Prof. Armando Urbano Il contenzioso tributario

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1 Prof. Armando Urbano Il contenzioso tributario Reclamo e mediazione Il contributo unificato Il processo telematico tributario

2 Art. 39, co.11, D.L. 98/2011

3 Il reclamo e la mediazione, le due nuove fasi del processo tributario introdotte dall art. 39, co.11, D.L. 98/2011, sostituiscono per determinati atti la fase della conciliazione giudiziale prevista dall articolo 48 del D.Lgs. n. 546 del Esse pongono il contribuente e l Ufficio su un piano paritario, nel quale entrambi sono chiamati ad esporre e documentare la propria posizione rispetto all atto impugnato. La fase di reclamo e mediazione è quindi obbligatoria, per i casi previsti, pena l improcedibilità del ricorso, e vede l Agenzia delle Entrate quale parte e arbitro del procedimento.

4 Oggetto: Il reclamo è una fase introduttiva del ricorso vero e proprio, una sorta di proposta (obbligatoria pena l improcedibilità del ricorso)fattadal contribuente al fine di chiudere preventivamente una causa o per far si che l ufficio possa formulare una controproposta Ambito applicativo: controversieemessedall Agenzia delle Entrate con un valore massimo di Euro ,00

5 Destinatario: Direzione Provinciale o Regionale che ha emanato l atto Scadenza: Entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento. Contenuto: Il ricorso con istanza di reclamo deve contenere una richiesta di sgravio totale o di riduzione della pretesa impositiva oppure una proposta di mediazione (Art. 17 bis, commi 1 e 7, D.Lgs. n. 546/92) con la quale il contribuente ridetermina le somme richieste dall Ufficio.

6 Ad esso devono essere allegati tutti i documenti necessari ad avvalorare le ragioni del contribuente. Si precisa che nel caso in cui la fase di mediazione dia esito negativo, nella successiva fase di costituzione in giudizio, tali documenti dovranno essere riallegati. Effetti: L Ufficio può: accettare le richieste del ricorrente, presentare anch egli una controproposta di mediazione o rigettare l intero reclamo, previa valutazione delle motivazioni esposte e della documentazione prodotta.

7 Accordo: Nel caso di esito positivo della procedura, si procede al ricalcolo delle somme dovute e alla riduzione al 40% delle sanzioni ad esse relative ma non può scendere al di sotto dei minimi edittali previsti per la violazione più grave per ciascun tributo. Mancato accordo: Nel caso in cui l Ufficio rigetti il reclamo, oppure il contribuente decorsi 90 giorni rifiuti la proposta dell Ufficio, il reclamo stesso costituirà un vero e proprio ricorso a cui seguirà la costituzione in giudizio da effettuarsi entro 30 giorni dallo scadere dei 90 giorni previsti per la procedura di mediazione.

8 La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. Incasodidepositodelricorsoprimachesianodecorsii 90 giorni, l'agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, potrà eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, rilevata l'improcedibilità, dovrà rinviare la trattazione per consentire la mediazione. Spese: In aggiunta alle spese di giudizio, la parte soccombente verserà una quota pari al 50% delle stesse a titolo di rimborso spese processuali.

9 Sospensione: La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di costituzione in giudizio, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità. Con la costituzione in giudizio, termina l automatica sospensione dell esecutività dell atto impugnato. Quest ultima, infatti, dovrà essere espressamente richiesta nel corpo dell istanza stessa o con un ulteriore istanza.

10 Pagamento: La mediazione si risolve dopo il versamento della somma stabilita o della prima rata in caso di pagamento frazionato, che dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell accordo. Esito: L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

11 ITER Notifica di accertamento con imposta inferiore ad Euro Entro 60 giorni possibilità di acquiescenza o autotutela. Proporre istanza di accertamento con adesione. Successivamente proporre ricorso entro 90 giorni. Se entro i 90 giorni non vi è definizione, procedere con la presentazione del reclamo/mediazione. Dopo 90 giorni, in caso di mancato accordo, costituirsi in giudizio innanzi al Giudice tributario, ex art. 22 del D.Lgs. 546/92.

12 Circolare 33/E Agenzia Entrate 1. Autotutela antecedente all impugnazione avverso atto di valore superiore a euro, i cui effetti producono un abbattimento sotto soglia Reclamo obbligatorio 2. Autotutela successiva alla notifica del ricorso, ma precedente alla costituzione in giudizio per atto di valore superiore a euro NO mediazione

13 Contenuto dell istanza di reclamo: 1. Commissione Tributaria di riferimento 2. Dati del ricorrente, legale rappresentante, residenza o sede, codice fiscale 3. Ufficio nei cui confronti viene emesso il reclamo 4. Riferimenti dell atto impugnato e oggetto della lite 5. Motivazioni a difesa del contribuente 6. Eventuale proposta di mediazione o sgravio della lite 7. Sottoscrizione del difensore/incarico, indirizzo pec e numero di fax

14 Modalità presentazione: 1. A mezzo ufficiale giudiziario 2. Mediante deposito presso l Agenzia delle Entrate che ne rilascia ricevuta 3. Per mezzo del servizio postale, la cui data ai fini della validità è quella di spedizione e non di ricezione da parte dell Ufficio

15 Spese: L istanza di reclamo e mediazione non è soggetta a spese relative a bolli e contributo unificato. Quest ultimo verrà corrisposto nell eventuale fase della costituzione in giudizio.

