Ufficio di Direzione INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO. RELAZIONE del DIRETTORE della SEGRETERIA. della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

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1 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Ufficio di Direzione INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2014 RELAZIONE del DIRETTORE della SEGRETERIA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per L EMILIA-ROMAGNA Ippolito POLIDORI BOLOGNA, 8 marzo 2014

2 RELAZIONE In qualità di Direttore della Segreteria della Commissione tributaria regionale per l Emilia- Romagna, ho il piacere di intervenire alla presente inaugurazione dell anno giudiziario tributario 2014, quale rappresentante del Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per espressa delega del Direttore generale delle Finanze, Prof.ssa Fabrizia LAPECORELLA, la quale mi incarica di esprimere un cordiale saluto a tutti i partecipanti ed un sentito augurio per la migliore riuscita di questa manifestazione, nell ottica di una sempre fattiva e proficua collaborazione tra la Pubblica Amministrazione, il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria e tutti coloro che operano per il perseguimento della giustizia tributaria. Desidero porgere un sincero e caloroso saluto all Illustrissimo Presidente, dott. Aldo SCOLA, con il quale ho l onore di collaborare, al Presidente della Commissione tributaria centrale, Sezione decentrata per l Emilia-Romagna, avv. Antonio MANCINI, al Direttore dell Ufficio del Massimario, dott. Giancarlo FERRUCINI, ed al Componente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Avv. Lorella FREGNANI. Porgo, inoltre, un doveroso saluto anche ai Signori Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali, ai Signori Presidenti delle Sezioni, ai Signori Giudici tutti, ai Signori Presidenti degli Ordini professionali ed a tutte le Autorità presenti, anche estere. Il mio saluto va, infine, a tutti gli intervenuti ed a tutti coloro che hanno cortesemente contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. 1). Il ruolo della Segreteria della Commissione tributaria regionale Quest inaugurazione dell anno giudiziario è la undicesima che si celebra, in ottemperanza alla risoluzione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria n. 7 del 05/11/2013, dopo ben diciotto anni di applicazione del nuovo contenzioso tributario, introdotto con i decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31/12/1992, entrati in vigore dal 01/04/1996 ed è l occasione per illustrare brevemente i risultati raggiunti e l evoluzione che hanno avuto le Commissioni tributarie della Regione, dal punto di vista del personale dipendente e delle attività amministrative. In questo periodo gli Uffici pubblici sono stati caratterizzati da profondi processi di cambiamento, che hanno investito la riorganizzazione del lavoro e la gestione delle responsabilità. Sensibile a tale straordinario processo evolutivo, con d.p.r. 30/01/2008 n. 43, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell economia e delle finanze, il legislatore ha proceduto ad una nuova e diversa organizzazione dello stesso Ministero, che oggi risulta, pertanto, articolato nei seguenti quattro Dipartimenti: a) Dipartimento del tesoro; b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; c) Dipartimento delle finanze; d) Dipartimento dell amministrazione generale, del personale e dei servizi. Con particolare riguardo al Dipartimento delle Finanze, l art. 14, comma 3, citato d.p.r. n. 43/2008, stabilisce che questo sia articolato in otto Uffici di livello dirigenziale generale, tra i quali è contemplata la Direzione della Giustizia tributaria che, ai sensi del combinato disposto dell art. 15, comma 8, Regolamento cit. e del successivo d.m. 28/01/2009, in vigore dal 1 luglio 2009 (art. 4), provvede alla gestione ed al funzionamento dei propri servizi, tramite gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie. Successivamente, il d.l. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011 n. 148, all art. 1, comma 3, lettera a), ha disposto una riduzione degli uffici dirigenziali 2

3 di livello non generale (sono tali le sedi delle Commissioni tributarie regionali) e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelle in essere al momento della emanazione del d.l. sopra citato. In applicazione della norma di cui sopra, il Ministero dell Economia e delle Finanze ha emanato il decreto 5 luglio 2012, con il quale si è proceduto alla individuazione ed alle attribuzioni degli uffici di livelli dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero stesso. Conseguentemente, alla Direzione della Giustizia tributaria sono stati attribuiti n. 8 uffici (mentre, in precedenza, erano sette, senza incremento del personale dipendente), al fine di dare una maggiore ampiezza ai servizi offerti. Altra novità del sopra citato decreto è l aver incluso tra le sedi dirigenziali non generali le Commissioni tributarie provinciali di Roma e Napoli le quali, per importanza e dimensione, hanno visto un giusto riconoscimento alle funzioni svolte ed alle responsabilità assunte dai Direttori di quegli uffici. Una ulteriore riduzione del personale dirigenziale di livello non generale, senza che ne siano derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è stata introdotta dalla legge n. 147 del 27/12/2013, c.d. legge di stabilità Il Dipartimento delle finanze, in tutte le sue articolazioni, si è assegnato, anche in linea con il potenziamento e l ottimizzazione del supporto all attività delle Commissioni tributarie, previsto dalla recente riorganizzazione, degli obiettivi strategici, istituzionali e strutturali sui quali vanno a convogliarsi le programmate attività della Commissione tributaria regionale per l Emilia-Romagna, attraverso traguardi operativi che si possono così riassumere: assicurare il rispetto degli indirizzi, delle direttive e delle linee guida, adottate dal Dipartimento delle Finanze per il funzionamento delle Commissioni tributarie; individuare le criticità esistenti ed adottare le conseguenti misure organizzative e gestionali per il loro superamento; incrementare i livelli di produttività, efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa; incrementare il livello di qualità del servizio offerto alla collettività, con la messa a disposizione di documentazione giurisprudenziale nonché degli altri servizi, anche telematici, previsti; adottare tempestivamente tutti gli adempimenti di competenza della Segreteria, a supporto della funzione giurisdizionale, così da favorire la conclusione del processo tributario nei tempi previsti dalla normativa vigente; ridurre l arretrato esistente, con particolare riferimento alla definizione dei fascicoli afferenti alla sezione regionalizzata della Commissione tributaria centrale sede di Bologna, che ha concluso i lavori entro il 31/12/2013, decidendo i fascicoli assegnati ad inizio lavori; assicurare e promuovere l attività dell Ufficio del massimario; valorizzare le risorse umane, utilizzando le professionalità presenti e favorendo e incrementando la formazione di tutte quelle disponibili, assegnando compiti e responsabilità al personale della Segreteria ed espletando ogni altra attività gestionale ed amministrativa; gestire le attività, in stretto raccordo con i competenti Uffici della Direzione della Giustizia tributaria, connesse al trasferimento delle competenze dalla Commissione tributaria centrale alle Commissioni tributarie regionali. È doveroso sottolineare come l organizzazione dell Ufficio sia stata realizzata non senza difficoltà, necessitando il cambiamento e le nuove funzioni assegnate con l art. 1, commi 351 e segg., legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ulteriormente implementate con il d.l. n. 40 del 25 Marzo 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 73 del 22 maggio 2010 (di cui si dirà meglio in seguito), di una flessibilità nuova e di una formazione in continua evoluzione, non più statica, ma fondata anche sulla condivisione delle esperienze ed assecondando, laddove possibile, le naturali inclinazioni professionali e culturali del personale: una formazione, quindi, che deve tener conto sia delle accresciute esigenze dell utenza (Uffici delle Agenzie fiscali, Enti locali, 3

