RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE III TRANCHE

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1 Gara per la fornitura di energia elettrica ed.3 Prot. N.2418 del 18 Luglio 2013 RICHIESTE DI CHIARIMENTO E RELATIVE RISPOSTE III TRANCHE DOMANDA N. 1 L art. 8 comma n. 7 dello Schema di Convenzione prevede che Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia (con riferimento al solo lotto 1) o da Finlombarda qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n. 8/4680, l Amministrazione Contraente dia a Finlombarda medesima il mandato di pagamento. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a: - (con riferimento al Lotto 1) a 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura; - (con riferimento al Lotto 2) a 30 (trenta) giorni data ricezione fattura per tutti gli enti beneficiari del Lotto; - (con riferimento al Lotto 3) a 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per enti del sistema di cui all Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006 e a 30 (trenta) giorni data ricezione fattura per tutte le altre Amministrazioni contraenti. Pertanto, anche con riguardo a tali previsioni, si invita la Stazione Appaltante a modificare il suddetto articolo fermo restando l obbligo del Fornitore di adempiere agli obblighi derivanti dal bando e dai documenti di gara. La sopra citata clausola prevede, in ordine ai termini di pagamento del corrispettivo, la possibilità che possa essere applicata la normativa secondaria. Più precisamente si fa riferimento al termine di 60 giorni (data ricezione fattura) relativamente al lotto 1 ed agli enti del sistema di cui all Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006. Richiamiamo l attenzione sulla circostanza secondo la quale, il D. Lgs n. 231/02 e s.m.i. prevede il termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della fattura, per l effettuazione dei pagamenti. Chiediamo pertanto di voler modificare, cortesemente, tale clausola in conformità alla vigente normativa nazionale. RISPOSTA N. 1 Con riferimento al lotto n. 1, dedicato agli Enti del Servizio Sanitario regionale, si conferma quanto previsto nella documentazione di gara, ovvero il termine di pagamento a 60 giorni data ricezione fattura. Per il lotto n. 2 i tempi di pagamento sono confermati in 30 (trenta) giorni data ricezione fattura. Con riferimento al lotto n. 3 i tempi di pagamento sono fissati in 30 (trenta) giorni data ricezione fattura; l art. 8 comma 7, dello Schema di Convenzione deve intendersi sostituito dal seguente: Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia (con riferimento al solo lotto 1) o da Finlombarda qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n. 8/4680, l Amministrazione Contraente dia a Finlombarda medesima il mandato di pagamento. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a: - (con riferimento al Lotto 1) a 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura; - (con riferimento al Lotto 2) a 30 (trenta) giorni data ricezione fattura per tutti gli enti beneficiari del Lotto; - (con riferimento al Lotto 3) a 30 (trenta) giorni data ricezione fattura per tutti gli enti ed amministrazioni beneficiari del Lotto. Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati. Pagina 1 di 14

2 DOMANDA N. 2 L art. 9 comma n. 3 dello Schema di Convenzione prevede che Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a manlevare e tenere indenne ARCA nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. La scrivente chiede di voler eliminare tale disposizione alla luce delle peculiarità relative all oggetto dell affidamento. Si tratta, infatti, di fornitura di energia elettrica rispetto alla quale non vi è alcun rischio di cagionare danni a soggetti terzi. Conseguentemente non potrà essere previsto un obbligo di manleva in favore di ARCA e delle Amministrazioni Contraenti. Si chiede inoltre di voler cortesemente chiarire a quali diritti di privativa si riferisca la stazione appaltante. RISPOSTA N. 2 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara; trattasi di una clausola di tutela per le Amministrazioni ed Enti beneficiari della Convenzione, oltre che per ARCA, necessaria nella contrattualistica pubblica a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dalle prestazioni contrattuali che terzi possono avanzare in ordine alla eventuale paventata lesione di diritti soggettivi. DOMANDA N. 3 L art. 9 comma n. 6 dello Schema di Convenzione prevede che Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. Fermo restando che la scrivente contesta sin d ora la suesposta clausola, si chiede di voler cortesemente chiarire quali siano i presupposti che potrebbero giustificare la rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso. RISPOSTA N. 3 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara; l offerta del concorrente deve considerare che - nei limiti della prassi consolidata - le prestazioni contrattuali possono essere ostacolate, ritardate o rese più onerose sia per le prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso presso le Amministrazioni ed Enti beneficiari, sia per la concomitanza delle attività istituzionali dei predetti soggetti. DOMANDA N. 4 Con riferimento allo Schema di Convenzione: - l art. 14 comma n. 2 prevede che Per ogni giorno, non imputabile all Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla Pagina 2 di 14

