Il campo delle successioni è stato toccato dal legislatore

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1 4 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova aprile 007 Dopo le modifiche di legge, ecco un esempio compilato con dati immaginari ma per una fattispecie molto comune. Per i geometri questa è una tipica prestazione professionale. a cura del geometra Luca Biadolla consigliere La dichiarazione di successione dopo il ripristino dell imposta Il campo delle successioni è stato toccato dal legislatore in due significativi testi di legge nel corso dell ultimo anno. Il primo è stato la legge n.8 del 4 novembre 00 (di conversione del decreto legge n. /0 del ottobre 00), che all articolo, commi 47-50) ripristinava l imposta di successione, abolita a partire dal 5 ottobre 00 dalla legge n. 8 del 8 ottobre 00. Così come era congegnato, il provvedimento produceva l effetto di ripristinare anche il termine di sei mesi dalla morte del de cuius per la presentazione della successione. Poiché la cosa non era gradita a nessuno, nella Finanziaria 007 (Legge n.9 del dicembre 00) è stato inserito un comma (il n. 78) che riporta il termine a un anno, retroattivo a partire dal ottobre 00. La legge Finanziaria infine, al comma 77, modifica anche la franchigia a favore dei fratelli. La situazione, al primo gennaio 007, si presenta pertanto notevolmente modificata rispetto a prima del ottobre 00, anche se per la grande maggioranza delle famiglie non ci sarà da pagare nulla o molto poco, dato che la nuova imposta di successione introduce una franchigia più elevata di quella precedente e per la parte eccedente prevede aliquote miti. Infatti, sia per le successioni che per le donazioni, il coniuge e i figli non pagano nulla fino a un valore complessivo di un milione di euro (ciascuno), e pagano il 4 per cento sul valore complessivo eccedente. I fratelli e le sorelle hanno una franchigia di euro ciascuno e sulla parte eccedente pagano il per cento. Gli altri parenti pagano il per cento, (senza alcuna franchigia). Tutti gli altri soggetti pagano l 8 per cento. Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 04, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di euro. Sul bene immobile le imposte ipotecaria e catastale, normalmente il e l'%, sono dovute nella misura fissa di 8 euro cadauna quando almeno uno degli eredi rientri nelle agevolazioni da prima casa. Riguardo ai beni immobili vale il valore catastale rivalutato. COME FARE UNA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE La dichiarazione di successione che, come chiarito, deve essere presentata entro un anno dalla morte del de cuius, è una tipica prestazione professionale dei geometri. È importante che essi ricordino che va presentata all Ufficio dell Agenzia delle Entrate competente per territorio dove aveva la residenza il defunto. Se questo aveva la residenza all estero, la successione va presentata nel luogo del suo ultimo domicilio in Italia. Occorre inoltre chiedere a quell Ufficio quale prospetto di liquidazione è in uso, qual il codice tributo e quale l importo. Ad esempio nel Veneto, gli uffici di Verona e Treviso usano un prospetto personalizzato. Un altro esempio significativo è quello dell Ufficio di Verbania, che non ha per nulla il codice tributo. Nella pagine che seguono presentiamo un fac simile di dichiarazione compilata dal geometra Luca Biadolla di Stanghella, consigliere del Collegio, al quale si devono anche le note di corredo. ESEMPIO TIPO: EREDI LA MOGLIE E DUE FIGLI L esempio che presentiamo nelle pagine seguenti, pur basato su dati immaginari, rappresenta però una fattispecie molto diffusa. Si tratta di un uomo residente a Stanghella in provincia di Padova, coniugato in regime di comunione dei beni, defunto senza testamento, che lascia eredi naturali la moglie e due figli maggiorenni. L asse ereditario consiste in due abitazioni (di cui una prima casa), un garage pertinenza della prima casa, un terreno agricolo, un deposito bancario. I beni immobili hanno un valore dichiarato di euro, il deposito bancario è di euro; complessivamente ammontano a 9.70 euro. Non ci sono passività, né risultano beni venduti negli ultimi sei mesi. La dichiarazione di successione è fatta dall erede, in questo caso la moglie, la quale delega il geometra a presentarla in sua vece. Il geometra ha compilato la dichiarazione avvalendosi di un software specifico. La normativa giuridica richiamata è la seguente: Legge 7 dicembre 00, n. 9, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 007)", G.U. n. 99 del 7 dicembre 00 - Supplemento ordinario n commi 74-79; Legge 4 novembre 00, n. 8, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge ottobre 00, n., recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", G.U. n. 77 del 8 novembre 00 - Supplemento ordinario n. - art., commi 47-50; Legge 8 ottobre 00, n. 8 "Primi interventi per il rilancio dell'economia, Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni articoli -7; Decreto legislativo ottobre 990, n. 47 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), G.U. n. 77 del Codice Civile, Libro Secondo, Delle Successioni, articoli

2 aprile 007 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova 5 Avvertenza Il dichiarante nel compilare il prospetto deve indicare la propria qualifica: erede, legatario, rappresentante legale, amministratore, curatore, esecutore testamentario.

