Scheda n. 6 CALCOLO DELLE PENSIONI

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1 Scheda n. 6 CALCOLO DELLE PENSIONI Modalità di calcolo anteriormente al 1 O setteni bre 1984 Modalità di calcolo dal 1 settembre 1984 Sistema di calcolo retributivo Pensioni con decorrenza entro dicembre 1992 Pensioni con decorrenza dal I O gennaio 1993 Pensioni con decon-enza dal I O gennaio I996 Sistema di calcolo contributivo Calcolo a seguito di opzione per il sistema contributivo Retribuzione imponibile dal I O gennaio 1998 Supplementi di pensione Pensione supplementare Modalità di calcolo anteriormente al I O settembre 1984 Anteriormente al lo settembre 1984, data dalla quale è entrata in vigore la legge 26 luglio 1984, n. 413, e dalla quale ad opera della stessa legge è stata soppressa la Cassa nazionale della previdenza marinara (CNPM), la determinazione dell'ammontare delle pensioni in favore dei lavoratori marittimi iscritti alla Gestione marittimi della soppressa CNPM, dopo l'abrogazione, in forza dell'art. 100 della legge 27 agosto 1967, n. 658, delle preesistenti norme sul calcolo contenute nel TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109, veniva effettuata in base alle disposizioni dell'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo sostituito dagli articoli 1 e 2 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nonché in base alle disposizioni dell'art. 16 della stessa legge 27 luglio 1967, n L'importo della pensione si sostanziava in un ammontare complessivo, comprendente una quota di pensione a carico del17ag0 e un'integrazione di tale quota rappresentata dalla pensione a carico della Gestione marittimi. L'importo della pensione annua era stabilito in tanti trentesimi de11'80 per cento della retribuzione pensionabile per quanti erano gli anni di servizio utile, sino ad un massimo di trenta anni, i considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi. La misura della pensione annua era determinata su 30 anni di servizio quando i periodi di effettiva navigazione 4 compiuta su navi mercantili e militari raggiungevano complessivamente la durata di almeno 25 anni interi. La retribuzione pensionabile era pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere, vigenti nel mese precedente quello di decorrenza della pensione. Le retribuzioni tabellari giornaliere da prendere in considerazione ai fini della media erano quelle relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto negli ultimi dieci anni, o nel minor periodo, di navigazione o di imbarco e relative, inoltre, al genere della nave e della navigazione, attribuendo a ciascuna retribuzione giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione. L'importo della pensione complessiva, se inferiore al trattamento minimo AGO, era integrato fino a raggiungere l'importo dello stesso minimo. Esso inoltre, al netto delle maggiorazioni per i figli: - non poteva essere inferiore a quello che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle retributive, aumentate del 20 per cento, previste dal TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109;