4 contribuenti, professionisti), sia delle modifiche legislative (legge 18/06/2009 n. 69, in vigore dal 04/07/2009 riguardante, tra l altro, la modifica di alcuni termini processuali, applicabili anche al contenzioso tributario). Nel 1996/97 le appena istituite Commissioni tributarie provinciali e regionale si sono trovate con l eredità giacente di decine di migliaia di ricorsi pendenti, di provenienza delle soppresse Commissioni tributarie di I e II grado. Nei primi anni di vita, perciò, l attività è stata quasi totalmente assorbita dall emergenza di dover tempestivamente acquisire ed informatizzare tutto il contenzioso arretrato, soggetto ancora all applicazione del vecchio rito ex d.p.r. n. 636/1972 [che ha avuto riviviscenza a seguito delle disposizioni di cui all art. 1, commi 351 e 352, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che, nel disciplinare la regionalizzazione della Commissione tributaria centrale, fissano termini brevi e perentori alle competenti Commissioni tributarie regionali, per accogliere, in spazi idonei, i fascicoli (a Bologna, n !) provenienti dalla Commissione tributaria centrale presso l istituita Sezione decentrata regionale della Commissione centrale stessa, anche al fine di raggiungere l obiettivo di ridurre i costi della Giustizia tributaria e smaltire l arretrato della Commissione tributaria centrale in tempi rapidi]. In molti casi si è dovuto nuovamente iscrivere il ricorso nel registro generale e sono state riscontrate non poche difficoltà nel fare migrare i vecchi dati dal sistema informatico precedente a quello nuovo, intanto che dovevano essere recepiti i nuovi ricorsi presentati giorno per giorno, ricorsi che dovevano essere immediatamente disponibili per la lavorazione e per l esame da parte dei Giudici. Si è dovuto, dunque, affrontare e gestire il passaggio dal vecchio al nuovo contenzioso, per la necessità di recepire immediatamente le novità legislative e procedurali, al fine di fornire un servizio di informazione efficace ed immediato all utenza. Successivamente, dal 1999, si è cominciata ad avvertire l incidenza dell applicazione dei vari strumenti deflattivi alle controversie tributarie via via adottati (a cominciare dalla conciliazione giudiziale, continuando con l accertamento con adesione, con l autotutela, il concordato preventivo, la chiusura delle liti fiscali pendenti: c.d. condono ex art. 16, legge n. 289 del 2002 e, da ultimo, con la definizione riguardante le liti pendenti non superiori ad ,00, ex art. 39, comma 12, del d.l. 06/07/2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011, i cui termini erano fissati al 30/11/2011 e successivamente prorogati al 31/03/2013, giusto d.l. 29/12/2011 n. 216, convertito dalla legge n. 14 del 24/02/2012, art. 29. Si è avuta, inizialmente, come conseguenza, una diminuzione dei ricorsi presentati, che ha consentito, in pochi anni, grazie anche ai sostenuti ritmi di lavoro dei Giudici, in ciò diligentemente coadiuvati dal personale di Segreteria, di raggiungere il traguardo della riduzione dell arretrato nella quasi totalità delle Commissioni tributarie dell Emilia-Romagna. Con la riforma del Ministero delle finanze, a decorrere dal 01/01/2001, e l istituzione delle Agenzie fiscali, le Commissioni tributarie sono state incardinate all interno del Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali ora, come detto, Dipartimento delle Finanze. La nostra Commissione tributaria regionale si è trovata, in ambito giurisdizionale, ad essere l unico Ufficio, sede dirigenziale non generale, del Dipartimento delle finanze presente nel territorio della Regione. Ne è conseguito un consistente aumento di attività amministrative, in aggiunta all accresciuta attività giurisdizionale. In conseguenza, al nostro Ufficio sono state attribuite competenze di tipo amministrativo e di rappresentanza che esulano dall attività propria istituzionale, appunto di tipo giurisdizionale, per la quale la Commissione tributaria d appello era stata istituita (nell ormai lontano 1992). Si è, dunque, recuperata l identità dell Ufficio come organo di amministrazione attiva, mantenendo inalterata la propria istituzionale configurazione di organo giurisdizionale speciale di carattere permanente. 4

5 2). Principali attività della Commissione tributaria regionale per l Emilia-Romagna Rientrano, attualmente, tra le competenze della Segreteria della Commissione tributaria regionale: l emissione, in quanto ordinatore primario di spesa, dei decreti informatici per il pagamento dei compensi ai Giudici e delle spese di funzionamento per sé stessa e per le Commissioni tributarie provinciali della regione: è dell anno 2010 la novità riguardante l introduzione del sistema informatico SICOGE, per la gestione degli impegni di spesa e dei titoli di pagamento, che permette alla Commissione tributaria regionale ed alle Commissioni tributarie provinciali della regione di verificare in tempo reale e di gestire direttamente le risorse finanziarie assegnate. In particolare, per la gestione degli impegni di spesa, è stato previsto che le sole Commissioni tributarie regionali possano emettere tali titoli, in considerazione del fatto che le stesse, come detto, risultano ordinatori primari di spesa. A tal fine, anche per soddisfare le esigenze di controllo, razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, è stato stabilito, con circolare ministeriale D.G.T. n. 3/2010 del 24 maggio 2010 che, a decorrere dal mese di giugno 2010, le Commissioni tributarie provinciali possano stipulare, in piena autonomia, esclusivamente contratti concernenti le spese di funzionamento relative alle utenze ed agli acquisti di materiale di facile consumo; per quanto riguarda, invece, la stipulazione di contratti aventi oggetti diversi da quelli sopra elencati, compresi quelli di consulenza, le Commissioni tributarie provinciali erano tenute, fino al 31/12/2011, a comunicare e concordare preventivamente con la Commissione tributaria regionale le proprie esigenze di spesa. Si fa presente che tale organizzazione della gestione dei contratti per l acquisto di beni e servizi è stata completamente rivoluzionata con decreto n del Direttore generale delle Finanze, in data 23/12/2011, il quale ha stabilito, tra l altro, che, a decorrere dal 01/01/2012, i Dirigente non generali degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie regionali adottano i contratti, gli atti e gli ordinativi di fornitura relativi all acquisizione dei beni, servizi e lavori per l attività istituzionale delle Commissioni tributarie presenti nel proprio territorio regionale, coordinano le attività di definizione e di liquidazione relative al personale giudicante, nonché eseguono i pagamenti dei medesimi compensi ; la stipulazione di contratti, anche quelli part-time, per i dipendenti del Dipartimento delle finanze e per il personale ex Monopoli di Stato che opera nel territorio regionale, previa autorizzazione dell Amministrazione centrale; la regolarizzazione delle assenze dal servizio a vario titolo del personale dipendente in servizio presso le Commissioni tributarie della propria Regione; l autorizzazione alla fruizione dei permessi, per i lavoratori che prestano assistenza a soggetti disabili, ex lege n. 104 del 05/02/1992 da parte del personale dipendente in servizio presso le Commissioni tributarie della propria regione; la rappresentanza e la difesa del Ministero dell economia e delle finanze nelle controversie con i propri dipendenti, (compresi quelli già appartenenti all allora Ministero delle finanze) davanti al giudice del lavoro, nei tentativi obbligatori di conciliazione, ex d.lgs. n. 165/2001, e nei provvedimenti d urgenza, ex art. 700, c.p.c.; il recupero coattivo delle spese di giustizia prenotate a debito dalla Cancelleria della Corte suprema di cassazione Ufficio campione civile ex d.p.r. n. 115 del 2002, per la Commissione tributaria regionale e per tutte le Commissioni tributarie provinciali della regione; 5

