ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura. Disposizioni applicative per la presentazione della Domanda Unica 2009

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1 Allegato 1) al Decreto del Direttore di ARTEA n. 58 del 4 febbraio 2009 ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Disposizioni applicative per la presentazione della Domanda Unica 2009 Sommario 1. Riferimenti normativi Domanda Unica Adesione al regime di sostegno pluriennale per il disaccoppiato Modalità di sottoscrizione della DU Pascoli permanenti Canapa Tabacco Frutta a guscio Premi accoppiati a superficie Tipologie di contratto Aiuti alla produzione di sementi certificate Premi zootecnici art. 69 Reg. CE 1782/ Termini di presentazione della DU e relative modifiche Cessazione aziendale (art. 72) e decesso (art. 74) Reg. (CE) n. 796/ Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento

2 1. Riferimenti normativi Per la campagna 2009 il Regolamento (CE) n del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche e integrazioni regolamento è applicato relativamente ai solo articoli 20, paragrafo 2 e 64, paragrafo 2 nonché gli articoli 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter, 69, l'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2), e i capitoli 1 (frumento duro), 5 (colture energetiche), 7 (premio per i prodotti lattiero-caseari)) 10 (pagamenti per superficie per i seminativi), 10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti per superficie per il luppolo) del titolo IV del suddetto regolamento. Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 Regolamento (CE) n. 795 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni Regolamento (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni Regolamento (CE) n della Commissione del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime e successive modifiche e integrazioni Regolamento (CE) n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 agosto 2004 n recante disposizioni per l attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni Legge 11 novembre 2005, n. 231 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" L.R. del 27 luglio 2007, n. 45 avente per oggetto Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola Decreto del Direttore n. 196 del 4 dicembre 2008 avente ad oggetto Regolamento (CE) n. 1782/2003 art. 46 Trasferimento di diritti all'aiuto - Disposizioni per la gestione dei trasferimenti dei diritti all aiuto nel Registro Nazionale Titoli 2

3 Decreto del Direttore n. 142 del 17 dicembre 2007 L.R. 45/2007, art 11, comma 5: adozione delle procedure per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) e successive modifiche di cui al Decreto del Direttore n. 191 del 1 dicembre Domanda Unica 2009 Il presente atto stabilisce l avvio del procedimento di adesione al Regime della Domanda Unica per la campagna 2009 (di seguito DU ) e si estende a tutte le istanze valide sino alla campagna 2013 per il cd. regime disaccoppiato di cui al Titolo III del Reg. CE 73/09 attraverso la compilazione della Dichiarazione Unica Aziendale (ID 10000) le cui modalità di presentazione e sottoscrizione sono disciplinate dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 142/2007 modificato dal Decreto del Direttore 191/2008. In particolare, la compilazione riguarda le richieste relative ai seguenti regimi: a) premi disaccoppiati di cui al Titolo III del Reg. CE 73/09 b) premi accoppiati a superficie e a capo bestiame di cui al Titolo III artt. 68 ter e 69 del Reg. CE 1782/03 per la sola campagna 2009 c) premi accoppiati di cui al Titolo IV del Reg. CE 1782/03 relativamente ai capitoli 1 (Frumento duro), 5 (Colture energetiche) e 10 quater (Tabacco) per la sola campagna 2009 d) premi accoppiati a superficie di cui al Titolo IV del Reg. CE 73/09 relativamente alla Sezione 1 (Riso), Sezione 3 (Colture proteiche), Sezione 4 (Frutta a guscio), Sezione 5 (Sementi certificate). L art. 33 del Regolamento (CE) 73/2009 stabilisce che, a partire dalla campagna 2009, i diritti di ritiro dalla produzione stabiliti