IL NUOVO ACCERTAMENTO FISCALE: RISCHI E RIMEDI
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- Bernadetta Palla
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1 IL NUOVO ACCERTAMENTO FISCALE: RISCHI E RIMEDI Dott.ssa Giovanna Castelli 1
2 PRINCIPALI NOVITÀ E MODIFICHE 1. AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI 2. INDAGINI BANCARIE 3. POTERI ATTRIBUITI AI COMUNI 4. MODIFICHE ALL ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE Dott.ssa Giovanna Castelli 2
3 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI (art. 29 DL 78/2010) Accelerazione del processo di riscossione mediante eliminazione della notifica della cartella di pagamento Avvisi di accertamento emessi dal 1 ottobre 2011 ai fini ii.dd, irap e iva relativi a periodi di imposta 2007 e successivi = TITOLI ESECUTIVI Dott.ssa Giovanna Castelli 3
4 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI (art. 29 DL 78/2010) Primo comma, lett. a) articolo 29 l avviso di accertamento emesso dall Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dell imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall articolo 15 del D.P.R. 602/73. Avviso di accertamento Provvedimento sanzioni collegate al tributo Dal sono sempre unificati Dott.ssa Giovanna Castelli 4
5 NON SONO INTERESSATI DAL NUOVO ACCERTAMENTO ESECUTIVO Imposta di registro Altri tributi indiretti Avvisi di irregolarità (art.36-bis e ter DPR 600/73 e art.54-bis DPR 633/72 Avvisi di liquidazione dell irpef sui redditi a tassazione separata senza obbligo di dichiarazione (art.17 comma 3 TUIR) N.B. Gli accertamenti a sensi art.37-bis DPR 600/73 (clausola antielusiva) non implicano l iscrizione a ruolo provvisoria. Le maggiori imposte accertate sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi dopo la sentenza di Primo Grado eventualmente sfavorevole Dott.ssa Giovanna Castelli 5
6 QUANDO DIVENTA ESECUTIVO IL NUOVO AVVISO DI ACCERTAMENTO? L accertamento diviene esecutivo dopo il 60 giorno successivo alla notifica. Decorsi ulteriori 30 giorni le somme accertate sono affidate al concessionario della riscossione per il recupero coattivo. Dott.ssa Giovanna Castelli 6
7 LA SOSPENSIONE AUTOMATICA DELL ESPROPRIAZIONE FORZATA Se il contribuente non paga l esecuzione forzata è sospesa di 180 giorni dall esecutività dell atto. L Agente della riscossione può comunque adottare le procedure di garanzia come le ipoteche, i pignoramenti presso terzi, i blocchi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, ed i fermi. La sospensione automatica è, infatti, limitata all espropriazione forzata e non si applica alle azioni cautelari. Inoltre non opera in caso di fondato pericolo per la riscossione delle somme accertate. Dott.ssa Giovanna Castelli 7
8 INADEMPIMENTO: MANCATO PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA AFFIDAMENTO AD EQUITALIA: ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI ALLA SCADENZA DELLA SOSPENSIONE AUTOMATICA (180 GIORNI) EQUITALIA PUO PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA DECADENZA DEL POTERE DI RISCOSSIONE ENTRO IL DEL 2 ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L ACCERTAMENTO E DIVENUTO DEFINITIVO Dott.ssa Giovanna Castelli 8
9 QUANTO COSTA NON PAGARE UN AVVISO ESECUTIVO NON IMPUGNATO NEI TERMINI? Se il contribuente non versa le imposte, gli interessi e le sanzioni entro 60 giorni dalla notifica dell avviso dovrà corrispondere un importo ben più rilevante in quanto maggiorato da sanzione amministrativa, interessi, aggio e rimborso delle spese relative alle procedure esecutive. L aggravio è pari al 40% circa Dott.ssa Giovanna Castelli 9
10 QUANTO COSTA NON PAGARE UN AVVISO ESECUTIVO NON IMPUGNATO NEI TERMINI? INFATTI: Sanzione amministrativa * Interessi di ritardata iscrizione a ruolo (4% annuo) Interessi di mora del 5,0243% dalla data di notificazione* Aggio per l Agente di riscossione*** Rimborso delle spese relative alle procedure esecutive * pari al 30% delle imposte non versate ** su lle imposte non su interessi e sanzioni *** pari al 9% degli importi non versati dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive Dott.ssa Giovanna Castelli 10
11 QUANTO OCCORRE VERSARE IN CASO DI IMPUGNAZIONE? In pendenza di ricorso il contribuente dovrà versare un terzo delle maggiori imposte e degli interessi entro i 60 giorni successivi alla notifica, salvo l ottenimento della sospensione della riscossione fino all emanazione della sentenza di Primo Grado Dott.ssa Giovanna Castelli 11
12 QUALE RIMEDIO? E consigliabile presentare, in calce al ricorso (laddove sussistano i presupposti: fumus boni iuris e danno grave ed irreparabile) istanza di sospensione giudiziale nonché costituirsi in giudizio presso la Commissione adita senza aspettare il termine dei 30 giorni in guisa da accorciare i tempi per la fissazione dell udienza. Va valutata anche l opportunità di presentare istanza di sospensione amministrativa. Dott.ssa Giovanna Castelli 12