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6 aprile 007 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova Il foglio 5, nel quale vanno dichiarati titoli e aziende, è rimasto vuoto in quanto il defunto non possedeva nulla di ciò. Nel foglio è stato dichiarato l unico deposito bancario intestato al defunto. Nel foglio 7 vanno indicati i beni venduti negli ultimi sei mesi di vita. In questo caso ciò non è avvenuto e il quadro non è stato compilato.

7 0 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova aprile 007 Nel foglio 8 vanno indicate le donazioni fatte dal defunto agli eredi. In questo caso ciò non è avvenuto e il quadro non è stato compilato. Nel foglio 9 vanno indicati i debiti contratti dal defunto, perché vanno sottratti all asse ereditario. In questo caso non ce ne sono e il quadro non è stato compilato. Il foglio 0 è riservato all Ufficio. Contiene il riepilogo dei dati denunciati precedentemente.

8 aprile 007 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova Avvertenze Per le imposte ipotecaria e catastale l'aliquota ordinaria da applicare in misura proporzionale è rispettivamente del % e dell'%; l'importo risultante deve essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore. L'importo minimo dovuto per ciascuna imposta è comunque stabilito nella misura di euro 8,00. Sono confermati i trattamenti di favore previsti dalle vigenti normative. In particolare: a) nei territori montani i trasferimenti per causa di morte di fondi rustici, di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 settembre 97, n. 0, sono soggetti all'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 8,00 e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo; b) per gli immobili di rilevante interesse culturale, già vincolati alla data di apertura della successione, anche se esclusi dall'attivo ereditario, ai sensi dell'art. del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D.Lgs ottobre 990, n.4, sono dovute nella misura ordinaria le imposte ipotecaria, catastale, e la tassa ipotecaria; c) non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nell'interesse dello Stato nè quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. del D.Lgs: 4/990, salvo quanto disposto nel comma dello stesso articolo; d) le imposte ipotecaria e catastale sono applicate ognuna nella misura fissa di euro 8,00 quando in capo al beneficiario, ovvero, in presenza di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'art., comma, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. aprile 98, n.. A tal fine il soggetto che intende beneficiare dell'agevolazione deve rendere nella denuncia di successione tutte le dichiarazioni di cui alla nota II-bis) lett. a), b) e c) del menzionato art. della Tariffa. Con riferimento alla tassa ipotecaria, per l'individuazione delle Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate degli uffici del Territorio territorialmente competenti, il contribuente può rivolgersi anche agli uffici locali dell'agenzia delle Entrate. L'imposta di bollo è dovuta per le formalità di trascrizione. La richiesta di trascrizione deve essere inoltrata alle Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate degli uffici del Territorio competenti, dall'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate. L'importo indicato nel prospetto è suscettibile di variazione in relazione al numero degli uffici interessati e dei fogli impegnati. Alla liquidazione dell'eventuale maggiore imposta dovuta provvede l'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate. Questo è il prospetto generale della dichiarazione di successione, compresi gli estremi di registrazione.

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10 aprile 007 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova Attenzione. Questo è il prospetto standard ministeriale, in uso presso l Ufficio di Este. Poiché la successione va presentata nel luogo dell ultima residenza del defunto, occorre chiedere a quell Ufficio quale prospetto è in uso. Ad esempio nel Veneto, gli uffici di Verona e Treviso ne hanno uno personalizzato. Variano inoltre i codici tributo e gli importi da versare.

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14 aprile 007 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova 7 Si ricorda che la liquidazione delle imposte è dovuta solo per gli immobili. Quando è dovuta, l imposta di successione si deve versare in autoliquidazione o provvede l Ufficio.

