Avv. Prof. Mario Zanchetti Corruzione pubblica e privata: uno sguardo alla normativa

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1 POF AVVOCATI 2015 Avv. Prof. Mario Zanchetti Corruzione pubblica e privata: uno sguardo alla normativa 28 maggio 2015 E vietata la riproduzione totale o parziale 1

2 La legge 6 novembre 2012 n. 190, c.d. legge anticorruzione La L. 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto una riforma organica diretta a implementare l apparato preventivo e repressivo della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. La riforma risponde principalmente a due esigenze: Adeguare la disciplina interna alle previsioni di diverse convenzioni internazionali (in particolare la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d Europa del 1999 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (c.d. Convenzione di Merida) del Rispondere ai mutamenti criminologici degli scambi corruttivi e alla elevata percezione del fenomeno criminale 2

3 La legge approvata dalla Camera il 21 maggio 2015 La disciplina della corruzione è stata ulteriormente modificata da una legge recentemente approvata dal Parlamento, attualmente in attesa di promulgazione e pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La novella Corregge talune incongruenze della riforma del 2012 Introduce una disposizione premiale per le ipotesi di collaborazione processuale Aumenta ulteriormente le pene molti reati contro la pubblica amministrazione Introduce degli obblighi di restituzione, modificando la disciplina del patteggiamento e della sospensione condizionale. Si tratta di modifiche che non mutano il complessivo assetto della disciplina di cui si darà di volta in volta conto nel corso della trattazione. 3

4 La riforma del Piani di intervento La riforma del 2012, seguendo le indicazioni sovranazionali, segue una strategia di contrasto alla corruzione secondo un approccio integrato. In particola la riforma si articola su due piani di intervento: La prevenzione amministrativa della corruzione e dell illegalità della pubblica amministrazione La repressione penale della corruzione. 4

5 La prevenzione amministrativa I principali interventi in materia di prevenzione amministrativa: Istituzione della Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT). L attribuzione al Dipartimento della funzione pubblica del compito di redigere il Piano nazionale anticorruzione. L obbligo per le PA centrali di predisporre un Piano di prevenzione della corruzione fondato sul modello della gestione del rischio (risk management), similmente a quanto avviene per i modelli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001. L individuazione, in ciascun ente della P.A., di un responsabile della prevenzione della corruzione. Tutela dei whistleblower Riordino (attuato mediante il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) della normativa sugli obblighi di trasparenza della P.A., informata al principio di accessibilità totale delle informazioni Riordino della disciplina su conflitti di interessi nella PA; della disciplina sulla incandidabilità, ineleggibilità e decadenza dalle cariche elettive 5

6 La disciplina penale della corruzione Le principali modifiche alla disciplina penale della corruzione : Modifica della concussione (art. 317) e introduzione del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater). Sostituzione della corruzione impropria di cui all art. 318 c.p., con il delitto di «corruzione per l esercizio della funzione». Introduzione, all art. 346 bis c.p., della fattispecie di «traffico di influenze illecite». Generalizzato incremento del carico sanzionatorio sia per i delitti di corruzione che per altri delitti contro la pubblica amministrazione. In materia di diritto penale societario, modifica dell art c.c., precedentemente rubricato «infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità», attualmente denominato «corruzione tra privati». 6

7 Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità All esito della riforma del 2012, il delitto di concussione di cui all art. 317 recita: Art. 317 Concussione: Il pubblico ufficiale [o l incaricato di pubblico servizio]* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condotta induttiva, originariamente prevista all art. 317 come modalità alternativa alla costrizione è rifluita nel nuovo delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, che recita: Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità : Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da [sei] a [dieci anni e sei mesi]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. *Tra parentesi sono riportate le modifiche apportate dalla novella approvata dalla Camera dei deputati il

