S T A T U T O ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO
|
|
- Dorotea Porta
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 S T A T U T O ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO TITOLO I Denominazione - Sede Art. 1 (Denominazione e Sede) E' costituita l'associazione denominata "WeLoveFreak". L'ubicazione della sede è a Bologna, attualmente in Via Michelino n. 67; un'eventuale trasferimento della sede o l istituzione di una sede secondaria non prevede modifica allo Statuto. Art. 2 (Durata) L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria. TITOLO II Scopo - Finalità Art. 3 (Scopo Finalità) L'associazione è senza scopo di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, politica o religiosa; essa si propone di contribuire alla diffusione e divulgazione del patrimonio culturale di Roberto Freak Antoni, nonché allo studio e alla realizzazione di progetti sulle culture alternative ed in particolare, con riferimento a quella controcultura che si è sviluppata nella città di Bologna tra gli anno 1975 e 1985 e che ha 1
2 coinvolto, trasversalmente, i diversi ambiti artistici della città intera e che ha avuto, quale emblema indiscusso, la figura di Roberto Freak Antoni. A tal fine, l'associazione si predispone per svolgere qualsiasi attività ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali di cui sopra, con particolare attenzione a: a) sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come news-group, mailing-list, forum, socialnetwork e pubblicazioni; b) preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento nella società delle culture alternative; c) formare gruppi di esperti in grado di operare nei vari settori dell'information Tecnology; d) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione del patrimonio culturale di Roberto Freak Antoni e) collaborare con i media nazionali ed internazionali; f) quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale; g) accedere, ove lo ritenga necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale. L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alla propria attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto o con l'atto costitutivo. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. TITOLO III Soci e Sostenitori Art. 4 (Composizione dell'associazione) Sono previsti due tipi di associati: 2
3 Soci (Funcoolers); Sostenitori (Dementi Rilevanti). Sono Soci le persone fisiche, giuridiche o enti, la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita nei modi e nei termini descritti all'art. 11 del presente Statuto. I Soci hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci. Sono Sostenitori le persone fisiche, giuridiche o enti, che, scelti dal Consiglio direttivo per meriti accademici o professionali inerenti agli interessi dell Associazione, forniranno direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell Associazione. I Dementi Rilevanti possono partecipare alle Assemblee dei Soci senza diritto di voto e possono ricoprire incarichi e/o rappresentare l Associazione nelle sue attività esterne. Art. 5 (Criteri di ammissione) Per ottenere la qualifica di Socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo, consegnandola direttamente, oppure inviandola a mezzo posta e/o , al Consiglio direttivo dell'associazione, la ricevuta di versamento sarà presentata dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione. Per la decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda. Il Consiglio direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Il Consiglio direttivo propone l'ammissione dei Sostenitori all'assemblea dei Soci che si esprime a maggioranza dei 2/3. L eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta. Art. 6 (Diritti dei Soci e dei Sostenitori) Tutti i Soci e i Sostenitori hanno diritto di accesso alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'associazione si fa promotrice. 3
4 I Soci hanno diritto di partecipazione alle assemblee, con diritto di parola e di voto. I Sostenitori hanno diritto di partecipazione alle assemblee, con diritto di parola. Art. 7 (Doveri dei Soci e dei Sostenitori) Ciascun Socio o Sostenitore deve: a) rispettare le norme contenute nell'atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti interni ed in tutte le deliberazioni dell'assemblea dei Soci e/o del Consiglio direttivo; b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'associazione e/o sui suoi rappresentati; c) pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo, con esclusione dei Sostenitori, i quali potranno contribuire liberamente, anche mediante prestazione d'opera; d) cooperare per il raggiungimento delle finalità per cui l'associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio direttivo. I Soci ed i Sostenitori, aderendo all'associazione, accettano lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Art. 8 (Perdita della qualità di Socio o di Sostenitore) La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, morosità o esclusione. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio o del sostenitore: a)che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell Associazione; b)che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell Associazione; 4
5 c)che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall inizio dell esercizio sociale comporta l automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. ART. 9 (delibera esclusione Socio) Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. TITOLO IV Risorse economiche Fondo Comune Art. 10 (Risorse dell'associazione) Le risorse economiche e finanziarie atte al funzionamento e svolgimento dell'attività dell'associazione derivano da: a) quote e contributi degli associati; b) contributi di privati; c) quote associative; d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di Istituzioni o di enti pubblici finalizzati al sostegno di attività, programmi o progetti riconducibili al patrimonio culturale di Roberto Freak Antoni; e) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; f) dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione; 5
