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1 Alle Società Consorziate CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2012 del 2 aprile 2012 D.L. 6 dicembre 2011, n 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n Art Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari Redatta da: Domenico Muratori domenico.muratori@consorziosrf.com Nicola Manuti nicola.manuti@consorziosrf.com Paola Tempestini paola.tempestini@consorziosrf.com Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo Viale dell Arte, Roma Tel srf@consorziosrf.com

2 Oggetto: D.L. 6 dicembre 2011, n 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n Art Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari Rif La norma in commento, inserita tra le misure di carattere straordinario introdotte con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ( Decreto Salva Italia o Provvedimento ), convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, reca tra l altro disposizioni volte a: 1. modificare il regime dell imposta di bollo sugli estratti conto bancari e postali e sulle comunicazioni inviate alla clientela in relazione a prodotti finanziari; 2. introdurre una nuova forma di imposizione sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale ; 3. introdurre un imposta di tipo patrimoniale sugli immobili e sulle attività finanziarie detenuti all estero da persone fisiche residenti in Italia. Talune di tali disposizioni sono state successivamente modificate dall art. 8, commi da 13 a 17, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ( Decreto semplificazioni ), assumendo così la formulazione esaminata nella presente circolare. Il sistema che ne deriva, unitamente all anticipazione dell IMU, concretizza una sorta di pseudopatrimoniale sugli asset che costituiscono le più diffuse forme di investimento del risparmio, ancorchè articolata in prelievi distinti e su presupposti impositivi non sempre coerenti con i principi di equità e capacità contributiva, oltre che con la struttura dei tributi.

3 La presente circolare si sofferma sulla prima serie di disposizioni, relative al bollo sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, che si applicano a partire dal 1 gennaio Si tratta in particolare dei commi da 1 a 5 dell art. 19 del Decreto Salva Italia, che unitamente all art. 8, commi 13 e 14, del Decreto semplificazioni modificano l art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ( Tariffa ), relativamente all imposta di bollo applicabile: a) agli estratti di conto corrente bancario e postale e ai rendiconti dei libretti di risparmio (comma 2-bis e nota 3-bis, art. 13); b) alle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari (comma 2-ter e nota 3-ter, art. 13). Per entrambe le fattispecie, le modalità di attuazione dovranno essere stabilite da apposito decreto del Ministro dell economia e delle finanze, secondo quanto previsto al comma 5 dell art. 19 in commento. 1. Imposta di bollo sugli estratti conto Relativamente agli estratti di conto corrente bancari e postali, la norma sostituisce il regime vigente fino al 31 dicembre 2011, in base al quale l imposta di bollo era dovuta nella misura di Euro 22,80 annui per i clienti persone fisiche, con una maggiorazione di Euro 26,40 annui per i clienti diversi dalle persone fisiche e un ulteriore addizionale del 50% per i clienti di qualunque natura (art. 11, comma 5, D.L. n. 691/1994). In concreto, quindi, fino al 31 dicembre 2011 l imposta annua era pari a Euro 34,20 per le persone fisiche e a Euro 73,80 per gli altri soggetti. Tenuto conto dell abrogazione dell addizionale introdotta dall art. 11, comma 5, D.L. n. 691/1994 (ai sensi dell art. 19, comma 24, del Provvedimento), con la nuova formulazione del comma 2-bis introdotta dal Decreto Salva Italia l imposta annua viene rispettivamente fissata a Euro 34,20 per i clienti persone fisiche e a Euro 100,00 2

4 per gli altri clienti. Viene altresì specificato che, diversamente dal passato, oltre agli estratti di conto corrente bancario e postale sono soggetti all imposta anche i rendiconti dei libretti di risparmio, bancari e postali. Il riferimento ai clienti, che compariva anche nel testo previgente, dovrebbe escludere dal prelievo in questione i conti correnti intestati a soggetti non qualificabili come tali. In virtù del chiarimento contenuto nella Circolare dell Agenzia delle entrate n. 40/E del 2011 ( 1 ), dovrebbe rilevare a tal fine la definizione di cliente contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d Italia del 29 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 210 del 10 settembre 2009, in base al quale (cfr. sez. I, par. 3, nota 1, del predetto provvedimento) non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; OICR (fondi comuni e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane S.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell intermediario; società che controllano l intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo (su tale profilo, si rinvia a quanto più diffusamente trattato nel successivo paragrafo 2.1). In base alla nota 3-bis all art. 13, se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell anno, l imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. In ogni caso, gli estratti conto o rendiconti si considerano inviati almeno una volta nel corso dell anno, anche in assenza di uno specifico obbligo. 1 Si ritiene che tale rinvio, ancorchè espressamente riferito alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari ai sensi dell art. 119 del TUB (cfr. la versione dell art. 13, comma 2-ter della Tariffa, introdotta dal D.L. n. 98/2011, vigente prima delle modifiche derivanti dalle norme in commento) rilevi anche ai fini del bollo sugli estratti conto, atteso che la ricomprensione di questi ultimi nel presupposto applicativo del tributo è anch essa qualificata dall invio ai sensi dell art. 119 TUB (il comma 2-bis in commento, si applica agli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell art. 119 del TUB). 3