3 presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ; - l art. 14 comma n. 4 prevede che Per ogni difformità e/o inattività e/o ritardo relativi al funzionamento del Call Center, di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, rispetto agli orari di funzionamento indicati nel predetto paragrafo 5.1, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale giornaliera pari a Euro 100,00 (cento/00) fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno ; - l art. 14 comma n. 9 prevede che Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all obbligo di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a corrispondere alle Amministrazioni Contraenti una penale pari ad un importo di Eurocent 0,05 per ogni kwh per il quale sia stata accertata l inadempienza. Le richiamate clausole sembrano non essere in linea con la normativa ad oggi in vigore e con la ratio concernente l istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza di inadempimenti, o ritardo nell adempimento, di espresse obbligazioni, previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara, non imputabili al fornitore e/o non dovute a caso fortuito e/o forza maggiore. Per tali ragioni le citate disposizioni appaiono troppo generiche in quanto subordinano il pagamento delle penali al parziale adempimento delle prestazioni contrattuali accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni. Per le ragioni sopra esposte, la scrivente chiede di voler eliminare tali clausole. RISPOSTA N. 4 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara; le penali contrattuali in esame sono previste nei casi di imputabilità delle cause dell inadempimento al Fornitore e, comunque, sono escluse per fatti imputabili all Amministrazione Contraente e/o ARCA, a forza maggiore o a caso fortuito, ovvero, laddove espressamente previsto, a grave ed accertata negligenza del Distributore Locale. Resta in ogni caso fermo che prima dell applicazione di qualsiasi penale, ARCA e/o le Amministrazioni ed Enti beneficiari - per quanto di rispettiva competenza - procederanno, in contraddittorio con il Fornitore, secondo quanto previsto al richiamato art. 14, comma 12, dello Schema di Convenzione (Constatato l inadempimento e/o ritardo, l Amministrazione Contraente e/o ARCA, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al Fornitore la contestazione e l applicazione delle rispettive penali; quest ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione). DOMANDA N. 5 L art. 14 comma n. 7 dello Schema di Convenzione prevede che In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico per la chiusura di ciascun reclamo (eliminazione della disfunzione), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale pari a Euro 30,00 (trenta/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. Il sopra citato articolo, probabilmente a causa di un refuso richiama un paragrafo (6.3 del Capitolato Tecnico) che in realtà non è previsto. Ad ogni modo, evidenziamo che, sulla base della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi di risposta ad una richiesta scritta di reclamo sono di 40 giorni solari decorrenti dalla data della segnalazione. Chiediamo pertanto la modifica di tale clausola. Pagina 3 di 14