6 l attività di vigilanza sui compensi corrisposti ai Giudici, in aderenza a quanto stabilito dalle norme in materia (deve ricordarsi che, al riguardo, la Corte dei conti ha sempre condiviso l operato della nostra Segreteria); l opera di raccordo e di coordinamento operativo con le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali ubicate in ambito regionale, unitamente alla vigilanza sulla dinamica delle spese effettuate dalle Commissioni tributarie provinciali della regione (attività che, soprattutto nell ultimo periodo, sta assorbendo molto tempo ed energie, in misura non più compatibile, oramai, con l organico attuale della Commissione tributaria regionale); l assistenza ai Giudici assegnati all Ufficio del massimario (art. 40, d.lgs. n. 545/92). A tal proposito si porta a conoscenza che è stato stampato un volume contenente la raccolta delle massime relative all anno 2013, distribuito proprio in occasione dell odierna cerimonia di inaugurazione dell anno giudiziario tributario 2014, ed inviato, oltre che a tutti gli operatori del diritto tributario, anche agli Organi istituzionali (Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Dipartimenti delle finanze e del tesoro del Ministero dell economia e delle finanze, Presidenti e Direttori delle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionale per l Emilia-Romagna, ecc.). il recupero, attraverso avviso bonario, del contributo unificato (c.u.) per omesso o insufficiente pagamento dello stesso sul valore della lite dichiarata, nonché l applicazione della maggiorazione del c.u. per mancata indicazione della p.e.c. del difensore. la delega a rappresentare e difendere il Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione della Giustizia tributaria, in persona del Ministro pro tempore, nelle udienze pubbliche di discussione dei risorsi, presentati avverso gli atti di recupero del contributo unificato, emessi dalla Commissione tributaria regionale per l Emilia-Romagna. Sotto questo profilo, quindi, la Commissione tributaria regionale (così come pure le Commissioni tributarie provinciali) è un vero e proprio ufficio impositore, con tutte le conseguenze del caso: si pensi, ad esempio all ipotesi, già concretizzatasi, di impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria provinciale dell avviso bonario (atto riconosciuto dalla Cassazione come impugnabile) da parte del destinatario dello stesso. E del tutto evidente che, qualora la sentenza della Commissione tributaria provinciale adìta venga appellata, il giudizio si incardina presso la Commissione tributaria regionale, la quale, per evitare l evidente conflitto di interessi (essendo allo stesso tempo sia ufficio impositore che organo giudicante), chiederà, attraverso la direzione della Giustizia tributaria, alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato di rappresentare e difendere l Amministrazione in giudizio. È opportuno ricordare, però, che le predette competenze, tutte indispensabili al funzionamento dei nostri uffici, sono comunque strumentali all esercizio dell attività istituzionale, per la quale sono state istituite le Commissioni tributarie. Non va dimenticato, infatti, che l Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria ha come principali funzioni l assistenza e la collaborazione nell esercizio dell attività giurisdizionale (artt. 31 e segg., d.lgs. n. 545/92) ed, in tal senso, assume particolare rilievo la figura del Segretario di Sezione, che ha compiti di diretta collaborazione con il Giudice (es. redazione dei verbali d udienza ed esecuzione dei deliberati della Commissione) e compiti da svolgere in autonomia (es.: comunicazioni e notificazioni, autenticazione di copie, formazione e tenuta dei fascicoli processuali, ecc.). Uguale rilievo va dato alla figura del Segretario della Sezione decentrata della Commissione tributaria centrale che, fino a tutto il 2013, ha avuto compiti di assistenza e collaborazione con il Giudice, ai sensi del d.p.r. n. 636/1972 del 26 ottobre 1972 (si pensi solamente alla non agevole ricerca degli eredi delle parti private, considerata la vetustà delle cause che, molto spesso, hanno visto costituito un soggetto, oggi deceduto, con tutte le conseguenze giuridiche e giurisdizionali sulla corretta incardinazione del processo tra le parti). 6

7 In questo contesto, si deve apprezzare lo spirito di abnegazione e di sacrificio del personale di questo Ufficio che è riuscito a trovare le soluzioni a tutte le problematiche fin ora emerse, al fine di garantire la conclusione dei lavori della decentrata Commissione tributaria centrale, composta, a decorrere dal mese di aprile 2011, da n. 10 collegi (per il 40% composti da Giudici provenienti dalle Commissioni tributarie provinciali della Regione), affidati dapprima a n. 2 Segretari e, successivamente, ad un solo segretario, pure titolare, con alto senso di responsabilità e sacrificio, di una sezione presso la C.t.r.). Per meglio comprendere lo spirito di abnegazione e di sacrificio del personale di questo Ufficio si consideri che, seppur in lieve carenza di organico, si è riusciti ad ottenere, in piena armonia, la collaborazione dei dipendenti che, nella maggior parte dei casi, svolgono più mansioni contemporaneamente. È auspicabile, quindi, che venga data attuazione alla norma prevista dal d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011 che, all art. 39, comma 7, prevede che il personale dei ruoli delle Forze armate che risulti in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, alle Segreterie delle Commissioni tributarie. Inoltre, si coglie questa occasione, per dare risalto alle misure adottate dall Amministrazione, illustrando i risultati conseguiti nell attività di gestione e funzionamento dei servizi, anche telematici, relativi alla Giustizia tributaria: a) l utilizzo della posta elettronica certificata (p.e.c.), in materia di comunicazioni alle parti coinvolte nel processo tributario, ha consentito evidenti economie di gestione (spese postali, carta, ecc.), ma anche, soprattutto, una maggiore celerità delle medesime comunicazioni, che consentono alle parti del processo un immediato riscontro in tal senso; b) il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti è strutturato, prevedendo i giorni di prenotazione per grandi utenti ed utenti, i quali, nell ambito della prenotazione, possono scegliere il giorno, l ora ed il tempo necessario (15 o 30 minuti) per accedere al servizio richiesto. La prenotazione on line consente di rendere più efficiente il servizio ed evitare attese agli sportelli, ottimizzando, nel contempo anche le risorse dell ufficio. L aumento costante di prenotazioni on line è sicuramente sintomatico di una percezione positiva, da parte dei cittadini e degli operatori del settore, di tale servizio. c) l attività di acquisizione informatica e classificazione delle sentenze emesse, consente all Amministrazione il rilascio, pressoché immediato, delle copie dei provvedimenti giurisdizionali alle parti processuali, con evidenti vantaggi, in termini di tempo, sia per le Commissioni tributarie, che per le parti richiedenti. Questa attività, ormai consolidata, inoltre, ha il pregio di alimentare un data base informatizzato, sicuramente utile per le attività d istituto. 7