a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, dell'articolo 63 paragrafo 2, e dell'articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono soggetti ai precedenti obblighi di ritiro dalla produzione. A partire dalla campagna 2009 la gestione dei titoli all interno del Registro Nazionale avviene tramite il modulo ID 110 reso disponibile nel Sistema informativo di ARTEA secondo quanto disposto con Decreto del Direttore n. 196 del 4 dicembre 2008 avente ad oggetto Regolamento (CE) n. 1782/2003 art. 46 Trasferimento di diritti all'aiuto - Disposizioni per la gestione dei trasferimenti dei diritti all aiuto nel Registro Nazionale Titoli. Con successivo proprio provvedimento, a seguito dell emanazione delle disposizioni ministeriali per la campagna 2009, saranno definite le modalità per l accesso alla Riserva Nazionale Titoli. 3. Adesione al regime di sostegno pluriennale per il disaccoppiato La sottoscrizione da parte dell Azienda della DU campagna 2009 si configura quale adesione al regime di sostegno pluriennale per i premi di cui al Titolo III del Reg. (CE) 73/09 («regime disaccoppiato») ai sensi del comma 5-quinquies dell art. 3 della L. 231/05. Per le domande pluriennali presentate ad ARTEA precedentemente a quanto disposto nel presente provvedimento permangono le disposizioni in vigore al momento della loro presentazione. Qualora, intervengano delle variazioni aziendali, occorre ripresentare una nuova RPU con le modalità di cui al presente provvedimento. 3

4 A partire dal 16 febbraio 2009 ai sensi dell art. 19 del Reg. CE 73/09 ARTEA renderà disponibile alle Aziende interessate alla presentazione della DU, tramite la consultazione nel proprio Sistema Informativo, un modulo pre-compilato interno alla DUA ID Sezione DATI S.I.G.C. che ha la finalità di comunicare all Azienda i dati presenti nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito S.I.G.C. ) in possesso dell Organismo Pagatore. Tale DUA sarà contraddistinta dalla presenza di un numero di protocollo in uscita di ARTEA e relativa data e sarà messa a disposizione dell azienda una modalità di avvenuta ricezione che ne attesta la notifica da parte di ARTEA. In particolare, la Sezione DATI S.I.G.C. contiene un riepilogo delle coltivazioni registrate sugli schedari e/o nello stesso S.I.G.C. riferiti alle particelle condotte dall Azienda e un riepilogo delle superfici dei diritti in portafoglio presenti nel Registro Nazionale Titoli (RNT) al momento della sottoscrizione del modulo. Si specifica che quest ultimo dato è indicativo e il premio sarà determinato in base ai titoli in portafoglio presenti nel RNT al momento del pagamento. Tale modulo riporta anche l eventuale elenco delle particelle non identificate nei dati presenti nel S.I.G.C. o con eligibilità non coerente alla superficie catastale o, comunque, interessate da un anomalia di coerenza in base alle regole del S.I.G.C.. L Azienda è tenuta alla verifica puntuale di tali dati e, nel caso in cui le superfici in portafoglio risultano maggiori di quelle eligibili, la sottoscrizione di tale DUA ai fini dell adesione al regime senza una successiva sottoscrizione di un RPU a modifica dei dati stessi, si configura come dichiarazione di superficie richiesta. Tale DUA dovrà essere ricevuta secondo le disposizioni dei decreti del Direttore di ARTEA nn. 142/2007 e 191/2008 presso i CAA e/o tutti soggetti convenzionati e/o abilitati da ARTEA all accesso al proprio Sistema Informativo, nonché presso ARTEA stessa. Nel caso, invece, l Azienda verifichi la necessità di apportare modifiche a quanto presente nella Sezione DATI S.I.G.C. dovrà presentare una nuova DUA in base alle disposizioni riportate al Paragrafo 4. Il sostegno pluriennale, anche qualora intervengano cambiamenti in uno degli elementi contenuti nel Fascicolo elettronico, rimane valido fino al 2013 in base alle disposizioni di conferma e/o aggiornamento nel Sistema informativo di ARTEA dei dati contenuti nel Fascicolo stesso con le modalità che ARTEA emanerà con decorrenza 1 gennaio Con la sottoscrizione di tale DUA l Azienda prende atto delle informazioni e si assume la piena responsabilità di confermare o procedere alla modifica riguardo ai dati in essa contenuti. In questo secondo caso occorre aggiornare il Fascicolo elettronico e presentare una nuova DUA attivando il procedimento RPU secondo quanto disposto al successivo paragrafo 4 nei termini previsti. 