16 Atti soggetti a reclamo/mediazione Possono riguardare le controversie relative a: avviso di accertamento avviso di liquidazione ruolo (anche se contenuto nelle cartelle di pagamento) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti Avviso di mora e iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all art. 77 del DPR 602/73

17 diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari provvedimento che irroga le sanzioni */** * Anche derivanti da violazioni relative alle trasmissioni telematiche delle dichiarazioni, imputabili agli intermediari. ** Sono escluse le sanzioni derivanti dalla mancata emissione di scontrini fiscali.

18 ogni altro atto emanato dall Agenzia delle entrate per il quale la legge preveda l autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. * * L Agenzia delle Entrate, con Circolare del ha confermato la non impugnabilità degli avvisi bonari (artt. 36-bis e 36-ter, DPR 600/73) che con Sent del emessa dalla Corte di Cassazione, erano stati giudicati ammissibili ai fini dell impugnazione con conseguente possibilità di instaurazione del reclamo e mediazione.

19 Atti esclusi Sono esclusi dal reclamo/mediazione gli atti: di valore superiore a ventimila euro di valore indeterminabile riguardanti attività dell Agente della riscossione riguardanti atti non impugnabili in cui non è legittimata passivamente l Agenzia delle entrate

20 di rifiuti taciti di rimborso riguardanti recupero di aiuti di Stato illegittimi atti relativi alle operazioni catastali, art. 2, c.2 del D.Lgs. n.546/92 di provvedimenti emessi ai sensi dell articolo 21 ( Sanzioni accessorie ) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 riguardanti istanze di cui all articolo 22 ( Ipoteca e sequestro conservativo ) del D.Lgs. n. 472 del 1997 del diniego della chiusura delle liti fiscali minori pendenti prevista dall articolo 39, comma 12 del DL n. 98 del 2011.

21 Casi particolari: con riferimento alle controversie relative alle cartelle di pagamento: a) se il contribuente eccepisce esclusivamente i vizi propri della cartella di pagamento, ad esempio la notifica, la controversia non può essere oggetto di reclamo/mediazione; b) nel caso in cui eccepisca vizi riconducibili solo all attività dell Agenzia delle entrate e la relativa controversia sia di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente deve preventivamente esperire il procedimento di reclamo/mediazione;

22 c) qualora il contribuente formuli eccezioni relative sia all attività svolta dall Agenzia sia a quella dell Agente della riscossione, si possono verificare le seguenti ipotesi: c.1) Il contribuente notifica il ricorso solo all Agente della riscossione. In questo caso, l Agente della riscossione ha l onere di chiamare in causa l Agenzia delle entrate, considerato che, ai sensi dell articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

23 c.2) Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confronti dell Agenzia, senza notificare il ricorso all Agente della riscossione. In tale ipotesi, trova applicazione l articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione alle contestazioni riguardanti l Agenzia delle entrate. c.3) Il contribuente notifica il ricorso all Agente della riscossione e contestualmente avvia la fase di reclamo/mediazione con l Agenzia delle entrate. Anche in tal caso trova applicazione il procedimento di cui all articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

24 Il contribuente che non voglia rischiare di perdere le tutele controivizipropridellacartellapotràdunquepresentareil reclamo/ricorso e costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni, per evitare che Equitalia ne possa eccepire la tardività in quanto, a loro detta, la mediazione è obbligatoria solo per l Agenzia delle Entrate. In sede di costituzione in giudizio, qualora l'agenzia delle Entrate sollevi l'improcedibilità, il giudice rinvierà la trattazione per consentire l'avvio della mediazione.

25 Esaurita negativamente anche tale fase, il giudizio si incardinerà in commissione tributaria con anche la chiamata di Equitalia, ponendo in discussione sia i vizi propri della cartella che l'illegittimità della maggiore pretesa tributaria.

26 Chiarimenti forniti dalla circolare 9/E Agenzia Entrate Valore della controversia 1. Atto relativo a più tributi: valore calcolato in base al totale delle imposte contestate 2. Impugnazione più atti: il valore è relativo a ciascun atto con ricorso cumulativo 3. Rifiuto espresso/tacito rimborso: il valore è pari al solo tributo chiesto a rimborso per ciascun anno d imposta 4. Rettifica delle perdite: valore dell imposta virtuale, da calcolare in base agli esempi di seguito forniti.

27 A. Avviso di accertamento con riduzione della perdita dichiarata nel 2010 da una società di capitali: Perdita dichiarata Perdita accertata Differenza Valore della lite (27,5% di ) B. Avviso di accertamento con recupero della perdita dichiarata nel 2010 da una società di capitali ed individuazione di reddito imponibile: Perdita Reddito imponibile Imposta Valore della lite Dichiarato Accertato (27,5% di )

28 C. Avviso di accertamento con recupero della perdita dichiarata nel 2010 da una persona fisica con altri redditi compensabili ( orizzontalmente ) ed individuazione di reddito imponibile: Dichiarato Perdita Altri redditi compensabili Reddito compl.vo Reddito impon. Imposta Valore della lite Accertato * * Il valore della lite è dato dalla differenza tra l imposta accertata e quella versata

29 D. Avviso di accertamento con recupero della perdita non riportabile dichiarata nel 2010 da una persona fisica con altri redditi compensabili ( orizzontalmente ) ed individuazione di reddito imponibile: Perdita Altri redditi Reddito compl.vo Reddito impon. Impost a Valore della lite Dichiarato Accertato * * Il valore della lite è rappresentato dal calcolo dell imposta IRPEF dovuta, e nel caso specifico pari al 23% del reddito accertato.