6 g) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; h) da eventuali erogazioni, eredità, donazioni e legati. i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. ll fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L Associazione ha l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Art. 11 (Quota associativa) L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio direttivo dell'associazione tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno immediatamente successivo, approvata dall'assemblea dei Soci e comunicata per iscritto ai Soci medesimi; trascorsi 30 giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai Soci che non hanno rinnovato nei termini la quota associativa; in caso di ritardo inferiore a 30 giorni nel pagamento della quota associativa, nessuna mora verrà applicata; in caso di ritardo maggiore di 30 giorni ma inferiore a 60 giorni nel pagamento della quota associativa, verrà applicata la mora decisa dal Consiglio direttivo; in caso di ritardo maggiore di 60 giorni si attiverà la procedura di esclusione del Socio di cui all'art. 8 del presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile. Art. 12 (Esercizio sociale) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio o il rendiconto economicofinanziario da presentare all Assemblea degli associati. Il bilancio o il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato 6
7 dall Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. TITOLO V Organi Sociali Art. 13 (Organi dell'associazione) Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei Soci; b) il Consiglio direttivo. In caso di necessità, l'assemblea provvederà a nominare un Collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, e, in generale, qualsiasi altro Organo esecutivo od operativo utile al perseguimento degli scopi istituzionali. Art. 14 (Assemblee) L assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l organo sovrano dell Associazione e all attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Art. 15 (Funzionamento dell'assemblea dei Soci) L'Assemblea dei Soci è costituita dalla totalità dei Soci iscritti da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota annuale associativa. L assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell Associazione nominando i liquidatori. I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima e almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea dei Soci può essere convocata su apposita richiesta formulata da almeno un decimo dei suoi membri. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in 7
8 più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o audio-video conferenza, purché siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. In prima convocazione l assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri (50%+1) in prima convocazione, a maggioranza relativa in seconda convocazione salvo che sullo scioglimento dell Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per il computo delle maggioranze, si tiene conto dei Soci di volta in volta intervenuti in Assemblea. Non possono votare i Soci minorenni. Art. 16 (Poteri dell'assemblea Ordinaria) L Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell Assemblea ordinaria: a) eleggere i membri del Consiglio direttivo b) approvare il bilancio annuale c) indicare al Consiglio direttivo le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'associazione d) ratificare le proposte del Consiglio direttivo e) deliberare in merito al rigetto della domanda e all'esclusione dei Soci di cui all'art. 8 del presente Statuto 8
9 Consiglio direttivo Art. 17 (Funzionamento del Consiglio direttivo) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo (Pistoni Roventi) composto da un minimo di tre Consiglieri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Il numero dei membri è determinato dall'assemblea. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo nominando il primo fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell Assemblea dei soci immediatamente successiva. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. La seduta è valida se alle riunioni del Consiglio è presente la maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio nomina a maggioranza assoluta dei suoi membri il proprio Presidente, al quale spetta la rappresentanza e la firma legale dell Associazione. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario nominato dal Presidente. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile o necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, o, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Art. 18 (Poteri del Consiglio direttivo) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio o il rendiconto economico finanziario; 9
10 c) redigere i programmi dell'attività da svolgere d) redigere i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione e) predisporre gli eventuali regolamenti interni; f) stipulare gli atti e contratti inerenti all attività sociale; g) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati; h) nominare i dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione; i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione che non siano spettanti all Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. Ogni Consigliere, disgiuntamente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in Giudizio; ogni Consigliere, disgiuntamente, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio direttivo. Nei casi di urgenza, ogni Consigliere, disgiuntamente, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. ART. 19 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali) Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all attività dell Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. TITOLO VI 10
11 ART. 20 (Scioglimento) Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L assemblea, all atto di scioglimento dell Associazione, delibererà, sentito l organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell eventuale residuo attivo dell Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 21 (Clausola compromissoria) Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli associati - o loro aventi causa - e l'associazione, tale controversia sarà devoluta ad un Collegio arbitrale di Probiviri composto da 3 membri, di cui due, nominati dalle parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna. Gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza vincoli di procedura e con giudizio inappellabile. Art. 22 (Rinvio) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in tema di associazioni non riconosciute. 11
