LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO
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- Raffaello Fortunato
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1 LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO Azienda Speciale della Camera di Commercio di Torino
2 LA MISSIONE DEL LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO Fornire al sistema economico locale consulenza, formazione, analisi in regime di indipendenza e qualità.
3 ATTIVITÀ DEL LABORATORIO Analisi chimiche e microbiologiche Consulenza e formazione su igiene alimentare e autocontrollo - HACCP Servizio audit OGM e identificazione genetica del DNA bovino Prove di migrazione su contenitori e imballaggi Analisi dei vini Residui (fitofarmaci, micotossine) Analisi acque (consumo umano, scarichi industriali) Legionella: analisi e valutazione del rischio Amianto: ispezioni e analisi Analisi ambientali (aria e rifiuti) Sicurezza degli ambienti di lavoro
4 RICONOSCIMENTI IN CAMPO ENOLOGICO Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha autorizzato il Laboratorio al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo per l intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell esportazione limitatamente ad alcune analisi (accreditate Sinal)
5 Tracciabilità ed etichettatura gli alimenti o mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti da disposizioni più specifiche Regolamento CE 178/ art.18 comma 4 Non bisogna confondere la tracciabilità con la comunicazione al consumatore di informazioni che caratterizzano il prodotto (origine geografica, composizione, metodo di produzione, ecc.) La tracciabilità ha un obiettivo di tipo sanitario: garantire di poter effettuare ritiri mirati ed accurati La tracciabilità consente di identificare le singole aziende che hanno partecipato alla formazione di un prodotto
6 I due termini TRACCIABILITA e RINTRACCIABILITA sono usati spesso come sinonimi TRACCIABILITÀ processo messo in atto da monte a valle della filiera grazie al quale, tramite azioni e informazioni identificate, è possibile rintracciare il percorso e ricostruire la storia di un prodotto o di un processo. RINTRACCIABILITÀ possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art.3 Reg.178/2002)
7 Obiettivo: richiamo efficace e selettivo del prodotto Garantire di poter effettuare mirati ed accurati ritiri o richiami dal mercato, fornendo informazioni appropriate ai consumatori ed agli operatori, e.....che le autorità di controllo possano effettuare la valutazione del rischio. ed evitare disagi non necessari (es. distruzione di merci più vasta del dovuto)
8 La tracciabilità si realizza attraverso. LA REGISTRAZIONE DI INFORMAZIONI Avere informazioni registrate (tracciate), permette di: gestire le azioni correttive definire le responsabilità limitare i costi
9 Regolamento CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare art. 18: 1. É disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime (rintracciabilità a monte). A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
10 Regolamento CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare art. 18: 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti (rintracciabilità a valle) 4. Gli alimenti devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (Art. 17 Reg.178) Decreto Legislativo 190/2006
11 Regolamento CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare L art. 18 si esprime in termini di obiettivi e di risultati attesi, piuttosto che prescrivere COME tali risultati devono essere raggiunti. Lascia all azienda ampia FLESSIBILITA nell implementazione Tuttavia è nella logica del regolamento (considerando 28) che un certo livello di tracciabilità interna dovrebbe essere messo in atto (per ritiri mirati ed accurati, con risparmio di tempo ed evitando disagi ingiustificati.) La decisione sul livello di dettaglio della tracciabilità interna è lasciata all operatore, e dovrebbe essere commisurata con la natura e le dimensioni dell azienda.
12 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Accordo 28 luglio 2005 LINEE GUIDA AI FINI DELLA RINTRACCIABILITA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI PER FINI DI SANITA PUBBLICA Appare auspicabile che le imprese del settore alimentare e mangimistico sviluppino sistemi di rintracciabilità interna, anche in previsione di futuri sviluppi normativi.
13 Regolamento CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare Tra i MATERIALI IN ENTRATA/USCITA sono compresi anche i materiali d imballaggio primario, ai sensi del Regolamento (CE) n.1935/2004 del 27/10/04 - Art.17 (Rintracciabilità) - in applicazione dal 27/10/2006.
14 Quali informazioni? L art. 18 non specifica che tipo di informazioni devono essere registrate. Tuttavia dovrebbero essere messe a disposizione delle Autorità competenti, con priorità di tempo differenti, 2 categorie di informazioni. 1. IN OGNI CASO OCCORRE MANTENERE: Nome, indirizzo del fornitore, natura del prodotto da lui fornito Nome, indirizzo del cliente, natura del prodotto a lui fornito Data della consegna/distribuzione 2. Inoltre E ALTAMENTE RACCOMANDATO mantenere: volume o quantità di prodotto lotto una eventuale descrizione più dettagliata del prodotto
15 Quali priorità di tempo? Il punto cruciale di un buon sistema di rintracciabilità, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi dell art.18, è il TEMPO: Nome, indirizzo del fornitore, natura del prodotto da lui fornito Nome, indirizzo del cliente, natura del prodotto a lui fornito Data della consegna/distribuzione devono essere IMMEDIATAMENTE disponibili volume o quantità di prodotto lotto una descrizione più dettagliata del prodotto (es. varietà nel caso di prodotto ortofrutticolo) devono essere messe a disposizione nel minor tempo ragionevolmente possibile
16 Come gestire i dati? I sistemi informatici che si sono affermati sul mercato per rispondere alle esigenze di rintracciabilità, raccolgono e archiviano informazioni che possono essere velocemente reperite e utilizzate per ricostruire la storia o il percorso di un prodotto, a partire ad esempio dal lotto, dalle materie prime, dai fornitori, dai clienti.
