative a: MAGGIORI IMPONIBILI ai fini IRPEF (e relative addizionali) e ai fini delle IMP. SOST. IRPEF, nonché agli effetti dei correlati CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAGGIORI IMPONIBILI ai fini IRES e ai fini IRAP IVA e RITENUTE NON VERSATE relativamente a TUTTI i PERIODI di IMPOSTA per i quali, alla data di presentazione dell istanza VD, NON sono SCADUTI i TERMINI per l ACCERTAMENTO 37

38 CARATTERISTICHE QUALIFICANTI PROCEDURA VD SPONTANEITÀ COMPLETEZZA VERIDICITÀ istanza del richiedente è spontanea e consapevole i fatti e i documenti comunicati e trasmessi all Agenzia devono essere completi I documenti prodotti e le dichiarazioni rese dai soggetti aderenti devono essere pienamente rispondenti al vero Natura di confessione stragiudiziale IRRETRATTABILE Richiede relazione di accompagnamento al fine di fornire un quadro generale di tutte le violazioni che formano oggetto della procedura, delle modalità con cui le stesse sono state realizzate e dei momenti in cui sono state commesse 38

39 CARATTERISTICHE QUALIFICANTI PROCEDURA VD VIOLAZIONE OBBLIGO COMPLETEZZA e VERIDICITÀ NUOVO SPECIFICO REATO VD ESIBIZIONE di ATTI FALSI e COMUNICAZIONE DATI NON RISPONDENTI AL VERO La nuova fattispecie di delitto, introdotta ad hoc, incrimina la condotta di chiunque (il contribuente che accede alla VD o il professionista che lo assiste), nell ambito della procedura, esibisce o trasmette documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, punendola con la reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni 39

40 CARATTERISTICHE QUALIFICANTI PROCEDURA VD TUTELA OBBLIGO di COMPLETEZZA e VERIDICITÀ obbligo per il contribuente che aderisce alla VD di rilasciare al professionista incaricato una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETÀ ATTESTANTE la VERITÀ e COMPLETEZZA delle INFORMAZIONI FORNITE 40

41 CAUSE di NON AMMISSIBILITÀ alla PROCEDURA VD L accesso alla VD non è ammesso se il contribuente abbia acquisito formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività accertamento tributario ovvero di un indagine o procedimento penale per violazioni di norme tributarie. Costituisce causa ostativa all accesso alla VD anche la formale conoscenza acquisita da eventuali soggetti solidalmente coobbligati in via tributaria e/o da eventuali soggetti concorrenti nel reato commesso dal contribuente. La preclusione tuttavia opera solo in relazione a procedimenti amministrativi e/o penali relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura, i.e.: violazioni quadro RW infedeltà dichiarative (evasione redditi) 41

42 VOLUNTARY DISCLOSURE EFFETTI PREMIALI ABBATTIMENTO SANZIONI 42

43 VD - EFFETTI PREMIALI - RIDUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RIDUZIONE SANZIONI RW VIOLAZIONI MONITORAGGIO FISCALE SENZA RIMPATRIO FISICO o GIURIDICO ASSET in PAESE UE o SEE e SENZA AUTORIZZAZIONE all INTERM. FINANZ. ESTERO GESTORE/CUSTODE ASSET a COMUNICARE INFO ad ADE ABBATTIMENTO 25% SANZIONE MINIMA EDIT CON RIMPATRIO FISICO o GIURIDICO ASSET in PAESE UE o SEE o in alternativa AUTORIZZAZIONE all INTERM. FINANZ. ESTERO GESTORE/CUSTODE ASSET a COMUNICARE INFO ad ADE ABBATTIMENTO 50% SANZIONE MINIMA EDIT 43

44 VD - EFFETTI PREMIALI - RIDUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DISAPPLICAZIONE RADDOPPIO SANZIONI PRESUNZIONE EVASIONE REDDITI-FONTE costitutivi ASSET ESTERI in PAESI BLACK-LIST (PBL) SENZA VD SANZIONE DOPPIA INFEDELE DICHIARAZIONE 200% CON VD SE PBL FIRMA ACCORDO CON ITA NO RADDOPPIO SANZIONE-BASE 100% SANZIONE VD 75% 44