30 E. Avviso di accertamento con recupero della perdita riportabile dichiarata nel 2010 da una persona fisica con altri redditi compensabili ed individuazione di reddito imponibile: Perdita Altri redditi Reddito compl.vo Reddito impon. Impost a Valore della lite Dichiarat o Accertato * * Il valore della lite viene calcolato sul valore della perdita di ,00, applicando le aliquote per scaglioni IRPEF

31 E. Avviso di accertamento con recupero della perdita riportabile dichiarata nel 2010 da una persona fisica con altri redditi compensabili ed individuazione di reddito imponibile: Perdita Altri redditi Reddito compl.vo Reddito impon. Imposta Valore della lite Dichiarat o Accertato * * Il valore della lite viene calcolato sul valore della perdita di ,00, applicando le aliquote per scaglioni IRPEF

32 Ammissibilità del reclamo L istanza depositata dal contribuente viene controllata dall Ufficio per determinarne l ammissibilità. Se la stessa viene giudicata improponibile, poichéin contrasto a quanto stabilito dall art. 17 bis, il contribuente avrà 30 giorni di tempo per la costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale.

33 Improponibilità del reclamo Atto di valore superiore ad Euro ,00 Atto dal valore indeterminabile Attività Agente della riscossione Atto non impugnabile, ex art. 19 D. Lgs 546/92 Atto relativo a recuperi aiuti di Stato

34 Inammissibilità del reclamo Presentazione istanza oltre i termini previsti per la proposizione del ricorso Mancata indicazione del soggetto che presenta l istanza e sottoscrizione della stessa Mancata indicazione dell atto impugnato o allegazione dello stesso

35 In caso di inammissibilità o improponibilità, l Ufficio deve comunque valutare l istanza presentata in modo che, qualora ne ricorrano i presupposti, essa sia considerata come richiesta di autotutela.

36 Valutazione dei contenuti del reclamo e rating Qualora l Ufficio non intenda procedere all annullamento parziale o totale dell atto, può effettuare una propria proposta di mediazione non prima di aver valutato alcuni parametri fondamentali (rating), approfonditi dalla circolare 9/E e dalla direttiva 29/2012 Agenzia delle Entrate.

37 Principi del rating incertezza della questione controversa Qualora l Ufficio sostenga nel proprio accertamento delle tesi che si discostano dalla giurisprudenza di merito, sarà necessario valutare i comportamenti delle Commissioni Tributarie, nonché le Sentenze emesse dalla Corte di Cassazione per casi analoghi.

38 grado di sostenibilità della pretesa L Ufficio deve valutare gli elementi addotti dal contribuente, confrontando la giurisprudenza della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale in cui esso ha sede e valutando anche un eventuale giudizio sfavorevole qualora il ricorso prosegua il proprio iter.

39 economicità dell azione amministrativa Si tratta della valutazione economica del processo e della possibilità per il Fisco di ottenere introiti immediati qualora porti a termine una mediazione con il contribuente, onde evitare l instaurazione di un giudizio che allungherebbe le tempistiche con l aggiunta del rischio di esito.

40 è esclusa la possibilità di mediare in relazione a questioni risolte in via amministrativa con apposito documento di prassi, cui gli Uffici devono necessariamente attenersi anche nella gestione delle relative controversie, a nulla rilevando l eventuale contrario orientamento della giurisprudenza cui l Amministrazione non abbia ancora prestato adesione (Circ. 9/E Agenzia Entrate)

41 Diniego del reclamo Superato il termine di 90 giorni dal deposito dell istanza da parte del contribuente, senza che si sia addivenuti ad una mediazione, l Ufficio è tenuto a comunicare il provvedimento di diniego. Il contenuto di tale provvedimento varrà come atto di controdeduzioni da parte dell Ufficio, in cui verranno descritte tutte le attività svolte per la valutazione del procedimento di mediazione.

42 Comunicazioni dell Agenzia delle Entrate Durante la fase amministrativa (reclamo/mediazione) l Ufficio ha facoltà di comunicare al contribuente atti o quant altro anche a mezzo PEC; successivamente, dall eventuale provvedimento di diniego in poi, l Amministrazione Finanziaria è tenuta a notificare i propri atti secondo quanto stabilito dall art. 60 del DPR 600/73.

43 Nel caso di presentazione dell istanza di reclamo/mediazione non è possibile formulare, successivamente, istanza di accertamento con adesione. Ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali. Il dies a quo, infatti, decorredal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di reclamo indipendentemente dalle sorti del procedimento amministrativo.

44 Ciò significa che, in ipotesi di respingimento dell'istanza, parziale o totale, anche prima del termine di 90 giorni, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio nei 30 giorni successivi ai 90 già decorsi. E consentito beneficiare della sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno. Nel caso in cui il contribuente notifichi un istanza presso un Ufficio non competente, quest ultimo provvederà a trasmetterla alla Direzione cui fa riferimento, nell ottica della collaborazione e della buona fede.

45 Sospensione dei termini La sospensione giudiziale dovrà comunque essere richiesta all interno dell istanza da presentare in quanto, qualora la procedura di reclamo non andasse a buon fine, l atto assumerebbe valore di ricorso* da depositare presso la Commissione Tributaria Provinciale. * l istanza di reclamo/mediazione deve essere identica nel contenuto al ricorso che andrà eventualmente depositato in CTP.

