GUIDA ALL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA I.C.I. 2009
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- Adriano Di Stefano
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1 COMUNE DI RUVO DI PUGLIA GUIDA ALL APPLICAZIONE DELL IMPOSTA I.C.I A cura dell Ufficio Tributi In conformità al Decreto Legge n 93/2008 l I.C.I. sull abitazione principale resta abolita e riguarda anche le pertinenze dell abitazione principale ( garage, soffitte, cantine box auto ecc.). Sono qualificabili come pertinenza, le unità immobiliari, anche se distintamente iscritte in catasto, che risultino parte integrante dell abitazione principale di residenza, purché classificate nelle categorie catastali C/2. C/6 e C/7. Restano esclusi da tale beneficio gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 cioè: Abitazioni di lusso, ville e castelli. L esenzione si applica: ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale; alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principale dai soci assegnatari agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Restano assoggettati all imposta I.C.I., tutti i fabbricati e le aree fabbricabili siti nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia, diversi da quelli destinati ad abitazione principale. 1. CHI DEVE PAGARE I soggetti tenuti al pagamento dell imposta I.C.I nel Comune di Ruvo di Puglia sono il proprietario ovvero i titolare del diritto di usufrutto, anche se non risiede nel territorio dello Stato, di tutte le unità immobiliari non utilizzate come abitazione principale e sue pertinenze. Per gli immobili concessi in "locazione finanziaria" (il cosiddetto leasing) l imposta deve essere pagata per intero dal locatario dell immobile e non dal proprietario. Soggetto passivo del tributo è anche il concessionario per l'immobile insistente su area demaniale interessata da concessione. Non devono pagare l ICI gli inquilini o i nudi proprietari. 1
2 I casi di esenzione La legge e il regolamento comunale per l applicazione dell I.C.I. prevedono l esenzione dal pagamento dell imposta per particolari tipologie di immobili. Si tratta ad esempio degli immobili posseduti da enti pubblici e destinati a scopi istituzionali; oppure posseduti da stati esteri o dalla Santa Sede; oppure degli immobili luogo di culto o destinati ad usi culturali etc. Inoltre sono esenti dall imposta gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all art. 87, comma 1,lettera c) del T.U.I.R. 917/1986 (cosiddetti enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché alle attività dirette all esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero, a scopi missionari, alla catechesi. Da segnalare che il Decreto Legge n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2005, prevede che l esenzione si applichi nel caso in cui le attività indicate nella medesima lettera non abbiano esclusivamente natura commerciale. Tutti i casi di esenzione sono elencati nell art. 7 del D. Lgs. n 504/92. L esenzione spetta limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla normativa. 2. COME CALCOLARE L IMPOSTA Per calcolare quanto si deve pagare è necessario conoscere i seguenti dati: Base imponibile Questa base è rappresentata dalla rendita catastale che risulta iscritto negli atti presso l Agenzia del Territorio. Per il calcolo dell I.C.I. si deve sempre usare il valore aggiornato della rendita catastale e quindi, se è avvenuta la notifica di un provvedimento di variazione dalla competente Agenzia del Territorio oppure se è stata presentata una pratica di variazione, si deve necessariamente tenerne conto. Una volta stabilita la rendita catastale, la base imponibile si ottiene rivalutando la rendita del 5% (rivalutazione disposta, a partire dal 1 gennaio 1997, dall art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662) e poi moltiplicando per un coefficiente previsto dalla legge, che è diverso per tipologia di immobile, secondo la seguente tabella: TIPO DI IMMOBILE (CATEGORIA CATASTALE) COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE Categorie: A e C (escluso A/10 e C/1) 100 Categoria B 140 Categorie: A/10 e D (esclusi i fabbricati cat. D privi di rendita definitiva posseduti da società o da imprese) 50 Categoria C/1 34 Riassumendo in una formula, la base imponibile si ottiene come segue: Base imponibile = R.C. + 5% x Coefficiente di moltiplicazione Per alcuni particolari tipi di immobile la base imponibile è diversa: o per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; 2
