Servizio INFORMATIVA 730
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- Giuliana Garofalo
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1 SEAC S.p.A TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: info@seac.it Tel. 0461/ Fax 0461/ Servizio INFORMATIVA MARZO 2008 Informativa n. 29 UTILI E MODELLO 730/2008 (PARTE TERZA) SOMMARIO Nella presente informativa si conclude la trattazione delle modalità di tassazione dei dividendi con particolare riferimento agli utili derivanti da Paesi esteri a fiscalistà privilegiata (black list) percepiti da soggetti privati. EDITORIA FISCALE SEAC
2 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 29 Prot DATA Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Utili e modello 730/2008 (parte terza) Riferimenti: Modello 730/2008 Nella presente informativa si riprende l analisi della tassazione degli utili e dei proventi equiparati affrontata nelle precedenti circolari. In particolare, verrà trattato il regime di tassazione degli utili di fonte estera distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. PAESI ESTERI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA (BLACK LIST) L articolo 167, comma 4, TUIR, (in vigore fino al 31 dicembre 2007) dispone che: Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con Decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Da ultimo, i Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero appartenenti alla Black list sono stati individuati con D.M. 21 novembre 2001 e sono quelli indicati nella seguente tabella. Black list Alderney (Isole del Canale) Andorra Anguilla Tonga Aruba Bahamas Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Cipro Filippine Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Macao Maldive Malesia Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Polinesia francese Saint Kitts e Nevis, Salomone Samoa Saint Lucia Bahrein (*) Sant'Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Emirati Arabi Uniti (**) Tuvalu (ex Isole Ellice) Vanuatu Antille Olandesi Saint Vincent e Grenadine Monaco (***) (*) con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; (**) con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; (***) con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Ai sensi dell articolo 3, D.M. 21 novembre 2001 rientrano tra i Paesi a fiscalità privilegiata anche gli Stati e territori di seguito indicati ma limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi riportate: Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
3 Informativa n pagina 2 di 5 Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929; Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act; Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»; Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA E WHITE LIST (DAL 1 GENNAIO 2008) Per completezza di esposizione si ricorda che la Legge finanziaria 2008 dispone, dal 1 gennaio 2008, l abrogazione del disposto normativo relativo alla black list e l introduzione del nuovo articolo 168-bis, TUIR rubricato Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazione. In sostanza, la Black list, ovvero l elenco dei Paesi a fiscalità privilegiata sarà sostituita dalla White list, ovvero un elenco dei Paesi individuato con apposito Decreto Interministeriale di futura emanazione che, a fiscalità regolare, consentono uno scambio di informazioni e con i quali è possibile trattare senza le limitazioni previste per i paradisi fiscali. La modifica in esame comunque non interessa il modello 730/2008. ATTENZIONE UTILI DA PAESI BLACK LIST: MODALITÀ DI TASSAZIONE Il meccanismo di tassazione degli utili distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata varia in funzione: del tipo di partecipazione (qualificata e non qualificata e in questo ultimo caso è necessario ulteriormente distinguere se i titoli sono/non sono negoziati in mercati regolamentati); della presenza o meno di un intermediario residente che fa da tramite nella distribuzione tra la società estera e il contribuente. In base alle condizioni sopra esposte le possibili situazioni sono quelle indicate nello schema seguente.
