REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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1 COMUNE DI FIRENZUOLA REGOLAMENTO per l applicazione della IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione CC. n. 19 del 15/03/1999 Modificato con deliberazione CC. n. 10 del 28/02/2000 Modificato con deliberazione CC. n. 19 del 29/03/2004 Modificato con deliberazione CC. n. 16 del 22/03/2005 Modificato con deliberazione CC. n. 19 del 30/03/2006 Modificato con deliberazione CC. n. 28 del 31/03/2007

2 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Aree fabbricabili possedute da coltivatore diretto Art. 3 - Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali Art. 4 - Esenzione per gli immobili posseduti ed utilizzati da Enti non commerciali Art. 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili Art. 6 - Riduzioni di imposta per fabbricati inagibili o inabitabili Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito Art. 8 - Fabbricati non dichiarati in catasto o con rendita non più rappresentativa della mutata redditività Art. 9 - Modalità di versamento Art Attività di controllo Art. 11 Obbligo di comunicazione delle variazioni Art. 12 Abolizione dei controlli formali Art Sanzioni Art. 13 bis. - Disposizioni transitorie in materia di obblighi dichiarativi. Art. 14 Definizione di abitazione principale Art Pertinenze dell abitazione principale Art Entrata in vigore 2

3 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 dei D. Lgs. 15 dicembre n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2 - Aree fabbricabili possedute da coltivatore diretto. 1. Non sono soggetti a imposta comunale sugli immobili i terreni fabbricabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che espletano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. 2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. 3. La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all attività agricola da parte del soggetto passivo dell imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF prodotto nell anno precedente senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Articolo 3 - Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi fra detti Enti, delle Aziende Unità Sanitarie Locali, sia per quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali che per quelli anche ad uso promiscuo (istituzionale e non). Per gli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune l esenzione è concessa a condizione di reciprocità; 2. Sono esclusi dall esenzione gli immobili posseduti dagli Enti di cui al comma 1 destinati esclusivamente ad attività di carattere commerciale; 3. I soggetti sopra elencati per usufruire della ulteriore esenzione concessa (immobili destinati ad uso promiscuo) devono produrre, entro il termine di scadenza della prima rata del versamento I.C.I., l elenco di tali immobili con l indicazione dei relativi dati catastali e della loro destinazione. 4. Sono esclusi dall imposta gli immobili classificati quale patrimonio agro-forestale indisponibile della Regione Toscana a qualsiasi uso gli stessi siano adibiti. 3

4 Articolo 4 - Esenzione per gli immobili posseduti ed utilizzati da Enti non commerciali. 1. Si applica l'esenzione agli immobili utilizzati da enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente stesso, a titolo di proprietà, o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1. Al fine di ridurre al massimo l insorgenza del contenzioso la Giunta Comunale, su proposta dell Ufficio Tecnico Comunale, supportato eventualmente da esperti esterni all Ente, determina, periodicamente, per ubicazione, destinazione e zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel provvedimento di cui al precedente comma Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al sensi dei comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. 4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/ Nel caso di fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere e accatastato o accatastabile in categoria F2 (unità collabente) senza assegnazione di rendita, si considera base imponibile ICI l area fabbricabile qualora esistano i presupposti per una futura attività edificatoria. Articolo 6 - Riduzioni d imposta per fabbricati inagibili o inabitabili 1. L imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. 2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d uso, nelle quali risulti inagibile o inabitabile l intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest ultimo caso le riduzioni d imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili ed inabitabili e non all intero fabbricato. 3. L inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), non superabile con interventi di 4

5 manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell art. 31, comma 1, lettere c),d),e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale. 4. A titolo esemplificativo si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 5. Non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). 6. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, sempreché neppure parzialmente utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell art. 31, comma 1, lettera b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è effettivamente utilizzato. 7. L inagibilità o inabitabilità è attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa i sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000 corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi, ecc.). La dichiarazione dovrà essere presentata o trasmessa all Ufficio Tributi del Comune e dovrà essere allegata all obbligatoria comunicazione di variazione ICI relativa all anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabilità. 8. IL Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l Ufficio Tecnico comunale o altro ufficio abilitato. 9. In ogni caso la riduzione prevista dal comma 1) ha decorrenza dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all Ufficio Tributi. Articolo 7 - Fabbricato parzialmente costruito 1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 5