5 Il riferimento all applicazione del tributo per ogni esemplare (ferma restando la periodicità annuale ; v. supra) fa ritenere che la rendicontazione, effettiva o virtuale, rilevi relativamente ai singoli rapporti intrattenuti da ciascun cliente, di modo che anche i 34,20 o 100 Euro si rendono dovuti per ciascun rapporto (come del resto in passato), concretizzando pertanto un incentivo alla loro concentrazione (come si sta peraltro riscontrando in concreto, specie per i conti titoli). Per i clienti persone fisiche, viene altresì accordata l esenzione dal bollo quando il valore medio di giacenza annua risultante dagli estratti e dai libretti sia complessivamente non superiore a Euro Per come la disposizione è formulata, sembra che l avverbio complessivamente debba essere inteso con riferimento all insieme dei rapporti aventi la medesima intestazione: la declinazione plurale della norma in termini di estratti e libretti fa pensare infatti ad un aggregazione dei singoli rapporti, ai fini del confronto con la soglia minima, ancorché tale criterio sia poco coerente con la circostanza che l imposta non è proporzionale e si applica distintamente per ciascun conto (il conto in sé costituisce espressione di capacità contributiva). In ogni caso, il cumulo delle giacenze dovrebbe rilevare solo nell ambito dei rapporti col medesimo intermediario, considerato che l aggregazione dei conti intrattenuti con intermediari diversi risulterebbe in concreto ingestibile, non sussistendo flussi informativi idonei ad assicurare la necessaria completezza delle evidenze; dovrebbe inoltre essere effettuato sui conti aventi la medesima intestazione, piuttosto che intrattenuti con il medesimo cliente, tenuto conto dell orientamento assunto dall Agenzia delle entrate (ai fini del bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli, di cui al D.L. n. 98/2011) nella citata Circolare n. 40/E del 2011, in tema di conti cointestati, secondo il quale i rapporti cointestati sono da sottoporre a cumulo solo nel caso di identica intestazione. Qualora si dovesse operare il cumulo dei rapporti, relativamente a quelli intrattenuti per il tramite di società fiduciarie potrebbero trovare applicazione le indicazioni 4

6 contenute nella Circolare dell Agenzia delle entrate n. 46/E del 2011, con riferimento alle comunicazioni relative ai depositi titoli disciplinate dal D.L. n. 98/2011. In base alla citata pronuncia, nell ipotesi in cui il fiduciante intrattenga presso lo stesso intermediario un rapporto per il tramite della società fiduciaria e un rapporto in nome proprio non deve essere operato il cumulo dei depositi in quanto gli stessi non risultano intestati al medesimo soggetto. Diversamente, nel caso in cui la fiduciaria intrattenga con l intermediario più rapporti di deposito per conto del medesimo fiduciante, occorre operare il cumulo tra detti rapporti, ai fini della determinazione del valore complessivo dei depositi presso ciascun intermediario. Tale indicazione, tuttavia, non appare del tutto coerente con l ipotesi di considerare il servizio di gestione fiduciaria di per sé irrilevante ai fini dell applicazione dell imposta di bollo di cui al successivo comma 2-ter, non costituendo un autonomo prodotto o strumento finanziario (cfr. il successivo par. 2.2). Sempre a proposito di società fiduciarie, la norma non ripropone la previsione, contenuta nella formulazione antecedente alle modifiche, in base alla quale la maggiorazione di imposta prevista per i clienti diversi dalle persone fisiche non si applicava sugli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante fosse una persona fisica. Sussiste pertanto il dubbio se tale omissione risponda alla volontà del legislatore di privilegiare l intestazione formale dei conti ovvero se presupponga l implicita rilevanza del fiduciante, su presupposti sistematici (per una più articolata trattazione delle problematiche relative alle società fiduciarie, si veda il par. 2.1). Resta altresì da chiarire se, come si ritiene ragionevole, la giacenza annua da raffrontare con la franchigia debba essere calcolata come media delle consistenze giornaliere (secondo un criterio analogo a quello utilizzato per il calcolo degli interessi creditori) ovvero come media delle consistenze alla fine e all inizio del periodo rendicontato. 5