8 3). Introduzione del contributo unificato nel processo tributario - Art. 37, decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e art. 2, decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n Circolare del Dipartimento delle finanze n. 1/DF del 21/09/2011 Con il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, sono state emanate, tra l altro, disposizioni per l efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie (art. 37), nonché per il riordino della giustizia tributaria (art. 39). L articolo 37, decreto legge n. 98/2011, ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato (c.u.), già vigente nell ambito del processo civile ed amministrativo. Con il comma 6, art. 37, del decreto legge n. 98/2011, sono state conseguentemente apportate modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (t.u.s.g.), approvato con d.p.r. del 30 maggio 2002 n. 115, al fine di consentire l applicazione del c.u. ai ricorsi ed agli altri atti del processo tributario. L art. 9, t.u.s.g., come modificato dall art. 37, comma 6, lett. b), decreto legge n. 98/2011, ha previsto che il contributo unificato sia dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario. L ammontare del c.u. è commisurato al valore della controversia, come previsto dal comma 6-quater dell art. 13, t.u.s.g., introdotto dalla lettera t) dell art. 37, comma 6, decreto legge n. 98/2011. Sulla base delle disposizioni contenute nella lettera v) comma 6, art. 37, decreto legge n. 98/2011, che modificano l art. 18, comma 1, secondo periodo, t.u.s.g., l imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato nel processo tributario. Ai sensi dell art. 41, decreto legge n. 98/2011, le disposizioni contenute nel medesimo decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. - serie generale - n. 155 del 06/07/2011). Come stabilito dall art. 37, comma 7, decreto legge n. 98/2011, il c.u. si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2001, ossia a decorrere dal 7 luglio Da ultimo, sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina del contributo unificato, a seguito dell emanazione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre Ambito di applicazione del c.u. Come già rappresentato, nel processo tributario, il c.u. si applica, ai sensi dell art. 37, comma 7, decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, come modificato dall art. 2, comma 35-quinquies, lett. a), decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, ai ricorsi notificati ai sensi del d.lgs. n. 546/1992 alla data del 7 luglio Per ricorsi notificati devono intendersi tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di primo grado, di appello e di esecuzione. Per processo si intende, ai sensi della lettera o) dell art. 3, t.u.s.g., qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale. Si ricorda che per giurisdizione tributaria deve intendersi quella esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell art. 1 del d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue, pertanto, che risultano soggetti al contributo unificato gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data del 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo. 8

9 2. Presupposto oggettivo Come già chiarito in premessa, l art. 18, comma 1, secondo periodo, t.u.s.g., dispone che sono soggetti al contributo unificato gli atti e provvedimenti del processo tributario non soggetti all imposta di bollo. Si ricorda che il quarto periodo del citato art. 18, comma 1, stabilisce che gli atti e provvedimenti del processo tributario sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale tributario. Nel processo tributario sono atti processuali quelli che introducono un nuovo giudizio di primo grado o di impugnazione innanzi alle Commissioni provinciali o regionali (ricorso, appello, revocazione o riassunzione) e quelli che introducono nuove e autonome domande nell ambito del processo già in corso (motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio, appello incidentale). Possono configurarsi come: antecedenti gli atti che, oltre ad essere caratterizzati da una precedenza cronologica rispetto alla fase giurisdizionale, siano connessi a quest ultima in termini di funzionalità o di necessarietà; necessari quegli atti che costituiscano i presupposti indispensabili all instaurazione del procedimento giurisdizionale; funzionali quegli atti e provvedimenti che sono teleologicamente collegati alla fase giurisdizionale senza, tuttavia, costituirne un presupposto di procedibilità. L elenco di atti che segue, è formulato con rinvio agli atti processuali desumibili dalle disposizioni del d.lgs. n. 546/1992, con l avvertenza che detto elenco potrebbe subire variazioni in relazione all evoluzione del processo tributario. 2.1 Atti e provvedimenti soggetti al c.u. Il comma 6-quater dell art. 13, t.u.s.g., come modificato dalla lett. t) dell art. 37, comma 6, decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, e dall art. 2, comma 35-bis, lett. f) del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, stabilisce che è dovuto il contributo unificato per i ricorsi principale ed incidentale proposti innanzi alle Commissioni tributarie. Sulla base dei princìpi contenuti negli articoli 13 e 18 del t.u.s.g., il contributo unificato è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti: a) ricorso ed appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53, d.lgs. n. 546/1992; b) appello incidentale di cui all art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; c) riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; d) istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all art. 64, d.lgs. n. 546/1992; e) opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; f) ricorso in ottemperanza di cui all art. 70, d.lgs. n. 546/1992; g) motivi aggiunti di cui all art. 24, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio. Si precisa che si configurano motivi aggiunti, in senso proprio, solo quelli proposti avverso provvedimenti depositati dalle parti in corso di causa. Non costituiscono motivi aggiunti, secondo l accezione sopra descritta - ancorché denominati tali dalle parti - quelli proposti ad integrazione o chiarimento dei motivi contenuti nel ricorso originario, non soggetti al c.u.. Si ritiene, altresì, che sia dovuto il contributo unificato per i seguenti atti: 9

