PRESENTAZIONE UMBERTO LEANZA

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1 UMBERTO LEANZA Come noto, la c.d. legge Pinto, originata dalla necessità di adottare misure per l accelerazione dei giudizi, contiene la previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nonché la modifica dell articolo 375 del codice di procedura civile. Quando nel 2001 la legge Pinto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è sorta nell ambiente degli addetti ai lavori la preoccupazione che la giurisprudenza delle Corti di appello e della Corte di cassazione fosse, per quanto possibile, analoga o non dissimile rispetto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo. Ciò, onde evitare che le parti del procedimento relativo all equa riparazione nei casi di violazione del termine ragionevole del processo, insoddisfatte dei risultati ottenuti innanzi ai giudici nazionali, ricorressero alla Corte europea dei diritti dell uomo, vanificando in tal modo lo scopo per il quale la legge Pinto era stata adottata. Per facilitare, se non l identità, almeno la corrispondenza di contenuti tra giurisprudenza nazionale e giurisprudenza europea, relative ai termini ragionevoli del processo ed alla determinazione di equa riparazione nei casi di loro violazione, nella mia qualità di allora Capo del Servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri ho fatto acquistare dal Ministero un adeguato numero di copie del testo di Michele De Salvia, allora Cancelliere della Corte europea. Il volume, intitolato Linee-guida della giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei diritti dell uomo, è stato distribuito tra le Corti di appello italiane, con il precipuo scopo di aggiornare l informazione dei nostri giudici sulla materia ed evitare così eccessive discrasie tra giurisprudenza italiana ed europea. Io stesso mi sono recato in visita presso i Presidenti della prima Sezione della Corte di cassazione e della Corte di appello di Roma per consegnare loro le copie del volume di De Salvia, illustrando le ragioni e i fini dell operazione. Nelle pieghe della ricerca che oggi presentiamo, il lettore verrà a conoscenza degli scarsi risultati ottenuti allora dalla mia iniziativa sul piano pratico. Questo precedente, tuttavia, mi ha indotto ad offrirmi come coordinatore della ricerca sulla ragionevole durata del processo in Europa, deliberata dal Comitato dei diritti umani della Società italiana per l organizzazione internazionale (SIOI) e condotta negli anni ; ricerca che oggi presentiamo al termine di una lunga elaborazione che ha impegnato oltre al

2 X PRESENTAZIONE sottoscritto, le dottoresse Silvia Angioi e Francesca Raimondi, come curatrici, e i dottori Alessandra Citati, Simone Grillo, Sabrina Vannuccini e Valentina Zambrano. Ma procediamo con ordine. La costituzione di un gruppo di ricercatori, chiamato ad approfondire tematiche connesse alla Convenzione europea dei diritti umani e alla giurisprudenza della Corte europea, è nata dall iniziativa di alcuni giovani ricercatori. Il Comitato dei diritti umani, accedendo a tale richiesta, ha proposto di analizzare la legge Pinto, nei suoi meriti e nei suoi inconvenienti. E stato dunque deliberato di costituire un gruppo di giovani ricercatori per esaminare nel dettaglio il tema relativo all applicazione della legge Pinto da parte delle Corti di appello e di cassazione italiane ed al rapporto / confronto tra la giurisprudenza nazionale e quella della Corte europea di Strasburgo. E stato altresì deciso di individuare ulteriori tematiche nel caso in cui il numero dei ricercatori selezionato fosse risultato troppo elevato. Si è proceduto così, mediante pubblicazione sul sito della SIOI, alla diffusione dell iniziativa alla quale sono stati invitati a partecipare giovani laureati successivamente al 1 gennaio 2000 ed in possesso di laurea specialistica con votazione finale pari a 110 e lode o 110/110. Tra le diciotto candidature pervenute, sono stati selezionati otto candidati in possesso dei requisiti richiesti. Si è poi deciso di integrare il nascente gruppo di lavoro con sette ricercatori che, come detto in precedenza, si erano fatti promotori dell iniziativa. Preso atto che il nascente gruppo di ricerca aveva raggiunto il numero totale di quindici unità, si è ravvisata l opportunità di suddividere i partecipanti alla ricerca in due gruppi di lavoro, il primo con base a Roma, il secondo con base a Napoli. Al primo gruppo, posto sotto la mia supervisione, è stato assegnato il tema della legge Pinto; al secondo gruppo, posto sotto la guida del Professor Giancarlo Guarino, è stato assegnato il tema del Protocollo n. 14 alla CEDU. Il gruppo di Roma ha studiato la legge Pinto da me coordinato e coadiuvato dalle dottoresse Silvia Angioi e Francesca Raimondi, entrambe specialiste in materia di diritti umani. In origine esso è risultato costituito da sette componenti. Nel corso della ricerca hanno però abbandonato il gruppo, per ragioni dipendenti da impegni lavorativi, tre giovani. I rimanenti quattro ricercatori hanno condotto a termine con soddisfacente impegno il lavoro inerente alle cause ed agli effetti della legge Pinto ed alle prospettive di riforma del relativo procedimento nel sistema giudiziario italiano. Obiettivo dichiarato della ricerca è stato elaborare uno studio d insieme sulla legge Pinto, in una prospettiva quanto più possibile ampia ed articola-