7 Appare inoltre oscuro il criterio da seguire per le rendicontazioni inviate in corso d anno, quando il valore medio di giacenza annua non è ancora noto. Al riguardo, è ragionevole attendersi un chiarimento nel provvedimento di attuazione (di seguito, Decreto Attuativo ), dal quale risulti se la liquidazione infrannuale dell imposta, sulla base delle giacenze manifestatesi pro tempore, sia provvisoria o meno e se quindi si ponga o meno la necessità di procedere ad uno storno o conguaglio a fine anno. Rilevanti difficoltà si manifesterebbero poi, nel calcolo di una giacenza media complessiva, quando non sussista l immediata riferibilità del conto ad uno specifico cliente, come avviene, ad esempio, per i libretti al portatore. Per i conti intestati a persone fisiche che presentino una giacenza media annua negativa, è possibile che il Decreto Attuativo preveda tout court il non assoggettamento al tributo, escludendoli dal computo del valore medio complessivo della giacenza annua da confrontare con la soglia minima di Euro Tenuto conto che il primo periodo della nota 3-ter all art. 13 della Tariffa non è stato abrogato né modificato, si ritiene che l imposta di bollo sugli estratti conto continui ad esplicare un effetto sostitutivo dell imposta dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell'ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli indicati nell'articolo 2, nota 2-bis (contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari, contratti di credito al consumo e contratti relativi a servizi di investimento posti in essere dalle SIM, dalle fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari, ndr), e negli articoli 9, comma 1, lettera a) (assegni bancari, ndr), 13, commi 1 e 2 (quietanze, note, conti, fatture, lettere, estratti conto, lettere e documenti di accreditamento e addebitamento, ndr), e 14 (ricevute bancarie, ndr). Si ritiene inoltre che, ratione materiae, l anzidetto effetto sostitutivo sia operante anche per gli atti relativi a operazioni e rapporti regolati mediante libretti di risparmio (contratti, informative, reversali, ecc.), ancorchè non espressamente contemplati nel primo periodo della nota 3-ter afferendo ad una fattispecie di nuova introduzione 6

8 nell ambito applicativo del bollo. La disposizione in esame, che consente di esonerare dal tributo di bollo tutti gli atti comunemente utilizzati per documentare le transazioni relative ai predetti rapporti, appare peraltro coerente con l individuazione del presupposto economico dell imposta - anche nell attuale quadro normativo - nell esistenza del conto piuttosto che nei singoli atti e documenti che ne scaturiscono. 2. Imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari Il Provvedimento in commento riforma il regime dell imposta di bollo recato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che aveva stabilito uno specifico trattamento per le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari alla clientela, differenziandolo da quello sugli estratti di conto corrente attraverso l introduzione del comma 2-ter all art. 13 della Tariffa e la modifica delle note 3-bis e 3-ter a tale articolo. Oltre a richiamare l attenzione sulle principali interpretazioni formatesi sulla disciplina introdotta dal D.L. 98 (le Circolari dell Agenzia delle Entrate n. 40/E del 4 agosto 2011 e n. 46/E del 24 ottobre 2011, la Circolare ABI, Serie Tributaria, n. 13 del 29 luglio 2011 e la Circolare Assonime n. 21 del 5 agosto 2011), ci si limita qui a ricordare che le previsioni recate dal predetto provvedimento: i) operavano limitatamente alle comunicazioni relative ai depositi titoli, restando pertanto esclusi dal suo ambito i rapporti non riconducibili alla custodia ed amministrazione, che quindi non comportassero una forma di deposito; ii) prevedevano una graduazione dell imposta dovuta in funzione del valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascun intermediario finanziario; iii) confermavano l applicabilità della maggiorazione di cui alla nota 3-bis per i depositi intestati a 7