46 Contraddittorio Il contribuente ha facoltà di presentare con atto separato, oltre al reclamo ed in alternativa alla mediazione, un istanza per l instaurazione del contraddittorio. Tale facoltà è data anche all Ufficio qualora ravvisi l impossibilità di accogliere le richieste del contribuente contenute nel reclamo. A tal fine è prevista la redazione di un apposito verbale che dovrà essere controfirmato da entrambe le parti.

47 Elementi di discussione nel contraddittorio Motivi contenuti nel reclamo/ricorso e eventuali successive controdeduzioni da parte dell Ufficio Possibilità di richiesta al contribuente di produrre ulteriore documentazione rispetto a quella presentata nel reclamo, al fine di una migliore valutazione del caso Disamina della giurisprudenza di merito sia a favore del contribuente che a favore dell Ufficio

48 Conclusione delle mediazione Qualora la mediazione si concluda con un accordo tra le parti, l atto che ne seguirà dovrà contenere l indicazione della nuova pretesa impositiva (imposte, sanzioni, interessi) nonché le modalità di versamento (unica soluzione o rateizzazione)

49 Sanzioni Nel caso la mediazione giunga ad esito positivo, si procede al ricalcolo delle somme dovute e alla riduzione al 40% delle sanzioni ad esse relative, sempre nei limiti dei minimi editali previsti per la violazione più grave relativa a ciascun tributo.

50 Codici tributo per la definizione del reclamo

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53 Mancato versamento Qualora il contribuente, che ha aderito alla mediazione con l Ufficio con opzione per il pagamento frazionato, ometta di versare una rata successiva alla prima, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell art. 48 D.Lgs 546/92, ossia ne consegue la decadenza del diritto alla rateazione con iscrizione a ruolo dell importo residuo e aggravio di una sanzione pari al 60% delle somme dovute.

54 Sono scusabili le minime irregolarità, i lievi ritardi o i versamenti effettuati in misura inferiore che siano però stati sanati per tempo dal contribuente.

55 Costituzione in giudizio L atto di costituzione in giudizio va in depositato originale con raccomandata a/r senza busta o mediante notifica diretta presso la Commissione in copia Tributaria Provinciale di riferimento. con ricevuta di notifica o spedizione L atto di costituzione in giudizio deve essere corredato da: il reclamo/ricorso in originale in copia con ricevuta di notifica o spedizione il fascicolo di parte contenente copia dell atto impugnato e tutti i documenti già allegati in sede di reclamo la nota di iscrizione a ruolo con applicazione del contributo unificato

56 Il litisconsorzio necessario Nella fase di reclamo/mediazione i rapporti vanno considerati autonomi e indipendenti, anche in presenza di liti relative ai controlli sui redditi di società di persone e dei soci, per i quali si configura un litisconsorzio necessario. Società conclude la mediazione in via autonoma rispetto ai soci Soci concludono la mediazione sulla base di quella conclusa dalla società concludono in autonomia la mediazione in relazione al proprio rapporto anche se la società non ha mediato si costituiscono in giudizio dopo aver esperito la fase della mediazione senza positivo esito presentano ricorso al Giudice tributario se il valore della lite è superiore a ventimila euro

57 Competenza Ufficio Unico Ufficio per società e soci gestisce e conclude i procedimenti di mediazione nei confronti di tutti gli istanti Ufficio competente per società non è competente nei confronti dei soci Ufficio competente per i soci non è competente nei confronti della società deve coordinarsi con quello competente in ordine alla società

58 Se il rapporto con la società è già definito, la posizione del socio deve essere trattata tenendo conto della definizione concernente la società (es. annullamento parziale o totale) anche se essi non mediano o non rientrano nell ambito di applicazione della mediazione. In questo caso le sanzioni calcolate sul reddito rideterminato devono essere irrogate per intero, in quanto non è applicabile la riduzione al 40% disposta dall articolo 48 del D.lgs. n. 546 del 1992.

59 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal Sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, C.F., PEC, difensore eventualmente nominato con relativi C.F. e PEC, domicilio eletto, telefono, fax, ecc.) contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale/Regionale di,con sede in, in persona del Direttore pro tempore,

60 in relazione a (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, ecc.) n. notificato in data / /, emesso dall Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale/Regionale di per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati FATTO MOTIVI Per tutti questi motivi,

61 CHIEDE in via principale, acché voglia procedere contraris rejectis ogni e qualsiasi istanza contraria, a rendere illegittimo l avviso di accertamento di cui in oggetto, emesso dall Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, in quanto infondato e concepito in violazione di legge, con condanna dell Amministrazione Finanziaria al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio ex art. 15 del D.Lgs 546/92; in via subordinata, riconoscere non applicabili le sanzioni irrogate per le sopraindicate motivazioni;

62 all ill.mo Sig. Presidente, di disporre la provvisoria sospensione dell atto impugnato, fino alla pronuncia del Collegio ai sensi dell art. 47 del D.Lgs. 546/92 evitando al ricorrente ulteriori pregiudizi economici finanziari gravi ed irreparabili ritenendo che, nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti pretesi da tale disposizione. In particolare ricorre: il fumus boni juris, (sussistenza di fondati motivi) ; il periculum in mora, (danno grave ed irreparabile per il ricorrente).