8 Il problema dell incaricato di pubblico servizio La riforma originariamente aveva limitato l ambito di applicazione della fattispecie di concussione ai soli pubblici ufficiali e non più agli incaricati di pubblico servizio. Tale esclusione aveva determinato non pochi problemi in ordine alla qualificazione giuridica del fatto costrittivo posto in essere dall incaricato di pubblico servizio. Infatti, l eventuale sussunzione di tali ipotesi nell ambito dell estorsione aggravata dall abuso di poteri o della qualità (art. 61, n. 9, c.p.) si sarebbe potuta risolvere nella previsione di un regime sanzionatorio irragionevolmente più severo per l incaricato di pubblico servizio rispetto al pubblico ufficiale. Proprio al fine di porre rimedio a tale irragionevolezza del quadro normativo, la novella in materia di corruzione recentemente approvata dal Parlamento ha nuovamente ricompreso nel novero dei soggetti attivi l incaricato di pubblico servizio. 8

9 Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità All esito della riforma, dunque: La concussione prevede, quale unica modalità realizzativa, la condotta di costrizione. Il minimo edittale viene conseguentemente elevato a 6 anni di reclusione. Il reato continua a strutturarsi sul modello del reato plurisoggettivo improprio, ove ad essere punito è solo l agente pubblico. Nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità sono rifluite le condotte di induzione, commesse mediante abuso dei poteri o della qualità. La principale differenza tra il delitto di cui all art. 317 e quello di cui all art. 319 quater risiede nella punibilità del privato destinatario della pretesa abusiva. Il delitto di nuova introduzione si caratterizza, infatti, per possedere la struttura di delitto plurisoggettivo proprio ove, accanto alla condotta del pubblico ufficiale, è assoggettata a pena anche la condotta dell indotto, sebbene con un trattamento sanzionatorio più mite. 9

10 La distinzione tra concussione e induzione La riforma sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali ha determinato un acceso contrasto giurisprudenziale sui criteri distintivi tra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità. La questione è stata così rimessa alle Sezioni unite che sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente principio di diritto: «quale sia, a seguito della legge 6 novembre 2012, n. 190, la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione (prevista dal novellato art. 317 c.p.) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (prevista dall art. 319 quater c.p. di nuova introduzione) soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione e alle connesse problematiche di successione di leggi penali nel tempo». (Cass. pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013 (dep. 14 marzo 2014), n ). 10

11 La distinzione tra concussione e induzione La sentenza esegue una approfondita disamina del problema. Tuttavia, in questa sede appare preferibile limitarsi a segnalare direttamente gli approdi interpretativi cui sono pervenute le Sezioni unite. Per quanto riguarda il delitto di concussione, la Corte afferma: il reato di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla L. n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito. Il nuovo reato di induzione indebita, invece, è definito come designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione. 11

12 La distinzione tra concussione e induzione. Valutazione Il criterio dunque prevede che: si avrà concussione quando il pubblico agente prospetti al privato un male ingiusto, nel caso in cui non si adegui alla pretesa del pubblico agente (es. se non mi paghi adotterò nei tuoi confronti una sanzione amministrativa, benchè tu non abbia commesso alcun illecito) si avrà, invece, induzione, quando il pubblico ufficiale, sfruttando abusivamente la sua posizione di preminenza, induca il privato alla promessa/dazione, prospettandogli però un vantaggio indebito (esempio se mi paghi non adotterò nei tuoi confronti una sanzione amministrativa, benchè tu abbia commesso un illecito). 12

13 La distinzione tra concussione e induzione. Valutazione Tali criteri discretivi, in effetti, permettono, da una parte, di fondare la distinzione tra i due reati sulla base di un parametro oggettivo/normativo il male ingiusto o il vantaggio indebito prospettati dal pubblico ufficiale che permette di tracciare in modo nitido il confine tra le due ipotesi applicative e, dall altra, di offrire una giustificazione razionale, sul piano politico criminale, per la punibilità del soggetto indotto, che sarà assoggettato a pena solo qualora egli, aderendo alla prospettazione abusiva, abbia inteso perseguire un vantaggio indebito. Dunque i principali pregi del criterio adottato consistono nel garantire: Precisione nella distinzione tra le due ipotesi Razionalità politico-criminale della punibilità dell indotto. 13