13 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA Il contribuente può chiedere all Amministrazione Finanziaria la sospensione amministrativa dell atto. Con la RM 21 del è stato chiarito che il potere di sospendere la riscossione è strumentale a quello di annullamento e, quindi, implica una valutazione circa la fondatezza del presupposto impositivo. E, quindi, improbabile che l Amministrazione Finanziaria conceda la sospensione amministrativa in quanto a decidere è la stessa autorità fiscale che ha emesso l atto. Dott.ssa Giovanna Castelli 13
14 SOSPENSIONE GIUDIZIALE Se il contribuente chiede la sospensione al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. n. 546/92), lo stesso può sospendere il pagamento fino alla decisione. L istanza di sospensione a sensi comma 5-bis è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza. Poiché è frequente il caso in cui l ordinanza di sospensione non interviene nel breve lasso di tempo concesso dalla norma a causa degli endemici ritardi accumulati dalle Commissioni Tributarie, occorre valutare il rischio connesso all intempestività della sospensione. Dott.ssa Giovanna Castelli 14
15 SOSPENSIONE ESECUTIVA Può capitare che, sebbene l atto sia stato sospeso o annullato o definito, Equitalia non ne abbia tempestiva comunicazione da parte dell Amministrazione preposta. La Direttiva Equitalia 10/2010 prevede che il contribuente, onde evitare inique e dannose azioni esecutive, chieda direttamente agli agenti della riscossione l interruzione della fase esecutiva in caso di provvedimento di sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale o pagamento. Dott.ssa Giovanna Castelli 15
16 SOSPENSIONE AUTOMATICA dell esecuzione forzata AMMINISTRATIVA GIUDIZIALE ESECUTIVA 180 g. dall affidamento ad Equitalia Da richiedere all Agenzia delle entrate Da richiedere alla Commissione Tributaria Da richiedere ad Equitalia Dott.ssa Giovanna Castelli 16
17 COSA PUO FARE IL CONTRIBUENTE IN DIFFICOLTA FINANZIARIA? CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE In primo luogo occorre segnalare che la rateizzazione può essere chiesta solo dopo che il carico sia stato trasmesso all Agente alla riscossione con la nefasta conseguenza dell aggravio per il contribuente pari a circa il 40% (sanzioni, aggi, more) Dott.ssa Giovanna Castelli 17
18 LA RATEIZZAZIONE Le modalità della rateizzazione dipendono dalla entità del debito residuo, dalla natura giuridica del debitore (per importi fino ad non rileva la natura giuridica del debitore). Le rate che vengono concesse a seguito di semplice istanza motivata sono: Importi fino ad max 18 rate Importi da fino ad max 24 rate Importi da fino ad max 36 rate Dott.ssa Giovanna Castelli 18
19 PRESUPPOSTI PER LA RATEIZZAZIONE Per importi > di non è sufficiente un istanza motivata ma occorre dimostrare la temporanea situazione di difficoltà in relazione a: Isee Indice di liquidita * e indice Alfa** Negativi eventi straordinari * liquidità differita + liquidità corrente passivo corrente ** debito complessivo x 100 ricavi Dott.ssa Giovanna Castelli 19
20 PRESUPPOSTI PER LA RATEIZZAZIONE PERSONE FISICHE e IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN CONTABILITA SEMPLIFICATA Rapporto tra debito a ruolo e indice della situazione economica equivalente (Isee) o negativi eventi straordinari ALTRI SOGGETTI Rapporto tra mezzi finanziari e debiti finanziari a breve Indice di liquidità <1 e Indice Alfa > 3 o negativi eventi straordinari Dott.ssa Giovanna Castelli 20
21 QUANTE RATE? PERSONE FISICHE o DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITA SEMPLIFICATA ALTRI SOGGETTI Il numero delle rate dipende dalla classe ISEE (Direttiva DSR/NC/2008/017) Il numero delle rate mensili varia da 12 a 72 a seconda del valore dell indice Alfa (da 3 a 10) Dott.ssa Giovanna Castelli 21
22 RICORSO E RATEIZZAZIONE E possibile chiedere la rateizzazione delle somme riscuotibili in via provvisoria (con la citata maggiorazione per aggi, interessi e more). Anche in questo caso occorre considerare l aggravio di sanzioni, aggi ed interessi. Dott.ssa Giovanna Castelli 22
23 UNA SOLUZIONE DI RIPIEGO PER PAGARE E MORIRE C E SEMPRE TEMPO ALLUNGARE I TEMPI PRESENTANDO ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE Dott.ssa Giovanna Castelli 23
24 ACCERTAMENTO CON ADESIONE Sospensione dei termini per proporre ricorso all ufficio e per il pagamento delle somme nei 90 giorni successivi alla notifica. ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO Pagamento di quanto accordato. Le sanzioni sono ridotte Ricorso. In questo caso occorre fare attenzione alle dichiarazioni da far inserire all Agenzia delle entrate nel verbale di esito negativo evidenziando i motivi di opportunità che hanno indotto alla presentazione dell istanza ed alla assenza di qualsivoglia riconoscimento della legittimità della pretesa impositiva Dott.ssa Giovanna Castelli 24