10 h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell art. 17-bis, aggiunto al d.lgs. n. 546/1992 dall art. 39, comma 9, decreto legge n. 98/2011, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve, nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso; i) riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale, a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione; l) atti di intervento di cui all art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; m) istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all art. 22, d.lgs. n. 472/1997; n) reclamo di cui agli artt. 28 e 45, d.lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale. 2.2 Atti e provvedimenti non soggetti al c.u. Il contributo unificato non è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti: a) istanza di sospensione di cui all art. 47 d.lgs. n. 546/1992, anche nel caso in cui la stessa sia proposta con atto separato, antecedente o successivo alla proposizione del ricorso principale. Detta istanza, infatti, non si configura alla stregua di un vero e proprio giudizio cautelare, sebbene introduttiva di una fase incidentale del processo di primo grado, i cui atti non sono assimilabili ad autonomi atti processuali o a quelli antecedenti, necessari o funzionali allo svolgimento del processo; b) istanza di sospensione della sentenza di primo grado, limitatamente alle sanzioni, e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione. In detti casi, la sospensione della sentenza di primo grado, pur essendo manifestazione di potestà discrezionale del giudice adito, è espressione di un potere proprio del giudice dell impugnazione, nei confronti della sentenza di primo grado, direttamente connesso all effetto devolutivo dell appello, o del giudice che abbia emanato la sentenza nei cui confronti risulti proposto il ricorso per revocazione o per cassazione; c) istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo; tale procedimento non può, infatti, incidere sul contenuto della decisione; d) riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 d.lgs. n. 546/1992, in quanto si configura quale atto per il quale il pagamento del c.u. è stato già assolto al momento del ricorso introduttivo; e) riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell articolo 5 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto il c.u. è stato già assolto presso l Ufficio di segreteria della Commissione dichiarata incompetente; f) istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la stessa comporta un mero effetto sospensivo del processo tributario, con la conseguenza che il c.u. va corrisposto nell ambito del giudizio instaurato presso la Corte di cassazione; g) motivi aggiunti di cui all articolo 24, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, nel caso in cui detta produzione si configuri, come già chiarito, quale proposizione di ricorsi avverso atti già impugnati per vizi diversi da quelli fatti valere nel ricorso originario; h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell art. 17-bis, d.lgs. n. 546/1992, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell Agenzia delle Entrate, che abbia emanato l atto ai sensi del comma 5 dell art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992; i) relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in quanto rientrante tra gli atti funzionali e necessari al procedimento giurisdizionale per il quale il c.u. sia stato già assolto; 10

11 l) chiamata in causa del terzo di cui all art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, in quanto costituisce una mera integrazione del contraddittorio instaurato in un processo per il quale è stato già assolto il relativo c.u.. 3. Presupposto soggettivo In base alle disposizioni contenute nell art. 14, comma 1, t.u.s.g., la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo ( ) è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. Ai fini di cui trattasi, la costituzione in giudizio avviene, nel processo di primo grado e nell appello, mediante deposito del ricorso/appello presso l Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, indipendentemente dalla presentazione della nota di iscrizione a ruolo. Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, ai sensi dell articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, al pagamento del c.u., è tenuto, di regola, il ricorrente. Nel giudizio d appello di cui all articolo 53, d.lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado. Nell ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, in cui la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall amministrazione, ciascuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo, in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi. Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni tributarie ed il resistente si sia costituito in giudizio prima dell attore, il soggetto obbligato al pagamento del c.u. risulta essere la parte resistente. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, disciplinate dall art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall articolo 39, comma 9, decreto legge. n. 98/2011, nel quale l ammissibilità del ricorso è condizionata all obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo. Infatti, ai sensi del citato art. 17-bis, d.lgs. n. 546/1992, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23, del d.lgs. n. 546/1992, decorrono dalla predetta data. Resta inteso che l obbligo di pagamento del contributo sorge al momento del deposito del reclamo nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale. Nel giudizio di rinvio, di cui all art. 63, d.lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale o regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta la parte proponente la riassunzione. Nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 70, d.lgs. n. 546/1992, al pagamento del c.u. è tenuta la parte proponente i relativi giudizi. Deve ritenersi esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte (intimata o appellata), evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella Segreteria della Commissione competente, nei trenta giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell appello, qualora il ricorrente o l appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale, ai sensi degli artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. È, infatti, apparso difforme dai principi di economicità e di razionalità del processo tributario, riaffermati dall art. 111 della Costituzione, l assoggettamento al contributo unificato della costituzione in giudizio del resistente di fronte all estinzione del processo tributario dichiarato inammissibile con provvedimento presidenziale, per l omessa costituzione in giudizio della parte ricorrente o appellante. 11

12 È cura del responsabile di questo Ufficio di Segreteria, per i casi sopra rappresentati, segnalare al Presidente della Commissione tributaria la mancata costituzione in giudizio del ricorrente ovvero dell appellante, al fine della predisposizione del necessario provvedimento (ordinanza o decreto) che dichiari inammissibile il ricorso/appello. L Ufficio di Segreteria della Commissione avvertirà, informalmente, le parti intimate che si costituiscano in giudizio prima del termine dei 60 giorni previsti dagli artt. 23 e 54, d.lgs. n. 546/1992 e, comunque, nei 30 giorni previsti per la costituzione del proponente il ricorso o l appello dagli artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che il contributo unificato grava a loro carico e che il termine di versamento è di 30 giorni a decorrere dal deposito degli atti in Segreteria, sempreché il ricorrente si sia costituito in giudizio nei termini prescritti dalla legge. 4. Determinazione del c.u. Come già rilevato, l introduzione nel processo tributario del contributo unificato ha comportato una serie di modifiche alla disciplina contenuta nel t.u.s.g.. In particolare, le disposizioni contenute nelle leggi nn.ri 111/2011 e 148/2011, hanno aggiunto, rispettivamente, il comma 6-quater all art. 13 e il comma 3-bis all art. 14, t.u.s.g.; nella prima disposizione sono stabiliti gli importi del contributo in relazione al valore della controversia, mentre nella seconda sono contenuti i criteri per la determinazione del valore necessario per l applicazione del contributo stesso. 4.1 Misura del contributo unificato Secondo il nuovo comma 6-quater dell art. 13 del t.u.s.g., per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi alle Commissioni tributarie, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 30,00 per controversie di valore fino ad euro 2.582,28; b) euro 60,00 per controversie di valore superiore ad euro 2.582,28 e fino a euro 5.000,00; c) euro 120,00 per controversie di valore superiore ad euro 5.000,00 e fino a euro ,00; d) euro 250,00 per controversie di valore superiore ad euro ,00 e fino a euro ,00; e) euro 500,00 per controversie di valore superiore ad euro ,00 e fino a euro ,00; f) euro 1.500,00 per controversie di valore superiore ad euro ,00. Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un c.u. pari a 120,00 euro; si ricorda, infatti, che tale previsione è stata introdotta con le modifiche apportate alla lettera c) del comma 6-quater dell art. 13 del t.u.s.g. dalla lettera f) del comma 35-bis dell art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n Tale modifica si applica per i ricorsi notificati a decorrere dalla data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data, in caso di valore indeterminato della controversia ed in assenza di specifiche disposizioni previste nel comma 6, art. 37, decreto legge n. 98/2001, la misura del contributo unificato dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari ad euro 30,00 corrispondente al primo scaglione di valore, atteso che detto valore può considerarsi pari a zero. 4.2 Maggiorazione del contributo unificato Ai sensi dell art. 13, comma 3-bis, t.u.s.g., come modificato dalla lettera q) dell art. 37, comma 6, decreto legge. n. 98/2011, e dall art. 2, comma 35-bis, lett. b), del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, nel processo tributario, il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) ai sensi del nuovo comma 1-bis, art. 16, d.lgs. n. 546/1992, ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso. 12