3 XI ta e, in particolare, concentrare l analisi su tre aspetti tra loro strettamente correlati: i problemi applicativi della legge Pinto, i rapporti tra giurisprudenza italiana e giurisprudenza europea e un indagine comparativa tra legislazione statale e leggi similari presenti in altri ordinamenti degli Stati membri della CEDU. Conseguentemente, il lavoro di ricerca è proceduto in due fasi distinte. In un primo momento l attività di ricerca è stata incentrata sullo studio della legge Pinto, premessa indispensabile per ulteriori approfondimenti in materia. Al termine di questa prima fase di ricerca comune, si è deciso di dividere i ricercatori in due distinti sotto-gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali sono stati affidati compiti specifici. In particolare, il primo sotto-gruppo, guidato dalla dottoressa Angioi, è stato impegnato nel lavoro di ricostruzione e di analisi della giurisprudenza italiana e della Corte europea dei diritti umani in materia di applicazione della legge Pinto e in ordine ad altri profili di carattere generale, tra i quali specialmente il rispetto e l applicazione delle norme e dei principi connessi all equo processo, come definititi dagli articoli 6 e 13 della CEDU, e l esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all articolo 41 della CEDU. Il secondo sotto-gruppo, guidato dalla dottoressa Raimondi, è stato impegnato nell esame dei limiti della legge Pinto e delle eventuali prospettive di riforma, oltre che in un analisi comparata dell analoga legislazione di altri Stati membri del Consiglio d Europa e nello studio del progetto di legge sul c.d. processo breve per possibili collegamenti con la legge Pinto. Il gruppo di ricerca si è riunito in primo tempo con scadenze mensili, divenute bimestrali in un secondo tempo, per un totale complessivo di tredici riunioni. L individuazione di questa metodologia è stata giustificata, sia dall esigenza di favorire un lavoro di gruppo che potesse meglio stimolare il confronto e la condivisione degli obiettivi, sia dalla necessità di conferire al lavoro di ricerca una dimensione strutturata e complessa per un migliore raggiungimento dell obiettivo finale. Il lavoro, dopo un introduzione curata dalle dottoresse Silvia Angioi e Francesca Raimondi, risulta così strutturato. Una prima parte del lavoro, affidata alla stesura del dottor Simone Grillo, è intitolata La legge Pinto nell ordinamento italiano: problemi e prospettive. L analisi della legge Pinto ha consentito di porre l accento sulle problematiche emerse in fase di applicazione della legge e nelle fasi del procedimento, con particolare riferimento all ammontare dell indennizzo, ai tempi e ad ulteriori difficoltà di carattere procedurale, quali il c.d. effetto Pinto su Pinto, nonché sui limiti della legge stessa con riferimento ai procedimenti civile, penale ed amministrativo. In tale contesto, sono state ana-

