R.L.S. protagonisti della sicurezza sul lavoro. Norme sulla prevenzione delle interferenze nei lavori
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1 Regione Puglia Azienda Sanitaria Locale BR DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO R.L.S. protagonisti della sicurezza sul lavoro Norme sulla prevenzione delle interferenze nei lavori 22 giugno 2015 Funzionario Servizio Tecnico SPeSAL ASL BR
2 Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Rischi da interferenze: sono tutti i rischi correlati all affidamento di appalti o concessioni, all interno dell Azienda o dell unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell attività del DLC, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Va allegato al contratto.
3 Rischio da Interferenze lavorative D.Lgs 81/2008 e smi CONTRATTI D APPALTO O D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE art. 26 e 27 Affidamento di lavori, servizi e forniture all interno dell azienda del Datore di Lavoro Committente CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI art. 88 e ss. lavori di costruzione edile o di ingegneria civile: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche,gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
4 Art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione nell attuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, 1.Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a)verifica l idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
5 2) acquisizione dell autocertificazione dell Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva.
6 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero... Omissis......In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale... Omissis... Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
7 3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI del presente decreto.
8 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Il DUVRI deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa esterna o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l oggetto dell appalto prevede l impianto di cantieri temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC. In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è denominato semplicemente Committente e, come tale, deve fornire all Impresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Al fine di poter attuare quest obbligo il Legislatore ha introdotto l obbligo per
9 il DLC di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di quei datori di lavoro e subappaltatori che contrattualmente operano all interno della propria Azienda. Nel documento, infatti, dovranno essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ovvero l'interferenza tra attività lavorative. La redazione del DUVRI, quindi, costituisce onere dell'azienda Committente, sia essa pubblica o privata. Questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell appalto, prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per accettazione. Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell art. 26.
10 Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato dinamicamente, in funzione dell evoluzione dell affidamento. Si ribadisce che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in cantiere non sia presente un unica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI. Riassumendo Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall art. 26
11 Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogni qualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso) Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell Azienda, ecc.; Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso
12 i destinatari degli obblighi e gli ambiti di applicazione del DUVRI Nell'art. 26, il Legislatore ha voluto chiaramente esprimere determinati obblighi di sicurezza in funzione delle differenti situazioni di lavoro; all'interno dell'art. 26, infatti, ha utilizzato i seguenti termini: a.il Datore di Lavoro (comma 1) b. i Datori di Lavoro (comma 2) c. il Datore di Lavoro Committente (comma 3)
13 con la dizione Datore di Lavoro si vuole intendere quel soggetto che, all'interno della propria attività produttiva, intende affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati obblighi. Al comma 2, invece, indica tutti i Datori di Lavoro, interessati all appalto che deve essere eseguito, i quali debbono cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei rischi che ognuno introdurrà nell'ambiente di lavoro, anche al fine di eliminare, con una pianificata programmazione delle proprie attività, i rischi interferenti per i rispettivi lavoratori. Al comma 3, invece, è previsto che il DLC deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare, o per ridurre al minimo, i rischi da interferenza.
14 i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a)cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; b)coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva.omissis...
15 La Sentenza della Cassazione Penale - Sez. IV del specifica le differenze fra le azioni di cooperazione e di coordinamento: Sono definite azioni di cooperazione le azioni finalizzate alla predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, sia da parte del DLC che da parte del/i Datore/i di Lavoro esecutore/i. Sono invece definite azioni di coordinamento le azioni finalizzate ad evitare disaccordi, sovrapposizioni e intralci nell esecuzione delle attività oggetto dell appalto.