13 Si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo, stante la generalità del divieto di analogia in malam partem. Tenuto conto che la maggiorazione si configura quale sanzione amministrativa, si ritiene, altresì, che la mancata indicazione della p.e.c. e del codice fiscale possa essere sanata tempestivamente dalla parte - previa apposita richiesta, anche informale, da parte della Segreteria della Commissione tributaria competente - con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito. Si ricorda, infine, che al ricorrente che stia in giudizio personalmente ai sensi dell art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, e che non indichi nel ricorso introduttivo la p.e.c., non si applica la sanzione dell aumento del cinquanta per cento del c.u. diversamente, detto aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale. 5. Dichiarazione del valore della lite Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell art. 14 del t.u.s.g., nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell ipotesi di prenotazione a debito. La disposizione fa obbligo alle parti ricorrenti in primo grado ed in appello ed a tutte le altre parti tenute al versamento del contributo di dichiarare il valore della lite nella redazione delle conclusioni del ricorso, indipendentemente dal valore dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo da presentare unitamente al ricorso. Analogo obbligo sussiste nei confronti dell Amministrazione pubblica e dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio ), nell ipotesi dell art. 11, t.u.s.g., che prevede la prenotazione a debito del contributo unificato e delle altre imposte e spese a suo carico. In base a quanto disposto dall art. 12, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992, per valore della lite tributaria, si intende l importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Nell ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il c.u. pari a 1.500,00 euro, così come previsto dal comma 6 dell art. 13 del t.u.s.g.. Detta previsione è stata inserita dalla lettera c) del comma 35-bis dell art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, per i ricorsi notificati a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data e che non contengano la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato, attesa la mancanza di una specifica norma vigente nel t.u.s.g. al momento dell entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011. È opportuno precisare che le controversie inerenti alle operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale), si configurano come di valore indeterminabile. Ulteriore ipotesi di valore indeterminabile della controversia è identificabile nell impugnazione del provvedimento di cancellazione o diniego di iscrizione all anagrafe delle Onlus, di cui all articolo 11, decreto legislativo 4 dicembre 1997 n Sarà compito delle Segreterie verificare il valore della controversia al fine di stabilire l importo del contributo unificato a carico della parte obbligata al versamento e provvedere al 13

14 recupero del contributo stesso (cfr. in tal senso, circ. Ministero della giustizia del 15 marzo 2006 Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia ). Nel giudizio di primo grado, il valore della lite dovrà essere determinato in riferimento all ammontare del tributo oggetto del ricorso principale. Qualora l atto impugnato contenga più tributi, il valore della lite si identifica esclusivamente con quello relativo al tributo di cui si chieda l annullamento. Per i giudizi di secondo grado, il valore della controversia si identifica con il contenuto della sentenza. Qualora la sentenza abbia accolto o respinto in toto il ricorso in primo grado, il valore della lite in appello sarà pari a quello determinato in primo grado. Qualora la sentenza abbia accolto parzialmente il ricorso e riformato in parte l atto impugnato, il valore della controversia, cui commisurare il c.u., sarà pari a quello determinato nella sentenza appellata. Nell appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell appello stesso. 6. Pagamento del c.u. Il pagamento del contributo unificato è effettuato sulla base delle disposizioni contenute negli art. da 191 a 195 del t.u.s.g.. L art. 192 stabilisce che il contributo unificato sia corrisposto mediante versamento presso: gli agenti della riscossione, utilizzando il modello F23. Ai fini della individuazione dei codici da utilizzare si rinvia ai successivi paragrafi 8 e 9. Per le istruzioni alla compilazione del modello si rinvia al sito del Dipartimento e a quello dell Agenzia delle entrate gli uffici postali, utilizzando l apposito bollettino di conto corrente postale specifico per il processo tributario n , presso la sezione di tesoreria di Viterbo, intestato a: TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011 ; le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es.: tabaccai), i cui contrassegni sono verificati attraverso appositi lettori ottici, in dotazione alle Commissioni tributarie. La ricevuta del versamento, conformemente a quanto previsto dall art. 194, deve contenere i seguenti dati: a) l ufficio giudiziario adito; b) le generalità ed il codice fiscale del ricorrente; c) le generalità delle altre parti. Se la parte obbligata al pagamento del c.u. decide di versare il contributo presso le rivendite di genere di monopolio, ha l onere di apporre l apposito contrassegno nello spazio dedicato nella nota di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 22, d.lgs. 31 dicembre 1992 n Le Segreterie sono tenute a verificare che nel fascicolo d ufficio sia inserita, in originale, la prova dell avvenuto versamento. 7. Prenotazione a debito del contributo unificato L art. 11, t.u.s.g., dispone che il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico. La lett. q) dell art. 3, t.u.s.g., stabilisce che per amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito si intende...l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico. Sono Amministrazioni dello Stato i Ministeri centrali ed i loro Uffici periferici; agli stessi sono equiparati le Agenzie fiscali di cui al d.lgs. n. 300/1999, cui è demandata la gestione di tributi erariali. 14

15 Le Amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati, che siano parti del processo tributario in qualità di resistenti e di ricorrenti, nei diversi gradi di giudizio, sono comunque obbligati a dichiarare, nelle conclusioni del ricorso, il valore della lite ai fini del contributo unificato e ad indicare, altresì, la norma di legge che li ammette alla prenotazione a debito in esame. In conformità all art. 11, t.u.s.g., la prenotazione a debito del contributo unificato opera anche nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La prenotazione a debito del contributo unificato si effettua mediante la compilazione di un apposito modello, che dovrà essere acquisito al fascicolo processuale e del registro generale delle medesime spese. Questa normativa, molto contestata da soggetti istituzionali quali Comuni, Province, Società di riscossione per Enti territoriali, Equitalia, ecc., ha, invece, trovato conferma nell interpretazione autentica effettuata dal legislatore con d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 che, all art. 12, comma 5, testualmente recita: Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio. 8. Adempimenti a carico degli Uffici di Segreteria L art. 15, comma 1, t.u.s.g., dispone che il funzionario verifica l esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. Al momento del deposito o della ricezione del ricorso, dell appello o di uno degli atti del processo indicati al punto sub 2 della circolare, le Segreterie delle Commissioni dovranno verificare che: a) l atto depositato contenga, nelle conclusioni, la dichiarazione di valore della controversia; b) la ricevuta del versamento del contributo unificato sia allegata al ricorso; c) il codice del tributo inserito nel mod. F23 sia quello istituito con la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 104/E del 7 dicembre 2012, in sostituzione del vecchio codice 941T, e cioè il codice 171T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario Art. 9 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e nel punto 6 ufficio o ente del medesimo modello venga indicato il codice della Commissione tributaria adita; d) l importo pagato corrisponda a quello previsto per lo scaglione relativo al valore della causa. Qualora si riscontri l insufficienza o l omissione nel pagamento del contributo, dovrà essere compilata un apposita scheda dandone comunicazione all Ufficio competente per il recupero del c.u.; e) le Amministrazioni dello Stato ed i soggetti equiparati abbiano richiesto espressamente la prenotazione a debito del contributo unificato, indicando la fonte normativa. In modo analogo a quanto prescritto al punto sub d), il funzionario dovrà procedere alle prenotazioni a debito del contributo unificato, qualora risulti insufficiente rispetto al valore della controversia, compilando sia il registro generale sia l apposito modello, da acquisire al fascicolo processuale. Ai sensi dell art. 15, comma 2, t.u.s.g., il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa. Ciò può verificarsi qualora, dagli atti successivi a quello introduttivo del giudizio, si determini l ampliamento del valore della causa, ossia l aumento dell importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l atto impugnato oppure l aumento della somma delle sanzioni, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni delle sanzioni, oggetto della lite tributaria. 15