3 o per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando i moltiplicatori sopra riportati alla rendita catastale determinata mediante l applicazione della tariffa d estimo più bassa fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l immobile. Aliquota Il calcolo dell I.C.I. consiste nell applicazione dell aliquota dovuta determinata dal Comune anno per anno. Le aliquote possono essere più di una (ordinaria o ridotta) e cambiare ogni anno. Per pagare l imposta, si ricorda che è necessario procurarsi le informazioni aggiornate sulle aliquote e sulle detrazioni anno per anno. Il calcolo dell I.C.I. annua si effettua secondo questa formula: ICI annua = Base imponibile x aliquota : 1000 Applicando questa formula si determina l I.C.I. dovuta per tutto l anno. Se si deve pagare solo per una parte dell anno (perché, per esempio, é avvenuta una compravendita nel corso dell anno) si deve ricordare di proporzionare l imposta dovuta ai mesi di possesso. Si considera dovuto per intero il mese nel quale si è avuto un periodo di possesso dell immobile di almeno 15 giorni consecutivi. AGEVOLAZIONI D IMPOSTA PER L ABITAZIONE PRINCIPALE (Solo abitazioni di categoria A1 A8 e A9) Calcolando l I.C.I. dovuta per l abitazione principale (cioè quella in cui si ha la residenza anagrafica), va ricordato che si ha diritto a due agevolazioni: 1. applicare l aliquota ridotta deliberata dal Comune 2. usufruire della detrazione d imposta stabilita dal Comune La detrazione si applica all unità immobiliare che costituisce l abitazione principale di residenza anagrafica ed alle eventuali pertinenze della stessa. Deve essere rapportata al periodo dell anno computato in mesi in cui si è protratta la destinazione ad abitazione principale. La detrazione deve essere suddivisa in parti uguali nel caso di unità abitativa (e sue eventuali pertinenze) utilizzata contemporaneamente come residenza anagrafica da più soggetti tenuti al versamento dell ICI indipendentemente dalla quota di comproprietà o contitolarità di diritti reali di ciascuno Il calcolo dell imposta in casi particolari Immobili inagibili/inabitabili Per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la legge ed il regolamento comunale prevedono una riduzione dell imposta del 50%, limitatamente al periodo in cui sussiste tale condizione, intendendosi per tali gli immobili diroccati, pericolanti, fatiscenti o comunque in uno stato di degrado non rimediabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, e che necessitano di un intervento globale di ristrutturazione o di risanamento statico e conservativo che interessi le strutture portanti dei medesimi; oppure i fabbricati per i quali è stato emesso provvedimento di demolizione o di ripristino dal Comune o da altre autorità competenti al fine di evitare danni a persone o cose, dal quale risulti espressamente l inagibilità o inabitabilità. Il mancato allacciamento o il rifacimento di impianti (gas, luce, acqua, fognature) o il prolungato mancato utilizzo (cosiddetto stato di abbandono) non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità. Per la fruizione della riduzione d imposta si consiglia di trasmettere al Comune notizie e dati relativi all inagibilità/inabitabilità, integrati dalla documentazione atta a comprovare tale stato (perizia tecnica, provvedimento amministrativo ecc.). Lo stato di inagibilità, ai fini dell imposta I.C.I., cessa nell ipotesi di intervento edilizio sull immobile il quale, in tal caso, assume la condizione di area fabbricabile. 3
4 Immobili di categoria catastale "D" Per i fabbricati di categoria "D" interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito dall ammontare risultante dalle scritture contabili applicando i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. Aree edificabili Sono i terreni o le aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali (Piano Regolatore Generale e i piani attuativi) prevedono la possibilità di costruire, consentendo l edificazione. Ai fini ICI le aree fabbricabili restano tali fino al termine della costruzione e comunque fino a quando l edificio costruito non viene autonomamente iscritto in catasto. Per il calcolo dell imposta si utilizza come base imponibile il valore commerciale dell area. 3. ALIQUOTE 2009 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 Maggio 2009 sono state fissate le aliquote dell Imposta I.C.I. così come segue: Aliquota ordinaria 6,80 per mille Aliquota ridotta 5,50 per mille (Da applicare solo per e unità immobiliari adibite ad abitazione principale di Categoria A1 A8 A9 e sue pertinenze) L aliquota ridotta del 5,50 per mille deve essere applicata dalle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, che posseggono Unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale e Unità immobiliari, qualificabili come pertinenza, anche se distintamente iscritte in catasto in quanto parte integrante dell abitazione principale di residenza, purché classificate nelle categorie catastali C/2. C/6 e C/7. L aliquota ordinaria deve essere applicata a tutte le gli altri immobili oggetto dell imposta. 4. DETRAZIONE 2009 Detrazione Comunale (destinata solo alle abitazioni principali ancora soggette all imposta i.c.i.) Sempre con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 Maggio 2009 è stato fissato l importo della detrazione in. 115, MODALITÀ DI PAGAMENTO Quando si paga La legge stabilisce che il contribuente ha due possibilità per pagare l I.C.I. complessivamente dovuta: In due rate La prima rata - entro il 16 giugno pari al 50% dell imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate nell anno precedente (2008) In una sola rata annuale L I.C.I. dovuta per tutto l anno, in tal caso, deve essere corrisposta entro il 16 giugno La seconda rata - entro il 16 dicembre a saldo dell imposta dovuta per l intero anno, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l anno 2009, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata 4