45 VD - EFFETTI PREMIALI - RIDUZIONE TERMINI ACCERTAMENTO DISAPPLICAZIONE RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI MONITORAGGIO FISCALE (RW) ASSET ESTERI detenuti in PAESI BLACK-LIST (PBL) CON VD ANNI ACCERTABILI SENZA VD SE PBL FIRMA ACCORDO CON ITA e anche RIMPATRIO ASSET ESTERI o AUTORIZZAZIONE a I.F. ESTERO DAL 2004 AL 2013 DAL 2009 AL

46 VD - EFFETTI PREMIALI - RIDUZIONE TERMINI ACCERTAMENTO DISAPPLICAZIONE RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO PRESUNZIONE EVASIONE REDDITI-FONTE costitutivi ASSET ESTERI in PAESI BLACK-LIST (PBL) CON VD ANNI ACCERTABILI SENZA VD SE PBL FIRMA ACCORDO CON ITA e anche RIMPATRIO ASSET ESTERI o AUTORIZZAZIONE a I.F. ESTERO DAL 2006 AL 2013 DAL 2010 AL

47 VD - DEFINIZIONE AGEVOLATA della PROCEDURA VD L Agenzia delle Entrate una volta acquisita l istanza la relazione accompagnatoria illustrativa e tutti i relativi allegati di supporto procede ad accertare il QUANTUM dovuto QUANTIFICAZIONE è ONERE AGENZIA ENTRATE 47

48 VD - DEFINIZIONE AGEVOLATA della PROCEDURA VD TOTALE QUANTUM DOVUTO = IMPOSTE PIENE + SANZIONI RIDOTTE VD 48

49 VD - DEFINIZIONE AGEVOLATA della PROCEDURA VD Il contribuente può versare le somme dovute a seguito di: INVITO A COMPARIRE ai sensi dell art. 5, comma 1, D.Lgs. 218/1997, relativo alle imposte evase, cui il contribuente può decidere di prestare piena adesione (c.d. adesione all invito al contraddittorio o acquiescenza ), versando il QUANTUM dovuto entro il 15 giorno antecedente la data fissata per la comparizione EVASIONE IMPOSTE REDDITI NON DICHIARATI ACQUIESCENZA all INVITO SANZIONI VD - RIDOTTE a 1/6 49

50 VD - DEFINIZIONE AGEVOLATA della PROCEDURA VD Se non intende prestare acquiescenza, il contribuente può versare le somme dovute a seguito di: ACCERTAMENTO CON ADESIONE, versando il QUANTUM dovuto entro 20 giorni dall emissione dell atto di accertamento delle imposte evase EVASIONE IMPOSTE REDDITI NON DICHIARATI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SANZIONI VD - RIDOTTE a 1/3 50

51 VD - DEFINIZIONE AGEVOLATA della PROCEDURA VD Il contribuente dovrà inoltre versare le somme dovute per le VIOLAZIONI MONITORAGGIO FISCALE (RW) indicate nell ATTO di CONTESTAZIONE SANZIONI definibile in via agevolata ai sensi dell art. 16, D.Lgs. 472/1997, versando le sanzioni ridotte ivi indicate entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso VIOLAZIONI MONITORAGGIO QUADRO RW DEFINIZIONE AGEVOLATA SANZIONI VD - RIDOTTE a 1/3 51

52 REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI MONITORAGGIO FISCALE ASSET ESTERI NON INDICATI in QUADRO RW PAESE di DETENZIONE ASSET ESTERI RW RIMPATRIO ASSET ESTERI COME CONDIZIONE PER RIDUZIONE 50% SANZIONE-BASE RW SANZIONE-BASE RW ORDINARIA SANZIONE-BASE RW CON VD SANZIONE DEFINITA (1/3) PAESE BLACK-LIST CON RIMPATRIO FISICO o GIURIDICO o CON AUTORIZZAZIONE I.F. ESTERO a COMUNICAZIONE INFO a AdE ITA NO RIMPATRIO ASSET ESTERI e NO AUTORIZZAZIONE a I.F. ESTERO 6% 3% 1% 6% 4,5% 1,5% PAESE BLACK-LIST CON ACCORDO SCAMBIO INFO CON ITA CON RIMPATRIO FISICO o GIURIDICO o CON AUTORIZZAZIONE I.F. ESTERO a COMUNICAZIONE INFO a AdE ITA NO RIMPATRIO ASSET ESTERI e NO AUTORIZZAZIONE a I.F. ESTERO 6% 1,5% 0,5% 6% 2,25% 0,75% PAESE NON BLACK-LIST CON RIMPATRIO FISICO o GIURIDICO o CON AUTORIZZAZIONE I.F. ESTERO a COMUNICAZIONE INFO a AdE ITA NO RIMPATRIO ASSET ESTERI e NO AUTORIZZAZIONE a I.F. ESTERO 3% 1,5% 0,5% 3% 2,25% 0,75% 52

