OGGETTO: Estratti conto delle carte di credito. Imposta di bollo.
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1 RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 novembre 2005 OGGETTO: Estratti conto delle carte di credito. Imposta di bollo. Da più parti è stato chiesto qual è il corretto trattamento fiscale, ai fini dell imposta di bollo, degli estratti conto delle carte di credito. In particolare è stata rappresentata l ipotesi di una società che, autorizzata dalla Banca d Italia a trasformarsi da intermediario finanziario in banca, è iscritta a decorrere dal 1/9/2002 all albo delle banche e provvede, nell ambito della propria attività, all emissione e gestione di carte di credito. Gli importi risultanti dagli estratti conto di tali carte di credito sono addebitati su conti correnti intrattenuti dai titolari delle carte presso altre banche. L articolo 13 della tariffa, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con D.M. 20 agosto 1992, ai commi 2 e 2-bis prevede, per gli estratti conto, criteri d applicazione dell imposta differenziati in relazione alla circostanza che l estratto si riferisca o meno ad un conto corrente bancario o postale di corrispondenza. In particolare il comma 2-bis prevede l imposta di bollo nella misura di 22,80 (o di 49,20 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) per Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale.
2 La relativa nota 3-ter specifica che L imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell Ente Poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito titoli, indicati nell articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. Dalle richiamate disposizioni si evince che l imposta di bollo è dovuta nella misura forfetaria ( 22,80 o 55,72) solo in presenza di un rapporto di conto corrente tra una banca (o ufficio postale) e un cliente e che l importo stabilito in misura forfetaria sostituisce l imposta di bollo dovuta sui singoli documenti indicati nella nota 3-ter. Che il legislatore abbia inteso stabilire un trattamento specifico soltanto per i conti correnti intrattenuti con le banche, e attualmente anche con le Poste spa, si desume chiaramente dalla formulazione dell articolo 13, comma 2-bis. Tale comma prevede, infatti, l imposta di bollo fin dall origine per gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario). Il rinvio agli estratti conto dell articolo 119 fa intendere che il trattamento di cui al comma 2-bis citato è applicabile esclusivamente ai rapporti regolati in conto corrente per i quali l estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile (art. 119, comma 2 del Testo unico bancario). Del resto, il comma 2-bis stabilisce la misura forfetaria dell imposta di bollo con riferimento alla stessa periodicità - annuale, semestrale, trimestrale e mensile del citato articolo 119. Anche dalla relazione al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) che ha introdotto il comma 2-bis in argomento risulta che la norma è rivolta a razionalizzare e semplificare la tassa di bollo sugli atti posti in essere dalle banche con la clientela, concernenti la gestione dei conti correnti. ed inoltre dispone che la tassa sull estratto conto sostituisca ogni altro tipo di bollo, lasciando chiaramente intendere che l imposta di bollo
3 in misura forfetaria, pari a 22,80 o 49,20 è dovuta solo per gli estratti di conto corrente bancario. In pratica, il legislatore ha concentrato il prelievo dell imposta di bollo sullo specifico documento bancario che è l estratto del conto corrente di corrispondenza (articolo 13, comma 2-bis), esentando, nel contempo, tutti gli altri documenti, richiamati nella nota 3-ter, purché relativi a rapporti regolati mediante il menzionato conto corrente. Sono esenti, in particolare, in quanto regolati su conto corrente bancario: i contratti relativi alle operazioni bancarie e finanziarie e i contratti di credito al consumo (art. 2, nota 2- bis tariffa parte prima); gli assegni (art. 9 tariffa parte prima); le quietanze, le note, i conti e le fatture (art. 13, comma 1 della tariffa parte prima); i documenti di addebitamento/accreditamento e gli estratti conto (art. 13, comma 2 della tariffa parte prima); le ricevute (art. 14 tariffa parte prima); in generale, tutti i documenti che afferiscono il rapporto di conto corrente. L inserimento tra gli atti esenti degli estratti conto di cui all articolo 13, comma 2, deve quindi intendersi limitato al solo estratto di conto corrente bancario di corrispondenza (articolo 13, comma 2-bis della tariffa), e non anche ad altri estratti conto (articolo 13, comma 2 della tariffa) relativi a rapporti di natura diversa come può essere l emissione e la gestione delle carte di credito. L imposta di bollo prevista dall articolo 13, comma 2-bis della tariffa ( 22,80 o 49,20), si applica di conseguenza solo agli estratti di conto corrente bancario e non a tutte le comunicazioni periodiche inviate alla clientela ai sensi dell art. 119 del d.lgs. n. 385 del Il caso prospettato - estratti conto delle carte di credito inviati ai clienti - non rientra nella fattispecie prima esaminata di cui all articolo 13, comma 2-bis, poiché tra il soggetto che emette la carta di credito e il cliente che la detiene non
4 intercorre rapporto di conto corrente. Infatti, la Banca emittente la carta di credito invia al cliente le comunicazioni con l indicazione delle somme, relative a transazioni eseguite con la carta di credito, successivamente addebitate sul conto corrente che il cliente intrattiene con un altra banca. Tali comunicazioni, comunque denominate, rientrano invece nell ambito di applicazione dell articolo 13, comma 2, della tariffa, che prevede l imposta di bollo nella misura di 1,81 per ogni esemplare per: Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell accreditamento o dell addebitamento e relativi benestari quando la somma supera 77,47. Concludendo, il trattamento ai fini dell imposta di bollo nelle diverse ipotesi è il seguente: 1. se la carta di credito è emessa da una banca e gli importi indicati nei relativi estratti sono addebitati su un conto corrente intrattenuto dal titolare della carta con un altra banca, per l estratto conto della carta di credito è dovuta l imposta di bollo ai sensi dell articolo 13, comma 2 della tariffa ( 1,81). Ovviamente per l estratto di conto corrente bancario o postale è comunque dovuta l imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis dello stesso articolo ( 22,80 o 49,20); 2. se la carta di credito è emessa da un intermediario finanziario e gli importi indicati nei relativi estratti sono addebitati su un conto corrente bancario o postale, come nell ipotesi precedente, per l estratto conto della carta di credito l imposta è dovuta ai sensi dell articolo 13, comma 2 della tariffa, mentre per l estratto di conto corrente bancario o postale l imposta è dovuta ai sensi del successivo comma 2-bis dello stesso articolo; 3. se la carta di credito è emessa da una banca e gli importi indicati nei relativi estratti sono addebitati sul conto corrente intrattenuto dal titolare della carta con la stessa banca, non è dovuta l imposta sull estratto conto della carta di credito poiché l imposta corrisposta per l estratto di conto
5 corrente bancario (c.d. maxi bollo) ai sensi dell articolo 13, comma 2-bis, la sostituisce.
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