DOTTORI COMMERCIALISTI

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1 V A N N U C C I & A S S O C I A T I DOTTORI COMMERCIALISTI A TUTTI I SIG.RI CLIENTI LORO SEDI Informativa fiscale GIUGNO 2010 In questo numero.. Le news di marzo N.B. N.B. N.B. 1. Antiriciclaggio 2. Operazioni con soggetti domiciliati in paradisi fiscali 3. Obbligo di indicazione dei dati catastali degli immobili 4. Principali novità della Manovra correttiva 5. Il contratto d affitto dimostra l operatività 6. Agenti, spiragli di recupero IRAP 7. Libera circolazione dei professionisti all interno della UE 8. Professionisti, rileva la data di accredito del bonifico 9. Spesabile l IVA senza fattura 10. Indice ISTAT pag. 2 pag. 2 pag. 2 pag. 2 pag. 3 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 4 pag. 4 Scadenzario Le principali scadenze del mese di giugno e di luglio pag. 5 Approfondimenti Approfondimenti delle notizie principali pag. 7

2 1. ANTIRICICLAGGIO La manovra correttiva riduce da a euro il limite a partire dal quale: - è vietato l'utilizzo del denaro contante; - gli assegni bancari e postali dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; - gli assegni circolari sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore è stabilito che il saldo non potrà essere pari o superiore a euro (e non più a euro). Le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni sopra ricordate sono comminate dall art. 58 del DLgs. 231/2007. Per tutte le violazioni ivi contemplate, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a euro. Le sanzioni vengono, inoltre, rese maggiormente gravose nel caso in cui gli importi siano superiori a euro. È imposto, dunque, ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro di estinguerli, ovvero di ridurne il saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il [art. 49 co. 13 del DLgs. 231/2007, come modificato dall'art. co. 1 e co. 2 lett. a) del DL 78/2010]. Dovrebbe trattarsi, in particolare, di quei libretti con saldo pari o superiore a euro ed inferiore a euro aperti fino al (ovvero fino alla data di entrata in vigore del DLgs. 231/2007, che abbassava il limite da a euro) ovvero di quei libretti aperti a decorrere dal (data in cui il limite è stato riportato a euro) e fino al (dal giorno successivo, infatti, sono in vigore le disposizioni del DL 78/2010, che hanno nuovamente abbassato il limite a euro). Il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi superiore a euro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Lo stesso, peraltro, può essere effettuato tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SPA, ma non da parte di altri intermediari. Non sono incluse, quindi, le società di riscossione dei tributi; ne consegue che viola il divieto in questione anche il contribuente che dovesse recarsi a pagare cartelle per contanti per importi pari o superiori a euro. Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione ed è stato introdotto al fine di dirottare transazioni "significative" verso gli intermediari abilitati, affinché ne resti traccia nei relativi archivi. 2. OPERAZIONI CON SOGGETTI DOMICILIATI IN PARADISI FISCALI L'Agenzia delle Entrate ha approvato la modulistica per le comunicazioni delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti economici localizzati in Stati a fiscalità privilegiata black list (art. 1 del DL 40/2010 e DM ). Le istruzioni al modello prevedono la possibilità di presentare una comunicazione integrativa, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione originaria, per rettificare eventuali incompletezze o errori di quest'ultima. Le comunicazioni riguardano tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione effettuate successivamente all' ; la prima scadenza per la presentazione dei modelli (che deve avvenire esclusivamente in via telematica) è fissata al , per i contribuenti tenuti all'obbligo con cadenza mensile, relativamente alla mensilità di luglio. Per approfondimenti si veda pag OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI A partire dall' , gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali, se relativi ad unità immobiliari urbane, devono contenere, a pena di nullità: - l'identificazione catastale; - il riferimento alle planimetrie depositate in catasto; - la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Inoltre, prima della stipula di questi atti, il notaio è tenuto ad individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Pertanto, la mancanza di allineamento tra dati catastali e dati risultanti dai registri immobiliari non impedisce la stipula dell'atto, ma il notaio deve darne atto nel rogito. La disciplina in esame concerne tutti gli atti tra vivi, stipulati per atto pubblico e scrittura privata autenticata, che trasferiscono o costituiscono diritti reali, a titolo gratuito o oneroso, e gli atti di divisione, se riguardano unità immobiliari urbane già esistenti. Per approfondimenti si veda pag PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n c.d. "Manovra correttiva" - recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". 2