9 soggetti diversi dalle persone fisiche (cfr. Relazione al D.L. 98) ( 2 ); iv) stabilivano un esenzione dall imposta per i depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a Euro Le nuove disposizioni contenute nell articolo 19 del Decreto Salva Italia, che sostituiscono il comma 2-ter dell art. 13 della Tariffa e i periodi secondo e ultimo della nota 3-ter, ridisegnano il regime dell imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela: i) estendendone l ambito applicativo alla generalità dei prodotti finanziari (anche se non rappresentati da titoli, soggetti o meno ad obbligo di deposito); iii) sostituendo l imposta graduata per fasce di valore con un imposta proporzionale; iv) individuando la base di commisurazione del tributo nel complessivo valore di mercato e, in mancanza di esso, nel valore nominale o di rimborso ( 3 ) (che costituiva invece il riferimento principale del previgente regime); v) uniformando il tributo applicabile ai clienti, persone fisiche e non, alla misura dell 1 per mille annuo per il 2012 e dell 1,5 per mille a decorrere dal Per come delineata, l imposta sulle comunicazioni alla clientela ha natura di prelievo patrimoniale sulla ricchezza mobiliare, ancorché inserita nella disciplina del bollo, dalla quale conseguentemente ricava i criteri applicativi e la disciplina procedimentale. Tale dissociazione tra presupposto economico e presupposto formale del tributo rappresenta per molti versi una forzatura, resa evidente dalla necessità di configurare comunicazioni virtuali (secondo quanto si vedrà ai paragrafi successivi) in relazione a prodotti finanziari la cui rendicontazione nei confronti dei clienti non solo non è obbligatoria, ma risulta talora incompatibile con la natura stessa dei rapporti. Ne deriva una serie di problemi, che vanno dalla 2 Nella citata Circolare n. 40/E è stato chiarito che, oltre alla maggiorazione di cui alla nota 3-bis all art. 13 della Tariffa, continuava ad applicarsi ai depositi titoli intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche l addizionale dell imposta di bollo di cui all art. 11, comma 5, del D.L. n. 691/1994, in virtù del rinvio alla predetta nota contenuto nel provvedimento. Nel nuovo regime, invece, tale addizionale non risulta più applicabile, secondo quanto già detto, in virtù dell abrogazione del suddetto comma 5 prevista dall art. 19, comma La locuzione valore nominale di rimborso, risultante dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 16/2012, contiene evidentemente un refuso, che si auspica venga eliminato in sede di conversione in legge del provvedimento. 8

10 difficoltà nell applicare i criteri di localizzazione del presupposto previsti dal D.P.R. sul bollo (la necessaria formazione degli atti nel territorio dello Stato è di incerta configurazione nel caso di documenti virtuali, quando una delle parti del rapporto sia non residente), all incoerenza tra la ratio di franchigie e plafond, che sembrano ispirate alla finalità di adeguare i limiti (superiore e inferiore) del prelievo al complessivo patrimonio finanziario del contribuente, e il presupposto di un imposta cartolare, poichè incentrata su rendicontazioni e comunicazioni (e quindi su atti), ancorchè potenzialmente virtuali, che dovrebbero comunque riferirsi ai singoli rapporti intrattenuti con intermediari o emittenti. L inserimento del prelievo sulla ricchezza finanziaria nella disciplina del bollo comporta infatti, comunque, la sua configurabilità come tributo reale anziché personale. Tale inquadramento determina la necessaria irrilevanza delle passività finanziarie dell investitore, anche se specificamente contratte per finanziare gli investimenti finanziari, concretizzando un evidente incoerenza con i presupposti economici dell imposta, con potenziali sperequazioni poco giustificate sotto il profilo della capacità contributiva. L assenza della cornice sistematica di un imposizione patrimoniale personale indirizzerà presumibilmente i contribuenti verso l adozione di rimedi pragmatici, che potrebbero essere costituiti dalla riconversione del risparmio in attività finanziarie non colpite dal prelievo proporzionale (come i libretti di risparmio e i conti correnti, specie ora che la ritenuta alla fonte è stata uniformata a quella degli altri prodotti finanziari) ovvero dal netting tra attività e passività della specie. Le differenze rispetto al previgente regime, finora rappresentate sinteticamente, ma soprattutto i contenuti delle nuove norme e le relative implicazioni applicative, potranno essere meglio apprezzati attraverso un analisi puntuale dei singoli profili, della quale di seguito si dà conto. 9

11 2.1 Soggetto passivo: posizione della clientela, degli emittenti e degli intermediari Al fine di soffermarsi sugli aspetti più tecnici della nuova imposta, è utile muovere dal comma 2-ter dell art. 13 della Tariffa - come modificato dall art. 19, comma 1, del Decreto Salva Italia e successivamente dall art. 8, comma 13, D.L. n. 16/ ai sensi del quale: sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati è dovuta un imposta di bollo proporzionale, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. L imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute e emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Secondo la nota 3-ter, la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L interpretazione non potrà tuttavia prescindere dalla ricerca di uno schema concettuale di riferimento, nonostante le ambiguità derivanti dall incoerente collocazione dell imposta rispetto ai suoi presupposti sostanziali. Sul piano tecnico tributario, la prima questione da risolvere verte sull esistenza o meno di un soggetto passivo. Rileva al riguardo che, pur essendo il tributo in esame sostanzialmente di tipo patrimoniale, il suo formale ancoramento ad un presupposto cartolare precluderebbe l individuazione di un soggetto nei cui confronti sorga ex lege l obbligazione tributaria. Per tale motivo, la tendenziale complementarietà rispetto all imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero di cui sono soggetti passivi le persone fisiche residenti in Italia - non consentirebbe comunque di pervenire a conclusioni univoche, nonostante che l indeterminatezza della formulazione legislativa agevolerebbe interpretazioni tendenti a razionalizzarla. In generale, vi sono evidenti motivi sistematici ed equitativi per i quali il tributo sulla ricchezza finanziaria dovrebbe gravare, al pari di quello sulle attività finanziarie 10