12 Letto e approvato ( Firme per accettazione ) Oderso Rubini Presidente Andrea Giovannini Vicepresidente Roberto Serra Consigliere Andrea Setti Consigliere Antonella Tani Consigliere Bologna, 14 aprile
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliÈ costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
STATUTO ACC-k9t Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione: Associazione Culturale Cinofila k9t ONLUS"
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri Art. 1 È costituita una associazione denominata Marta per gli altri, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'associazione assume nella
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L
DettagliASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliS T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3
S T A T U T O DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA ARTICOLO 1 E' costituita un'associazione Culturale sotto la denominazione: Associazione Techgarage " " L'Associazione ha sede legale in Milano, Piazza
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliAssociazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE
Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliFACSIMILE STATUTO DI COMITATO
FACSIMILE STATUTO DI COMITATO TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 E costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un comitato
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>
STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO E SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata GIOVANI & FUTURO organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede
STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI
STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI Art. 1 COSTITUZIONE È costituita in data 3 Marzo 2012 l'associazione Ornitologi Marchigiani. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini (persone fisiche)
DettagliPremessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata
STATUTO FEDERALBERGHI SIENA ASSOCIAZIONE SENESE ALBERGATORI Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata FEDERALBERGHI SIENA - ASSOCIAZIONE
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE
STATUTO ASSOCIAZIONE TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI Art 1 Denominazione e sede. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l Associazione
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliSTATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di
STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti
DettagliStatuto dell'associazione Culturale di Promozione Sociale
Statuto dell'associazione Culturale di Promozione Sociale Articolo 1 TITOLO I - Denominazione - Sede Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt.36
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta
DettagliStatuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione
Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI Titolo 1 - Costituzione Denominazione - Sede Art. 1 - È costituita con sede in Molfetta, via Francesco
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliAtto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.
AttoCostitutivo AttocostitutivodellaAssociazioneCulturale SocietàdiDanzaBolognese. L anno2008ilgiorno3delmesedimarzoinviaferrucciobeninin.10inbologna sisonoriunitiiseguenticittadini: omissis Art. 1 Essi
DettagliFACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97)
FACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97) TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai
DettagliSTATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.
STATUTO Articolo 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata: COMUNITA OKLAHOMA ONLUS Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228. Articolo 3 Scopo L Associazione
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione
DettagliFormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O
FormaFarma Associazione culturale senza scopo di lucro Art 1 Denominazione e sede S T A T U T O È costituita l Associazione culturale sotto la denominazione: FormaFarma - Associazione culturale senza scopo
DettagliINSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale
Statuto INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale 1 E costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DEFINIZIONE E FINALITA COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. - ART. 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DEFINIZIONE E FINALITA COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. - ART. 1 E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. Art.1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita, ai sensi della Legge 266/91, l Associazione denominata Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97) 1
STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97) 1 TITOLO I Denominazione -sede ART. 1 E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO'
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS 'PUNTO A CAPO' Modificato e registrato il 02/10/2008 presso l'agenzia delle Entrate di Albano (RM) Registrazione n. 5089 serie III. Art. 1 È costituita un associazione
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliSCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa; nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia
DettagliSTATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede - 1) E' costituita in l'associazione denominata senza fini di lucro, con sede in, (1) 2) La durata dell'associazione
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB
STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova
DettagliStatuto I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA
Statuto I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA Art. 1 - Denominazione e sede È costituita l'associazione denominata "FORUMLIVE Il sito dei Docenti che Comunicano, COndividono, Collaborano" (d'ora in poi
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»
STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare» Page 1 of 6 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: «LeAli per Volare» con
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL Art. 1 Denominazione e Sede L Associazione è denominata Associazione CGTV Channel. Le sede associativa viene stabilita in Via Monte Bianco 12, a Cesano Boscone (MI).