4 RISPOSTA N. 5 Relativamente al riferimento al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico confermiamo che si tratta di un refuso; il riferimento deve intendersi al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico. Con riferimento ai tempi di chiusura dei reclami si conferma l allineamento alla Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV). Pertanto, relativamente ai tempi di chiusura del reclamo, il paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico ed ogni pertinente richiamo, risulta cosi modificato: Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s intenderà Chiuso ), ferma restando in ogni caso l applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie. Il Fornitore è tenuto ad inviare ad ARCA ciascuna comunicazione di contestazione ricevuta dall Amministrazione e la relativa risposta risolutiva dell addebito, indicando espressamente la data in cui è stato risolto il reclamo, entro 40 (quaranta) giorni solari dalla ricezione del reclamo. DOMANDA N. 6 L art. 14 comma 10 lettera a) paragrafo i. dello Schema di Convenzione stabilisce che in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico per la positiva chiusura di ciascun Reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00 (cento/00). Analogamente a quanto evidenziato rispetto all art. 14 comma 7, si evidenzia che il richiamo al Capitolato Tecnico appare essere un refuso. Inoltre, si chiede di voler fornire delucidazioni in merito al motivo per il quale si prevede l applicazione di una penale di importo differente rispetto ad una fattispecie identica a quella di cui all art.14 comma 7. RISPOSTA N. 6 Per il riferimento al paragrafo del Capitolato Tecnico si faccia riferimento alla risposta n. 5. Relativamente alla fattispecie disciplinata al comma 10, lettera a), paragrafo i), si evidenzia che non si tratta della stessa fattispecie disciplinata al comma 7. In questo caso, infatti, si fa riferimento alla penale da corrispondere in caso di ritardo nell invio ad ARCA della comunicazione di contestazione ricevuta e della relativa risposta risolutiva, con indicazione della data in cui è stato risolto il reclamo, che deve avvenire entro i tempi riportati alla precedente risposta n. 5. DOMANDA N. 7 L art. 14 comma n. 12 dello Schema di Convenzione prevede che Constatato l inadempimento e/o ritardo, l Amministrazione Contraente e/o ARCA, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al Fornitore la contestazione e l applicazione delle rispettive penali; quest ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell Amministrazione Contraente e/o di ARCA a giustificare l inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate. Il concorrente chiede di voler concedere un termine più ampio per l invio delle deduzioni, da parte del Fornitore, relativamente alla contestazione, dei pretesi inadempimenti, inviata dall Amministrazione Contraente. Ribadiamo, comunque, che occorrerà tenere in debita considerazione il termine previsto dal TIQV, in tema di risposta ai reclami. Pagina 4 di 14

5 RISPOSTA N. 7 Ritenuto congruo ed adeguato il termine previsto, si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. DOMANDA N. 8 L art. 14 comma n. 13 dello Schema di Convenzione prevede che Le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA potranno compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali, ovvero dall addebito di eventuali costi aggiuntivi a seguito dell acquisto dell energia elettrica da altro fornitore nelle ipotesi di cui alla presente Convenzione e al Capitolato Tecnico, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 15 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Chiediamo di voler modificare tale clausola, nella parte in cui prevede la possibilità di compensare il credito derivante dall applicazione delle penali con i debiti di cui al contratto di fornitura. L irrogazione delle penali dovrebbe infatti essere posta in essere solo a seguito di un effettivo e definitivo accertamento dell inadempimento o ritardo nell adempimento da parte del fornitore. Ad ogni modo si dovrebbe dar luogo ad una gestione separata delle penali rispetto alle prestazioni oggetto del contratto di fornitura. RISPOSTA N. 8 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara; l eventuale compensazione in esame, infatti, può essere posta in essere solo a seguito dell applicazione delle penali, quindi successivamente all effettivo e definitivo accertamento dell inadempimento anche a seguito dell istruttoria di cui al richiamato art. 14, comma 12, dello Schema di Convenzione. DOMANDA N. 9 L art. 14 comma n. 14 dello Schema di Convenzione prevede che Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARCA, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale della Convenzione (ottenuto moltiplicando il Quantitativo massimo contrattuale per il prezzo medio ponderato offerto), tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Si chiede conferma che la sommatoria delle penali applicate da ARCA e dalle Amministrazioni Contraenti non potrà eccedere il limite di cui all art. 298 comma n. 1 e art. 145 commi n. 3 e 9 DPR n. 207/2010. Inoltre, si coglie l occasione per chiedere di voler rimodulare il quantum di tutte le penali di cui all art. 14 in funzione dell effettiva gravità dei pretesi inadempimenti del fornitore. RISPOSTA N. 9 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara, in quanto la misura massima di applicazione delle penali ivi prevista è posta nel rispetto della normativa vigente. Pagina 5 di 14

