VIOLAZIONE USO DEL CONTANTE A CURA DI DAVIDE GIAMPIETRI

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1 ANTIRICICLAGGIO E VIOLAZIONE USO DEL CONTANTE A CURA DI DAVIDE GIAMPIETRI 1

2 INDICE 1. LA CIRCOLARE N /2012 DELLA GDF L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE COME IDENTIFICARE IL CLIENTE COME IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO VERIFICA DEL RATING DELLA CLIENTELA IL CONTROLLO COSTANTE AUTORITA SOLUZIONI OPERATIVE E CONTROLLI IL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE L UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE ORDINI PROFESSIONALI IL N.S.P.V. DELLA GUARDIA DI FINANZA I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA POTERI E LIMITI DELLA GDF MODALITÀ DI CONTROLLO SOLUZIONI OPERATIVE PER PREVENIRE LE SANZIONI IL FASCICOLO DELLA CLIENTELA CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA FAQ

3 1. LA CIRCOLARE N /2012 DELLA GDF Ai sensi dell art. 53, commi 2 e 3, del DLgs. 231/2007, la vigilanza sui professionisti dell area giuridico contabili a fini antiriciclaggio è attribuita alla Guardia di Finanza e agli Ordini professionali in via concorrente, anche se allo stato attuale la relativa funzione è esercitata esclusivamente dalle Fiamme Gialle. In concomitanza con l inasprimento delle attività d ispezione della Gdf presso gli studi professionali, il Comando Generale della GdF dedica ai controlli sui professionisti delle vere e proprie linee guida, contenute nel documento Scheda normativa e modulo operativo n. 6, in allegato alla imponente circolare GdF n dello scorso 19 marzo. Si tratta di una sorta di check list che consentirà ai professionisti di verificare la validità delle disposizioni antiriciclaggio attivate, avendo ben presenti le modalità di un eventuale accertamento presso i propri studi. E altrettanto vero che il documento della Gdf presenta alcuni aspetti non del tutto condivisibili. Ad esempio, come viene selezionato il campione dei clienti del professionista sul quale la Guardia di Finanza riscontra il corretto adempimento dell adeguata verifica della clientela? A pagina 30 del modulo operativo troviamo scritto: La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica. A tal fine, è opportuno richiedere: un elenco anagrafico dei clienti (c.d. schermata anagrafica clienti ) e conoscere, qualora possibile, la data di conferimento dell incarico professionale, nonché i processi logici di adeguata verifica riscontrando il tutto tramite visione ed acquisizione di evidenze documentali a supporto; un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi; in caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti. Ma quali sono secondo la GDF le prestazioni potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica? il documento delle Fiamme Gialle richiama il noto elenco delle prestazioni professionali soggette a registrazione contenuto nel 3

4 provvedimento dell UIC del 24 febbraio Tra le varie prestazioni elencate troviamo anche le seguenti: Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente. Tale elenco aveva la sua ragion d essere all alba del 22 aprile 2006, termine dell entrata in vigore del DM 3 febbraio 2006, n. 141, che regolamentava per la prima volta, gli obblighi in capo ai professionisti dell area contabile di identificazione della clientela, conservazione e registrazione delle informazioni, nonché segnalazione delle operazioni sospette di antiriciclaggio, ex D.Lgs n. 56 del 20 febbraio 2004 Successivamente però, e precisamente il 29 dicembre 2007, è entrato in vigore il D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007, testo che ha recepito la terza direttiva, n. 2005/60/CE, e introdotto un nuovo approccio alla prevenzione e contrasto del riciclaggio basato, anche, sulla collaborazione attiva di banche, intermediari finanziari, assicurazioni e professionisti nella prevenzione del riciclaggio, abrogando tra l altro i testi normativi precedenti. ll nuovo disposto di legge ai fini dell individuazione delle prestazioni professionali soggette all obbligo di adeguata verifica della clientela ha previsto espressamente anche alcune casistiche di esenzione. L art. 12, comma 3 recita: Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12. Alla luce di ciò, come è possibile concordare il disposto normativo appena citato con l elenco delle prestazioni del vecchio provvedimento UIC utilizzato dalla GDF? E ancora, come si comporterà la pattuglia operativa nei confronti di quei professionisti che correttamente non hanno identificato nè registrato i clienti ai quali forniscono solo la prestazione di redazione e trasmissione delle dichiarazione fiscali, nonostante il loro manuale operativo continui a riportare tale prestazione tra quelle oggetto di registrazione? Altrettanto interrogativo è possibile formularlo con riferimento agli adempimenti in materia di amministrazione del personale. 4