4 Informativa n pagina 3 di 5 1 partecipazione QUALIFICATA Se interviene intermediario ritenuta d acconto del 12,50% CONCORRE AL 100% ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO IN CASO DI PARERE FAVOREVOLE DELL AGENZIA CONCORRE AL 40% ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO QUADRO D 2 NEGOZIATA IN MERCATI REGOLAMENTATI NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO (se presenza di un intermediario) NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO MA VA INDICATA QUADRO RM PER AUTOLIQUIDAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA partecipazione NON QUALIFICATA (in caso di assenza di un intermediario) 3 NON NEGOZIATA IN MERCATI REGOLAMENTATI INTERPELLO NON PRESENTATO O SFAVOREVOLE INTERPELLO FAVOREVOLE CONCORRE PER IL 100% AL REDDITO COMPLESSIVO (QUADRO D) IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,50% (QUADRO RM) 1 PARTECIPAZIONE QUALIFICATA Gli utili e proventi assimilati derivanti da partecipazioni qualificate in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare; sono assoggettati a ritenuta d acconto del 12,50% sul 100% del reddito, se interviene nella riscossione un intermediario residente in Italia; al soggetto percettore viene rilasciata la certificazione degli utili (se nella riscossione interviene un intermediario residente in Italia); vanno indicati in dichiarazione dei redditi (quadro D, rigo D1, codice 2). Questi redditi fruiscono del credito di imposta (nella misura massima del 100% dell imposta estera subita) per le imposte pagate all estero. ATTENZIONE Esiste comunque una situazione per la quale il contribuente ha diritto di beneficiare della riduzione del 60% del reddito imponibile, come avviene per gli utili provenienti da Paesi a fiscalità ordinaria (40% del reddito invece del 100%). Infatti, nel caso in cui si dimostri (tramite istanza di interpello) che la partecipazione qualificata non persegue l obiettivo di sfruttare gli effetti vantaggiosi derivanti dalla localizzazione dei propri redditi in uno Stato a fiscalità privilegiata, la tassazione verrà effettuata solo sul 40% dell ammontare degli utili percepiti.
5 Informativa n pagina 4 di 5 In questo caso gli utili percepiti andranno sempre indicati nel quadro D, ma non più con codice 2, ma con codice 4. COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 In presenza di dividendi esteri derivanti da partecipazioni qualificate (in Paesi a fiscalità privilegiata), la compilazione del modello 730 richiede una particolare attenzione e interessa oltre al quadro D, il rigo G4 del quadro G relativo al credito d imposta per le imposte pagate all estero. Le modalità di compilazione dei quadri risultano così schematizzate: Codice 2 (o 4 *) 100% (o 40% *) Nei limiti previsti (*) In caso di presentazione istanza di interpello e risposta favorevole dell Agenzia delle entrate PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE Nel caso di utili e proventi assimilati derivanti da partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata bisogna distinguere tra: società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati; società i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. 2 PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI Agli utili e gli altri proventi di natura non qualificata provenienti da società residenti in Paesi Black list, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, si applica una ritenuta a titolo d imposta del 12,50% sul 100% del loro valore.
6 Informativa n pagina 5 di 5 Questi redditi, scontando un imposta a titolo definitivo, non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non dovranno essere riportati nel quadro D, Modello 730/2008. ATTENZIONE Nel caso in cui la ritenuta non sia trattenuta dall intermediario o il dividendo sia percepito direttamente all estero il contribuente sarà tenuto a presentare il quadro RM del Modello UNICO 2008 con applicazione e versamento dell imposta sostitutiva pari al 12,50% calcolata sul 100% del provento. 3 PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE NON NEGOZIATE IN MERCATI REGOLAMENTATI Gli utili e altri proventi di natura non qualificata provenienti da imprese residenti in Paesi Black list, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati per effetto dell art. 14, D.Lgs. n. 247/2005, presentano invece la modalità di tassazione applicabile agli utili e proventi di natura qualificata provenienti dai paesi Black list, che prevedono: la concorrenza alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare; tali utili infatti andranno indicati nel quadro D, rigo D 1, con codice 3 (si veda schema seguente); l assoggettamento a ritenuta d acconto del 12,50% sul 100% del reddito, se interviene nella riscossione un intermediario residente in Italia; il riconoscimento del credito d imposta nella misura massima del 100% dell imposta estera subita; la possibilità di effettuare interpello ai sensi dell art. 167, comma 5, TUIR, all Agenzia delle Entrate; qualora l interpello abbia esisto favorevole le istruzioni alla compilazione del Modello 730 precisano che: in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Unico PF. In tal caso dunque le somme saranno assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50% sul 100% dell'importo. PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE NEGOZIATE IN MERCATI NON REGOLAMENTATI Se l intermediario ha applicato la ritenuta Codice 3 100% (*) Salvo esisto favorevole dell istanza di interpello presentata dal contribuente (*) Salvo esito favorevole dell istanza di interpello presentata dal contribuente CREDITO D IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO
Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.
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