6 DOMANDA N. 10 L art. 16, commi n. 1 e 2, dello Schema di Convenzione prevedono che: 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, ARCA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ.; qualora l inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all inadempimento, ARCA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno ; 2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ.; qualora l inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all inadempimento, l Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Chiediamo di voler modificare tali ipotesi che determinano la risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell art c.c, la risoluzione si verifica a seguito del mancato adempimento, nel termine di almeno 15 giorni a decorrere dalla relativa diffida, di determinate e specifiche prestazioni convenute tra le parti. Alla luce di ciò, si chiede di rettificare tale articolo nella parte in cui fa dipendere la risoluzione del contratto dal generico, e non dettagliato, inadempimento delle prestazioni contrattuali. RISPOSTA N. 10 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara, anche atteso che ogni prestazione oggetto di affidamento è determinata e specificata nel Capitolato Tecnico e nella restante parte della documentazione di gara e contrattuale. DOMANDA N. 11 L art. 17 comma n. 3 dello Schema di Convenzione prevede che in tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall art cod. civ.. Chiediamo la modifica di tale clausola nella parte in cui, in caso di recesso, deroga a quanto previsto dall art c.c. Il mantenimento di tale clausola determinerebbe una ingiustificata sproporzione dei rapporti contrattuali in quanto, in caso di esercizio del diritto di recesso, il fornitore non sarebbe tenuto indenne dall'appaltatore rispetto alle spese sostenute, ai lavori eseguiti ed al mancato guadagno. RISPOSTA N. 11 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara, attesa la derogabilità della norma civilistica in esame; il concorrente, pertanto, potrà tenere conto di tale regola nella definizione della propria offerta economica. Pagina 6 di 14

7 DOMANDA N. 12 L art. 18 dello Schema di Convenzione prevede che: 1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall esecuzione delle prestazioni contrattuali. 3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di un adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. 4) Infatti, resta inteso che l esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 16, comma 2. 5) Resta ferma l intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. Si rende necessario evidenziare che, tenuto conto della particolarità della fornitura oggetto di gara, a carico del Fornitore di energia non sussistono rischi, neppure generici, di arrecare danni diretti e/o indiretti e materiali a persone e cose. Il Fornitore, infatti, si limita a vendere energia, che per sua natura è immediatamente consumata, con la conseguenza che all aggiudicatario non sarà mai possibile addebitare responsabilità per danni conseguenti alla cessione dell energia. Sul punto si ritiene opportuno richiamare la sentenza del TAR Lazio, Sez. 3T, n. 9483/12, che in una fattispecie analoga, ove la Stazione Appaltante pretendeva la stipulazione di polizza per la copertura di responsabilità per danni del fornitore di energia, ha riconosciuto la ingiustificatezza di una simile disposizione per assenza del rischio assicurativo. RISPOSTA N. 12 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. A fronte della responsabilità extra-contrattuale, che comunque ricorre anche per il rapporto generato dall affidamento in oggetto, è richiesta una copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente già in possesso del fornitore (e, quindi, una polizza assicurativa r.c. stipulata in via generale per i danni a terzi). Il richiamo alla Sentenza del TAR Lazio, Sez. Terza ter, n. 9483/2012 del 16 novembre 2012 non appare pertinente, anche atteso che nella medesima sentenza è ribadita la legittimità della richiesta di una copertura assicurativa r.c. stipulata in via generale per i danni a terzi (ovvero, della copertura assicurativa posseduta per l ordinaria attività aziendale), mentre è stata rilevata l illegittimità di una clausola che richiedeva - nel caso oggetto del giudizio - una copertura assicurativa ad hoc, ovvero dedicata. Pagina 7 di 14

8 DOMANDA N. 13 Segnaliamo che l art. 15 comma n. 3 dello Schema di Convenzione prevede che La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell Amministrazione Contraente e/o di ARCA, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA, quest ultima potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all istituto garante di una comunicazione di ARCA, di un documento attestante l avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato da ARCA con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti, in proporzione del peso dei singoli Ordinativi di Fornitura regolarmente eseguiti rispetto al 75% (settantacinque per cento) del valore della cauzione stessa. Chiediamo di voler modificare tale clausola nella parte in cui prevede di svincolare progressivamente la cauzione definitiva nel limite del 75% e non dell 80% come previsto dalla vigente normativa. Inoltre, ai fini dello svincolo della cauzione definitiva, si chiede di voler fornire delle delucidazioni circa la nozione di fatture quietanzate da voi richieste in alternativa ai certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti. In particolare, chiediamo conferma relativamente alla nostra interpretazione secondo la quale il fornitore potrà inviare ad ARCA: a) le fatture concernenti l esecuzione della fornitura; b) ogni documentazione attestante il pagamento, da parte del cliente, delle menzionate fatture, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un file excel contenente i dati relativi all incassato accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dal documento d identità, che ne attesti la veridicità del contenuto (così come avviene anche per altre Convenzioni a livello nazionale). RISPOSTA N. 13 Si conferma che il limite massimo dello svincolo progressivo della cauzione definitiva è pari all 80%, peraltro da considerarsi già previsto nella documentazione di gara in virtù della previsione di cui all art. 1, comma 3, dello Schema di Convenzione, in ragione del quale: Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente Con riferimento alla documentazione da presentare ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva, si accetta la proposta inserita nel quesito, purché la documentazione prodotta attesti l avvenuta esecuzione delle prestazioni nel rispetto delle prescrizioni stabilite. Pagina 8 di 14