3 Fra le principali novità, si segnalano le seguenti: - in materia di antiriciclaggio, è fissato a euro (non più a euro) il limite relativo all'uso del denaro contante; - i titolari di diritti reali (proprietari, usuari, usufruttuari, ecc.) su tutti gli edifici non dichiarati in Catasto, nonché su quelli che sono stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, dovranno presentare entro il la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale; - al fine di adeguarsi alle direttive OCSE, è previsto uno specifico esonero dalle sanzioni per infedele dichiarazione per le imprese che documentano in sede di verifica i criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento (art. 110 co. 7 del TUIR) praticati con le imprese non residenti appartenenti allo stesso gruppo (cosiddetto "transfer pricing"). Rimane tuttavia impregiudicata la facoltà degli Uffici di rettificare il reddito dichiarato e di richiedere gli interessi sulla differenza d'imposta riscontrata; - è previsto il potenziamento della partecipazione dei Comuni all attività di accertamento fiscale e contributivo (art. 18). L attività consiste nella segnalazione all Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all INPS degli elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti; - la disposizione inerente la natura della TIA (tariffa di igiene ambientale). È stabilito, infatti, che la tariffa ha natura non tributaria e rientra nella giurisdizione ordinaria; - l'applicazione di un'aliquota addizionale del 10% sui compensi percepiti sotto forma di bonus e stock option che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione attribuita ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione nel medesimo settore; - la previsione di controlli automatici per chi "apre" e "chiude" la partita IVA entro un anno, così come per chi dichiara perdite per due anni consecutivi; - con un apposito provvedimento l Agenzia delle Entrate individuerà le modalità e i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell IVA di importo superiore a euro. 5. IL CONTRATTO D AFFITTO DIMOSTRA L OPERATIVITÀ Ad avviso dei Giudici di Perugia, la presenza di un contratto di affitto di un immobile è condizione sufficiente per vincere la presunzione di non operatività prevista dall'art. 30 della L. 724/94. Nel caso di specie, la società ha dimostrato che i suoi ricavi non potevano essere diversi da quelli dichiarati, avendo stipulato nel 1999 un contratto di affitto di un albergo per il quale i canoni pattuiti e percepiti non potevano raggiungere i valori richiesti per le società non operative. 6. AGENTI, SPIRAGLI DI RECUPERO IRAP L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori istruzioni operative in merito alle condizioni che legittimano, o meno, l'assoggettamento ad IRAP dei piccoli professionisti, nonché degli agenti di commercio e dei promotori finanziari, alla luce delle ulteriori pronunce giurisprudenziali intervenute negli ultimi due anni. Tra l'altro, viene precisato che: - il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. da a (secondo cui gli agenti di commercio e i promotori finanziari sono soggetti ad IRAP soltanto qualora la loro attività sia autonomamente organizzata) è riferibile a tutte le attività ausiliarie di cui all'art c.c. Recependo i principi affermati da tali sentenze la circ. Agenzia delle Entrate n. 28 ha praticamente ammesso che tutte le attività ausiliarie del commercio (ex art c.c.) sono escluse da IRAP se svolte in assenza di autonoma organizzazione. Per quanto non espressamente affermato dall'amministrazione finanziaria, tale orientamento potrebbe comportare l'esclusione da IRAP degli esercenti le suddette attività che risultino in possesso dei requisiti per accedere al regime dei contribuenti minimi (di cui all'art. 1 co della L. 244/2007), anche se concretamente non si avvalgono del regime. In tal senso si era pronunciata la stessa Agenzia delle Entrate nella circ n. 45, con esclusivo riferimento agli esercenti arti e professioni. - anche in caso di ricorso contro la cartella di pagamento (notificata qualora sia stata presentata la dichiarazione IRAP e sia stato omesso il versamento dell'imposta o sia stata versata una somma minore rispetto a quella dichiarata), è possibile, per il contribuente, contestare il presupposto dell'imposta e non soltanto vizi propri della cartella (come affermato da Cass. SS.UU n ). 7. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI ALL INTERNO DELLA UE Dall sono diventate operative le "liberalizzazioni" e le semplificazioni amministrative introdotte dalla Direttiva n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento con il DLgs. 59/2010. Per quanto riguarda la libera prestazione di servizi viene disposta l'eliminazione, anche a livello di legislazione regionale, di tutte le condizioni di carattere discriminatorio, soprattutto sotto il profilo della cittadinanza, non giustificate da un "motivo imperativo di interesse generale. 3