12 estere, sul soggetto titolare del patrimonio mobiliare al quale è commisurato: condividendo i due tributi il medesimo presupposto sostanziale, non dovrebbero sussistere discriminazioni fondate sul luogo in cui il patrimonio è situato ovvero sul diritto che ne qualifica la titolarità. In tale prospettiva, il soggetto inciso del tributo cartolare dovrebbe essere chiunque riceva la comunicazione nella qualità di cliente del soggetto da cui questa promani. Tuttavia, essendo il presupposto formale comunque costituito dalla comunicazione spedita (o presunta tale) alla clientela senza che a tal fine rilevi in maniera specifica il rapporto giuridico tra chi la spedisca e chi la riceva -, non solo appare inevitabile individuare il soggetto obbligato al pagamento dell imposta in colui che la emette, ma è anche poco agevole rintracciare il presupposto della sua traslazione sugli investitori, quando questa non scaturisca dalle clausole negoziali che disciplinano il rapporto. Al riguardo, una razionalizzazione della disciplina richiederebbe un apposito intervento normativo, quanto meno in sede attuativa, che dovrebbe auspicabilmente anche specificare la spettanza del diritto di rivalsa nei riguardi del cliente ed individuarne le modalità di esercizio da parte dell intermediario o emittente nei rapporti inidonei a procurare la necessaria provvista di liquidità. I prodromi di un intervento in tal senso sembrano comunque contenuti nel comma 3-bis dell art. 19 del Decreto Salva Italia, introdotto dal D.L. n. 16/2012, che, sia pure per le sole comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere al 31 dicembre 2011, stabilisce la possibilità per l intermediario di effettuare i necessari disinvestimenti in caso di mancata provvista da parte del cliente, con ciò implicando indirettamente che l imposta sia dovuta dall intermediario e che una provvista ci debba essere, sia pure attraverso forme di incerta individuazione. 11

13 Tale indirizzo trova peraltro un ulteriore indiretta conferma nel comma 7 dell art. 19, che stabilisce lo scomputo dell imposta di bollo eventualmente pagata da quella di bollo speciale relativa alle attività scudate ancora segretate: il fatto che quest ultimo tributo sia espressamente posto a carico del cliente dal successivo comma 8 dovrebbe infatti implicare che anche il bollo ordinario, in quanto accreditabile all imposta speciale, debba incidere il cliente. Ciò detto, la clientela rileva comunque quale elemento costitutivo del presupposto, dovendo essere assoggettate al tributo le sole comunicazioni ad essa destinate. Al fine di delimitarne la nozione, secondo quanto già detto a proposito dell imposta di bollo sugli estratti conto, dovrebbero trovare applicazione i chiarimenti forniti dall Agenzia delle entrate nella Circolare n. 40/E del 2011, in materia di imposta bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli a sensi del D.L. n. 98/2011. Secondo l orientamento ministeriale, Per la nozione di cliente si rinvia alla definizione contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d Italia del 29 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 210 del 10 settembre A titolo esemplificativo, non rientrano nella nozione di cliente, le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, ecc. ; non sono, invece, soggetti all imposta di cui all articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa le comunicazioni che gli intermediari finanziari inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Il provvedimento della Banca d Italia (alla nota 1 del par. 3, sez. I) completa l elencazione dei soggetti che non costituiscono clientela riportata a titolo esemplificativo dalla Circolare n. 40/E ricomprendendovi: le imprese di assicurazione; le imprese di investimento; gli OICR (fondi comuni e SICAV); le SGR; le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i fondi pensione; le Poste Italiane; la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolga attività di intermediazione finanziaria; le società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell intermediario; le società che controllano l intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo. Quest ultima fattispecie appare comunque suscettibile di estendersi a tutti i casi (non contemplati dal provvedimento della Banca d Italia perché estranei al suo ambito applicativo) nei quali, ai fini dell applicazione del tributo, rilevi la posizione di un emittente che non 12