9 DOMANDA N. 14 Inoltre, con riferimento all art. 5 del Capitolato Tecnico, chiediamo conferma che le visite ispettive, ivi previste, non saranno a carico del fornitore. RISPOSTA N. 14 Si conferma che il costo per l effettuazione delle visite ispettive previste al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico non sarà a carico del fornitore. DOMANDA N. 15 Infine, con riguardo all art. 6.4 Accesso agli atti del Disciplinare di gara, chiediamo delucidazioni in merito alla modalità di presentazione dell eventuale dichiarazione di diniego di accesso agli atti. Nello specifico, chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione, ovvero che l eventuale dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inserita nel File compresso di Documentazione Amministrativa. RISPOSTA N. 15 Non già la dichiarazione di diniego di accesso agli atti, bensì eventualmente la dichiarazione del concorrente contenente l indicazione del documento d offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene contenga un segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d autore o altro diritto di proprietà intellettuale), completa delle relative motivazioni, potrà essere inserita: a) nel File compresso di Documentazione Amministrativa, ovvero b) nella eventuale successiva documentazione qualora ricorra il caso di offerta anormalmente bassa (anche atteso che in mancanza dell offerta tecnica, la predetta dichiarazione potrà presumibilmente riguardare unicamente la documentazione eventualmente presentata in caso di sub-procedimento di verifica dell offerta anormalmente bassa). DOMANDA N. 16 A pag.42 par del Disciplinare di gara si parla di firma digitale su un documento che è cartaceo; si tratta di un refuso oppure possiamo avere spiegazioni in merito all'effettiva procedura per pubblicare le nostre fideiussioni direttamente online, grazie. RISPOSTA N. 16 Si conferma che trattasi di un refuso in quanto il paragrafo descrive l eventuale documentazione che il concorrente può presentare in formato cartaceo. Nel caso in cui il concorrente presenti questi documenti in formato cartaceo si ricorda che il concorrente dovrà necessariamente inserire la scansione di tali documenti nel File compresso di documentazione amministrativa da inserire in piattaforma al momento della sottomissione dell offerta. Per la presentazione della cauzione provvisoria in modalità elettronica si faccia riferimento alla lettera c) del paragrafo del Disciplinare di gara. Pagina 9 di 14

10 DOMANDA N. 17 Allegato 3 Schema di convenzione Art 5 punto 5. All ultimo punto dell elenco delle informazioni che devono essere contenute negli Ordinativi di Fornitura viene riportato - (eventuale) la certificazione dell energia elettrica. E possibile specificare meglio cosa si intende? RISPOSTA N. 17 Con la dicitura (eventuale) la certificazione dell energia elettrica si intende la richiesta, eventuale da parte dell Amministrazione Contraente, di richiedere la fornitura di energia verde. Nel caso in cui, infatti, un Amministrazione volesse richiedere energia verde dovrà riportare tale richiesta all interno dell Ordinativo di Fornitura. DOMANDA N. 18 Allegato 3 Schema di convenzione Art 6 punto 7. Una volta ricevuto un ordinativo formalmente corretto, il Fornitore deve dare esecuzione allo stesso con la data di attivazione indicata dall amministrazione per ciascun POD, in relazione anche alla data di ricezione dell ordinativo. Premesso che: - la attuale disciplina sullo switch prevede che l operazione venga eseguita dal distributore se i dati forniti sono corretti, inserendo il POD nel contratto di dispacciamento del Fornitore e che da tale momento quest ultimo risponde dell energia prelevata; - essendo l Amministrazione a conoscenza per ciascun POD dei vincoli contrattuali inerenti i termini e le modalità relative al recesso previsti dai contratti in essere o, se del caso, dalle clausole obbligatorie previste dall AEEG, dovrebbe indicare nell ordinativo date di attivazione coerenti; - il Fornitore può assistere l Amministrazione nella compilazione dell ordinativo ma pur sempre in base alle informazioni fornite da quest ultima; si chiede: a) si può derogare a quanto previsto al punto 7 art 6 dello Schema di Convenzione, visto che la Data di Attivazione coincide con la data di efficacia dello switch ed è il Fornitore che a tutti gli effetti risponde dei prelievi? b) il Fornitore è manlevato da eventuali conseguenze? RISPOSTA N. 18 a) Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara e che pertanto la data di attivazione del Contratto di fornitura con l Amministrazione decorre secondo i termini riportati nello schema di Convenzione, salvo diverso accordo tra le parti. L Amministrazione Contraente e il Fornitore aggiudicatario potranno, quindi, eventualmente accordarsi per una data di attivazione diversa. b) Si conferma che il Fornitore è manlevato da eventuali conseguenze in quanto l articolo 6, comma 7, prevede espressamente fattispecie non imputabili al Fornitore. Pagina 10 di 14