63 Si chiede la trattazione in Pubblica Udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs.546/92. Ai sensi dell art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiara cheilvaloredellapresentecontroversiaèpariadeuro, e pertanto l importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall art. 13, co. 6 quater, D.P.R , n. 115 è pari ad Euro. Salvezze illimitate. Luogo e data Firma

64 PROCURA SPECIALE (EVENTUALE) Si conferisce mandato congiunto e disgiunto, a rappresentare e difendere nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, a, eleggendo domicilio sia per le notificazioni relative al ricorso che al procedimento di reclamo e mediazione presso, conferendogli ampi poteri, ivi compreso quello di concordare, rinunziare, transigere e conciliare, rinunziare al ricorso e agli atti, proporre reclamo e mediare ai sensi dell art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92 con facoltà di sostituire a lui altri professionisti e di nominare coadiutori ed assistenti in giudizio, considerando fin d ora, rato e valido il di lui operato. SiacconsentealtresìaltrattamentodeidatipersonaliaisensidelD.Lgs.196/03 (Privacy). Firma del ricorrente e del professionista per autentica

65 ISTANZA ai sensi dell art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92 Il contribuente, Sig., come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati CHIEDE che l Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale/Regionale di, in via preventiva e alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga le richieste nel medesimo ricorso formulate. Valore ai fini dell art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/92: Euro.

66 [segue parte eventuale] Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti MOTIVI 1) 2) Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata: Imposta: Euro ; Interessi: Euro ; Sanzioni: Euro ;

67 Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia. Per l invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti: via: città: PEC: telefono: fax: posta elettronica ordinaria:

68 Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso: 1) 2) 3) Luogo e data Firma

69 Qualora il contribuente o il suo difensore, si rendessero conto successivamente al deposito dell istanza di reclamo, che la stessa è affetta da vizi che ne pregiudicherebbero la validità, è opportuno presentare una nuova istanza entro 60 giorni dalla notifica dell accertamento.

70 Gli effetti della mediazione si riflettono anche per eventuali attività di accertamento svolte su anni successivi a quello contestato; pertanto l Ufficio, nell emettere tali atti non potrà prescindere da quelle che sono le risultanze della precedente mediazione.

71 Dubbi sulla legittimità del reclamo L Iter procedurale previsto da questa nuova norma non incontra l approvazione dei Giudici delle Commissioni Tributarie. Le Ctp di Perugia, Benevento e Campobasso, rilevano che l istituto della mediazione rappresenta un inutile duplicazione dei rimedi transattivi preprocessuali e viola anche varie norme costituzionali (Artt. 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione).

72 In riferimento all art. 3 della Costituzione, si configura la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza. Tale procedura infatti impedisce la sospensione cautelare immediata e può essere esperita solo per controversie non superiori a euro. Inoltre, qualora si dovesse ricorrere in Ctp, la norma prevede che nelle controversie instaurate ai sensi dell art. 17 bis, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle stesse a titolo di rimborso delle spese del reclamo.

73 In riferimento all art. 24 della Costituzione, si configura una violazione del diritto di difesa del contribuente. Reclamo e mediazione, infatti, condizionano l accesso alla giurisdizione tributaria, prevedendo l esperimento degli stessi in via preliminare pena l improcedibilità del ricorso. Tale procedura, inoltre, impone che il contenuto del reclamo sia il medesimo del ricorso e non potrà essere modificato in sede di giudizio.

74 Inoltre, se la procedura amministrativa conducesse all'annullamento dell'atto, il contribuente non avrebbe comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per il difensore nominato; a differenza dell Amministrazione Finanziaria, che non è mai tenuta al pagamento di qualsivoglia somma.

75 In riferimento all art. 25 della Costituzione, il reclamo contravviene al dettato secondo cui "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Così, temporaneamente la controversia verrebbe sottratta al giudice naturale (quello tributario). Nel sistema tributario, il reclamo costituisce un inutile duplicazione di altri istituti deflattivi del contenzioso.

76 In riferimento all art. 111 della Costituzione, si configura una violazione del principio secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Il contribuente deve definire la controversia con un organo che appartiene sempre all Agenzia delle Entrate e che è privo del requisito della terzietà.

77 In riferimento all art. 113 della Costituzione, si configura una violazione del limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale, contro gli atti della Pubblica amministrazione, eccessivamente difficoltosa.

78 Art. 37, co. 6, D.L. 98/2011

79 ATTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO UNIFICATO Circolare Ministeriale 1/DF del ricorso introduttivo appello principale e ricorso avverso le sentenze di primo e secondo grado appello incidentale riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale istanza di revocazione ricorso in ottemperanza motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio reclamo con o senza proposta di mediazione (articolo 17 bis, Dlgs 546/1992) al momento del deposito nella segreteria della Commissione riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione atti di intervento dei litisconsorti reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale

80 ATTI ESENTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO Circolare Ministeriale 1/DF del istanza di sospensione dell esecuzione dell atto impugnato, anche se proposta con atto separato, antecedente o successivo alla proposizione del ricorso principale istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni istanza di sospensione proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione istanza di correzione materiale della sentenza riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 del Dlgs 546/1992 riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria dichiarata competente motivi aggiunti proposti a integrazione o chiarimento di quelli contenuti nel ricorso originario relazione depositata dal consulente tecnico

81 QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Valore della lite Importo contributo unificato Fino al Euro 2.582,28 Euro 30,00 Da Euro 2.582,28 ad Euro 5.000,00 Euro 60,00 Da Euro 5.000,00 ad Euro ,00 Euro 120,00 Da Euro ,00 ad Euro ,00 Euro 250,00 Da Euro ,00 ad Euro ,00 Oltre Euro ,00 Euro 500,00 Euro 1.500,00

82 DICHIARAZIONE DA APPORRE NEL RICORSO (Ex art. 14, co.3 bis, DPR 115/2002) Ai sensi dell art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro, e pertanto l importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall art. 13, co. 6 quater, D.P.R , n. 115 è pari ad Euro. L omissione di tale dichiarazione all interno del ricorso, comporta l applicabilità del contributo unificato nella misura massima prevista.