14 La distinzione tra concussione e induzione nei casi complessi Le Sezioni unite segnalano talune ipotesi complesse o border line, in cui il criterio del danno o vantaggio indebito, deve necessariamente essere integrato mediante il ricorso a criteri ulteriori. Tali ipotesi sono: i casi di abuso di qualità in cui non vi sia un riferimento ad uno specifico atto; le situazioni in cui il danno è prospettato solo implicitamente e in termini vaghi e generici; le situazioni miste o ambivalenti di minaccia-offerta o minacciapromessa; le ipotesi in cui il conflitto decisionale in cui viene a trovarsi il privato coinvolge beni giuridici di valore altamente personale. 14

15 La distinzione tra concussione e induzione nei casi complessi. Le ipotesi di abuso di qualità Vi sono ipotesi in cui l abuso del pubblico agente si sostanzia in un abuso di qualità, che presenta degli eliminabili indici di equivocità circa i reali contenuti della prospettazione del pubblico ufficiale e sugli effetti di questa sulla libertà di autodeterminazione del privato. In questi casi la Corte si limita ad affermare la necessità di una valutazione complessiva della vicenda al fine di stabilire se attraverso l abuso di qualità l agente abbia veicolato un univoco messaggio di sopraffazione ovvero si sia instaurata una dialettica utilitaristica tra i due interlocutori. 15

16 La distinzione tra concussione e induzione nei casi complessi. Prospettazioni di danno generico Vi sono ipotesi in cui l agente prospetta implicitamente un danno generico, i cui significati possono variare in virtù del messaggio recepito e interpretato dal destinatario. In tali circostanze la Corte, oltre al richiamo ad un approfondita valutazione della situazione concreta, esplicita la regola di giudizio secondo cui quanto più il danno è indeterminato tanto più la volontà e gli effetti intimidatori devono emergere in modo evidente affinchè si possa qualificare il fatto come concussione. 16

17 La distinzione tra concussione e induzione nei casi complessi. Ipotesi di minaccia/offerta Vi sono ipotesi in cui si realizza la contemporanea prospettazione da parte dell agente di un male ingiusto, in caso di mancata accettazione della pretesa vessatoria, e di un vantaggio indebito, in caso di adesione alla pretesa stessa. (Es. «Se non mi paghi applicherò una sanzione maggiore di quella che dovrei applicare (male ingiusto), se mi paghi, invece, non applicherò alcuna sanzione, benchè secondo la legge la dovrei applicare (vantaggio indebito)». In tali ipotesi ovviamente non può utilizzarsi il criterio del danno ingiusto/vantaggio indebito, in quanto entrambi presenti. Secondo la Corte il criterio da utilizzare è quello dell elemento motivazionale prevalente, secondo cui «è necessario, nell ipotesi data, accertare se il vantaggio indebito abbia prevalso sull aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l efficacia, e se il privato si sia perciò convinto di scendere a patti, pur di assicurarsi, quale ragione principale e determinante della sua scelta, il lucroso contratto, lasciando così convergere il suo interesse con quello del soggetto pubblico» 17

18 La distinzione tra concussione e induzione nei casi complessi. Ipotesi di coinvolgimento di beni primari Vi sono ipotesi in cui, attraverso la prestazione indebita, si intende preservare un proprio interesse di rango particolarmente elevato (es. vita o salute). (Es. se mi paghi salterai le liste d attesa che, se seguite regolarmente, possono portare alla tua morte o all aggravarsi della tua malattia). in tali situazioni, secondo la Corte, anche se si è in presenza di un vantaggio indebito, potrebbe configurarsi la concussione, poiché il criterio risolutivo per tali ipotesi è rappresentato dal «confronto e dal bilanciamento tra i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale: quello oggetto del male prospettato e quello la cui lesione consegue alla condotta determinata dall altrui pressione». 18

