L abuso del diritto nelle imposte indirette: gli strumenti di tutela del contribuente
|
|
- Roberta Lelia Franceschi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Approfondimenti Febbraio 2012 L abuso del diritto nelle imposte indirette: gli strumenti di tutela del contribuente Le prime pronunce della Corte di Giustizia pag. 1 L abuso e l art. 37-bis: la tutela del contribuente pag. 3 Garanzie procedurali pag. 3 Onere della prova pag. 5 Applicabilità delle sanzioni? pag. 6 Se per le imposte dirette nell ordinamento nazionale è prevista una norma antielusiva ricavabile dall art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, attinente anche alle garanzie spettanti al contribuente in caso di contestazione, per le ipotesi di abuso del diritto nelle imposte indirette, il potere del Fisco di disconoscere le operazioni dei privati si fonda solo su pronunce giurisprudenziali. In mancanza di una normativa di riferimento specifica o di una generale regola antielusiva, assumono particolare rilievo gli strumenti di tutela del contribuente sia in sede di contraddittorio procedurale che processuale. Un ulteriore problema attiene all onere della prova che spetta al contribuente per difendersi dalle contestazioni di abuso del diritto. La totale mancanza di uno scopo diverso rispetto al vantaggio fiscale rende infatti il negozio giuridico inopponibile all Amministrazione Le prime pronunce della Corte di Giustizia Le origini del principio dell abuso del diritto in materia di imposizione indiretta si ravvisano nella sentenza della Corte di giustizia CE, 14 dicembre 2000, causa C-110/99, «Emsland- Starke» 1, che limita questo istituto al solo ambito dei diritti doganali. I giudici comunitari stabiliscono la necessità di contrastare le pratiche abusive, ritenendole sussistenti in presenza di condizioni artificiali, di un vantaggio in conflitto con gli obiettivi della normativa comunitaria e della volontà di ottenere un determinato risparmio d imposta: tutti elementi che devono essere provati dall Amministrazione finanziaria 2. La conferma di un divieto di abuso del diritto, volto a contrastare pratiche elusive in materia doganale, è espressa dalla sentenza 21 luglio 2005, causa C-515/03, «Eichsfelder Schlachtbetrieb» 3, dal nome di una società tedesca che esporta in Polonia carne disossata, immessa in libera pratica dietro versamento dei relativi dazi doganali e chiede all Amministrazione finanziaria tedesca una restituzione all esportazione. I giudici comunitari riprendono e puntualizzano il Note: 1 In 2 P. Pistone, Il divieto di abuso come principio del diritto tributario e la sua influenza sulla giurisprudenza tributaria nazionale, in Quaderni della Rivista di diritto tributario, 2009, In 1
2 concetto di pratiche abusive espresso nella sentenza «Emsland-Starke», escludendone la ricorrenza in presenza di operazioni effettive e affermando la legittimità della restituzione all esportazione, giacché i prodotti sono realmente sottoposti nel Paese terzo a una lavorazione sostanziale. A seguito di queste due pronunce, come è stato rilevato in dottrina 4, si delinea un concetto di abuso del diritto come principio immanente nell ordinamento comunitario, finalizzato a contrastare pratiche abusive in materia di diritti doganali. È importante sottolineare che, mentre nella causa «Emsland-Starke» l abuso del diritto è inquadrato come principio di carattere interpretativo emergente dalle norme comunitarie 5, nella causa «Eichsfelder Schlachtbetrieb» la Corte lo àncora all art. 4, comma terzo, del Reg. (CEE/Euratom) n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Tale norma prevede che «gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso». Si tratta di una norma raramente richiamata, che sembra contenere tutti gli elementi essenziali delle pratiche abusive, non solo perché prevede il loro disaccordo rispetto allo spirito delle norme comunitarie, ma anche perché risulta espressamente disconosciuto il vantaggio fiscale eventualmente conseguito, non vincolando l abuso ai soli diritti doganali. La norma sembra esprimere una clausola generale antielusiva, in quanto attiene all intero settore della tutela degli interessi finanziari comunitari e obbliga ciascuno Stato membro, nella sua applicazione, a revocare i vantaggi 4 Ex pluribus, C. Attardi, Il divieto di abuso del diritto nel settore delle imposte dirette, in il fisco, 2008, 6661; P. Pistone, op. loc. cit., Corte di giustizia CE, C-110/99 del 2000, «Emsland- Starke», cit., 51: «l applicazione dei regolamenti comunitari non può estendersi fino alla tutela di pratiche abusive di operatori economici». ottenuti