2 - in caso di liquidazione a seguito di infortunio occorso durante l'imbarco o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio durante l'imbarco, non poteva essere inferiore ai 15/30 de11'80 per cento della retribuzione pensionabile. L'importo annuo della pensione era ripartito in 13 mensilità. Delle due componenti l'ammontare della pensione complessiva: - la pensione a carico della Gestione marittimi, in base all'art. 12 della legge 27 luglio 1967, n. 658, era determinata secondo le disposizioni del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109, tenendo conto degli anni di navigazione compiuti anche anteriormente al lo settembre 1967, aveva carattere integrativo della quota di pensione a carico dell'ago e il relativo importo veniva attribuito fino a concorrenza dell'amrnontare della pensione complessiva; - la quota di pensione a carico dell'ago era determinata secondo le disposizioni dell'ago, tenendo conto dei periodi di navigazione decorrenti dal lo settembre 1967 e corrispondenti a quelli riconosciuti utili ai fini della pensione complessiva, prendendo a base per il calcolo la retribuzione tabellare assoggettata a contribuzione ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n L'importo della pensione complessiva se fosse risultata inferiore all'amrnontare della quota di pensione a carico dell'ago, veniva attribuita in un importo pari a quello di tale quota. Questa ipotesi, che nel sistema della legge n costituiva un'eventualità difficilmente realizzabile, si è poi concretamente verificata per gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 17 del DL 30 dicembre 1979,n.663 [I.], convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33. Infatti, le disposizioni dell'art. 17 del DL n , come modificate dalla legge di conversione n , per i lavoratori iscritti alle Gestioni della CNPM, nel prevedere che fossero dovuti i soli contributi stabiliti per gli iscritti all'ago, avevano prescritto che, a tal fine, fatta eccezione per i lavoratori del settore della pesca e per i piloti dei porti, la retribuzione imponibile fosse quella individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [2]. Per i lavoratori del settore della pesca e per i piloti dei porti, le retribuzioni assoggettabili a contribuzione per l'anno 1980, in base alla stessa norma, venivano individuate in quelle vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di cui all'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. L'ammontare annuo delle pensioni in favore degli iscritti alla Gestione speciale, dopo l'abrogazione, in forza dell'art. 100 della legge 27 luglio 1967, n. 658, delle preesistenti norme sul calcolo contenute nel TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n. 2109, veniva determinato in base alle disposizioni degli articoli 66 e 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nei testi sostituiti rispettivamente dall'art. 16 e dall'art. 17 della legge 22 febbraio 1973, n Anche per gli iscritti alla Gestione speciale, l'importo della pensione si sostanziava in un ammontare complessivo, comprendente una quota di pensione a carico dell'ago e un'integrazione di tale quota rappresentata dalla pensione a carico della Gestione speciale. - L'ammontare annuo della pensione complessiva era stabilito in tanti quarantesimi de11'80 per cento della media annua delle retribuzioni pensionabili per quanti erano gli anni di iscrizione alla Gestione speciale, con arrotondamento ad anno intero della frazione di anno uguale o superiore a sei mesi. Le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini della media erano quelle vigenti alla data di cessazione dal servizio e riferibili all'iscritto interessato in relazione al grado e all'anzianità a lui attribuiti nell'ultimo triennio di servizio. L'importo della pensione di vecchiaia e di invalidità non poteva essere inferiore ai 15/40 della media annua delle retribuzioni pensionabili, né poteva essere inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dalle norme dell'ago. L'importo annuo della pensione era ripartito in 13 mensilità.