5 Il termine di scadenza, nel caso in cui lo stesso cada di sabato, domenica o giorno festivo, slitta al primo giorno feriale successivo. Come si paga E possibile utilizzare una delle seguenti modalità: COME DOVE SPESE COMMISSIONE Bollettino c/c postale Modello F24 Uffici Postali Sportelli della concessionaria per la Riscossione EQUITALIA E.TR. S.p.a. Uffici Postali Sportelli bancari Sportelli della concessionaria per la Riscossione EQUITALIA E.TR. S.p.a. costo bollettino postale Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Bollettino di c/c postale Il Ministero dell Economia e delle Finanze, con proprio Decreto del 25 marzo 2009, ha approvato il modello di Bollettino di c/c postale da utilizzare per il versamento dell Imposta I.C.I. per l anno 2009 I Bollettini da utilizzare devono essere quelli appositamente predisposti ed approvati da compilare in ogni loro parte ed intestati come segue: EQUITALIA E.TR. S.p.a. RUVO DI PUGLIA BA - ICI c/c La Concessionaria per la Riscossione invia, all indirizzo di residenza dei contribuenti che negli anni precedenti hanno effettuato versamenti, i nuovi bollettini di c/c postale prestampati per il pagamento. In ogni caso i bollettini in bianco sono reperibili anche presso l Ufficio Tributi del Comune e presso gli sportelli della Concessionaria.. L eventuale mancato recapito di questi bollettini prestampati, non esime il contribuente dall obbligo del versamento dell imposta dovuta. Al contrario, se chi riceve i bollettini non è più soggetto all obbligo del versamento dell imposta in favore del Comune, può ritenere nulla la comunicazione. Mod. F24 Per il versamento dell I.C.I. con il cosiddetto Modello F24, si deve ricordare che - usando tale modalità di pagamento - è possibile effettuare la compensazione dell I.C.I. con crediti d imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail ecc.). Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti di tributi comunali (ICI, TARSU, TOSAP). La colonna presente nella sezione ICI del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo. 5
6 I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti: Codice Comune: H645 Codici Tributo: imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati imposta comunale sugli immobili (ICI) Ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento Interessi imposta comunale sugli immobili (ICI) Ravvedimento operoso per mancato o insufficiente versamento - Sanzioni Il modello di versamento F24 ICI e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali. Arrotondamenti L importo da pagare, determinato con il calcolo dell imposta dovuta, deve essere arrotondato all Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi l pagamento dell imposta per i residenti all estero Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell imposta dovuta in unica soluzione anche in occasione del saldo, entro il 16 dicembre. Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, e pertanto detta unità immobiliare si avvale delle stesse agevolazioni previste per le abitazioni principali. 6. QUANDO E COME SI PAGA LA REGOLARIZZAZIONE TARDIVA (ravvedimento operoso) In caso di mancato o parziale pagamento dell I.C.I. nei termini prescritti è possibile regolarizzare il versamento come segue: o o entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l imposta dovuta maggiorata della sanzione del 2,50% e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo); dal 31 giorno a un anno dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l imposta dovuta maggiorata della sanzione del 3% e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo) La misura del saggio degli interessi legali è fissato dall al 3% Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale ICI, così intestato: EQUITALIA ETR S.p.a. RUVO DI PUGLIA BA- ICI c/c