con tale prassi. I lavori preparatori, terminati con la proposta presentata dalla Commissione il 7 luglio 1994, sono utili a comprendere la voluntas legis. All art. 1 è affermato che, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, «sono presi adeguati provvedimenti anche nei confronti di qualsiasi abuso della normativa comunitaria» 6. Inoltre, l art. 3 della medesima proposta stabilisce che sono considerati abuso della regolamentazione comunitaria gli atti commessi nell intento di ottenere vantaggi indebiti, ponendo in essere una situazione formalmente conforme alle condizioni legali, attraverso operazioni fittizie o artificiose, sprovviste di una motivazione economica pertinente e contrarie alle finalità della normativa comunitaria di cui trattasi. La norma in questione, pur potenzialmente espressiva di un principio generale antielusivo di matrice comunitaria, non è tuttavia presa in considerazione dalla Corte di giustizia nella nota sentenza «Halifax» (sent. 21 febbraio 2006, causa C-255/02), ove il contrasto all abuso del diritto è fondato sull interpretazione della Sesta direttiva Iva. In tale pronuncia la Corte ha precisato che «perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le operazioni controverse devono, nonostante l applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della Sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni. Non solo. Deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale». Si delinea, definitivamente, la nozione di abuso del diritto con riferimento a tutte le imposte armonizzate di competenza dell Unione europea. A differenza delle precedenti sentenze, si chiariscono i due presupposti del principio: la contrarietà del comportamento allo spirito intrinseco delle disposizioni comunitarie e il conseguimento di un indebito risparmio 6 F. Rapisarda, Riflessioni a margine dell abuso del diritto in materia di tutela delle risorse proprie, in il fisco, 2008,
3 d imposta. La Corte, tuttavia, mantiene un atteggiamento self-restraint per la materia concernente le imposte dirette 7. L abuso e l art. 37-bis: la tutela del contribuente Com è noto, in materia di imposte dirette, nell ordinamento nazionale è prevista una norma antielusiva ricavabile dall art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n Il primo comma attribuisce all Amministrazione finanziaria il potere di disconoscere gli atti, i fatti e i negozi privi di valide ragioni economiche, posti in essere dal contribuente, volti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall ordinamento, conseguendo, così, un risparmio d imposta altrimenti indebito. Questo potere concesso agli Uffici, a differenza della clausola generale sull abuso del diritto di derivazione comunitaria, è riconducibile non solo a una specifica disposizione, ma è anche limitato a particolari fattispecie. Se la formulazione del primo comma dell art. 37-bis corrisponde a un enunciato positivo potenzialmente idoneo a fungere da norma antielusiva generale, il legislatore, tuttavia, ha prescritto una duplice limitazione, avendola collocata in un corpo normativo relativo all accertamento delle imposte sui redditi e avendo circoscritto il campo di applicazione alle operazioni espressamente indicate al terzo comma 8. Garanzie procedurali La Corte di giustizia europea ha affermato che l Amministrazione finanziaria deve indicare gli elementi a sostegno dell esistenza di pratiche abusive, motivando gli atti di rettifica e di accertamento. Deve dimostrare il percorso negoziale alternativo a quello adottato dal contribuente e la carenza di una ratio economica delle operazioni. Il contribuente è tenuto a evidenziare la presenza di valide ragioni economiche e la loro 7 M. Andriola, Abuso del diritto UE ed elusione fiscale nazionale. Quale rapporto?, in Fiscooggi.it, G. Zoppini, Fattispecie e disciplina dell elusione nel contesto delle imposte reddituali, in Riv. dir. trib., 2002, 92. prevalenza sul beneficio fiscale, che deve risultare una mera conseguenza del comportamento tenuto. L Amministrazione deve indicare gli elementi a sostegno dell esistenza di pratiche abusive, motivando gli atti di rettifica e di accertamento. Va dimostrato, in particolare, il percorso negoziale alternativo a quello adottato dal contribuente e la carenza di una ratio economica delle operazioni. Il privato è tenuto a evidenziare la presenza di valide ragioni economiche e la loro prevalenza sul beneficio fiscale, che deve risultare una mera conseguenza del comportamento tenuto. È necessario, inoltre, provare la non contrarietà allo spirito delle disposizioni comunitarie delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra le parti. A differenza del divieto comunitario di abuso del diritto, l elusione dovrebbe trovare applicazione alle sole imposte dirette; tuttavia, le note sentenze delle Sezioni Unite 23 dicembre 2008, nn , e estendono l ambito del principio comunitario a tutte le imposte, armonizzate e non, riconducendolo, per la prima volta, ai principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva 10. Se per le imposte dirette l art. 37-bis consente un chiaro riferimento normativo, attinente anche alle garanzie spettanti al contribuente in caso di contestazione (contraddittorio preventivo e obbligo di specifica motivazione dell accertamento), per le imposte indirette e per le ipotesi di abuso è minata la certezza del diritto, perché il potere del Fisco di disconoscere le operazioni dei privati si fonda solo su pronunce giurisprudenziali 11. Per tale ragione, uno dei temi più controversi riguarda la difesa del contribuente in caso di 9 In GT - Riv. giur. trib., 2009, Artt. 3 e 53 Cost. 11 A.M. Rhode, L abuso del diritto nell IVA ed i principi di proporzionalità, neutralità e certezza del diritto, in Riv. dir. trib., 2009, 79. 3
4 contestazione dell abuso del diritto: in mancanza di una normativa di riferimento specifica o di una generale regola antielusiva, assume particolare rilievo il contraddittorio procedurale e quello processuale. Con riferimento a quest ultimo, a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione sulla rilevabilità d ufficio della contestazione 12, a tutela del contribuente, è intervenuto il legislatore con la legge 18 giugno 2009, n. 69, di riforma del processo civile. Gli artt. 101, comma secondo, e 384, terzo comma, c.p.c., ora consentono di ripristinare la tutela del contribuente e i principi del giusto processo. È imposto all autorità giudiziaria, a pena di nullità, di assegnare un termine alle parti per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni in relazione alle nuove questioni sollevate, escludendo che sul punto possano determinarsi «sorprese» o pronunce a seguito di un irregolare contraddittorio. Il secondo problema, concernente il contraddittorio procedurale, sorge, in particolare, confrontando l art. 37-bis con il principio di abuso del diritto di fonte giurisprudenziale. Infatti, nei casi di elusione espressamente previsti dal legislatore, il contribuente ha diritto a una previa richiesta di chiarimenti, mediante la quale l Amministrazione deve indicare i motivi dell accertamento (art. 37-bis, quarto comma) e l avviso di rettifica deve essere specificamente motivato (art. 37-bis, quinto comma), a pena di nullità. Per quanto riguarda l abuso del diritto, in mancanza di una previsione normativa disciplinante la fattispecie che estenda tali garanzie endoprocedimentali al settore delle imposte indirette, il contribuente rischia di vedersi privato degli essenziali diritti di difesa. Questa situazione rischia di determinare un «abuso» dell abuso del diritto da parte degli Uffici 13, i quali, per evitare il contraddittorio, 12 Cass., sez. trib., 24 maggio 2006, nn e 12302, la prima in GT - Riv. giur. trib., 2006, 881, la seconda in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Cass., SS.UU., 23 dicembre 2008, nn , e 30057, cit. 13 G. Zizzo, L abuso dell abuso del diritto, in GT - Riv. giur. trib., 2008, 465; G. Marongiu, Abuso del diritto o abuso del potere?, in Corr. trib., 2009, tendono a enfatizzare eccessivamente questo strumento, spesso contestando operazioni elusive come abusive. A ben vedere, tuttavia, l obbligo di una puntuale motivazione della contestazione e del diritto al previo contraddittorio discende anch essa dall ordinamento comunitario, e in particolare dalla sentenza della Corte di giustizia CE, 18 dicembre 2008, causa C- 349/07, «Sopropè» 14, che riconosce, in ambito doganale, il diritto di essere previamente sentiti e di poter presentare proprie osservazioni, prima che gli uffici emettano un qualsivoglia atto lesivo nei confronti del contribuente. Il c.d. right to be heard è espressione del principio del contraddittorio e della corretta collaborazione tra l Amministrazione e i privati, perciò di diretta applicazione, senza bisogno di una sua cristallizzazione in una fonte di diritto scritta. Anche in relazione a tale principio di derivazione comunitaria, la Corte di Cassazione riconosce la diretta applicabilità di tale regola, nella considerazione «che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione (in via preventiva) ogniqualvolta l Amministrazione si proponga di adottare nei confronti del soggetto un atto a esso lesivo» 15. La Cassazione conferma l ineludibilità del diritto del contribuente a contraddire in via preventiva rispetto all emissione dell atto impositivo e la sua applicazione non può essere limitata soltanto a determinate tipologie di verifiche o a specifici tipi di verbale. Il diritto del contribuente al previo contraddittorio e alla specifica motivazione è ricavabile, pertanto, dall ordinamento comunitario e supplisce all assenza di una previsione specifica. La centralità degli strumenti difensivi essenziali, in caso di una contestazione fondata sull abuso del diritto, è riconosciuta anche dalla 14 In GT Riv. giur. trib., 2009, Cass., sez. trib., 11 giugno 2010, n , in GT - Riv. giur. trib., 2010,