14 sia anche un intermediario; in tale evenienza, non costituirebbero clientela le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo rispetto all emittente, per i prodotti finanziari che derivino da rapporti con quest ultimo intrattenuti (ciò consentirebbe di escludere dall applicazione dell imposta, ad es., i finanziamenti infragruppo, che secondo quanto si dirà infra potrebbero essere altrimenti ricompresi nel novero dei prodotti finanziari). Ancorché il citato provvedimento (in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) sia indirizzato solo alle banche, agli intermediari finanziari e alle Poste Italiane, essendo l elencazione dei soggetti che non costituiscono clientela rivolta ad individuare operatori che effettuano gli investimenti professionalmente, operatori professionali che restano tali chiunque sia il destinatario dei loro investimenti, sembra ragionevole concludere che il rinvio stabilito dalla Circolare n. 40/E possa valere anche nel caso di rapporti intrattenuti da intermediari (quali le imprese di assicurazione) diversi da quelli sottoposti alla regolamentazione della Banca d Italia. D altra parte, tale estensione appare idonea a conseguire la probabile finalità della limitazione soggettiva dell imposta ai rapporti con la clientela, di evitare doppie tassazioni della medesima ricchezza finanziaria. Essendo l esclusione dal prelievo limitata agli anzidetti investitori istituzionali, devono ritenersi compresi nell ambito applicativo del bollo anche gli investimenti in prodotti finanziari posti in essere da imprese, anche se costituite in forma societaria, ed enti non commerciali. Tale circostanza non appare razionale sotto il profilo sistematico, atteso che: diversamente dalle persone fisiche, i predetti soggetti risulterebbero sottoposti a prelievi di natura patrimoniale solo su una parte del loro patrimonio, con un forte incentivo a rivolgere i propri investimenti verso forme sottratte alla tassazione patrimoniale (ai sensi del comma 18 del medesimo art. 19, ad es., l imposta sulle attività finanziarie detenute all estero colpisce le sole persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ); 13

15 potrebbe determinare fenomeni di applicazione a cascata del prelievo, specie nel caso delle società commerciali, le cui fonti di provvista potrebbero a loro volta configurarsi come prodotti finanziari. D altra parte, se qualunque forma di investimento dei soci presso le società fosse attratta all ambito dei prodotti finanziari, l interposizione di soggetti societari risulterebbe inidonea al perseguimento di abusi. Il prelievo colpirebbe altresì i soggetti esclusi da IRES, quelli esenti che perseguono scopi mutualistici, quelli non commerciali e persino quelli privi di finalità lucrativa ad eccezione delle ONLUS, per le quali dovrebbe restare applicabile l esenzione prevista all art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642 cit. Il tributo colpirebbe infine (salvo quanto si dirà al par. 2.3) anche i patrimoni mobiliari investiti in Italia della clientela non residente, nei limiti ed alle condizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni sul patrimonio eventualmente applicabili. Un altro aspetto meritevole di attenzione attiene alla relazione che deve esistere tra gli asset finanziari e il cliente. Al riguardo va evidenziato che, pur trattandosi di un tributo cartolare, farne dipendere l applicazione dalla sussistenza o meno della qualità di cliente, senza meglio precisare quale relazione col patrimonio rilevi e quale non rilevi, può comportare in primo luogo il rischio che si colpiscano situazioni nelle quali la titolarità del patrimonio non ha natura sostanziale ma piuttosto accede ad una prestazione di servizi resa dal titolare formale a quello effettivo. E il caso, ad esempio, delle società fiduciarie, che pur non essendo economicamente proprietarie dei prodotti cui la comunicazione si riferisce non risultano ricomprese tra i soggetti espressamente esclusi dalla nozione di clientela individuata dalla Banca d Italia. Si pone quindi il problema se le fiduciarie siano da considerare trasparenti ai fini del prelievo ovvero siano esse stesse deputate alla sua applicazione nei confronti del fiduciante, sul presupposto che l intestazione fiduciaria costituisca un prodotto finanziario (in questo caso, nel rapporto con l emittente o intermediario finale non sarebbero configurabili come clientela ). Ciò, 14

16 soprattutto, tenuto conto che la novella non riproduce la disposizione contenuta nella vecchia nota 3-bis (cfr., supra, il par. 1), che si esprimeva nel senso della totale trasparenza della fiduciaria rispetto al titolare economico del rapporto. In tale contesto si segnala l indirizzo, assunto dall Assofiduciaria in una lettera circolare del 16 gennaio 2011, in base al quale le fiduciarie, non essendo tenute agli obblighi di rendicontazione ex art. 119 TUB, applicherebbero direttamente il tributo per le sole comunicazioni alla clientela relative a rapporti intrattenuti con intermediari esteri (ciò sul presupposto che le attività detenute tramite una società fiduciaria residente, anche se depositate all estero, debbano qualificarsi come italiane, secondo la disciplina del monitoraggio di cui al D.L. n. 167/1990, ed essere pertanto soggette all imposta di bollo ex comma 2-ter). Negli altri casi, il loro intervento sarebbe invece trasparente, nel senso che ai fini dell applicazione dell imposta rileverebbe lo status, di clientela o meno, del fiduciante; pertanto, le fiduciarie subirebbero per conto dei fiducianti l applicazione dell imposta di cui al comma 2-ter dell art. 13 della Tariffa sulle comunicazioni inviate da parte di intermediari residenti (oltre che quella di cui al comma 2-bis, relativamente agli estratti conto ricevuti), traslandone successivamente l onere sulla base delle clausole del mandato. Anche in questo caso, come del resto per la maggior parte delle questioni dubbie, sarebbe auspicabile una conferma esplicita da parte dell Agenzia delle entrate. Vi è, inoltre, che la titolarità di un valore mobiliare, sia pure fondata sul diritto di proprietà (con le connesse facoltà di disposizione e di apprensione dei frutti), potrebbe derivare da un rapporto di garanzia ovvero di prestito: in entrambi i casi, la titolarità del bene acquisibile con la semplice traditio, se al portatore - non esprime una ricchezza patrimoniale, essendo il diritto controbilanciato dall obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis et qualitatis. Più in generale, poiché la comunicazione rilevante ai fini del bollo è quella che attiene a prodotti finanziari di pertinenza di un cliente, e non già ad un 15