7 Esempio n. 1 (versamento entro 30 giorni di ritardo): Il contribuente deve pagare l imposta per 120 ed è in ritardo di 22 giorni. Tasso di interesse legale 3% annuo. La somma complessiva che dovrà essere versata sarà così determinata : 120,00 IMPOSTA 120 x 2,50% = 3,00 SANZIONE 120 x 3 x 22 = 0,22 INTERESSI LEGALI dovuti per i 22 giorni di ritardo 365 x 100 Esempio n. 2 (versamento effettuato dal 31 giorno ad un anno di ritardo ): Il contribuente deve pagare l imposta per 120 ed è in ritardo di 38 giorni. Tasso di interesse legale 3% annuo. 120 IMPOSTA 120 x 3% = 3,60 SANZIONE 120 x 3 x 38 = 0,37 INTERESSI LEGALI dovuti per i 38 giorni di ritardo 365 x 100 Nell ipotesi in cui, da parte del contribuente, sia mancato in tutto o in parte il versamento dell imposta senza usufruire, in entrambi i casi, delle procedure di "ravvedimento operoso", per la regolarizzazione spontanea, vengono emessi, da parte dell Ufficio Tributi per ciascun anno d imposta in cui si è verificata la violazione, atti di accertamento per il recupero dell imposta non pagata, con l applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge. Attualmente la sanzione che viene applicata in caso di omissione parziale o totale di pagamento è del 30% dell imposta non versata. 7. DICHIARAZIONE ICI PER L ANNO 2008 Per l anno 2009, è soppresso l obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. relativa ad atti di compravendita di immobili effettuati nell anno 2008 ricavabili dal modello unico informatico (MUI). CASI IN CUI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE Resta fermo l obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ICI per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell imposta non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato dai Notai per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti. Tale adempimento è obbligatorio se si verificano, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze: Le unità immobiliari godono delle riduzioni d Imposta (detrazione Comunale, detrazione statale ecc.) di cui all Art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 Stipula di atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche dell adempimento unico; Eventi, che incidono sull imposta, non contemplati nella denuncia di successione (ad esempio: riunione del diritto di abitazione o usufrutto alla nuda proprietà; accrescimento del diritto di usufrutto; diritto di abitazione in favore del coniuge superstite ai sensi dell.art. 540 cod.civ.); 7
8 Avvio della procedura di fallimento o liquidazione coatta amministrativa; Assegnazione di alloggio o consegna di immobile a socio di cooperativa edilizia; Concessione in locazione di immobili dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) Sottoscrizione o cessazione di contratto di locazione finanziaria (leasing); Stato di inagibilità o inabitabilità ai fini della riduzione d imposta Assoggettamento al vincolo storico/artistico ai fini della rideterminazione della base imponibile ICI; Attribuzione di rendita per fabbricati interamente posseduti da imprese, classificati nel gruppo catastale D; Immobili che hanno perso oppure acquistato il diritto all esenzione I.C.I. ; Terreni agricoli divenuti aree fabbricabili o viceversa; Variazione del valore delle aree fabbricabili; Aree fabbricabili su cui sono ultimate le costruzioni dei fabbricati; Area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato; Fabbricati la cui rendita catastale è stata variata a seguito di modifiche strutturali; Fabbricati che hanno modificato la destinazione d uso; Le unità immobiliari che cessano di essere adibite ad abitazione principale; I fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità; Immobili oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi; Le sopra elencate circostanze non sono da ritenersi esaustive ai fini dell obbligo dichiarativo. Per ulteriori e maggiori dettagli si rimanda alle ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI disponibili gratuitamente presso l Ufficio Tributi del Comune di Ruvo di Puglia. La Dichiarazione I.C.I. per l anno 2008, deve essere presentata dal 2 Maggio al 30 Settembre 2009 direttamente all Ufficio Tributi del Comune di Ruvo di Puglia sito in Via Ostieri, 14, o spedita per posta a mezzo Raccomandata senza ricevuta di ritorno utilizzando il modulo Ministeriale ICI reperibile gratuitamente presso il medesimo ufficio. 8. RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE Il contribuente che ritiene di avere diritto a rimborso può rivolgere richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute al Comune di Ruvo di Puglia - Ufficio Tributi. L istanza di rimborso, deve essere motivata, sottoscritta dal contribuente richiedente e deve essere obbligatoriamente corredata dei necessari allegati. La richiesta di rimborso - ai sensi dell art. 1 comma 164 della L. n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007) - deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Tale termine quinquennale vale esclusivamente a partire dalle annualità d imposta per le quali, secondo la normativa precedentemente in vigore, non era scaduto il termine di richiesta al 01/01/2007. Per la presentazione ci si può avvalere sia dell Ufficio Protocollo del Comune di Ruvo di Puglia che del servizio postale; in questo caso fa fede il timbro postale di spedizione. 8
L ICI. Sono quindi tenuti al pagamento dell imposta, i contribuenti che possiedono:
L ICI 1. Cos è L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili. Ogni singolo comune delibera un aliquota, di norma compresa tra il 4 ed il 7 per mille, da applicare al valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili
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