19 Il problema della distinzione verso il basso tra induzione e corruzione. Occorre concentrare l attenzione su un ulteriore aspetto problematico riguardante la distinzione verso il basso tra induzione indebita e corruzione. La questione è conseguenza naturale della stessa qualificazione della nuova figura dell induzione indebita come fattispecie intermedia tra concussione e corruzione. Secondo la Corte l'elemento differenziale tra i due illeciti deve essere apprezzato cogliendo le connotazioni del rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l'extraneus e, segnatamente, la presenza o meno di una soggezione psicologica del secondo nei confronti del primo. Sembrerebbe dunque che la distinzione torni a fondarsi sul criterio del metus publicae potestatis che in passato ha già dato prova di esiti applicativi incerti. 19

20 Vicende di diritto intertemporale Le Sezioni unite hanno riconosciuto la continuità normativa tra la concussione per induzione prevista dal precedente art. 317 c.p. e il nuovo reato di cui all art. 319-quater, in ragione del persistere dell elemento di abuso induttivo. Tuttavia, la dottrina e, implicitamente, la stessa Corte hanno ritenuto escluse dal fenomeno successorio le ipotesi di concussione realizzate attraverso una condotta di induzione in errore. Infatti il ruolo di complice assegnato al privato risulta strutturalmente incompatibile con quello di soggetto indotto in inganno. 20

21 Art La corruzione per l esercizio della funzione Il testo del nuovo articolo 318 recita: il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque [divenuti 6 dopo l intervento del 2015] anni. Il precedente art. 318 così recitava: Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno. 21

22 Art La corruzione per l esercizio della funzione Attraverso la norma in esame si è sostituita la precedente fattispecie di corruzione impropria. Il principale elemento di novità della fattispecie in esame risiede nell aver eliminato l elemento dell atto d ufficio quale oggetto dell accordo corruttivo, su cui sinora erano incentrate le fattispecie corruttive. Si tratta, in realtà, di una modifica che recepisce in parte l indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che riteneva non necessaria la specifica individuazione di un atto di ufficio e sanzionava le ipotesi di corruzione per asservimento della funzione nell ambito del delitto di corruzione propria di cui all art

23 I rapporti tra artt. 318 e 319. Il rapporto tra le due fattispecie, dunque, sembra atteggiarsi nei termini di un rapporto tra genus e species: la corruzione per l esercizio della funzione sarebbe cioè fattispecie generale, mentre la corruzione propria sarebbe fattispecie speciale, che ricorrerebbe nelle sole ipotesi in cui sia individuato uno specifico atto antidoveroso quale oggetto del pactum sceleris. Secondo la giurisprudenza di legittimità i fatti «caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna permanentemente il pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, finora sussunti - alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato - nella fattispecie prevista dall'art. 319 c.p., devono ora, dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, essere ricondotti nella previsione del novellato art. 318 c.p., sempre che i pagamenti intervenuti non siano ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio, nel qual caso ricorrerebbe la più grave ipotesi di corruzione propria ex art Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2014, n

24 Il traffico di influenze illecite La riforma ha introdotto, all art. 346 bis, il delitto di traffico di influenze illecite, secondo cui Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 24

25 Il delitto di traffico di influenze illecite Si tratta di una fattispecie che anticipa la tutela dei beni del buon andamento e dell imparzialità della p.a allo stadio del pericolo astratto, assoggettando a pena accordi intercorsi tra un soggetto privato e un mediatore, che prometta di esercitare illecitamente la sua influenza su un pubblico ufficiale, al fine che quest ultimo adotti un atto contrario ai doveri di ufficio. Si tratta dunque di un reato diretto ad incriminare accordi prodromici rispetto a possibili future condotte corruttive o comunque distorsive dell esercizio dell attività amministrativa. Per tale motivo, si prevede, attraverso la clausola di riserva posta in apertura della norma, che, qualora il mediatore effettivamente corrompa il pubblico ufficiale, si realizzerà esclusivamente il delitto di cui all art. 319 o 319 ter, che assorbe il disvalore del traffico di influenze. 25