5 Probabilmente tutto dipenderà dal grado di formazione dei componenti della pattuglia. Certo è che la scelta operata dalla circolare della GDF non è delle più felici. Ma quali sono in conclusione le prestazioni soggette agli obblighi di adeguata verifica della clientela e come deve essere correttamente predisposto tale adempimento? Il prossimo capitolo cercherà di dare risposta ad entrambi gli interrogativi. 5

6 2. L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L art. 18 del D.Lgs 231/2007 (d ora in avanti citato come decreto ) dispone che l obbligo dell adeguata verifica della clientela deve essere assolto con il compimento di una serie di attività volte: all identificazione e verifica dell identità del cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente; all identificazione e verifica dell identità del titolare effettivo; all acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale; allo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Le modalità di adempimento a tali obblighi sono descritte dal successivo articolo 19 del decreto. Prima di addentrarci sui casi pratici di gestione degli obblighi antiriciclaggio nello studio professionale è doveroso sottolineare che proprio al fine della delimitazione dell ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, permane il problema dell individuazione concreta delle situazioni nelle quali è dovuta l adeguata verifica della clientela e viceversa in quelle in cui la stessa deve ritenersi esclusa. Il Legislatore ha fornito la nozione di operazione e prestazione professionale e tramite l articolo 16 del decreto ha previsto gli obblighi di adeguata verifica della clientela a carico dei professionisti indicati nell art. 12 nelle ipotesi in cui: la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni ed utilità di valore pari o superiore a 15mila euro; i professionisti eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un unica operazione, o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata. 6

7 l operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile; a tal proposito la costituzione, gestione o amministrazione di enti, società, trust o soggetti giuridici analoghi sono considerate sempre operazioni di valore non determinabile; vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, non considerando le suddette soglie, deroghe o esenzioni; in altre parole, qualora ci siano dubbi sulla liceità della provenienza dei fondi; in presenza di dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati acquisiti in precedenza per l identificazione di un cliente. Il Legislatore ha previsto altresì al comma 3 dell art. 12 dei casi di esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui ci occuperemo tra breve. L articolo 1 co. 2, lett l) del decreto definisce l operazione la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, e per i soggetti di cui all'articolo 12, (tra cui i professionisti iscritti all albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale. In base all art. 1 co. 2 lett. q) del decreto per prestazione professionale s intende la prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata. La prestazione professionale così intesa rappresenta in definitiva il presupposto oggettivo per l applicazione dell obbligo d identificazione della clientela. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sostenuto che la prestazione rilevante ai fini dell insorgere degli obblighi antiriciclaggio è esclusivamente quella che comporta una modifica della situazione giuridica patrimoniale o finanziaria del cliente in quanto la definizione di prestazione professionale non può essere letta disgiuntamente da quella di operazione. A sostegno di tutto ciò lo stesso Ordine ha presentato un istanza volta ad ottenere una revisione della definizione di prestazione professionale ritenendo altresì che, considerata la definizione di operazione, dovrebbero essere escluse dagli obblighi antiriciclaggio tutte 7

8 quelle prestazioni di mera consulenza che non determinano alcuna modifica della situazione giuridica del cliente. Tali revisioni però non sono state operate dal Legislatore che nel decreto correttivo ha lasciate entrambe invariate le definizioni con la conseguenza che a parte i casi di esonero espressamente previsti dalla legge tutte le prestazioni svolte dal professionista iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili devono essere valutate al fine dell obbligo di adeguata verifica della clientela, comprese quindi le prestazioni di mera consulenza. La Commissione di studio Antiriciclaggio istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato un documento denominato Linee Guida per l adeguata verifica della clientela ove tra le altre cose sono individuate e riassunte le prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela (espressamente previste dalla legge), quelle che al contrario danno luogo agli obblighi di adeguata verifica solo qualora aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni, utilità di valore pari o superiore a 15mila euro, ed infine quelle che danno luogo sempre agli obblighi di adeguata verifica in quanto di valore indeterminato o indeterminabile. Al fine della trattazione dei seguenti casi pratici, per la determinazione dell ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica si farà espressamente riferimento alle suddette Linee Guida. 8