5 giurisprudenza di merito, che, per altra via interpretativa, con la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano 21 febbraio 2011, n , ne riconosce l applicabilità all imposta di registro, facendo riferimento all art. 20, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, che vieta comportamenti abusivi. La tutela del contribuente è assicurata, in tale fattispecie, attraverso il richiamo all art. 53-bis del medesimo decreto, ai sensi del quale i poteri e le attribuzioni degli Uffici di cui agli artt. 31 ss., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sono utilizzabili anche in relazione all imposta di registro. Sono così riconosciute, anche in tale settore, le garanzie procedimentali disciplinate espressamente ai commi quarto e quinto dell art. 37-bis e prescritte anche dalla sentenza «Sopropé». La Commissione tributaria impone, dunque, una tutela rafforzata del contribuente e la estende «ad ogni caso di elusione fiscale, anche se contestata sulla base del principio generale dell abuso del diritto ovvero dell art. 53 Cost., o, ancora, delle norme speciali applicabili in funzione antielusiva, come l art. 20 del T.U. dell imposta di registro». Quale conseguenza di tale principio, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha annullato l avviso di accertamento in materia di imposta di registro per violazione della garanzia procedimentale stabilita dal comma quarto dell art. 37-bis, d.p.r. 600 del Onere della prova Un ulteriore problema attiene all onere della prova che spetta al contribuente per difendersi dalle contestazioni di abuso del diritto. L art. 37-bis, primo comma, nell ambito delle imposte dirette, prevede, a carico di chi ha posto in essere le operazioni contestate, la sola dimostrazione della presenza di una ratio economica, in quanto i negozi giuridici, per essere elusivi, devono essere «privi di valide ragioni economiche». La totale mancanza di uno scopo diverso rispetto al vantaggio fiscale rende il negozio giuridico inopponibile all Amministrazione. La definizione di abuso del diritto in materia di imposte indirette, fornita dalla Corte di giustizia 16 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. con la sentenza «Halifax» e confermata dalla sentenza «Part Service», evidenza, invece, che l ottenimento di un risparmio d imposta deve essere lo scopo essenziale e non esclusivo (o unico) dell operazione controversa. Il contribuente, di conseguenza, è tenuto a provare tanto la presenza di ragioni economiche, quanto la loro prevalenza sullo scopo fiscale. L Amministrazione, invece, deve dimostrare l assenza di una ratio economica o, comunque, la netta rilevanza dell intenzione a conseguire un vantaggio fiscale. Sul punto, tuttavia, non vi è ancora uniformità di espressioni da parte del giudice comunitario. Due sentenze discordanti pronunciate dalla Corte di giustizia il medesimo giorno (22 dicembre 2010), nelle cause «Weald Leasing» e «RBSD» 17, hanno, infatti, riaperto il problema dell onere della prova nei casi di contestazione dell abuso del diritto. Con la sentenza «RBSD», la Corte definisce l abuso del diritto come un principio volto a impedire il conseguimento di un risparmio indebito, ove «da un insieme di elementi oggettivi deve risultare che lo scopo delle operazioni di cui trattasi consista unicamente nell ottenimento di tale vantaggio fiscale» 18. I giudici, richiamando impropriamente la sentenza «Halifax», ritengono che il risparmio d imposta conseguito debba essere la finalità esclusiva dei negozi giuridici, affinché questi vengano considerati abusivi. Di conseguenza, per il contribuente è sufficiente provare la semplice presenza di valide ragioni economiche per opporre al Fisco la validità e l efficacia degli atti negoziali realizzati. Con la coeva sentenza «Weald Leasing», la Corte di giustizia si pronuncia diversamente, confermando l orientamento espresso nelle sentenze «Halifax» e «Part Service» 19. Il caso 17 Corte di giustizia CE, 22 dicembre 2010, causa C- 103/09, «Weald Leasing»; Id., 22 dicembre 2010, causa C-277/09, «RBSD», entrambe in GT - Riv. giur. trib., 2011, Corte di giustizia CE, causa C-277/09 del 2010, «RBSD», cit., par M. Bancalari, «Corte giustizia EU, cause 22 dicembre 2010, C-103/09 e C-277/09 - L abuso del diritto comunitario in materia di IVA», in il fisco, 2011,