16 Pertanto, nel caso di deposito presso la Segreteria della Commissione tributaria di atti processuali diversi dal ricorso, dall appello principale o dalle rispettive costituzioni in giudizio, sempre che gli stessi siano fra quelli indicati al punto sub 2 della presente circolare, la Segreteria della Commissione dovrà, inoltre: f) confrontare il valore della lite originariamente indicato nell atto introduttivo del giudizio con il valore indicato nell atto ulteriormente depositato in giudizio; g) richiedere alla parte che effettua il deposito in Segreteria, qualora dalla differenza risulti un aumento del valore, di integrare l importo del c.u. secondo la misura prevista al punto 4.1 della presente circolare. E opportuno precisare che l omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non comporta l inammissibilità del ricorso, bensì l obbligo di procedere alla riscossione del contributo dovuto. 9. Procedure di riscossione 9.1. Riscossione del contributo unificato Per l espletamento delle attività preliminari alla riscossione del c.u., l art. 247, t.u.s.g., dispone che l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato. Il successivo articolo 248, nei casi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, prevede l emissione dell invito al pagamento da parte dell Ufficio indicato nel succitato articolo 247. Pertanto, spetta alla Segreteria della Commissione tributaria provinciale e regionale presso le quali sia stato depositato l atto: il recupero del contributo unificato il cui pagamento risulti omesso o insufficiente, ovvero quello derivante dall applicazione della maggiorazione prevista dal comma 3-bis dell art. 13, t.u.s.g., mediante comunicazione dell invito al pagamento; l irrogazione e l intimazione al pagamento della sanzione; il calcolo degli interessi e l iscrizione a ruolo delle somme dovute. Come già chiarito, l art. 248 t.u.s.g. dispone che, nei casi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato entro trenta giorni [termine ordinatorio a carattere sollecitatorio] dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. Per il combinato disposto degli articoli 16 e 248 del t.u.s.g., la Segreteria della Commissione tributaria, entro trenta giorni dal deposito del ricorso o altro atto processuale, notifica al debitore, ai sensi dell articolo 137, c.p.c., o mediante altro mezzo di comunicazione equivalente, l invito al pagamento dell importo dovuto con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà all irrogazione della sanzione prevista dall art. 16, comma 1-bis, t.u.s.g., nonché all iscrizione a ruolo del c.u. dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell atto. L invito di cui al comma 2, dell art. 248 è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, depositato presso l Ufficio di Segreteria. 16

17 In conformità all art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l invito stesso deve contenere la motivazione della richiesta del pagamento del contributo unificato, nonché l indicazione del responsabile del procedimento. Il debitore deve depositare presso la Segreteria la ricevuta del versamento effettuato, utilizzando il modello F23, entro 10 giorni dall avvenuto pagamento; si fa presente che il codice tributo, da indicare nel suddetto modello al punto 11, è il 173T contributo unificato d.p.r. n. 115/2002 a seguito di invito al pagamento da parte dell ufficio giudiziario e che non sono dovuti interessi nè sanzioni. Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento del c.u., unitamente agli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data di deposito dell atto assoggettato a CU. In tal caso i codici tributo da inserire nel modello F23 sono i seguenti: 171T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario Art. 9 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 ; 172T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 ; 173T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 ; 174T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis - d.p.r. 30 maggio 2002, n Irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione Per la riscossione del contributo unificato omesso o insufficiente, l art. 16, commi 1 e 1-bis del t.u.s.g., rinvia agli artt. da 247 a 249 (Parte VII, Titolo VII) e prevede l applicazione degli interessi al saggio legale sull importo iscritto a ruolo, nonché l irrogazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta, così come prescritto dall art. 71, d.p.r. n. 131/1986, in materia di imposta di registro. L entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto degli articoli 7 e 16, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 2007 n. 472, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del c.u., nelle seguenti percentuali: 33% dell'importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del contributo unificato avvenga oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito al pagamento ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito; 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento; 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente al novantesimo giorno ovvero non venga effettuato. L irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento, con l indicazione della misura della sanzione applicata in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento del CU. L ufficio competente all espletamento della procedura di cui sopra, in base al combinato disposto degli articoli 16 e 247 del t.u.s.g., è quello presso il magistrato dove è depositato l atto cui si collega il pagamento o l integrazione del CU, come già chiarito al punto 9.1. Decorsi inutilmente i termini per l adempimento (30 giorni), che devono essere calcolati dal giorno dell avvenuta notificazione dell invito al pagamento, e a cui devono aggiungersi ulteriori dieci giorni per il deposito della ricevuta di pagamento (10), il predetto Ufficio procede all iscrizione a ruolo della sanzione. Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il seguente codice: 174T Sanzione - art. 16, c.1-bis, DPR n. 115/

18 9.3 Riscossione coattiva del c.u. e delle spese prenotate a debito Per quanto concerne la riscossione coattiva del CU, per la parte privata, qualora il debitore non provveda al pagamento entro il termine stabilito nell invito al pagamento, l Ufficio di Segreteria, presso cui è depositato l atto cui si collega il pagamento o l integrazione del c.u., procederà coattivamente, mediante iscrizione a ruolo, al recupero del c.u. e dei relativi interessi legali. Relativamente al recupero delle spese prenotate a debito, nel processo di cui è parte l Amministrazione pubblica, si fa presente che l art. 158, comma 3, t.u.s.g., ne individua le modalità di riscossione ed il soggetto competente al recupero delle stesse, prevedendo che: Le spese prenotate a debito ed anticipate dall erario sono recuperate mediante iscrizione a ruolo dall amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. Ne deriva che - in conformità a quanto precisato dal Ministero della giustizia con nota del 3 luglio 2011 e con circolare n. 9 del 26 giugno la riscossione delle spese prenotate a debito dovrà essere curata dalla singola Amministrazione risultata vittoriosa nel processo tributario, nei confronti delle controparti processuali. Al fine di consentire alle amministrazioni interessate il recupero del dovuto, gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie provinciali e regionali dovranno trasmettere all amministrazione o alle amministrazioni parte del processo - con apposita nota, previamente firmata dal responsabile del procedimento di cui deve essere conservata copia - il foglio notizie previsto dall art. 280, t.u.s.g.. Resta inteso che, se l Amministrazione pubblica, ammessa alla prenotazione a debito, risulti parte soccombente, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione. 10. Rimborso del contributo unificato La procedura di rimborso del contributo unificato (versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento, duplicazione dei versamenti, versamento al quale non ha fatto seguito il deposito del ricorso) è contenuta nella circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 della Ragioneria generale dello Stato, alla quale si rinvia. Come prescritto dall'articolo 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo di apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui sia stato eseguito il versamento. 11. Richiesta di copie conformi per le parti processuali Come più volte chiarito, il secondo periodo del comma 1 dell art. 18, t.u.s.g., stabilisce che l imposta di bollo non si applica, altresì, agli atti e provvedimenti nel processo tributario soggetti al c.u.. Infatti, l articolo 260, che stabiliva l applicazione dell imposta di bollo al processo tributario, è stato abrogato dall articolo 37, comma 6, lettera c), del decreto legge n. 98/2011. L imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Il successivo comma 2 precisa che la disciplina sull imposta di bollo rimane invariata per le istanze e domande presentate dai terzi con qualsiasi mezzo (fax, , ecc ). Resta, altresì, ferma la disciplina sul bollo per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli Uffici di segreteria, compreso il rilascio di certificati, con esclusione degli atti configurabili come antecedenti, funzionali e necessari al processo tributario. 18