83 ATTI CON VALORE INDETERMINABILE Circolare Ministeriale 1/DF del Nei casi in cui il valore della lite sia indeterminabile come ad esempio: Controversie relative al diniego di iscrizione all anagrafe delle Onlus; Controversie relative ad operazioni catastali; Impugnazione del provvedimento di autotutela Ricorsi contro fermi amministrativi, ipoteche, interpelli disapplicativi Il contributo unificato si applica nel seguente modo: Ricorsi notificati dal al = 30,00; Ricorsi notificati dal in poi = 120,00

84 MODALITA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Modello F23 cartaceo o telematico Presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati Presso gli uffici postali a mezzo bollettino di c/c intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per la provincia

85 FAC SIMILE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

86 CODICI TRIBUTO F23 CONTR.UNIFICATO Con la risoluzione 104/E del 7 dicembre 2012, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario, degli interessi e delle sanzioni (dal 100% al 200%).

87 CODICI TRIBUTO F23 CONTR.UNIFICATO I codici tributo che tornano utili nei casi di omesso o parziale pagamento sono: 171T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario Art. 9 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 ; 172T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario INTERESSI Art. 16, c. 1 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 ;

88 CODICI TRIBUTO F23 CONTR.UNIFICATO 173T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento Art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ; 174T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario SANZIONE Art. 16, c. 1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

89 Nella compilazione del modello F23 bisognerà riportare nella sezione Dati anagrafici nel campo 4 le generalità e il codice fiscale di chi propone il ricorso o il ricorso in appello, nel campo 5 le generalità del resistente. Nella sezione Dati del versamento, andranno indicati nel campo 6 (codice ufficio o ente) il codice della Commissione tributaria presso la quale si presenta il ricorso, ricavabile dalla tabella dei codici diversi dagli uffici finanziari pubblicata sul sito internet nel campo 10 gli estremi dell atto per il quale si effettua il versamento del contributo unificato, nel campo 11 il codice tributo. Gli agenti della riscossione riverseranno nel capitolo 3324 del bilancio dello Stato le somme riscosse.

90 CONTRIBUTO UNIFICATO TELEMATICO A breve sarà possibile versare il contributo unificato e le atre spese di giustizia, del contenzioso tributario, anche con modalità telematiche. Per l attuazione, bisognerà attendere l emanazione di uno o più decreti del Ministero dell Economia e delle Finanze volti all individuazione delle regole tecnico operative per tali procedure.

91 PRENOTAZIONE A DEBITO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Art. 3, D.P.R , n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) In questi casi il contributo unificato non è soggetto all immediato pagamento ma verrà successivamente corrisposto dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio.

92 CASI PARTICOLARI Nel caso in cui il ricorso venga vinto parzialmente dalle parti il contributo unificato verrà pagato da entrambe e calcolato sugli importi risultanti a proprio carico

93 Versamento eccedente Rimborso da richiedere a mezzo di apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento. CASI PARTICOLARI Omesso o insufficiente versamento Obbligo di riscossione da parte dell Ufficio con applicazione di sanzione dal 100% al 200% dell imposta dovuta e interessi legali da calcolarsi sull importo iscritto a ruolo.

94 DATI OBBLIGATORI DA INDICARE NEL RICORSO Codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax del difensore; Codice fiscale della parte IN CASO DI OMISSIONE: MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

95

96 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 163 del 23/12/2013 sono state individuate le modalità informatiche e telematichediformazioneetrasmissione degli atti del processo tributario. La procedura non è ancora attiva in quanto bisogna attendere la pubblicazione dei decreti contenenti le regole tecnicooperative.

97 Le operazione consentite con l attivazione del S.I.Gi.T. (sistema informativo della giustizia tributaria) saranno: costituzione in giudizio mediante deposito; comunicazione e notificazione; consultazione e rilascio di copie del fascicolo informatico; redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.

98 L adesione all utilizzo di tali tecnologie non è obbligatorio per i ricorrenti. La parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzarle per l intero grado del giudizio nonché per l appello, salvo sostituzione del difensore. Tutti gli atti da trasmettere saranno formati come documenti informatici sottoscritti con firma digitale. La procura alle liti o l incarico di assistenza e difesa devono essere conferiti, congiuntamente all atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma digitale dal ricorrente.

99 La procura o l incarico possono essere conferiti anche su supporto cartaceo dal contribuente. In questo caso, congiuntamente all atto cui si riferiscono, deve essere trasmessa anche la copiaimmagine su supporto informatico della procura o dell incarico, conforme all originale dal difensore mediante sua sottoscrizione con firma digitale. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche verranno invece eseguite mediante la trasmissione all indirizzo di Pec dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo

100 Ai fini della decorrenza dei termini, le comunicazioni e le notifiche trasmesse tramite Pec si considereranno effettuate, per il mittente, al momento dell invio al proprio gestore attestato dalla ricevuta di accettazione; per il destinatario nel momento in cui la comunicazione o la notifica dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di Pec.

