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1 Donazione,genero,separazione,atti di liberalita',tasse,fiscalita',tributario commento e testo Amministrativo.it "La L. quindi sostiene che era insussistente la causa della suddetta donazione, in quanto i reali motivi dell atto, incompatibili con lo spirito di liberalità, erano da ricondurre al tentativo dell esponente di salvare un rapporto matrimoniale all epoca già vacillante, al regime fiscale allora vigente più favorevole alla vendita piuttosto che alla donazione, e ad un risparmio di spesa evidenziato dal notaio rogante."... " l ordinamento non riconnette alla situazione dedotta una invalidità o inefficacia della donazione stessa" Presidente Felicetti Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il T.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì L.F. chiedendo dichiararsi la divisione dei beni già in comunione legale tra essi coniugi, scioltasi con il divorzio tra loro intervenuto, e condannare la convenuta al pagamento di un corrispettivo pro quota per il godimento dell immobile precedentemente adibito a casa coniugale a far tempo della revoca dell assegnazione di esso alla L. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, e proponendo domanda riconvenzionale per l accertamento della proprietà esclusiva del suddetto bene, oggetto di

2 donazione indiretta da parte del proprio padre, ovvero, in subordine, non rientrante nella comunione in quanto acquistato con il denaro oggetto della donazione. Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del dichiarava il diritto dell attore alla divisione in parti uguali dell immobile, dichiarava abbandonata la domanda di simulazione relativa per interposizione fittizia della compravendita del bene di cui al rogito del , dichiarava inammissibile la domanda della L. di condanna del T. al rimborso delle spese di manutenzione e di migliorie dell immobile, rigettava le altre domande della convenuta e con separata ordinanza disponeva per la prosecuzione del giudizio. Proposta impugnazione da parte della L. cui resisteva il T. la Corte di Appello di Bologna con sentenza del ha rigettato il gravame. Avverso tale sentenza la L. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi seguito successivamente da una memoria cui il T. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell art terzo comma c.c., inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., vertendosi in tema di litisconsorzio necessario anche in relazione agli artt. 6 L. 845/1955 e 111 Cost. Premesso che antecedentemente alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione in data era stata iscritta sul bene in questione fin dal una ipoteca giudiziale a favore della ( ) di Forlì, la L. assume che l art c.c. prevede in tal caso una ipotesi di litisconsorzio necessario riguardo ai creditori iscritti anteriormente alla domanda di divisione, e che pertanto il giudice di appello avrebbe dovuto ex art. 354 c.p.c. dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e rimettere la causa al Tribunale per l integrazione del contraddittorio e la trattazione della causa con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. La censura è infondata.

3 La Corte territoriale ha ritenuto che il disposto dell art terzo comma c.c. non configura una ipotesi di litisconsorzio processuale quale delineato dall art. 102 c.p.c. con riferimento ad una decisione che non può pronunciarsi che in confronto di più parti di un rapporto sostanziale, e che nella fattispecie in esame l instaurazione di un litisconsorzio processuale è rimessa alla scelta del condividente che intenda attribuire alla divisione giudiziale effetti nei confronti dei creditori iscritti e degli aventi causa; pertanto, in difetto di chiamata ad intervenire, la divisione avrà effetto tra le parti del rapporto sostanziale, ma rimarrà inopponibile ai suddetti soggetti, nei cui confronti i rapporti rimarranno regolati secondo l anteriorità delle iscrizioni e delle trascrizioni. Tale convincimento è pienamente condivisibile. Occorre infatti muovere dal rilievo fondamentale che i creditori iscritti e gli aventi causa, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione (art primo comma c.c.), non sono parti in tale giudizio, configurandosi la divisione come scioglimento di un rapporto di comunione, con la conseguenza che soltanto i titolari di tale rapporto devono partecipare al giudizio finalizzato a detto scioglimento; è invero indubitabile che i creditori iscritti e gli aventi causa, intervenendo nel suddetto giudizio, potranno vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale con il richiamo al rispetto delle norme di legge, o potranno proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di un giudizio cui non hanno partecipato (art primo comma c.c.), ma è altresì certo che essi non hanno alcun potere dispositivo proprio perché non sono condividenti; pertanto la loro mancata evocazione nel giudizio di divisione comporterà che la divisione non avrà effetto nei loro confronti, come espressamente prevede l art terzo comma c.c. (Cass n. 4330). Con il secondo motivo la L. denuncia nullità della sentenza, violazione degli artt. 112 c.p.c e 1421 c.c. nonché vizio di motivazione. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso che l esponente nei propri scritti difensivi nel primo grado di giudizio avesse fatto cenno alla nullità e/o alla inefficacia della donazione indiretta di C.L., padre defunto della L., al T. ; in realtà la convenuta fin dalla comparsa di risposta aveva sostenuto che la donazione indiretta dell immobile da parte del di lei padre si era perfezionata solo nei suoi confronti, e che quindi il T. era da considerare un mero intestatario; orbene la domanda volta all accertamento della proprietà esclusiva dell immobile in capo alla L. era connessa alla nullità, inesistenza e/o inefficacia della donazione da parte di L.C. al T. ed alla conseguente simulazione relativa dell intestazione del bene in favore di quest ultimo.