25 RATEIZZAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE Anche il pagamento dell accertamento con adesione può essere rateizzato. E possibile ottenere la rateizzazione in un massimo di 8 rate trimestrali (12 per importi > ,69). Non è più richiesta la garanzia fideiussoria per importi > ad Se gli importi da versare devono essere pagati con il modello F24, il versamento delle somme dovute può avvenire per compensazione con eventuali crediti d imposta vantati. Dott.ssa Giovanna Castelli 25
26 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA RATEIZZAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE Il contribuente deve far pervenire all ufficio la quietanza della prima rata entro 10 giorni dal pagamento. Per le rate successive è tollerato il ritardo di un trimestre (con pagamento di interessi e sanzioni). Oltre tale lasso temporale si decade dal beneficio della rateizzazione e la riscossione prosegue attraverso l emissione e notifica di un atto di rideterminazione degli importi dovuti. Dott.ssa Giovanna Castelli 26
27 MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA Il tardivo pagamento delle rate successive alla prima implica il pagamento della mora da corrispondere entro la data di scadenza della rata successiva e degli interessi legali oltre alle sanzioni graduate in funzione del ritardo. Se il ritardo non viene sanato si ha la decadenza dalla rateizzazione con sanzioni applicate al debito residuo in misura doppia 60% in luogo del 30%. E possibile essere riammessi alla rateizzazione solo dimostrando un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà e a seguito di concessione di garanzie. Dott.ssa Giovanna Castelli 27
28 COSA SUCCEDE IN CASO DI OMESSO PAGAMENTO DELL ATTO? Se il contribuente non versa le imposte, gli interessi e le sanzioni è soggetto a Azioni esecutive Blocco delle compensazioni Blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione Dott.ssa Giovanna Castelli 28
29 DIVIETO DI COMPENSAZIONE Dal 1 gennaio 2011, non è più possibile il compensare crediti afferenti le imposte erariali in presenza di debiti della stessa natura, che risultino già scaduti, di importo superiore ad 1.500,00 (imposta più oneri accessori). Il divieto riguarda la compensazione orizzontale non opera invece per quella verticale. Non rientrano nel divieto di compensazione: - i ruoli emessi ma non ancora scaduti; - i ruoli aventi esecutorietà sospesa. Dott.ssa Giovanna Castelli 29
30 COME OPERA IL BLOCCO? Il contribuente prima di poter utilizzare il credito in compensazione deve provvedere ad estinguere l intero debito che risulti già scaduto ed iscritto a ruolo, anche mediante compensazione dello stesso attraverso il credito. Eventuali compensazioni fatte in divieto di tale blocco verranno punite con la sanzione pari al 50% dell importo indebitamente compensato. Dott.ssa Giovanna Castelli 30
31 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La PA prima di pagare somme superiori a Euro ,00 deve verificare presso il sistema informativo di Equitalia l eventuale sussistenza di morosità per importi almeno pari a questa cifra. Inadempimento mancato pagamento da parte del contribuente nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento Se l esito della verifica è positivo l ente pubblico sospende il pagamento per attendere l azione esecutiva di Equitalia, ovvero l eventuale pagamento da parte del beneficiario Dott.ssa Giovanna Castelli 31
32 IL BLOCCO DEI PAGAMENTI VALE ANCHE PER I NUOVI ACCERTAMENTI ESECUTIVI? L art. 48 bis DPR 602/73 recita se il beneficiario è inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento,.. La norma non è stata coordinata con la legge istitutiva del nuovo avviso di accertamento esecutivo. Una interpretazione letterale sembra escludere gli accertamenti esecutivi ma è prevedibile che il blocco venga applicato in relazione alla ratio legis che è quella di evitare pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori ad in presenza di inadempimento dell obbligo di versamento. Dott.ssa Giovanna Castelli 32
33 BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOSPENSIONE NEI CASI DI SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 19-BIS E 39 DPR 602/73), O GIUDIZIALE (ART. 47 D.LGS 546/92) IL CONTRIBUENTE NON È CONSIDERATO INADEMPIENTE RISULTA, QUINDI, SOSPESO ANCHE IL BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dott.ssa Giovanna Castelli 33
34 QUANDO L INADEMPIMENTO PU0 ESSERE VERIFICATO? Nel caso di cartelle esattoriali l inadempimento può essere verificato dopo 60 giorni dalla notifica. Nel caso di accertamento esecutivo la consegna ad Equitalia avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento Ne consegue che il blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione sia dilazionato di 30 giorni Dott.ssa Giovanna Castelli 34
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