101 VI RINGRAZIO PER L ATTENZIONE studio@armandourbano.it

102 Art. 39, co.11, D.L. 98/2011

103 Il reclamo e la mediazione, le due nuove fasi del processo tributario introdotte dall art. 39, co.11, D.L. 98/2011, sostituiscono per determinati atti la fase della conciliazione giudiziale prevista dall articolo 48 del D.Lgs. n. 546 del Esse pongono il contribuente e l Ufficio su un piano paritario, nel quale entrambi sono chiamati ad esporre e documentare la propria posizione rispetto all atto impugnato. La fase di reclamo e mediazione è quindi obbligatoria, per i casi previsti, pena l inprocedibilità del ricorso, e vede l Agenzia delle Entrate quale parte e arbitro del procedimento.

104 Oggetto: Il reclamo è una fase introduttiva del ricorso vero e proprio, una sorta di proposta (obbligatoria pena l improcedibilità del ricorso) fatta dal contribuente al fine di chiudere preventivamente una causa o per far si che l ufficio possa formulare una controproposta Ambito applicativo: controversie emesse dall Agenzia delle Entrate con un valore massimo di Euro ,00

105 Destinatario: Direzione Provinciale o Regionale che ha emanato l atto Scadenza: Entro 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento. Contenuto: Il ricorso con istanza di reclamo deve contenere una richiesta di sgravio totale o di riduzione della pretesa impositiva oppure una proposta di mediazione (Art. 17 bis, commi 1 e 7, D.Lgs. n. 546/92) con la quale il contribuente ridetermina le somme richieste dall Ufficio.

106 Ad esso devono essere allegati tutti i documenti necessari ad avvalorare le ragioni del contribuente. Si precisa che nel caso in cui la fase di mediazione dia esito negativo, nella successiva fase di costituzione in giudizio, tali documenti dovranno essere riallegati. Effetti: L Ufficio può: accettare le richieste del ricorrente, presentare anch egli una controproposta di mediazione o rigettare l intero reclamo, previa valutazione delle motivazioni esposte e della documentazione prodotta.

107 Accordo: Nel caso di esito positivo della procedura, si procede al ricalcolo delle somme dovute e alla riduzione al 40% delle sanzioni ad esse relative ma non può scendere al di sotto dei minimi edittali previsti per la violazione più grave per ciascun tributo. Mancato accordo: Nel caso in cui l Ufficio rigetti il reclamo, oppure il contribuente decorsi 90 giorni rifiuti la proposta dell Ufficio, il reclamo stesso costituirà un vero e proprio ricorso a cui seguirà la costituzione in giudizio da effettuarsi entro 30 giorni dallo scadere dei 90 giorni previsti per la procedura di mediazione.

108 La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima che siano decorsi i 90 giorni, l'agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, potrà eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, rilevata l'improcedibilità, dovrà rinviare la trattazione per consentire la mediazione. Spese: In aggiunta alle spese di giudizio, la parte soccombente verserà una quota pari al 50% delle stesse a titolo di rimborso spese processuali.

109 Sospensione: La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di costituzione in giudizio, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità. Con la costituzione in giudizio, termina l automatica sospensione dell esecutività dell atto impugnato. Quest ultima, infatti, dovrà essere espressamente richiesta nel corpo dell istanza stessa o con un ulteriore istanza.

110 Pagamento: La mediazione si risolve dopo il versamento della somma stabilita o della prima rata in caso di pagamento frazionato, che dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell accordo. Esito: L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

111 ITER Notifica di accertamento con imposta inferiore ad Euro Entro 60 giorni possibilità di acquiescenza o autotutela. Proporre istanza di accertamento con adesione. Successivamente proporre ricorso entro 90 giorni. Se entro i 90 giorni non vi è definizione, procedere con la presentazione del reclamo/mediazione. Dopo 90 giorni, in caso di mancato accordo, costituirsi in giudizio innanzi al Giudice tributario, ex art. 22 del D.Lgs. 546/92.

112 Circolare 33/E Agenzia Entrate 1.Autotutela antecedente all impugnazione avverso atto di valore superiore a euro, i cui effetti producono un abbattimento sotto soglia Reclamo obbligatorio 2. Autotutela successiva alla notifica del ricorso, ma precedente alla costituzione in giudizio per atto di valore superiore a euro NO mediazione

113 Contenuto dell istanza di reclamo: 1. Commissione Tributaria di riferimento 2. Dati del ricorrente, legale rappresentante, residenza o sede, codice fiscale 3. Ufficio nei cui confronti viene emesso il reclamo 4. Riferimenti dell atto impugnato e oggetto della lite 5. Motivazioni a difesa del contribuente 6. Eventuale proposta di mediazione o sgravio della lite 7. Sottoscrizione del difensore/incarico, indirizzo pec e numerodifax

114 Modalità presentazione: 1. A mezzo ufficiale giudiziario 2. Mediante deposito presso l Agenzia delle Entrate che ne rilascia ricevuta 3. Per mezzo del servizio postale, la cui data ai fini della validità è quella di spedizione e non di ricezione da parte dell Ufficio

115 Spese: L istanza di reclamo e mediazione non è soggetta a spese relative a bolli e contributo unificato. Quest ultimo verrà corrisposto nell eventuale fase della costituzione in giudizio.