4 Inoltre, avendo il T. invocato l applicazione del contratto di donazione indiretta, il giudice aveva l onere di verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l accoglimento della suddetta domanda che postulava l esistenza e/o l invalidità del suddetto contratto. La L. quindi sostiene che era insussistente la causa della suddetta donazione, in quanto i reali motivi dell atto, incompatibili con lo spirito di liberalità, erano da ricondurre al tentativo dell esponente di salvare un rapporto matrimoniale all epoca già vacillante, al regime fiscale allora vigente più favorevole alla vendita piuttosto che alla donazione, e ad un risparmio di spesa evidenziato dal notaio rogante. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata. Il giudice di appello sotto un primo profilo ha rilevato che la L. costituendosi nel giudizio di primo grado aveva inizialmente fatto valer in via riconvenzionale l esistenza di una donazione indiretta da parte del proprio padre in favore della figlia e del genero con simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia di persona (relativamente al T., apparente cointestatario dell immobile), e non già la nullità e/o l inefficacia della donazione indiretta del L. al T. per il venir meno della causa; pertanto la ritenuta tardività della domanda relativa all accertamento della donazione suddetta riguarda soltanto quest ultima causa petendi, e tale statuizione non è stata censurata in questa sede. La Corte territoriale ha poi aderito all assunto del primo giudice in merito della domanda di nullità della donazione per difetto di causa, secondo cui l asserita mancanza dello spirito di liberalità da parte del L. in favore del T. era smentita dalla non contestata consapevolezza del donante dell intestazione dell immobile anche al genero, ed ha aggiunto, quanto alla invocata sopravvenuta inefficacia della donazione per il venir meno della causa (ravvisabile nel fallimento dell unione tra i coniugi donatari), che l ordinamento non riconnette alla situazione dedotta una invalidità o inefficacia della donazione stessa; orbene anche tali statuizioni non sono state censurate, quantomeno nei necessari termini specifici, in questa sede. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt c.p.c. e 1417 c.c. nonché contraddittoria motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la L. avesse abbandonato la domanda di accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona per l assenza di espresse conclusioni sul punto e per la mancata trattazione della questione negli scritti conclusivi; invero non era stato considerato che nel foglio di conclusioni che costituiva parte integrante del verbale d udienza del la L. aveva

5 concluso nel senso di non voler rinunciare a nessuna domanda, eccezione, deduzione, istanza, richiesta, proposizione o prospettazione; pertanto la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive della suddetta domanda non era sufficiente a far presumere il suo abbandono. La ricorrente poi afferma, quanto alla rilevata insussistenza della prova dell accordo simulatorio da parte del giudice di appello, che l esponente aveva agito jure proprio e non jure hereditatis, e che quindi, rivestendo la qualità di terzo rispetto all accordo simulatorio, poteva giovarsi del regime probatorio riservato ai terzi; pertanto illegittimamente la sentenza impugnata non ha ammesso la prova per testi e l interrogatorio formale del T. articolati dalla L. La censura è infondata. Premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto che l abbandono della domanda di accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona emergeva dall assenza di espresse conclusioni sul punto nonché dalla mancanza di trattazione dell argomento nella comparsa conclusionale, è assorbente rilevare che il giudice di appello ha evidenziato la mancanza di prova scritta del dedotto accordo simulatorio del quale deve essere partecipe pure il terzo venditore; pertanto la prova testimoniale della simulazione risultava inammissibile richiedendosi a tal fine la controdichiarazione, così come risultava irrilevante l interrogatorio formale del T., in assenza della prova scritta dell asserito accordo simulatorio. Orbene tale convincimento è pienamente conforme all orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, in caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente necessita l esistenza di una controdichiarazione dalla quale risulti l intento dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente (vedi tra le più recenti pronunce in tal senso Cass n. 4071; Cass. Ord n ); è poi appena il caso di rilevare l infondatezza dell assunto della ricorrente di aver agito jure proprio e non già jure hereditatis, posto che nella fattispecie si verte in tema di comunione ordinaria e non ereditaria. Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt e 190 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la domanda dell esponente di rimborso delle spese sostenute per migliorie ed opere di manutenzione in quanto formulata per la

6 prima volta in sede di precisazione delle conclusioni; la L. rileva che tale inammissibilità non poteva essere rilevata d ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, nella fattispecie insussistente; la ricorrente inoltre evidenzia insufficiente motivazione in ordine al fatto che la controparte avrebbe comunque rifiutato in proposito il contraddittorio, non avendo la Corte territoriale esaminato le espressioni al riguardo utilizzate dal difensore di controparte. La censura è infondata. Correttamente il giudice di appello ha ritenuto che nella fattispecie, in cui trovava applicazione ratione temporis il disposto dell art. 183 c.p.c. nella formulazione di cui all art. 17 della L n. 353, era preclusa la proposizione di nuove domande nel corso del giudizio con conseguente rilevabilità d ufficio e dichiarazione di inammissibilità di quelle eventualmente ed irritualmente formulate, essendo l intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e di speditezza che non tollerano, in quanto espressione di un interesse pubblico, l ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto (Cass n ; Cass n ). In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 100,00 per spese vive e di Euro 3.000,00 per compensi oltre accessori come per legge. Depositata in Cancelleria il

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