17 qualificato rapporto che li riguardi, ed essendo la comunicazione un atto unilaterale non necessariamente ricettizio (del resto, la presunzione è di invio ma non anche di ricezione), si corre il rischio che ogni esemplare di comunicazione da chiunque emesso nei riguardi di un cliente venga autonomamente considerato soggetto al tributo, ancorché riferito agli stessi prodotti e strumenti, oppure quello, opposto, che in difetto di intermediario e di comunicazione (si pensi all ipotesi in cui la partecipazione ad un OICR sia cartolarizzata in un certificato fisico al portatore) il tributo non sia tecnicamente applicabile senza ipotizzare il coinvolgimento dell emittente. Ciò in quanto, rispetto alla precedente disciplina, lo spostamento del presupposto dal contenitore (il deposito) al contenuto (i prodotti e gli strumenti finanziari) non consentirebbe di individuare quale rapporto, sia con il patrimonio sia con l intermediario, qualifichi la comunicazione ai fini dell applicazione del tributo. Occorrerebbe, quindi, individuare quanto meno un criterio selettivo del rapporto. Per il momento, sembra comunque che la doverosa applicazione dell imposta di bollo in base ai principi propri del tributo, che è dovuto su atti, documenti e registri, debba essere quanto meno mitigata dalla finalità di evitare doppie tassazioni dello stesso prodotto finanziario. Pertanto, fatta salva tale necessaria attenuazione, in via di principio l imposta dovrebbe considerarsi applicabile su ogni esemplare di documento riepilogativo concernente prodotti finanziari, ancorchè riferibile ad una pluralità di rapporti aventi la medesima intestazione, che sia annuale oppure (ove previsto dalla legge o pattuito con il cliente) infrannuale. Del resto, nemmeno il tributo che colpisce le attività estere specifica quale relazione giuridica minima debba intercorrere tra il patrimonio mobiliare ed il soggetto passivo, applicandosi l imposta sul valore delle attività finanziarie estere nei riguardi del loro detentore ( 4 ). 4 Il concetto di detenzione è stato interpretato, ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale estero (cfr. il D.L. n. 167/1990), in maniera ampia, per ricomprendervi anche ipotesi di semplice disponibilità di un conto all estero nella veste di fiduciario o di semplice mandatario (cfr. Cassazione, sezione civile, n del 2003). 16

18 Per ambedue i tributi, quindi, si manifesta l esigenza di una migliore individuazione della relazione con il bene mobiliare su cui si incardina il presupposto impositivo. In particolare è insoddisfacente, nel campo mobiliare, il concetto di detenzione di una attività finanziaria perché, in difetto di materialità dell oggetto del diritto e di un sistema di pubblicità legale (come, invece, normalmente avviene nel campo immobiliare), sussiste un elevata probabilità di tassazioni anomale e scollegate rispetto all effettiva capacità contributiva. Un ulteriore area di incertezza attiene alla natura del rapporto che deve esistere tra intermediari e clienti perché le comunicazioni tra di essi intercorrenti rilevino ai fini del bollo. La natura periodica del prelievo, testimoniata dalla sua applicazione pro rata temporis, sembra escludere la possibile rilevanza di interventi degli intermediari che si risolvano nel collocamento dei prodotti finanziari in assenza di un rapporto stabile nel quale questi siano comunque inseriti. In difetto dell intervento qualificato di un intermediario, l unico rapporto rilevante ai fini del bollo che riguardi i prodotti finanziari potrebbe essere quello intercorrente tra il cliente e l emittente, a meno di non voler escludere dall ambito applicativo del bollo i rapporti che non coinvolgano, quale intermediario o emittente, un operatore professionale qualificato. Per le quote di S.r.l. o per i finanziamenti soci, ad esempio, in assenza di rapporti stabili con alcun intermediario si potrebbe ipotizzare che il prelievo debba essere effettuato dalla stessa società. E evidente, comunque, che si tratta di questione delicata e rilevante, per la quale si auspica un chiarimento ufficiale. Particolari problemi potrebbero manifestarsi quando due o più intermediari intervengano in relazione allo stesso prodotto, in qualità di mandatari del cliente o dell emittente. E il caso, ad esempio, delle polizze assicurative intermediate da un soggetto abilitato all intermediazione assicurativa ( SAIA ) ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB (adottato con Delibera n del 29 gennaio 2007 e aggiornato con Delibera n del 3 dicembre 2010). In tale ipotesi, infatti, 17