9 2.1. LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Caso N. 1 Tenuta della contabilità In data 1 gennaio 2011 il Sig. Francesco Rossi imprenditore individuale conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l incarico professionale per la tenuta della contabilità. Soluzione Secondo il parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi esclusa dal novero delle prestazioni professionali soggette all obbligo di adeguata verifica della clientela e di registrazione, tenuto conto che tale prestazione non ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e non può ritenersi operazione ai sensi del D.lgs. 231/2007 perché non finalizzata a obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale. Il CNDCEC aveva chiesto che la prestazione professionale avente ad oggetto la mera tenuta della contabilità venisse esonerata dai suddetti adempimenti. La richiesta non é stata accolta nel decreto correttivo. Nelle risposte fornite al Consiglio Nazionale con nota prot. n del 12 giugno 2008, il M.E.F. aveva già dichiarato di non condividere l interpretazione del CNDCEC sull argomento nella misura in cui la tenuta della contabilità, oltre ad essere una delle attività più caratterizzanti la prestazione professionale svolta dai professionisti dell area contabile, costituisce un operazione di valore indeterminato o indeterminabile. Ed è così che alla fine è stata considerata la tenuta della contabilità anche dalle Linee Guide del CNDCEC. In conclusione il professionista dovrà procedere all assolvimento dell obbligo di adeguata verifica nei confronti dell imprenditore individuale Sig. Francesco Rossi nel momento di accettazione dell incarico. 9

10 Caso N. 2 Valutazione d azienda In data 1 settembre 2011 il Sig. Mario Rossi conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l incarico professionale per la valutazione dell azienda ABC SRL. Soluzione Il caso di specie presenta una prestazione soggetta agli obblighi di adeguata verifica qualora la stessa abbia oggetto mezzi di pagamento, beni, utilità di valore pari o superiore a Allorché quindi l azienda (bene) ABC SRL abbia un valore pari o superiore a detta soglia il professionista dovrà procedere all adeguata verifica del cliente Mario Rossi. Sotto il profilo temporale è stato sancito, con l art. 19 comma 1 lett. a) del decreto, che l identificazione deve essere eseguita al momento in cui è conferito l incarico di svolgere una prestazione professionale o dell esecuzione dell operazione. Conseguentemente ancorché l incarico sia stato conferito verbalmente il professionista se accetta, dovrà immediatamente procedere all identificazione del cliente. Nel caso in esame il professionista però potrebbe avere ancora alcuni dubbi sulla corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Al momento del conferimento dell incarico infatti il valore del bene-azienda ABC SRL potrebbe essere sconosciuto visto che l oggetto della prestazione è per l appunto la sua valutazione. Ma allora quali possono essere le correte conclusioni di un caso del genere? Non si procede all adeguata verifica del cliente? Si procede ad identificare il cliente in un momento successivo al conferimento dell incarico e precisamente nel momento in cui si sia determinato il valore del bene e questo risulti essere pari o superiore a 15mila euro? Scartata l idea di non procedere all adeguata verifica del cliente visto che al momento questa tipologia di prestazione non figura tra i casi di esclusione previsti dal Legislatore e che tale prestazione è collocata anche dalle Linee Guide del CNDCEC tra le operazioni soggette agli obblighi se aventi mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiori a 15mila euro, è sconsigliabile anche posticipare il momento di assolvimento dell obbligo 10

11 in quanto in caso di verifica potrebbe essere contestato al professionista il non rispetto del disposto dell articolo 19 comma 1 lett. a) di cui sopra. In conclusione nei casi in cui il professionista venga chiamato a svolgere una di quelle prestazioni collocate tra le aventi oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15mila euro e sia, al momento del conferimento dell incarico, impossibile per il professionista determinarne il valore, è consigliabile procedere comunque all assolvimento dell obbligo di adeguata verifica del cliente considerando la prestazione tra quelle di valore indeterminato o indeterminabile. 11

12 Caso N. 3 Trasferimento quote S.r.l. In data 10 settembre 2011 il Sig. Giuseppe Verdi conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l incarico professionale per consulenza e trasferimento della propria quote di partecipazione della Società ABC SRL al figlio Sig. Marco Verdi. Soluzione La competenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in tale operazione è stabilita dall art. 36, co.1 bis, del D.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto Il professionista dovrà procedere all adeguata verifica di entrambe le parti, e quindi sia del Sig. Giuseppe Verdi che del Sig. Marco Verdi, qualora il valore di cessione della quota sia pari o superiore a 15mila euro. L operazione deve considerarsi invece di valore indeterminato in caso di donazione ed il professionista deve in questo caso procedere all adeguata verifica delle parti a prescindere dal valore della quota. Stesso discorso in caso di permuta. 12

13 Caso N. 4 Dichiarazione dei redditi In data 15 aprile 2011 il Sig. Giovanni Pascoli conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l incarico professionale per la redazione del proprio 730. Soluzione Nel confermare quanto già sostenuto dal M.E.F. in risposta al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (nota prot del 12 giugno 2008), l art. 12, co. 3, Dlgs. n. 231/2007, come modificato dal decreto correttivo, stabilisce che Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. In conclusione il professionista non dovrà identificare il cliente per qualunque incarico di redazione e trasmissione del modello 730 al pari dei casi di redazione e trasmissione dei modelli Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone e Unico Società di Capitali. 13