DettagliStatuto Associazione Ludica Fuori Gioco
Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco ARTICOLO 1 E costituita un Associazione denominata "Fuori Gioco" con sede presso l oratorio San Filippo Neri via XXV Aprile N 1 a Romano di Lombardia. ARTICOLO 2
DettagliStatuto di World Vision Italia Onlus (4 marzo 2008 e successive modifiche)
Statuto di World Vision Italia Onlus (4 marzo 2008 e successive modifiche) 1. Denominazione 1.1 L associazione è denominata: World Vision Italia ONLUS 1.2 Il nome e il logo di World Vision Italia ONLUS
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI D ATENEO
STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI D ATENEO TITOLO I Denominazione - durata - sede - scopi ART 1. Per iniziativa dello Sma (Sistema Museale d'ateneo) e del Museo di Palazzo Poggi, è costituita l Associazione
DettagliSTATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura
STATUTO ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura Art. 1 È costituita una associazione denominata ASSOCIAZIONE A.B.C. organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)". L'associazione assume
DettagliSTATUTO DELLA S.I.A.
STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA BENDANDIANA FAENZA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA BENDANDIANA FAENZA TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt.
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE AMICI NELLA GIOIA ONLUS STATUTO DI ASSOCIAZIONE Art. 1 Costituzione, denominazione e durata a) È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
DettagliStatuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)
Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.) Art. 1 È costituita l Associazione denominata Associazione Dalmazio Mongillo, in breve (A.DA.MO.). Art. 2 L Associazione ha sede in Roma, Largo Russell
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO
ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO Articolo 2 OGGETTO L associazione non ha scopo di lucro. L associazione intende promuovere il benessere
DettagliStatuto Associazione Asilo in Europa
Statuto Associazione Asilo in Europa TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile,
DettagliSCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliA.S.D. SON GEN JUKU AIKIDO CUS BERGAMO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. SON GEN JUKU AIKIDO CUS BERGAMO Denominazione - Sede TITOLO I Art. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliUniversità della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione
Università della Terza Età di Novara Statuto dell'associazione Art. 1 Denominazione 1. Con atto Rep. Gen. n. 88820/7871, in data 23 dicembre 1982, è stata costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. Cod.
DettagliSTATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TITOLO I Denominazione sede Articolo 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli
DettagliSTATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo
STATUTO TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo Articolo 1 - E costituita l associazione senza fini di lucro denominata Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Capitolo di Roma, con sede
DettagliSTATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE
STATUTO DEL ART. 1 COSTITUZIONE ******* 1.1. E costituita un associazione senza scopo di lucro denominata. 1.2. L associazione è apartitica ed apolitica. 1.3. L associazione ha sede in DALMINE (BG), via
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regione Veneto Provincia di Venezia Comune di Caorle STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato,
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
DettagliAmici di Italia 61 Associazione culturale www.italia61.it info@italia61.it
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINALITA ECONOMICHE AMICI DI ITALIA 61 Art.1 È costituita una Associazione denominata Amici di Italia 61. L Associazione è regolata dalla normativa civilistica
DettagliSTATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.
STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI. 2) Il Comitato non ha fini di lucro. 3) La sede è in Torino, Corso
DettagliSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA ART. 1 Denominazione e sede 1.1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata " Amici dell Etiopia". 1.2. L'Associazione ha sede
DettagliStatuto dell'associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia
Statuto dell'associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto
DettagliSTATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)
Il presente schema di Statuto viene proposto, a mero titolo indicativo, non potendo, né volendo, limitare la libertà delle Organizzazioni di darsi autonomamente le norme disciplinanti il proprio ordinamento.
Dettagli