POLIZZA LAVORATORI ATIPICI. Copertura assicurativa prevista per il Mutuo Domus acquisto prima casa per lavoratori atipici con età inferiore a 35 anni
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1 POLIZZA LAVORATORI ATIPICI Copertura assicurativa prevista per il Mutuo Domus acquisto prima casa per lavoratori atipici con età inferiore a 35 anni N polizza 104/14/100
2 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (Ai sensi dell art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175 e delle disposizioni IVASS) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha: - sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi in Corso Inghilterra, Torino Italia tel fax www. intesasanpaoloassicura.com info@intesasanpaoloassicura.com; - Uffici Amministrativi in Viale Stelvio 55/ Milano Italia - tel La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti IVASS n. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. n. 236 dell 8/10/96 e n del 21/07/06 pubb. su G.U. n. 185 del 10/08/06. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE - Alla polizza si applica la legge italiana; il foro competente è quello di residenza o il domicilio elettivo del contraente / assicurato. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del servizio Via San Francesco Torino Fax reclami@intesasanpaoloassicura.com. In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all' Ivass, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il fac-simile di reclamo IVASS disponibile sul sito nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo. I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a: IVASS Via del Quirinale, Roma fax: o Indirizzo ivass@pec.ivass.it Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il numero verde Il Servizio Clienti è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore Il saba- Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e suc- alle parti un accordo. 2
3 Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. In tutti i casi le richieste possono essere inviate a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri-Mediazione Viale Stelvio 55/ Milano comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com TERMINI DI PRESCRIZIONE - I diritti derivanti dal contratto si estinguono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art c.c. e successive modifiche e integrazioni) DEFINIZIONI ASSICURATO: Il soggetto, residente in Italia, che ha stipulato con la contraente un contratto di mutuo Mutuo Domus acquisto prima casa per lavoratori atipici con età inferiore a 35 anni. BENEFICIARIO: la Contraente. CONTRAENTE: Intesa Sanpaolo S.p.A.. CONTRATTO DI MUTUO: Contratto con il quale il Contraente concede all Assicurato un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, nelle forme tecniche e per le durate previste, finalizzato all acquisto di un immobile per uso di civile abitazione per una somma predeterminata, che dovrà essere rimborsata dall assicurato secondo uno specifico piano di ammortamento. DISOCCUPAZIONE: lo stato in base al quale l assicurato non esercita alcuna attività di lavoro atipico. LAVORATORE ATIPICO: il soggetto che svolge un lavoro atipico. LAVORO ATIPICO: attività lavorativa diversa dal lavoro autonomo o dipendente a tempo pieno e a tempo indeterminato PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE: periodo di tempo, in validità del contratto di mutuo, successivo ad uno stato di disoccupazione, non inferiore a 90 giorni, durante il quale l assicurato non si trova nello stato di disoccupazione. POLIZZA: Il documento che prova l assicurazione. PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società. SINISTRO: Il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con: - Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi in Corso Inghilterra, Torino Italia tel fax www. intesasanpaoloassicura.com info@intesasanpaoloassicura.com; - Uffici Amministrativi in Viale Stelvio 55/ Milano Italia - tel
4 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si impegna al pagamento delle rate mensili dovute dall Assicurato al Contraente a seguito del sopravvenire dello stato di disoccupazione dell Assicurato stesso. La Società si impegna a prestare l assicurazione a partire dal secondo evento di disoccupazione occorso all assicurato durante la validità della polizza, per tutta la durata della polizza sono indennizzabili al massimo 2 sinistri. L assicurazione è prestata per un massimo di 6 rate mensili consecutive per sinistro. La garanzia è prestata con il limite massimo di 1.500,00 per singola rata mensile. ART. 2 PERSONE ASSICURABILI L assicurazione è prestata a favore del lavoratore atipico alla condizione che: abbia lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 2 anni; sia residente in Italia da almeno 2 anni. ART. 3 CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI INDENNIZZO Affinché l Assicurato possa procedere alla prima richiesta di indennizzo devono sussistere le seguenti condizioni: l Assicurato deve essere stato disoccupato per un periodo continuativo non inferiore ai 30 giorni; deve essere decorso regolarmente il periodo di riqualificazione. Per la seconda richiesta di indennizzo deve essere decorso regolarmente il periodo di riqualificazione dalla liquidazione del primo sinistro. ART. 4 ESCLUSIONI Nessuna prestazione è dovuta se l Assicurato non riveste la qualità di Lavoratore Atipico. In caso di estinzione anticipata del mutuo la garanzia cessa. Sono esclusi i sinistri: 1. causati da dolo o colpa grave dell assicurato; 2. relativi a rapporti di lavoro in essere all estero e non regolati dalla legge italiana; 3. relativi ad assicurati che non abbiano le caratteristiche previste dall art. 2) persone assicurabili; 4. causati da licenziamento per giusta causa; 5. causati da dimissioni o pensionamento; non sono ammessi a indennizzo i sinistri: a) se l assicurato non produce, per il primo mese in garanzia relativo a ogni sinistro, una copia del contratto di lavoro relativo all ultima attività prestata o copia della lettera di licenziamento; b) se l assicurato non produce, per i mesi successivi al primo, un autocertificazione attestante il persistere dello stato di disoccupazione; la Società si riserva il diritto di richiedere certificazione formale dello stato di disoccupazione rilasciata dal competente Centro per l Impiego; c) in presenza di inadempimenti o ritardi nei pagamenti dovuti dall assicurato al contraente in base al rapporto di mutuo, ovvero se è intervenuta la risoluzione del contratto di mutuo; d) se sono già state liquidate all assicurato dodici rate mensili