6 Articolo 8 Fabbricati non dichiarati in catasto o con rendita non più rappresentativa della mutata redditività. 1. Il comune, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiede ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell Agenzia del territorio per gli adempimenti di cui all art. 1, comma 336 della L. 311 del 30/12/2004. Articolo 9 - Modalità di versamento 1. L imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. 2. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili: a. i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata; b. i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune. 3. L imposta dovuta per autotassazione deve essere corrisposta: a. Fino al 30/09/2006 mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero, su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. b. Dal 01/10/2006 mediante versamento a soggetto individuato dalla Amministrazione comunale quale affidatario del servizio di riscossione. 4. L imposta dovuta in conseguenza di atto di accertamento e di liquidazione o in applicazione dell istituto del ravvedimento operoso può essere corrisposta, oltre che con le modalità di cui al precedente comma 3), mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune 5. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 6

7 Articolo 10 - Attività di controllo 1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sentito il Funzionario responsabile, in sede di attribuzione del P.E.G.; la Giunta verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione. 2. L'attività di controllo può essere effettuata : a) direttamente dall' Ufficio Tributi. b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna coadiuvata dall Ufficio Tributi. 3. Ai fini del potenziamento dell'attività svolta dall'ufficio Tributi del comune, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, sono attribuiti con atto della Giunta Comunale compensi incentivanti al personale addetto, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, commisurati in percentuale ai maggiori proventi conseguenti alle attività di cui al presente articolo ed alle modalità di gestione dell'attività di controllo. 4. La Giunta Comunale potrà finanziare, oltre a quanto previsto al punto precedente, appositi progetti finalizzati che coinvolgano oltre all ufficio tributi, altri servizi del comune, aventi per obiettivo: a) la determinazione della base imponibile oggetto dell imposizione ai fini del raggiungimento di una maggiore equità fiscale e dell eventuale tributo evaso. b) la riduzione di costi e tempi di effettuazione delle attività connesse alla gestione dell I.C.I. 5. Ai fini dell esercizio dell attività di controllo delle posizioni contributive il funzionario responsabile, indicando il termine perentorio per la risposta, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; 6. La Giunta Comunale e il funzionario responsabile cureranno il potenziamento informatico dell attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all evasione. Articolo 11 - Obbligo di comunicazione delle variazioni 1. Ogni modifica della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l imposta, compresa la costituzione e l estensione di tali diritti, nonché di ogni altra variazione che comporti una diversa liquidazione dell imposta che si determina a partire dall anno 2006, deve essere comunicata al Comune, utilizzando l apposito modello predisposto e messo a disposizione dall Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla data di avvenuta variazione, con l indicazione dei dati anagrafici del contribuente, del suo codice fiscale, del suo domicilio. Si 7

8 considera comunque a tutti gli effetti della comunicazione la dichiarazione di variazione ICI presentata sul modello ministeriale di cui all art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92 da presentare, comunque, entro lo stesso termine previsto per la comunicazione. 2. Allo scopo dell esatta individuazione dell unità immobiliare interessata, nella comunicazione dovranno inoltre essere riportati: a. L indirizzo completo dell immobile come indicato sul numero civico attribuito in occasione della recente revisione della toponomastica e della numerazione civica; b. Gli estremi catastali; c. Gli estremi dell atto che ha comportato la variazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento; 3. L obbligo di presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti, previsto dall art. 10, comma 4 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n 504, è soppresso. 4. In caso di variazione avvenuta per decesso, i termini per la presentazione della comunicazione sono gli stessi previsti per la denuncia di successione, ferme restando le scadenze dei pagamenti. 5. Le comunicazioni previste ai precedenti commi sono presentate direttamente al Comune, che rilascerà ricevuta, oppure inviate per posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l interessato a regolarizzarla, assegnandoli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l interessato non provvederà a regolarizzarla nei termini assegnatogli, l omissione sarà soggetta ad applicazione di sanzione. 6. Restano immutati i termini previsti per i casi di cui all art. 10, comma 6 del D. Lgs n 504/ Trascorsi i termini per la presentazione della comunicazione previsti dal comma 1, 2, e 4, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso, presentando la comunicazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini sopra citati, provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista per la tardiva comunicazione, ridotta ad un ottavo ed allegando alla stessa copia della ricevuta di versamento. 8. Per le variazioni che interverranno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006, essendo il primo anno interessato alla trasformazione delle modalità di presentazione della denuncia di variazione, non si darà luogo all irrogazione di sanzioni nel caso in cui si verifichi un ritardo superiore ai 90 giorni nella presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e 2, alla luce delle disposizioni recate dall art. 6, comma 2, del D.Lgs. n 472 del , purché la stessa sia presentata entro il 31 marzo Sono esclusi dall obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall imposta ai sensi dell art. 7 del D.Lgvo n 504/ Per le variazioni intervenute nel corso dell anno 2005 dovrà essere presentata denuncia di variazione con le modalità e nei termini previsti dall art. 10, comma 4 del D.Lgvo 504/92. 8