3 L'importo della pensione complessiva non poteva essere inferiore al trattamento minimo AGO, né poteva essere inferiore a quello, maggiorato del 20 per cento, che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle vigenti anteriormente al 3 1 dicembre Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione si applicavano le norme dell'ago. L'importo della pensione complessiva, inoltre, non poteva essere superiore al 90 per cento della retribuzione pensionabile. Delle due componenti l'ammontare della pensione complessiva: - la pensione a carico della Gestione speciale, in base all'art. 60 della legge 27 luglio 1967, n. 658, era determinata secondo le disposizioni del TU di cui al DPR 26 dicembre 1962, n , tenendo conto degli anni di iscrizione alla stessa Gestione speciale; aveva carattere integrativo della quota di pensione a carico dell'ago e il relativo importo veniva attribuito fino a concorrenza dell'ammontare della pensione complessiva; - la quota di pensione a carico dell'ago era determinata secondo le disposizioni dell'ago, tenendo conto dei periodi di contribuzione versata e accreditata nell'ago in relazione ai periodi di iscrizione alla Gestione speciale nonché della retribuzione assoggettata a contribuzione e, ai sensi dell'art. 6 1 della legge 27 luglio 1967, n. 658, individuata secondo le norme valevoli per l'ago. Modalità di calcolo posteriormente al 1 O settembre 1984 Dal 1 O settembre 1984, per il calcolo delle pensioni in favore dei lavoratori marittimi, in base all'art. 63 della legge 26 luglio 1984, n. 413, si applicano le disposizioni sui sistemi di calcolo previsti dall'ago per la generalità degli iscritti al FPLD, a meno che, e limitatamente al quinquennio successivo al 1 O settembre 1984, il marittimo interessato, awalendosi delle norme transitorie dettate dell'art. 58 stessa legge 26 luglio 1984, n. 4.13, non si fosse awalso della facoltà di ottenere la liquidazione della pensione in base alla preesistente normativa. Sistema di calcolo retributivo I1 calcolo retributivo delle pensioni si effettua sulla base di tre elementi: la retribuzione pensionabile, l'anzianità contributiva e le aliquote di rendimento. Secondo la normativa in vigore al 31 dicembre 1992, l'importo annuo delle pensioni si calcola applicando alla retribuzione annua pensionabile le aliquote di rendimento corrispondenti alla complessiva anzianità contributiva maturata. L'importo mensile della pensione è dato dall'importo annuo diviso per tredici mensilità. Pensioni con decorrenza entro dicembre 1992 La retribuzione annua pensionabile [2] [3] da considerare è costituita dalla quinta parte delle - retribuzioni imponibili percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi di i contribuzione da riscatto, figurativa o volontaria, acquisite nelle ultime 260 settimane coperte da contribuzione, antecedenti la decorrenza della pensione. Al riguardo va tenuto presente che: - in via preliminare, per le settimane non retribuite e coperte da contribuzione da riscatto, volontaria o figurativa, è necessario individuare la retribuzione da considerare. Al riguardo: per i periodi di contribuzione da riscatto (scheda coinpiiti - contr. riscatto) la retribuzione da considerare è quella sulla cui base risulta calcolato l'onere per il riscatto; per i periodi di contribuzione volontaria (scheda computi - contr. volontaria) la retribuzione da considerare è quella sulla base della quale risultino determinati i contributi accreditati; per i periodi riconosciuti figurativamente (scheda coinputi - coiltr. figurativa) a ciascuna settimana va attribuito il valore retributivo che risulta determinata sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno indicato dall'art. 8 della legge 23 aprile 198 1, n. 155;

4 - - a ciascuna settimana, coperta da contribuzione e relativa all'anno solare in cui è collocata, va attribuito un valore medio retributivo [3] ottenuto suddividendo la somma delle retribuzioni settimanali, percepite o corrispondenti alle contribuzioni acquisite nell'anno, per il numero delle settimane dello stesso anno coperte da contribuzione; - la retribuzione media settimanale così ottenuta deve essere rivalutata [3] sulla base della variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'istat per la scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno solare al quale si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. L'anzianità contributiva, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, è data dalla somma dei periodi coperti dalle varie tipologie di contribuzione (scheda compiiti - tip. contrib.) ed è espressa in settimane di contribuzione. Peraltro, l'anzianità contributiva, nei casi di contribuzione volontaria versata in misura ridotta rispetto a quella dovuta, si computa in proporzione alla contribuzione versata, e, nelle ipotesi di contribuzione inerente a rapporto di lavoro a tempo parziale, si computa in proporzione all'orario effettivamente svolto. Le retribuzioni, in conseguenza della riduzione dell'anzianità, sono quindi corrispondenti rispettivamente a quella della contribuzione dovuta nel caso di versamenti volontari e a quella dell'orario intero nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale [4]. L'aliquota di rendimento, per le pensioni con decorrenza successiva al 3 1 dicembre 1975, non può superare la percentuale massima dell'ottanta per cento di commisurazione della retribuzione pensionabile considerata nel limite del massimale pensionabile vigente nell'anno di decorrenza della pensione. L'aliquota massima [5] de11'80 per cento é correlata a 40 anni di anzianità contributiva. Dal lo gennaio 1988, per effetto dell'art. 21 della legge n , il massimale pensionabile non costituisce più il limite oltre il quale l'ulteriore quota di retribuzione imponibile non concorre a determinare l'importo della pensione; esso rappresenta invece la misura oltre la quale si applicano aliquote di rendimento decrescenti [6]. Ciascuna aliquota percentuale, nella misura appresso indicata, si riferisce ad ogni anno di anzianità contributiva (corrispondente a 52 settimane coperte da contribuzione). Per la eventuale frazione di anno ciascuna aliquota percentuale va applicata, per ogni settimana contributiva della frazione dell'anno, in ragione di un cinquantaduesimo. Le aliquote di rendimento per ogni anno di anzianità contributiva sono fissate nelle seguenti misure: 2 per cento per la fascia di retribuzione pensionabile contenuta nei limiti del massimale pensionabile; 1,50 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale e il massimale stesso maggiorato del 33 per cento; 1,25 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale maggiorato del 33 per cento e il massimale stesso maggiorato del 66 per cento; 1,00 per cento per la fascia di retribuzione eccedente il massimale maggiorato del 66 per cento. Pensioni con decorrenza dal l gennaio 1993 L'ammontare delle pensioni con decorrenza dal lo gennaio 1993, in base all'art. 13 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, è dato dalla somma di due quote: - quota a) relativa alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 O gennaio 1993; - quota b) relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1 O gennaio Per il calcolo della quota a) restano valide le disposizioni vigenti al 3 1 dicembre Per il calcolo della quota b) e per il calcolo delle pensioni dei lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992, in base all'articolo 3 e all'articolo 12 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, e agli articoli 1 e 2 del DLgs 11 agosto 1993, n. 373, le disposizioni preesistenti si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1993, tenendo conto delle modifiche che riguardano i seguenti aspetti: - il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, nei confronti degli iscritti assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 e privi di anzianità contributiva a tale data, è costituito dalla somma dei periodi coperti da contribuzione dell'intera vita lavorativa;