del mutuo; e) se sono già stati liquidati due sinistri, indipendentemente dal numero di rate mensili indennizzate; f) se la perdita di impiego è relativa ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In relazione ai punti a) e b) resta convenuto che i sinistri saranno ammessi all indennizzo nel momento in cui l assicurato produrrà la prescritta documentazione. ART. 5 DENUNCIA DEL SINISTRO Trascorsi 30 giorni dal sopravvenire dello stato di disoccupazione, l assicurato deve, per il tramite della filiale presso la quale ha contratto il mutuo, utilizzando il relativo modulo di denuncia sinistro, produrre la copia del contratto di lavoro relativo all ultima attività prestata o copia della lettera di licenziamento. Nel caso in cui il periodo di disoccupazione abbia durata superiore ad un mese, l assicurato dovrà inviare alla Società (all attenzione di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri, Via San Francesco, Torino), nel rispetto di quanto riportato all art. 9, un autocertificazione attestante il perdurare dello stato di disoccupazione. L autocertificazione è necessaria per ogni mese per il quale si richiede l indennizzo. Resta fermo il diritto della Società di richiedere in qualsiasi momento il certificato di disoccupazione rilasciato dal competente Centro per l Impiego, e di compiere indagini ed accertamenti tramite propri incaricati. 4
5 ART. 6 INDENNIZZO La Società liquiderà al Contraente mensilmente l importo della rata in scadenza, con il limite massimo di 1.500,00 per singola rata mensile, alla condizione che: l assicurato si sia trovato nello stato di disoccupazione per un periodo non inferiore a 30 giorni; sia trascorso regolarmente il periodo di riqualificazione rispetto ad un precedente stato di disoccupazione; sia stata fornita la documentazione prevista dall art. 5. L indennizzò sarà corrisposto al Contraente dalla Società fino a che perdurerà lo stato di disoccupazione dell Assicurato, con il limite massimo di 6 rate mensili consecutive del mutuo. La prima rata che sarà presa in considerazione per l indennizzo sarà quella con scadenza nel mese in cui avviene il decorso dei 30 giorni di disoccupazione previsti dall art. 5. La rata in scadenza nel mese in cui l Assicurato riprende l attività lavorativa è da considerarsi compresa nell indennizzo; pertanto, la garanzia cesserà nel mese successivo a quello in cui l Assicurato riprenderà una qualsiasi attività lavorativa. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, ogni fatto che comporti l interruzione del pagamento dell indennizzo. ART. 7 PLURALITÀ DI ASSICURATI Le prestazioni assicurative previste dalla presente polizza operano anche nel caso in cui il mutuo sia contratto da due lavoratori atipici. Per la determinazione dell indennizzo dovuto dalla Società si procederà pro quota. ART. 8 DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La durata della copertura assicurativa è di 10 anni. In caso di estinzione anticipata del mutuo, o di accollo dello stesso ad altra persona, la copertura assicurativa cessa. ART. 9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. ART. 10 LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE La presente polizza è regolata dalla legislazione italiana. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo dell assicurato. ART. 11 AREA CLIENTI La Compagnia mette a disposizione, all interno del proprio sito internet, un apposita Area Riservata agli Aderenti di polizze sottoscritte con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. L accesso al servizio è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite delle credenziali rilasciate direttamente dalla Compagnia su richiesta dell interessato, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione. L utilizzo dell Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio che dovranno essere accettate all atto del primo accesso. All interno dell Area sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, il fascicolo informativo del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze oltre ad ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa da parte dell Aderente. ART. 12 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE E CONTROVERSIE Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e o di Mediazione istituito presso la Camera di soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. 5
6 La richiesta di mediazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura, Ufficio Sinistri - Mediazione Viale Stelvio 55/ Milano oppure mail comunicazioni@pec.intesansanpaoloassicura.com ovvero al numero di fax Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni., con sede legale in Corso Inghilterra 3, Torino, - le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente dpo@intesasanpaoloassicura.com Categorie di Dati Personali di cui alla Sezione 8 della presente Informativa. Finalità e base giuridica del trattamento 1 - Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti - Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. - Suo consenso. - controllate. Soggetti del settore assicurativo - 1-6
7 altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. Autorità dal Regolamento. Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni dpo@intesasanpaoloassicura.com privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com adeguate relative al trasferimento. contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa. - basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta. 7
8 - conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi 2 Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte personali competente. consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso. 2 8
9 delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni., con sede legale in Corso Inghilterra 3, Torino, - Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della dpo@intesasanpaoloassicura.com Categorie di Dati Personali Finalità e base giuridica del trattamento di mercato e di customer satisfaction I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso. - controllate. Soggetti terzi dal Regolamento. Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga dpo@intesasanpaoloassicura.com privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com adeguate relative al trasferimento. 9
10 contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa. - basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta. - Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte personali competente. Mod. Lavoratori Atipici 04/15/C 10
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