6 sottoposto al giudice comunitario riguarda una società, appartenente a un gruppo che svolge attività esenti da Iva, la quale acquista e successivamente loca a una società terza attrezzature. Quest ultima, a sua volta, le subloca alle altre società appartenenti al medesimo gruppo. L Iva, così, viene assolta sui singoli canoni di leasing e non sull intera somma. La Corte ribadisce che l esistenza di una pratica abusiva può essere riconosciuta qualora si verifichino due condizioni: il risparmio d imposta conseguito deve essere contrario all obiettivo delle disposizioni comunitarie e lo scopo delle operazioni deve essere essenzialmente l ottenimento di un vantaggio fiscale. Riallineandosi con la sentenza «Halifax», la Corte amplia la portata dell abuso del diritto e riconosce all Amministrazione la possibilità di riqualificare i negozi effettuati dal contribuente, nonostante la presenza di ragioni economiche. L Amministrazione deve indicare gli elementi a sostegno dell esistenza di pratiche abusive, motivando gli atti di rettifica e di accertamento. Inoltre deve dimostrare, in modo puntuale e dettagliato, il percorso negoziale (corretto) alternativo a quello (abusivo) adottato dal contribuente e la carenza di una ratio economica delle operazioni. Il privato, al contrario, è tenuto a evidenziare la presenza di valide ragioni economiche e un quid pluris, vale a dire la loro prevalenza sul beneficio fiscale, che deve risultare una mera conseguenza del comportamento tenuto. È necessario, ancora, provare la non contrarietà allo spirito delle disposizioni comunitarie delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra le parti, visto che il vantaggio fiscale non può da solo accertare l esistenza di una pratica abusiva. Infatti, come affermato da una recente Cassazione sul tema 20, il contribuente non è tenuto a scegliere la via più onerosa (sotto il profilo fiscale) per realizzare le proprie finalità economiche. Applicabilità delle sanzioni? L orientamento della Corte di giustizia europea è volto a escludere l applicabilità di sanzioni tributarie in caso di contestazione di abuso del diritto; secondo la Corte, spetta al giudice nazionale ridefinire le conseguenze del comportamento abusivo così da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato. Il giudice non deve eccedere quanto necessario per assicurare l esatta riscossione e per evitare le frodi, potendo modificare o disapplicare le relative condizioni contrattuali. La giurisprudenza nazionale, invece, si discosta dalle pronunce della Corte di giustizia, prevedendo non solo il ripristino dello «status quo ante», ma anche la sua compatibilità con l irrogazione delle sanzioni. Circa l applicabilità di sanzioni amministrative tributarie in caso di contestazione di abuso del diritto, la Corte di giustizia mantiene un solido orientamento - in linea con il legislatore italiano - volto a escludere l applicabilità di sanzioni, «per le quali sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco» 21. Spetta al giudice nazionale ridefinire le conseguenze del comportamento abusivo, in maniera tale da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato (il cd. status quo ante). Nel ridefinire l operazione, il giudice nazionale non deve eccedere quanto necessario per assicurare l esatta riscossione delle imposte e per evitare le frodi, potendo, dunque, modificare o disapplicare le relative condizioni contrattuali. Diverso, invece, è l orientamento della giurisprudenza nazionale. Le sentenze della Cassazione nn , e del 2008 confermano integralmente gli avvisi di accertamento e le sanzioni irrogate. Si discosta da questa interpretazione la sentenza della Corte di cassazione 25 maggio 2009, n , sull imposta di registro. In tale pronuncia, la Suprema Corte sostiene che la violazione di un principio generale come l abuso del diritto sia sintomo di oggettive condizioni di incertezza riguardanti la portata della norma 20 Cass., sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1372, in GT - Riv. giur. trib., 2011, Corte di giustizia CE, causa C-255/02 del 2006, «Halifax», cit., pag In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 6