5 - il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, nei confronti degli iscritti con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 3 1 dicembre 1992, è costituito dalla somma delle 260 settimane già previste, e delle settimane dei periodi contributivi intercorrenti fra il 3 1 dicembre 1992 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione; - il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, nei confronti degli iscritti con almeno 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, passa gradualmente da 260 a 520 settimane, dopo una fase transitoria che inizia dal lo gennaio Nel corso di tale fase transitoria le originarie 260 settimane, sono incrementate come segue: > del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il lo gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione nel periodo fino al 3 1 dicembre 1995; > del 66,6 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il lo gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione fino al raggiungimento del nuovo limite delle 520 settimane; - per gli iscritti assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992 e per quelli con un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni a tale data, fatte salve l'anzianità contributiva e la comspondente percentuale di rendimento, ai fini della retribuzione annua pensionabile si trascurano, per non oltre il 25 per cento dell'intera anzianità contributiva, le retribuzioni rivalutate di importo inferiore del 20 per cento alla media delle retribuzioni di tutti gli anni; - le retribuzioni, prese in esame per la determinazione della retribuzione annua pensionabile, sono rivalutate in base alla variazione dell'indice annuo, calcolato dall'istat, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra l'anno di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, con l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare considerato; - le aliquote di rendimento per ogni anno di anzianità contributiva, ferma restando quella del 2 per cento applicabile alla fascia della retribuzione pensionabile contenuta nei limiti del massimale, sono fissate nelle misure decrescenti di: 1,60 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale e il massimale stesso maggiorato del 33 per cento; 1,35 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale maggiorato del 33 per cento e il massimale stesso maggiorato del 66 per cento; 1,l0 per cento per la fascia di retribuzione compresa tra il massimale maggiorato del 66 per cento e il massimale stesso maggiorato del 90 per cento; 0,90 per cento per la fascia eccedente il massimale maggiorato del 90 per cento. Pensioni con decorrenza dal I gennaio 1996 Per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 e che a tale data possano far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, in base all'art. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, continuano a valere le preesistenti norme sul calcolo retributivo. Per i lavoratori già iscritti al 3 1 dicembre 1995, ma con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni a tale data, in base all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la misura della pensione per le anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995 si determina con le regole del calcolo retributivo, e per quelle acquisite dal lo gennaio 1996 si determina con le nuove regole del sistema di calcolo contributivo. Sistema di calcolo contributivo I1 sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1, commi da 6 a 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità a tale data e per determinare la quota di pensione relativa alle anzianità acquisite dal lo gennaio 1996, nei confronti dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Il calcolo contributivo si basa sul montante contributivo individuale e sul coefficiente di trasformazione relativo all'età raggiunta al momento del pensionamento.