116 Atti soggetti a reclamo/mediazione Possono riguardare le controversie relative a: avviso di accertamento avviso di liquidazione ruolo (anche se contenuto nelle cartelle di pagamento) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti Avviso di mora e iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all art. 77 del DPR 602/73

117 diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari provvedimento che irroga le sanzioni */** * Anche derivanti da violazioni relative alle trasmissioni telematiche delle dichiarazioni, imputabili agli intermediari. ** Sono escluse le sanzioni derivanti dalla mancata emissione di scontrini fiscali.

118 ogni altro atto emanato dall Agenzia delle entrate per il quale la legge preveda l autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. * * L Agenzia delle Entrate, con Circolare del ha confermato la non impugnabilità degli avvisi bonari (artt. 36- bis e 36-ter, DPR 600/73) che con Sent del emessa dalla Corte di Cassazione, erano stati giudicati ammissibili ai fini dell impugnazione con conseguente possibilità di instaurazione del reclamo e mediazione.

119 Atti esclusi Sono esclusi dal reclamo/mediazione gli atti: di valore superiore a ventimila euro di valore indeterminabile riguardanti attività dell Agente della riscossione riguardanti atti non impugnabili in cui non è legittimata passivamente l Agenzia delle entrate

120 di rifiuti taciti di rimborso riguardanti recupero di aiuti di Stato illegittimi atti relativi alle operazioni catastali, art. 2, c.2 del D.Lgs. n.546/92 di provvedimenti emessi ai sensi dell articolo 21 ( Sanzioni accessorie ) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 riguardanti istanze di cui all articolo 22 ( Ipoteca e sequestro conservativo ) del D.Lgs. n. 472 del 1997 del diniego della chiusura delle liti fiscali minori pendenti prevista dall articolo 39, comma 12 del DL n. 98 del 2011.

121 Casi particolari: con riferimento alle controversie relative alle cartelle di pagamento: a) se il contribuente eccepisce esclusivamente i vizi propri della cartella di pagamento, ad esempio la notifica, la controversia non può essere oggetto di reclamo/mediazione; b) nel caso in cui eccepisca vizi riconducibili solo all attività dell Agenzia delle entrate e la relativa controversia sia di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente deve preventivamente esperire il procedimento di reclamo/mediazione;

122 c) qualora il contribuente formuli eccezioni relative sia all attività svolta dall Agenzia sia a quella dell Agente della riscossione, si possono verificare le seguenti ipotesi: c.1) Il contribuente notifica il ricorso solo all Agente della riscossione. In questo caso, l Agente della riscossione ha l onere di chiamare in causa l Agenzia delle entrate, considerato che, ai sensi dell articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

123 c.2) Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confronti dell Agenzia, senza notificare il ricorso all Agente della riscossione. In tale ipotesi, trova applicazione l articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione alle contestazioni riguardanti l Agenzia delle entrate. c.3) Il contribuente notifica il ricorso all Agente della riscossione e contestualmente avvia la fase di reclamo/mediazione con l Agenzia delle entrate. Anche in tal caso trova applicazione il procedimento di cui all articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

124 Il contribuente che non voglia rischiare di perdere le tutele contro i vizi propri della cartella potrà dunque presentare il reclamo/ricorso e costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni, per evitare che Equitalia ne possa eccepire la tardività in quanto, a loro detta, la mediazione è obbligatoria solo per l Agenzia delle Entrate. In sede di costituzione in giudizio, qualora l'agenzia delle Entrate sollevi l'improcedibilità, il giudice rinvierà la trattazione per consentire l'avvio della mediazione.

125 Esaurita negativamente anche tale fase, il giudizio si incardinerà in commissione tributaria con anche la chiamata di Equitalia, ponendo in discussione sia i vizi propri della cartella che l'illegittimità della maggiore pretesa tributaria.

126 Chiarimenti forniti dalla circolare 9/E Agenzia Entrate Valore della controversia 1. Atto relativo a più tributi: valore calcolato in base al totale delle imposte contestate 2. Impugnazione più atti: il valore è relativo a ciascun atto con ricorso cumulativo 3. Rifiuto espresso/tacito rimborso: il valore è pari al solo tributo chiesto a rimborso per ciascun anno d imposta 4. Rettifica delle perdite: valore dell imposta virtuale, da calcolare in base agli esempi di seguito forniti.

127 A. Avviso di accertamento con riduzione della perdita dichiarata nel 2010 da una società di capitali: Perdita dichiarata Perdita accertata Differenza Valore della lite (27,5% di ) B. Avviso di accertamento con recupero della perdita dichiarata nel 2010 da una società di capitali ed individuazione di reddito imponibile: Perdita Reddito imponibile Imposta Valore della lite Dichiarato Accertato (27,5% di )

128 C. Avviso di accertamento con recupero della perdita dichiarata nel 2010 da una persona fisica con altri redditi compensabili ( orizzontalmente ) ed individuazione di reddito imponibile: Dichiarato Perdita Altri redditi compensabili Reddito compl.vo Reddito impon. Imposta Valore della lite Accertato * * Il valore della lite è dato dalla differenza tra l imposta accertata e quella versata

129 D. Avviso di accertamento con recupero della perdita non riportabile dichiarata nel 2010 da una persona fisica con altri redditi compensabili ( orizzontalmente ) ed individuazione di reddito imponibile: Dichiarato Perdi ta Altri redditi Reddito compl.vo Reddito impon. Impost a Valore della lite Accertato * * Il valore della lite è rappresentato dal calcolo dell imposta IRPEF dovuta, e nel caso specifico pari al 23% del reddito accertato.

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