4. Modalità di sottoscrizione della DU Le modalità di sottoscrizione della DU sono le seguenti: a) l Azienda sottoscrive a conferma i dati contenuti nella DUA Sezione DATI S.I.G.C. predisposta da ARTEA nel modulo pre-compilato e non occorrono ulteriori specificazioni nella sezione Piano delle coltivazioni ; 4

5 b) In caso di presenza di particelle non identificate dal medesimo S.I.G.C. ed elencate nella sezione DATI S.I.G.C. o in caso di presenza di particelle per le quali l Azienda non concorda sul dato di eligibilità, la medesima Azienda sottoscrive i dati contenuti nella DUA Sezione DATI S.I.G.C. predisposta da ARTEA a conferma dell avvenuta presa visione dei medesimi e ripresenta una nuova DUA attraverso l attivazione del procedimento Regime Premio Unico (RPU)/Istanza RPU nella Sezione Opportunità di sviluppo ed agevolazioni pubbliche del modulo ID compilando la sezione Piano delle coltivazioni indicando la coltura in essere per le particelle in questione e in forma aggregata il resto della superficie al fine di permettere ad ARTEA l individuazione delle particelle per cui l azienda contesta l eligibilità o la stessa non è presente nel S.I.G.C. di ARTEA. Tale condizione è necessaria nel caso in cui la superficie dei diritti in portafoglio risulti superiore a quella ammissibile secondo i parametri di eligibilità in possesso dell Organismo Pagatore risultanti nella sezione DATI S.I.G.C. ; c) Nel caso in cui l Azienda intenda richiedere i premi accoppiati di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 2 e il regime foraggi da trasformazione di cui al Reg CE 1234/07 sottoscrive i dati contenuti nella DUA Sezione DATI S.I.G.C. predisposta da ARTEA a conferma dell avvenuta presa visione dei medesimi e ripresenta una nuova DUA attraverso l attivazione del procedimento Regime Premio Unico (RPU)/Istanza RPU nella Sezione Opportunità di sviluppo ed agevolazioni pubbliche del modulo ID compilando il Piano delle coltivazioni a particella per le colture che si richiedono a premio e in forma aggregata per il resto della superficie; d) Nel caso in cui l azienda conduce superfici a pascolo permanente o pascoli magri individuate secondo le regole di cui al successivo paragrafo 5 Pascoli permanenti, l Azienda sottoscrive i dati contenuti nella DUA Sezione DATI S.I.G.C. predisposta da ARTEA a conferma dell avvenuta presa visione dei medesimi e ripresenta una nuova DUA attraverso l attivazione del procedimento Regime Premio Unico (RPU)/Istanza RPU nella Sezione Opportunità di sviluppo ed agevolazioni pubbliche del modulo ID compilando il Piano delle coltivazioni per le particelle inerenti le suddette superfici e in forma aggregata per il resto della superficie al fine di implementare lo schedario dei pascoli permanenti e dei pascoli magri nel Sistema Informativo di ARTEA; e) Nel caso in cui l Azienda conduce particelle condivise con altre Aziende che presentano contemporaneamente usi diversi del suolo (ad esempio una particella è suddivisa in una parte a seminativo, in una a bosco e in una a vigneto) allora l Azienda sottoscrive i dati contenuti nella DUA Sezione DATI S.I.G.C. predisposta da ARTEA a conferma dell avvenuta presa visione dei medesimi e ripresenta una nuova DUA attraverso l attivazione del procedimento Regime Premio Unico (RPU)/Istanza RPU nella Sezione Opportunità di sviluppo ed agevolazioni pubbliche del modulo ID compilando il Piano delle coltivazioni a particella per quelle condivise indicandone la coltura presente nella parte condotta e in forma aggregata il resto della superficie al fine di permettere di conoscere ad ARTEA la porzione di superficie condotta ai fini dell eligibilità. Qualora l Azienda si trovi contemporaneamente in più di una delle condizioni descritte dai punti da b) a e) essa sottoscrive i dati contenuti nella DUA Sezione DATI S.I.G.C. predisposta da ARTEA a conferma dell avvenuta presa visione dei medesimi e ripresenta una nuova DUA attraverso l attivazione del procedimento Regime Premio Unico (RPU)/Istanza RPU nella 5