14 Caso N. 5 Dichiarazione di successione In data 20 maggio 2011 il Sig. Angelo Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l incarico professionale per la redazione della dichiarazione di successione a seguito della morte del padre Sig. Arturo Bianchi. Soluzione Con la modifica operata dal decreto correttivo delll art. 12 co. 3 viene definitivamente chiarito che gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non sussistono per tutte le attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazione derivanti da obblighi fiscali e quindi non solo delle dichiarazione dei redditi. Il professionista quindi non dovrà identificare il cliente in merito all incarico di redazione della dichiarazione di successione. Si evidenzia, infine, che a parere del CNDCEC, tra le prestazioni escluse dovrebbero rientrare tutte quelle elencate dall art. 1, co. 4, lett. b) e c) d.lgs. 139/2005: dunque, oltre alla elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e alla cura degli ulteriori adempimenti tributari, anche il rilascio di visti di conformità, l asseverazione ai fini degli studi di settore e la certificazione tributaria, nonché l esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali. 14

15 Caso N. 6 Pagamenti degli F24 di importo pari o superiore a 15mila euro In data 16 giugno 2011 il Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova predispone ed invia telematicamente il modello F24 relativo al pagamento dell imposte sui redditi, Iva e ritenute d acconto del cliente ABC SRL. Soluzione Nella nota prot del 12 giugno 2008 il M.E.F. in risposta al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ribadiva che i pagamenti degli F24 superiori ai euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista. Tale posizione, proprio alla luce di quanto affermato in materia di dichiarazioni fiscali, destava forte perplessità. Per tale motivo il MEF è stato nuovamente interpellato dal CNDCEC su questo punto. In particolare si è argomentato che, derivando i successivi pagamenti dell F24 da obbligazioni principali abrogate, non pare dubbio che anche le registrazioni di detti versamenti derivanti da obbligazioni secondarie decadano a seguito della decadenza della obbligazione principale. Tale interpretazione è stata ritenuta corretta dal MEF, che al riguardo ha sottolineato come, venuto meno l obbligo principale, siano decaduti anche gli obblighi secondari e, dunque, la registrazione dell F24 (vedi le risposte ufficiali fornite dal Ministero dell economia e delle finanze in occasione della teleconferenza Il dottore commercialista e la normativa antiriciclaggio del 20 maggio Le risposte sono state pubblicate dal quotidiano Italia Oggi il 21 maggio 2010). In conclusione venuto meno l obbligo di registrazione degli F24 telematici il professionista non dovrà procedere all adeguata verifica del cliente a seguito dell espletamento di questa tipologia di prestazione. E altrettanto chiaro però che se il mandato professionale (in forma scritta o verbale) stilato con la società ABC S.r.l presa ad esempio, prevede non solo le prestazioni di mera redazione e trasmissione delle dichiarazione derivanti da obblighi fiscali, F24 telematici compresi, ma anche ad esempio la consulenza in materia di bilancio o la tenuta della 15

16 contabilità, il cliente dovrà essere adeguatamente identificato per effetto di quest ultime prestazioni soggette sempre all obbligo di adeguata verifica della clientela. Nel caso appena prospettato gli F24 telematici porteranno quindi benefici in termine di esclusione dagli obblighi di registrazione nel Registro della Clientela o nell Archivio Unico, adempimenti che verranno esaurientemente trattati nel proseguo di questa trattazione. 16

17 Caso N. 7 Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 In data 01 gennaio 2011 la Società ABC SNC di Giuseppe Verdi & C. conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova, l incarico professionale di tenuta dei libri paga e delle posizioni dei singoli dipendenti. Soluzione La rinnovata versione dell art. 12 co. 3 ha altresì riformulato il riferimento all esenzione dagli obblighi per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Nella formulazione previgente l esonero dagli obblighi riguardava gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all.art. 3, co. 1 della L. 11 gennaio 1979 n. 12. Ai fini dell esonero dagli obblighi era richiesta la contemporanea presenza di due elementi: soggettivo: la qualifica di consulente del lavoro; oggettivo: l attività svolta ex L. 12/1979 L attuale formulazione ha confermato il richiamo alla legge 12/1979 mentre è stato soppresso il riferimento alla qualifica di consulente del lavoro. Conseguentemente tutti coloro che svolgono professionalmente adempimenti in materia di amministrazione del personale sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione. In conclusione, nel nostro specifico caso, il professionista, seppur non consulente del lavoro ma bensì dottore commercialista, al quale è stato dato mandato di svolgere adempimenti in materia di amministrazione del personale ex L. 12/1979, è esonerato dagli obblighi di adeguata verifica del cliente. 17