16 In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Si possono considerare interferenti i seguenti rischi: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi; esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
17 derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). Si possono distinguere inoltre: rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell attività dell Appaltatore: rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori; rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell ordinaria operatività dell Appaltatore). rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell Appaltatore;
18 Classificazione dei rischi da interferenze lavorative Tipologia di rischi specifici indotti presunti standard indotti effettivi reali Definizione rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell appalto (desunti generalmente dal DVR aziendale) rischi ipotizzati dal DLC in relazione all attività che svolgerà l Appaltatore nel proprio ambiente di lavoro somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti rischi effettivi che l Appaltatore introdurrà, nello svolgimento delle attività appaltate, nell ambiente di lavoro del DLC somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti e indotti effettivi Fase di valutazione DUVRI preliminare (o ricognitivo) DUVRI preliminare (o ricognitivo) DUVRI preliminare (o ricognitivo) DUVRI definitivo DUVRI definitivo
19 Appaltatore e committente Cassazione Penale, Sez. 4, 17 agosto 2011, n Per i lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto incombe sull'appaltatore quale datore di lavoro (per aver assunto l'onere dell'organizzazione del lavoro con propri mezzi e con maestranze da lui stesso assunte) l'obbligo primario dell'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche, ma è anche configurabile, in talune circostanze, una responsabilità concorrente anche del committente in caso di verificazione di incidenti sul lavoro. Segue
20 Segue A costui risalirà invero la corresponsabilità dell'evento ove questo si colleghi causalmente anche alle sua condotta colposa commissiva od omissiva, qualora, ad esempio, abbia consentito lo svolgimento del lavoro in presenza di situazioni o con l'impiego di mezzi dai quali potevano generarsi rischi per l'incolumità dei lavoratori ovvero si sia ingerito nell'esecuzione delle stesse operazioni, contrattualmente demandata all'appaltatore.
21 Il Datore di lavoro La Corte di Cassazione. SEZIONE Civile Sent. 23/1/1999 n ai sensi dell art c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rilevino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all esperienza e alla tecnica
22 MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
23 Articolo 89 - Definizioni Il cantiere è il luogo in cui si effettuano: 1- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
24 Articolo 89 - Definizioni Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell opera.
25 Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Comma 1 Il committente o il RL, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il RL prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
26 Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Comma 2 Il committente o il RL, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91,comma 1, lettere a) e b). (PSC e Fascicolo dell opera). Comma 3 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione N.B.: Sono aboliti i riferimenti dimensionali del cantiere (200 uomini/giorno) e il riferimento Dott. Antonio ai rischi Ariano particolarmente aggravati (ex All. II D.Lgs. 494/96)
27 Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Comma 9 lettera a) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11 (lavori senza permesso di costruire), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla CCCIA e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.
28 Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a) verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il PSC e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
29 Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
30 Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, redazione del documento di valutazione del rischio, aggiornamento delle misure di sicurezza e indicazione sui rischi specifici previsti per lo specifico cantiere e elaborazione del DUVRI. Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
31 Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell impresa affidataria Il datore di lavoro dell'impresa affidataria coordina l osservanza delle misure generali di tutela e degli obblighi da parte delle altre imprese e dei lavoratori autonomi (Artt. 95 e 96) Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica la congruità dei POS delle imprese esecutrici, rispetto al proprio, prima della trasmissione dei Piani al CSE (Art. 101, c 3)
32 Articolo Piano di sicurezza e di coordinamento Comma 2 :Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è parte integrante del contratto di appalto. Comma 3: I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel POS. Comma 4: I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei RLS copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Comma 5: L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
33 Articolo Obblighi di trasmissione Il committente o Resp. lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte. In caso di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Prima dell inizio lavori l impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Ogni impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS all impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall avvenuta ricezione.
34 Il ruolo del RLS nelle attività con presenza di rischi interferenti La consultazione e la partecipazione alle politiche della sicurezza dei RLS prevede, tra le altre, anche le seguenti funzioni: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione tempestiva e preventiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; Deve ricevere informazioni e formazione adeguata nonché il documento di valutazione dei rischi. Partecipa alla riunione periodica, avverte il responsabile sui rischi individuati e può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano idonee.
35 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza Art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero... Omissis......In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale... Omissis... Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
36 Articolo Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza Prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
37 Articolo 104 Modalità attuative di particolari obblighi 1. Nei cantieri di durata inferiore ai 200 uomini/giorno, la consultazione degli RLS costituisce assolvimento all obbligo della riunione periodica annuale (art. 35). 2. Nei cantieri di cui sopra, la visita del Medico Competente negli ambienti di lavoro di cui all art. 41 è sostituita o integrata con l esame dei Piani di Sicurezza 3. Fermo restando quanto previsto dall art. 37 (formazione) i criteri e contenuti della formazione possono essere definiti dalle Parti Sociali nella contrattazione nazionale 4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
38 Regione Puglia Azienda Sanitaria Locale BR DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Buona Sicurezza Antonio Ariano Funzionario Servizio Tecnico SPeSAL ASL BR
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