11 DOMANDA N. 19 Allegato 3 Schema di convenzione Art 7: a) Dal disposto dell articolo si dedurrebbe che non si ha titolo a fatturare le perdite di rete. Potete confermare quanto qui affermato oppure indicare come devono essere determinate le perdite e a quali corrispettivi unitari devono essere fatturate? b) Al punto 3a vengono indicati alcuni dei corrispettivi del dispacciamento. Non vengono indicati i seguenti corrispettivi: - AEEG 116/06 articolo 44bis Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica; - TIS Art Corrispettivo per l aggregazione delle misure; - TIS Art. 24bis Corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato; - TIS Art. 25 Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione; - TIS Art. 25bis Corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia; Potete confermare che tali corrispettivi sono dovuti dall Amministrazione e che pertanto il Fornitore provvederà a fatturarli separatamente? c) Al punto 9 il valore dell Io indicato è 60,53 /MWh. Il valore è corretto ci risulta essere 60,54 /MWh. Potete confermare il valore da voi indicato o rettificare? RISPOSTA N. 19 a) Si conferma che i corrispettivi sono al netto delle perdite di rete. Le perdite di rete saranno fatturate dal Fornitore secondo quanto previsto dall AEEG e sono a carico dell Amministrazione Contraente. b) Si conferma che i corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni sono al netto dei corrispettivi dovuti per il servizio di dispacciamento, per il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e degli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti dall AEEG. I corrispettivi sono, inoltre, al netto di imposte e addizionali previste dalla normativa vigente. c) Si conferma il valore dell indice pari a 60,53 in quanto rappresenta l indice di aggiornamento prezzi al momento della pubblicazione della procedura calcolato come stabilito all articolo 7 comma 9 dello Schema di Convenzione. DOMANDA N. 20 Nelle fatture, i corrispettivi unitari del dispacciamento e del settlement legati ai prelievi di energia, possono essere esposti in forma aggregata e cioè raggruppati in una o più righe che riportano un corrispettivo unitario pari alla somma dei singoli corrispettivi unitari pubblicati dagli organi o autorità competenti? RISPOSTA N. 20 Si conferma che i corrispettivi unitari del dispacciamento e del settlement possono essere esposti in fattura in forma aggregata. Pagina 11 di 14

12 DOMANDA N. 21 Nelle fatture, i corrispettivi unitari legati al servizio di trasmissione, distribuzione e misura, possono essere esposti in forma aggregata e cioè una riga che raggruppa le parti fisse, una le parti legate alla potenza e una le parti legate all energia? RISPOSTA N. 21 Si veda la risposta n. 20 DOMANDA N. 22 Cauzione provvisoria: la fideiussione bancaria non autenticata da notaio e la copia del documento che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione bancaria, ottiene l amissione alla gara? RISPOSTA N. 22 La fideiussione bancaria deve essere prodotta con documento originale sottoscritto. Infatti, come descritto al punto c) del paragrafo del Disciplinare di gara, nel caso di presentazione di una fideiussione originale rilasciata in formato elettronico questa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, con firma digitale di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione dovrà essere presentata unitamente ad uno dei due documenti citati nel quesito (sono alternativi uno all altro), ovvero: a) copia scansionata del documento che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione; oppure b) autentica notarile firmata digitalmente che attesti, tra l altro, la qualifica e i poteri del/i sottoscrittore/i. DOMANDA N. 23 Art. 5 punto 7 dello Schema di Convenzione stabilisce che È fatto divieto ad un'amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di Fornitura, di emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura prima dell esaurimento dell Ordinativo precedente; pertanto l Ordinativo di Fornitura emesso da un Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo di Fornitura, dallo stesso emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e il quantitativo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nel Quantitativo massimo contrattuale. Chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione, ovvero che nel caso di richieste di integrazione di POD successive al primo ordinativo emesso da una stessa Amministrazione tale successiva richiesta non genererà un nuovo ordinativo ma andrà ad integrare quello già in essere. RISPOSTA N. 23 Si conferma l interpretazione inserita nel quesito. Pagina 12 di 14