53 REGOLARIZZAZIONE REDDITI-FONTE NON DICHIARATI COSTITUTIVI ASSET ESTERI detenuti in PAESI BLACK-LIST PAESE di DETENZIONE ASSET ESTERI RW LUOGO ove è stato CONSEGUITO IL REDDITO-FONTE NON DICHIARATO SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE CON VD SANZIONE DEFINITA in ACQUESCENZA (1/6) SANZIONE DEFINITA in ADESIONE (1/3) PAESE BLACK-LIST ESTERO 267% 200% 33,3% 66,7% ITALIA 200% 150% 25% 50% PAESE BLACK-LIST CON ACCORDO SCAMBIO INFO CON ITA ESTERO 133% 100% 16,6% 33% ITALIA 100% 75% 12,5% 25% 53

54 REGOLARIZZAZIONE REDDITI-FRUTTI NON DICHIARATI derivanti da IMPIEGO /UTILIZZAZIONE / DISMISSIONE ASSET ESTERI PAESE di DETENZIONE ASSET ESTERI RW LUOGO ove è stato CONSEGUITO IL REDDITO-FRUTTO NON DICHIARATO SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE CON VD SANZIONE DEFINITA in ACQUESCENZA (1/6) SANZIONE DEFINITA in ADESIONE (1/3) QUALSIASI PAESE ESTERO ESTERO 133% 100% 16,6% 33% 54

55 REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI MONITORAGGIO FISCALE ASSET ESTERI NON INDICATI in QUADRO RW TOT. ASSET ESTERI detenuti al 31 DICEMBRE di ciascun ANNO ACCERTABILE ipotizzati pari a PAESE di DETENZIONE ASSET ESTERI RW RIMPATRIO ASSET ESTERI COME CONDIZIONE PER RIDUZIONE 50% SANZIONE-BASE RW SANZIONE-BASE RW ORDINARIA SANZIONE-BASE RW CON VD SANZIONE DEFINITA (1/3) PAESE BLACK-LIST CON RIMPATRIO ASSET ESTERI in PAESE UE o SEE o CON AUTORIZZAZIONE a I.F. ESTERO NO RIMPATRIO e NO AUTORIZZAZIONE RIDUZIONE 50% 6% 3% 1% RIDUZIONE 25% 6% 4,5% 1,5%

56 REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI MONITORAGGIO FISCALE ASSET ESTERI NON INDICATI in QUADRO RW TOT. ASSET ESTERI detenuti al 31 DICEMBRE di ciascun ANNO ACCERTABILE ipotizzati pari a PAESE di DETENZIONE ASSET ESTERI RW RIMPATRIO ASSET ESTERI COME CONDIZIONE PER RIDUZIONE 50% SANZIONE-BASE RW SANZIONE-BASE RW ORDINARIA SENZA VD SANZIONE-BASE RW CON VD SANZIONE DEFINITA (1/3) PAESE BLACK-LIST MA CON ACCORDO SCAMBIO INFO CON ITA CON RIMPATRIO ASSET ESTERI in PAESE UE o SEE o CON AUTORIZZAZIONE a I.F. ESTERO NO RIMPATRIO e NO AUTORIZZAZIONE RIDUZIONE 50% + 50% 6% 1,5% 0,50% RIDUZIONE 50% + 25% 6% 2,25% 0,75%

57 REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI MONITORAGGIO FISCALE ASSET ESTERI NON INDICATI in QUADRO RW TOT. ASSET ESTERI detenuti al 31 DICEMBRE di ciascun ANNO ACCERTABILE ipotizzati pari a PAESE di DETENZIONE ASSET ESTERI RW RIMPATRIO ASSET ESTERI COME CONDIZIONE PER RIDUZIONE 50% SANZIONE-BASE RW SANZIONE-BASE RW ORDINARIA SENZA VD SANZIONE-BASE RW CON VD SANZIONE DEFINITA (1/3) PAESE NON BLACK-LIST CON RIMPATRIO ASSET ESTERI in PAESE UE o SEE o CON AUTORIZZAZIONE a I.F. ESTERO NO RIMPATRIO e NO AUTORIZZAZIONE RIDUZIONE 50% 3% 1,5% 0,50% RIDUZIONE 25% 3% 2,25% 0,75%