18 Caso N. 8 Funzione di revisore in enti pubblici In data 01 gennaio 2011 il Comune di Abano Terme conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova, l incarico professionale di revisore. Soluzione La funzione di revisore in enti pubblici era stata ricondotta all ambito di esenzione definito dalla Parte prima, paragrafo 2, del provvedimento U.I.C (vedi risposta UIC del ). Considerato che la circolare 19 dicembre 2007, prot. n , con riferimento a detto provvedimento, dichiara incompatibili con il D.Lgs.n 231/2007 le disposizioni a carattere generale di cui alla parte prima, artt. 1 e 2, primo paragrafo, si ritiene che detta esenzione continui ad operare anche in vigenza del D.Lgs. 231/2007. In conclusione nel caso di specie il professionista è esentato dall adeguata verifica del Comune in quanto ente pubblico. 18

19 Caso N. 9 Incarico di curatore fallimentare In data 15 giugno 2011 il Tribunale di Padova nomina il Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova, curatore fallimentare del fallimento della società ABC S.R.L. Soluzione L U.I.C. (oggi sostituito dall U.I.F.) con nota n. 15 del 21 giugno 2006 ha chiarito che le attività svolte dal professionista su incarico dell Autorità giudiziaria - quali ad esempio la curatela fallimentare e la consulenza tecnica d ufficio - devono ritenersi escluse dall ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio. In tali ipotesi, infatti, il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del giudice e non sono pertanto ravvisabili le nozioni di cliente e di prestazione professionale come definite dalle disposizioni in materia. Di conseguenza nel caso di specie il professionista è esentato dall obbligo di adeguata verifica della clientela. 19

20 Caso N. 10 Funzione di sindaco effettivo in società commerciale In data 01 gennaio 2011 la Società ABC SRL conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova, l incarico professionale di sindaco effettivo. Nella stessa data l ABC SRL ha nominato come revisore legale la società di revisione Bompani Audit S.r.l. Soluzione Il professionista nel caso appena esposto è stato nominato membro effettivo del collegio sindacale al quale viene attribuita solo la funzione di controllo legale. Il comma 3-bis dell art. 12 del decreto, aggiunto alla normativa dal decreto correttivo - il D.lgs. 25 settembre 2009, n sancisce che I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III. In conclusione, alla luce del suddetto comma, l sindaci che svolgono esclusivamente il controllo legale sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati nonché di segnalazione delle operazioni sospette, in quanto la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Secondo l interpretazione del CNDCEC l esenzione opera anche nei riguardi degli obblighi di comunicazione ex art. 51 del decreto in relazione alle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti e di titoli al portatore di cui all articolo 49. Si prega di dare però la massima attenzione ai prossimi due casi pratici che andiamo ad esporre per avere un quadro completo sugli obblighi del professionista quando assume la funzione di sindaco e di revisore legale. 20

21 Caso N. 11 Funzione di sindaco effettivo e revisore legale in società commerciale In data 01 gennaio 2011 la Società ABC SRL conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova, l incarico professionale di sindaco effettivo attribuendo al collegio sindacale anche la funzione di revisore legale dei conti. Soluzione Nel caso di specie al collegio sindacale viene affidato anche il controllo contabile. L articolo 16 comma 2 del decreto afferma: i revisori contabili (oggi revisori legali dei conti secondo la definizione del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39) di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1. Conseguentemente l esonero di cui al caso precedente non riguarda il collegio sindacale che svolge anche la revisione legale. In conclusione i singoli sindaci, in quanto necessariamente iscritti nel registro dei revisori legali, devono ritenersi comunque soggetti ai predetti obblighi e, quindi, all adeguata verifica della società al momento del conferimento dell incarico, alla registrazione della relativa prestazione nel proprio archivio antiriciclaggio nonché all obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Ai sindaci-revisori grava anche l obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore di cui agli artt. 49, commi 1,5,6,7,12,13,14 e

22 Caso N. 12 Funzione di sindaco effettivo presso i destinatari della normativa antiriciclaggio In data 01 gennaio 2011 la Banca di Credito Cooperativo di. conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova, l incarico professionale di sindaco effettivo. Soluzione L art. 52 del decreto stabilisce che il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, nonché l organismo di vigilanza di cui all art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 231/2001, ed in genere tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, devono vigilare sull'osservanza delle norme in esso contenute ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Tra i destinatari della normativa antiriciclaggio troviamo: banche; poste italane spa istituti di moneta elettronica SIM SGR SICAV Imprese di assicurazione che operano in Italiano nei rami di cui all art. 2 comma 1 del CAP (rami vita) Agenti di cambio Intermediari finanziari ex art. 106 e 107 del TUIB Promotori finanziari ex art. 31 TUF 22