13 DOMANDA N. 24 Con riguardo a quanto richiesto all art. 9 punto 10 e 11 dello Schema di Convenzione chiediamo di fornire maggiori delucidazioni circa il materiale ivi richiesto ( es. tipologia e numero di file, contenuti, rappresentazione/formato ecc). Chiediamo inoltre maggiori dettagli in merito alle informazioni che dovranno essere contenute all interno del documento informatico richiesto al citato comma 10. RISPOSTA N. 24 I punti 10 e 11 dell articolo 9 dello Schema di Convenzione fanno riferimento al materiale informativo che può essere inserito sul portale di ARCA a supporto delle Amministrazioni sia ai fini di una maggiore pubblicità dell iniziativa che di un corretto utilizzo della Convenzione nel periodo di validità della stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere parte di questo materiale i seguenti documenti: moduli relativi all utilizzo della Convenzione (voltura, distacco fornitura, subentro, ) solitamente in formato pdf o word, logo relativo all utilizzo dell energia verde, che può essere singolo o inserito all interno di una guida all utilizzo della Convenzione, e qualsiasi altro materiale che ARCA e il Fornitore riterranno utile per l utilizzo della Convenzione. DOMANDA N. 25 Art. 11 punto 1 dello Schema di Contratto prevede che Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare ad ARCA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati. Inoltre al punto 5 del medesimo articolo viene stabilito che A seguito della stipula della Convenzione, ARCA indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. A tal proposito, chiediamo a codesta spettabile Amministrazione di fornire maggiori specifiche relative alla suddetta reportistica oltre che ulteriori indicazioni circa la modalità di invio della stessa. Infine al punto 7 del sopracitato articolo si richiede l elaborazione di report specifici. La scrivente chiede di voler chiarire in modo più specifico le informazioni e la tipologia di formato richiesto. RISPOSTA N. 25 Come indicato al comma 5 dell articolo 11, ARCA indicherà al fornitore, successivamente alla stipula della Convenzione, il contenuto di dettaglio e le modalità di invio del file mensile di monitoraggio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il file di monitoraggio potrà essere in formato xls o csv e dovrà riportare, a livello di Amministrazione Contrante e per singolo POD, le indicazioni relative al consumo mensile, sia complessivo che suddiviso per fasce, agli importi fatturati relativi alle singole voci inserite in fattura, al livello di tensione, all indirizzo di ubicazione del POD. Pagina 13 di 14

14 DOMANDA N. 26 L Allegato 6 stabilisce che In ogni caso, i concorrenti esonerano ARCA, anche in qualità di Gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARCA non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente del sistema, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l accesso, l utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema. Si chiede l eliminazione di tale clausola nella parte in cui esclude la responsabilità di Arca per qualunque danno cagionato ai partecipanti alla gara in caso di malfunzionamenti, difetti e vizi di Sintel. Infatti le anomalie di Sintel potrebbero arrecare un grave pregiudizio ai concorrenti andando a pregiudicare l intero svolgimento della gara oltre a non consentire la corretta partecipazione alla procedura di ciascuno degli operatori economici. RISPOSTA N. 26 Si conferma quanto stabilito nell Allegato 6 Modalità tecniche per l utilizzo della piattaforma SINTEL, anche in ragione di quanto previsto dalla DGR 6 aprile 2011 n. IX/1530 ( Determinazioni per il funzionamento e l uso della piattaforma regionale per l E-Procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, l.33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico ; cfr. art. 19). ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Il Direttore Generale Dott. Andrea Martino Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. Pagina 14 di 14

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