6 Sezione Opportunità di sviluppo ed agevolazioni pubbliche del modulo ID indicando quanto previsto da ciascun punto. L Azienda dispone, inoltre, della possibilità di verificare tramite il S.I.G. Grafico Pubblico (LPIS/GIS) nel Sistema gestionale di ARTEA all indirizzo del materiale grafico attinente le particelle documentate in fascicolo ai fini della verifica dei dati di eligibilità in possesso dell O.P.. Eventuali modifiche devono essere segnalate tramite comunicazione all indirizzo di posta elettronica unica@artea.toscana.it. Tale segnalazione ha solo lo scopo di permettere ad ARTEA di aggiornare quanto prima le superfici contestate ma non sono vincolanti ai fini della sottoscrizione della RPU. Si richiama a tal proposito che il controllo delle superfici eligibili ed il controllo di effettività delle colture con premio accoppiato viene svolto mediante misurazione delle superfici contigue ( parcella ) ai sensi dell art. 2 del Reg. CE 796/ Pascoli permanenti Nella DU 2009 vi è l obbligo di indicare nel Piano particellare le superfici utilizzate a pascoli permanenti per l aggiornamento nel S.I.G.C. di ARTEA qualora si tratti di colture superiori a 5 anni attraverso i seguenti codici: a) 1959 Prato (Varietà Permanente ); b) 1458 Prato pascolo (Varietà Permanente ); c) 1459 Pascolo; d) 1172 Pascolo arborato (bosco alto fusto e pascolo cespugliato) e) 1173 Pascolo arborato (bosco ceduo) f) 1905 Pascolo magro con roccia affiorante tara 20% g) 1906 Pascolo magro con roccia affiorante tara 50% In particolare, le dichiarazioni relative a tali superfici saranno oggetto di vincolo nel Sistema Informativo di ARTEA al fine di implementare lo schedario dei pascoli permanenti di cui ai Codici 1458, 1459 e 1959 e lo schedario dei pascoli magri di cui ai Codici 1172, 1173, 1905 e 1906). Ai fini dell implementazione e aggiornamento dei dati S.I.G.C. di ARTEA è necessario far riferimento a quanto comunicato con nota della Commissione europea AA/2008/013/LA11-IT del 21/11/2008 da cui è emersa la necessità di escludere dalle superfici dichiarate a pascolo magro (codici 1172 e 1173) quelle inerenti superfici totalmente coperte da cespugli/vegetazione impenetrabili. Ai fini dell abbinamento ai diritti in portafoglio le superfici identificate dai codici 1172, 1173, 1905 e 1906 sono abbinabili qualora l Azienda sia in possesso dei seguenti requisiti: a) Gestione di un allevamento censito nella BDN; b) Gestione di un allevamento diverso da bovini e ovini, non registrato in BDN (ad esempio 6

7 equini, suini), da registrare nel Sistema Informativo di ARTEA a livello di UPZ (Unità Produttiva Zootecnica); c) Pascolamento di terzi con animali registrati in BDN. In tal caso occorre indicare il CUAA del detentore dell allevamento per il controllo in BDN del codice allevamento; d) Sfalcio per vendita/autoconsumo del foraggio. Nel caso di autoconsumo occorre allegare alla Domanda Unica copia della documentazione attestante le operazioni di sfalcio se effettuate da terzi, nel caso di vendita copia della fattura di vendita del foraggio. In particolare, i codici 1172 e 1173 si dichiarano a particella solo nel caso in cui sono utilizzati come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell abbinamento ai diritti ordinari, altrimenti tali superfici sono considerate bosco e non vi è obbligo di dichiarazione a particella; I codici 1905 e 1906 caratterizzanti terreni con roccia affiorante si dichiarano a particella solo nel caso in cui sono utilizzati come luoghi di pascolamento degli animali ai fini dell abbinamento ai diritti ordinari, altrimenti tali superfici sono considerate tare (infatti non hanno altri usi possibili) e non vi è obbligo di dichiarazione a particella. Per le casistiche da a) a c) occorre indicare nella DUA Sezione Integrazioni e specifiche paragrafo UTILIZZO PASCOLI MAGRI AI FINI DELL'ABBINAMENTO A DIRITTI ORDINARI la data di inizio e di fine periodo del pascolamento. 