17 Regolamento CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare L art. 19 impone ad ogni azienda alimentare, dal 1 gennaio 2005, l obbligo specifico di: ❶ ritiro dal mercato di un prodotto non conforme alla legge oppure che possa essere considerato non sicuro ❷ richiamo dal mercato quando tale prodotto è già arrivato al consumatore, ed informazione al consumatore ❸ notifica alle Autorità competenti
18 Regolamento CE 178/2002 sulla sicurezza alimentare - art.19 ritiro dal mercato notifica alle Autorità competenti RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ha lo scopo di fornire alle autorità competenti uno strumento efficace per lo scambio di informazioni relativo alle misure intraprese per la tutela della salute pubblica
19 Quali sono le informazioni da tracciare? Quali sono le informazioni rilevanti? Occorre riflettere sul LOTTO (dimensione / composizione) Insieme di prodotti che ha subito lo stesso processo di trasformazione e che presenta caratteristiche omogenee Tutti i materiali che compongono un lotto devono presentare caratteristiche omogenee rispetto alle informazioni che si vogliono tracciare Più il numero di informazioni cresce, più il sistema diventa complesso
20 Come strutturare la procedura di rintracciabilità Lo scopo della procedura è di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002, ed in particolare descrivere come l azienda opera per: ritirare dal mercato i prodotti che possono presentare un rischio per la salute pubblica e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili informare le autorità competenti sulla natura del rischio e fornire tutte le informazioni relative al ritiro dei prodotti, collaborando con loro riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati dal prodotto che hanno fornito segregare i prodotti ritenuti pericolosi informare l anello a monte (fornitore) informare l anello a valle (clienti) informare i consumatori (in caso di richiamo)
21 Cosa si intende per prodotto pericoloso? (Reg. 178/02) Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: a) se sono dannosi per la salute b) se sono inadatti al consumo umano / non conformi alla legge E impossibile stabilire criteri specifici per definire a priori e con precisione che cosa costituisce un pericolo immediato per la salute pubblica: ogni singolo caso deve essere analizzato con coscienza e professionalità. Indicazioni operative per la gestione del sistema di allerta regionale in campo alimentare - Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità - Direzione sanità pubblica (dicembre 2003)
22 Rischio chimico: presenza di sostanze tossiche quali Ocratossina A, metalli pesanti, contaminanti vari dovuti a errori in produzione, presenza di additivi consentiti ma oltre i limiti stabiliti Corpi estranei: ad esempio presenza di frammenti di vetro, di plastica, di metallo Cosa si intende per prodotto pericoloso? Il piano di autocontrollo aziendale può costituire la base di partenza per effettuare delle valutazioni, per stabilire che cosa costituisce un pericolo Etichettatura: se l etichetta non riporta correttamente informazioni importanti che possono determinare un rischio per il consumatore o per particolari categorie di consumatori (es. solfiti) Imballaggio: quando l imballaggio primario (bottiglia, tappo) si trova in condizioni tali da determinare un rischio per il consumatore Adulterazione immediato per la salute pubblica Minacce terroristiche: ad esempio quando è stata resa pubblica l affermazione che il prodotto è stato avvelenato, a fini criminosi o politici.
23 Come effettuare la notifica? La comunicazione telefonica (se i clienti da avvisare sono pochi) è preferibile per la sua rapidità, ma è necessario far seguire comunicazione scritta (es. fax, ). EVITARE CHE LA NOTIFICA ABBIA IL FORMATO DI UNA LETTERA COMMERCIALE Riportare una dicitura del tipo URGENTE: RICHIAMO DEL PRODOTTO URGENTE: RITIRO DEL PRODOTTO
24 Clienti e consumatori CONSUMATORE FINALE: ESISTE SOLO L OBBLIGO DELL INFORMAZIONE (cartelli, informazione a mezzo stampa/radiofonica, ecc..) CLIENTI OPERATORI COMMERCIALI (es. bar, ristoranti, cucine di scuole, caserme, ospedali, case di cura ecc.): SONO L ANELLO SUCCESSIVO DELLA FILIERA e come tali devono essere avvisati immediatamente in caso di pericolo
25 Funziona.? Solo attraverso test e simulazioni posso garantire che il sistema di rintracciabilità aziendale funziona
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