4 Per le professioni regolamentate, ciò comporta, in particolare: - la possibilità di presentare le domande direttamente agli Ordini, corredate dai documenti necessari a provare il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione. Gli Ordini dovranno decidere entro 2 mesi, salvo il silenzio assenso; - l'eliminazione del divieto assoluto di pubblicità e dei limiti finora previsti con riguardo agli studi multidisciplinari, salva la possibilità, per le autorità nazionali, di introdurre alcuni limiti al fine di garantire il rispetto di principi come la segretezza. Per quanto concerne, invece, l'accesso alle attività commerciali, il DLgs. in esame mira all'introduzione di un regime unico, limitando le differenze regionali ed eliminando i regimi autorizzatori, i quali possono ora essere mantenuti solo per "motivi imperativi di interesse generale". Salvo che in alcuni settori (es. vendita di alimenti e bevande), dunque, per avviare un'attività commerciale sarà sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA), con efficacia immediata. 8. PROFESSIONISTI, RILEVA LA DATA DI ACCREDITO DEL BONIFICO L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i compensi incassati dal professionista tramite bonifico bancario, al fine di individuare il periodo d'imposta in cui il provento concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, rileva la data dell accredito della somma sul conto corrente bancario (c.d. data disponibile ). Nessun rilievo assumono invece: - la c.d. data valuta, utile esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati sul conto corrente; - il momento in cui viene impartito l ordine di bonifico; - il momento in cui la banca informa il professionista dell avvenuto accredito. È stato altresì precisato che l esercente arti o professioni deve scomputare l eventuale ritenuta subita nel periodo d imposta in cui il compenso, al quale la ritenuta medesima attiene, concorre a formare il reddito di lavoro autonomo, anche se detto periodo può non coincidere con quello in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve operare la ritenuta ed includere quest ultima nel Modello SPESABILE L IVA SENZA FATTURA L'Agenzia delle Entrate rivede il proprio restrittivo orientamento espresso nella circ n. 6 e nella ris n. 84, e chiarisce che l IVA addebitata dall albergo o dal ristorante al cliente che abbia rinunciato, per convenienza economico-gestionale, a chiedere la fattura è deducibile dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP. In via preliminare, la circolare in commento ricorda che, ai sensi dell'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione; detto obbligo, infatti, sussiste soltanto per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa. In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, quindi mediante documenti che non consentono l'esercizio della detrazione in quanto privi dell'evidenziazione dell'iva relativa a dette prestazioni. Pertanto, qualora l imprenditore e il professionista decidano di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione e, quindi, di non detrarre l IVA assolta sulle stesse, poiché i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture sono superiori al vantaggio economico costituito dall importo dell IVA detraibile, all'iva non detratta può essere riconosciuta la natura di costo inerente all'attività esercitata, con la conseguente deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap. L'Amministrazione finanziaria richiama il contenuto della precedente R.M n. 9/517, nella quale, in materia di rinunce a crediti collegate all'attuazione di piani di risanamento approvati dal CIPI, è stata riconosciuta la deducibilità delle relative perdite qualora la rinuncia stessa si ponga "in una scelta di convenienza per l imprenditore ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico". 10. INDICE ISTAT L indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, per le rivalutazioni monetarie è: Indice del mese di MAGGIO = 137,1 Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,1 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell anno precedente = + 1,5 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 2,2 In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare l aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare e per la rivalutazione degli assegni di mantenimento dovuti all ex coniuge in caso di separazione/divorzio. 4