15 8 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova aprile 007 AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli artt. 4 e 47, DP.R. n. 445 del 8 dicembre 000 La sottoscritta - BIANCHI CARMELA, nata a SOLESINO (PD) il giorno 5 giugno 94 e residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9, CONSAPEVOLE CHE - ai sensi deii'art. 7 dei D.P.R. 8 dicembre 000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, DICHIARA - che in data 5 gennaio 007 è deceduto in SOLESINO ROSSI GUIDO, che era nato a STANGHELLA (PD) il giorno 9 marzo 940, da ultimo residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9; - che il de cuius non ha lasciato alcun testamento; - che gli unici eredi sono:. BIANCHI CARMELA, nata a SOLESINO (PD) il giorno 5 giugno 94 e residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9 (CONIUGE). ROSSI ANDREA, nato a SOLESINO (PD) il giorno 8 febbraio 98 e residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9 (FIGLIO). ROSSI LAURA, nata a SOLESINO (PD) il giorno 7 agosto 970 e residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9 (FIGLIA) - che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti. Dichiara inoltre che non vi sono altre persone, al di fuori di quelle sopra elencate, aventi diritto alla successione. SOLESINO, gennaio 007 In fede Allegato alla dichiarazione di successione in morte di ROSSI GUIDO, registrata al n.. Ai sensi degli articoli 4 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 8 dicembre 000, n. 445, La sottoscritta - BIANCHI CARMELA, nata a SOLESINO (PD) il giorno 5 giugno 94 e residente in SOLESINO (PD), VIA.DON MINZONI 9, CAP 5047, recapito telefonico 049XX)(X, codice fiscale BNCCML4H45I799T, CHIEDE di avvalersi dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 9, comma, della Legge n. 4 dei 000, consistente nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per il seguente immobile e relativa pertinenza ad uso abitativo, compreso nell'asse ereditario di ROSSI GUIDO, codice fiscale RSSGDU4OCI 998C Abitazione: - Comune di SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI N. 9, censito catastalmente al foglio, n. 4, sub., indicato al progressivo n 00 Pertinenza: - Comune di SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI N. 9, censito catastalmente al foglio, n. 4, sub., indicato al progressivo n 00 indicato nel Quadro B della dichiarazione di successione sopracitata per un valore globale pari a Euro 97.00,00, ed a tal fine, DICHIARA ) (barrare la voce che interessa): a) di essere residente nel Comune di SOLESINO; b) di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune di SOLESINO; c) di voler stabilire entro diciotto mesi dall'apertura della successione la residenza nel Comune di SOLESINO; ) di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su altra casa di abitazione sita nel territorio del Comune di SOLESINO; ) di non essere titolare neppure per quote (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altre abitazioni da essa acquistate con le agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" 4) che l'immobile prima descritto rientra tra le case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici agosto 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 8 del 7 agosto 99; 5) di essere edotta del fatto che in caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell'immobile di cui sopra, prima del decorso del termine di cinque anni dalla ata di apertura della successione, saranno dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché la soprattassa pari al 0% delle imposte stesse. ESTE, gennaio 007 In fede

16 aprile 007 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova 9 OGGETTO: Richiesta di Certificato di destinazione urbanistica. AI Dirigente dell'ufficio Tecnico del Comune di SOLESINO La sottoscritta - BIANCHI CARMELA, nata a SOLESINO (PD) il giorno 5 giugno 94 e residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9 CHIEDE il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ad uso successione riferito al giorno 5 gennaio 007 (data di apertura della medesima), per i seguenti beni: - Foglio di mappa n., Particella 48, di ettari , ai sensi dell'art. 0 dei D.P.R. giugno 00, n. 80. Con osservanza Data: gennaio 007. RICHIESTA DI RILASCIO MODELLO 40 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTE La sottoscritta - BIANCHI CARMELA, nata a SOLESINO (PD) il giorno 5 giugno 94 e residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9, codice fiscale BNCCML4H45I799T, in qualità di erede nella successione di - ROSSI GUIDO, nato a STANGHELLA (PD) il giorno 9 marzo 940, da ultimo residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9, codice fiscale RSSGDU4OCI9I98C, deceduto in SOLESINO il giorno 5 gennaio 007, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione in data, registrata al n., VoI. CHIEDE il rilascio di n. I modelli 40. SOLESINO, gennaio 007 Firma Il modello 40 va presentato in banca per poter operare sul conto corrente. DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE La sottoscritta - BIANCHI CARMELA, nata a SOLESINO (PD) il giorno 5 giugno 94 e residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9, codice fiscale BNCCML4H45I799T, in qualità di erede di ROSSI GUIDO, nato a STANGHELLA (PD) il giorno 9 marzo 940, da ultimo residente in SOLESINO (PD), VIA DON MINZONI 9, codice fiscale RSSGDU4OCI9I98C, deceduto in SOLESINO il giorno 5 gennaio 007, DELEGA il geometra Xxxxx Xxxxxxxxxx, C.F XXX XXX XXXXX XXXXX a presentare in sua vece la dichiarazione di successione del suddetto ROSSI GUIDO. SOLESINO, gennaio007 LA DELEGANTE