19 potrebbe verificarsi che, oltre alla comunicazione inviata direttamente al cliente dalla compagnia assicurativa, nell ambito del contratto di consulenza stipulato con il cliente venga effettuata anche una comunicazione dal SAIA, con la quale venga rappresentata la composizione del complessivo portafoglio assicurativo. Dovendo evitarsi una duplicazione del prelievo sulla medesima ricchezza finanziaria, è necessario che per questi casi si adottino soluzioni pragmatiche, come quella di prevedere che l imposta sia dovuta dal soggetto in rapporto diretto col cliente, anche perché più facilitato nel reperimento della provvista o comunque abilitato (anche su basi negoziali) ad effettuare disinvestimenti o ad attingere a conti del cliente altrimenti disponibili. Un eccezione a tale indirizzo dovrebbe essere prevista per le polizze assicurative che costituiscono prodotti finanziari, per le quali (come si vedrà al par. 2.5), anche in presenza di rapporti stabili con i clienti, gli intermediari non sarebbero nelle condizioni di effettuare disinvestimenti né talora di conoscere il valore sul quale applicare l imposta annuale. Non si comprende, infine, quale valore attribuire, ai fini dell imposta di bollo sulle comunicazioni, alle norme del D.P.R. sul bollo che prevedono la nullità assoluta, anche tra le parti, di qualunque pattuizione contraria alle disposizioni del decreto, compresa quella che imputi l imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente (art. 23), e di quelle che prevedono la responsabilità solidale per il pagamento dell imposta e delle sanzioni non solo delle parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano l atto, ma anche di coloro che ne fanno uso (art. 22). 2.2 L oggetto del prelievo In base al tenore letterale, l elemento oggettivo della fattispecie disciplinata dal comma 2-ter è formalmente costituito dalle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari. L invio presuntivo di tali comunicazioni (almeno una volta 18

20 l anno, anche in assenza di uno specifico obbligo) e la natura evidentemente periodica del prelievo (secondo quanto emerge da numerosi passaggi della nota 3-ter, primo fra tutti il proporzionamento dell imposta al periodo rendicontato), fanno per converso ritenere che, in concreto, l oggetto del prelievo sia costituito da rapporti continuativi relativi a prodotti finanziari, effettivamente o potenzialmente suscettibili di generare comunicazioni, intrattenuti con emittenti o intermediari. Non, quindi, rapporti occasionali o saltuari, né manifestazioni istantanee o occasionali di ricchezza. L applicazione proporzionale del tributo testimonia tuttavia che il suo presupposto economico risiede, in termini di capacità contributiva, nella disponibilità di un patrimonio ( 5 ), piuttosto che nel servizio nel quale possa concretizzarsi il rapporto relativo ai prodotti finanziari. E importante che tale circostanza venga tenuta a mente quando ci si confronta con le problematiche interpretative sollevate dal Provvedimento, specie per i casi in cui sulla stessa ricchezza finanziaria coesista una pluralità di rapporti (ad esempio, con un emittente e con un intermediario). In relazione a tale presupposto economico dell imposta, si ritiene che le comunicazioni da considerare rilevanti ai fini di che trattasi siano solo quelle che hanno ad oggetto l entità delle operazioni di investimento/disinvestimento in un certo periodo e/o la valutazione delle consistenze di fine periodo. Deve cioè trattarsi di rendiconti o comunque di attestazioni attinenti al valore del patrimonio sottostante al rapporto. L asserita natura periodica del prelievo deporrebbe inoltre nel senso che non solo, secondo quanto detto in precedenza, i rapporti sottostanti debbano essere continuativi, ma anche le comunicazioni debbano riferirsi alle vicende patrimoniali di un determinato periodo. Il tipo di comunicazione da tassare in concreto dipenderà comunque dal tipo di rapporto. Per le banche e gli intermediari finanziari di cui all art. 115 del TUB, 5 Cfr., al riguardo, il documento illustrativo Manovra dicembre 2011, pubblicato sul sito del Ministero dell economia e delle finanze, che riconduce tale imposta nell ambito della Tassazione patrimoniale dei valori mobiliari. 19

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