5 SCADENZARIO dei mesi di GIUGNO e LUGLIO Lunedì 21 giugno VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA Invio telematico all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. A tal fine va utilizzato il nuovo tracciato telematico introdotto dal Provvedimento Venerdì 25 giugno IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). Mercoledì 30 giugno INPS DIPENDENTI PERSONE FISICHE MOD. 730/2010 Invio telematico del nuovo mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Presentazione presso un ufficio postale del mod. UNICO 2010 PF, relativo al 2009, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo. I contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2010, devono versare la II rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di I acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2010 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,16% (4% annuo). Invio telematico all Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd da parte dei CAF/professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) con riferimento ai sostituti d imposta di tutte le Province del territorio nazionale che si sono abilitati al servizio; Invio telematico all Agenzia delle Entrate dei modd. 730 da parte dei datori di lavoro o ente pensionistico che presta direttamente l assistenza fiscale. LUGLIO Martedì 6 luglio CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE Il termine per il versamento di Unico 2010, inizialmente previsto per il 16 giugno si sposta al 6 luglio 2010, mentre quella del 16 luglio 2010 che comporta l'obbligo del pagamento dello 0,40% in più, si sposta dal 7 luglio al 5 agosto La mini-proroga di 20 giorni dei versamenti riguarda, come detto, i contribuenti "interessati" dagli studi di settore, partecipanti compresi. Per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, è rimasto invece fermo il termine del 16 giugno 2010 per eseguire i versamenti a saldo delle imposte e dei contributi 2009, nonché a titolo di acconto della prima rata 2010, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento. Aumento che è invece dovuto per i contribuenti estranei agli studi di settore che pagano dal 17 giugno al 16 luglio Venerdì 16 luglio IVA LIQUIDAZIONE MENSILE IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell imposta dovuta. Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di giugno. Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto). 5

6 IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE INPS DIPENDENTI INPS GESTIONE SEPARATA PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo. Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: - rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio; - utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; - contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e con apporto di capitale o misto se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno. Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Termine per i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: - IRPEF (saldo 2009 e primo acconto 2010); - addizionale regionale all IRPEF (saldo 2009); - addizionale comunale all IRPEF (saldo 2009 e acconto 2010); - imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2009 e acconto 2010); - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell 1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - acconto 20% dell imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; e fiscale dei beni di cui al quadro EC; - contributi IVS (saldo 2009 e primo acconto 2010); - contributi Gestione separata INPS (saldo 2009 e primo acconto 2010). Termine per i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell 1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); e fiscale dei beni di cui al quadro EC; e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; - imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie. Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell 1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010); e fiscale dei beni di cui al quadro EC; e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; - imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie. 6

7 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI MOD. IRAP 2010 SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA RIVALUTAZIONE IMMOBILI D IMPRESA SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA Versamento senza maggiorazione dello 0,40%, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare e approvazione del bilancio, nel mese di giugno (entro il per particolari esigenze ex art C.c.): - saldo IVA 2009 con maggiorazione dell 1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010); - IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010). Versamento dell IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010), con la maggiorazione dello 0,40%, da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l anno solare. Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%: - dell imposta sostitutiva (seconda rata) pari al 3% per gli immobili ammortizzabili e all 1,5% per quelli non ammortizzabili dovuta a seguito della rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d impresa, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008; - dell imposta sostitutiva pari al 10% per l affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione APPROFONDIMENTI Operazioni con soggetti domiciliati in paradisi fiscali L'invio della comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti economici localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, individuati dal DM e dal DM , secondo il Provvedimento dell'agenzia delle Entrate può essere mensile o trimestrale, a seconda dell'ammontare delle operazioni svolte nei quattro trimestri dell'anno solare. Se per una delle categorie di operazioni soggette all'obbligo, l'ammontare supera i ,00 euro, in uno dei quattro trimestri la cadenza è mensile. Con riguardo alle operazioni da segnalare, alcuni dubbi possono sorgere circa l'inclusione nella comunicazione delle operazioni che non rappresentano cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini IVA quali, ad esempio, gli indennizzi in denaro, i contributi esclusi da IVA, gli sconti in denaro, i prestiti di personale conformi all'art. 8 della L. 67/88. Ad avviso degli Autori, tali operazioni sono escluse dall'obbligo in esame. La comunicazione dovrebbe essere resa anche in relazione agli scambi di beni e servizi con Paesi comunitari quali Lussemburgo, Cipro e Malta, esclusi, invece, dal monitoraggio al fine del regime dell'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi. Infine, per ciò che concerne i soggetti obbligati, non devono essere oggetto di comunicazione le operazioni effettuate o ricevute da e nei confronti di privati aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata, mentre rimangono sottoposti all'obbligo gli operatori economici italiani a cui si applichi il regime di esenzione di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72 o il regime delle nuove iniziative produttive. Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti titolari di partita IVA (in primo luogo le imprese, ma anche professionisti, enti non commerciali con una posizione IVA, soggetti esteri identificati in Italia, ecc.). Di seguito riportiamo l elenco dei paesi c.d. black list: Alderney Andorra Angola (*) Società petrolifera che ha ottenuto l esenzione dall Oil Income Tax Società che gode di esenzioni o riduzioni d imposta in settori fondamentali dell economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code Anguilla Antigua International business companies, esercente le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all International Businness Corporation Act, n. 28/82 e successive modifiche e integrazioni Società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18/75 Antille Olandesi Aruba Bahamas Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala (*) Guernsey - Isole del Canale Herm - Isole del Canale (*) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman 7

8 Barhein Per il DM , solo se l operatore estero non è: Società che svolge attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero Isole Cook Barbados Isole Marshall Barbuda Isole Turks e Caicos Belize Isole Vergini britanniche Bermuda Isole Vergini statunitensi (*) Brunei Jersey - Isole del Canale Kenia (*) Cipro Società insediata nelle Export Processing Zones Corea del Sud (*) Kiribati - ex Isole Gilbert (*) Società che gode delle agevolazioni previste dalla Tax Incentives Limitation Law Costarica Libano Società i cui proventi affluiscono da fonti estere Società esercente attività ad alta tecnologia Dominica Liberia International companies esercente attività all estero Ecuador Liechtenstein Società operante nelle Free Trade Zones che beneficia dell esenzione dalle imposte sui redditi Emirati Arabi Uniti Per il DM , solo se l operatore estero non è: Società operante nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettata ad imposta Filippine Gibilterra Giamaica (*) Società di produzione per l esportazione che usufruisce dei benefici fiscali dell Export Industry Encourage Act Società localizzata nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act Malta Società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act Società di cui al Malta Merchant Shipping Act Società di cui al Malta Freeport Act Mauritius Società certificata che si occupa di servizi all export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta Off-shore Companies e International Companies Monaco Per il DM , solo se l operatore estero non è: Società che realizza almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato Lussemburgo (*) Società holding di cui alla locale legge Macao Maldive Malesia Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine San Marino (*) Montserrat Sant'Elena (*) Nauru Niue Nuova Caledonia (*) Oman Panama Società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama Società situata nella Colon Free Zone Società operante nella Export Processing Zone Polinesia francese Portorico (*) Società esercente attività bancaria Società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993 Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Svizzera Società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le holding, ausiliarie e di domicilio Taiwan (*) Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) 8