26 Rapporti tra artt. 346 e 346 bis. La principale aporia introdotta dalla riforma risiede nei rapporti tra millantato credito e traffico di influenze. Mentre nel traffico di influenze è necessario che il mediatore sfrutti relazioni realmente esistenti con il pubblico agente, al contrario nel millantato credito, all esito della riforma, sono ricomprese solo le ipotesi in cui il soggetto si faccia dare/promette utilità per relazioni che in realtà sono solo fittizie o millantate. Nel primo delitto dunque si sanzionano condotte (astrattamente) pericolose per il buon andamento della pubblica amministrazione; nel secondo, invece, condotte al più offensive del prestigio della pubblica amministrazione. Eppure, il regime sanzionatorio del millantato credito (da 1 a 5 anni di reclusione e multa da 309 a 2065 nell ipotesi semplice) è ben più grave di quello previsto per il traffico di influenze illecite (reclusione da uno a tre anni nell ipotesi semplice). Si tratta di un assetto sanzionatorio palesemente irragionevole che, tuttavia, la recente novella legislativa non ha provveduto ad emendare. 26

27 Art c.c. La corruzione tra privati Gli strumenti internazionali sopra citati, unitamente alla la Decisione quadro dell Unione Europea 2003/568/GAI in materia di lotta alla corruzione nel settore privato, prevedono, nella prospettiva di un contrasto integrato alla criminalità corruttiva, obblighi di incriminazione per le condotte di corruzione nel settore privato, al fine di tutelare il corretto funzionamento della concorrenza. Il legislatore nazionale ha inteso adeguarsi a tali obblighi attraverso la rimodulazione del delitto di Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità di cui all art c.c., ove si punivano, a querela della persona offesa, le condotte di soggetti ricoprenti posizioni apicali nell ambito di società che a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio, cagionando nocumento alla società. 27

28 Art c.c. La corruzione tra privati Attualmente l art c.c., rubricato corruzione tra privati recita: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 28

29 Art c.c. La corruzione tra privati Le principali innovazioni apportate mediante la modifica legislativa: Per quanto riguarda i soggetti attivi, al comma 2 del delitto in esame viene estesa la possibilità di realizzazione della fattispecie anche ai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali. Oltre alle condotte di corruzione privata passiva, si prevede, al comma 3, la punibilità anche del soggetto che effettui a dazione o promessa, strutturando il delitto come reato plurisoggettivo proprio a condotte bilaterali. Si prevede, come possibile modalità di realizzazione della condotta, accanto alla violazione degli obblighi inerenti l ufficio, la violazione degli obblighi di fedeltà, con l apparente effetto di estendere l ambito applicativo del reato. Si prevede, infine, accanto alle ipotesi di procedibilità a querela di parte, la procedibilità d ufficio quando dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 29

30 Le recenti modifiche approvate definitivamente dalla Camera il Incrementi delle pene principali per diversi reati: tra cui peculato, corruzione per l esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità Reintroduzione della figura dell incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi del reato di concussione Introduzione dell art 322-quater del c.p., rubricato riparazione pecuniaria : per cui in caso di condanna «per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione» Introduzione di una circostanza attenuante ad effetto speciale per le ipotesi di ravvedimento operoso o collaborazione processuale da parte dell autore dei delitti di induzione e corruzione che si sia «efficacemente adoperato per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite»(pena diminuita da un terzo a due terzi) 30

31 Le recenti modifiche approvate definitivamente dalla Camera il Subordinazione della sospensione condizionale della pena per i reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all ammontare di quanto indebitamente percepito, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell amministrazione lesa Subordinazione della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Sul piano della prevenzione amministrativa, invece, si prevede un obbligo per il PM di informare il presidente dell ANAC nel caso di esercizio dell azione penale per i fatti corruzione nel caso in cui eserciti l azione penale per uno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis. 31

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