9 Articolo 12 - Abolizione dei controlli formali 1. Viene a cessare, in base a quanto disposto dall art. 12, l obbligo del controllo formale d ufficio sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Conseguentemente vengono meno le operazioni di liquidazione sulla sola base delle dichiarazioni presentate e sono sostituite dall attività prevista dal successivo comma 2 e dall art. 10 del presente regolamento. 2. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione, può emettere motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Per gli anni di vigenza del presente regolamento non operano nel territorio del Comune le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 primo periodo e comma 5, all'art. 11, commi 1 e 2 (fatta eccezione per quanto previsto per le unità immobiliari di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92), e all'art. 14, comma 2 dello stesso Decreto Legislativo 504/92. Articolo 13 Sanzioni 1. A partire dall anno d imposta 2006, a seguito della introduzione della comunicazione di cui al precedente comma 11, le violazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e le relative sanzioni sono così disciplinate: 2. L omesso, parziale o tardivo versamento è punito con la sanzione amministrativa del 30 per cento dell imposta non versata; 3. Per l omissione della comunicazione di cui al precedente art. 11 è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 516 per ciascuna unità immobiliare a prescindere dalla quota di possesso, tenendo conto della gravità della violazione, così come stabilito dall art. 7 del D.Lgs. 472/97 e secondo i criteri di seguito indicati: a. L omissione di comunicazione correlata ad un omesso o parziale versamento è punita con una sanzione di 156 per ciascuna unità immobiliare non dichiarata; b. L omissione della comunicazione non correlata a parziale od omesso versamento o punita con la sanzione di 120 per ciascuna unità immobiliare non dichiarata; c. La tardiva comunicazione oltre i termini di prescrizione del ravvedimento operoso, comunque precedente all inizio dell attività accertativi per l annualità relativa all omissione, è punita con la sanzione di 103 per ciascuna unità immobiliare tardivamente dichiarata. 4. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta ovvero per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da 51 a

10 Art. 13 bis Disposizioni transitorie in materia di obblighi dichiarativi. 1. Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 11,12 e 13 si applicano esclusivamente per le variazioni avvenute dal 1 gennaio al 31 dicembre In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 8 dell art. 11 si considera validamente assolto l obbligo di presentazione al Servizio Tributi dei dati relativi alle variazioni intervenute nell anno di imposta 2006, qualora entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 2006 venga presentata la dichiarazione con modello ministeriale ovvero la comunicazione di cui all art. 11. Articolo 14 Definizione di abitazione principale 1. Ai fini della applicazione della detrazione di cui all art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 per abitazione principale s intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimora abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica. Articolo. 15 Pertinenze dell abitazione principale 1. Agli effetti dell applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. L assimilazione opera a condizione che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; 2. Ai fini del comma precedente, s intende per pertinenza l unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, garage, box o posto auto), che sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell abitazione principale, anche se non ubicata nello stesso complesso immobiliare ove è sita l abitazione principale, purché il proprietario o il titolare di diritto reale sulla medesima sia anche proprietario o titolare di diritto reale sulla unità pertinenziale; 3. L agevolazione di cui al comma 1 è attribuita ad una sola unità immobiliare pertinenziale; 4. Resta fermo che l abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel citato decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l abitazione principale, traducendosi per questo aspetto l agevolazione, di cui al comma 1), nella 10

11 possibilità di detrarre dall imposta dovuta per le pertinenze la parte dell importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell abitazione principale; 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 6. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 01/01/2000; Articolo 16 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore dal 1 gennaio Regolam\ICI\RegICI

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