23 Quanto agli obblighi, gli organi di controllo presso i soggetti di cui sopra dovranno: comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti e i fatti cui vengono a conoscenza nell esercizio dei propri compiti che possono costituire una violazione delle disposizioni da queste emanate ai sensi dell art. 7 comma 2 e quindi in merito alla violazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente, di registrazione dei dati, di controllo; comunicare senza ritardo al legale rappresentante o un suo delegato (e non all UIF in quanto non previsto) le infrazioni all obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui si hanno notizia; comunicare entro 30 giorni al MEF le infrazioni alle diposizioni relative alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore di cui si hanno notizia In conclusione quando il professionista è nominato membro di un organo di controllo di un soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio, nel nostro caso in commento, la banca, pur rimanendo esonerato dai propri obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati nonchè di segnalazione delle operazioni sospette, dovrà controllare che sia il proprio cliente a non violare le specifiche disposizioni antiriciclaggio. 23

24 Esaminati in questi ultimi tre casi le peculiarità della funzione di membro del collegio sindacale appare opportuno riepilogare schematicamente gli obblighi a seconda delle seguente ipotesi: Collegio sindacale (organo di controllo) presso società destinatarie del D.Lgs 231/2007 Vigilanza sulla normativa antiriciclaggio ex art. 52 Adeguata verifica della clientela Registrazione e conservazione dei dati Segnalazione operazioni sospette all UIF Comunicazione infrazioni sul contante e titoli al portatore al MEF SI NO NO NO SI Collegio sindacale presso società NON destinatarie del D.Lgs 231/2007 (es: società commerciali) - SENZA revisione contabile Vigilanza sulla normativa antiriciclaggio ex art. 52 NO Adeguata verifica della clientela NO Registrazione e conservazione dei dati NO Segnalazione operazioni sospette all UIF NO Comunicazione infrazioni sul contante e titoli al portatore al MEF NO (secondo il CNDCEC Collegio sindacale presso società NON destinatarie del D.Lgs 231/2007 (es.: società commerciali) - CON revisione contabile Vigilanza sulla normativa antiriciclaggio ex art. 52 NO Adeguata verifica della clientela SI Registrazione e conservazione dei dati SI Segnalazione operazioni sospette all UIF SI Comunicazione infrazioni sul contante e titoli al portatore al MEF SI 24

25 In conclusione si riporta la tabella delle Linee Guide del CNDCEC dove vengono elencate le prestazioni che danno sempre origine all obbligo di adeguata verifica della clientela perché di valore indeterminato o indeterminabile, quelle soggette all obbligo se concernenti operazioni di valore pari o superiore a 15mila euro, nonché quelle sempre esonerato dall obbligo di adeguata verifica della clientela perché espressamente previsto dalla normativa. PRESTAZIONI ESCLUSE Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12 Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali Docenze a corsi, convegni e simili Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile) Funzione di revisore in enti pubblici Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile) Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende Incarico di recupero crediti Mediazione ai sensi dell art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l n. 80 Pareri giuridici pro-veritate Perizie e consulenze tecniche Redazione di stime giurate su incarico dell autorità giudiziale PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a euro Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l accesso a finanziamenti pubblici Consulenza contrattuale Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l. Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili 25

26 Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche Custodia e conservazione di beni e aziende Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia Gestione di posizioni previdenziali e assicurative Monitoraggio e tutoraggio dell utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese Operazioni di finanza straordinaria Redazione di stime e perizie di parte Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari Valutazioni di aziende, rami d aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari Assistenza in procedure concorsuali Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo Consulenze continuative attinenti la gestione o l amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti Consulenze in materia di concordati stragiudiziali Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie Consulenze in materia di contabilità e bilanci Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Fusioni e scissioni Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Regolamenti e liquidazioni di avarie Revisione contabile Tenuta della contabilità Trasformazioni 26

27 2.2 COME IDENTIFICARE IL CLIENTE Esaminate le tipologie di prestazioni professionali che danno origine all obbligo dell adeguata verifica della clientela, vediamo ora come si deve procede concretamente per adempiere all imposizione in modo corretto. L adeguata verifica della clientela si sostanzia in più adempimenti e precisamente: all identificazione e verifica dell identità del cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente; all identificazione e verifica dell identità del titolare effettivo; all acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale; allo svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Iniziamo con analizzare il primo punto, l identificazione e la verifica dell identità del cliente. Allo scopo riprenderemo anche alcuni dei casi elencati nel paragrafo precedente. 27