19 4). Interazione con gli Enti territoriali, Uffici locali delle Agenzie (dogane, entrate e territorio) e con il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria. Questa Commissione ha sempre, negli oggettivi limiti delle proprie risorse, collaborato e favorito attivamente l interazione con gli Enti territoriali, con gli Uffici locali delle Agenzie e con il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, mettendo ad immediata disposizione dei predetti Uffici conoscenze, mezzi, energie professionali e risorse umane in ogni situazione che lo richiedesse. A tal fine è stata letteralmente costruita una rete articolata di contatti tra le Commissioni tributarie ed i predetti Uffici, allo scopo di dare informazioni, assistenza e collaborazione, onde favorire al massimo l interazione tra strutture pubbliche. Quest ultima si è estrinsecata in cooperazione, attraverso un oculata gestione dei rapporti interfunzionali, a livello di responsabili di Uffici e, soprattutto, tra i singoli funzionari preposti a specifici servizi amministrativi, ciò che ha permesso di superare situazioni critiche e/o di particolare emergenza. Un ultimo dato da segnalare, per far comprendere lo sforzo che il personale amministrativo continuamente compie per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, per i quali sono state istituite le Commissioni tributarie, è quello relativo alla consistenza numerica del personale in servizio presso i nostri Uffici in ambito regionale. Infatti, il personale della Commissione tributaria regionale per l Emilia-Romagna (la cui dotazione organica era originariamente prevista in n. 36 unità) è costituito, in realtà, da 30 impiegati presso l unica sede in Bologna (numero che comprende anche n. 5 dipendenti comandati da altre pubbliche amministrazioni, nonché alcuni dipendenti in part-time, beneficiari di permessi ex lege n. 104/92, ecc.). Si tenga conto, infine che, così come è successo per la Sede staccata di Rimini (congelata, a decorrere dal 01/10/2006), anche la Sede staccata di Parma è stata congelata, a far data dal 01/01/2012, con contestuale collocazione del personale dipendente in altro pubblico ufficio (nella fattispecie, la Commissione tributaria provinciale di Parma). Nelle Commissioni tributarie provinciali della regione trovano, invece, impiego complessivamente 87 persone: conclusivamente, le risorse umane, impiegate nelle Segreterie delle Commissioni tributarie della Regione Emilia-Romagna, ammontano a 117, numero sostanzialmente invariato rispetto all anno scorso. Sono, pertanto, evidenti le difficoltà nelle quali si trovano ad operare le Commissioni tributarie la cui attività è in costante evoluzione e deve continuamente adeguarsi alle mutazioni del contesto normativo che, con l introduzione del contributo unificato, ha subìto una vera e propria rivoluzione, sia per ciò che riguarda il front-office, in fase, cioè, di deposito del ricorso e/o appello, sia per ciò che riguarda il back-office, per l obbligo di verificare l esatta corrispondenza tra il reale valore della lite e quello dichiarato dal ricorrente e/o appellante. Questo impone alla Direzione di monitorare periodicamente la struttura organizzativa, per adattarla alle continue mutazioni normative, di indirizzo ed ambientali, con l istituzione di rinnovati servizi e progetti. 19

20 5). Trasferimento delle sedi delle Commissioni tributarie bolognesi. Nel corso dell anno 2013 sono stati portati a termine tutti gli aspetti logistici riguardanti il trasloco delle Commissioni tributarie bolognesi dalla vecchia sede di via Paolo Nanni Costa n. 28, a quella nuova di via Andrea da Formigine n. 3, sempre in Bologna, con conseguente riorganizzazione dell unico ufficio dirigenziale non generale, a livello regionale, del Ministero dell Economia e delle Finanze. Tale riorganizzazione ha permesso una erogazione dei servizi istituzionali all utenza più fluida e dinamica, con evidenti vantaggi anche per la pubblica amministrazione. Il trasferimento in questione, oltre che per gli aspetti logistici (pure importanti per mole e delicatezza di materiale da movimentare), si è caratterizzato per l aspetto contrattuale, che ha dovuto tenere conto della novella legislativa di cui al d.l. n. 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n. 135, c.d. spending review, il quale provvedimento legislativo, all art. 3, si è distinto, ai fini che qui interessano, per l incisiva razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi di locazione passiva, in considerazione della eccezionalità della situazione economica e tenuto conto dell esigenza prioritaria del contenimento della spesa pubblica. In sintesi, le misure previste dalla nuova norma sono: 1. a decorrere dalla entrata in vigore del citato d.l., per gli anni 2012, 2013 e 2014, l aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalla Pubblica Amministrazione; 2. i canoni di locazione sono ridotti ex lege, quindi in maniera imperativa, a decorrere dal 01/01/2015, della misura del 15% di quanto corrisposto alla data di pubblicazione della legge de qua. La predetta riduzione si applica, comunque, ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data; 3. per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura della P.A., si applica immediatamente la riduzione del 15% del canone congruito dall Agenzia del Demanio; 4. l ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalla P.A., rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici ed alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra i 20 e 25 mq. per addetto. In applicazione delle summenzionate disposizioni questa Commissione tributaria ha stipulato il contratto di locazione per la nuova sede, riducendone drasticamente gli spazi ed ottenendo un enorme risparmio sul canone di locazione per le casse dell erario, contribuendo, in tal modo, in maniera significativa, al raggiungimento dell obiettivo del contenimento della spesa pubblica. 20

CONTRIBUTO UNIFICATO nel PROCESSO TRIBUTARIO NOVITÀ del D.L. 98/2011, CONVERTITO dalla L. 111/2011, e del D.L. 138/2011, CONVERTITO dalla L.

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