17 0 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova aprile 007 TABELLA PER IL CALCOLO DELLE QUOTE EREDITARIE NELLE SUCCESSIONI LEGITTIME Simbologia adottata coniuge figlio genitori fratello fratellastro Aventi causa Formule per il calcolo delle quote di spettanza di ciascun soggetto Eredi Esempio Riparto e un figlio = / Figlio = / Figlio con due o più figli = / Figlio = x numero figli Figli 4 Figli e Genitori = / Genitori = x numero genitori Genitore Fratelli e Fratellastri = / Fratello = x ( x numero fratelli + numero fratellastri) Fratellastro = x ( x numero fratelli + numero fratellastri) Fratello Fratellastro Fratelli 9 9 Genitori Fratelli e Fratellastri = / Genitori = 4 x numero genitori Fratello = x ( x numero fratelli + numero fratellastri) Fratellastro = x ( x numero fratelli + numero fratellastri) Genitore Fratello Fratellastro Genitori Fratelli Fratellastri

18 aprile 007 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova TABELLA PER IL CALCOLO DELLE QUOTE EREDITARIE NELLE SUCCESSIONI LEGITTIME Simbologia adottata coniuge figlio genitori fratello fratellastro Aventi causa Formule per il calcolo delle quote di spettanza di ciascun soggetto Eredi Esempio Riparto Fratelli e Fratellastri Fratello = x ( x numero fratelli + numero fratellastri) Fratellastro = x ( x numero fratelli + numero fratellastri) Fratelli Fratellastro Genitori Fratelli e Fratellastri Assegnare due punti a ciascun genitore e a ciascun fratello e un punto a ciascun fratellastro. Controllare se la somma dei punti ottenuti complessivamente dai genitori è superiore, uguale o inferiore a quella dei fratelli e fratellastri insieme. Se è superiore (o uguale) si ha: Genitore = x numero genitori + x numero fratelli + numero fratellastri Fratello = x numero genitori + x numero fratelli + numero fratellastri Fratellastro = x numero genitori + x numero fratelli + numero fratellastri Se è inferiore (o uguale) si ha: Genitore = x numero genitori Fratello = x numero fratelli + numero fratellastri Fratellastro = x ( x numero fratelli + numero fratellastri) Genitori 7 Fratello Fratellastro 7 Genitori Fratellastri Genitori 4 Fratelli Fratellastri 4 Genitore Fratello Fratellastro 7 7 COME SI RICAVANO I VALORI DA ATTRIBUIRE AI SINGOLI BENI I valori dei beni immobiliari oggetto di successione si ricavano dall'applicazione di specifici moltiplicatori alla rendita catastale risultante alla banca dati. Particolare attenzione va posta alla distinzione di quei beni considerati "prima casa", per cui nel caso specifico si ha la seguente esemplificazione. Beni immobiliari categoria rendita coefficiente rivalutazione valore finale Prima casa (abitazione) A/ 70, ,00 Prima casa (garage) C/ 80, ,00 Altro bene (abitazione) A/ 400, ,00 Altro bene (terreno) 0, ,00