9 Saint Kitts e Nevis Salomone (*) Samoa (*) Paese presente solo in una delle 2 liste Uruguay Società esercente attività bancaria Holding che esercita esclusivamente attività off-shore Vanuatu Come si può notare dal predetto elenco: alcuni Paesi sono presenti in entrambe le liste (Stati non evidenziati da alcun asterisco). In tal caso, le operazioni poste in essere con i soggetti ivi residenti sono interessate al monitoraggio; alcuni Paesi (evidenziati con l asterisco) sono presenti solo nell una o nell altra lista. Così: - San Marino e Taiwan sono presenti solo nella lista ex DM ; - Angola, Corea del Sud, Giamaica, Guatemala, Herm, Kenia, Kiribati, Isole Vergini statunitensi, Lussemburgo, Nuova Caledonia, Portorico, Salomone e Sant Elena sono presenti solo nella lista ex DM Per i Paesi individuati soltanto nella lista ex DM , considerati paradisi fiscali esclusivamente con riguardo alle operazioni poste in essere con specifici soggetti (è il caso, ad esempio, del Lussemburgo, considerato Paese c.d. black list solo per le operazioni effettuate con società holding di cui alla Legge ) si pone la questione se la comunicazione debba essere effettuata soltanto se le operazioni sono svolte con i predetti soggetti ovvero se la stessa riguardi tutte le operazioni effettuate con gli operatori residenti in tali Paesi, a prescindere dall attività da questi ultimi esercitata. Va evidenziato che in altre occasioni in cui l applicazione di specifiche disposizioni è stata collegata all appartenenza di un operatore ai Paesi c.d. black list di cui DM a prescindere dalle limitazioni in esso contenute, il Legislatore lo ha espressamente esplicitato (è il caso, ad esempio delle norme in materia di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all estero ex DL n. 78/2009, applicabili con riguardo ai Paesi a regime fiscale privilegiato individuati nel citato DM senza tener conto delle limitazioni ivi previste ). In mancanza di tale specifico riferimento, si può desumere che l obbligo della comunicazione in esame dovrebbe riguardare esclusivamente le operazioni poste in essere con gli operatori che esercitano / non esercitano determinate attività. In base a tale interpretazione risulterebbe, ad esempio, che le operazioni intrattenute con soggetti residenti in Lussemburgo dovranno essere comunicate soltanto se la società estera è una holding ex Legge ovvero che le operazioni intrattenute con soggetti residenti nel Principato di Monaco saranno oggetto di monitoraggio solo se l operatore estero non è una società che realizza almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Sul punto è necessario un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. L accertamento delle vendite immobiliari Il contribuente che presenti la richiesta di registrazione del contratto di locazione di immobili esistenti in Italia privo dell'indicazione dei dati catastali dell'immobile locato, va incontro alla medesima sanzione applicabile in caso di mancata registrazione del contratto (dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta). La nuova norma concerne i contratti di locazione e affitto di immobili esistenti sul territorio dello Stato, nonché gli atti di cessione, risoluzione e proroga (anche tacite) dei suddetti contratti. Con questa norma (art. 19 co. 15 del DL 78/2010), il Legislatore intende ostacolare la possibilità di concedere in locazione gli immobili irregolari, sia dal punto di vista edilizio, che catastale. Infatti, in applicazione della nuova norma, ove l'immobile che si intende locare sia stato regolarmente edificato, ma non sia stato denunciato al catasto, per poter procedere alla registrazione del contratto di locazione è sufficiente provvedere alla denuncia ed al pagamento delle sanzioni e degli arretrati di imposte dirette ed ICI (sempre che l'ultimazione dell'edificio non sia avvenuta meno di 30 giorni prima). Nel caso in cui il fabbricato sia abusivo, non è possibile ottenere l'accatastamento se prima non si ottiene il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune. In assenza di tali adempimenti, la registrazione comporta l'applicazione della sanzione per la mancata registrazione (art. 69 del DPR 131/86). 9

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