6 Per la formazione del montante contributivo individuale, si procede innanzitutto ad applicare l'aliquota di computo del 33 per cento alla retribuzione annua imponibile, da considerare nei limiti del massimale annuo indicizzato e fissato per il 1996 in lire dall'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, A seguito dell'indicizzazione il massimale ha raggiunto i seguenti importi: per l'anno 1997; per l'anno 1998; O00 per l'anno 1999; per l'anno L'ammontare annuo dei contributi così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno - ad iniziare dall'anno successivo a quello a cui gli stessi contributi si riferiscono - - utilizzando come tasso di capitalizzazione quello comspondente alla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) relativa al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. I1 coefficiente di rivalutazione da applicare è: al 3 1 dicembre ,055871; al 3 1 dicembre ,53597; al 3 1 dicembre , La somma degli importi annui delle contribuzioni, comprensivi delle rivalutazioni, costituisce il montante contributivo individuale. L'importo annuo della pensione si determina applicando al montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione correlato all'età posseduta al momento del pensionarnento e previsto nella tabella A allegata alla legge n In tutti casi nei quali l'accesso al trattamento pensionistico avvenga prima del compimento del 57" anno di età, va applicato il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età. L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo per tredici mensilità. Con l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stabilito, tra l'altro, che, per tener conto delle frazioni di anno, rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionarnento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Si riporta, di seguito, una tabella con le percentuali per il calcolo della pensione riferite all'età in anni e mesi: PERCENTUALI - RIFERITE AD ANNI E MESI DI ETA - PER LA DETERMINAZIONE DELL'MPORTO DELLA PENSIONE ANNUA (Tabella A allegata alla legge 8.agosto 1995, n. 335) I E T A I Calcolo a seguito di opzione per il sistema contributivo Sia i lavoratori iscritti con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 sia quelli con un'anzianità pari o superiore ai 18 anni alla stessa data, in base all'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno la facoltà di optare per la liquidazione della pensione secondo le