6. Canapa Le colture a canapa da fibra o da seme devono essere dichiarate a particella. Una copia degli eventuali contratti sottoscritti per la vendita del prodotto, conservati in originale allegati alla Domanda Unica, devono essere inviati ad ARTEA entro dieci giorni dalla loro sottoscrizione. 7. Tabacco Le colture a tabacco devono essere dichiarate a particella con l indicazione della varietà. Nel caso si intenda richiedere il premio previsto dal Titolo IV del Reg. CE 1782/03 il relativo contratto di trasformazione deve essere allegato alla Domanda Unica. 8. Frutta a guscio Le superfici investite a colture Frutta a guscio (codice specie 2702, 2104, 2508, 4112, 3080), devono essere dichiarate sempre a particella con l ulteriore obbligo di indicare anche il sesto d impianto nel caso si intenda richiedere il premio previsto dalla Sezione 4 del Titolo IV del Reg. CE 73/ Premi accoppiati a superficie Le superfici richieste a premio accoppiato devono essere dichiarate a particella in base alla tabella Specie/Regime che è resa disponibile nelle Tabelle di compilazione della DUA ID Tali specifiche sono riportate nell Allegato B al presente provvedimento, che è disponibile anche on-line sul Sistema Informativo di ARTEA. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie saranno rese disponibili in tempo reale sul medesimo sito di ARTEA indicando la data di aggiornamento e tale modalità si configura come notifica dei cambiamenti sia alle Aziende che ai tenutari dei fascicoli aziendali. 7

8 L accesso ai regimi a premio di cui all art 69 e al Titolo IV Grano duro qualità del Reg. CE 1782/03 è subordinato alla registrazione nella DUA Sezione RPU Superfici Fatture delle documentazione fiscale, che deve essere conservata dall Azienda a fini di controllo degli organismi preposti. Tale documentazione deve essere corredata obbligatoriamente dell identificativo del lotto ENSE (tale lotto deve essere chiaramente indicato nei documenti fiscali o documentato tramite la conservazione dei cartellini ENSE originali) per le coltivazioni art. 69 e Tit. IV Grano duro qualità. Per i premi art. 69 oltre alla citata documentazione è necessario anche l attestazione di OGM free. In caso di controllo documentale della domanda da parte di ARTEA, l assenza di chiara indicazione del lotto ENSE e, per l art. 69, di OGM free non è sanabile attraverso dichiarazioni integrative. Le informazioni da inserire nella DUA sono le seguenti: e) CUAA e Denominazione del fornitore f) CUAA azienda cedente (nel caso la fattura sia intestata ad altra Azienda) g) N. fattura/ddt h) Data fattura/ddt i) Specie/Varietà j) Unità di misura k) Quantità in fattura/ddt l) Quantità utilizzata La superficie ammessa al premio richiesto è calcolata sulla base del valore inserito nel campo Quantità utilizzata. Inoltre, un controllo di congruità verifica che tale quantità non sia superiore a quella indicata nel campo Quantità in fattura/ddt. 10. Tipologie di contratto Sono obbligati alla stipula di un contratto di coltivazione con trasformatori o acquirenti collettori riconosciuti ai sensi della normativa vigente i produttori che chiedono uno dei seguenti regimi di aiuto o di esenzione dal ritiro dalla produzione: a) Foraggi essiccati, art. 86, lettera a) del Reg. (CE) n. 1234/2007; b) Colture energetiche/biogas, art. 89 del Reg. (CE) n. 1782/2003; c) Sementi certificate Sezione 5 Titolo IV Reg. CE 73/2009; d) Canapa, art. 39 del Reg. (CE) n. 73/2009; e) Tabacco, art. 110 duodecies, lettera c), Reg. (CE) n. 1782/2003. I contratti di coltivazione devono sempre indicare a particella le superfici oggetto di contratto e le stesse devono essere coerenti con quanto dichiarato nella Domanda Unica. 8