7 sanzionatoria 23 e, quindi, non sanzionabile in ragione della causa di non punibilità di cui all art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n Una posizione simile traspare nella sentenza della Corte di cassazione 19 maggio 2010, n , in cui l Amministrazione ritiene abusivo un contratto di comodato stipulato tra una società e l omonima associazione polisportiva, caratterizzate entrambe dalla presenza dei medesimi soci. La Suprema Corte osserva che l accertamento di un maggiore imponibile IVA, conseguente al disconoscimento del contratto di comodato per il suo carattere abusivo, «non comporta un automatica esclusione delle sanzioni, dovendosi applicare la relativa disciplina». delle sanzioni. Anche la sentenza della Cassazione 18 marzo 2011, n genera ulteriori incertezze sull applicabilità delle sanzioni. Sebbene il ricorrente affermi che una condotta elusiva non possa essere penalmente rilevante perché non comparabile all evasione fiscale, la Corte ritiene che il risparmio d imposta ottenuto mediante una condotta elusiva o censurabile sotto il profilo dell abuso del diritto non escluda a priori la violazione penale, perché potrebbe comunque integrare la fattispecie delittuosa di dichiarazione infedele. L abuso del diritto non ricadrebbe - secondo tale interpretazione - nelle fattispecie di reato ex artt. 2 e 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che disciplinano i casi di dichiarazione fraudolenta, ma nell ipotesi di dichiarazione infedele, ai sensi dell art. 4 del medesimo decreto. Nonostante l abuso del diritto sia un principio (prevalentemente) di matrice comunitaria, la giurisprudenza nazionale si discosta significativamente dalle pronunce della Corte di giustizia, erroneamente prevedendo non solo il (pacifico) ripristino dello status quo ante, ma anche la sua compatibilità con l irrogazione 23 S. Crepanti, Elusione fiscale, abuso del diritto e applicabilità delle sanzioni amministrative, in Rass. trib., 2011, In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 25 In GT - Riv. giur. trib., 2011,
8 ARMELLA & ASSOCIATI Via XX Settembre, Genova Tel Fax Piazzetta Pattari, Milano Tel Fax Mail: segreteria@studioarmella.com 8
RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 28 marzo 2013
RISOLUZIONE N. 20/E Roma, 28 marzo 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati all estero profili elusivi e ipotesi di applicabilità
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliL ILLECITO TRIBUTARIO
L ILLECITO TRIBUTARIO Costituisce illecito tributario ogni inosservanza degli obblighi attinenti al rapporto giuridico d imposta. Trattasi di fatti giuridicamente rilevanti da cui l ordinamento tributario
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliRISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009
RISOLUZINE N. 267/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Operazioni esenti IVA Attività di intermediazione relative
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliBollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134
Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 41/E Roma, 5 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti
DettagliIl codice civile del 1942
L abuso del diritto tributario e le scelte di impresa Raffaele Rizzardi Dottore commercialista Membro Comitato Tecnico Fiscale ANDAF Il codice civile del 1942 Abuso del diritto previsto nei lavori preparatori
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliNORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliComune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo
DettagliQUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliRISOLUZIONE N. 225/E
RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliIl fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014. Annunziata & Conso
Il fondo comune d investimento. Patrimonio separato e soggettività. 14/07/2014 Annunziata & Conso La recente sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2014, n. 11384, offre l occasione per fare il punto
DettagliOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliTorino, 18 gennaio 2012. Dott.ssa Elena De Carlo
Torino, 18 gennaio 2012 Dott.ssa Elena De Carlo - Abbassamento soglie di punibilità - Proroga dei termini per l accertamento IVA - Preclusione degli accertamenti presuntivi in relazione agli studi di settore
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliMilano, 28 febbraio 2013 Prot. n. 06/13 DD/sb. Alle Associazioni Territoriali Alle Aziende Associate. Oggetto: Dogane Depositi IVA
Milano, 28 febbraio 2013 Prot. n. 06/13 DD/sb Alle Associazioni Territoriali Alle Aziende Associate Oggetto: Dogane Depositi IVA Alla luce dell ultimo intervento normativo in materia di Depositi IVA (Art.