7 sole regole del sistema contributivo. L'opzione può essere esercitata alla condizione che gli interessati possano vantare un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque acquisiti dopo il 3 1 dicembre A seguito della opzione, l'ammontare della pensione, si determina secondo le dis osizioni di cui al DLgs 30 aprile 1997, n. 180, ed è costituito dalla somma di due quote h' -1 ) La prima quota di pensione, inerente ai periodi contributivi acquisiti sino al 31 dicembre 1995, è determinata dal prodotto del numero degli anni contributivi maturati fino a tale data per la media delle relative contribuzioni annue. Concorrono alla formazione di tale media, le contribuzioni annue del periodo di anzianità contributiva non superiore agli ultimi dieci anni precedenti la data del 31 dicembre Ciascuna contribuzione annua: - è determinata dall'applicazione dell'aliquota contributiva, vigente nel tempo, alla retribuzione annua imponibile considerata nei limiti del massimale dello stesso anno rapportato a quello di di lire fissato per l'anno Le aliquote vigenti nel FPLD sono le seguenti: da11' al , 20'21; dal al , 20'11; da11' al , 21'51; da11' al , 23'5 1; da11' al ,24,21; da11' al , 24'51; da11' al , 24,71; da11' al , 25'71; da11' al , 26'12; da11' al , 26'37; da11' al , 26'97; dall'l.l al '27'17; da11' al , 27'57. L'importo della retribuzione annua imponibile, rapportato ai 132 milioni dell'anno 1996, è pari: a per l'anno 1995; a par l'anno 1994; a per l'anno 1993; a per l'anno 1992; a per l'anno 1991; a per l'anno 1990; a per l'anno 1989; a per l'anno 1988; a per l'anno 1987; a per l'anno 1986; a per l'anno 1985; a per l'anno 1984; a per l'anno 1983; a per l'anno 1982; a per l'anno 1981; a per l'anno 1980; a per l'anno 1979; a per l'anno 1978; a per l'anno 1977; a per l'anno 1976; a per l'anno 1975; a per l'anno 1974; - è rivalutata su base composta, fino al 3 1 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione, utilizzando come tasso di capitalizzazione quello comspondente alla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) relativo al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. I1 coefficiente di rivalutazione da applicare è: al 3 1 dicembre ,156004; al 31 dicembre ,190509; al 3 1 dicembre ,216775; al 3 1 dicembre ,210426; al 3 1 dicembre ,203363; al 3 1 dicembre ,226929; al 31 dicembre ,214364; al 31 dicembre ,205767; al 31 dicembre ,202694; al 31 dicembre ,186164; al 31 dicembre ,160219; al 31 dicembre ,142703; al 31 dicembre ,126341; al 31 dicembre ,115314; al 31 dicembre ,105217; al 31 dicembre ,101013; al 31 dicembre ,097075; al 3 1 dicembre , ; al 3 1 dicembre ,072990; al 3 1 dicembre , L'altra quota, relativa ai periodi contributivi acquisiti dal lo gennaio 1996, è determinata secondo le regole del calcolo contributivo. Retribuzione imponibile e pensionabile dal l O gennaio 1998 Per le anzianità contributive successive al 31 dicembre 1997, ai fini della retribuzione pensionabile [7] occorre tenere presente la normativa dell'art. 12 della legge n nel testo sostituito dall'art. 6 del DLgs 2 settembre 1997, n Per i settore della pesca..... (art. 13, comma 2, legge 4 13)

8 f Supplementi di pen sione I contributi versati o accreditati successivamente alla data di decorrenza della pensione o dell'assegno di invalidità fanno sorgere il diritto ad ottenere, a domanda, un supplemento di pensione. L'ammontare della pensione può essere incrementato da uno o più supplementi di pensione. Ogni supplemento di pensione può essere chiesto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dell'assegno di invalidità o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Per una sola volta, il supplemento di pensione, può essere attribuito dopo due anni [8] se sia stata superata l'età pensionabile. Per la determinazione della misura dei supplementi di pensione [8] si applicano le stesse regole sul ( calcolo delle pensioni.. $, Conseguentemente i supplementi per contributi successivi al 31 dicembre 1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo, qualora il titolare della pensione alla predetta data possa far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni. Nel caso che il titolare della pensione alla data del 3 1 dicembre 1995 possa far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni, i supplementi per contributi successivi alla predetta data devono essere liquidati con il sistema contributivo. Qualora la contribuzione utile per il supplemento si collochi in parte anteriormente e in parte successivamente al 1 gennaio 1996, il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive maturate fino al 3 1 dicembre 1995 deve essere effettuato con il sistema retributivo, mentre il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal lo gennaio 1996 in poi deve essere effettuato con il sistema contributivo. L'importo del supplemento di pensione si somma all'arnrnontare della pensione e, nel caso in cui la pensione sia integrata al minimo, si sottrae dall'importo dell'integrazione al minimo. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Pensione supplementare I1 titolare di pensione a carico di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative, a favore del quale risultino versati o accreditati presso il FPLD contributi non sufficienti per acquisire una pensione, ha la facoltà di conseguire a domanda una pensione supplementare [8] a carico del FPLD, a condizione che abbia compiuto l'età pensionabile o sia riconosciuto invalido in base alle norme di detto fondo. La pensione supplementare è reversibile ai superstiti aventi titolo. In caso di morte del pensionato o dell'iscritto prima del pensionarnento, i contributi esistenti presso il FPLD, qualora non abbiano dato luogo alla pensione supplementare diretta e siano insufficienti per la pensione ai superstiti, fanno acquisire, a domanda, in favore di questi ultimi il diritto ad una pensione supplementare indiretta, calcolata sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa. Se dopo la data di decorrenza della pensione supplementare diretta siano versati o accreditati altri contributi, sulla base di questi possono essere attribuiti, a domanda, uno o più supplementi di pensione, a meno che non intervenga la morte del titolare della pensione supplementare diretta, nel qual caso tali contributi sono utilizzati per determinare la misura della pensione supplementare in favore dei superstiti. La pensione supplementare diretta decorre dal primo giomo del mese successivo a quello di presentazione della domanda e quella ai superstiti dal primo giomo del mese successivo alla data di morte del pensionato o del lavoratore assicurato. L'ammontare della pensione supplementare, considerando le retribuzioni e i periodi ad essa relativi, si determina con le regole del calcolo retributivo, o contributivo, o in parte retributivo e in parte