4 XII PRESENTAZIONE lizzate le prospettive di riforma dello strumento normativo e, nello specifico, le bozze di legge relative al c.d. processo breve, in relazione alla riforma della legge Pinto. Una seconda parte, affidata alla stesura delle dottoresse Alessandra Citati e Valentina Zambrano, è intitolata Convergenze e divergenze tra giurisprudenza italiana ed europea in materia di ragionevole durata del processo e di diritto all equo indennizzo. Il contributo evidenzia l apporto dato dalla giurisprudenza, europea e nazionale, all evidenziazione dei limiti applicativi della legge Pinto. In particolare, sono ravvisabili due distinte fasi nell orientamento della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di quella delle Corti statali. In una prima fase, fino al 2004, emergono alcune problematiche relative al risarcimento del danno, compreso quello derivante dalla sola violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, all onere della prova, alla legittimazione passiva ed alla possibilità che sia riconosciuta l esistenza e la necessità di liquidazione del danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche. In una seconda fase, successiva al 2004, emerge invece con particolare evidenza il problema dell indennizzo nei suoi vari aspetti: il calcolo dell ammontare, il computo del periodo ai fini dell indennizzo e, soprattutto, il ritardo con cui le autorità italiane provvedono a versare l equo indennizzo. Una terza parte, affidata alla stesura della dottoressa Sabrina Vannuccini, è intitolata Soluzioni legislative accolte in alcuni ordinamenti nazionali in cui si registra l irragionevole durata del processo. Il contributo concentra l esame sulla legislazione in vigore in dieci Stati parte del sistema CE- DU, con l obiettivo di evidenziare quali siano le soluzioni legislative adottate per dare attuazione agli articoli 6 e 13 della CEDU. Tra gli Stati che presentano problemi di carattere strutturale analoghi a quelli dell Italia, può essere operata una distinzione tra quelli che hanno adottato misure interne nell ottica di affrontare il problema alla radice per ridurre i tempi del processo e quelli che invece hanno utilizzato il mero espediente del meccanismo riparatorio. Per gli Stati che presentano violazioni per così dire occasionali, l obiettivo è invece di verificare a quale tipologia di misure sia stata data preferenza al fine di ridurre i tempi del processo e di individuare meccanismi riparatori. Da ultimo, sempre in un ottica di analisi comparata, è stato analizzato l ulteriore aspetto degli effetti diretti delle sentenze della Corte europea con specifico riferimento alle sentenze che abbiano ad oggetto il diritto alla ragionevole durata del processo. In ragione della consistenza che il lavoro è andato assumendo, si è presa in considerazione l ipotesi di una pubblicazione non solo informatica delle ricerca, sul sito della SIOI. Pertanto, ottenuta l approvazione del Comitato dei diritti umani della SIOI, la Facoltà di Studi politici della seconda

5 XIII Università degli studi di Napoli, nel cui ambito il coordinatore della ricerca è titolare di una cattedra Jean Monnet, si è assunta l impegno di finanziare la pubblicazione della ricerca con la casa editrice Editoriale Scientifica di Napoli. Nel presentare la ricerca, mi ritengo soddisfatto dei risultati conseguiti. Le due curatrici ed i quattro ricercatori hanno pienamente risposto ai quesiti che, con la conduzione di questa ricerca, ci eravamo proposti di ottenere, dimostrandosi all altezza della situazione. Non resta all ordinamento italiano che adeguarsi a quanto richiesto dal Consiglio d Europa, sia sul piano legislativo sia su quello giudiziario. Ciò anche per porsi allo stesso livello di altri Stati membri della CEDU che hanno già risolto i problemi relativi all indagine che è stata svolta.

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