28 Caso N. 13 Tenuta della contabilità - imprenditore individuale In data 1 gennaio 2011 il Sig. Francesco Rossi imprenditore individuale conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l incarico professionale per la tenuta della contabilità. Soluzione Questo caso presenta come cliente del professionista una persona fisica: Il professionista dovrà, nel momento in cui il cliente gli conferisce l incarico, procedere all identificazione in presenza fisica dello stesso tramite un documento valido e non scaduto (l art. 19 co. 1 lett. a). Vedremo più avanti che la stessa norma prevede anche dei casi specifici in cui è possibile comunque adempiere all identificazione senza la presenza fisica del cliente, ma va tenuto subito in conto che sono casi limite e che l identificazione del cliente in presenza fisica dello stesso è la strada che si dovrà percorrere come abitudine. Lo stesso articolo di legge prevede anche che l identificazione del cliente possa avvenire tramite un collaboratore o un dipendente del professionista. Per il cliente persona fisica i dati da raccogliere sono: nome; cognome; luogo e data di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; estremi del documento di identificazione; mentre il documenti valido per l identificazione può essere uno dei seguenti: la carta d identità; il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il libretto di pensione; 28

29 il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d armi; le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro; il permesso di soggiorno. Come abbiamo appena visto, l articolo 19 indica, come dato necessario per effettuare l identificazione del cliente, gli estremi del documento di riconoscimento e sembrerebbe quindi che non sia doveroso conservarne una copia. In realtà invece sarà opportuno effettuare la fotocopia del documento di riconoscimento per ottemperare ad un'altra disposizione del decreto e precisamente a quella di conservazione dei dati identificativi del cliente sancito dall articolo 36. La fotocopia del documento d identità del cliente persona fisica verrà, insieme ad altra documentazione, conservata nell apposito fascicolo della clientela di cui ci occuperemo più avanti I dati che il professionista dovrà raccogliere per ottemperare all identificazione del cliente serviranno in seguito anche per la registrazione nell archivio unico, o nel registro della clientela, di conseguenza si suggerisce di utilizzare un apposito supporto cartaceo in modo da poterlo impiegare in seguito per riportare i dati durante la registrazione. A tal fine le Linee Guide del CNDCEC hanno elaborato un documento ad hoc denominato allegato A) da poter utilizzare a tale scopo. Concludendo il professionista in presenza fisica del cliente, Sig. Francesco Rossi e al momento del conferimento dell incarico professionale: raccoglierà i dati anagrafici di quest ultimo; effettuerà una fotocopia del documento di riconoscimento scelto tra quelli precedentemente elencati. 29

30 Caso N. 14 Tenuta della contabilità - Società. In data 1 gennaio 2011 la Società ABC S.R.L. attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione Sig. Giovanni Bianchi conferisce al Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova l incarico professionale per la tenuta della contabilità. Soluzione Il professionista dovrà raccogliere i dati anagrafici della società e precisamente: la denominazione del soggetto giuridico; la sede legale; il codice fiscale o la partita IVA. Per i soggetti diversi dalla persona fisica, vige anche l obbligo della verifica dell effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed il professionista dovrà pertanto acquisire tutte le informazioni necessarie per individuare e verificare l identità dei relativi rappresentanti, delegati alla firma per le operazioni da svolgere. Sul punto, l Uic aveva già chiarito (21 giugno 2006) che il cliente deve consegnare adeguata documentazione come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza. Concludendo il professionista, in presenza del Sig. Giovanni Bianchi Presidente della Società ABC S.r.l e al momento del conferimento dell incarico, dovrà acquisire: i su elencati dati anagrafici della Società; un documento che certifichi il potere di rappresentanza in capo a Giovanni Bianchi Anche in questo caso come per il precedente è consigliabile raccogliere i dati tramite un documento cartaceo per poterli trascrivere successivamente sul registro della clientela o sull archivio unico. L allegato A delle Linee Guide del CNDCEC che segue, può essere utilizzato sia per i clienti persone fisiche che per le società: 30