19 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova aprile 007 VIOLAZIONI - SANZIONI (ARTICOLI D.LGS. 4/990 MODIFICATI DALL ART. D. LGS. 47/997 Violazioni Omessa presentazione della dichiarazione, della dichiarazione sostitutiva o della dichiarazione integrativa Dichiarazione incompleta o infedele Falsa sottoscrizione di attestazioni di sussistenza di passività Rilascio di dichiarazioni o attestazioni rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero Incompleta o infedele dichiarazione attinente a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo Mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti o dei prospetti ovvero inesattezza o irregolarità dei prospetti medesimi Omesso o tardivo pagamento Alienazione prima del quinquennio, tentata esportazione, mutamento di destinazione e mancato assolvimento degli obblighi concernenti beni culturali, nei casi di esclusione dell imposta Concedenti o depositari che non ottemperano alle richieste dell Ufficio o comunicano dati incompleti o infedeli Dichiarazione di non possesso e rifiuto di esibire documenti o sottrazione all ispezione Rifiuto di sottoscrivere l attestazione della sussistenza di debiti, di consegnare i titoli delle passività o non permesso di fare copia autentica Sanzioni Sanzione amministrativa dal 0% al 40% per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 58 a euro.0 Sanzione amministrativa da a volte la differenza d imposta. La sanzione non si applica se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato * Sanzione amministrativa da a volte la differenza d imposta. La sanzione non si applica se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato * Sanzione amministrativa da a volte la differenza d imposta. La sanzione non si applica se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato * Sanzione amministrativa da euro 58 a euro.0 Sanzione amministrativa da euro 58 a euro.0. La sanzione è ridotta della metà se si regolarizza entro 0 giorni dalla richiesta dell Ufficio. Si applica la sanzione del 0% dell importo non versato prevista dall art. del D. Lgs. relativo alle sanzioni per imposte dirette, Iva e riscossione Sanzione amministrativa da a volte l imposta o la maggiore imposta in dipendenza della inclusione dei beni nell attivo ereditario o della e- sclusione della riduzione d imposta di cui all art. 5, comma Sanzione amministrativa da euro 58 a euro.05. Sanzione raddoppiata se l obbligo si riferisce a pubblici ufficiali o pubblici impiegati Sanzione amministrativa da euro 58 a euro.05. Sanzione raddoppiata se l obbligo si riferisce a pubblici ufficiali o pubblici impiegati Sanzione amministrativa da euro 58 a euro.05. Sanzione raddoppiata se l obbligo si riferisce a pubblici ufficiali o pubblici impiegati Articolo del D.Lgs. 4/990 Articolo 50, comma Articolo 5, commi Articolo 5, commi Articolo 5, commi Articolo 5, nuovo comma Articolo 5, nuovo comma Articolo, D. Lgs. 47/997 Articolo 5, comma Articolo 5, comma Articolo 5, comma Articolo 5, comma * Art. 4 comma 5 5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 4. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. Da: Guida Pratica Fiscale /00

20 aprile 007 Pitagora notiziario del Collegio dei Geometri di Padova LEGGE 4 NOVEMBRE 00, N. 8 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE OTTOBRE 00, N., RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA Articolo. 47. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo ottobre 990, n. 4, nel testo vigente alla data del 4 ottobre 00, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni: a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, di euro: 4 per cento; b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: per cento; c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento. 49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma, del citato testo unico di cui al decreto legislativo ottobre 990, n. 4, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, di euro: 4 per cento; b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: per cento; c) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 5 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo ottobre 990, n. 4, nel testo vigente alla data del 4 ottobre 00. LEGGE 7 DICEMBRE 00, N. 9 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 007) commi All'articolo del decreto-legge ottobre 00, n., convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 00, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro: per cento"; b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro: per cento"; c) dopo il comma 49 è inserito il seguente: 49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 99, n. 04, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di curo". 78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo ottobre 990, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 78-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 7, comma, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 98, n. 97, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 59, primo comma, numero ), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall' articolo del decreto legislativo 8 dicembre 997, n. 47, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata"; b) all'articolo 8, dopo il comma, è inserito il seguente: "l-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali"; c) all'articolo, comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal ottobre 00, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Circolare Agenzia delle Entrate n./007 Poteri di accertamento sulle imposte ipocatastali L'Agenzia delle Entrate in data , ha emesso la circolare n. in materia di nuovi poteri dell'ufficio in materia di accertamento imposte di registro, ipotecaria e catastale. Tra le disposizioni risalta quella per cui, con l'entrata in vigore del D.L /0 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 00, n. 48), viene meno il limite all'accertamento di valore degli uffici in caso di dichiarazione in atto del valore catastale (salvo cessioni di immobili ad uso abitativo). Con l'approvazione della legge 7 dicembre 00, n. 9 (legge finanziaria per il 007), alcune delle disposizioni contenute nel decreto hanno subito delle modifiche. Per fornire una mappa dettagliata delle disposizioni vigenti, la circolare contiene un quadro sinottico di tutte le modifiche normative, anche ai fini dell'attività di accertamento relativa ai tributi del settore registro. La circolare si può scaricate all indirizzo alla voce Circolari.

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