9 11. Aiuti alla produzione di sementi certificate L indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in chilogrammi, e copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate, possono essere trasmessi entro il 15 giugno dell anno successivo al raccolto. L attestazione dell avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, rilasciate dall ENSE in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni: i) nominativo e partita IVA della ditta sementiera contraente; ii) nome, cognome, indirizzo, codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) dell agricoltore moltiplicatore; iii) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione; iv) specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, nominativo e partita IVA della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi. Per le sementi raccolte in Italia e spedite in un altro Stato dell Unione Europea, la dichiarazione, in carta semplice, attestante l avvenuto controllo in campo, rilasciata dopo l acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate, devono essere trasmesse all Organismo pagatore entro il 15 giugno dell anno successivo al raccolto. Tali dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati presso l Organismo pagatore competente. Inoltre, deve essere indicata la superficie verificata ed approvata a seguito di sopralluoghi effettuati sui singoli appezzamenti. 12. Premi zootecnici art. 69 Reg. CE 1782/03 Per la campagna 2009 ai fini della richiesta dei premi zootecnici bovini di cui all art. 69 del Reg. CE 1782/03 occorre firmare l apposita Sezione RPU zootecnia nella DUA ID e documentare nell Anagrafe aziendale del Sistema Informativo di ARTEA l UPZ (Unità Produttiva Zootecnica). ARTEA, ai fini della individuazione e quantificazione dei premi, rileva in modalità telematica i medesimi dati certificati dalle seguenti fonti ufficiali: a) Istituto Zooprofilattico dell Abruzzo e del Molise G. Caporale (Banca Dati nazionale di Teramo) b) Agea Coordinamento c) Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell Appennino Centrale. Si specifica che i suddetti premi spettano al detentore dei capi e, pertanto, nel caso in cui il CUAA del detentore degli animali iscritto nella BDN di Teramo non coincida con il CUAA intestatario della Domanda Unica occorre intervenire nella BDN ai fini dell aggiornamento. Per la campagna 2009 ai fini della richiesta dei premi zootecnici ovini di cui all art. 69 del Reg. CE 1782/03 occorre firmare l apposita Sezione RPU zootecnia nella DUA ID 10000, documentare nell Anagrafe aziendale del Sistema Informativo di ARTEA l UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) ed indicare il numero dei capi ammissibili a premio. Il premio è collegato ad un effettivo 9

10 pascolamento dei capi per almeno 120 giorni ai sensi dell art. 3 del DM 2026 del 24/09/2004. Qualora l Azienda effettui la pratica della transumanza occorre indicare anche le località e le date di pascolamento dei capi. 13. Termini di presentazione della DU e relative modifiche La Domanda Unica deve essere presentata, salvo deroghe, da ogni Azienda con sede legale in Toscana. In deroga a tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purché sia presente una UTE dell Azienda. Tale richiesta è inoltrata all Organismo pagatore competente per sede legale, all Organismo pagatore prescelto e all AGEA Organismo di coordinamento. Al termine dell istruttoria svolta l AGEA Organismo di coordinamento provvede ad attribuire nell ambito del SIAN la delega all Organismo pagatore prescelto. Sulla base di tale principio, la Domanda Unica deve essere presentata all Organismo pagatore, determinato come sopra, presso il quale è stato costituito il fascicolo aziendale. Le domande sono compilate secondo quanto disposto dai Decreti del Direttore di ARTEA 142/2007 e 191/2008 relativi alla DUA e devono esser ricevute entro le ore del giorno 15/05/2009. Per le domande iniziali è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Per le domande presentate entro tale termine sarà applicata una riduzione pari all 1% dell importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro le ore del venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (09/06/2009). Le domande iniziali pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili. Al momento della compilazione della domanda non è prevista