58 REGOLARIZZAZIONE REDDITI-FRUTTI NON DICHIARATI derivanti da IMPIEGO /UTILIZZAZIONE / DISMISSIONE ASSET ESTERI PAESE di DETENZIONE ASSET ESTERI RW RENDIMENTO ANNUALE IPOTIZZATO ASSET ESTERI RW IPOTESI IMP. SOST. su RENDIMENTI FINANZIARI SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE SENZA VD SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE CON VD SANZIONE DEFINITA in ACQUESCENZA (1/6) SANZIONE DEFINITA in ADESIONE (1/3) QUALSIASI PAESE ESTERO REDDITI-FRUTTI ASSET ESTERI RW 20% 133% 100% 16,6% 33%

59 REGOLARIZZAZIONE REDDITI-FONTE NON DICHIARATI costitutivi ASSET ESTERI detenuti in PAESI BLACK-LIST PAESE di DETENZIONE ASSET ESTERI RW REDDITO NON DICHIARATO PARI A PROVVISTA UTILIZZATA PER COSTITUIRE ASSET ESTERI RW IPOTESI IRPEF A SCAGLIONI SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE SENZA VD SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE CON VD SANZIONE DEFINITA in ACQUESCENZA (1/6) SANZIONE DEFINITA in ADESIONE (1/3) PAESE BLACK- LIST REDDITI-FONTE ASSET ESTERI RW 45% 200% 150% 25% 50% REGOLARIZZAZIONE REDDITI-FONTE NON DICHIARATI costitutivi ASSET ESTERI detenuti in PAESI BLACK-LIST PAESE di DETENZIONE ASSET ESTERI RW REDDITO NON DICHIARATO PARI A PROVVISTA UTILIZZATA PER COSTITUIRE ASSET ESTERI RW IPOTESI IRPEF A SCAGLIONI SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE SENZA VD SANZIONE-BASE INFEDELE DICHIARAZIONE CON VD SANZIONE DEFINITA in ACQUESCENZA (1/6) SANZIONE DEFINITA in ADESIONE (1/3) PAESE BL CON ACCORDO REDDITI-FONTE ASSET ESTERI RW 45% 100% 75% 12,5% 25%

60 VOLUNTARY DISCLOSURE EFFETTI PREMIALI COPERTURA PENALE 60

61 VD - EFFETTI PREMIALI - NON PUNIBILITÀ REATI TRIBUTARI REATI TRIBUTARI NON PUNIBILI PER EFFETTO ADESIONE A PROCEDURA VD D.Lgs. 74/2000 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 10-bis Art. 10-ter DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA mediante USO FATTURE o ALTRI DOC per OPERAZIONI INESISTENTI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA mediante ALTRI ARTIFICI DICHIARAZIONE INFEDELE OMESSA DICHIARAZIONE OMESSO VERSAMENTO RITENUTE CERTIFICATE OMESSO VERSAMENTO VA NOTA BENE: la NON PUNIBILITÀ è limitata ai reati tributari compiuti in relazione agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della VD 61

62 VD - EFFETTI PREMIALI - REATI TRIBUTARI NON COPERTI DA VD ATTENZIONE Rimangono invece punibili anche aderendo alla VD i seguenti reati tributari Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 62

63 VD - EFFETTI PREMIALI NON PUNIBILITÀ REATI RICICLAGGIO ALTRI REATI NON PUNIBILI PER EFFETTO ADESIONE A PROCEDURA VD Codice Penale Delitti contro il patrimonio Art. 648-bis Art. 648-ter Art. 648-ter.1 RICICLAGGIO REIMPIEGO di DENARO, BENI e ALTRE UTILITÀ di PROVENIENZA ILLECITA AUTORICICLAGGIO (NB: atti compiuti fino a VD) NOTA BENE: la NON PUNIBILITÀ è limitata ai delitti commessi in relazione ai reati tributari non punibili per effetto dell adesione a VD 63

64 SCHEMA SINTESI ITER PROCEDURA 64

65 VD NAZIONALE 65

66 VICENZA Strada Marosticana, 6/8 - Tel: Fax: info@adactastudio.com TREVISO - Borgo Mazzini, 44 - Tel: Fax: treviso@adactastudio.com 66

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