31 !""#$%&'(!( )( *+,-.*/*0!1*2-,( +,3( 03*,-.,( *-( 4,3!1*2-,(!53*( 2663*57*(!-.*4*0*03!55*2( 84,9*:.*( +!3( "#$%#&'!'!%#&'!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! )*#$#!'!+,-,!+.!%,/".-,!!!!!!!!!!!!((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!.%+.0.11#!+.!0'/.+'%1,!!!!!!!!!!((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! "#+."'!2./",)'!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! '/-0'&.!+')!+#"*&'%-#!.+'%-.2.",-.3#!!!((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!!!!"#$%&'("#$)$%"(%*($'+#'%!$)'&-.%!"%,'&-.+"%/$-$*"%! +'%#&.%,1.#%'! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! /'+'!)'$,)'! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! "#+."'!2./",)'! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! 4,0-.-,!.3,!4'0/#%,!$.*0.+.",! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! +!.*(4,3!.*9*(!*(4!884,:,-.!-.*(+,33!(:20*,.B(2(+,33C,-.,(( ",0.",!#!5*,).2.",! 6(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! "#$%#&'!'!%#&'!!! ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! )*#$#!'!+,-,!+.!%,/".-,! ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!.%+.0.11#!+.!0'/.+'%1,! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! "#+."'!2./",)'!! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! '/-0'&.!+#"*&'%-#!.+'%-.2.",-.3#!!!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!! 4#-'0'!+.!0,440'/'%-,%1,!3'0.2.",-#!-0,&.-'!!((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!! ",0.",!#!5*,).2.",! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! "#$%#&'!'!%#&'!!! 6((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! )*#$#!'!+,-,!+.!%,/".-,! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!.%+.0.11#!+.!0'/.+'%1,! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! "#+."'!2./",)'!! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! '/-0'&.!+#"*&'%-#!.+'%-.2.",-.3#!!!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!! 4#-'0'!+.!0,440'/'%-,%1,!3'0.2.",-#!-0,&.-'!!((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((!! +!.*(4,3!.*9*(!+(!3.4*(+,3,5!.*(!33!(/*4D!(+,33C28,4!1*2-,((.%",0."#!#!5*,).2.",! 6((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! "#$%#&'!'!%#&'!!! 6((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((! 31

32 Caso N. 15 Incarico ricevuto da un collega. In data 15 settembre 2011 il commercialista Dott. Giovanni Giovannini indica al proprio cliente, la Società ABC S.n.c. il collega Dott. Davide Giampietri commercialista di Padova al quale fornire l incarico professionale per la valutazione di un concordato stragiudiziale per la stessa società L amministratore della società non è reperibile in quanto temporaneamente all estero per motivi di lavoro. Soluzione L art. 30 del decreto disciplina le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi. La norma stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere assolti anche in assenza del cliente quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti elencati dal decreto, dal quale il cliente sia già stato identificato in ragione dell esistenza di un rapporto continuativo o di una prestazione professionale. I soggetti indicati dall articolo 30 comma 1) sono: gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1; gli enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva; le banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extra UE che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva europea; i professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, e 13 comma 1, lett. B) nei confronti di altri professionisti. Il Professionista che intende avvalersi dell attestazione rilasciata da terzi deve quindi: verificare che l attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad esempio, richiedere al Professionista o all intermediario, l indicazione dei suoi dati identificativi e quelli dell iscrizione all Albo cui appartiene); 32

33 verificare che l attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di identificazione del cliente, nonché di verifica dell esistenza del potere di rappresentanza e dei dati del titolare effettivo; richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le informazioni comunicate sono esatte. Le Linee Guida del CNDCEC hanno messo a disposizione un documento denominato Modello C2, da utilizzare allo scopo e che qui di seguito si riporta: Modello C.2 DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007 IL SOTTOSCRITTO PROFESSIONISTA DI CUI ALL ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007 ATTESTA AI SENSI DELL ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007 CHE: COGNOME E NOME... LUOGO E DATA DI NASCITA... INDIRIZZO DI RESIDENZA... NAZIONALITÀ... HA CONFERITO AL SOTTOSCRITTO INCARICO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL SOPRAINDICATO CLIENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PREVISTI DALL ART. 18, CO. 1, LETT. A) B) E C) DEL D.LGS. 231/2007 A TAL FINE SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA., LÌ... FIRMA DEL DICHIARANTE 33

34 Il comma 3 bis dell art. 30 aggiunto dal decreto correttivo, ha introdotto una nuova modalità di attestazione dei dati identificativi del cliente. Per il professionista questa novità si traduce nella possibilità di effettuare l identificazione in assenza del cliente, basandosi sui dati inviatigli a mezzo di strumenti informatici, come ad esempio via , da parte di un intermediario o professionista elencati dall articolo 30 comma 1 di cui sopra, che abbia acquisito i dati necessari in seguito ad un contatto diretto con il medesimo. Ad ogni modo, il professionista che in qualsiasi momento maturi dubbi sull identità del cliente, deve effettuare una nuova identificazione che dia certezza dell identità dello stesso, anche attraverso la presenza fisica del cliente. 34

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