l indicazione della tipologia della stessa (iniziale o modifica). Tale tipologia sarà determinata da ARTEA in base alla data di ricezione e al tipo di modifiche apportate rispetto alla domanda iniziale. In presenza di una domanda iniziale presentata nei termini sopra descritti, le domande inoltrate successivamente saranno considerate di modifica ai sensi dell art. 15 del Reg. (CE) n. 796/2004 se presentate entro il 09/06/2009. In particolare, per tali domande non saranno applicate penalità se presentate entro il 01/06/2009, altrimenti subiranno una riduzione pari all 1% dell importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo se presentata entro il 09/06/2009 con modifiche che determinano l aumento di superficie condotta e/o l aumento di superfici a premio. I casi di domande di modifica che comportano l aumento di superficie condotta e/o l aumento di superfici a premio inoltrate successivamente al 09/06/2009 saranno considerati ai sensi dell art. 19 del Reg. CE n. 796/2004 e saranno valutate nel merito dalla competente Struttura. Ai sensi dell art. 21, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004, in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi 10

11 contestualmente alla Domanda Unica si applica una riduzione pari all 1% dell importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo. 14. Cessazione aziendale (art. 72) e decesso (art. 74) Reg. (CE) n. 796/2004 Il tenutario del fascicolo aziendale inserisce nel fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite il modulo Attestato morte/cessazione corredato della relativa documentazione in formato elettronico attestante la linea ereditaria o il subentro. Inoltre, qualora non sia già presente nel Sistema Informativo di ARTEA, il CAA deve creare la nuova posizione del subentrante con l obbligo di indicarne le coordinate bancarie per l erogazione del contributo. In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per decesso è la seguente: - Copia del certificato di morte; - Atto di successione o scrittura notarile indicante la linea ereditaria o in alternativa dichiarazione di successione con l indicazione della linea ereditaria unitamente al documento di identità in corso di validità dell erede; - Nel caso di coeredi delega di tutti i coeredi al delegato alla riscossione, unitamente a documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti. In tal caso, l erede delegato alla riscossione deve essere inserito per primo nel medesimo documento In particolare, la documentazione necessaria in caso di subentro per cessione o incorporazione è la seguente: - Atto attestante la vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione attestante la cessione dell Azienda. 15. Comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento ARTEA, nei casi in cui il pagamento dell aiuto non coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica 2009, ne dà comunicazione all Azienda tramite pubblicazione di apposito provvedimento sul sito istituzionale di ARTEA all indirizzo in cui si evidenziano, oltre agli elementi di identificazione del beneficiario e dell istanza presentata (CUAA, Denominazione, N. Istanza), gli scostamenti per gruppo coltura tra Richiesto ed Accertato in sede di verifiche di competenza e le relative motivazioni. Tali provvedimenti avranno cadenza bimestrale a partire dalla pubblicazione del 15 febbraio 2010 fino alla pubblicazione del 15 dicembre Nei casi di applicazione di penalità pluriennali ai sensi degli artt. 51, 52, 59 e 60 del reg. CE 796/04 sarà invece effettuata notifica nominativa del decreto di applicazione della sanzione medesima. Contro tali provvedimenti è possibile proporre da parte dell Azienda l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge. Nei casi in cui l erogazione dell aiuto coincida con quanto richiesto con la Domanda Unica 2009 il pagamento è da intendersi come conclusivo del procedimento. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI SI RIMANDA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE VIGENTE 11

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