9 --p contributivo, a seconda dell'anzianità contributiva posseduta alla data del 3 1 dicembre 1995 e con le stesse modalità previste per le pensioni. La pensione supplementare non è integrabile al trattamento minimo. [l] D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge l O giugno 19 77, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33. Art. 17. In previsione del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, a decorrere dal lo gennaio 1980 a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica assegni familiari, gestite dalllinps. I contributi di cui al comma precedente sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo. Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. I contributi di cui al primo comma verranno riscossi secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste per la generalità dei datori di lavoro, salve le particolarità di cui ai punti che seguono: 1) obbligo di accensione, per le aziende armatoriali, di distinte posizioni contributive per ciascuna unità navale, previa l'istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga; 2) obbligo per le aziende stesse di effettuare il versamento dei contributi con periodicità mensile, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono; 3) mantenimento, a tutela dei crediti contributivi delle disposizioni concernenti i privilegi speciali e le garanzie, sia di ordine assistenziale che processuale, previsti dalla normativa vigente nella Cassa nazionale previdenza marinara; 4) ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate; 5) sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti l'emissione di ordini di pagamento e la riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con riferimento ai contributi dovuti per periodi successivi al 31 dicembre 1979; 6) resta ferma, per le aziende armatoriali I'esclusione dal versamento delle addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe; 7) le prestazioni dovute, in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuano ad essere determinate e corrisposte, in attesa del riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa.

10 [2] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamentipensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Art. 12 Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge lo agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro; 3) di indennità di anzianità; 4) di indennità di cassa; 5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare; 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. L'articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi prowigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate omlssls... Art O~~SSIS. Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione. Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Rijòrma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). Art O~ISSIS All'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo: a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti; b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico; C) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

11 d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali; e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro owero di società controllanti o controllate; f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista." 16. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale. 17. Le disposizioni di cui alle lettere C), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate. 18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi......omissis [3] Legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica). Art omissis Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidith, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, owero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. 9. A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce. La retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente owero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. 10. Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. 11. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. 12. La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.

12 13. Con decorrenza dal lo gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal lo gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo. 14. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti. [4] DPR 31 dicembre 1971, n (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi). Art. 8. (nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dal 1 gennaio 1979, ndr) o~issis Per ciascun trimestre solare l'assicurato deve versare un importo pari a quello del contributo settimanale stabilito con le modalità di cui ai comma precedenti, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso. 12. Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalith di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato. 13. I contributi determinati ai sensi del precedente comma da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento. Art. 9. I contributi volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ed all'art. 14 della legge 30 aprile 1969, n I contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella dovuta in base alle disposizioni del precedente art. 8 comportano, nel calcolo della pensione con formula retributiva, la riduzione proporzionale del periodo di assicurazione volontaria utile ai fini dell'anzianità contributiva. A tal fine, deve essere osservata la seguente procedura: 1) si divide la somma complessivamente versata in misura ridotta per l'importo del contributo settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare; 2) si considera coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente ricavato dalla divisione di cui al punto 1); 3) si determinano, sulla base di tale presupposto i cinque gruppi di 52 settimane di contribuzione utili per il calcolo della retribuzione pensionabile; 4) si calcola la retribuzione pensionabile secondo le norme comuni, considerando versato, in corrispondenza di ciascuna delle settimane di cui al punto 2) un contributo pari a quello che il prosecutore avrebbe dovuto versare. La norma di cui al secondo comma non si applica ai versamenti volontari, eseguiti in misura ridotta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto né tali contributi vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile

13 DL 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n Art Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero I'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto I'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.(per effetto della sentenza della Corte costituzionale maggio 1999, n. 202, la disposizione si applica in tutti i casi di rapporto a tempo parziale anche se non attivato a seguito di trasformazione da tempo pieno, ndr) La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'art. 5 del DL n , convertito, con modificazioni, in legge n , è stato abrogato dall'art. 11. del DLgs 25 febbraio 2000, n. 61; il contenuto del comma 11, del citato art. 5, è stato riproposto nel comma 4 dell'art. 9 dello stesso DLgs n , ndr. DPR 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria). Art. 7. I1 numero delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa utili ai fini dell'anzianità contributiva da considerare per il calcolo della pensione a norma del precedente articolo 5, non può superare quello delle settimane intercorrenti tra la data della prima iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima. [5] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamentipensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Art. 11. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al DPR 27 aprile 1968, n. 488, è stabilita nel 74%. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita ne11'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista, nei casi sopra indicati, sono determinate nelle tabelle B e C annesse alla presente legge. Tabella C (1) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta.

14 [6] Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Art O~ISSIS A decorrere dal lo gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa. [7] DLgs 2 settembre 1997, n (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro). Art. 6. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge lo agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituiti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente: "l. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva I'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;

15 C) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, owero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati; f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge lo giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo I'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa. 6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo. 8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.

16 10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Art. 46 Redditi di lavoro dipendente (nel testo modificato dall'art. 1 del DLgs n. 3 14/97). 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. Art. 48 Determinazione del reddito di lavoro dipendente (nel testo sostituito dall'art. 3 del DLgs n , modificato dall'art. 4 del DLgs 23 marzo 1998, n. 56, e dall'art. 13, comma 1, del DLgs 23 dicembre 1999, n: 505) reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire ; i coniributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo 21 aprile 1993, n La suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire , nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; C) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire , le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a teni ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui awiene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare comsposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di

17 diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del coma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al coma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9.11 valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire ; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell'applicazione del comrna 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, cornrna 1, lettere a), C) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'irnporto corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che prowede alla pubblicazione entro il 3 1 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli arnmontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al lo gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 rnam 1996, n. 108, o ammessi a fniire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; C) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per i1 godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello detemiinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fiori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire al giorno, elevate a lire per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, owero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. I1 limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fiori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire , elevate a lire per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

18 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'intemo del temtono nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal temtorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel temtorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al coma Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto. [8] Legge 12 agosto 1962, n (Disposizioniper il miglioramento dei trattamenti dipensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti). Art. 4. (nel testo sostituito, con effetto dal lo maggio 1968, dall'art. 19 del DPR 27 aprile 1968, n. 488). I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invaliditii, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente. I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda. La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento. Con i comrni le 2 dell'art. 7 della legge 23 aprile 198 1, n. 155, è stato stabilito che: "Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo." "La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488." L'ammontare del supplemento è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo. In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte. Art. 5. (nel testo modificato, con effetto dal lo maggio 1968, dall'art. 12 del DPR 27 aprile 1968, n. 488).

19 L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per I'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere a liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. I1 diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione - obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del RDL 14 aprile 1939, n La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda; b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente art. 4; C) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4. La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione. In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa. Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti. È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma. Legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica). Art. 7. Pensioni supplementari e supplementi di pensione. Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

20 La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata, l'età pensionabile. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. - I1 primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali. I1 supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

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