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliLA FISCALITA DEGLI IMMOBILI E LE NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO
ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA LA FISCALITA DEGLI IMMOBILI E LE NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO Roma, 10 dicembre 2009
DettagliAi gentili Clienti Loro sedi
Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: L ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI E PICCOLI IMPRENDITORI SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Con
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliCircolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA
Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliRisoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002
Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27
DettagliRISOLUZIONE N. 304/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 304/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riscossione accentrata dei compensi dovuti
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
DettagliCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Segnalazione di contrasto Rel. n. 123 Roma, 21 giugno 2012 Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
DettagliMinistero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione
DettagliINQUADRAMENTO GENERALE DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE. I Modulo
INQUADRAMENTO GENERALE DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE I delitti in materia di documenti e pagamenti di imposte I Modulo 1 DEFINIZIONE DI IMPOSTA EVASA Art. 1 d.lgs. N. 74/2000 E l imposta effettivamente
DettagliI rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi
I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della
DettagliREGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI
REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI CAPO I - NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliRISOLUZIONE N. 255/E. Roma, 2 ottobre 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 255/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 2 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 cessione dello sfruttamento economico del diritto d immagine
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliRISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 53/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 27 maggio 2015 OGGETTO: Questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni. Orientamenti giurisprudenziali
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliLa nozione di tributo e di diritto tributario
La nozione di tributo e di diritto tributario La nozione di tributo (1) Inesistenza di una definizione legislativa di tributo Alcuni tratti caratteristici: corrispettivo per il finanziamento di servizi
DettagliRISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009
RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliRISOLUZIONE N.95/E QUESITO
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliMinistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del
DettagliSanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro
Sanzioni penal-tributarie: riforma operativa dal 22 ottobre della Dott.ssa Roberta De Pirro Le modifiche al sistema delle sanzioni penali tributarie hanno decorrenza immediata: infatti, la riforma della
DettagliSTUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio
Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria
DettagliLe istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO
Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea
DettagliCOMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO
COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliPremessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012
RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio
DettagliRISOLUZIONE N. 52 /E
RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura
DettagliRoma, 09 settembre 2003
RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei
DettagliCon la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di
L allaccio alla pubblica fognatura è il presupposto imprescindibile per il pagamento del canone di depurazione ai sensi dell art. 14 della legge Galli? Dubbi ed interpretazioni Franco Giampietro e Sonia
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO Si chiede di precisare quali sono gli effetti delle
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliIL REGIME SANZIONATORIO
Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 Intervento di dott.ssa LAURA ZACCARIA Vigilanza e Tributario ABI 1 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio
DettagliRISOLUZIONE N. 234/E
RISOLUZIONE N. 234/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 agosto 2009 provinciali OGGETTO:Istanza di interpello - trasmissione delazione ereditaria obbligo di presentazione della dichiarazione
DettagliRoma, 01 dicembre 2008
RISOLUZIONE N. 456/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 Prot.: 2005/ OGGETTO: Interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acconti relativi a cessione all esportazione
Dettagli